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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.07.2020 35.2020.56

15. Juli 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·928 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

Ricorso irricevibile per incompetenza territoriale del TCA: ricorrente domiciliato all'estero e ultimo datore di lavoro non ha la sede nel Canton Ticino

Volltext

Incarto n. 35.2020.56   mm

Lugano 15 luglio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 giugno 2020 di

 RI 1     

contro  

la decisione su opposizione del 19 maggio 2020 emanata da

CO 1   rappr. da: RA 1     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 6 aprile 2017, RI 1, alle dipendenze della ditta __________ di __________ in qualità di manovale edile e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale in sella alla propria motocicletta e ha riportato un politrauma.

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Alla chiusura del caso, con decisione formale del 23 marzo 2020, l’assicuratore LAINF ha negato a RI 1 il diritto a una rendita d’invalidità e a un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) (cfr. doc. 301).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (doc. 308), in data 19 maggio 2020, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 316).

                               1.3.   Con ricorso del 18 giugno 2020, l’assicurato ha chiesto, in via principale, che l’amministrazione venga condannata a ripristinare il diritto alle prestazioni di corta durata sino perlomeno alla data del suo pensionamento e, in subordine, il rinvio degli atti per ulteriori accertamenti medici (doc. I).

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga dichiarata irricevibile e l’incarto trasmesso per competenza al Tribunale delle assicurazioni del Cantone __________ (doc. III).

                               1.5.   Con scritto del 14 luglio 2020 RI 1 si dichiara d’accordo a che il ricorso venga trasmesso per competenza al Tribunale del Cantone __________, dove ha sede il suo ultimo datore di lavoro (doc. IV).

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                               2.2.   Con la risposta di causa l’assicuratore resistente ha sollevato l’eccezione d’incompetenza territoriale di questo Tribunale (cfr. doc. III, p. 2).

                                         Il TCA è quindi tenuto a verificare preliminarmente tale aspetto.

                               2.3.   Secondo l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate.

                                         A norma dell’art. 56 cpv. 1 LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

                                         L’art. 58 LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (cpv.1).

                                         Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2).

                                         L’autorità che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni (cpv. 3).

                               2.4.   Nel caso di specie, dagli atti risulta che l’assicurato è da sempre domiciliato nel Comune di __________ (Italia - Provincia di __________) (cfr. doc. I), quindi all’estero. Si evince inoltre che il suo ultimo datore di lavoro, la ditta __________, ha la propria sede a __________, frazione del Comune di __________, nel Cantone __________ (cfr. estratto del Registro di commercio del Cantone __________). Nel Registro di commercio del Cantone Ticino non è peraltro iscritta alcuna succursale della ditta in questione (su questo aspetto, si veda la DTF 144 V 313).

                                         In queste condizioni, il ricorso sub judice si rivela irricevibile per mancanza di competenza ratione loci.

                                         Gli atti vanno trasmessi al Tribunale amministrativo del Cantone __________ per ragione di competenza (cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                         § Gli atti sono trasmessi, per competenza, al Tribunale   amministrativo del Cantone __________.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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