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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.10.2020 35.2020.8

15. Oktober 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,439 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

Mancanza di chiarezza sulla motivazione alla base della sospensione delle prestazioni. Rinvio all'assicuratore per chiarire se ciò sia giustificato dall'estinzione della causalità per sopraggiunto status quo ante/sine, oppure dalla stabilizzazione dello stato di salute

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2020.8   cr

Lugano 15 ottobre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2020 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 12 dicembre 2019 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 23 settembre 2016 RI 1, nata nel 1972, dipendente in qualità di cameriera della __________ – e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso CO 1 – è caduta uscendo dalla doccia, andando a sbattere il gomito, la spalla e il mignolo a destra.

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Ricevuto il referto del 10 agosto 2018 con il quale il medico curante, dr. __________, ha valutato sussistere una piena capacità lavorativa dell’assicurata nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali, in data 29 agosto 2018 l’assicuratore infortuni ha informato l’interessata che, a partire dal 1° settembre 2018 in poi, ella non ha, in ogni caso, più diritto alle indennità giornaliere (doc. 124).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione peritale a cura del dr. __________, con istanza di diritto di audizione del 13 marzo 2019, l’assicuratore infortuni ha comunicato all’assicurata che il diritto alle cure mediche viene limitato al 31 marzo 2019 e che ella ha diritto ad un’indennità per menomazione dell’integrità del 10% (doc. 165).

Dopo avere preso atto delle obiezioni del 18 aprile 2019 presentate per conto dell’assicurata da parte dell’avv. RA 1 (cfr. doc. 169), con decisione formale del 22 maggio 2019 l’Istituto assicuratore ha ribadito che il diritto alle cure mediche cessa con il 31 marzo 2019; che quello alle indennità giornaliere è stato correttamente interrotto a partire dal 1° settembre 2018, momento a partire dal quale l’interessata ha ritrovato una piena capacità lavorativa in attività adatte, iscrivendosi in disoccupazione, e che ella ha diritto ad un’IMI del 10% (doc. 171).

                                         A seguito dell’opposizione dell’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 175), in data 12 dicembre 2019 l’assicuratore LAINF ha confermato la propria precedente decisione (cfr. doc. A).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 28 gennaio 2020 l’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e, in via principale, il riconoscimento del diritto alla cura medica e all’indennità giornaliera fino al 30 giugno 2019 o, in via subordinata, quello all’indennità giornaliera fino al 31 marzo 2019 oppure, in via ancora più subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

In sostanza, il legale dell’insorgente ha contestato l’interruzione del diritto alle spese di cura a partire dal 31 marzo 2019, data che non tiene conto del fatto che il dr. __________, nel referto peritale del gennaio 2019, ha indicato che l’assicurata aveva diritto di beneficiare di un trattamento di onde d’urto al gomito “nei prossimi mesi (fino a fine marzo 2019)”.

Essendo l’assicurata venuta a conoscenza di tale diritto solo nel mese di marzo 2019, attraverso la comunicazione “istanza di diritto di audizione” del 13 marzo 2019, non può, a mente del suo legale, essere tutelata la sospensione del diritto alle cure a partire dal 31 marzo 2019, senza che l’assicurata abbia potuto effettuare neppure una seduta del trattamento previsto dal dr. __________ (effettivamente iniziato solo in data 2 aprile 2019).

Al contrario, a suo modo di vedere, la cura medica deve essere garantita per la durata di tre mesi così come indicato dal perito dell’amministrazione, ossia fino alla fine del mese di giugno 2019.

                                         Pure criticata la sospensione delle indennità giornaliere a partire dal 1° settembre 2018, momento a partire dal quale l’interessata è stata considerata pienamente abile al lavoro nello svolgimento di attività adatte. Il legale ha ritenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto impartire all’assicurata un termine, durante un lasso di tempo di 3-5 mesi, nel quale trovare una nuova occupazione, versandole, durante tale periodo di adattamento, le corrispettive indennità giornaliere.

                                         Il legale ha, comunque, rilevato che, quand’anche l’assicurata non avesse avuto diritto al periodo di adattamento, posto che la sospensione delle indennità giornaliere è stata decisa, come precisato dall’assicuratore infortuni, secondo l’art. 19 cpv. 1 LAINF e non ex art. 6 LPGA, sarebbe in ogni caso da considerare scorretta l’interruzione del versamento delle indennità giornaliere con il 1° settembre 2018.

                                         Tale sospensione non tiene minimamente conto del fatto che l’indennità giornaliera non può essere interrotta prima della cessazione del diritto alla cura medica, la quale, nel caso di specie, è stata riconosciuta dall’assicuratore LAINF fino al 31 marzo 2019 (data contestata e che, come postulato, va spostata al 30 giugno 2019).

Infine, il legale ha evidenziato che l’assicuratore infortuni non ha, a torto, a tutt’oggi, emesso una decisione concernente l’eventuale diritto dell’interessata ad una rendita di invalidità (doc. I).

                               1.4.   L’Istituto assicuratore, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

                               1.5.   In data 2 marzo 2020 il legale dell’insorgente ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare (doc. V).

Questo scritto è stato trasmesso all’amministrazione (cfr. doc. VI), per conoscenza.

                               1.6.   Con osservazioni del 4 marzo 2020, anche l’assicuratore infortuni ha informato il TCA di rinunciare a presentare nuovi mezzi di prova (cfr. doc. VII).

Tale comunicazione è stata trasmessa all’assicurata (cfr. doc. VIII), per conoscenza.

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                                         nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicuratore convenuto era legittimato a sospendere il diritto alle indennità giornaliere dal 1° settembre 2018, rispettivamente quello alla cura medica con il 31 marzo 2019, oppure no.

                                         Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

                                         Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

                                         L’Alta Corte ha, inoltre, precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

                                         In una sentenza 8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3, l’Alta Corte ha precisato la giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 109, nel senso che quello dell’atteso aumento o ripristino della capacità lavorativa, non rappresenta un criterio di valutazione esclusivo. La prosecuzione della cura medica - in quella fattispecie, si era trattato di un intervento chirurgico volto a eliminare il dito “a scatto” - può ancora comportare un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, anche se la persona assicurata ha già ripreso in misura completa la sua precedente attività professionale.

                               2.3.   Nella concreta evenienza, l’assicuratore convenuto ha posto termine alle cure mediche con il 31 marzo 2019, ritenendo che da quella data in poi non fosse più possibile alcun miglioramento dello stato di salute, avendo l’interessata ritrovato una piena capacità lavorativa in attività adatte, come del resto già valutato dal suo medico curante.

                                         Nella decisione su opposizione impugnata, in particolare, CO 1 si è così espressa riguardo alla cura medica:

" (…) Orbene, nella sua opposizione, l’assicurata contesta il fatto che le cure siano terminate e rivendica il diritto ad ulteriori cure. A tal proposito va però ricordato che il dr. __________ ha appurato che entro la fine di marzo 2019 lo stato quo ante sarebbe stato raggiunto e che le ultime cure a cui sottoporsi sarebbero state le terapie ad onde d’urto a cui avrebbe dovuto sottoporsi a partire dalla visita peritale fino alla fine di marzo 2019. Purtroppo, l’assicurata è venuta meno a quanto a lei indicato dal dr. __________. Nel caso in cui l’assicurata avesse avuto dei dubbi circa la tempistica delle terapie, avrebbe dovuto chiedere a CO 1 circa la presa a carico delle terapie a lei consigliate dal dr. __________. Il fatto che l’assicurata lamenti ancora dei dolori non giustifica l’ulteriore presa a carico delle cure da parte di CO 1. Infatti, un trattamento terapeutico o le cure in generale sono da prendere a carico solo se è dato sperare in un miglioramento sensibile dello stato di salute. Nel presente caso non è così, poiché le cure non aumenterebbero sensibilmente lo stato di salute dell’assicurata, la quale d’altronde è già abile al lavoro nella misura del 100% a partire dal 1° settembre 2018, così come appurato dallo stesso dr. __________, medico curante dell’assicurata. In conclusione, non si giustifica una presa a carico delle cure dopo la data del 31 marzo 2019.” (Doc. 178)

                                         Tale decisione trova fondamento nella valutazione peritale, eseguita su incarico dell’assicuratore infortuni, dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia.

                                         Quest’ultimo, con rapporto peritale del 31 gennaio 2019, dopo avere confermato che tutti i disturbi che affliggono l’assicurata sono in nesso causale con l’infortunio del 23 settembre 2016, ha espresso le seguenti considerazioni:

" (…)

5.4. L’aggravamento del preesistente disturbo alla salute da parte dell’infortunio del 23.9.2016 risulta sanato? Nell’affermativo, in quale data è stato raggiunto lo status quo ante? Favorisca procedere nell’apprezzamento per ogni singola lesione.

L’aggravamento è quasi sanato. La paziente deve ancora fare per qualche mese una terapia con onde d’urto per il gomito destro.

Fine marzo 2019 lo stato finale è raggiunto, esami o terapie non sono più necessari.

5.5. I disturbi alla salute che sono stati provocati almeno con il grado della verosimiglianza preponderante dall’infortunio del 23.9.2016 sarebbero subentrati, presto o tardi, e nella misura in cui oggi si presentano, anche senza l’intervento dell’infortunio medesimo?

Nell’affermativo, in quale data è stato/sarà raggiunto lo status quo sine? Favorisca procedere nell’apprezzamento per ogni singola lesione.

Questi disturbi non sarebbero subentrati senza questo infortunio del 23.9.2016. Lo stato quo ante è adesso raggiunto per la spalla destra. Per il gomito destro lo stato finale è raggiunto fine marzo 2019.

5.6. L’infortunio del 23.9.2016 ha scatenato patologie di pregressa data, provocando un aggravamento permanente in ascesa o stabile delle stesse? Giustificazioni p.f..

L’infortunio del 23.9.2016 ha provocato un danno al braccio che fra poco dovrebbe essere stabile.

5.7. Se l’aggravamento è permanentemente progressivo o stabile: ripartizione percentuale della responsabilità in causa dell’infortunio del 23.9.2016, rispettivamente dei fattori extra-infortunistici?

Lo stato quo ante non sarà mai completamente raggiunto per il gomito destro. Un aggravamento non è dovuto a fattori extra-infortunistici.

6. Si possono attendere dei notevoli miglioramenti dei singoli disturbi alla salute dovuti esclusivamente (col grado della verosimiglianza preponderante) all’evento del 23.9.2016? Se sì, quali provvedimenti sono proposti? Prognosi?

La paziente dovrebbe ancora fare delle cure con onde d’urto al gomito destro per i prossimi mesi (fino a fine marzo 2019).

La cura con le onde d’urto dovrebbe ancora migliorare la situazione al gomito destro. Probabilmente i dolori non spariranno completamente.

7. La signora RI 1 abbisogna di ulteriori provvedimenti medici/profilattici per preservare lo stato di salute dovuto esclusivamente all’evento del 23.9.2016? Se sì, si indichi il genere e la quantità degli stessi, nonché l’intervallo che si impone.

Vedi punto 6. Consigliamo una terapia con onde d’urto al gomito fino alla fine del mese di marzo 2019. (…).” (Doc. 164)

                                         Quanto all’interruzione delle indennità giornaliere a partire dal 1° settembre 2018, con la motivazione che il medico curante dell’assicurata, dr. __________, nel mese di agosto 2018 l’aveva giudicata abile al lavoro in attività adatte, nella decisione su opposizione impugnata l’assicuratore LAINF ne ha confermato la correttezza, esprimendo le seguenti considerazioni:

" (…) Per quel che riguarda le indennità giornaliere, va detto che CO 1 aveva il diritto di cessarne l’erogazione, in quanto la cessazione dell’erogazione è conforme alla costante giurisprudenza del Tribunale federale, secondo la quale quando dalle cure mediche in atto non è più possibile aspettarsi un sensibile miglioramento della salute dell’assicurato, l’assicuratore, in virtù dell’art. 19 cpv.1 della LAINF, ha il diritto di cessare la presa a carico delle cure mediche e sopprimere le indennità giornaliere. E ciò, senza che debba concedere un periodo di adattamento per cambio d’attività. Nel caso che ci occupa, pur volendo concordare con l’assicurata sul fatto che a causa delle limitazioni ancora presenti non possa più svolgere l’attività di cameriera, comunque non ha diritto alla concessione di un periodo di adattamento per cambio di attività, in quanto la soppressione delle indennità giornaliere è avvenuta in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF (DTF 8C_443/2016 dell’11 agosto 2016). Quindi, anche per quanto riguarda la soppressione delle indennità giornaliere, la decisione formale di CO 1 va mantenuta.” (Doc. A)

                               2.4.   In sede ricorsuale, il legale dell’assicurata ha contestato l’interruzione delle indennità giornaliere a partire dal 1° settembre 2018, rilevando come, pacifica la totale incapacità lavorativa nella professione abituale di cameriera (su cui le parti sono concordi), l’assicuratore infortuni avrebbe dovuto continuare a pagare l’indennità giornaliera fino alla cessazione della cura medica in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, dopodiché avrebbe dovuto verificare, tramite raffronto dei redditi, se in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali, ella subisse un discapito economico tale da giustificare l’assegnazione di una rendita di invalidità, oppure no.

                                         Quanto alle cure mediche, il legale ha considerato scorretta l’interruzione a partire dal 31 marzo 2019, posto che solo con l’istanza di diritto di audizione del 13 marzo 2019, l’interessata è stata informata dall’assicuratore infortuni del fatto che, conformemente a quanto indicato dal dr. __________ nel referto peritale del gennaio 2019, il trattamento con le onde d’urto sarebbe stato riconosciuto “nei prossimi mesi (fino a fine marzo 2019)” (doc. 165). Di tutta evidenza, a suo parere, i tre mesi di trattamento con onde d’urto previsti dal dr. __________ devono essere riconosciuti all’assicurata, motivo per il quale il diritto alle cure mediche deve essere garantito fino al 30 giugno 2019 (doc. I).

Con la risposta di causa, l’assicuratore convenuto ha confermato in toto il proprio agire, ritenendo che, riguardo alle indennità giornaliere, le stesse siano state correttamente versate solo fino al 31 agosto 2018, visto che dopo tale data l’interessata aveva ritrovato una piena capacità lavorativa in attività adeguate alle sue limitazioni funzionali, mentre, per quanto riguarda il diritto alle cure mediche, l’assicurata sia stata debitamente informata, al momento della visita peritale, dal dr. __________ a proposito del fatto che ella avrebbe avuto diritto al riconoscimento del trattamento con onde d’urto fino al 31 marzo 2019, ciò che avrebbe dovuto spingere l’interessata ad immediatamente iniziare la terapia in questione (doc. III).

                               2.5.   Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene di non potere con la necessaria tranquillità, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti, confermare l’operato dell’amministrazione, per le ragioni qui di seguito esposte.

                                         Va, infatti, rilevato che dalla valutazione del dr. __________ - e, di conseguenza, anche dalla decisione su opposizione impugnata, che sull’apprezzamento peritale del medico incaricato dall’amministrazione si fonda - emergono elementi contraddittori in merito alle motivazioni alla base della sospensione delle prestazioni di cura dopo il 31 marzo 2019, non risultando chiaro se ciò derivi dall’estinzione della causalità per sopraggiunto ritrovato status quo sine/ante (eventualità dalla quale deriverebbe la conclusione del diritto alle prestazioni), oppure dalla stabilizzazione dello stato di salute (circostanza che porrebbe termine alle prestazioni di corta durata, imponendo all’assicuratore LAINF di verificare l’eventuale diritto alle prestazioni di lunga durata).

D’un canto, va, infatti, evidenziato che il dr. __________, prima, e l’assicuratore LAINF, poi (cfr. decisione su opposizione, doc. A, e risposta di causa, doc. III), hanno a più riprese fatto riferimento alla nozione di status quo sine/ante.

D’altra parte, il TCA sottolinea che lo stesso dr. __________ ha valutato che “lo statuo quo ante non sarà mai completamente raggiunto per il gomito destro”, aggiungendo che il danno al braccio destro “fra poco dovrebbe essere stabile” (cfr. doc. 164, corsivo della redattrice).

Inoltre, nella risposta di causa, l’amministrazione ha espressamente indicato che “l’assicuratore, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 della LAINF, ha il diritto di cessare la presa a carico delle cure mediche e sopprimere le indennità giornaliere” (doc. III).

Il riferimento esplicito all’art. 19 cpv. 1 LAINF implica che lo stato di salute sia ormai ritenuto stabilizzato, con conseguente passaggio dal regime di corta durata a quello di lunga durata.

Questa evenienza appare confortata dal fatto che lo stesso assicuratore LAINF, dopo aver posto fine alle prestazioni di corta durata, ha assegnato all’assicurata un’IMI (incontestata).

Va, tuttavia, rilevato come l’assicuratore infortuni abbia omesso di esprimersi riguardo all’altra prestazione di lunga durata, ovvero l’eventuale diritto ad una rendita di invalidità.

Ora, è vero che, come indicato dall’amministrazione in sede di risposta di causa, essendo l’interruzione delle prestazioni di corta durata intervenuta in applicazione dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, l’assicuratore infortuni non aveva l’obbligo di concedere all’interessata un idoneo periodo di adattamento per cambio di attività ex art. 6 LPGA (cfr. STF 8C_39/2020 del 19 giugno 2020; STF 8C_702/2018 dell’11 luglio 2019).

Cionondimeno, va evidenziato che l’assicuratore LAINF, senza previamente procedere al consueto confronto dei redditi, non avrebbe potuto dare per scontato che l’assicurata, ritenuta sia dal dr. __________, sia dal dr. __________, pienamente abile al lavoro nello svolgimento di attività adatte e rispettose delle sue limitazioni funzionali, non subisse nell’esercizio di queste ultime discapito economico alcuno.

A tale riguardo questa Corte rileva che, in ogni caso, è a torto che l’assicuratore LAINF ha interrotto il versamento delle indennità giornaliere a partire dal 1° settembre 2018, con la motivazione che a partire da quella data ella è stata ritenuta dal suo medico curante abile al lavoro in attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

Va, infatti, evidenziato che secondo l'art. 16 cpv. 1 LAINF ha diritto all'indennità giornaliera l'assicurato totalmente o parzialmente incapace al lavoro in seguito a infortunio. Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio (art. 16 cpv. 2, prima frase, LAINF). Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato (art. 16 cpv. 2, seconda frase, LAINF).

La nozione di incapacità lavorativa cui rinvia l’art. 16 cpv. 1 LAINF come condizione del diritto all’indennità giornaliera è definita all’art. 6 LPGA, il quale stabilisce che è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale.

Ora, posto che nel caso di specie l’assicurata, a partire dal 1° settembre 2018, non aveva ritrovato una piena capacità lavorativa nella propria professione di cameriera (evenienza che avrebbe sì legittimato l’agire dell’amministrazione), è a torto che da quel momento CO 1 ha posto termine al versamento delle indennità giornaliere.

                                         Al contrario, come visto, l’amministrazione, una volta considerata raggiunta la stabilizzazione dello stato di salute conformemente all’art. 19 cpv. 1 LAINF, avrebbe dovuto interrompere il versamento delle prestazioni di corta durata, passando al regime di prestazioni di lunga durata (il diritto alle cure mediche e alle indennità giornaliere cessa con la nascita del diritto alla rendita, DTF 134 V 109 consid. 4.1 pag. 114), con esame dell’eventuale diritto ad una rendita di invalidità, attraverso lo strumento del raffronto dei redditi, per verificare se nell’esercizio di un’attività rispettosa delle limitazioni funzionali derivanti dai postumi infortunistici, l’interessata subisse, oppure no, un discapito economico (cfr. STF 8C_39/2020 del 19 giugno 2020).

Alla luce di questi elementi contraddittori, il TCA ritiene indispensabile un rinvio degli atti all’assicuratore infortuni affinché definisca quale sia il motivo alla base della sospensione delle prestazioni, attraverso una valutazione peritale chiarificatrice.

Sulla base delle relative risultanze peritali, spetterà, poi, all’Istituto assicuratore rivalutare il diritto alle prestazioni dell’assicurata, esprimendosi sia riguardo al diritto alle indennità giornaliere e alle spese di cura, sia riguardo all’eventuale diritto ad una rendita di invalidità.

                                         Con riferimento alle spese di cura - visto che l’assicuratore infortuni ha a più riprese rilevato come il trattamento di onde d’urto non avrebbe aumentato sensibilmente la capacità/esigibilità lavorativa dell’insorgente, essendo la stessa già pienamente abile al lavoro (cfr. doc. A e doc. III) - il TCA ricorda, per inciso, quanto stabilito dall’Alta Corte nella sentenza 8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3, sopra riassunta al consid. 2.2..

                               2.6.   In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)

                                         In una recente sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant, d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3. et ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.).

                                         Nella presente fattispecie, l’assicuratore infortuni ha fondato la decisione su opposizione impugnata esclusivamente sul parere del proprio perito consulente, il quale non è stato designato secondo l’art. 44 LPGA (in particolare, senza che l’assicurata abbia potuto ricusare il medico prescelto).

                                        In un caso del genere, per costante prassi, il TCA, anziché ordinare esso stesso una perizia giudiziaria, rinvia gli atti all’amministrazione affinché disponga una perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA (cfr., in questo senso, STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2., STCA 35.2014.103 dell’11 marzo 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.96 del 25 febbraio 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.47 del 2 febbraio 2015 consid. 2.8., STCA 35.2014.66 del 22 dicembre 2014 consid. 2.9 e 35.2014.50 del 10 novembre 2014 consid. 2.13; D. Cattaneo "Les erreurs les plus fréquentes des expertises medicales dans les assurances sociales" in CGRSS n. 50 – 2014 pag. 137 seg. n. 15 pag. 140).

                                         Per le ragioni esposte al considerando 2.5., si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione impugnata. L’istituto assicuratore resistente, a cui gli atti vengono retrocessi, dovrà disporre un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a chiarire i motivi che stanno alla base della sospensione delle prestazioni di corta durata, stabilendo in maniera precisa, se del caso, quando sia intervenuta la stabilizzazione dello stato di salute.

                                         Esperiti questi accertamenti medici, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alle prestazioni dell’assicurata, sia dal punto di vista materiale, che temporale.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.    Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata e gli atti   sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai considerandi.

2.    Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà all’assicurata fr. 2'500.- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2020.8 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.10.2020 35.2020.8 — Swissrulings