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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.11.2020 35.2020.42

30. November 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,452 Wörter·~27 min·6

Zusammenfassung

Negata l'adeguatezza del nesso causale per dei disturbi, denunciati da assicurato vittima d'elettrocuzione, per i quali non è stato possibile trovare un correlato organico oggettivabile. In presenza di un infortunio di grado medio in senso stretto, ammesso adempimento di un solo fattore di rilievo

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 35.2020.42   mm

Lugano 30 novembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 maggio 2020 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 17 aprile 2020 emanata da

CO 1  rappr. da: RA 2      in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 6 dicembre 2018, RI 1, a quel momento al beneficio delle indennità di disoccupazione e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1, ha subito un’elettrocuzione nello schiacciare il pulsante per l’erogazione dell’acqua presso la toilette dell’area di sosta autostradale di __________. Egli è poi caduto all’indietro e ha battuto la testa, perdendo conoscenza (doc. 20, p. 1). I sanitari del Reparto di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, presso il quale l’assicurato è rimasto degente sino all’8 dicembre 2018, hanno diagnosticato un trauma cranico commotivo (doc. 16).

                                         L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Alla chiusura del caso, con decisione formale del 13 dicembre 2019, l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 26 agosto 2019, ritenuto che i disturbi ancora lamentati dall’assicurato, sprovvisti di sufficiente sostrato organico, non si sarebbero più trovati in una relazione causale adeguata con l’evento traumatico del dicembre 2018 (doc. 103).

                                        A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 110), in data 17 aprile 2020, l’CO 1 ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 123).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 19 maggio 2020, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando in particolare quanto segue:

" (…) Tutto il contrario invece. Dagli allegati e dai certificati prodotti dall’assicurato emerge invece la rivendicazione dell’assicurato circa il nesso di causalità fra l’incidente e i problemi di salute ad oggi, egli ha sempre lamentato i disturbi a seguito dell’infortunio.

Va precisato che a seguito dell’infortunio l’assicurato è a tutt’oggi in cura presso diversi medici. Ad oggi assume regolarmente dei medicamenti, effettua regolarmente le visite mediche (onde evitare di peggiorare la propria situazione di salute).

Considerato quindi che

-   l’elettrocuzione e la conseguente caduta dell’assicurato è stata     senz’altro spettacolare,

-   la durata delle cure è stata sicuramente lunga (tutt’oggi in corso),

-   i disturbi sono persistenti e causano una prolungata incapacità     lavorativa e

-   sono intervenute complicazioni, tant’è che i medici curanti hanno previsto un ricovero dell’assicurato durante il mese di giugno       2020.

Si può ritenere che nel caso in esame sono dati almeno quattro criteri giurisprudenzialmente ammessi, che portano a determinare il nesso di causalità adeguata. Del resto non pare plausibile ritenere l’infortunio dell’assicurato una leggera commozione cerebrale (pag. 6 pto. 5 decisione CO 1). (…).” (doc. I)

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

                               1.5.   In data 14 luglio 2020, il patrocinatore del ricorrente ha versato agli atti ulteriore documentazione medica (doc. VII + allegati).

                                         L’assicuratore resistente ha preso posizione al riguardo il 21 luglio 2020 (doc. IX).

                               1.6.   Nel corso del mese di settembre 2020, al TCA sono pervenuti i referti relativi agli accertamenti a cui l’assicurato è stato nel frattempo sottoposto presso l’Ospedale universitario di Zurigo (doc. XI + allegati).

                                         L’CO 1 si è pronunciato in proposito in data 24 settembre 2020, producendo un apprezzamento elaborato dai suoi medici fiduciari (doc. XIII + allegato).

                                         Il 13 ottobre 2020, il rappresentante dell’insorgente ha ancora formulato alcune sue considerazioni (doc. XV), in merito alle quali l’assicurato si è espresso il 16 ottobre 2020 (doc. XVII).

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.

                                         nel merito

                               2.2.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

                               2.3.   Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

                               2.4.   Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale, senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122s.).

                               2.5.   Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

                                         Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

                               2.6.   La più recente giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

                                         Ad esempio, questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che l’adeguatezza non era data.

                                         In una sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per immagini.

                                         Infine, nella DTF 138 V 248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.

                               2.7.   Nel corso del mese di dicembre 2018, RI 1 è dunque rimasto vittima di un’elettrocuzione a cui ha fatto seguito una caduta all’indietro con trauma cranico commotivo.

                                         Dalle carte processuali emerge che, nel decorso, l’insorgente ha denunciato una complessa sintomatologia caratterizzata segnatamente da annebbiamenti della vista, vertigini, ricorrenti parestesie all’emisoma destro, cefalee e disturbi psichici, sintomatologia che è stata oggetto di numerosi approfondimenti specialistici, destinati soprattutto a capirne l’eziologia.

                                         Nel quadro dell’iniziale degenza presso l’Ospedale __________ di __________ (sorveglianza neurologica), l’assicurato è stato sottoposto a TAC cerebrale e cervicale, accertamenti che hanno consentito di escludere “sanguinamenti endocranici acuti” e “fratture a carico della teca cranica e del rachide cervicale” (doc. 13).

                                         Il 24 gennaio 2019, ha avuto luogo un consulto presso il dott. __________, spec. FMH in ORL, volto a indagare l’instabilità e l’insicurezza alla marcia denunciata dal ricorrente. Lo specialista ha dichiarato di non aver refertato “… patologie vestibolari particolarmente attive, si può ipotizzare che il trauma cranico abbia effettivamente causato una contusione del labirinto con ora lieve riduzione della funzione vestibolare ai movimenti rapidi.” (doc. 17).

                                         La RMN cerebrale del 25 gennaio 2019 ha evidenziato dei reperti “… nei limiti della norma, in particolare senza evidenti lesioni post-traumatiche con ematomi o lesioni ischemiche. Non evidenti patologie di sospetta origine neoplasica macroscopica a livello della fossa cranica posteriore. Non evidenti emorragie epidurali o dilatazioni aneurismatiche dei vasi arteriosi intra-cranici.” (doc. 30).

                                         Il 12 marzo 2019, RI 1 ha consultato i sanitari del Servizio di neurologia del __________, i quali hanno diagnosticato una sindrome post-concussiva con/su trauma cranico e perdita di conoscenza su folgorazione e caduta al suolo e possibile vestibolopatia a sinistra. Essi hanno indicato che “l’esame neurologico è normale, fatta eccezione per possibili segni di vestibolopatia sx” e hanno suggerito d’introdurre un antidepressivo per combattere cefalea, insonnia e stato ansioso, assunzione che avrebbe però dovuto essere concordata con lo psichiatra curante (doc. 33).

                                         La RMN lombare del 9 aprile 2019 non ha mostrato conflitti radicolari ma soltanto un’iniziale discopatia, in particolare a livello di L4-L5, e una faccettopatia a livello di L4-L5 con lieve edema osseo del processo articolare inferiore di L4 a sinistra (doc. 62).

                                         A margine della valutazione ambulatoriale presso la __________ di __________ (14 aprile 2019), il dott. __________, spec. FMH in medicina interna generale, ha riferito che l’assicurato denunciava, a quel momento, cefalee, sensazioni di vertigini e disequilibrio, offuscamento della vista, nonché intorpidimento sul lato destro della testa, della cervicale, della spalla e del braccio destro. All’esame clinico, il dott. __________ ha quindi refertato l’esistenza di tensioni muscolari e rigidità articolari a tutto il rachide (doc. 50, p. 3).

                                         In occasione della degenza 8-11 aprile 2019 presso il Reparto di medicina interna dell’Ospedale __________ di __________, è stata formulata la diagnosi di sindrome post-concussiva (DD disturbo posttraumatico da stress) con/su attualmente sindrome somatoforme, trauma cranico e perdita di conoscenza su folgorazione e caduta, normale RM cerebrale del 25 gennaio 2019 (inclusi i tagli fini a livello dell’orecchio interno). I sanitari hanno quindi precisato che “non riscontrando attualmente alterazioni a livello organico tali da giustificare la sintomatologia riferita dal paziente, interpretiamo il quadro come una sindrome somatoforme nell’ambito della sindrome post-concussione cerebrale.” (doc. 63 – il corsivo è del redattore).

                                         Dalla certificazione 6 giugno 2019 del dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, si apprende che l’assicurato soffriva di una sindrome post-traumatica da stress e che, nonostante la terapia psicofarmacologica instaurata, non si era assistito ad un miglioramento del quadro clinico (doc. 60).

                                         Con il proprio referto del 27 giugno 2019, il dott. __________, Capoclinica presso il Servizio di neurologia del __________, ha sottolineato come l’esame neurologico e quelli di neuroimmagine siano risultati senza particolarità. A proposito della cefalea, a carattere tensivo, egli ha raccomandato moderazione nell’assunzione di analgesici per ridurre i rischi di cefalea da abuso (doc. 64).

                                         Nel corso dei mesi di luglio e settembre 2019, il ricorrente è stato visitato dai medici del Centro della salute __________ di __________, i dottori __________, specialista in medicina del lavoro e __________, reumatologo. Dal relativo referto si evince che l’assicurato soffre di un disturbo somatoforme, l’unico reperto specifico essendo un deficit di forza nel protendere il V. dito a destra, compatibile con l’indicazione di un disturbo della sensibilità interessante l’avambraccio. A loro avviso, in assenza di una nuova valutazione neurologica (inclusa una RMN di decorso), non era possibile pronunciarsi circa l’esistenza di un deficit radicolare o sensomotorio periferico (doc. 99).

                                         Con certificazione del 16 dicembre 2019, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna generale, ha riferito che il suo paziente ha sviluppato “… una sindrome post concussiva (ICD-10 F07.81) con disturbi di concentrazione, vertigini intermittenti, insonnia, stato ansioso severo, cefalea occipito-parietale destra e cervicalgia prevalentemente a destra, disturbi di concentrazione e memoria, vista offuscata, fatica e irritabilità, disturbi imputabili anche a disturbo da stress posttraumatico per cui beneficia di una presa a carico psichiatrica.” (doc. 109).

                                         Con apprezzamento del 16 aprile 2020, il PD dott. __________, spec. FMH in neurologia, ha rilevato che, dal punto di vista neurologico, se si ammette che vi sia stata una perdita di coscienza o, perlomeno, un suo offuscamento, RI 1 ha riportato, con verosimiglianza preponderante, una lesione cerebrale traumatica lieve (senza lesione cerebrale strutturale), altrimenti si tratterebbe di una semplice contusione cranica. D’altro canto, in merito all’elettrocuzione, non è stata documentata alcuna bruciatura della mano destra, ciò che consente di escludere che si sia trattato di una rilevante folgorazione. Da sottolineare pure il fatto che disturbi all’arto superiore destro sono stati refertati soltanto a distanza di sette mesi dall’evento infortunistico. Nel complesso, sempre secondo il neurologo di fiducia dell’CO 1, in assenza di prove a favore di una sostanziale lesione cerebrale, non può essere ammesso con il grado della verosimiglianza preponderante che sintomi aspecifici, quali le cefalee, le difficoltà cognitive, le vertigini, la sensibilità alla luce e ai rumori, ecc., correlino con un sostrato organico di origine infortunistica. Di regola, tali disturbi scompaiono, al più tardi, entro le sei settimane dopo l’insorgenza di una lesione cerebrale traumatica lieve (doc. 122, p. 7).

                                         Agli atti figura ulteriore documentazione medica che è stata prodotta dall’assicurato in corso di causa.

                                         Dal 12 al 26 agosto 2020, il ricorrente è stato degente presso la Clinica di reumatologia dell’Ospedale __________ di __________. In quel contesto, i disturbi da lui denunciati sono stati indagati anche dal profilo psichiatrico e presso il Centro interdisciplinare per le vertigini e i disturbi visivi neurologici.

                                         Dal rapporto di uscita del 27 agosto 2020 risultano, per quanto qui d’interesse, le diagnosi di disturbo algico cronico con fattori somatici e psichici, di emicrania vestibolare e di episodio depressivo di grado medio.

                                         Gli specialisti hanno rilevato di aver refertato - quali reperti somatici - una posizione viziata in caso di elevazione della spalla, una posizione di risparmio del capo con limitata rotazione verso destra, chiari reperti miofasciali e miogelosi cervicale, come pure un’evidente iperalgesia a quel medesimo livello. Accertamenti esaustivi, mediante RMN cervicale e del neurocranio, sono già stati eseguiti e sono risultati senza particolarità. Dalle valutazioni neurologica e ORL non sono emersi reperti di rilievo e, perciò, dolori e vertigini rimangono senza spiegazione.

                                         Essi hanno inoltre osservato che per l’assicurato il problema principale è costituito dalle vertigini, le quali rappresentano per lui una situazione fortemente stressante. A margine dei relativi approfondimenti compiuti durante la degenza, è stato formulato il sospetto di un’emicrania vestibolare posttraumatica, in assenza di reperti vestibolari periferici agli esami strumentali. Per quanto concerne invece i dolori, i sanitari zurighesi hanno concluso all’esistenza di un disturbo algico con componenti somatiche e psichiche, relativamente al quale l’evento del dicembre 2018, con contusio capitis e possibile distorsione cervicale, sarebbe da interpretare quale fattore scatenante primario. A complemento, sono presenti dei fattori psichici e psicosociali che contribuiscono al mantenimento dei dolori, dove, accanto all’episodio depressivo di media gravità, possono essere menzionati la mancanza di strutturazione della giornata a seguito della perdita del posto di lavoro, l’assenza di prospettive professionali, le insufficienti strategie di coping, nonché l’isolamento sociale a fronte di una comprensione della malattia subottimale da parte della cerchia dei familiari e degli amici (doc. XI 2, p. 2).

                                         La valutazione enunciata al termine della degenza presso la Clinica di reumatologia dell’Ospedale __________ di __________, è stata criticamente commentata dai dottori __________ e __________, quest’ultima spec. FMH in ORL e medicina del lavoro. Con apprezzamento del 23 settembre 2020, essi hanno infatti confermato la diagnosi di lesione cerebrale traumatica lieve, formulata con il rapporto del 16 aprile 2020. In sintesi, secondo i medici fiduciari dell’CO 1, senza deficit neurologici o vestibolari periferici oggettivabili e in assenza di lesioni cerebrali strutturali o di un qualsiasi altro postumo organico oggettivabile, non può essere ammessa, con il grado della verosimiglianza preponderante, l’eziologia infortunistica di un pronunciato quadro depressivo-somatoforme documentato con una notevole latenza, aspecifico e che si è aggravato con il trascorrere del tempo (doc. XIII 1, p. 5).

                               2.8.   Alla luce della documentazione riassunta al precedente considerando, questo Tribunale considera accertato con il grado della verosimiglianza preponderante che RI 1 presenta delle turbe psichiche, rispettivamente dei disturbi per i quali, nonostante i numerosi accertamenti compiuti, non è stata sufficientemente dimostrata la correlazione con un danno alla salute oggettivabile. A quest’ultimo proposito, va in particolare rilevato che gli esami TAC cerebrale e cervicale e di RMN cerebrale, come pure le indagini strumentali, non hanno evidenziato alcun reperto patologico, men che meno di natura infortunistica. Del resto, questa è la conclusione che emerge pure dal rapporto di uscita della Clinica di reumatologia dell’Ospedale __________ di __________, i cui specialisti sono stati privatamente consultati dall’insorgente (cfr. doc. XI 2, p. 2: “Als somatische Befunde bestehen ungünstige Haltung bei Schulterhochstand rechts, Schonhaltung des Kopfes mit eingeschränkter Rotation nach rechts, deutliche myofasziale Befunde und Myogelosen cervical sowie auffällige Hyperalgesie ebendort. Unfassende Abklärungen mittels MRI des Halses und des Neurokraniums wurden im Vorfeld bereits duchgeführt, wobei sich keine Auffälligkeiten zeigten. Eine neurologische und ORL-Beurteilung erfolgte ebenfalls ambulant im Vorfeld, ohne relevante Befunde und somit ohne Erklärung der Schmerzen oder des Schwindels. (…). Dabei stellte sich der Verdacht auf eine am ehestens posttraumatische vestibuläre Migräne, bei unauffälligen peripher-vestibulären apparativen Befunden.” – il corsivo è del redattore).

                                         In merito alla sintomatologia per la quale non è stato trovato un sufficiente correlato organico, va ricordato che sono da considerare come oggettivabili gli esiti d’accertamenti (medici) suscettibili di conferma in caso di ripetizione dell’esame, allorquando sono indipendenti dalla persona dell’esaminatore e dalle indicazioni fornite dal paziente. Per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (DTF 138 V 248 consid. 5.1; STF 8C_591/2018 del 29 gennaio 2020 consid. 2 e riferimenti).

                                         In questo senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2).

                                         L’Alta Corte ha, altresì, statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II) della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda pure la DTF 140 V 290).

                               2.9.   Trattandosi della problematica psichica e dei disturbi risultati privi di sufficiente sostrato organico oggettivabile, la relativa responsabilità dell’assicuratore LAINF dipende (anche) dal risultato di un esame specifico dell’adeguatezza (cfr. supra, consid. 2.5. e 2.6.).

                                         Innanzitutto, si pone la questione di sapere se tale esame debba avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 ss. relativamente ai traumi cranio-cerebrali e precisata nella DTF 134 V 109, oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133).

                                         Questa Corte rileva che, in base alla documentazione medica agli atti, in occasione dell’evento infortunistico del dicembre 2018, l’assicurato ha riportato, tutt’al più, una lesione cerebrale traumatica lieve (cfr., in proposito, doc. 122, p. 8: “leichte traumatische Hirnverletzung”; nei rapporti agli atti del Servizio di neurologia del __________ si fa accenno a un trauma cranico commotivo, in quello della Clinica di reumatologia dell’__________ addirittura a una semplice contusio capitis). Non risulta quindi che egli abbia lamentato una contusio cerebri, di modo che, già per questa ragione, la valutazione del nesso di causalità adeguata deve avvenire secondo le regole inerenti all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio ai sensi della DTF 115 V 133 (cfr. STF 8C_44/2017 del 19 aprile 2017 consid. 4.3; 8C_75/2016 del 18 aprile 2016 consid. 4.2 e i riferimenti ivi citati; si veda pure la STF 8C_236/2016 dell’11 agosto 2016 consid. 5.2).

                                         Ora, nell'esaminare l'adeguatezza del legame causale in relazione all'evento del 6 dicembre 2018, bisogna avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.

                                         Per quanto riguarda la dinamica, dal verbale di audizione del 25 febbraio 2019 - sottoscritto dal ricorrente in segno di accettazione – risulta la descrizione seguente:

" (…) In data 6.12.2018 verso le ore 14.00 mi trovavo presso una toilette nell’area di sosta autostradale di __________ direzione sud.

Mi stato accingendo a schiacciare il pulsante per l’erogazione dell’acqua. L’erogatore si è spento quasi subito e poi avendo le mani bagnate l’ho pigiato nuovamente e in quel momento ho preso una scossa elettrica. Non sono in grado di dire se per lo spavento o per la scossa sono caduto all’indietro picchiando violentemente la testa. Ho perso subito conoscenza. Sul posto era presente un mio amico e degli operai che non vedendomi ritornare all’auto è venuto nella toilette e mi ha trovato a terra svenuto.

Io ricordo solo di essermi ripreso quando mi hanno caricato sulla barella dei soccorsi che sono intervenuti con un’ambulanza.

In seguito sono stato trasportato al PS dell’Ospedale __________ di __________ dove sono stati fatti gli accertamenti radiologici (TAC cerebrale e cervicale), mi hanno ricoverato fino al 18.12.18 in osservazione.” (doc. 20, p. 1)

                                         Tenuto conto della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto, non devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, né le circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questa Corte, il sinistro occorso al ricorrente deve essere classificato, tra gli infortuni di grado medio in senso stretto, così come lo sostiene correttamente l’amministrazione (doc. III, p. 3).

                                         Del resto, in una sentenza 8C_442/2014 dell’11 novembre 2014 consid. 2.1.2, riguardante un assicurato che aveva riportato un’elettrocuzione alla regione del gomito sinistro con bruciature di I. grado, dopo aver toccato un cavo esposto, il Tribunale federale ha proceduto alla medesima classificazione (in questo stesso senso, si veda pure la STF 8C_362/2011 del 30 giugno 2011 consid. 3.2, concernente un assicurato, vittima di un’elettrocuzione nello smontare un forno, che era stato scaraventato all’indietro e aveva visto nero davanti agli occhi. Egli aveva perso brevemente conoscenza ed era finalmente caduto a terra. Non aveva presentato segni d’ingresso o di uscita della corrente elettrica).

                                         In tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.5. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.

                                         In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

                                         Secondo il rappresentante del ricorrente, sarebbero cinque i criteri realizzati in concreto: la spettacolarità dell’infortunio, la lunga durata della cura medica, i disturbi persistenti, il grado e la durata dell'incapacità lavorativa, nonché il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute (cfr. doc. I, p. 14).

                                         A titolo di premessa, occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

                                         Sempre in questo contesto, va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).”).

                                         Il sinistro qui in discussione, secondo il TCA, non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari. Al riguardo, è utile precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione è da valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In ogni infortunio di media gravità è insita una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).

                                         Del resto, la realizzazione del criterio in questione è stata negata, ad esempio, in una sentenza 8C_89/2012 del 10 maggio 2012 consid. 6.2.2, riguardante una fattispecie in cui un assicurato aveva subito un’elettrocuzione nel revisionare un elettrofiltro, lamentando ustioni di 3. grado all’alluce del piede destro (punto d’ingresso della scarica elettrica) e al mignolo del piede sinistro (punto di uscita). In quella pronunzia, il TF ha ricordato di aver ammesso una particolare spettacolarità nel caso di un autista di camion il cui mezzo, entrato in contatto con la linea aerea di alimentazione delle FFS, si era trovato sotto tensione elettrica. L’assicurato non aveva di per sé subito alcuna elettrocuzione, siccome il camion aveva funto, secondo le regole della fisica, da “gabbia di Faraday”. Il mezzo era stato notevolmente danneggiato a causa dell’onda d’urto e i vetri dell’immobile delle FFS erano esplosi.

                                         Nel caso di specie, non è certamente ravvisabile una simile spettacolarità.

                                         D’altro canto, l’Alta Corte federale ha riconosciuto in più occasioni che infortuni con l’elettricità sono atti, secondo l’esperienza, a causare disturbi psichici, ragione per la quale in tali casi va considerato adempiuto il criterio della gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate (cfr. STF 8C_89/2012 succitata consid. 6.2.3).

                                         Inoltre, nessun elemento all’inserto permette di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio.

                                         Ora, in ossequio ai principi giurisprudenziali precedentemente citati, tenuto conto che la componente psichica non può essere presa in considerazione nella valutazione dell’adeguatezza secondo la DTF 115 V 133 e che la restante sintomatologia, segnatamente le vertigini, è risultata priva di sufficiente sostrato organico oggettivabile (e, perciò, non se ne può parimenti tener conto), nel caso di specie non possono essere ritenuti soddisfatti i criteri della durata eccezionalmente lunga della cura medica, dei disturbi somatici persistenti, del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute, nonché del grado e la durata dell'incapacità lavorativa.

                                         Alla luce di quanto precede - essendo soddisfatto soltanto uno dei criteri di rilievo (peraltro non con una particolare intensità) -, si deve concludere che le turbe psichiche denunciate da RI 1 (e, con esse, tutti quei disturbi risultati privi di sufficiente sostrato organico oggettivabile), non costituiscono una conseguenza adeguata dell’evento traumatico che lo ha visto vittima il 6 dicembre 2018. Stante ciò, può restare aperta la questione di sapere se le problematiche presentate dall’insorgente si trovano, oppure no, in una relazione di causalità naturale con il sinistro assicurato.

                                         In conclusione, l’istituto assicuratore resistente era dunque legittimato a dichiarare estinto dall’agosto 2019 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio assicurato. La decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2020.42 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.11.2020 35.2020.42 — Swissrulings