RACCOMANDATA
Incarto n. 36.1999.00148 grw/nh
Lugano 25 marzo 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Raffaele Guffi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 ottobre 1999 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 17 settembre 1999 emanata da
Cassa malati __________, in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Il 19 novembre 1998 __________ - assicurata contro le malattie presso l'__________ ha subito, per la cura di un carcinoma dottale invasivo retroareolare multifocale, una mastectomia di sinistra con linfonodectomia ascellare (doc _).
1.2. Il 19.1.1999 il dott. __________ - cui la signora si era rivolta per la ricostruzione del seno - ha chiesto all'__________ di confermargli la presa a carico dei costi di ricostruzione del seno sinistro e dell'adattamento del seno destro.
La cassa ha dichiarato di assumersi unicamente i costi della ricostruzione del seno sinistro.
1.3. Contro la decisione su opposizione 17.9.1999 con cui la cassa ha ribadito il rifiuto di assumere i costi di adattamento del seno destro, l'assicurata, rappr. dall'avv. __________, ha chiesto la condanna dell'__________ all'assunzione di "tutti i costi inerenti la ricostruzione del seno destro" (I pag 9).
A sostegno di questa richiesta, nel ricorso è stato, in particolare, fatto valere quanto segue:
" … E' dato di fatto acquisito e non contestato che la necessità di ricostruire il seno destro della ricorrente è in chiaro nesso causale con l'amputazione e relativa ricostruzione del seno sinistro. L'intervento effettuato il 19 novembre 1998, i cui costi sono stati completamente assunti dalla resistente, si è reso necessario per asportare un carcinoma. Parimenti non contestato è il fatto che, viste le dimensioni dell'apparato mammario della ricorrente ed il tipo di intervento subito, risultava impossibile ricostruire il seno ammalato rendendolo simmetrico con quello controlaterale (doc. _).
La documentazione medico-fotografica prodotta pedissequamente al presente ricorso comprova che l'asimmetria tra i due seni è particolarmente accentuata ed urtante tanto da avere causato gravi problemi psicologici e fisici alla ricorrente (doc. _); gravi turbe psicologiche cagionate, oltre che dalla comprovata asimmetria, anche dalla palese differenza tra i seni della ricorrente prima della mastectomia ed i seni ad intervento effettuato (doc. _).
…
Da ultimo non si può non rilevare come la Cassa malati __________ sia l'unica Cassa malati che persiste nel rifiutare - in maniera del tutto illegale - la copertura assicurativa per casi analoghi a quello qui in discussione. Pertanto, accogliendo il presente ricorso, codesto lodevole Tribunale non farà altro che legittimare una pratica già utilizzata dalla stragrande maggioranza delle casse malati e che tiene in giusta considerazione le sofferenze psicologiche e fisiche subite dalle pazienti a seguito di un'amputazione di un seno… "
I pag 8" (I pag 3-4 e 8)
1.4. Con risposta 25.10.1999 __________ ha postulato la reiezione del gravame rilevando, dapprima, che non si è di fronte ad un caso di ipertrofia mammaria che potrebbe fondare l'obbligo contributivo dell'assicuratore e, infine, sottolineando quanto segue:
" … Per quanto concerne inoltre "i gravi problemi psicologici della ricorrente" dovuta all'asimmetria tra i due seni il TFA ha affermato che giuridicamente l'asimmetria non è di per se stessa un'affezione che giustifica un trattamento a carico della Cassa malati (sentenza non pubblicata del 19 ottobre 1988 nella causa B. - K41/88)… " (III pag 3)
1.5. Il 4.2.2000 la giudice delegata ha chiesto al dott. __________ di indicare i motivi per cui il seno ricostruito non ha caratteristiche analoghe a quelle del seno ancora esistente (VIII).
Il dott. __________ ha risposto il 7.2.2000 (IX).
Le parti hanno potuto prendere posizione in merito (X), il 10.2.2000 (XI) e il 14.2.2000 (XII)
Considerato in diritto
2.1. Giusta l'art 33 cpv. 1 LAMal, il Consiglio federale può designare le prestazioni fornite da un medico o chiropratico i cui costi non sono assunti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o lo sono soltanto a determinate condizioni.
Il cpv. 3 dello stesso articolo prevede, poi, che il Consiglio federale determina in quale misura l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi d’una prestazione, nuova o contestata, la cui efficacia, idoneità o ineconomicità sono ancora in fase di valutazione.
Nel commento all’art. 33 cpv. 1 (art. 27 del Progetto) il Consiglio federale ha affermato quanto segue:
" ...Occorre considerare questa disposizione potestativa come una “presunzione favorevole nei loro confronti (n.d.r.: dei medici). Essa prevede infatti che tutte le prestazioni fornite da un medico o da un chiropratico siano reputate a priori a carico dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie. Non può essere conseguentemente stabilito alcun catalogo “positivo“ - esauriente - di dette prestazioni, bensì soltanto un ristretto catalogo “negativo” o “condizionale”.
Al riguardo dobbiamo insistere sul fatto che questa possibilità, d’ora in poi iscritta nella legge stessa per motivi di sistematica e di trasparenza, non è nuova. Essa corrisponde alla prassi attuale in materia di prestazioni generali , il cui principio non è mai stato rimesso in discussione (art. 21 OIII, RS 832.140; ODFI 9 RS 832.141.13). Stando alle esperienze effettuate sinora, tutto induce a credere che soltanto le prestazioni nuove o contestate non saranno coperte o saranno assunte solo parzialmente provvisoriamente oppure saranno sottoposte a speciali condizioni (ad es., una prestazione può aver luogo soltanto in un determinato centro poiché soltanto quest’ultimo dispone dell’esperienza sufficiente).
...” (Messaggio, pag 66 e 67)
Il concetto espresso dal legislatore è stato ripreso dal TFA:
" ....cette disposition se fonde sur la présomption que médecins et chiropraticiens appliquent des traitements et mesures qui répondent aux conditions posées par l’art 32 al 1 LAMal (ATF 125 V 28 consid 5b). Il incombe ainsi au Conséil fédéral de dresser une liste “négative” des prestations qui ne répondraient pas à ces critères ou qui n’y répondraient que partiellement ou sous condition.
...” (STFA 8.9.1999 in re Y.V-A c. Supra consid 1a)
Dunque, la legge ha posto la presunzione secondo cui le prestazioni fornite dai medici soddisfano i principi posti dall'art. 32 LAMal, in particolare soddisfano il criterio dell'efficacia/ riconoscimento scientifico.
Per una questione di chiarezza, di sicurezza del diritto e di garanzia della parità di trattamento degli assicurati, il Consiglio federale è stato incaricato di allestire una lista delle prestazioni che, invece, non soddisfano i presupposti di tale disposto.
Con l’art 33 OAMal il Consiglio federale ha delegato a sua volta - autorizzato dall’art 33 cpv. 5 LAMal - il compito di designare le prestazioni al Dipartimento federale degli interni che l’ha assolto emanando, il 29.9.1995, l’Ordinanza sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre; RS 832.112.31).
Quest’ordinanza definisce, in particolare e in modo esaustivo, le prestazioni i cui costi:
a) sono presi a carico
b) sono presi a carico a determinate condizioni
c) non sono presi a carico dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Secondo quanto indicato nella sua premessa, nell'Allegato I OPre sono registrate:
le prestazioni la cui efficacia, adeguatezza o economicità sono state esaminate dalla Commissione delle prestazioni e i cui costi sono sia presi a carico in ogni caso o a determinate condizioni sia non assunti
le prestazioni la cui efficacia, adeguatezza o carattere economico sono ancora in corso di valutazione ma i cui costi sono presi a carico a determinate condizioni
le prestazioni particolarmente costose o difficili i cui costi sono assunti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie soltanto se sono praticate da fornitori di prestazioni qualificati
2.2. In particolare, e per quanto qui interessa, l'Allegato I all'Ordinanza sulle prestazioni prevede, al punto 1.1., che la ricostruzione mammaria operatoria è a remunerazione obbligatoria per ristabilire l'integrità fisica e psichica della paziente dopo un'amputazione indicata dal profilo medico.
L'inserimento nell'OPre della ricostruzione del seno quale prestazione obbligatoriamente a carico degli assicuratori malattia si fonda su una sentenza in cui il TFA ha ricordato il principio secondo il quale la ricostruzione dell’integrità fisica - menomata dalla cura di affezioni gravi, in specie, affezioni tumorali o postumi di gravi infortuni - va ancora considerata cura di una malattia e, quindi, va posta a carico degli assicuratori quando serve all'eliminazione delle conseguenze secondarie della malattia o dell'infortunio se queste concernono parti del corpo visibili e particolarmente importanti dal punto di vista estetico.
Le casse devono, cioè, assumere i costi degli interventi che hanno come scopo l'eliminazione di rilevanti imperfezioni fisiche dovute a malattia o ad infortunio a condizione che le altre condizioni desunte dalla giurisprudenza dall'art 12 LAMI (carattere scientifico del trattamento ed economicità) siano soddisfatte (RAMI 1986, pag. 121 e seg., consid 2c).
Certo, come ha rilevato il TFA in numerose sentenze, tali interventi - che pur servono alla riparazione di un danno corporale - ristabiliscono un'apparenza esteriore ed hanno, quindi, una connotazione marcatamente estetica.
Ciò nonostante, si tratta di misure terapeutiche nei casi in cui l'alterazione fisica cui si vuole porre riparo costituisce un danno all'integrità fisica dell'assicurato.
Applicando questi principi, il TFA ha ritenuto che l’amputazione del seno a seguito di un tumore costituisce una menomazione grave dell'integrità fisica la cui riparazione é a carico delle casse:
" .. aussi, selon la ratio legis, l’assurée a-t-elle droit en principe , à la suite d’une amputation mammaire prise en charge par une caisse-maladie au titre des prestations légales obligatoires, aux mesures nécessaire au rétablissement de son état physique, sous réserve de contre-indications médicales ...” (RAMI 1986 pag. 121 e seg consid 3b in fine)
2.3. In concreto, per la cura di un tumore, all'assicurata è stato amputato il seno sinistro.
Ricostruito, il nuovo seno ha caratteristiche evidentemente (cfr. doc _ e _) diverse dal seno destro.
Non è contestato che tale differenza sia una conseguenza inevitabile della tecnica ricostruttiva normalmente applicata in casi analoghi (VIII, IX, XI e XII).
La messa a carico delle casse dei costi degli interventi di ricostruzione del seno così è stata motivata dal TFA:
"… b) Le but du traitement médical, dans les limites de l'assurance- maladie, est d'éliminer de la manière la plus complète possible les atteintes physique ou psychiques à la santé (ATF 109 V 43 consid. 2b*) avec références). A cet égard, l'amputation d'un sein médicalement indiquée est une atteinte, secondaire, due à la maladie ou à un accident, dont l'élimination relève du traitement chirurgical. Or, comme le Tribunal l'a jugé dans l'ATF 102 V 71 consid. 3** déjà cité, les opérations ayant pour objet de corriger des altérations ‑ d'une certaine ampleur ‑ de parties du corps visibles et spécialement sensibles sur le plan esthétique doivent, si certaines conditions sont remplies, être prises en charge par les caisses‑maladie comme prestations légales obligatoires. Néanmoins, le caractère thérapeutique de ces interventions est indépendant des conditions précitées. En ce qui concerne une mastectomie, n'entrent en considération que des mesures servant en premier lieu à supprimer ce préjudice corporel. Certes, de telles mesures rétablissent en même temps une apparence extérieure et jouent, par conséquent, un rôle essentiel sur le plan esthétique. Mais pourtant, celles‑ci sont thérapeutiques au sens de l'art. 21 al. 1 Ord. III sur l'assurance‑ maladie. Tel est du moins le cas si l'assurée est atteinte dans son intégrité, ce que la Commission fédérale des prestations générales de l'assurance‑maladie semble considérer comme une règle générale (RAMA 1984 p. 212). Ceci dépend toutefois des particularités du cas concret, notamment du point de savoir si l'amputation a eu des conséquences significatives sur l'état physique de l'assurée… "
(RAMI 1986 cit consid 3b)
In concreto, risulta evidente che, con la sola ricostruzione del seno sinistro, la ratio della messa a carico degli assicuratori dei costi di tali interventi non è raggiunta: l'integrità fisica dell'assicurata non è stata ristabilita (cfr. fotografie in atti).
Dagli atti medici prodotti risulta in modo chiaro che tale situazione ha delle ripercussioni estremamente negative sull'immagine di sé e, quindi, sull'equilibrio psico-fisico dell'assicurata:
" Il medico sottoscritto certifica che la signora __________ presenta un equilibrio psichico nel quale l'immagine del proprio corpo assume un ruolo fondamentale.
In questo contesto la richiesta di ricostruzioni plastiche dopo amputazioni legate a un tumore del seno rivestono presso questa persona, estetista di professione, un'importanza anche preponderante sul suo equilibrio psichico."
(doc _: certificato allestito il 1.4.1999 dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia)
" Il medico sottoscritto attesta che la signora in epigrafe presenta un equilibrio psichico nel quale l'immagine del proprio corpo assume un ruolo fondamentale per la sicurezza e la stima che la signora __________ ha di se stessa.
Fortemente scossa dalla scoperta di una malattia tumorale assume l'amputazione di un seno nel 1998 e la sua ricostruzione.
L'attuale richiesta di correzione estetica necessitata dall'asimmetria del seno sano, domanda giudicata adeguata dal chirurgo dr.med. FMH __________ specialista in chirurgia plastica a ricostruttiva, __________, partecipa ad un sostegno psicofisico primordiale senza il quale si rischia di assistere ad un crollo psicofisico profondo, di difficile cura e con una prognosi riservata."
(doc _: certificato allestito l'8.10.1999 dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia)
In queste condizioni, l'obiettivo della messa a carico delle casse dei costi di ricostruzione del seno (cfr. sentenza succitata in cui il TFA aveva riconosciuto che l'ablazione del seno aveva avuto conseguenze significative e gravi per l'equilibrio di una donna di 44 anni) può essere realizzato soltanto con l'adattamento del seno destro a quello ricostruito.
Pertanto, la decisione impugnata va annullata ed alla cassa convenuta va fatto obbligo di assumere i costi del prospettato adattamento del seno.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
La decisione 17.9.1999 è annullata ed alla cassa convenuta è fatto obbligo di assumere i costi del prospettato adattamento del seno destro.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa malati __________ verserà alla ricorrente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti