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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.04.2000 36.1999.125

12. April 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·629 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.1999.00125   grw/nh

Lugano 12 aprile 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

statuendo sul ricorso del 24 agosto 1999 di

__________, 

contro  

la decisione del 26 luglio 1999 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto che,                -   con ricorso 24.8.1999 __________ ha chiesto l'annullamento della decisione su reclamo emessa il 26.7.1999 dall'IAS e la concessione del sussidio previsto dalla LCAMal per l'anno 1999 (I);

                                     -   con atto 15.3.2000 l'IAS ha comunicato quanto segue al TCA:

"  Lo scrivente Ufficio rende noto a codesta Autorità di giudizio che a seguito dell'atto ricorsuale relativo alla causa citata in epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi cantonali hanno completamente accolto le richieste della parte ricorrente, assegnando in particolare alla stessa il sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie per l'anno 1999 (cfr. documento allegato).

Alla luce di quanto suesposto si chiede pertanto che il ricorso sia stralciato dai ruoli." (VIII)

                                     -   nella lettera inviata dall'IAS il 14.3.2000 alla ricorrente si legge quanto segue:

"  Con riferimento al suo ricorso dei 24.08.1999 avanzato presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la nostra decisione negativa in materia di sussidi dei l'assicurazione malattia per l'anno 1999, nonché alla susseguente documentazione pervenutoci in data 26.01.2000, le comunichiamo che in data odierna abbiamo annullato la decisione impugnata.

In sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi giorni dei mese di aprile riceverà da parte nostra una nuova decisione di carattere positivo.

Il diritto al sussidio è dato per lei a decorrere dal 1° gennaio 1999 al 31 agosto 1999, mentre per i suoi figli il diritto al sussidio è dato per tutto l'anno 1999. Le casse malati interessate verranno informate in merito all'importo del sussidio da noi concesso direttamente da parte nostra all'inizio dei prossimo mese di aprile.

Ritenuto quanto precede, le casse malati dovranno in seguito effettuare un'operazione di conguaglio con effetto 1° gennaio 1999‑31 agosto 1999 per lei e per tutto l'anno 1999 in favore dei suoi figli.

A decorrere dal 1° settembre 1999 lei risulta essere al beneficio della prestazione complementare AVS/Al. Sulla scorta di quanto previsto dalle normative cantonali, a partire dalla citata data il nostro Ufficio ha provveduto al versamento dei premio dei l'assicurazione obbligatoria delle cure medico‑sanitarie direttamente alla Cassa malati interessata (pagamento effettuato con conteggio dei 11.02.2000; la Cassa malati __________ dovrà rimborsarle i premi relativi al l'assicurazione obbligatoria da lei pagati a decorrere dal 1° settembre).

In tale situazione, considerato che il Cantone si è assunto il 100 per cento dei premio a suo carico, dal 1° settembre 1999 per lei non può essere concesso alcun sussidio…." (VIII1)

                                     -   secondo la legge (cfr. art. 58 LPA per analogia) e la giurisprudenza (cfr. in particolare RCC 1992 p. 122 ss, RCC 1989 p. 320 e RCC 1986 p. 314), fino all'inoltro della sua risposta l'amministrazione può procedere ad un nuovo esame della decisione impugnata e, se del caso, emettere una nuova decisione (che, in caso di accoglimento integrale delle richieste del ricorrente, comporterà lo stralcio del ricor­so, cfr. art. 58 cpv. 3 LPA e RCC 1992 p. 123);

                                     -   in concreto, la concessione del sussidio per l'anno 1999 - correttamente l'IAS lo ha rifiutato per il periodo successivo alla concessione della PC - costituisce l'integrale accoglimento della domanda ricorsuale e, pertanto, la causa può essere stralciata dai ruoli;

Per questi motivi

in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La causa é stralciata dai ruoli.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

                                                                                La vicepresidente

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                                Giovanna Roggero-Will

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