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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.07.2020 35.2020.6

17. Juli 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,384 Wörter·~22 min·4

Zusammenfassung

Discussa eziologia di un'ipoacusia percettiva a dx (esistenza o meno di un peggioramento direzionale causato dall'infortunio). Rinvio atti all'amm. per esec. perizia esterna in presenza di dubbi, perlomeno lievi, circa la fondatezza del parere del medico fiduciario

Volltext

Incarto n. 35.2020.6   mm

Lugano 17 luglio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2020 di

RI 1    rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 27 dicembre 2019 emanata da

CO 1  rappr. da: RA 2      in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 12 luglio 2019, RI 1, dipendente della __________ di __________ in qualità di capo muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale (tamponamento laterale) al volante della propria autovettura e ha riportato, secondo il rapporto 13 luglio 2019 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, una distorsione del rachide cervicale e una contusione al gomito destro (doc. 9).

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Nel corso del mese di settembre 2019, l’assicurato ha consultato il dott. __________, otorinolaringoiatra, il quale ha diagnosticato una contusione labirintica su trauma cranico del 12 luglio 2019 con ipoacusia percettiva a destra (doc. 24).

                                         Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 5 novembre 2019, l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente ai disturbi uditivi denunciati dall’assicurato, ritenuti non trovarsi in nesso causale naturale con il sinistro del luglio 2019 (doc. 42).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (doc. 49), in data 27 dicembre 2019, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 54).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 28 gennaio 2020, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscergli le prestazioni di legge, e meglio l’assunzione del costo degli apparecchi acustici e l’assegnazione di un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI).

                                         A sostegno delle proprie pretese, l’insorgente contesta in sostanza che agli apprezzamenti elaborati dalla dott.ssa __________, sui quali l’CO 1 ha finalmente fondato la decisione impugnata, possa essere attribuito pieno valore probatorio, ritenuto che le conclusioni alle quali è pervenuta risultano contraddette dal medico curante specialista (doc. I).

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto (doc. III).

                               1.5.   In data 14 luglio 2020, il patrocinatore dell’assicurato ha chiesto che il TCA si pronunci a proposito della richiesta ricorsuale d.secuzione di una perizia giudiziaria (doc. V).

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                                         nel merito

                               2.2.   Litigiosa è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare la propria responsabilità a proposito dei disturbi uditivi denunciati dall’assicurato, oppure no.

                               2.3.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte). 

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi: 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. 

                                         Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati). 

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS/RSAS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.6.   Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha negato la propria responsabilità a proposito dei disturbi all’orecchio destro, considerandoli estranei all’infortunio del luglio 2019. Risulta pure che tale decisione è stata presa in base al parere espresso in merito dalla propria consulente in otorinolaringoiatria (cfr. doc. 54, p. 5).

                                         Con apprezzamento dell’8 ottobre 2019, la dott.ssa __________, spec. FMH in otorinolaringoiatria e in medicina del lavoro, attiva presso il __________, ha innanzitutto rilevato che, nell’ottobre 2011, nel quadro della profilassi relativa ai danni dell’udito, RI 1 era stato sottoposto ad audiometria, la quale aveva evidenziato una perdita uditiva del 62.3% a destra e del 12% a sinistra. Ella ha quindi sostenuto che la perdita uditiva a destra è preesistente dall’infortunio. Per quanto riguarda i suoni acuti, non vi è alcuna differenza rispetto a quanto refertato nel 2011. Trattandosi invece delle frequenze intermedie, è subentrato un abbassamento della soglia uditiva, imputabile al processo d’invecchiamento. A suo avviso, l’evento assicurato non ha comportato nemmeno un peggioramento della preesistente ipoacusia a destra, siccome anche a sinistra la soglia uditiva è più che raddoppiata negli ultimi 8 anni (quindi a partire dall’audiometria del 2011), circostanza che non è spiegabile con l’infortunio (doc. 29).

                                         L’istituto assicuratore ha ancora interpellato la dott.ssa __________ nel quadro della procedura di opposizione, la quale è stata invitata ad esprimersi a proposito delle obiezioni sollevate dal rappresentante dell’assicurato (doc. 35).

                                         Con apprezzamento del 29 ottobre 2019, la specialista ha in particolare osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’avv. RA 1, non risulta documentato che l’insorgente avrebbe riportato un trauma cranico, di modo che non può neppure essere insorta una contusione dell’orecchio interno destro a cui imputare il disturbo uditivo asimmetrico da lui denunciato. Secondo la dott.ssa __________, la forma di tale disturbo non correla nemmeno con una contusione del rachide cervicale, la quale in genere non provoca una diminuzione dell’udito. Per concludere, ella ha ribadito che la perdita uditiva bilaterale di cui soffre il ricorrente deve essere interpretata quale progressiva sordità dell’orecchio interno di eziologia non chiara e che tra questa patologia e l’infortunio del luglio 2019 non esiste, con verosimiglianza preponderante, alcun legame causale (doc. 41).

                                         Unitamente alla propria impugnativa, l’assicurato ha prodotto un rapporto, datato 16 gennaio 2020, del dott. __________, specialista in otorinolaringoiatria, il quale ha posto la diagnosi di ipoacusia di tipo percettivo pantonale di grado profondo a destra in esiti di contusione labirintica su trauma cranico del 12 luglio 2019. Per quanto qui d’interesse, egli ha inoltre precisato che “l’esame audiometrico tonale conferma una ipoacusia di tipo percettivo pantonale destra di grado profondo tra 90 e 115 dB. Perdita uditiva da ricondurre cronologicamente ad un trauma labirintico conseguente ad un trauma cranico occorso in data 12.07.2019. Controlli precedenti eseguiti dall’ufficio CO 1 per monitorare l’aspetto uditivo in ambienti lavorativi particolarmente esposti al rumore, avevano evidenziato un quadro di incipiente presbiacusia bilaterale, ma niente da ricondurre alla perdita funzionale monolaterale odierna. La perdita funzionale ha procurato una difficoltà comunicativa non indifferente, con marcata affaticabilità conseguente alla necessità di concentrarsi nella comunicazione, ma soprattutto per la maggiore attenzione che il paziente deve prestare all’ambiente circostante. Situazione che inoltre ha procurato il manifestarsi di una sindrome ansioso depressiva con alterazione dell’umore. (…).”. (doc. F).

                                         La dott.ssa __________ ha preso posizione sulle considerazioni enunciate dal medico curante specialista con apprezzamento del 3 febbraio 2020. In quella sede, ella ha dichiarato che dal referto del dott. __________ non emergono nuovi aspetti riguardanti la causalità. La consulente dell’amministrazione rimprovera al curante di aver ammesso l’insorgenza di un trauma cranico, senza che un simile danno risulti documentato. In effetti, in occasione della prima consultazione presso l’Ospedale __________ di __________, non è stata disposta alcuna diagnostica per immagini del cranio, né sono state refertate lesioni a quello stesso livello, cosicché un disturbo uditivo legato all’infortunio non sarebbe dimostrato. Ella si è quindi chiesta se al dott. __________ fosse stata messa a disposizione la sua valutazione del 29 ottobre 2019, visto che egli non si è confrontato con il tema della preesistenza del disturbo. A suo avviso, la preesistente ipoacusia a destra non può essere stata aggravata dall’evento infortunistico del luglio 2019, in assenza di un trauma cranico oggettivato (doc. III 1).

                               2.7.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                         Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Nella DTF 135 V 465, l’Alta Corte ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                                         Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati). 

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

                               2.8.   Chiamata a pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte non ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sul parere della specialista di fiducia dell’assicuratore resistente, in base al quale non sarebbe dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che l’infortunio assicurato abbia provocato un peggioramento direzionale del preesistente stato morboso a livello dell’orecchio destro (cfr. supra, consid. 2.6.).

                                         Questo Tribunale osserva innanzitutto che effettivamente RI 1 soffre di problemi uditivi, soprattutto all’orecchio destro, già antecedentemente al noto evento traumatico. Agli atti figura infatti il referto relativo all’esame audiometrico effettuato nel corso del 2001 che dimostra tale circostanza (cfr. doc. 37, p. 2).

                                         D’altra parte, però, la valutazione della fattispecie enunciata dalla dott.ssa __________ non appare pienamente convincente laddove ella nega che l’insorgente abbia potuto riportare un trauma cranico con contusione labirintica a destra (ciò che le ha finalmente consentito di escludere l’insorgenza di un peggioramento legato all’infortunio). Al riguardo, va in effetti constatato come l’esistenza di una contusione cranica fosse già stata in realtà segnalata nell’annuncio d’infortunio del 15 luglio 2019 (cfr. doc. 1). L’assicurato ha riferito di avere riportato un trauma cranico, senza perdita di conoscenza, anche in occasione della consultazione del 13 luglio 2019 presso il Pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 9, p. 1: “Riferito trauma cranico senza perdita di conoscenza” e p. 2: “- consegnato foglio trauma cranico” – il corsivo è del redattore), come pure a margine della sua audizione del 7 agosto 2019 da parte di un funzionario dell’amministrazione (cfr. doc. 10, p. 1: “La vettura era oscillata e mi ero spostato sulla corsia di contromano e fortunatamente ero riuscito a evitare altre collisioni. Nella fattispecie avevo sbattuto la testa ma non avevo capito se l’avevo urtata contro mia moglie o contro il poggiatesta.”, p. 2: “gonfiore alla parte destra del capo, con ematoma dietro orecchio destro.” e p. 3: “Rientrato dall’ospedale avevo notato una sostanza marrone che fuoriusciva dall’orecchio destro e avevo poi notato che non sentivo più dall’orecchio destro. Successivamente mi ero presentato dal mio medico curante, dott.ssa __________ di __________, che aveva prolungato l’inabilità lavorativa.” – il corsivo è del redattore).

                                         In queste condizioni, secondo il TCA, l’insorgenza di un trauma nella regione dell’orecchio destro non può essere esclusa per il solo fatto che i sanitari dell’Ospedale di __________ hanno omesso di sottoporre il cranio del ricorrente a diagnostica per immagini, così come lo sostiene la dott.ssa __________.

                                         Alla luce di quanto precede, considerata l’esistenza di dubbi, perlomeno lievi, circa la correttezza della valutazione enunciata dalla consulente in otorinolaringoiatria interpellata dall’CO 1, questa Corte ritiene, per maggiore tranquillità, che non si possa prescindere dal procedere a un approfondimento peritale della fattispecie.

                               2.9.   In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

                                         Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

                                         In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011, consid. 5.2)

                                         Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’assicuratore resistente (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), già per il fatto che esso ha fondato la decisione impugnata sul solo parere di un suo medico interno (per un caso analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

                                         Per le ragioni già esposte al considerando 2.8., si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché disponga un approfondimento esterno (art. 44 LPGA), nella forma di una perizia otorinolaringoiatrica, volta finalmente a determinare se l’ipoacusia interessante l’orecchio destro è stata causata, o meno, dall’infortunio del 12 luglio 2019. In base alle relative risultanze, l’istituto assicuratore sarà poi di nuovo chiamato a decidere in merito al diritto a prestazioni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’CO 1 verserà al ricorrente, rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2020.6 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.07.2020 35.2020.6 — Swissrulings