Raccomandata
Incarto n. 35.2025.35 mm
Lugano 1° dicembre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 maggio 2025 di
RI1, ______
contro
la decisione su opposizione del 15 aprile 2025 emanata da
CO1, ______ in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 23 giugno 2008, RI1, nato nel 1964, direttore dell’omonima ________ con sede a ______ e, perciò, assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali presso la CO1 (di seguito: CO1), è rimasto vittima di un infortunio in sella alla propria bicicletta e ha riportato, secondo il rapporto di uscita 30 giugno 2008 dell’Ospedale _______ di ______, una frattura-lussazione del gomito destro, trattata con intervento di osteosintesi dell’ulna prossimale e una protesi del capitello radiale.
L’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità.
In ragione della scoperta di una lesione del nervo radiale destro limitata al ramo profondo motorio, nel marzo 2009, l’assicurato è stato sottoposto a un’operazione di revisione del gomito destro con osteoplastica anteriore, neurolisi del nervo ulnare e rimozione del materiale di osteosintesi.
Nell’aprile 2009 RI1 ha accusato una frattura a livello del passaggio terzo medio-terzo prossimale dell’ulna destra, al semplice atto di preparare il biberon a sua figlia.
1.2. Con sentenza 35.2010.29+42 del 6 settembre 2010, questa Corte ha accolto il ricorso dell’assicurato e ha rinviato gli atti alla CO1 affinché disponesse “… - una volta chiarito quali mansioni concrete incombono a RI1 quale titolare dell’omonima ________ -, degli accertamenti medici più approfonditi in merito alla sua capacità lavorativa a decorrere dal 10 agosto 2009.”.
Il giudizio cantonale è cresciuto incontestato in giudicato.
1.3. Con pronunzia 35.2011.37+38 del 10 dicembre 2012, il TCA ha in particolare confermato la decisione su opposizione impugnata mediante la quale la CO1 aveva dichiarato l’assicurato abile al lavoro nella misura del 75% a contare dal 10 agosto 2009 e, quindi, corrisposto da quella data indennità giornaliere corrispondenti a un’inabilità del 25%.
Anche quella sentenza è cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. Con sentenza 35.2013.75 del 4 dicembre 2013, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha respinto il ricorso interposto dall’assicurato contro la decisione incidentale del 4 ottobre 2013, con la quale l’amministrazione aveva disposto l’allestimento di una perizia a cura del Prof. dott. ______, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica.
1.5. Dalle carte processuali emerge segnatamente che, nell’aprile 2019, le parti hanno concluso una transazione ex art. 50 cpv. 2 LPGA, confermata con decisione su opposizione del 24 aprile 2019, cresciuta incontestata in giudicato, ai termini della quale lo stato di salute infortunistico dell’assicurato è stato ritenuto stabilizzato a decorrere dal 31 dicembre 2012 e all’assicurato è stata assegnata una rendita d’invalidità del 15% dal 1° gennaio 2013 nonché un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) complessiva del 20% (cfr. doc. Z523 e Z524).
1.6. In data 17 ottobre 2024, RI1 è stato sentito da un funzionario della CO1 nel quadro della periodica verifica del grado d’invalidità in vigore (doc. 62 – fasc. 1).
Il 28 ottobre 2024 l’amministrazione ha comunicato che non erano dati i presupposti per sottoporre a revisione la rendita d’invalidità in vigore (cfr. doc. 37 – fasc. XV1), ciò che l’assicurato ha contestato.
1.7. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 7 gennaio 2025, l’assicuratore ha respinto la domanda di revisione della rendita (cfr. doc. 44 – fasc. XV1).
1.8. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 47-48 – fasc. XV1), in data 15 aprile 2025, la CO1 ha confermato la sua prima decisione (cfr. doc. 52 – fasc. XV1).
1.9. Con tempestivo ricorso del 14 maggio 2025, RI1 ha chiesto che la rendita in vigore venga aumentata al 50% almeno (“(25% danno diretto e 25% danno indiretto dovuto alla violenza psicologica cagionata dal blocco totale della procedura di risarcimento del danno bloccata da 16 anni nella speranza che nel frattempo muoio di ansia per il mancato proseguimento della causa).”) e che il TCA segnali “(…) il caso degli errori medici al Ministero Pubblico del Canton Ticino e a quello della Confederazione nel caso in cui il Ministero Pubblico del Canton Ticino non intervenga a seguito dell’inattività verificatasi presso la Pretura di ________.”.
Per quanto qui d’interesse, l’insorgente ha sviluppato la seguente argomentazione:
" CO1 si è limitata ad analizzare il passato (fino al 2023) ma non ha voluto chinarsi sui problemi che sono incorsi principalmente a livello dell’apparato scheletrico e nervoso. Tali nuovi eventi sono stati da me tempestivamente segnalati nel modulo sullo stato di salute.
È vero che vi sono altri elementi che provocano il deterioramento della mia salute psico fisica con conseguente riduzione importante delle mie capacità intellettuali e reddituali, però l’infortunio direttamente ed indirettamente ha provocato quanto segue:
1) Riduzione della flessione ed estensione del movimento del braccio destro. CO1 non ha verificato se estensione e flessione sono nel frattempo peggiorate.
2) Portamento scorretto della parte superiore del corpo. CO1 non ha verificato l’arretramento della spalla destra rispetto a quella sinistra per bilanciare la mancata estensione del braccio destro.
3) Verosimile, la problematica all’anca sinistra (persistente dolore) è causato dalla postura errata e relativo consumo della cartilagine in modo eccessivo nelle parti maggiormente sollecitate. Inoltre, la decisione presa da CO1 non ha considerato adeguatamente l’evoluzione delle mie condizioni di salute, ignorando completamente le nuove problematiche che sono emerse.
4) Comparsa di un’ernia discale che provoca forti dolori alla parte inferiore della colonna vertebrale e alla gamba sinistra. Inoltre, la stessa decisione ha omesso di prendere in considerazione due discopatie alla colonna vertebrale in zona sacrale che, sebbene segnalate, non sono state rilevate da CO1. Questo errore di valutazione da parte dell’assicurazione aggrava ulteriormente il quadro complessivo della mia salute, già compromessa da altri fattori precedentemente menzionati. (…).” (doc. I)
1.10. La CO1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VII).
1.11. In data 18 agosto 2025, il ricorrente ha prodotto nuova documentazione e ha espresso in particolare le considerazioni seguenti:
" (…) Io mi sarei francamente aspettato da CO1 la convocazione per una visita medica specialistica per constatare il mio stato di salute attuale.
Dopo cotanta e palese ingiustizia è dunque umanamente comprensibile come nella vittima possa nascere una sensazione di impotenza di fronte al mondo, rubando ad essa le energie necessarie per lavorare e cercare di far il bene per la società che è tutto ma all’infuori che civile.
L’avv. ______, mettendo le mani avanti, asserendo che un grado di invalidità precedentemente errato non può essere motivo di revisione ammette tacitamente che già inizialmente il mio grado di invalidità doveva essere superiore.
Di fatto egli ha approfittato del mio stato di salute precario per strapparmi un grado di invalidità inferiore. Va dunque analizzato se questo ______, personaggio che ritengo squallido (nei cartoni western della Disney lo vedrei bene nella parte della iena), abbia commesso dei reati penali.
Alla luce di questi fatti, del fatto che praticamente tutti gli errori medici vengono insabbiati con procedure lunghe e contorte che nessuno può permettersi di portare a termine in tempi ragionevoli (vedi mia causa della durata di oltre 16 anni), torno a ribadire che vi è il sospetto di un modus operandi ricorrente in tutte le causa degli errori medici.
(…).
Nel frattempo ho seguito alla lettera le indicazioni dei medici, effettuando fisioterapia, trattamento farmacologico ed infine infiltrazione nella zona sacro iliaca, ma purtroppo nessun miglioramento è intervenuto. Il dolore persiste ed è passato nella zona sacro iliaca alla colonna vertebrale, all’interno dell’anca ed ora a volte denoto nuovamente dei dolori alla spalla destra. Resta quindi chiaro che le cause dei miei dolori erano tutte e tre (anca – sacro iliaco – vertebre C4 C5) e la causa è chiaramente compatibile nel portamento sbilanciato dello scheletro a seguito dell’incidente, malgrado cerco di conservare la mia massa muscolare integra praticando sport in maniera blanda e compatibile con lo stato di salute precario.
Ricordo che la spalla destra, a seguito della mancata completa estensione del braccio, è arretrata di circa 10 centimetri rispetto alla sinistra (fuori asse). Ed è lì da vedere.
Il mio reddito del lavoro attuale risulta essere inferiore al 50% rispetto a quello prima dell’incidente. Non comprendo dunque come possa CO1 asserire che non ho diritto ad un’equa rendita che non è certamente quella erogata attualmente.
Il perché non ho fatto ulteriori visite al gomito è semplice, perché ho paura ad operarmi visto quanto successomi fino ad oggi. Rimango comunque a disposizione per una visita specialistica commissionata da codesto Tribunale.
Le conclusioni del dottor ______ sono contestate perché non mi ha visitato e neppure visto.
Sono comunque ben disposto a farmi visitare dal dottor ______. (…).” (doc. IX)
L’amministrazione si è pronunciata in merito il 28 agosto 2025 (doc. XI).
Il 3 settembre 2025 l’assicurato ha ancora espresso alcune sue considerazioni inerenti l’oggetto della vertenza (doc. XIII + allegati).
considerato in diritto
2.1. In concreto, è litigiosa unicamente la questione di sapere se la CO1 era legittimata a negare l’adempimento dei presupposti per aumentare la rendita d’invalidità in vigore (15%), oppure no.
Esulano dalla competenza di questo Tribunale le questioni inerenti il preteso errore medico di cui sarebbe rimasto vittima l’insorgente (compresa quella riguardante il preteso ritardo nella trattazione della causa da parte della Pretura di _______).
Le relative domande ricorsuali devono quindi essere dichiarate irricevibili in questa sede.
2.2. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, per il futuro la rendita d’invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d’ufficio o su richiesta, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali (lett. a) o aumenta al 100 per cento (lett. b).
L'art. 22 LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).
La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
Per costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate dagli assicuratori contro gli infortuni, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.).
2.3. L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b).
L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.4. Per rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non è motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.5. La questione di sapere se si è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la decisione litigiosa (cfr. DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4, 9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).
Tanto nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
I mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita economica, non sono motivo di revisione.
Non si tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.
Ciò che importa è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio. Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con l'infortunio).
2.6. Nella presente fattispecie, dalla documentazione agli atti si evince che, per tenere conto delle ripercussioni economiche derivanti dai postumi residuali dell’infortunio del 23 giugno 2008, dal 1° gennaio 2013 è stata assegnata allassicurato, mediante transazione, una rendita d’invalidità del 15%.
Qui di seguito le ragioni che motivarono il riconoscimento di quel grado d’invalidità:
" (…).
- in data 1 aprile 2014 l’assicurato è stato visitato dal Dr. med. ______, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore FMH, ______,
- secondo il Dr. ______ le limitazioni imposte dai disturbi post-traumatici del gomito sono da classificare, per un lavoro d’ufficio con uso intensivo del PC, del 25%. Nelle attività puramente consultive, senza lavori di scrittura, quindi per un profilo di attività che non richiede un impegno manuale, la limitazione della capacità è da classificare non superiore al 10%,
(…)
- dal rapporto del ispettore sinistri del 27 ottobre 2010 si evince che l’assicurato nel suo ruolo di gerente della propria _________, nell’allestimento dell’attività d’ufficio come l’e-banking, le registrazioni contabili e le dichiarazioni fiscali, l’assicurato utilizza la tastiera e il maus durante ca. 5-6 ore al giorno,
- in data 20 settembre 2018 l’intera pratica è stata sottoposta al nostro medico di fiducia, il Dr. med. ______, Facharzt FMH Orthopädie und Traumatologie,
- per quanto riguarda gli impedimenti rilevanti e durevoli dell’assicurato, il Dr. ______ ha affermato che considerando che per l’assicurato è indispensabile l’uso della tastiera e del maus durante massimo ca. 5-6 ore al giorno, la sua limitazione della capacità lavorativa è da valutare non superiore al 10%,
- le parti consentono che un processo ed altri ritardi sono da evitare e che l’accordo seguente è equo considerando i dati concreti, (…).” (doc. Z524)
Conformemente a quanto prevede l’art. 50 cpv. 2 LPGA, la transazione appena citata è poi stata comunicata all’allora patrocinatrice del ricorrente, avv. ______, sottoforma di decisione su opposizione (emanata il 24 aprile 2019 - doc. Z523), nel frattempo cresciuta incontestata in giudicato.
Nel corso del mese di ottobre 2024, ha avuto luogo l’audizione dell’insorgente volta a verificare il grado d’invalidità in vigore.
Nel rispondere alle domande del funzionario amministrativo, l’assicurato ha segnatamente indicato che il suo stato di salute sarebbe peggiorato negli ultimi 12-18 mesi in quanto “lamenta vertigini, pressione leggermente alta e dolori costanti all’anca sx. Su indicazione del dr. ______ di ______ – medico di famiglia – ha beneficiato di sedute di fisioterapia per le cervicali e assunto medicamenti per le vertigini. Inoltre, ha eseguito risonanza magnetica alle cervicali e, di recente, consulto con il dr. ______ della Clinica ______ – ortopedico – per i disturbi insorti all’anca. Il dr. ______ gli ha prescritto un trattamento farmacologico per 7 giorni (…). Inoltre, a livello radiografico non sono state riscontrate grosse complicazioni all’anca sx (muscolare? principio di artrosi?). È possibile che i disturbi siano dovuti dalla postura inergonomica avuta in questi anni per la problematica al braccio dx. Per disturbi-limitazioni all’artro superiore dx, si rimanda alle indicazioni mediche già a nostra disposizione.” (doc. 62 – fasc. XV1).
Il funzionario della CO1 ha quindi chiesto ai dottori ______ e ______ un aggiornamento riguardante lo stato di salute del ricorrente (cfr. doc. 39 e 40 - fasc. XV1).
In data 10 dicembre 2024, il medico curante, spec. FMH in medicina interna generale, ha comunicato all’assicuratore che per quanto concerne il gomito destro, l’assicurato è seguito da altri specialisti e, in questo senso, ha prodotto i referti dei dottori ______ e ______. Trattandosi dei disturbi alla schiena e all’anca sinistra, l’insorgente è invece seguito, oltre che da lui, dal dott. ______ (doc. 41 - fasc. XV1).
Con referto del 20 febbraio 2019, il dott. ______, spec. FMH in chirurgia della mano, ha attestato che a quel momento il quadro clinico e radiologico era stabile. Egli ha però sospettato la presenza di una neuropatia del nervo ulnare, per accertare la quale ha disposto un approfondimento neurologico (doc. 42 - fasc. XV1).
Il consulto neurologico ha avuto luogo il 4 marzo 2019 a cura del dott. ______, spec. FMH in neurologia, il quale ha osservato che "le alterazioni descritte dal paziente non trovano un riscontro oggettivo clinico o elettroneurografico a sostegno di una sindrome neurologica che spieghi i disturbi. Questi sono probabilmente da inquadrare in un contesto aspecifico, in esiti da intervento e frattura prossimale dell’avambraccio destro, eventualmente secondari a infiammazione locale.” (doc. 42 - fasc. XV1).
A margine della visita del 27 marzo 2019, il dott. ______ ha quindi confermato che la valutazione neurologica aveva finalmente escluso “(…) una neuropatia ingravescente del radiale, del ulnare e del mediano al braccio destro.” (doc. 42 - fasc. XV1).
In corso di causa, a fronte delle obiezioni sollevate dall’assicurato (cfr. doc. I), l’amministrazione ha nuovamente interpellato i dottori ______ e ______, ai quali ha posto le seguenti domande:
" (…) Alfine di completare l’incarto e in particolare per accertare se i problemi di salute in relazione con l’infortunio in questione hanno subito un peggioramento, la invitiamo a volerci trasmettere tutta la documentazione medica in suo possesso dal 2019 ad oggi.
Inoltre, saremmo molto grati se poteste rispondere alle domande riportate qui sotto:
1. I problemi di salute che sono in relazione con l’infortunio (gomito destro, frattura dell’ulna prossimale e frattura del capitello radiale) hanno subito un cambiamento?
2. Dal 2019 ad oggi, l’assicurato è stato o è tutt’ora in trattamento medico per i disturbi al gomito?
3. Dal 2019 ad oggi, l’assicurato è stato o è tutt’ora in trattamento medico per altri problemi?
4. È certificata un’incapacità lavorativa in relazione ai disturbi legati all’infortunio?
5. I disturbi menzionati dall’assicurato, ossia problemi alla schiena, all’anca, alla spalla, sono in nesso di causa con l’evento in questione?
6. Osservazioni? (…).” (doc. 57 - fasc. XV1)
In data 18 giugno 2025, il medico curante dell’assicurato ha fornito le seguenti risposte:
" (…).
1. Non a mia conoscenza.
2. Era seguito dal Dr. ______ fino al 2019, poi non mi risultano ulteriori cure/visite per il problema infortunistico.
3. Sì per i problemi alla colonna lombare, all’anca sx, alla pressione, ai labirinti e per uno stato ansioso.
4. Non da parte mia.
5. Non secondo il mio parere.” (doc. 57 - fasc. XV1)
Il dott. ______ ha inoltre trasmesso, oltre ai noti referti dei dottori ______ e ______, il rapporto 9 ottobre 2024 del dott. ______ e quello 4 giugno 2025 del PD dott. ______, spec. FMH in neurochirurgia.
Il dott. ______ ha indicato l’assicurato non lamentata dolori a livello lombare e che la “(…) zona dolente riguarda l’area dell’articolazione sacro-iliaca sinistra e la zona gluteale alta. Riferisce che a volte questi dolori si spostano anteriormente sopra l’articolazione coxo-femorale sinistra che all’esame clinico odierno risulta completamente asintomatica e con un’ottima articolarità. Questa sintomatologia potrebbe essere compatibile con un’eventuale entesite inserzionale del tendine del muscolo retto femorale alla spina iliaca anteriore-inferiore. Nessun interessamento a carico degli arti inferiori.” (doc. 56 - fasc. XV1).
Dal canto suo, tenuto conto degli esiti di una RMN della colonna lombare eseguita nel febbraio 2025, il dott. ______ ha ipotizzato la presenza di una “(…) sacroileite sx adesso cronica visto che il dolore è presente da un anno. Non c’è nessun elemento né clinico né radiologico per pensare a una faccettopatia.” (doc. 56 - fasc. XV1).
Sempre il dott. ______, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha prodotto il suo referto del 16 maggio 2025.
Da quel documento risulta che RI1 l’ha consultato per la prima volta nell’ottobre 2024 per una valutazione di dolori interessanti la regione lombare sinistra, quella sacroiliaca e quella gluteale omolaterale. Si apprende altresì che, prima di procedere con un’infiltrazione intrarticolare per l’anca sinistra, il dott. ______ ha chiesto un consulto neurochirurgico al dott. ______ (doc. 58 – fasc. XV1).
La CO1 ha quindi sottoposto la documentazione così raccolta al dott. ______, spec. FMH in medicina interna, perito SIM, per una valutazione sugli atti.
Con rapporto del 14 luglio 2025, il medico fiduciario ha negato che vi fosse “(…) documentazione dal 2019 che obietti un cambiamento dei ROM articolari al gomito destro o ad una problematica neurologica correlata in stato già ampiamente definito come stabilizzato dopo l’evento acuto del 2008. Non vi è pertanto documentazione di un cambiamento dello stato di salute legato esclusivamente ai postumi infortunistici al gomito destro dominante.”.
D’altro canto, egli ha escluso che, dal 2019 in poi, siano state disposte dai curanti “cure prolungate inerenti o da collocare in nesso di causalità almeno probabile con l’evento acuto del 2008”, rispettivamente che essi abbiano certificato una qualsiasi inabilità lavorativa provocata dalle sequele infortunistiche.
Infine, il dott. ______ ha sostenuto che i disturbi che l’assicurato ha segnalato nel ricorso e in occasione delle visite presso i dottori ______ e ______, “(…) non sono correlati al evento infortunistico del 2008 ma bensì ad una problematica degenerativa involutiva extramorbosa [recte: extrainfortunistica, n.d.r.]” (cfr. doc. 61 - fasc. XV1).
Con la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale è stata confermata quella formale del 7 gennaio 2025, l’amministrazione si è rifiutata di sottoporre a revisione la rendita d’invalidità in vigore, posto che non sarebbe “(…) né riconoscibile né dimostrabile [un] peggioramento medico delle condizioni riconducibili all’infortunio in questione (gomito destro)”, rispettivamente che neppure “(…) si riconosce una diminuzione del reddito annuale” (doc. 52 – fasc. XV1).
2.7. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, neppure il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
In una sentenza 8C_624/2024 del 24 aprile 2025, il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha in particolare sottolineato che:
" (…).
5.2.1. Das Bundesgericht hat mit Urteil BGE 135 V 465 entschieden, auch unter Berücksichtigung der neueren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte bestehe im Verfahren um Zusprechung oder Verweigerung von Sozialversicherungsleistungen kein förmlicher Anspruch auf eine versicherungsexterne Begutachtung. Eine solche sei indessen anzuordnen, wenn auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen bestünden (E. 4). Diese Rechtsprechung wurde zuletzt mit Urteil BGE 145 V 97 E. 8.5 in fine bestätigt.
Soweit der Beschwerdeführer rügt, es gebe keine rechtliche und fachliche Grundlage, den Suva-Ärzten im Vergleich zu beratenden Ärzten anderer Versicherer im Rahmen der Verfahrensfairness eine besondere Stellung einzuräumen, ist dies nicht stichhaltig. Denn praxisgemäss sind beratende Ärzte, was den Beweiswert ihrer ärztlichen Beurteilung angeht, versicherungsinternen Ärzten gleichgesetzt (nicht publ. E. 4.3 des Urteils BGE 150 V 188, veröffentlicht in SVR 2024 UV Nr. 27 S. 107; Urteil 8C_381/2024 vom 14. Februar 2025 E. 2.3 mit Hinweis).
5.2.2. Insgesamt vermag der Beschwerdeführer - auch mit seinem pauschalen Verweis auf die Literatur - keine Gründe für eine Änderung dieser Rechtsprechung aufzuzeigen (hierzu vgl. BGE 145 V 304 E. 4.4), wonach auf die Berichte versicherungsinterner medizinischer Fachpersonen abgestellt werden kann, wenn keine auch nur geringen Zweifel an der Richtigkeit ihrer Schlussfolgerungen bestehen. Nachfolgend ist somit zu prüfen, ob die Vorinstanz solche Zweifel hinsichtlich der Beurteilungen des Dr. med. univ. F.________ zu Recht verneinte.
5.3. Weiter ist festzuhalten, dass alleine das Anstellungsverhältnis einer versicherungsinternen Fachperson zum Versicherungsträger nicht schon auf mangelnde Objektivität und Befangenheit schliessen lässt (BGE 137 V 210 E. 1.4; 135 V 465 E. 4.4). Konkrete Indizien für eine Voreingenommenheit des Kreisarztes Dr. med. univ. F.________ werden in der Beschwerde nicht benannt und sind nicht erkennbar.”
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
Va infine segnalato che, in una sentenza 9C_311/2024 del 6 maggio 2025 consid. 6.2.4, l’Alta Corte ha ribadito che:
" … la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l’avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/cc), come pure in relazione allo scopo di trattamento del curante rispetto a quello di un medico perito (cfr. sentenza 9C_662/2021 del 2 agosto 2022 consid. 5.2.1), per cui, secondo l’esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest’ultimo.”
2.8. Chiamato ora a pronunciarsi, attentamente vagliato l’insieme della documentazione agli atti, questo Tribunale ritiene di poter confermare la decisione su opposizione impugnata, con la quale la CO1 ha confermato la rendita d’invalidità in vigore (15%).
Innanzitutto, a proposito dell’affermazione ricorsuale secondo la quale l’assicuratore resistente avrebbe approfittato della precarietà dello stato di salute dell’assicurato per strappargli un grado d’invalidità inferiore a quello a cui avrebbe avuto diritto (cfr. doc. IX), il TCA si limita a constatare che il grado del 15% è il frutto di una transazione intervenuta tra le parti e che in quelle trattative l’insorgente era patrocinato da un avvocato.
D’altro canto, questa Corte non ravvede alcun valido motivo per scostarsi dal parere del dott. ______, secondo il quale lo stato del gomito destro, interessato dall’evento traumatico del 2008, non si è nel frattempo aggravato e che il peggioramento fatto valere dal ricorrente concerne in realtà delle problematiche extra-infortunistiche (vertigini, pressione arteriosa leggermente alta, anca sinistra, spalla destra ed ernie discali).
In questo senso, occorre rilevare che le conclusioni a cui è pervenuto il dott. ______ trovano sostanziale conferma nelle risposte che il medico curante dell’assicurato ha fornito all’amministrazione il 18 giugno 2025, ovvero che, per quanto di sua conoscenza, le condizioni del gomito destro non hanno subito modifiche, che per il periodo successivo al 2019 non gli risulta che l’insorgente si sia sottoposto a ulteriori visite/cure in relazione al danno alla salute infortunistico e che, a suo parere, i disturbi indicati dal ricorrente non costituiscono delle conseguenze naturali dell’infortunio del 2008 (cfr. doc. 57 - fasc. XV1).
D’altro canto, agli atti non figurano pareri specialistici divergenti, atti a suscitare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la fondatezza della valutazione enunciata dal medico consulente dell’amministrazione.
In particolare, nessuno dei medici consultati dall’assicurato a partire dal 2019, ha sostenuto che i postumi infortunistici, quelli interessanti il gomito destro, si sarebbero nel frattempo modificati in modo rilevante (in questo senso, nel rapporto relativo alla visita del 20 febbraio 2019, il chirurgo della mano dott. ______ ha fatto stato di una situazione stabile a livello del gomito destro, tanto da escludere persino la prospettata rimozione della protesi con artrolisi) (cfr. doc. 42 – fasc. XV1).
Il sospetto che il ricorrente fosse portatore di una neuropatia del nervo ulnare, sollevato dal dott. ______ sempre in occasione del consulto del febbraio 2019 e da lui presentato quale nuovo aspetto nel contesto di un quadro clinico e radiologico rimasto stabile, non ha di fatto trovato conferma nel successivo approfondimento neurologico (cfr. doc. 42 – fasc. XV1).
Da rilevare ancora che il neurologo dott. ______ si è espresso in termini di semplice possibilità a proposito degli effetti a lungo termine sulla colonna cervicale e dorsale del mal posizionamento della spalla destra (l’assicurato posiziona quella spalla più in avanti rispetto a quella sinistra), ciò che non basta dal profilo probatorio.
Nemmeno la circostanza che il dott. ______ abbia eseguito una valutazione sulla base dei soli atti, senza quindi procedere a un esame personale del ricorrente, appare atta a giustificare una diversa soluzione.
Al riguardo, è utile segnalare che la giurisprudenza federale non esige che la persona assicurata venga visitata personalmente affinché si possa ammettere il valore probatorio di un referto medico, purché l’incarto su cui si fonda tale documento contenga sufficienti apprezzamenti medici elaborati in base a un esame concreto (cfr. STF 8C_469/2020 del 26 maggio 2021 consid. 3.2 e i riferimenti ivi menzionati). Di norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktegutachten”) è difatti possibile se il medico fiduciario dispone, come nel caso di specie, di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (cfr., tra le tante, STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019 consid. 2.9; 35.2022.12 del 16 agosto 2022 consid. 2.9; 35.2022.70 del 24 aprile 2023 consid. 2.7; 35.2023.69 del 21 febbraio 2024 consid. 2.9).
In esito alle considerazioni che precedono, il TCA non ritiene dunque dimostrato con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale che, rispetto al momento in cui è stata assegnata la rendita in vigore (2019), lo stato di salute infortunistico dell’interessato abbia subito un aggravamento tale da incidere sulla sua capacità lavorativa residua e, finalmente, sul grado dell’invalidità.
In merito all’affermazione ricorsuale secondo la quale il “reddito del lavoro attuale risulta essere inferiore al 50% rispetto a quello prima dell’incidente”, a prescindere dal fatto che il raffronto andrebbe operato con la situazione reddituale esistente al momento della costituzione della rendita di cui è chiesta la revisione (2019), occorrerebbe ancora che la perdita di guadagno, qualora esistesse, fosse imputabile a un aggravamento del danno alla salute infortunistico, ciò che in concreto non è provato.
In queste condizioni, deve essere confermata la decisione su opposizione impugnata mediante la quale la CO1 ha confermato il grado d’invalidità del 15%.
2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti