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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.03.2000 36.1999.101

2. März 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,441 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.1999.00101   grw/nh

Lugano 2 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

statuendo sul ricorso del 21 giugno 1999 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 20 maggio 1999 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, cittadino italiano, è domiciliato nel comune di __________

                                         Egli è assicurato contro le malattie presso la __________, compagnia d’assicurazione privata italiana.

                               1.2.   Con decisione 6.4.1999 l'Istituto delle assicurazioni sociali ha respinto la domanda inoltrata da __________ volta all'esenzione, sua e della moglie,  dall'obbligo assicurativo contro le malattie.

                                         Il reclamo interposto contro tale decisione ha avuto analoga sorte ed è stato respinto con decisione 20.5.1999.

                               1.3.   __________, rappr. dall'avv. __________, ha impugnato la decisione su reclamo emessa dall’IAS rilevando, sostanzialmente, quanto segue:

"  ...

·       il signor __________ è pacificamente ‑ da anni ‑ assicurato in Italia presso una compagnia privata (); una nuova assicurazione comporterebbe conseguentemente un ingiustificato doppio onere a suo carico;

·       la copertura di cui egli beneficia supera di gran lunga la copertura che l'assicurazione svizzera di base gli garantirebbe; egli risulta infatti assicurato in tutto il mondo, in forma privata, senza possibilità per la assicurazione di disdire anticipatamente il contratto. Si fa osservare come l'attuale forma di copertura escluda totalmente ogni rischio per lo Stato di domicilio di dover un giorno farsi carico di eventuali spese mediche necessarie;

·       dato la sua posizione professionale sussiste un obbligo di assicurazione in Italia (come indicato al punto seguente).

  3.

  Come indicato in sede di reclamo il signor __________ è amministratore della __________, società consociata alla ditta __________ di __________ presso la quale egli svolge le funzioni di direttore e di responsabile degli acquisti.

  Nella sua qualità di amministratore della società italiana, essendo affiliato alla __________ sussiste un obbligo assicurativo per il caso della malattia.

  Anche i membri della propria famiglia pure attivi in azienda risultano assicurati presso al __________ in forza del medesimo vincolo.

  Il signor __________ ‑ nella sua qualità di direttore e responsabile degli acquisti ‑ è d'altronde spesso in viaggio e necessita per tale motivo del massimo della copertura anche all'estero.

  Non va poi disatteso che il signor __________ è nato nel __________.

  Dovesse pertanto sottoscrivere una copertura in Svizzera, tenuto conto dell'età, è esclusa la sua facoltà di ottenimento delle medesime prestazioni garantite dalla polizza italiana.

  Ciò di fatto lo obbligherebbe ‑ in ogni e qualsiasi caso ‑ a tenere in vita la copertura attuale con doppio ingiustificato onere a suo carico.

  Lo stesso art. 67 LAMal prevede d'altronde l'impossibilità di contrarre una assicurazione facoltativa per indennità giornaliera oltre i sessantacinque anni; pratiche restrittive di ammissione, per quanto

  attiene l'assicurazione facoltativa, vengono adottate giornalmente (a ben guardare comprensibilmente !) dalle compagnie di assicurazione svizzere quando l'assicurato non è più "un giovincello". Imporre in tali condizioni la stipula di un'assicurazione per la copertura di base

  svizzera significa pertanto imporre un onere inutile che ‑ viste le particolari condizioni ‑ risulta totalmente ingiustificato.

  Tale non può essere il senso della normativa né la volontà del legislatore federale.... " (I)

                               1.4.   Con risposta 24.8.1999 l'ICAS ha postulato la reiezione del gravame sottolineando quanto segue:

"  L'Autorità cantonale non ha mai chiesto né preteso che l'interessato avesse ad annullare la sua copertura assicurativa attuale.

  Gli ha solo intimato di ottemperare agli obblighi di legge in fatto di adesione al sistema assicurativo svizzero, richiamato in particolare il criterio di solidarietà a cui si è fatto testé riferimento.

  Orbene, che per il ricorrente appaiono dati i criteri di principio per un obbligo assicurativo ai sensi del diritto elvetico appare cosa talmente pacifica che tale aspetto non viene nemmeno contestato in sede ricorsuale.

  L'argomentazione giuridica di fondo è pertanto circoscritta ad un'eventuale possibilità di esenzione dal principio dell'obbligo d'assicurazione; possibilità che tuttavia non appare meridianamente data, venendo meno i presupposti sia all'art. 2 cpv. 2 OAMal, sia con riferimento ad altre norme (per esempio art. 2 cpv. 5 OAMal, nel caso si fosse trattato di lavoratore distaccato).

  La possibilità di avanzare ulteriori elementi probatori al fine di ottenere un'eventuale esenzione è del resto stata indicata al legale del qui ricorrente, senza comunque che l'Autorità cantonale abbia ricevuto documento di sorta in quest'ottica.

  Il riferimento all'art. 67 LAMal non appare pertinente alla questione di specie, in quanto attinente all'assicurazione d'indennità giornaliera, mentre la vexata quaestio si riferisce esclusivamente all'assicurazione delle cure medico-sanitarie: il solo segmento, del resto, dichiarato obbligatorio giusta la LAMal... " (IV)

Considerato                   in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Giusta l'art 3 cpv 1  LAMal è tenuta ad assicurarsi, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ogni persona domiciliata in Svizzera.

                                         Il ricorrente, cittadino italiano, è domiciliato in Ticino: egli soggiace, dunque, di principio all’obbligo assicurativo.

                               2.3.   L'art 3 cpv 2 e 3 LAMal da facoltà al Consiglio Federale di prevedere eccezioni all'obbligo di assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali e di stati esteri, o di estendere l'obbligo di assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che esercitano un'attività in Svizzera o vi risiedono per un periodo prolungato (art 3 cpv 2 lett. a) e a quelle che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.

                               2.4.   Facendo uso della delega di cui all'art 3 cpv. 1 LAMal, il Consiglio federale ha emanato l'art 2 OAMal che prevede diversi ipotesi di eccezione all'obbligo di assicurazione.

                                         In particolare, giusta l'art 2 cpv. 2 OAMal, a domanda, sono esentate dall'obbligo di assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù del diritto estero, se l'assoggettamento all'assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera.

                                         Le condizioni per l'esonero  poste da questo articolo  sono, dunque, le seguenti:

                                         assoggettamento obbligatorio ad un'assicurazione estera

                                         protezione estera equivalente a quella offerta dalla LAMal

                                         - doppio onere finanziario

                                         Queste condizioni sono cumulative.

                                         Con tale disposto, si vuole evitare un doppio assoggettamento nei casi in cui la persona tenuta ad assicurarsi ai sensi dell'art 3 cpv. 1 LAMal è parimenti obbligata a farlo in virtù del diritto pubblico estero, senza possibilità di svincolo e con obbligo al pagamento dei premi a condizione che l'assicurazione estera offra una copertura equivalente a quella offerta dalla LAMal.

                                         A questo proposito, nella sentenza emanata il 20.5.1999 in re DFI c. I.A. (inc. 33/999), il TFA ha osservato quanto segue:

"  ... une dispense de l'obligation d'assurance ne peut être envisagée que si le ressortissant étranger et obligatoirement assuré contre la maladie en vertu du droit étranger (art 2 al 2 OAMal, Eugster, Krankenversicherung in SBVR , 1998, n. 15)..." (STFA cit. consid 3b).

                               2.5.   __________ è assicurato contro le malattie presso la __________, compagnia d'assicurazione privata. Il legame assicurativo in questione non è fondato sul diritto pubblico estero. Il diritto pubblico italiano pone, invece, l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale che, tuttavia, come già correttamente rilevato dall'ICAS, non garantisce una copertura equivalente a quella offerta dalla LAMal.

                                         Al di là dell’interesse che il ricorrente  ha - e non lo si nega - a continuare a beneficiare della copertura assicurativa offertagli da tale contratto, la sola questione rilevante attiene al carattere non obbligatorio in virtù del diritto pubblico estero dell'assicurazione stipulata con la __________.

                                         Né, infine, rilevante  per la definizione della vertenza é la sorte dell'assicurazione contratta con la __________, ritenuto, peraltro, che nulla impone al ricorrente di mantenerla nonostante l'affiliazione ad un assicuratore LAMal:  in ogni caso, ciò non costituirebbe un doppio onere relativamente alle prestazioni non coperte dalla LAMal (assicurazioni complementari).

                                         Va, poi, ricordato che l'obbligatorietà assicurativa si riferisce unicamente all'assicurazione delle cure medico-sanitarie di cui agli art 1 - 66 LAMal. L'assicurazione di indennità giornaliera - cui il ricorrente fa cenno nel suo ricorso - rimane facoltativa.

                                         Concludendo, ritenuto che le condizioni poste dall’art 2 cpv 2 OAMal sono  cumulative, l’esonero non può essere concesso.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

36.1999.101 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.03.2000 36.1999.101 — Swissrulings