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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.09.2025 35.2025.16

22. September 2025·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·12,486 Wörter·~1h 2min·23

Zusammenfassung

Decisione, nella parte in cui è stato rifiutato il diritto alla rendita, non è corretta, mentre invece va confermata l'entità dell'IMI riconosciuta

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 35.2025.16   cr

Lugano 22 settembre 2025                              

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 marzo 2025 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 11 febbraio 2025 emanata da

CO 1   rappr. da: RA 2       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  In data 23 ottobre 2022 RI 1, nato nel 1980, di professione ferraiolo alle dipendenze della ditta __________ – e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1 - mentre giocava a calcio è caduto, riportando un trauma al polso destro, con lussazione dell’estensore dell’ulnare del carpo e lesione del legamento luno-piramidale. Egli ha subito tre interventi chirurgici (e meglio: l’11 gennaio 2023: ricostruzione del retinacolo degli estensori con innesto del palmare lungo; il 18 agosto 2023: artroscopia con sinovectomia estesa; il 22 novembre 2023: ricostruzione del legamento luno-piramidale e dell’estensore dell’ulnare).

                                  L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni previste dalla legge.

                          1.2.  In data 29 maggio 2024, ritenendo la situazione ormai stabilizzata, l’assicuratore infortuni ha posto termine alle prestazioni di corta durata a decorrere dal 1° agosto 2024 (doc. 148).

                                  Con decisione del 5 agosto 2024 l’Istituto assicuratore ha, da un canto, rifiutato il riconoscimento del diritto ad una rendita di invalidità - dato che dal raffronto dei redditi non risultava perdita di guadagno alcuna -  e, d’altro canto, assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 7.5% (cfr. doc. 166).

                                  A fronte delle contestazioni presentate contro tale decisione dall’assicurato, rappresentato in un primo momento (opposizione cautelativa) dal sindacato __________ (cfr. doc. 168) e, successivamente, in maniera motivata, dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 191), in data 11 febbraio 2025 l’Istituto assicuratore, dopo avere effettuato un nuovo raffronto dei redditi (che ha comunque portato ad un grado di invalidità del 5%, non pensionabile), ha integralmente confermato la propria precedente decisione (doc. B).

                          1.3.  Con tempestivo ricorso del 12 marzo 2025 l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e, in via principale, il riconoscimento di una rendita di invalidità del 32% dal 30 maggio 2024 e di un’IMI del 15% o, in via subordinata, il rinvio degli atti all’Istituto assicuratore per una rivalutazione del caso.

                                  Sostanzialmente la rappresentante legale dell’insorgente ha contestato l’esigibilità lavorativa valutata dall’amministrazione; l’ammontare del reddito da invalido e, in particolare, della riduzione percentuale ad esso applicata e, infine, l’entità dell’IMI.

                                  Secondo la patrocinatrice, difatti, la valutazione medica operata dal dr. __________ non appare condivisibile, così come ben spiegato dal dr. __________. L’assicurato va quindi, a suo modo di vedere, considerato abile al lavoro nella misura dell’80% nello svolgimento di attività adatte.

                                  Inoltre, la riduzione percentuale del 5% riconosciuta dall’amministrazione e applicata al reddito da invalido risulta, a mente della rappresentante legale, estremamente bassa, e non tiene conto del fatto che l’assicurato “non ha esperienza lavorativa tale da porlo in posizione concorrenziale sul mercato del lavoro e l’età dello stesso è un deterrente all’assunzione comportando maggiori contributi e tasse”. Per tali ragioni, secondo l’avv. RA 1, l’amministrazione avrebbe dovuto applicare una riduzione sociale del 15%.

                                  Infine, a proposito dell’entità dell’IMI, la patrocinatrice dell’insorgente ha evidenziato come la valutazione del dr. __________ non tenga conto dell’esistenza e attualità di due lesioni distinte (al polso e al carpo) e concorrenti, che si aggravano l’un l’altra, interessando lo stesso settore. Come ben spiegato dal dr. __________, tenendo correttamente conto delle due lesioni, sulla base della tabella 6.2 e 5.2, la percentuale di IMI da assegnare all’interessato è del 15% (doc. I).

                          1.4.  Con risposta del 1° aprile 2025, l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso in base al parere del dr. __________, contenuto nell’apprezzamento del 31 marzo 2025 (doc. III e III/1).

                          1.5.  Con osservazioni del 6 maggio 2025, la rappresentante legale dell’insorgente ha nuovamente contestato la valutazione del medico fiduciario dell’assicuratore infortuni, ribadendo la richiesta di “idonea perizia volta ad accertare la sussistenza di lesioni concorrenti e lo stato di peggioramento della cenestesi lavorativa al fine di determinare la percentuale di capacità lavorativa residua del signor RI 1 nelle attività consone e l’entità dell’indennità per menomazione dell’integrità fisica” (cfr. doc. VII).

                                  A sostegno delle proprie pretese, l’avv. RA 1 ha trasmesso una rivalutazione medica del dr. __________, datata 3 maggio 2025 (cfr. doc. D).

                          1.6.  Con osservazioni del 14 maggio 2025 l’CO 1 ha integralmente confermato la propria posizione, rifacendosi, per quanto riguarda le motivazioni, alle considerazioni espresse dal dr. __________ nell’apprezzamento medico del 14 maggio 2025 (doc. IX + 1).

                                  Tali considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (cfr. doc. X), per conoscenza.

                          1.7.  In corso di causa, il TCA ha chiesto alla patrocinatrice dell’insorgente di precisare quale sia stato l’esito della formazione breve quale autista di bus accordata all’assicurato dall’Ufficio AI e, nel caso sia andata a buon fine, se ciò abbia consentito allo stesso di trovare una nuova occupazione e secondo quali modalità (doc. XI).

                                  L’avv. RA 1 ha risposto con scritto pervenuto in data 6 agosto 2025 (doc. XII), immediatamente sottoposto all’assicuratore infortuni per osservazioni.

                          1.8.  In data 22 agosto 2025 l’Istituto assicuratore ha commentato che “il fatto che l’assicurato abbia conseguito la patente di autista di bus parla contro l’esistenza di una diminuzione della capacità di lavoro in un’attività adatta risp. di una marcata perdita di funzionalità come sostiene il dr. __________”, aggiungendo che “chiaramente l’CO 1 non può essere chiamata a tenere conto di un salario realizzato in un’attività a tempo parziale” (doc. XIV).

                          1.9.  Con scritto del 1° settembre 2025 la patrocinatrice dell’insorgente ha rilevato che “come ampiamente argomentato e documentato il signor RI 1 non gode di una capacità lavorativa piena in lavori leggeri e confacenti, e un impiego al 38% non vale a dimostrare il contrario” (doc. XVI).

                                  Queste considerazioni dell’insorgente sono state trasmesse all’amministrazione (cfr. doc. XVII), per conoscenza.

considerato                 in diritto

                                  in ordine

                          2.1.  Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16 maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

                                  nel merito

                          2.2.  In concreto, è litigiosa la questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a negare all’assicurato il diritto ad una rendita d’invalidità a dipendenza dell’evento infortunistico del 23 ottobre 2022, oppure no. Parimenti contestata l’assegnazione di un’IMI del 7.5%.

                           2.3.  Diritto a una rendita d’invalidità?

                       2.3.1.  Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                  Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                  Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                  Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

                                  L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

                                  Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

                                  Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                  Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

                                  1.  il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                  2.  la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                  Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

                                  Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

                       2.3.2.  L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                  D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                  Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                  Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                  Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                  L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                  I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                  La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                  Il TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                  La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                  Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

                                  I. Termine: reddito da invalido

                                  La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                  Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

                                  Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

                                  Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

                                  II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

                                  Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                  Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                       2.3.3.  Nel caso di specie, dalle tavole processuali si evince che l’assicuratore infortuni ha considerato l’assicurato pienamente abile al lavoro in attività leggere adeguate, fondandosi sulla valutazione del proprio medico fiduciario, dr. __________, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore.

                                  In effetti quest’ultimo, con apprezzamento medico del 27 maggio 2024, poste le diagnosi di “Trauma polso destro del 23.10.2022 con lussazione dell'estensore ulnare del carpo, lesione Iegamento luno piramidale con instabilità mediocarpica con/su Stato dopo intervento chirurgico di ricostruzione retinacolo degli estensori con innesto da palmare lungo del 11.01.2023. Stato dopo intervento chirurgico di artroscopia polso destro e sinovectomia estesa del 18.08.2023. Stato dopo intervento chirurgico di ricostruzione legamento luno piramidale e ricostruzione estensore ulnare del carpo polso destro del 22.11.2023”, si è così espresso:

" (…) Proposte diagnostiche e terapeutiche

L’assicurato sta seguendo fisioterapia ed ergoterapia al polso destro, ciclo che potrà terminare, quindi continuerà con esercizi in autonomia in base alle indicazioni del curante

Aspetti medico-assicurativi

L’assicurato al tempo del trauma del 23.10.2022 di professione ferraiolo al 100% presso la ditta __________, attività lavorativa non più esigibile in futuro.

In data odierna la situazione clinica risulta stabilizzata per il polso destro, motivo per cui vengono definiti i limiti funzionali: l’assicurato risulta abile al 100%, senza necessità di pause aggiuntive, in attività che rispecchiano le limitazioni sottoindicate.

L’assicurato è portatore di postumi importanti e durevoli al polso destro che verranno quantificati attraverso apprezzamento medico separato.

L’esigibilità viene valutata in presenza dell’assicurato.

Esigibilità del lavoro

Livello di carico: carico massimo da lieve a medio (15 kg) raramente, lieve (10 kg) saltuariamente, molto lieve (5 kg) frequentemente. Molto spesso può eseguire lavori leggeri e di precisione, di rado lavori medi, mai più lavoro pesante, lavoro manuale rozzo e molto pesante. Di rado può salire su scale a pioli, possibile l’uso delle due mani a condizione, possibile stare in equilibrio.” (Doc. 141)

                                  In sede di opposizione, l’assicurato ha fatto valere di essere abile al lavoro in attività adatte unicamente nella misura dell’80%, così come ritenuto dal dr. __________, medico chirurgo, spec. in ortopedia e medicina dello sport, nel referto del 13 dicembre 2024, nel quale ha indicato che “si ritiene pertanto che il sig. RI 1 possa essere abile per lavori leggeri, con brevi periodi medio leggeri, intervallati tuttavia da periodi di riposo, con quindi una capacità lavorativa all’80% per tale tipo di attività” (doc. 192).

                                  Chiamato ad esprimersi al riguardo, precisando se l’assicurato vada effettivamente considerato abile all’80% nello svolgimento di attività adeguate, così come ritenuto dal dr. __________, con apprezzamento medico del 10 febbraio 2025 il dr. __________ ha ribadito la propria valutazione, con la seguente motivazione:

" (…) Non si possono condividere le valutazioni del dott. __________ espresse all'interno del suo rapporto medico del 13.12.2024 per quanto attiene le valutazioni offerte sull'esigibilità lavorativa e la valutazione sulla possibilità lavorativa. Il dott. __________, dopo aver definito che il signor RI 1 possa essere abile per lavori leggeri, con brevi periodi medio-leggeri, intervallati tuttavia da periodi di riposo con quindi una capacità lavorativa dell'80%, non chiarisce le motivazioni mediche alla base di tale valutazione.

L'assicurato, durante la visita medico-assicurativa del 22.05.2024, riferì la persistenza di dolore nel margine laterale del polso destro, limitatamente ai movimenti di rotazione, riportò la sensazione di fitte di notte mantenendo la stessa posizione per cui indossava un tutore elastico da cui traeva sollievo, riportò una diminuzione della forza nella rotazione del polso destro e nella flessione descrivendo un dolore di tipo lacerante, penetrante, movimento e carico dipendente; contestualmente riportò anche una diminuzione dei movimenti del IV e V dito della mano destra; non riferì alcun problema a guidare l'autovettura arrivando alla visita guidando da solo. Sebbene

durante l'esame clinico eseguito durante la visita medico-assicurativa CO 1 del 22.05.2024 fu riscontrato un deficit articolare nei movimenti attivi di flessione dorsale, flessione palmare, inclinazione ulnare, inclinazione radiale del polso destro rispetto al controlaterale e la presenza di una tumefazione in corrispondenza dell'epifisi ulnare al polso e di una cicatrice chirurgica irritata, il quadro valetudinario riscontrato considerando i test dell'esame obiettivo apparve compatibile, dal nostro punto di vista, ad un'attività lavorativa sedentaria e di ufficio in misura completa, dove l'assicurato non avrebbe dovuto utilizzare l'arto superiore destro in modo ripetitivo e con la possibilità di caricare pesi molto lievi (5 kg) frequentemente ed eseguendo anche molto spesso lavori leggeri e di precisione. Tali limiti funzionali furono del resto anche avvalorati all'interno del rapporto medico del dott. __________ del 13.12.2024.

Successivamente la visita medico-assicurativa del 22.05.2024 e precisamente in data 28.05.2024 l'assicurato fu valutato dal PD dott. med. __________, medico operatore, il quale descrisse un buon decorso

post-operatorio in assenza di dolori; rispettivamente all’interno del rapporto medico del 28.05.2024, il PD dott. med. __________ riferì: «La VAS nell'esecuzione di attività leggere quotidiane è 0. Sotto carico completo la VAS può arrivare a 4» facendo quindi intendere che nelle attività Ieggere non vi erano problematiche algiche che potessero inficiare l'approccio completo a incombenze Iavorative di natura moderata.

In data 20.11.2024 il signor RI 1 fu valutato dal dott. med. __________, FMH in chirurgia della mano, FMH chirurgia ortopedica e traumatologica, il quale, all'interno del suo rapporto medico del

20.11.2024 riferì: «Per ora credo che sia più sensato eseguire un trattamento di tipo conservativo. Con il passare del tempo andrà valutata anche una eventuale evoluzione di tipo artrosico con dolori

che sono caratteristici a livello del bordo ulnare del polso. Ho valutato la valutazione del medico della CO 1 Dr. __________, FMH di Ortopedia e traumatologia, e ritengo condivisibili le sue conclusioni. Non credo che un'attività manuale pesante possa essere indicata in futuro in ogni caso per il paziente. Potrà comunque eseguire attività relative alla guida di autoveicoli. Delle attività confacenti leggere possono essere intraprese ma con sollevamento di carichi limitato a pochi kilogrammi» facendo quindi intendere la possibilità di eseguire un'attività leggera, senza limitazioni di rendimento e di durata.

Dall'analisi quindi di tre visite medico-ortopediche specialistiche ravvicinate nel tempo non emersero alterazioni funzionali di un tenore tale da poter far sorgere dubbi circa la necessità di pause supplementari in un'attività lavorativa leggera e sedentaria, rispettivamente la riduzione della percentuale del 20% della capacità lavorativa secondaria, un deficit di rendimento o di durata in un'attività

non onerosa dal punto di vista fisico, potendo quindi serenamente confermare che il signor RI 1 potesse essere impiegato in misura completa in un'attività lavorativa agevole.

Del resto, il dott. __________, all'interno del suo rapporto medico del 13.12.2024, non spiegò in maniera dettagliata le ragioni scientifiche alla base delle sue valutazioni, certificando solo: «il sig. RI 1 possa essere abile per lavori leggeri, con brevi periodi medio-leggeri; intervallati tuttavia da periodi di riposo; con quindi una capacità lavorativa all’80% per tale tipo di attività» non chiarendo

in maniera scientifica le motivazioni per cui fosse possibile ipotizzare periodi di lavoro leggeri e brevi periodi medio-leggeri per poi avere dei periodi di riposo quando invece, sarebbe intuitivo ritenere

il signor RI 1 abile al 100% in attività solo leggere e sedentarie, ma non ripetitive con l'arto superiore destro e in assenza di attività medio-leggere.” (Doc. 196)

In sede ricorsuale, l’insorgente ha nuovamente contestato l’apprezzamento del dr. __________, poggiando le proprie pretese sul referto del 6 marzo 2025 con il quale il dr. __________, a proposito delle critiche mosse dal dr. __________, si è così espresso:

" (…) Cenestesi Lavorativa, ovvero la maggior usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, che non incide sul reddito della persona offesa, ma obbliga la stessa

a periodi di riposo anche in lavori che potrebbero comunque essere effettuati dalla persona offesa, ma con appunto maggior fatica rispetto a una persona normodotata.” (Doc. C)

                                  Con apprezzamento medico del 31 marzo 2025 allegato alla risposta di causa, il dr. __________ ha ribadito la correttezza della propria valutazione (piena capacità lavorativa in attività leggere adeguate), fornendo in particolare la seguente motivazione:

" (…) Non si condividono le valutazioni dal Dott. __________ quando lo stesso all’interno del rapporto medico del 06.03.2025 riportò: «Tutte queste lesioni e limitazioni ovviamente anche per analogia, poiché l'uso del polso e della mano destra così come clinicamente rilevabili oggi sono comparabili a quelle di una lesione instabile artrosica di grado piuttosto marcato», in quanto sia il PD Dr. med. __________, che il Dr. med. __________, che il sottoscritto non riscontrarono alcun disturbo a riposo nel distretto del polso-mano destra dell'assicurato ma solo sotto carico, con un valore massimo identificato su scala VAS di 4/10; non fu mai ravvisata alcuna problematica lesionale degenerativa né ulno carpica e neppure intracarpica; in un’ipotetica professione leggera dal punto di vista fisico e non ripetitiva l'assicurato potrebbe indossare un tutore elastico stabilizzante da polso al bisogno come utilizza talvolta di notte per dormire; la sindrome di instabilità medio-carpica riscontrata non è di grado marcato e neppure importante (medio-grave) ma di livello moderato: ne è riprova il fatto che sia durante le visite mediche del PD Dr. med. __________, FMH in chirurgia della mano, del 16.04.2024 e 28.05.2024, che durante la visita medico assicurativa CO 1 del 22.05.2024, non fu valutata alcuna

instabilità medio-carpica come fattore invalidante a riprova dello scarso tenore valetudinario, mentre il Dr. med. __________ riferì di una problematica residuale di instabilità medio-carpica in miglioramento rispetto a prima dell'intervento chirurgico del 22.11.2023 ed alla possibilità di usare un tutore elastico di polso senza escludere, come la letteratura prevede, che in futuro potrebbe instaurarsi una problematica artrosica non escludendo un intervento di artrodesi. A riprova del fatto di trovarci di fronte una condizione sintomatologica meno impegnativa dal punto di vista algico disfunzionale rispetto a quella descritta dal Dott. __________ vi è la costatazione che il Sig. RI 1 in data 22.05.2024 giunse alla visita medico assicurativa CO 1 senza alcun tutore di polso, guidando l'autovettura da solo ed in autonomia e dopo la visita medica approfondita con tutti i test eseguiti al polso e mano destra, non lamentò disturbi di sorta ritornando al proprio domicilio guidando in auto in autonomia come arrivò.

Si condividono solo parzialmente le valutazioni del Dott. __________ quando lo stesso riferì che le lesioni riportate al polso destro dell'assicurato siano concorrenti: con certezza I’azione nocicettiva di una problematica si riverbera dal punto di vista algico-disfunzionale con gli effetti della seconda problematica, creando un quadro di sicuro peggioramento della capacità lavorativa rispetto all’arto controlaterale, ma senza la rilevanza disabilitante del tenore descritto dal Dott. __________ e quindi senza l'asserito peggioramento della cenestesi lavorativa nella misura descritta: sulla scorta delle valutazioni offerte sia dal PD Dr. med. __________ che dal Dr. med. __________ l'assicurato potrà effettuare lavori Ieggeri, con più usura e fatica, ma con pause di riposo lavorativo normalmente eseguite e fisiologiche rapportate ad un impiego al 100% di natura moderata e non onerosa dal punto di vista fisico; e di seguito se ne spiegano le motivazioni.

Come noto, pause compensatorie di riposo sono normalmente incluse in tutte le categorie di lavoro ove in un'attività sedentaria, leggera e non ripetitiva, nel caso specifico non si ravvedono condizioni di disabilità congiunturali o aggiuntive tali da dover predisporre una riduzione del rendimento in un'attività adeguata del 20% per un deficit del rendimento e/o durata: è giusto ricordare che la

mobilità della mano destra del Sig. RI 1 è mantenuta, la pinza poli/digitale è presente seppure con un gradiente di forza ridotto, il reclutamento del polso è inferiore al controlaterale a causa dei disturbi algici ma è comunque attivo, i movimenti di pro/supinazione dell'avambraccio sono presenti seppure ridotti e mediamente dolorosi, il sistema gomito-spalla è fisiologicamente indenne e bilanciato al controlaterale, con la restante parte dell’organismo integralmente sano e funzionale, ragion per cui, anche in base all'esperienza maturata in casi clinici analoghi, una capacità lavorativa totale in un'attività leggera e non ripetitiva, lasciando la mano sinistra come dominante e la destra come accompagnamento, indossando al bisogno un tutore elastico di stabilizzazione al polso destro, risulterebbe assolutamente esigibile in misura completa. Anche in un lavoro sedentario e leggero i pochi gesti continuativi potrebbero determinare segni di fatica al sistema mano-polso ma con rischi di sovraccarico funzionale assolutamente residuali; a riprova del fatto che al polso-mano destra dell'assicurato non sia presente una disabilità di grado rilevante è anche confermato dal fatto che tutti gli specialisti ortopedici che valutarono nel tempo il Sig. RI 1 non riscontrarono un quadro anatomoalgico-disabilitante così compromesso da dover riflettere su una diminuzione della percentuale Iavorativa in un'attività professionale leggera e non ripetitiva, un'attività che richieda poco impegno e poco sforzo come lavorare al computer, lavorare da impiegato presso un ufficio, da segretario, come social media manager, come content creator, come pubblicista, oltre al fatto che nel caso specifico non si riscontra alcuna problematica aggiuntiva negli spostamenti, ragion per cui sarebbe

possibile trovare degli impieghi che permettano anche movimento, alzarsi in piedi e camminare, parcheggiare più lontano, camminare mentre si telefona, mantenere un buon equilibrio e una buona resistenza, tutte condizioni senza impedimenti di sorta. Mai sarebbe ipotizzabile che il signor RI 1 possa essere impiegato in un lavoro fisico moderatamente pesante quale quello di operaio di fabbrica, cameriere o addetto alle pulizie, ove dal punto di vista valetudinario non si comprendono i presupposti su cui si fondano le motivazioni dell’asserito affaticamento di cui parla il Dott. __________ e che porterebbe una riduzione della capacità lavorativa del 20% in un'attività leggera e rispettosa delle limitazioni funzionali identificate nel rapporto medico del 27.05.2024 relativo alla visita medico-assicurativa del 22.05.2024.” (Doc. III/1)

Con puntuali osservazioni del 3 maggio 2025 il dr. __________ ha contestato l’apprezzamento del dr. __________, ribadendo che “non sono esigibili lavori impegnativi, ripetitivi, faticosi e di precisione; ed inoltre anche per lavori confacenti non vi è una possibilità di rendimento oltre l'80% (per ora, e nel futuro non si esclude un eventuale peggioramento)” (doc. D).

A sostegno delle proprie conclusioni, il dr. __________ ha citato l’ulteriore parere chiesto al dr. __________, già medico responsabile della Chirurgia della mano dell’Ospedale di __________ e ora all’Ospedale di __________ (Italia), esperto di microchirurgia e chirurgia della mano.

Quest’ultimo, con referto del 2 maggio 2025, ha rilevato:

" (…) La funzionalità del polso è estremamente inficiata dal dolore, non credo che possa essere suscettibile di miglioramento con la chirurgia, il dolore limita tutte le attività che prevedano la movimentazione di carichi, la funzionalità di questo polso è pari a 1/3 di quella del polso controlaterale.” (Doc. E)

Con apprezzamento medico del 14 maggio 2025 il dr. __________, preso atto delle argomentazioni del dr. __________ e del rapporto medico del dr. __________, ha confermato ancora una volta che l’assicurato conserva una capacità lavorativa del 100% in un'attività adatta (cfr. doc. IX/1).

Pendente causa il TCA ha accertato che l’assicurato ha portato a termine, con successo, il provvedimento professionale accordatogli dall’Ufficio AI – ossia una formazione breve quale autista di bus (cat. D + CQC), riconosciutagli dal 15 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 (cfr. doc. 155), poi rinnovata dal 1° gennaio 2025 al 15 aprile 2025 (cfr. doc. 189) - ottenendo la relativa patente (cfr. doc. XII e allegati).

Grazie al conseguimento della patente D e CQC (cfr. doc. F1), l’assicurato ha sottoscritto con la società __________ un contratto di lavoro a tempo determinato, nella misura del 38% quale autista di bus per il trasporto delle persone (__________), dal 1° settembre 2025 al 17 giugno 2026 (cfr. doc. XII e allegati).

                       2.3.4.  Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                  Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                  Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                  In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, neppure il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                                  In una sentenza 8C_624/2024 del 24 aprile 2025, il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha in particolare sottolineato che:

" (…).

5.2.1. Das Bundesgericht hat mit Urteil BGE 135 V 465 entschieden, auch unter Berücksichtigung der neueren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte bestehe im Verfahren um Zusprechung oder Verweigerung von Sozialversicherungsleistungen kein förmlicher Anspruch auf eine versicherungsexterne Begutachtung. Eine solche sei indessen anzuordnen, wenn auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen bestünden (E. 4). Diese Rechtsprechung wurde zuletzt mit Urteil BGE 145 V 97 E. 8.5 in fine bestätigt.  

Soweit der Beschwerdeführer rügt, es gebe keine rechtliche und fachliche Grundlage, den Suva-Ärzten im Vergleich zu beratenden Ärzten anderer Versicherer im Rahmen der Verfahrensfairness eine besondere Stellung einzuräumen, ist dies nicht stichhaltig. Denn praxisgemäss sind beratende Ärzte, was den Beweiswert ihrer ärztlichen Beurteilung angeht, versicherungsinternen Ärzten gleichgesetzt (nicht publ. E. 4.3 des Urteils BGE 150 V 188, veröffentlicht in SVR 2024 UV Nr. 27 S. 107; Urteil 8C_381/2024 vom 14. Februar 2025 E. 2.3 mit Hinweis). 

5.2.2. Insgesamt vermag der Beschwerdeführer - auch mit seinem pauschalen Verweis auf die Literatur - keine Gründe für eine Änderung dieser Rechtsprechung aufzuzeigen (hierzu vgl. BGE 145 V 304 E. 4.4), wonach auf die Berichte versicherungsinterner medizinischer Fachpersonen abgestellt werden kann, wenn keine auch nur geringen Zweifel an der Richtigkeit ihrer Schlussfolgerungen bestehen. Nachfolgend ist somit zu prüfen, ob die Vorinstanz solche Zweifel hinsichtlich der Beurteilungen des Dr. med. univ. F.________ zu Recht verneinte.  

5.3. Weiter ist festzuhalten, dass alleine das Anstellungsverhältnis einer versicherungsinternen Fachperson zum Versicherungsträger nicht schon auf mangelnde Objektivität und Befangenheit schliessen lässt (BGE 137 V 210 E. 1.4; 135 V 465 E. 4.4). Konkrete Indizien für eine Voreingenommenheit des Kreisarztes Dr. med. univ. F.________ werden in der Beschwerde nicht benannt und sind nicht erkennbar.”

                                  Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

                                  Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

                                  L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                  È utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

                                  Va infine segnalato che, in una sentenza 9C_311/2024 del 6 maggio 2025 consid. 6.2.4, l’Alta Corte ha ribadito che:

" … la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l’avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/cc), come pure in relazione allo scopo di trattamento del curante rispetto a quello di un medico perito (cfr. sentenza 9C_662/2021 del 2 agosto 2022 consid. 5.2.1), per cui, secondo l’esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest’ultimo.”

                       2.3.5.  Chiamata ora a pronunciarsi, attentamente vagliato l’insieme della documentazione a sua disposizione, questa Corte ritiene di poter confermare la decisione su opposizione impugnata, nella misura in cui, fondandosi sul parere del dr. __________ (cfr. supra, consid. 2.3.3.), ha stabilito che l’assicurato conserva una capacità lavorativa del 100% nello svolgimento di attività leggere adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

                                  Il TCA non ravvede alcun valido motivo per discostarsi dal dettagliato parere espresso dal dr. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa e che vanta un’ampia esperienza nella medicina assicurativa e infortunistica (in questo contesto, va segnalato che, secondo una costante giurisprudenza, i medici __________, così come gli specialisti del Centro __________ dell’CO 1, sono considerati, per la loro funzione e per la loro posizione professionale, come degli specialisti in materia di traumatologia, a prescindere dalla loro specializzazione medica - cfr. STF 8C_108/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 4.4.2; 8C_219/2022 del 2 giugno 2022 consid. 3.2 con rinvii; 8C_355/2022 del 2 novembre 2022 consid. 7.2; 8C_51/2023 del 15 giugno 2023 consid. 5.2), il quale, interpellato in più occasioni dall’amministrazione, si è confrontato in maniera approfondita con la documentazione medica man mano prodotta dall’assicurato, specificatamente con le certificazioni del dr. __________, spiegando in maniera puntuale, argomentata e convincente le ragioni per le quali non appaia giustificabile, nel caso di specie, concludere che l’assicurato presenti una diminuzione della capacità lavorativa nello svolgimento di attività leggere adeguate, esigibili, al contrario, nonostante il danno alla salute nella misura del 100%.

In particolare, il dr. __________ ha evidenziato come dall'analisi di tre visite medico-ortopediche specialistiche ravvicinate nel tempo (e meglio: quella medico-assicurativa del 22 maggio 2024; quella del 28 maggio 2024 da parte del PD dr. __________ e quella del 20 novembre 2024 da parte del dr. __________) “non emersero alterazioni funzionali di un tenore tale da poter far sorgere dubbi circa la necessità di pause supplementari in un'attività lavorativa leggera e sedentaria, rispettivamente la riduzione della percentuale del 20% della capacità lavorativa secondaria, un deficit di rendimento o di durata in un'attività non onerosa dal punto di vista fisico, potendo quindi serenamente confermare che il signor RI 1 potesse essere impiegato in misura completa in un'attività lavorativa agevole” (cfr. doc. 196).

Da rilevare, infatti, a conferma delle conclusioni del medico fiduciario dell’istituto assicuratore, che il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, interpellato privatamente dall’assicurato in data 20 novembre 2024 per ottenere un secondo parere, dopo averlo visitato, ha concordato con le conclusioni del dr. __________ (cfr. doc. 182: “ho valutato la valutazione del medico della CO 1 dr. __________, FMH in ortopedia e traumatologia e ritengo condivisibili le sue conclusioni”).

Le reiterate motivazioni, articolate e precise, esposte dal dr. __________ al fine di chiarire, punto per punto, le diverse obiezioni sollevate dal dr. __________, appaiono solide e condivisibili, tali da portare questo Tribunale al convincimento che non sussistano più elementi suscettibili di generare dei dubbi, neppure lievi, a proposito dell’affidabilità della valutazione del medico di fiducia dell’CO 1 (per dei casi recenti in cui la Corte federale ha negato l’esistenza di minimi dubbi circa la fondatezza della posizione difesa da medici interni all’amministrazione, cfr. STF 35/2025 del 24 giugno 2025; 8C_324/2024 del 27 maggio 2025 consid. 4.3; 8C_737/2024 del 22 maggio 2025 consid. 7; 8C_624/2024 del 24 aprile 2025 consid. 7.1.3; 8C_555/2024 del 4 aprile 2025 consid. 8.4.1; 8C_640/2024 del 28 marzo 2025 consid. 6.2).

                                  La conclusione di una piena capacità lavorativa dell’assicurato in attività leggere adeguate, inoltre, risulta ulteriormente avvalorata dall’avvenuto completamento con successo da parte dell’assicurato della riformazione professionale quale autista di bus, con conseguimento della relativa patente, grazie alla quale egli è stato in grado di reperire un nuovo posto di lavoro (cfr. doc. XII).

Ciò dimostra - al di là dell’occupazione concretamente ottenuta, in percentuale ridotta, del 38%, per il trasporto degli scolari nell’anno scolastico in corso (dal 1° settembre 2025 fino al 17 giugno 2026, cfr. doc. F2) - che egli presenta una piena abilità lavorativa, in difetto della quale egli non avrebbe certo potuto conseguire la patente di conducente di bus, con tutta la responsabilità in termini di sicurezza che un tale impiego comporta nei confronti dei passeggeri.

In queste condizioni, richiamato l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante che l’insorgente in un'attività idonea, ovvero rispettosa dei limiti indicati dal medico fiduciario, presenta una capacità lavorativa completa.

                          2.4.  Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

                                  Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2.).

                                  Nel caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2024, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dal 1° agosto 2024.

                       2.4.1.  Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), è decisivo stabilire quanto essa guadagnerebbe, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, se non fosse divenuta invalida, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere valutato nel modo più concreto possibile. Partendo dalla presunzione che l’assicurato avrebbe continuato a esercitare la sua attività nel caso in cui non fosse stato vittima dell’infortunio, il reddito in questione si deduce di principio dall’ultimo salario che la persona assicurata ha conseguito prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenuto conto dell’evoluzione dei salari sino al momento della nascita del diritto alla rendita; eccezioni possono essere ammesse soltanto se dimostrate con il grado della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 144 I 103 consid. 5.3; 139 V 28 consid. 3.3.2; 135 V 297 consid. 5.1; 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222 consid. 4.3.1).

                                  Tuttavia, allorquando la perdita del posto di lavoro è imputabile a motivi estranei all’invalidità, il salario deve essere stabilito in base a dei valori medi. Altrimenti detto, in una tale evenienza, per fissare il reddito da valido non è determinante il salario che la persona assicurata realizzerebbe attualmente presso il suo ex datore di lavoro ma piuttosto quello che conseguirebbe se non fosse divenuta invalida (cfr. STF 8C_50/2022 dell’11 agosto 2022 consid. 5.1.1, in: SVR 2023 UV n. 8 p. 22 e il riferimento ivi citato). Secondo una costante giurisprudenza federale, ciò è il caso, ad esempio, se il posto di lavoro che l’assicurato occupava prima dell’insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento della valutazione dell’invalidità, se egli non avrebbe potuto conservare l’occupazione a causa delle difficoltà economiche, in caso di fallimento o di ristrutturazione dell’azienda (cfr. STF 8C_240/2023 del 14 marzo 2024 consid. 6.1; 8C_148/2017 del 19 giugno 2017 consid. 6.2.2; 8C_462/2014 del 18 novembre 2014 consid. 4.2; 9C_501/2013 del 28 novembre 2013 consid. 4.2).

                                  Nel caso in cui risulti che l’assicurato percepiva un salario nettamente inferiore ai salari abituali del settore per delle ragioni estranee all’invalidità e che le circostanze concrete non consentono di ritenere che egli si sia accontentato di un salario più modesto rispetto a quello che avrebbe potuto pretendere, occorre tenerne conto al momento del raffronto dei redditi, operando un parallelismo dei redditi da confrontare. Il reddito effettivamente realizzato deve essere considerato nettamente inferiore ai salari abituali del settore, se è inferiore di almeno il 5% al salario statistico del ramo (cfr. DTF 134 V 297 consid. 6.1.2). Il reddito nettamente inferiore può allora giustificare un parallelismo dei redditi da raffrontare, il quale deve riguardare soltanto la parte che eccede il tasso determinante del 5% (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1).

                                  In una recente sentenza 8C_546/2024 del 13 febbraio 2025 consid. 6.2.4 - riguardante un assicurato che si trovava alle dipendenze di un’azienda familiare in qualità di direttore tecnico, da lui stesso fondata e in seguito ceduta al figlio primogenito, al quale il TCA aveva negato l’applicazione di una deduzione sul reddito statistico da invalido a titolo di parallelismo, in quanto la sua posizione in seno alla ditta non poteva essere equiparata a quella di un comune lavoratore dipendente che subisce gli effetti del fenomeno del dumping salariale -, la Corte federale ha ribadito l’importanza del parallelismo quale strumento di correzione, sviluppando la seguente argomentazione:

" (…).

6.2.4 (…). Si noterà tuttavia già sin d’ora che il rifiuto da parte della Corte ticinese di operare una riduzione a titolo di parallelismo dei redditi (sul tema, cfr. DTF 148 V 174 consid. 6.4, con riferimenti) non appare fondarsi su circostanze sufficientemente comprovate. Dai relativi considerandi del giudizio impugnato non si comprende in effetti in che modo il legame di parentela tra il ricorrente e il figlio, allora socio e gerente della società datrice di lavoro, si trovi in relazione causale con la circostanza che il primo si sarebbe accontentato di un reddito da valido nettamente inferiore a quello statistico, o più in generale che non fosse realmente esposto a una tale differenza. In assenza di indicazioni contrarie, non si giustificherebbe in effetti in alcun modo contrapporre a un reddito senza invalidità nettamente al di sotto della media (nazionale) un reddito da invalido medio (nazionale: sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006, pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56) realisticamente irrealizzabile (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e. 3.4.4; cfr. sentenze 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 consid. 4.4 con riferimenti). Su questo aspetto, indipendente dall’esito della perizia giudiziaria da allestire, il Tribunale cantonale dovrà pertanto procedere ad ulteriori accertamenti e pronunciarsi nuovamente.”

                                  Il reddito da valido non può però essere ritenuto inferiore alla media qualora rispetti i salari minimi previsti da un contratto collettivo di lavoro (CCL) dichiarato di obbligatorietà generale dal Consiglio federale nel corrispondente ramo professionale, siccome in quel contesto i salari usuali del settore sono rappresentati in maniera più precisa che nella RSS. In questo caso, non si procede a un parallelismo dei redditi da raffrontare (cfr. STF 8C_392/2023 del 21 dicembre 2023 consid. 7.2, che ha confermato la STCA 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.10.8; 8C_756/2022 del 14 dicembre 2023 consid. 5.1.2 e 52 [SVR 2024 UV n. 17]; 8C_541/2021 del 18 maggio 2022 consid. 4.2.2; 8C_461/2021 del 3 marzo 2021 consid. 4.2.1; 8C_310/2020 del 23 luglio 2020 consid. 2 e 3; 8C_88/2020 del 14 aprile 2020 consid. 3.2.2; 8C_141/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2).

                       2.4.2.  Nella presente fattispecie, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’assicuratore convenuto, riconoscendo che l’importo di fr. 60'108 figurante nella decisione del 5 agosto 2024 (cfr. doc. 194) comunicato dal datore di lavoro fosse errato, come chiarito dalla ditta interpellata durante la procedura di opposizione, ha stabilito il reddito da valido secondo le seguenti modalità:

" il guadagno da valido deve essere portato a CHF 68'068.-- alla luce del CCL di categoria B vigente (CHF 29.75 x 176 ore x 13 mesi).” (Doc. B).

                                  Con la propria impugnativa, il patrocinatore dell’assicurato non ha contestato tale importo (cfr. doc. I).

                                  Nella misura in cui il reddito senza invalidità ritenuto dall’assicuratore resistente è conforme al salario minimo contemplato dal CCL del settore in cui era professionalmente attivo l’insorgente, tornerebbe applicabile l’eccezione prevista dalla giurisprudenza federale, di modo che si dovrebbe rinunciare alla parallelizzazione dei redditi.

                                  Va tuttavia segnalato che, in una sentenza 35.2024.84 del 24 marzo 2025, attualmente oggetto di ricorso al Tribunale federale (inc. n. 8C_254/2025), il TCA ha ammesso che l’art. 26 cpv. 2 OAI, disposizione entrata in vigore il 1° gennaio 2022 nel quadro della revisione «Ulteriore sviluppo dell’AI», in virtù della norma di delega prevista dall’art. 28a cpv. 1, seconda frase, LAI, può essere applicato per analogia nel settore dell’assicurazione contro gli infortuni.

                                  La giurisprudenza appena evocata è stata confermata con la sentenza 35.2024.86 del 30 luglio 2025, anch’essa oggetto di ricorso al TF (inc. n. 8C_481/2025).

                                  Secondo questa Corte, i medesimi argomenti che hanno giustificato in quelle fattispecie l’applicazione per analogia dell’art. 26 cpv. 2 OAI, devono valere anche in concreto.

                       2.4.3.  Nel caso di specie, l’assicurato, senza il danno alla salute, continuando a svolgere la professione di ferraiolo a tempo pieno, nel 2024 avrebbe conseguito un reddito annuo lordo, di per sé non contestato, di fr. 68’068 (cfr. doc. B).

                                  Secondo la tabella RSS TA1 tirage_skill_levels 2022, settore economico 41-43 (“Costruzioni”), livello di competenze 1, il reddito lordo mediamente conseguito in Svizzera da un uomo, era di fr. 5’825/mese oppure di fr. 69’900/anno.

                                  Questo reddito deve essere riportato su 41.2 ore/settimana, dato che corrisponde alla durata normale del lavoro nel settore 41-43 in base alla relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS (“Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique [NOGA 2008]”), per cui esso si attesta a fr. 71’997/anno.

                                  Aggiornandolo al 2024 (in base alla tabella T1.1.20 - Indice dei salari nominali, costruzioni, 2022 – 2023 e alla stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali più attuale al momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata), il reddito centrale del settore delle costruzioni ammontava nel 2024 a fr. 74'463.11/anno.

                                  Posto che continuando a lavorare in quello stesso settore, l’insorgente avrebbe realizzato nel 2024 un reddito pari a fr. 68’068, il gap salariale corrisponde all’8.58%.

                                  Adempiuta la condizione posta dall’art. 26 cpv. 2 OAI (reddito effettivamente conseguito inferiore di almeno il 5% al valore centrale usuale del settore secondo la RSS) e considerato che nella presente fattispecie non entra in linea di conto l’applicazione dell’una o dell’altra delle eccezioni (al parallelismo dei redditi) previste dall’art. 26 cpv. 3 lett. a e b OAI (l’assicurato svolgeva un’attività lucrativa dipendente e il reddito da invalido non è stato determinato in virtù dell’art. 26bis cpv. 1 OAI), il reddito da valido corrisponde a 70'739.95, ovvero al 95% di fr. 74'463.11.

                       2.4.4.  Il reddito da invalido deve essere valutato in primo luogo in funzione della situazione concreta dell’assicurato. Esso corrisponde al reddito effettivamente conseguito dall’interessato, a condizione che i rapporti di lavoro appaiano particolarmente stabili, che esercitando l’attività in questione egli sfrutti al meglio la sua capacità lavorativa residua ragionevolmente esigibile e che il guadagno in tal modo ottenuto corrisponda al suo effettivo rendimento, senza comportare elementi di salario sociale.

                                  In assenza di un reddito effettivamente realizzato, ossia quando la persona assicurata, dopo l’insorgenza del danno alla salute, non ha più esercitato un’attività lucrativa o almeno un’attività esigibile confacente al suo stato di salute, il reddito da invalido può essere determinato in base a salari fondati sui dati statistici risultanti dalla RSS oppure sui dati salariali derivanti dalle DPL elaborate dall’INSAI (DTF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1; da notare che l’INSAI ha rinunciato alla banca dati DPL a far tempo dal 1° gennaio 2019 [STF 8C_171/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 3.2]).

                                  Di regola, occorre fondarsi sui salari mensili indicati nella tabella RSS TA1, alla linea “totale settore privato” (DTF 124 V 321 consid. 3b/aa). In questo senso, si fa riferimento alla statistica dei salari lordi standardizzati, basandosi sempre sul valore mediano o centrale (DTF 124 V 321 consid. 3b/bb).

                                  Il valore statistico – mediano – si applica di principio a tutti gli assicurati che non possono più svolgere la loro precedente attività in quanto troppo impegnativa per le loro condizioni di salute, ma che conservano una capacità lavorativa in attività più leggere. Per questi assicurati, il salario statistico è sufficientemente rappresentativo di quanto sarebbero in grado di guadagnare in quanto invalidi, nella misura in cui comprende un largo ventaglio di attività variegate e non qualificate che non richiedono una specifica esperienza professionale, né una particolare formazione (cfr. STF 8C_732/2019 del 19 ottobre 2020 consid. 4.5; 8C_549/2019 del 26 ottobre 2020 consid. 4.5; 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1; 9C_242/2012 del 13 agosto 2012 consid. 3).

                                  Occorre fare capo alla versione della RSS pubblicata al momento determinante della decisione impugnata (DTF 143 V 295 consid. 4).

                                  La misura in cui i salari risultanti dalle statistiche devono essere ridotti, dipende dall’insieme delle circostanze personali e professionali del caso di specie (limitazioni funzionali legate al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità/tipo di autorizzazione di soggiorno e grado di occupazione) ed è il risultato di una valutazione entro i limiti del potere d’apprezzamento. Una riduzione massima del 25% sul salario statistico permette di tenere conto dei diversi elementi che possono influenzare il reddito di un’attività lucrativa (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).

                                  L’entità della riduzione che si giustifica in un caso concreto rileva dal potere d’apprezzamento (DTF 132 V 393 consid. 3.3). Questa valutazione compete in primo luogo all’amministrazione che in questo contesto gode di un ampio potere d’apprezzamento. Il giudice deve dare prova di riserbo allorquando è chiamato a verificare la fondatezza di tale apprezzamento. In questo senso, egli non può, senza motivo pertinente, sostituire il suo apprezzamento a quello dell’amministrazione; deve fondarsi su circostanze suscettibili di far apparire il suo apprezzamento come il più appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6; 123 V 150 consid. 2).

                                  In una sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022, pubblicata in DTF 148 V 174, emanata in materia di assicurazione per l’invalidità (in applicazione delle disposizioni di legge e di ordinanza in vigore sino al 31 dicembre 2021), il Tribunale federale (di seguito: TF) ha negato che fossero adempiuti i presupposti per un cambiamento della propria giurisprudenza in materia di determinazione del grado d’invalidità in applicazione dei dati salariali statistici pubblicati dall’UFS (Rilevazione svizzera della struttura dei salari [RSS]).

                                  Nel comunicato stampa del 9 marzo 2022 figurano in particolare le seguenti indicazioni:

" (…) La determinazione del grado d'invalidità è in linea di principio disciplinata dalla legge. Con il concetto di un mercato del lavoro equilibrato (secondo l'articolo 16 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA), il legislatore presuppone fondamentalmente che un lavoro corrispondente alle loro capacità sia disponibile anche per le persone con problemi di salute. Questo concetto giuridico non può essere derogato utilizzando invece opportunità di lavoro concretamente esistenti o condizioni concrete del mercato del lavoro. Il computo del valore del reddito da valido e da invalido non era stato fino ad ora disciplinato in dettaglio dalla legge. Principalmente, in conformità della giurisprudenza finora in vigore, vengono prese in considerazione le circostanze concrete, ovvero il salario effettivamente ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se questo non è possibile si usano i dati statistici salariali, di solito quelli risultanti dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è quindi "ultima ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni due anni tra le aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e concreti del mercato del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi standardizzati della RSS, che deve essere preso come base secondo la prassi finora in vigore del Tribunale federale, è in linea di principio adatto come valore di partenza per determinare il reddito da invalido. Per tener conto del fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua capacità lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in un mercato del lavoro equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la possibilità di una decurtazione ("deduzione per circostanze personali e professionali") fino al 25 % dal salario tabellare.

Questa deduzione è di fondamentale importanza come strumento di correzione per determinare un reddito da invalido che sia il più concreto possibile. Tenuto conto della possibilità della deduzione per circostanze personali e professionali, il Tribunale federale ha finora espressamente rifiutato di prendere come base il quartile più basso del valore della tabella. Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei redditi. Questo serve anche a prendere in considerazione i casi individuali quando si confrontano i redditi. Non è chiaro fino a che punto la determinazione del reddito da invalido sulla base del valore mediano della RSS, eventualmente corretto per mezzo degli strumenti menzionati, debba essere considerato discriminatorio.

Dalla circostanza che i presupposti per un cambiamento di prassi non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la giurisprudenza – segnatamente in considerazione della modifica dal 1° gennaio 2022 della legge federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità – non possa svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in questo momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della revisione ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici salariali per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale questione il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna. (…)” (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale: https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/8c_0256_2021_yyyy_mm_dd_T_i_13_37_00.pdf)

                                  In una sentenza 8C_541/2021 del 18 maggio 2022 consid. 5.2.1, la Corte federale ha precisato che quanto stabilito nella pronunzia 8C_256/2021 succitata vale anche in materia di assicurazione contro gli infortuni, e ciò in ragione del principio dell’unità della nozione d’invalidità (“Dieses zur bis 31. Dezember 2021 geltenden Rechtslage im Bereich der Invalidenversicherung ergangene Urteil gilt – wie in dessen E. 9.2.3 deutlich zum Ausdruck kommt – infolge des Grundsatzes der Einheitlichkeit des Invaliditätsbegriffs (BGE 133 V 549 E. 6.1; vgl. Christoph Frey/Nathalie Lang, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, N. 2, 5 und 79 zu Art. 16 ATSG) auch für den Bereich der Unfallversicherung.”; si veda inoltre la precedente STF 8C_682/2021 del 13 aprile 2022 consid. 12.1, anch’essa emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, in cui l’Alta Corte, richiamandosi alla sentenza 8C_256/2021, ha negato che vi fossero validi motivi per ridurre uniformemente e linearmente i salari statistici del 15-25%).

                       2.4.5.  Al riguardo, il TCA rileva che in base ai dati forniti dalla tabella RSS TA1_tirage_skill_level 2022, ramo economico totale, uomini, livello di competenze 1, il ricorrente avrebbe potuto conseguire un salario mensile lordo pari a fr. 5'305 oppure a fr. 63’660/anno.

                                  Riportando questo dato su 41.7 ore e aggiornandolo al 2024 (in base alla tabella T1.1.20 - Indice dei salari nominali, uomini, 2022 – 2023 e alla stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali [cfr., in questo senso, la STF 8C_659/2022, 8C_707/2022 del 2 maggio 2023 consid. 7.2; per una critica inerente a questo aspetto, cfr. S. Berner, Die Bedeutung von Quartalsschätzungen für die Anpassung der Vergleichseinkommen an die Lohnentwicklung bei der Invaliditätsgradberechnung, in: SZS/RSAS 1/2025, p. 3 ss., in particolare p. 14]), esso ammonta a fr. 67'898.72/anno.

                                  A tale importo l’istituto assicuratore ha applicato una deduzione sociale del 5% per tenere conto del fatto che sono esigibili attività di precisione leggere e di rado mediamente pesanti (cfr. doc. 161), per un reddito da invalido di fr. 64’504.

                                  Con il ricorso, la patrocinatrice dell’insorgente ha contestato la riduzione del 5% applicata al reddito da invalido, chiedendo che la stessa venga portata al 15% per tenere conto degli impedimenti derivanti dal danno alla salute infortunistico, dell’età e del basso livello formativo (cfr. doc. I).

                       2.4.6.  Nel quadro della revisione «Ulteriore sviluppo dell’AI», in vigore dal 1° gennaio 2022, per quanto attiene alla determinazione del diritto ai provvedimenti integrativi e alla rendita, il Consiglio federale ha in particolare modificato l’art. 28a LAI (“Valutazione del grado d’invalidità”).

                                  Il tenore del capoverso 1 della disposizione di legge appena citata è il seguente:

" 1Per valutare il grado d’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d’invalidità e i fattori di correzione applicabili.”

                                  L’art. 26bis OAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, prevedeva invece quanto segue:

" 1Se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile.

2Se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25 capoverso 3, per gli assicurati di cui all’articolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.

3Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.”

                                  A seguito del deposito di diversi atti parlamentari aventi per oggetto la determinazione del grado d’invalidità mediante l’utilizzo dei dati statistici, auspicando una riduzione dei salari di riferimento, in particolare della mozione 22.3377 («Utilizzare salari statistici corrispondenti all’invalidità nel calcolo del grado d’invalidità») della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, il 18 ottobre 2023, l’Esecutivo federale ha adeguato l’art. 26bis cpv. 3 OAI che era entrato in vigore il 1° gennaio 2022.

                                  Questo il tenore del nuovo art. 26bis cpv. 3 OAI, in vigore dal 1° gennaio 2024, come detto in concreto determinante:

" Al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.”

                       2.4.7.  Nella già citata pronunzia 35.2024.84, dopo attento esame dei materiali preparatori, della giurisprudenza e della dottrina, questa Corte è giunta alla conclusione che l’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2024 (versione in casu determinante visto che il potenziale diritto alla rendita è nato dopo quella data [nell’agosto 2024] - cfr., fra le tante, la STF 8C_57/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 5.2.2), possa essere applicato per analogia nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, tenuto conto della similitudine delle situazioni da disciplinare, che si tratta di una norma non specifica all’assicurazione per l’invalidità e del principio dell’uniformità della nozione d’invalidità.

                                  Il TCA è pervenuto alla medesima conclusione nella sentenza 35.2024.86, anch’essa già menzionata in precedenza.

                                  In quell’occasione, questo Tribunale ha segnalato che le considerazioni sviluppate nel giudizio 35.2024.84 erano state nel frattempo condivise dalla dottrina (Basler Kommentar ATSG – Nathalie Lang, 2a edizione, art. 16 n. 81) e dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nelle sue osservazioni al ricorso al TF interposto dall’assicuratore LAINF (presa di posizione del 4 luglio 2025).

                                  In un articolo apparso su plädoyer 4/2025 p. 44 ss., Kaspar Gehring si è pronunciato in questi termini a proposito dell’applicabilità in ambito di assicurazione contro gli infortuni, delle riduzioni in vigore da gennaio 2024 in materia di assicurazione per l’invalidità:

" (…) Bis anhin hat jedoch die Rechtsprechung die Anwendung der Pauschalabzüge nicht auf die Unfallversicherung nicht übertragen, meist mit dem Hinweis auf die fehlende Bindungswirkung. Ein solch generelles Postulat ist jedoch zu pauschal. Das Fehlen einer Bindungswirkung kann allenfalls mit fehlenden zeitlichen oder sachlichen Kongruenzen begründet werden. Dies kann unter Umständen bei unterschiedlichen Zeitpunkten der Invalidisierung oder Vorliegen unfallfremder Gesundheitsschädigungen der Fall sein. Klammert man diese beiden Aspekte jedoch aus, müssen die Vergleichseinkommen in der Invalidenversicherung und der Unfallversicherung identisch sein. Dies ergibt sich aus Artikel 16 ATSG, der die Thematik als über die Einzelgesetze übergeordnete Norm regelt. Das Bundesgericht hat auch schon verschiedentlich postuliert, dass eine «Einheit der Rechtsordnung» anzustreben sei. Jede andere Betrachtungsweise würde dazu führen, dass Versicherte in unfall- und invalidenversicherungsrechtlicher Hinsicht mit gleichen Einschränkungen unterschiedliche Einkommen «erzielen» könnten. Eine solche Unterscheidung ist nicht nur in sich widersprüchlich, sondern schlicht willkürlich und verstösst gegen die Vorgaben von Artikel 16 ATSG.

Sollte jedoch – wovon offenbar die Rechtsprechung ausgeht – keine analoge Anwendung der pauschalen Lohnabzüge im Unfallversicherungsrecht vorgenommen werden, so müsste dem Umstand der reduzierten Verdienstmöglichkeiten und der identischen gesetzlichen Vorgaben von Artikel 16 ATSG im konkreten Einzelfall in irgendeiner anderen Weise Rechnung getragen werden, um eine willkürliche und rechtsverletzende Bestimmung des Invalideneinkommens zu vermeiden. Dazu würde sich die Berücksichtigung der reduzierten Einkommensmöglichkeiten im Rahmen eines leidensbedingten Abzugs vom Tabellenlohn aufdrängen. Dem steht die vom Bundesgericht in einigen Urteilen vertretene Auffassung entgegen, dass der ausgeglichene Arbeitsmarkt und damit die Tabellenwerte von TA1-Niveau 1 auch eine Vielzahl von leichten Tätigkeiten enthält und daher kein Abzüg notwendig sei.

Entsprechende Entscheide wurden mehrheitlich in Dreierbesetzung in der Ersten sozialrechlichen und der Vierten öffentlich-rechtlichen Abteilung gefällt. In den amtlich publizierten Entscheiden finden sich die entsprechenden Passagen nicht. Von einer gängigen oder gar konstanten Praxis kann nicht ausgegangen werden. Die von der Vorinstanz zitierten Urteile wurden in einer Zeit gefällt, als die mehrfach erwähnten Studien noch nicht vorlagen und auch die IVV noch keine Pauschalabzüge vorsah.”

                                  Le considerazioni contenute nelle citate sentenze cantonali devono valere anche nella presente evenienza, ragione per la quale, applicando per analogia l’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, il reddito da invalido ammonta a fr. 61'108.86 (90% di fr. 67’898.73 [cfr. supra, consid. 2.4.5.]) (risultato intermedio).

                       2.4.8.   In secondo luogo, in concreto, si pone la questione di sapere se, oltre alla riduzione del 10% prevista dall’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, applicato per analogia nell’assicurazione contro gli infortuni, il reddito statistico da invalido possa essere ulteriormente decurtato in virtù dei principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale.

                                  La questione era rimasta irrisolta nella pronunzia 35.2024.84, in quanto in quella fattispecie le circostanze personali e professionali non giustificavano l’applicazione di una deduzione sociale ai sensi della DTF 126 V 75.

                                  Nella sentenza 35.2024.86, il TCA ha a titolo principale constatato che, in materia LAINF, le modalità secondo le quali vanno determinati i redditi (da valido e da invalido) da raffrontare ai sensi dell’art. 16 LPGA, sono ancora attualmente definite esclusivamente dalla giurisprudenza federale, la quale, in assenza di specifiche modifiche normative intervenute nel frattempo, continua ad applicarsi, così come è stato precisato nella DTF 148 V 174 precedentemente citata (valida anche in materia di assicurazione contro gli infortuni).

                                  Sempre in quell’occasione, a titolo abbondanziale, questa Corte è pervenuta alla conclusione che, trattandosi dei fattori da considerare per determinare il reddito da invalido e della loro ponderazione, è opportuno continuare anche dopo l’entrata in vigore del nuovo articolo 26bis cpv. 3 OAI, dunque a partire dal 1° gennaio 2024, ad applicare a titolo complementare i principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale. In effetti, secondo il TCA, nonostante la modifica introdotta a far tempo dal 1° gennaio 2024, la disposizione d’ordinanza appena menzionata continua a non rispettare la volontà del legislatore formale, quale quella definita dall’Alta Corte nella DTF 150 V 410.

                                  A complemento degli argomenti sviluppati in quell’occasione, deve essere segnalato che, nella seconda edizione del Commentario romando della LPGA, pubblicata nel corso del 2025, M. Moser-Szeless e J. Castella hanno al riguardo sostenuto quanto segue:

" (…) Après l’entrée en vigueur de la nouvelle teneur de l’art. 26bis RAI au 1er janvier 2024, la question de savoir si l’application de la déduction générale forfaitaire de 10% du salaire statistique tient suffisamment compte des désavantages salariaux que subissent les personnes en situation de handicap reste ouverte et devra sans doute être tranchée par le Tribunal fédéral, à la lumière également de la volonté du Conseil fédéral de renoncer à élaborer des barèmes de salaires plus adaptés à la situation des personnes présentant une atteinte à la santé (N 35e). A notre avis, il convient de recourir aux principes jurisprudentiels concernant la déduction sur le salaire statistique appliqués jusqu’à présent, dans la mesure où après la prise en compte des instruments de correction réglementaires, les circonstances du cas justifient une déduction plus élevée.” (Commentaire romand LPGA – Moser-Szeless/Castella, art. 16 n. 36g – il corsivo è della redattrice)

                       2.4.9.  Nella concreta evenienza, il TCA constata che dal documento denominato “Calcolo del grado d’invalidità tramite la rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS)” del 5 agosto 2024 risulta che l’CO 1 ha applicato una deduzione sociale del 5% perché “sono esigibili attività di precisione leggere e di rado mediamente pesanti” (doc. 161).

                                  Nella decisione formale del 5 agosto 2024, la deduzione sociale del 5% è stata confermata (cfr. doc. 166, p. 2: “una deduzione sociale del 5% tenuto conto delle limitazioni funzionali viene ritenuta giustificata.”).

                                  Con la decisione su opposizione dell’11 febbraio 2025, pur rilevando che “la riduzione operata in concreto appare generosa alla luce della giurisprudenza in vigore”, l’ha di fatto confermata, quantificando il reddito da invalido da contrapporre a quello da valido ammonti a fr. 64'504 (doc. B).

                                  Da parte sua, la patrocinatrice del ricorrente pretende che al reddito statistico da invalido andrebbe applicata una deduzione sociale del 15%, per tenere conto dell’insieme delle circostanze concrete, operando una valutazione globale (doc. I).

                                  Con la risposta di causa (cfr. doc. III), l’assicuratore resistente ha ribadito quanto già illustrato nella decisione su opposizione impugnata a proposito della correttezza della deduzione sociale del 5% (già generosa alla luce della giurisprudenza in vigore), ritenendo che ulteriori riduzioni sociali, come preteso dall’insorgente, non siano giustificate né dalle limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute, né dall’assenza di formazione, né ancora dall’età (cfr. doc. B).

                                  Alla luce di quanto appena esposto e considerato il riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71; 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una riduzione del 5%, l’CO 1 abbia adeguatamente tenuto conto delle circostanze personali e professionali del caso di specie.

                                  Il reddito statistico da invalido deve dunque essere ulteriormente decurtato del 5% a titolo di deduzione sociale e ammonta quindi a fr. 58'053.41 (95% di fr. 61'108.86 [cfr. supra, consid. 2.4.8.]) (risultato definitivo).

                     2.4.10.  Confrontando i fr. 58'053.41 (cfr. supra, consid. 2.4.9.) al reddito che il ricorrente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 70'739.95 (cfr. supra, consid. 2.4.3.), risulta una perdita di guadagno del 17.93%, arrotondata al 18%.

                                  La decisione su opposizione impugnata mediante la quale all’assicurato è stata negata l’assegnazione di una rendita d’invalidità, va annullata. Al ricorrente deve essere riconosciuto il diritto ad una rendita d’invalidità del 18%.

                          2.5.  Entità della menomazione dell’integrità.

                       2.5.1.  Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                  Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                  Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                  Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

                       2.5.2.  L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                  In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                  La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

                       2.5.3.  Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                  Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

                                  Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

                                  p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                  Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                  La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                  Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                  Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                  Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                  Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                  menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

                       2.5.4.   L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                  Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221 ss.).

                                  Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

                                  Per quanto qui d’interesse, la tabella Suva n. 5.2 (“Menomazione dell’integrità per artrosi”) elenca le artrosi che interessano le diverse parti del corpo - ad esempio quella del polso (artrosi radiocarpica nella versione francese), rispettivamente della radice della mano (artrosi intracarpica nella versione francese) e prevede per ognuna i tassi di menomazione corrispondenti a un’artrosi moderata, a un’artrosi grave, a una resezione articolare o artrodesi, a un’endoprotesi con esito favorevole o a un’endoprotesi con esito non favorevole. Viene pure precisato che le artrosi lievi non danno diritto a un’indennità.

                                  Da parte sua, la tabella Suva n. 6.2 (“Menomazione dell’integrità per instabilità articolari”) elenca le instabilità che riguardano le principali articolazioni del corpo - ad esempio quella del polso, rispettivamente della radice della mano - e prevede per ognuna di esse i tassi di menomazione corrispondenti a un’instabilità medio-grave o a un’instabilità grave. Anche in questo caso, si precisa che le instabilità lievi non fondano il diritto a un’indennità.

                       2.5.5.  Nella concreta evenienza, con la decisione impugnata, l’CO 1 ha assegnato un’IMI del 7.5%, facendo capo alla relativa valutazione enunciata dal proprio medico fiduciario (cfr. doc. B, p. 6).

Con apprezzamento del 27 maggio 2024, il dr. __________ si è infatti espresso in proposito nei seguenti termini:

" (…).

1. Reperti

Trauma polso destro del 23.10.2022 con lussazione dell’estensore ulnare del carpo, lesione legamento luno-piramidale con instabilità medio-carpica con/su

Stato dopo intervento chirurgico di ricostruzione retinacolo degli estensori con innesto da palmare lungo del 11.01.2023.

Stato dopo intervento chirurgico di artroscopia polso destro e sinovectomia estesa del 18.08.2023.

Stato dopo intervento chirurgico di ricostruzione legamento luno-piramidale e ricostruzione estensore ulnare del carpo polso destro del 22.11.2023.

2. Valutazione del danno all’integrità

7.5%

3. Motivazione

L’attuale sindrome algico-funzionale al polso destro può essere assimilata ad un’algia secondaria di una patologia artrosica di polso di grado moderato che in base alla tabella 5.2. Suva assegna un valore tra il 5% e il 10%: in considerazione della situazione attuale e della prevedibile evolutività futura, presa visione delle immagini radiologiche, in particolare RX polso destro del 22.02.2024 e RM polso destro del 30.05.2023, si ritiene congruo assegnare un valore IMI intermedio del 7.5%. in tale valore è incluso anche il deficit di forza al polso destro.” (doc. 142)

                                  Con l’opposizione, la rappresentante dell’insorgente ha contestato l’entità dell’IMI assegnata, ritenendo, in base alle considerazioni espresse dal dr. __________ nel referto del 13 dicembre 2024, che all’assicurato spetti un’indennità del 15% (cfr. doc. 191, p. 4-10).

                                  In quell’occasione, lo specialista privatamente consultato dal ricorrente ha sostenuto che, posto che la tabella Suva n. 5.2 prevede che a un’artrosi moderata radiocarpica e intracarpica corrisponde un’indennità del 5-10% e a un’artrosi grave del 10-25%, in concreto l’IMI vada fissata in un 15-20% in presenza di deficit anatomico-funzionali “moderatamente gravi” (cfr. doc. 191, p. 13).

                                  Invitato dall’amministrazione a pronunciarsi a proposito della valutazione espressa dal dr. __________, con rapporto del 10 febbraio 2025, il medico fiduciario dell’CO 1 ha osservato che dalla documentazione clinica e radiologica a sua disposizione non risulta che l’assicurato sia attualmente portatore di un’artrosi radiocarpica o intracarpica, né di grado moderato né tantomeno di grado grave. Il riferimento a un’artrosi del polso di grado moderato, contenuto nel suo apprezzamento del 27 maggio 2024, rappresenta soltanto il termine di paragone volto a quantificare la menomazione corrispondente alla sintomatologia che l’insorgente denuncia al polso destro, la quale – il dr. __________ lo ha ribadito – è presente prevalentemente sotto sforzo ma assente a riposo. Pertanto, se l’IMI venisse definita in funzione soltanto delle alterazioni artrosiche a livello radiocarpico o intracarpico, l’assicurato non ne avrebbe di fatto diritto.

                                  D’altro canto, sempre secondo il medico consulente, nel 7.5% assegnato al ricorrente, si è già tenuto conto della prevedibile evoluzione futura, precisato comunque che i dati clinici e radiologici attualmente a disposizione non consentono di prevedere l’insorgenza di una patologia artrosica, né in maniera probabile né tantomeno certa.

                                  Inoltre, volendo considerare l’instabilità radiocarpica in quanto tale di cui è portatore l’assicurato, trattandosi di un’instabilità di grado moderato, in base alla tabella Suva n. 6.2, essa non fonderebbe il diritto a indennità (cfr. doc. 196).

                                  Unitamente all’impugnativa, l’avv. RA 1 ha versato agli atti un ulteriore rapporto del dr. __________, datato 6 marzo 2025.

                                  In quella sede, lo specialista si è pronunciato in questi termini a proposito dell’entità della menomazione dell’integrità di cui sarebbe portatore __________ (a suo avviso, del 15%):

" (…) Per quanto riguarda l’IMI, evidentemente non si ha tutt’ora una artrosi di polso o mediacarpica, ma le conseguenze funzionali sono simili e chiaramente non potendo le tabelle per il danno alla persona valutare tutte le possibilità di danno anatomico, si valuta per analogia.

Lesioni mediocarpiche marcate che anche il dr. __________ riconosce con verosimile evoluzione artrosica o di addirittura artrodesi carpale. Inoltre come evidenziato prima si ha una netta diminuzione del Rom a livello radiocarpale con dolore associato ai movimenti.

In particolare, si ribadisce utilizzando le tabelle Suva per il danno all’integrità secondo la LLA (recte: LAINF, n.d.r.), che la tabella 5.2 valuta un’artrosi e quindi un deficit di utilizzazione del polso radiocarpica in forma media dal 5-10%, mentre una artrosi del polso in forma medio-grave come si presume l’evoluzione di questo caso, nel 10-25% con possibilità, in alternativa, di terapia con artrodesi, come anche evidenziato dal Dr. __________ e con valutazione di questo caso secondo le tabelle del 15%. Inoltre la tabella 6.2 prevede per una instabilità grave del polso una valutazione del 5-15%.

Tutte queste lesioni e limitazioni ovviamente anche per analogia, poiché l’uso del polso e della mano dx così come clinicamente rilevabili oggi, sono comparabili a quelle di una lesione instabile – artrosica di grado piuttosto marcato.” (doc. 203)

                                  Con apprezzamento del 31 marzo 2025, a proposito dell’IMI, il medico di fiducia dell’assicuratore resistente ha in particolare sostenuto di non poter seguire il dr. __________ laddove fa valere che le limitazioni e lesioni riscontrare al polso destro dell’assicurato sarebbero comparabili a quelle di una lesione instabile-artrosica di grado piuttosto marcato, poiché RI 1 non accusa nessun disturbo al polso a riposo e l’instabilità è soltanto di tipo residuale. D’altro canto, il dr. __________ ha dichiarato di non poter condividere nemmeno la pretesa di un’IMI del 15%. Da un lato, lo specialista consultato dall’insorgente non ha chiarito in maniera specifica come è giunto a tale valore. Dall’altro, il valore del 7.5% definito con l’apprezzamento del 27 maggio 2024, considera che la sintomatologia algico-disfunzionale interessante il polso destro è comparabile a un’artrosi del polso moderata (indennizzata con un 5-10%) e che la medesima sindrome algico-disfunzionale tiene già conto della problematica sia radiocarpica che intracarpica.

                                  Inoltre, per quanto concerne la pretesa prevedibile evoluzione della situazione del polso destro, il dr. __________ ha confermato che “… attualmente non vi è certezza alcuna di un’evoluzione verso un’artrosi di polso medio-grave e neppure risulterebbe pianificato alcun intervento di artrodesi, intervento di cui il medico operatore PD Dr. med __________ non fece mai menzione; inoltre il Dr. med. __________ riportò una instabilità medio-carpale e palmare residua di minor misura rispetto alla situazione precedente all’intervento chirurgico del PD Dr. med. __________”.

                                  Infine, il fiduciario ha ribadito le modalità con le quali ha stabilito il tasso IMI del 7.5%, precisando che “la sintomatologia algica lamentata al polso destro assente a riposo e presente solo nei movimenti attivi e con un valore massimo identificato su scala VAS di 4/10, complessivamente includendo la problematica di instabilità (che da sola assumerebbe un valore dello 0%), risulti paragonabile per ponderazione a quella di un’artrosi moderata di polso che in base alla tabella 5.2 Suva assegna un valore tra il 5% ed il 10%: si è scelto il valore inferiore del 5% avendo riscontro di una dolorabilità presente solo sotto carico, a cui si aggiunge un ulteriore 2.5% per la possibile evoluzione futura artrosica, evoluzione che al momento non appare essere neppure probabile (…).” (doc. III 1).

                                  Il medico interpellato dall’assicurato con referto del 3 maggio 2025 (doc. D, in cui viene fatto riferimento anche a un rapporto del chirurgo della mano dott. __________, relativo a una consultazione tenutasi il 2 maggio 2025 [doc. E]) e il medico fiduciario dell’CO 1 con apprezzamento del 14 maggio 2025 (doc. IX1), si sono in sostanza riconfermati nelle loro rispettive tesi e conclusioni, ragione per la quale il TCA può rinunciare a riprodurne il contenuto.

                       2.5.6.  Chiamata a pronunciarsi su una questione di natura squisitamente medica, questa Corte ritiene che l’apprezzamento del medico fiduciario dell’CO 1, specialista proprio nella materia che qui interessa, possa validamente costituire da fondamento al giudizio che è ora chiamata a

35.2025.16 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.09.2025 35.2025.16 — Swissrulings