Raccomandata
Incarto n. 35.2025.84 cr
Lugano 9 marzo 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2025 di
RI1, ________ rappr. da: RA1, ________
contro
la decisione su opposizione del 19 settembre 2025 emanata da
CO1, ________ rappr. da: RA2, ________ in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 8 febbraio 2025 RI1, nata nel 1970, di professione aiuto domestico – e perciò assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO1 – a seguito di una brusca frenata del bus sul quale viaggiava, ha picchiato il ginocchio sinistro.
La RM del 19 febbraio 2025 ha evidenziato un’artrosi severa con condropatia e una lesione del corno posteriore del menisco mediale.
L’assicurata è stata sottoposta a infiltrazioni e cure fisioterapiche.
L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 13 agosto 2025, l’assicuratore LAINF ha posto termine alle prestazioni a far tempo dal 1° settembre 2025, ritenendo che i disturbi ancora presentati dall’assicurata non siano più imputabili all’infortunio (cfr. doc. 123).
A fronte dell’opposizione interposta dall’assicurata – con la quale ha sottolineato di non essere ancora guarita e di non essere in grado di riprendere la propria attività professionale (doc. 129) - in data 19 settembre 2025 l’assicuratore LAINF ha integralmente confermato la propria precedente decisione (cfr. doc. 132).
1.3. Con tempestivo ricorso del 16 ottobre 2025, RI1, patrocinata dall’avv. RA1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il riconoscimento delle indennità giornaliere, la presa a carico dell’intervento di protesi al ginocchio sinistro, così come pure di tutte le spese di cura necessarie.
Innanzitutto l’insorgente ha contestato che la gonartrosi abbia subito un peggioramento transitorio, sottolineando che al contrario, come valutato dal dr. ________, è invece intervenuto un peggioramento direzionale.
Inoltre, l’insorgente ha rilevato che il dr. ________ non ha tenuto conto delle ulteriori due lesioni oggettivate a seguito dell’infortunio, ossia la lesione del corno posteriore del menisco mediale e la fissurazione cartilaginea retro-rotulea.
Infine, l’avv. RA1 ha evidenziato che nonostante 7 mesi di trattamenti conservativi intensivi i sintomi non sono regrediti, anzi, al contrario, permangono e rendono necessario un intervento chirurgico (protesi) (doc. I).
1.4. Con la risposta di causa, l’istituto assicuratore, dopo avere richiesto una presa di posizione al proprio medico fiduciario, ha postulato la reiezione del ricorso e la conferma integrale della decisione su opposizione impugnata (doc. V + allegati).
1.5. Con osservazioni del 12 dicembre 2025 la patrocinatrice dell’insorgente ha contestato la dinamica dell’infortunio riassunta dal dr. ________, rilevando che, come ben spiegato dal dr. ________, al momento della brusca frenata dell’autobus l’assicurata non ha solo sbattuto il ginocchio contro una barra metallica, ma è anche caduta. Sempre facendo riferimento a quanto rilevato dal dr. ________, l’insorgente ha evidenziato che le lesioni verticali del menisco sono di natura traumatica e non degenerativa (doc. IX + O).
1.6. In data 7 gennaio 2026 l’istituto assicuratore, dopo avere nuovamente interpellato il proprio medico fiduciario per una presa di posizione, ha ribadito la correttezza del proprio agire (doc. XI + 1).
1.7. Con osservazioni del 26 gennaio 2026 la patrocinatrice dell’insorgente ha criticato la presa di posizione del dr. ________, rilevando come la stessa non si confronti con le obiezioni sollevate dal dr. ________ (doc. XIII).
Tali considerazioni dell’assicurata sono state trasmesse all’amministrazione (cfr. doc. XIV), per conoscenza.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’CO1 era legittimato a porre fine dal 1° settembre 2025 alle proprie prestazioni dipendenti dal sinistro occorso all’assicurata in data 8 febbraio 2025, oppure no.
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STF del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STF del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STF del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STF del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STF del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STF 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in: Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. STF 8C_446/2024 del 25 luglio 2025 consid. 4.2.1 e riferimenti ivi menzionati).
2.4. Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).
2.5. Nella citata sentenza 8C_446/2024 del 25 luglio 2025 consid. 6.1 e 6.2, riguardante una lesione complessa del menisco laterale esterno con lesione di III. grado della cartilagine del condilo femorale laterale sinistro, reperti riscontrati a seguito di una caduta sugli sci, il Tribunale federale ha ammesso l’esistenza di lievi dubbi circa l’affidabilità della valutazione espressa dal fiduciario dell’assicuratore, il quale, facendo capo anche alla letteratura medica, aveva sostenuto che l’infortunio avrebbe causato un aggravamento soltanto temporaneo dello stato preesistente del ginocchio sinistro (in passato già più volte operato con meniscectomie parziali nella regione del corno posteriore), per il motivo che le lesioni meniscali focali rappresenterebbero solo raramente delle conseguenze infortunistiche e che la RMN non aveva mostrato né ematomi, né rilevanti lesioni strutturali collaterali, né ancora un bone bruise, a dimostrazione del fatto che nella caduta il ginocchio non avrebbe subito forze rilevanti.
Da parte sua, lo specialista consultato dall’assicurata aveva ammesso che la lesione orizzontale interessante il margine del corno anteriore del menisco laterale e il corpo di quest’ultimo, come pure il danno cartilagineo del condilo femorale laterale, erano di natura degenerativa. Tuttavia, diversamente dal medico di fiducia, egli aveva fatto valere che la lacerazione verticale alla superficie superiore del corno posteriore del menisco laterale, che non presentava peraltro alcuna lesione orizzontale, aveva un’eziologia traumatica.
Nell’accogliere l’impugnativa presentata dall’assicurata, la Corte federale ha sottolineato in particolare che il consulente dell’amministrazione aveva fondato la tesi di un danno squisitamente degenerativo su argomenti dedotti dalla teoria medica, considerando soltanto marginalmente le circostanze del caso concreto. Inoltre, al considerando 5.1, il TF ha ricordato che i giudici di prime cure avevano ritenuto superflui ulteriori accertamenti circa la dinamica dell’evento, rilevando al riguardo che restava comunque da chiarire se il meccanismo lesivo fosse stato causale per il danno alla salute insorto nel caso di specie.
2.6. Nel caso di specie, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’assicuratore infortuni ha dichiarato estinto dal 1° settembre 2025 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento traumatico assicurato, facendo capo al parere del suo medico fiduciario.
In effetti, con l’apprezzamento sintetico del 13 agosto 2025, il dr. ________, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, ha sostenuto che l’infortunio assicurato ha causato un peggioramento soltanto transitorio di uno stato degenerativo gonartrosico preesistente, con lo status quo sine raggiunto a distanza di sei mesi dal trauma contusivo (cfr. doc. N).
Chiamato dall’amministrazione ad ulteriormente esprimersi, ai fini della risposta di causa, con apprezzamento medico del 7 novembre 2025 il dr. ________ ha ritenuto che la dinamica dell’infortunio non possa avere causato una contusione ed una distorsione del ginocchio sinistro, essendo l’assicurata stata vittima di una contusione assiale del ginocchio sinistro contro una struttura rigida anteriore, biomeccanica che esclude la presenza di una componente torsionale/distorsiva.
Il dr. ________ ha poi escluso che un'entesopatia quadricipitale possa intervenire direttamente nella genesi di una lesione del corno posteriore del menisco mediale, trattandosi di una infiammazione spesso associata a micro-traumi ripetuti ed a quadri patologici tipici di persone che svolgono attività sovente in piedi. Il medico fiduciario ha aggiunto che nel caso specifico la gonartrosi mediale ha favorito la degenerazione del menisco mediale attraverso diversi meccanismi biomeccanici e biochimici interconnessi. In sintesi, la gonartrosi mediale ha creato un circolo vizioso in cui la degenerazione iniziale della cartilagine ha portato a un aumento del sovraccarico meccanico e a un ambiente infiammatorio ostile, entrambi fattori che hanno promosso attivamente la degradazione strutturale e il cedimento funzionale del menisco mediale in tutta la sua struttura producendo infine la lesione complessa del corno posteriore; la natura patologica degenerativa della lesione meniscale, oltre che da una biomeccanica traumatica inadeguata, emerge dalla visione delle immagini della RM del 19.02.205 che mostra una rima lesionale complessa.
Infine, il dr. ________ ha escluso che nel caso dell’assicurata vi sia stato un peggioramento direzionale come asserito dal Dr. med. ________, così come risulta dalle oggettività emerse dalla visione delle immagini della RM del ginocchio sinistro del 19.02.2025. Il dr. ________ ha ribadito che la valutazione di essere confrontati con un peggioramento transitorio e non, invece, con un peggioramento direzionale, nasce dalla circostanza di trovarsi di fronte ad un trauma di natura moderata e assiale, senza alcuna lesione tegumentaria ossea, meniscale su base traumatica, alcuna lesione legamentaria e/o tendinea, alcun cambiamento dell'asse di carico della gamba, alcuna sindrome di instabilità con un effetto traumatico esaurito dopo sei mesi la data del trauma ed una successiva condizione clinica spiegabile interamente con la patologia degenerativa di base (doc. V/4).
Tale parere del medico fiduciario dell’assicuratore infortuni è stato contestato dal curante dell’assicurata, dr. ________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore.
Quest’ultimo, con referto dell’8 dicembre 2025 ha in particolare rilevato che l’assicurata era seduta in un autobus in viaggio, quando, a causa di una brusca frenata, ha impattato con il ginocchio sinistro contro una barra metallica e successivamente è caduta a terra. Tale dinamica reale dimostra che si è trattato di un impatto ad alta energia per effetto della massa corporea in movimento e della frenata brusca, seguito da una caduta in flessione del ginocchio, ciò che comporta inevitabilmente una componente di rotazione tibiale, meccanismo noto per provocare lesioni meniscali e aggravamenti cartilaginei. Il dr. ________ ha aggiunto che le lesioni riscontrate e la loro correlazione con la dinamica sono evidenziate nella RM del 19 febbraio 2025, la quale ha documentato una fissurazione cartilaginea retro-rotulea, una lesione meniscale interna con componente orizzontale e verticale, un versamento articolare persistente e un un peggioramento clinico significativo rispetto allo stato pre-infortunistico. Lo specialista curante ha evidenziato che le lesioni verticali del menisco, come noto in letteratura, sono tipicamente traumatiche e non degenerative, aggiungendo che la presenza di una fissurazione della cartilagine retro-rotulea è perfettamente compatibile con un trauma diretto della rotula contro una superficie rigida, con conseguente trasmissione della forza al femore, anch'esso danneggiato.
A suo modo di vedere, la decisione della CO1 non tiene conto della dinamica traumatica reale (non banale), delle lesioni documentate (menisco + cartilagine), del peggioramento clinico persistente e direttivo, dell'impossibilità di ritorno alla vita lavorativa fino ad oggi, della necessità della protesizzazione del ginocchio e dell'evoluzione verso una condizione invalidante, ragioni per le quali la chiusura del caso non è giustificata, né dal punto di vista medico, né biomeccanico (doc. O).
Nuovamente interpellato dall’istituto assicuratore per una presa di posizione, con apprezzamento del 30 dicembre 2025, il dr. ________ ha ancora una volta confermato il proprio punto di vista, osservando di non condividere le valutazioni del dr. ________, né con riferimento alla dinamica dell’evento, né in merito all’esistenza di un peggioramento direzionale strutturale. Secondo la sua valutazione, quindi, il rapporto del dr. ________ non apporta informazioni scientifiche di valore aggiunto atte a modificare i contenuti dell'apprezzamento del 7 novembre 2025 in quanto introducono elementi anamnestici nuovi e tardivi e quindi non condivisibili; riporta elementi in parte contraddittori rispetto ai contenuti dei precedenti rapporti del medesimo dr. ________; non superano il criterio della verosimiglianza preponderante, ragione per la quale si conferma integralmente la corretta individuazione dello status quo sine alla data dell’8 agosto 2025 (doc. XI/1)
2.7. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. STF 8C_168/2018 del 6 giugno 2018 consid. 2.1.; STF 8C_805/2015 del 10 giugno 2016 consid. 4.1.; DTF 136 V 376 consid. 4; RAMI 1997 U 281 pag. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, pag. 30segg.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg. e RAMI 1999 U 356 pag. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (cfr. DTF 122 V 157; STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 3.3.).
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
In proposito cfr. pure STF 8C_67/2024 del 15 luglio 2024 consid. 4.2.; STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.3.; STF 8C_447/2023 del 18 aprile 2024 consid. 3.3.; STF 8C_47/2024 del 20 marzo 2024 consid. 2.1.; STF 8C_668/2023 del 18 marzo 2024 consid. 6.1.; STF 8C_370/2022 del 1° marzo 2023 consid. 5.1.; STF 8C_622/2021 del 21 dicembre 2021 consid. 4.1.; STF 8C_434/2020 del 26 ottobre 2020 consid. 3.3.; STF 8C_616/2018 del 3 giugno 2019 consid. 4.1.; DTF 145 V 97 consid. 8.5.
Giova, altresì, ricordare che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), di principio deve essere considerato con la necessaria prudenza il referto dei medici curanti, anche se specialisti (cfr. STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 143 V 130 consid. 11.3.3; STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (cfr. STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 3.3.; STF 8C_616/2018 del 3 giugno 2019 consid. 4.1.; STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Il Tribunale federale ha comunque anche avuto modo di sottolineare che in ogni caso non va dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. STF 8C_300/2019 del 20 agosto 2019 consid. 3.2.; STF 8C_168/2019 del 9 settembre 2019 consid. 3.4.; Pladoyer 3/09 pag. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; STCA 32.2023.44 del 19 agosto 2024 consid. 2.8. e 2.11.; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).
Le perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa (art. 44 LPGA), a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, invece, godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_67/2024 del 15 luglio 2024 consid. 4.2.; STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 5.2.; STF 8C_155/2020 del 1° aprile 2020 consid. 4.2.; STF 8C_801/2018 del 13 febbraio 2019, pubblicata in SVR 2019 IV Nr. 52 pag. 169 segg.; STF 8C_6/2019 del 26 giugno2019 consid. 4.1.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. STF 8C_564/2022 del 20 aprile 2023 consid. 4.1.2.; SVR 2002 IV Nr. 21 pag. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133 pag. 311 consid. 1, 1996 U 252, pag. 191 segg.; DTF 122 V 160 segg., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante non è né l'origine del mezzo di prova, né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. STF 8C_564/2022 del 20 aprile 2023 consid. 4.1.2.; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF 8C_5/2011 del 27 giugno 2011 consid. 5.5.; STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 35 consid. 4b).
2.8. Chiamato a pronunciarsi, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo Tribunale non ritiene di poter confermare, con la necessaria tranquillità, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti, la correttezza della decisione su opposizione impugnata.
Preliminarmente, va rilevato che, non essendo la decisione impugnata fondata su una perizia esterna (cfr. supra, consid. 2.6.), può trovare applicazione la giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465, secondo la quale dei lievi dubbi circa l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene discostare (cfr. supra, consid. 2.7.).
Ora, ai referti del dr. ________, sui quali si fonda la decisione su opposizione in esame, non può essere riconosciuto un valore probatorio sufficiente per concludere che l’evento traumatico assicurato abbia solo transitoriamente peggiorato uno stato degenerativo preesistente, con raggiungimento dello status quo sine a distanza di sei mesi dallo stesso.
Infatti, sulla questione di sapere quale ruolo causale abbia giocato il sinistro assicurato (peggioramento solo transitorio di una precedente condizione morbosa, secondo il dr. ________; peggioramento direzionale, invece, a mente del dr. ________), aspetto di natura squisitamente medica, agli atti figura documentazione medico-specialistica il cui contenuto è atto a generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa la correttezza della valutazione su cui l’amministrazione ha fondato la propria posizione.
In proposito, il TCA constata che le posizioni del dr. ________ e del dr. ________ (già medico ________ dell’CO1) - entrambi specialisti in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore e che vantano una vasta esperienza in materia di medicina infortunistica e assicurativa (in una sentenza 8C_151/2025 del 3 novembre 2025 consid. 4.1, il TF ha ribadito che i medici ________ e gli specialisti del centro di competenza in medicina assicurativa della CO1 sono, in virtù della loro funzione e della loro posizione professionale, specialisti in medicina degli infortuni) – divergono su numerosi punti chiave indispensabili al fine di potersi determinare a proposito del diritto a prestazioni, di modo da rendere impossibile, senza prima disporre ulteriori approfondimenti specialistici, propendere per l’una o per l’altra.
In tale ambito, va innanzitutto evidenziato come già la dinamica dell’infortunio e le relative ripercussioni sulla parte del corpo lesa (ginocchio) non siano pacifiche: secondo il dr. ________, infatti, non vi è stata alcuna torsione del ginocchio, ciò che esclude la natura traumatica della lesione meniscale (cfr. doc. V/4: “l’assicurata fu vittima di una contusione assiale del ginocchio sinistro contro una struttura rigida anteriore, mentre era seduta sul bus a seguito della brusca frenata dell’autista. Tale biomeccanica esclude la presenza di una componente torsionale/distorsiva, meccanismo ezio-patogenicamente riconosciuto in letteratura come causativo di una lesione meniscale”), mentre secondo il dr. ________, a seguito della brusca frenata e dell’impatto contro una barra di protezione, senza essere allacciata con una cintura di sicurezza, l’assicurata è anche caduta, con il ginocchio flesso, il quale ha quindi pure subito una rotazione (cfr. doc. O: “la paziente era seduta, il vettore di forza è diretto antero-superiore sulla rotula; si è trattato di un impatto ad alta energia per effetto della massa corporea in movimento e della frenata brusca; la successiva caduta in flessione del ginocchio comporta inevitabilmente una componente di rotazione tibiale, meccanismo noto per provocare lesioni meniscali e aggravamenti cartilaginei”).
Sull’importanza della ricostruzione della dinamica e, in particolare, di verificare se vi sia stata o meno una torsione al momento dell’infortunio, al fine di determinare la natura infortunistica o morbosa di una lesione meniscale, si veda ad esempio la STF 8C_112/2023 dell’11 dicembre 2023.
Gli specialisti, poi, non si trovano concordi neppure riguardo al tipo di lesione meniscale presentata dall’interessata risultante dell’esame strumentale (RM del 19 febbraio 2025): secondo il dr. ________ si tratta di “una lesione orizzontale/complessa non puramente verticale con una localizzazione al corno posteriore in un contesto di severa gonartrosi con condropatia diffusa” (cfr. doc. XI/1), mentre per il dr. ________ vi è “una fissurazione cartilaginea retro-rotulea e una lesione meniscale interna con componente orizzontale e verticale” (cfr. doc. O).
Al riguardo, il TCA rileva che già con referto del 19 marzo 2025 il dr. ________ aveva constatato che la visione delle immagini della RMN del 19 febbraio 2025 “conferma la lesione meniscale mediale del corno posteriore. È presente una lesione verticale nella zona intermedia e, nell’aria centrale, una degenerazione di grado II-III della superficie cartilaginea” (cfr. doc. E, corsivo della redattrice).
Come nel caso illustrato in precedenza (cfr. consid. 2.5.), il TCA ritiene che anche il caso di specie necessiti di essere ulteriormente approfondito, ritenuto come il dr. ________ non neghi l’esistenza di problematiche degenerative preesistenti acutizzate dal trauma, facendo tuttavia presente come sia presente anche una lesione verticale, di eziologia quindi traumatica.
A tale riguardo, va ricordato che, in una STF 8C_172/2025 del 25 settembre 2025, la nostra Massima Istanza ha ribadito che delle lesioni puramente orizzontali depongono per un’origine degenerativa, mentre delle lesioni oblique possono essere sia degenerative, che traumatiche (cfr. STF citata, consid. 5.2.2: “L'expert a expliqué que des lésions horizontales pouvaient apparaître avec le temps, mais aussi ensuite d'un traumatisme mineur. Lorsque les lésions étaient purement horizontales, cela parlait en faveur d'une origine dégénérative. Lorsqu'elles étaient obliques et atteignaient la surface articulaire, elles pouvaient certes être d'origine dégénérative, mais également traumatique, en particulier en présence d'un flap méniscal, comme tel était le cas en l'occurrence”).
Per un altro caso in cui, a fronte dei pareri contradditori esistenti tra il medico fiduciario, da una parte, e lo specialista curante, dall’altra, in particolare circa l’interpretazione di un esame RMN del ginocchio e, di conseguenza, stabilire l’origine morbosa o traumatica di una lesione meniscale, cfr. STF 8C_686/2024 del 4 aprile 2025, nella quale il TF ha censurato l’agire dei giudici di prime cure, rimproverando loro di non avere disposto, come invece incombeva loro, il rinvio degli atti all’assicuratore convenuto per ordinare una perizia specialistica secondo l’art. 44 LPGA.
In presenza di valutazioni mediche divergenti – impossibili da chiarire senza disporre di conoscenze mediche specialistiche - la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione, ma che occorra ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. DTF 135 V 465 e le STF 8C_445/2021 succitata consid. 3.3 e 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).
Alla luce di quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene quindi indispensabile l’esecuzione di una perizia specialistica che possa chiarire l’origine morbosa o traumatica delle lesioni presentate dall’assicurata al ginocchio sinistro.
2.9. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.
Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
" 4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.
4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 consid. 5.2 – dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
In una sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant, d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3. et ses références).”
(si veda pure la STF 8C_697/2019, 8C_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1).
Inoltre, con la pronunzia 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4, pubblicata in SVR 10/2022 UV n. 34 p. 137 ss., l’Alta Corte ha stabilito che, laddove un tribunale cantonale determini il diritto alle prestazioni facendo capo a un rapporto del medico curante prodotto nel quadro della procedura di opposizione, sebbene ci si trovi in presenza di un caso di applicazione della DTF 135 V 465 che richiede l’intervento di un perito esterno, la causa deve essere rinviata all’amministrazione, e non ai giudici di prime cure, affinché proceda a un complemento istruttorio. È in effetti in primo luogo compito dell’amministrazione disporre degli atti istruttori complementari volti ad accertare d’ufficio tutti i fatti pertinenti e, se del caso, raccogliere le prove necessarie prima di rendere la propria decisione (questo principio è stato confermato ancora con le sentenze 8C_274/2021 del 31 marzo 2023 consid. 9.3.3; 8C_523/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5.4 e riferimenti; 8C_731/2021 succitata consid. 4.6; cfr. pure la STCA 35.2023.12 del 24 aprile 2023, consid. 2.9 e la STCA 35.2024.12 del 10 giugno 2024, consid. 2.6).
Infine, con pronunzia 8C_447/2023 del 18 aprile 2024 consid. 5.3, l’Alta Corte ha stabilito che:
" Aufgrund der widersprüchlichen Berichte der RAD-Ärzte untereinander einerseits und im Vergleich zu den erwähnten Berichten des Spital F.________ andererseits bestanden mithin zumindest geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der Einschätzung durch die beiden Ärzte des RAD, auf welche sich die Vorinstanz abstützte. Anstatt weitere Abklärungen zu tätigen, stellte das kantonale Gericht eigene medizinische Überlegungen an und schloss auf eine abgestufte Arbeitsfähigkeit ab Oktober 2017. Dies liegt jedoch nicht mehr im Rahmen einer zulässigen freien Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG), ist es doch nicht Aufgabe des Gerichts, fachfremde Schlussfolgerungen zu ziehen (vgl. Urteile 8C_122/2023 vom 26. Februar 2024 E. 5.3; 8C_586/2022 vom 26. April 2023 E. 5.2.2; 8C_225/2021 vom 10. Juni 2021 E. 5.3+5.5). Vielmehr hätte die Vorinstanz die dargelegten Unstimmigkeiten und Widersprüche näher abklären müssen. Indem sie dies unterliess, stellte sie den Sachverhalt nicht rechtsgenüglich fest, was die Beweiswürdigungsregeln sowie den Untersuchungsgrundsatz, mithin Bundesrecht, verletzt.”
(cfr. pure STCA 35.2024.26 del 30 settembre 2023 consid. 2.13.; 35.2024.73 del 27 gennaio 2025 consid. 2.5.5.).
Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’istituto convenuto (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul solo parere del proprio medico fiduciario.
Per le ragioni già esposte al considerando 2.9., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA), volto a chiarire la natura dei disturbi ancora accusati dall’assicurata a livello del ginocchio sinistro.
In seguito, facendo capo alle risultanze dell’accertamento esperito, l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al diritto a prestazioni dal profilo temporale e materiale.
2.10. Considerato l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e riferimento), l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentata da un avvocato, l’importo fr. 2’500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
2.11. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto”).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’istituto assicuratore resistente per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO1 verserà all’assicurata, patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA compresa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti