Raccomandata
Incarto n. 35.2025.24 mm
Lugano 16 marzo 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 aprile 2025 di
RI1, _______ rappr. da: avv. RA1, _______
contro
la decisione su opposizione del 5 marzo 2025 emanata da
CO1, _______ in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 13 dicembre 2020, RI1, nato nel 1965, dipendente della ditta _______ in qualità di manager tecnico e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la CO1 (di seguito: CO1), è caduto mentre eseguiva lavori di giardinaggio presso il proprio domicilio e ha riportato, secondo il rapporto di uscita 26 dicembre 2020 del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale _______, un politrauma da precipitazione e schiacciamento (cfr. doc. 19), all’origine di una paraplegia sensomotoria incompleta sub L2 (ASIA C) (cfr. doc. 110).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso.
1.2. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 12 giugno 2024 (che ha annullato e sostituito quella emanata il 6 marzo 2024 – doc. 473), l’amministrazione ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) a contare dal 29 febbraio 2024, ha assegnato all’assicurato una rendita d’invalidità del 30% a decorrere dal 1° marzo 2024 e un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 70% e, a titolo di cura medica di lunga durata ex art. 21 LAINF, ha riconosciuto segnatamente 50 sedute/anno di fisioterapia (1 seduta/settimana) e 1 controllo/anno presso il Centro _______ (cfr. doc. 489).
A seguito dell’opposizione interposta dall’Associazione _______ per conto dell’assicurato (doc. 500), in data 5 marzo 2025, la CO1 ha confermato la sua prima decisione (cfr. doc. 533).
1.3. Con tempestivo ricorso del 7 aprile 2025, RI1, rappresentato dall’avv. RA1, ha chiesto che la decisione su opposizione impugnata venga annullata e completata/riformulata nel senso che la decisione formale del 12 giugno 2024 è mantenuta a tutti gli effetti e le spese di cura sono soppresse con effetto dal 29.2.2024 ad eccezione, in particolare, di 100 sedute/anno di fisioterapia (2 sedute/settimana), 1 controllo/anno presso il Centro _______, oltre ad altri 3 controlli l’anno se dichiarati necessari dal profilo medico e delle cure psichiatriche per la sindrome depressiva.
Innanzitutto, a proposito della pretesa tendente a ottenere la presa a carico di 2 sedute/settimana di fisioterapia, l’avv. RA1 fa valere in sostanza che alla valutazione espressa in merito dallo specialista interpellato dall’assicuratore andrebbe attribuito un valore probatorio minore rispetto al parere del medico curante specialista e a quello del medico di famiglia (“I competenti pareri medici versati agli atti dal ricorrente smentiscono chiaramente l’opinione del medico fiduciario dell’assicurazione Lainf, sia per quanto attiene alla necessità di due sedute di fisioterapia la settimana, sia per quanto attiene alle visite mediche presso il Centro _______ (aspetto di cui si dirà in seguito ad. B). Da quanto precede discende che la richiesta dell’assicurato, qui ricorrente, a che gli siano riconosciute due sedute di fisioterapia per settimana (100 sedute l’anno) deve essere accolta.”).
D’altro canto, trattandosi del numero di visite di controllo da effettuarsi presso il Centro _______, il patrocinatore contesta la fondatezza dell’apprezzamento enunciato dal dott. _______, osservando che “(…), l’assicuratore Lainf non può limitare la copertura dei controlli presso il Centro _______ a una sola volta all’anno, tenuto conto delle inevitabili variazioni della salute dell’assicurato risultanti dalla sua paraplegia. Deve piuttosto coprire in futuro i controlli presso quel Centro, necessari per evitare che la capacità residua di guadagno dell’assicurato si deteriori, conformemente all’art. 21 cpv. 1 lett. c LAA. Ne discende la necessità di definire, sin da ora e in una decisione formale, la possibilità e conseguente garanzia di copertura dei costi, per il signor RI1 di poter dar seguito ad una visita annua di controllo, oltre ad ulteriori visite di controllo qualora considerate necessarie dal profilo medico, ponendo ad esempio un limite fino ad un massimo di 4 l’anno. (…).”.
Infine, il rappresentante del ricorrente sostiene che “(…) l’elenco dei trattamenti medici e delle cure sopra menzionati non può essere esaustivo, come indicato erroneamente dalla vostra assicurazione (“CO1 assumerà per i postumi infortunistici i trattamenti limitatamente a quanto esposto nel paragrafo precedente, che è esaustivo”, decisione del 12 giugno 2024 pagina 3). L’art. 21 cpv. 1 lett. c LAA implica che la vostra assicurazione contro gli infortuni deve coprire tutti gli altri trattamenti medici e le cure che permettono di evitare che lo stato di salute del mio cliente subisca un deterioramento significativo, rispettivamente che tendono a conservare la sua capacità lavorativa residua.”.
In questo senso, con riferimento a quanto attestato dal medico curante dell’insorgente, l’avv. RA1 chiede l’assunzione del farmaco Duloxetin 60mg, come pure delle necessarie cure psichiatriche, “necessari al mantenimento delle capacità lavorativa e di reddito dell’assicurato”.
1.4. La CO1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. In data 2 giugno 2025, l’assicuratore resistente ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare (doc. VII).
Il 10 giugno 2025, l’avv. RA1 ha formulato ulteriori considerazioni inerenti l’oggetto della lite (doc. IX), trasmesse per conoscenza alla CO1 (doc. X).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. In concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’assicuratore convenuto era legittimato, oppure no, a limitare a una alla settimana le sedute di fisioterapia necessitanti all’assicurato e a una all’anno le visite di controllo presso il Centro _______, come pure a dichiarare esaustivo l’elenco dei trattamenti riconosciuti e, pertanto, a negare implicitamente l’assunzione dei costi delle cure psichiatriche.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
2.4. È già stato indicato che le prestazioni di cura medica enumerate all’art. 10 cpv. 1 LAINF devono essere corrisposte fintantoché da esse ci si possa attendere un notevole miglioramento dello stato di salute infortunistico della persona assicurata (cfr. supra, consid. 2.2.).
Il diritto alla cura medica cessa con la nascita del diritto alla rendita (art. 19 cpv. 1, seconda frase, LAINF).
Determinata la rendita, le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese (art. 10 a 13) sono accordati, a norma dell'art. 21 cpv. 1 LAINF, se il beneficiario:
a. è affetto da malattia professionale;
b. soffre di ricaduta o di postumi tardivi e la capacità di guadagno può essere migliorata sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire una notevole diminuzione;
c. abbisogna durevolmente di trattamento e cure per mantenere la capacità residua di guadagno;
d. è incapace di guadagno e il suo stato di salute può essere migliorato sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire un notevole peggioramento.
Le condizioni del diritto all'assunzione delle spese di cura medica differiscono quindi a seconda che l'assicurato sia o meno titolare di una rendita (DTF 116 V 41 consid. 3d). Nell'ipotesi contemplata dall'art. 21 cpv. 1 LAINF, le spese di cura possono essere assunte solo alle condizioni previste dalla norma stessa. Se da una parte dalla continuazione della cura medica non ci si può più attendere notevoli miglioramenti ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF e d’altra parte i presupposti dell’art. 21 cpv. 1 LAINF non sono adempiuti, l’assicuratore contro gli infortuni non è più tenuto ad assumere le prestazioni sanitarie. Al suo posto interviene l’assicurazione obbligatoria contro le malattie (cfr. DTF 140 V 130 consid. 2.2; 134 V 109 consid. 4.2).
Le circostanze succitate, determinanti per giustificare la prestazione di una cura medica da parte dell'assicuratore dopo l'assegnazione della rendita, sono esaurientemente definite (cfr. STF 8C_601/2022 del 31 marzo 2023 consid. 5.1.1).
Il capoverso 3 dell’art. 21 LAINF prevede che, in caso di ricadute e di postumi tardivi o se l’assicuratore ordina il ripristino della cura medica, il beneficiario della rendita ha diritto anche alle prestazioni sanitarie e al rimborso delle spese (art. 10 a 13). Il beneficiario della rendita, se subisce durante questo periodo una perdita di guadagno, ha diritto all’indennità giornaliera calcolata in base all’ultimo guadagno realizzato prima della nuova cura medica.
2.5. In concreto, non è oggetto di discussione l’applicabilità della lett. c dell’art. 21 cpv. 1 LAINF.
Da un lato, l’insorgente non ha contestato la stabilizzazione dello stato di salute a far tempo dal 29 febbraio 2024 e, quindi, l’estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata, in particolare di quello alle prestazioni sanitarie.
Dall’altro, l’assicuratore resistente ha esplicitamente ammesso che l’assicurato, beneficiario di una rendita d’invalidità a contare dal 1° marzo 2024, necessita di trattamenti sanitari per mantenere la capacità residua di guadagno (cfr. doc. 489, p. 3: “Nel caso concreto, (…), nell’intento di mantenere la capacità lavorativa residua ed evitare un sensibile peggioramento, sono indicate le seguenti specifiche cure: (…).” – il corsivo è del redattore).
2.6. Per contro, è innanzitutto controverso il numero settimanale di sedute di fisioterapia indicato per il mantenimento della residua capacità di guadagno.
Secondo l’amministrazione si tratterebbe di 1 seduta/settimana, per il patrocinatore l’assicurato necessiterebbe invece di 2 sedute/settimana.
Dalle tavole processuali si evince che, il 17 novembre 2023, RI1 è stato periziato dal dott. _______, spec. FMH in chirurgia generale e perito certificato SIM, per conto dell’assicuratore convenuto.
Nel relativo rapporto, il dott. _______ ha indicato che “per evitare un peggioramento il paziente ha bisogno almeno di una seduta di fisioterapia alla settimana, vale a dire 50 sedute di fisioterapia all’anno, per tutta la vita” (doc. 433, p. 35), rispettivamente che “per evitare contrazioni irreversibili alle gambe il paziente ha bisogno di 50 fisioterapie all’anno per tutta la sua vita” (doc. 433, p. 36).
Con rapporto del 25 marzo 2024, la dott.ssa _______, spec. FMH in medicina interna generale, ha sostenuto che “per mantenere questa abilità è assolutamente necessario che il signor RI1 svolga due sedute di fisioterapia alla settimana. La fisioterapia serve per mantenere la forza muscolare sia quella delle gambe come quella delle braccia per: 1) poter continuare a eseguire gli spostamenti sedia rotelle-sedia/letto da solo. 2) Alleviare i dolori lombari dovuti ai lunghi tempi che il paziente deve stare seduto in sedia rotelle 3) Come argomento più importante: per mantenere l’abilità lavorativa restante.” (doc. 478, p. 5).
In data 14 marzo 2024, il fisioterapista curante dell’assicurato ha rilevato che “il programma riabilitativo attuale prevede due trattamenti a settimana. In una seduta di trattamento si lavora prevalentemente sulla mobilità articolare e sull’allungamento muscolare a livello degli arti inferiori, con tecniche di terapia manuale, mobilizzazione passiva e stretching. Si provvede anche a lavorare sulla gestione dei dolori dorsali legati ad un sovraccarico muscolare, sempre con tecniche manuali. La seconda seduta settimanale invece prevede un lavoro in palestra, mirato all’attivazione muscolare e al rinforzo della muscolatura residua, nonché un allenamento basato su esercizi per migliorare equilibrio statico e dinamico.”.
A suo avviso, quindi, sarebbe “consigliato e necessario proseguire con due sedute di fisioterapia la settimana.” (doc. 478, p. 6).
In data 24 aprile 2024, la CO1 ha di nuovo interpellato il dott. _______, il quale è stato invitato a pronunciarsi sulle obiezioni sollevate dall’allora patrocinatrice dell’assicurato (in sostanza le medesime fatte valere con l’impugnativa qui in esame), compresa quella secondo la quale egli avrebbe implicitamente ammesso che RI1 necessita di più sedute la settimana avendo parlato di almeno una seduta (doc. 484, p. 2).
A proposito della fisioterapia, lo specialista ha risposto in questi termini:
" Il signor RI1 ha bisogno di 50 fisioterapie all’anno. Accanto fa terapia a casa in autoresponsabilità come dichiarato in occasione della nostra perizia del 17.11.2023 e confermato anche dalla Clinica _______. Confermo l’esigibilità della singola seduta di fisioterapia settimanale.” (doc. 484, p. 1)
Con rapporto del 20 giugno 2024, il dott. _______, spec. in medicina fisica e riabilitazione presso la Clinica _______, ha ritenuto medicalmente indicato proseguire con due sedute settimanali di fisioterapia per rafforzare le gambe e per promuovere la deambulazione, il tutto per evitare nella misura del possibile lo sviluppo di ulteriori contratture (cfr. doc. 503, p. 2).
Con referto del 19 luglio 2024 (doc. 500), lo stesso dott. _______ ha precisato che, sebbene l’infortunio risalga a tre anni e mezzo prima, la capacità di deambulare dell’assicurato è ancora suscettibile di miglioramento dal profilo sia qualitativo (sicurezza, velocità e svolgimento della deambulazione) che quantitativo (distanza percorsa). Pertanto, visto che sussiste ancora un potenziale riabilitativo rilevante per la vita quotidiana, egli ha ribadito che deve essere mantenuta la frequenza di due sedute/settimana di fisioterapia (“Da in diesem Bereich weiter ein alltagsrelevantes Rehapotenzial vorliegt, ist zum Zeitpunkt die ambulante Physiotherapiefrequenz von 2-mal wöchentlich aus rehabilitativ-paraplegiologischer Sicht beizuhalten.”). D’altro canto, egli ha pure sostenuto che due sedute di fisio la settimana costituiscono il presupposto per mantenere la residua capacità di guadagno (“Die 2-mal wöchentlichen physiotherapeutischen Behandlungen bilden somit eine wichtige Voraussetzung um die verbleidende Erwerbsfähigkeit zu erhalten.”).
2.7. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8. Nella concreta evenienza, attentamente valutato l’insieme della documentazione medica a disposizione, questo Tribunale non può, con la necessaria tranquillità, confermare la decisione su opposizione impugnata nella misura in cui, facendo capo al parere del dott. _______, ha stabilito che una seduta settimanale di fisioterapia sarebbe sufficiente per mantenere la capacità lavorativa residua dell’insorgente, ma ritiene indispensabile che quell’aspetto, controverso tra le parti alla luce di elementi di valutazione oggettivi evidenziati da altri specialisti (segnatamente dal dott. _______, Capoclinica dell’Unità _______ del Centro _______ e specialista che segue da anni il ricorrente – cfr. doc. 500), sia oggetto di un complemento peritale (circa la possibilità, in caso di perizia amministrativa ex art. 44 LPGA, di rinviare gli atti all’assicuratore per complemento istruttorio, si veda la DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), prima di potersi pronunciare in proposito in maniera definitiva.
L’assicuratore - al quale gli atti vengono rinviati - dovrà in particolare approfondire, interpellando se del caso anche il fisioterapista curante, la questione di sapere se, dal profilo medico, la seconda seduta settimanale di fisioterapia può essere effettivamente sostituita dagli esercizi che il ricorrente compie in autonomia.
Il TCA rileva che questa tesi, fatta valere dal dott. _______ (cfr. doc. 484, p. 1), viene messa in discussione dai sanitari curanti dell’assicurato, senza che il perito amministrativo abbia preso posizione compiutamente sugli argomenti sviluppati da questi ultimi.
In conclusione, nella misura in cui la CO1 ha riconosciuto soltanto una seduta settimanale (50 sedute/anno) di fisioterapia, la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata.
2.9. Con la propria impugnativa, l’avv. RA1 censura inoltre il fatto che l’amministrazione abbia preventivamente limitato a una all’anno le visite di controllo presso il Centro _______. In effetti, così facendo, l’assicuratore LAINF resistente avrebbe omesso di considerare che lo stato di salute legato alla paraplegia è soggetto a mutamenti, ciò che potrebbe rendere necessaria più di una visita di controllo/anno (cfr. doc. I).
A tal proposito, questa Corte rileva che, nella sua perizia, il dott. _______ ha dichiarato che l’insorgente “(…) ha bisogno di 1 controllo all’anno a _______ per i prossimi anni (…)”, facendo accenno a una conversazione telefonica intrattenuta con la clinica lucernese il 20 novembre 2023, alle ore 10:20 (doc. 433, p. 36).
Nell’opposizione alla decisione del 6 marzo 2024 - poi annullata e sostituita da quella datata 12 giugno 2024 l’allora patrocinatrice dell’assicurato ha indicato che “le contrôle annuel au Centre _______ est correctement indiqué par votre assurance, en tant que traitement médical à long terme nécessaire pour maintenir la capacité de travail de mon client.” (doc. 480, p. 8 – il corsivo è del redattore).
Con complemento del 13 maggio 2024, il perito amministrativo ha ribadito la necessità di “1 controllo annuale a _______ con esame neuroplegico, urologico ed anche cura di Botox per le gambe nello stesso giorno” (doc. 484, p. 1).
Con il già citato provvedimento del 12 giugno 2024, la CO1 ha di conseguenza confermato la presa a carico di “n. 1 controllo annuo presso il Centro _______ (quantitativo prefissato al nosocomio stesso per esame neuroplegico ed urologico).” (doc. 489, p. 3).
Con referto del 25 marzo 2024, la dott.ssa _______ ha al riguardo sostenuto che le visite di controllo a _______ sono da effettuare a seconda delle necessità, senza porre dei limiti preventivi (cfr. doc. 478, p. 5).
Da parte sua, in data 19 luglio 2024, il dott. _______ ha affermato che, nel quadro del follow-up di pazienti portatori di lesioni al midollo spinale, è indicata in modo permanente una visita annuale di controllo interdisciplinare e multiprofessionale. Tuttavia, nel caso delle lesioni spinali causate da incidenti, possono manifestarsi malattie e complicanze specifiche associate alla paraplegia che richiedono una visita supplementare in un centro specializzato. Per preservare la capacità lavorativa residua è fondamentale considerare che, dovessero insorgere problematiche dovute alla paraplegia, potrebbero rendersi necessarie ulteriori visite mediche presso la Clinica _______, oltre al già previsto controllo annuale (cfr. doc. 500).
Sulla scorta di quanto precede, questo Tribunale constata che, secondo il parere unanime di tutti i medici, per evitare che le condizioni di salute dell’assicurato si aggravino, attualmente egli necessita di una sola visita di controllo/anno presso il Centro _______, precisato che ciò è del resto quanto già avviene.
Ora, i medici curanti sostengono che, nell’ipotesi in cui le condizioni di salute dell’insorgente dovessero peggiorare, potrebbero rendersi necessarie delle ulteriori consultazioni a _______ volte a preservare la residua capacità di guadagno. In questo senso, il patrocinatore postula quindi che la decisione su opposizione impugnata venga riformata nel senso che si preveda la possibilità per l’assicurato di effettuare ulteriori visite di controllo qualora considerate necessarie dal profilo medico, ponendo ad esempio un limite fino ad un massimo di 4 l’anno (cfr. doc. I).
A questo proposito, il TCA giudica superflua la precisazione voluta dall’avv. RA1.
Infatti, nell’ipotesi in cui lo stato di salute infortunistico dovesse effettivamente aggravarsi, l’insorgente potrebbe annunciare una ricaduta oppure dei postumi tardivi (cfr. art. 11 OAINF) del sinistro del dicembre 2020, pretendendo le prestazioni sanitarie in virtù dell’art. 21 cpv. 3 LAINF. In quel contesto, l’amministrazione dovrebbe allora verificare se l’esecuzione di più di una visita di controllo/anno presso la Clinica _______ si giustificherebbe dal profilo medico.
Del resto, è la stessa CO1 ad aver indicato nella decisione formale del 12 giugno 2024, confermata con quella su opposizione impugnata, che “è concesso il diritto di annunciare ricadute o postumi tardivi ai sensi dell’art. 11 OAINF” (doc. 489, p. 4; in questo senso, si veda pure la richiesta di complemento peritale del 25 aprile 2024, in cui l’assicuratore convenuto ha segnalato all’esperto che “in caso di peggioramento dello stato di salute o di ricaduta, le prestazioni LAINF saranno nuovamente riesaminate.” [doc. 484, p. 2 – il corsivo è del redattore]).
Alla luce degli argomenti appena esposti, la decisione su opposizione del 5 marzo 2025 deve essere confermata nella misura in cui le visite di controllo presso il Centro _______ sono state limitate a una all’anno.
2.10. L’avv. RA1 critica infine l’operato dell’assicuratore resistente laddove l’elenco dei trattamenti riconosciuti è stato definito esaustivo e, concretamente, nella misura in cui non sono state incluse le cure psichiatriche di cui necessita l’insorgente (cfr. doc. I, p. 10 s.).
Per quanto concerne i trattamenti psichiatrici richiesti dal patrocinatore del ricorrente, il TCA constata che il tema di una loro presa a carico nel contesto delle cure di lunga durata non è mai stato affrontato dall’amministrazione. Dalle carte processuali non risulta in effetti che questo aspetto sia stato approfondito, né dal profilo medico né da quello giuridico, sebbene fosse stato puntualmente sollevato dalla dott.ssa _______ già nel marzo 2024 (cfr. doc. 478, p. 5: “Il paziente in seguito del grave infortunio che l’ha messo in sedia a rotelle ha sviluppato una sindrome depressiva reattiva visto l’importante peggioramento della sua qualità di vita e i dolori da sopportare. È in cura da uno psichiatra che parla la sua lingua madre. Questo psichiatra ha prescritto una terapia antidepressiva orale che porta un certo sollievo per il paziente. Il medicamento si chiama Duloxetin 60 mg. È assolutamente necessario mantenere la sua restante capacità lavorativa che il Signor RI1 assume questa terapia con Duloxetin 60 mg.”).
Del resto, nemmeno nella decisione formale del 12 giugno 2024, né in quella su opposizione impugnata, se ne fa accenno.
Alla luce di quanto appena esposto, questo Tribunale non dispone degli elementi necessari per pronunciarsi in merito.
Pertanto, considerato che l’indicazione a sottoporsi a cure psichiatriche sembrerebbe essere già presente, spetterà alla CO1 decidere se i trattamenti psichiatrici a cui si sottopone l’assicurato possano essere assunti a titolo di cura medica di lunga durata giusta l’art. 21 cpv. 1 lett. c LAINF.
2.11. Visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. la STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio alla DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e riferimento), la CO1 verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato, l’importo fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto”).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui la CO1 ha riconosciuto 50 sedute/anno di fisioterapia.
§§ Gli atti sono retrocessi alla CO1 per complemento istruttorio e nuova decisione ai sensi dei consid. 2.8 e 2.10.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO1 verserà all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2’000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti