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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.10.2020 35.2020.35

19. Oktober 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,196 Wörter·~16 min·4

Zusammenfassung

Discussa la questione di sapere se quanto occaduto all'assicurato, il quale è inciampato camminando a ritroso subendo una distorsione del ginocchio, è costitutivo di un infortunio. Infortunio ammesso e rinvio atti per esame nesso di causalità

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 35.2020.35   mm

Lugano 19 ottobre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 maggio 2020 di

 RI 1    rappr. da: RA 1    

contro 19 ottobre 2020  

la decisione su opposizione del 2 aprile 2020 emanata da

CO 1        in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 5 aprile 2019, RI 1, dipendente della __________ di Cadempino in qualità di venditore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso CO 1 (di seguito: CO 1) ha riportato una distorsione al ginocchio sinistro nello scaricare dei contenitori colmi d’immondizia dalla propria autovettura. L’esame di risonanza magnetica effettuato successivamente ha evidenziato la rottura del menisco mediale.

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 23 luglio 2019, l’assicuratore LAINF ha rifiutato di assumere l’evento dell’aprile 2019, tanto a titolo d’infortunio ex art. 4 LPGA che a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio ex art. 6 cpv. 2 LAINF (doc. 20).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 23 e doc. 31), in data 2 aprile 2020, CO 1 ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 47).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso dell’11 maggio 2020, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto, in via principale, che la decisione impugnata venga riformata nel senso che gli vengano riconosciute le indennità giornaliere dal 5 aprile 2019 al 12 gennaio 2020 e coperte le spese di cura sino a completa guarigione e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per nuova decisione.

                                         A sostegno delle proprie pretese, la patrocinatrice dell’assicurato fa innanzitutto valere che sarebbero adempiuti tutti gli elementi costitutivi di un infortunio ex art. 4 LPGA, segnatamente quello del carattere straordinario del fattore esterno in presenza di un movimento scoordinato del corpo ai sensi della giurisprudenza, precisato che determinante è la versione dell’accaduto fornita in sede di opposizione e non quella descritta nel questionario compilato il 6 giugno 2020 (doc. I, p. 4: “La dinamica esposta nel questionario corrisponde al vero, ma purtroppo, il signor RI 1 – lo si ribadisce anche in questa sede – ha descritto in maniera semplicistica e non completa i fatti, ritenendo (anche a causa di una difficoltà linguistica) di non doversi dilungare in una descrizione troppo dettagliata. Inoltre, dal giorno dell’evento (5.4.2019) alla data di compilazione del questionario, sono passati due mesi, e non gli è nemmeno più venuto in mente di menzionare il dislivello del pavimento (di cui meglio si dirà qui di seguito), ritenendo che con l’affermazione “evitando una caduta” fosse chiaro che qualcosa (un fattore esterno) gli avesse fatto perdere l’equilibrio. (…). Infatti, come il signor RI 1 ha poi precisato in sede di opposizione, con tanto di documentazione fotografica (doc. C), mentre stava scaricando i box, ha fatto qualche passo indietro e con il piede (portava delle scarpe eleganti con tacco e suola in cuoio), segnatamente con il tacco della scarpa, ha urtato la lastra in acciaio del pavimento dello stabile (che, come si vede benissimo dalla fotografia, è leggermente rialzata, doc. D), perdendo l’equilibrio. Per evitare di cadere rovinosamente a terra con in mano il pesante box pieno di vetro, ha piegato in maniera distorsiva la gamba e il ginocchio sinistro, frenando, appunto la caduta a pochi centimetri da terra, provocando la lesione del menisco mediale e lo stiramento del ventre mediale del gastrocnemio.”).

                                         D’altro canto, per il caso in cui non venisse ammessa l’esistenza di un infortunio ai sensi di legge, la rappresentante dell’insorgente contesta che al parere dei medici fiduciari dell’amministrazione, per i quali la diagnosticata lesione meniscale sarebbe imputabile prevalentemente a usura (di modo che non sarebbe data la responsabilità dell’assicuratore, nemmeno a titolo di lesione parificata ad infortunio), possa essere attribuito pieno valore probatorio, e ciò alla luce delle certificazioni agli atti del suo medico curante specialista (doc. I, p. 5 s.).

                               1.4.   CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

                                         in diritto

                               2.1.   Litigiosa è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimata a negare la propria responsabilità a proposito dell’evento occorso all’assicurato il 5 aprile 2019, oppure no.

                               2.2.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

                                         Il Consiglio federale può includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio (cpv. 2).

                               2.3.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

                               2.4.   Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

                                         Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

                                         Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

                                         La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

                                         Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, lo svolgimento naturale del movimento corporeo è influenzato da un impedimento “non programmato”, legato all’ambiente esterno. In caso di movimento scombinato, l’esistenza del fattore esterno deve essere ammessa poiché il fattore esterno – la modifica tra il corpo e l’ambiente esterno – costituisce allo stesso tempo il fattore straordinario in ragione dello svolgimento non programmato del movimento (DTF 130 V 117 consid. 2.1). Costituiscono ad esempio dei fattori esterni straordinari, il fatto d’inciampare, di scivolare o di urtare un oggetto (RAMI 2004 U 502 p. 184, RAMI 1999 U 345 p. 422). Laddove la lesione consiste in un danno corporeo interno, che potrebbe insorgere anche a seguito di una malattia, il movimento scombinato deve apparirne come la causa diretta in considerazione di circostanze particolarmente evidenti. Un infortunio si manifesta di regola mediante una lesione percettibile dall’esterno. Se ciò non è il caso, è più verosimile che il danno sia di origine morbosa (STF 8C_693/2010 del 25 marzo 2011 consid. 5.2).

                               2.5.   Giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF, introdotto nel quadro della revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, applicabile al caso di specie visto che l’evento annunciato dall’interessato è accaduto il 5 aprile 2019, l’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti – fratture (lett. a), lussazioni di articolazioni (lett. b), lacerazioni del menisco (lett. c), lacerazioni muscolari (lett. d), stiramenti muscolari (lett. e), lacerazioni dei tendini (lett. f), lesioni dei legamenti (lett. g) e lesioni del timpano (lett. h) - a condizione che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia.

                                         Al riguardo, è utile sottolineare che, rispetto al diritto previgente (cfr. art. 9 cpv. 2 v.OAINF), con il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF il legislatore federale ha rinunciato al criterio del fattore esterno.

                                         In una sentenza di principio 8C_22/2019 del 24 settembre 2019, pubblicata in DTF 146 V 51, il Tribunale federale, avuto riguardo all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha innanzitutto stabilito che se vi è stato un infortunio ex art. 4 LPGA e l’assicurato ha riportato una lesione corporale figurante nell’elenco, l’assicuratore è tenuto a corrispondere le prestazioni assicurative in base all’art. 6 cpv. 1 LAINF. Nel caso in cui, invece, non è accaduto un infortunio ai sensi di legge, ma l’assicurato presenta, comunque, una lesione corporale giusta l’art. 6 cpv. 2 LAINF, il caso deve essere esaminato dal profilo di quest’ultima disposizione (consid. 9.1).

                                         In presenza di una lesione corporale figurante nell’elenco, l'assicuratore è di principio tenuto a corrispondere le prestazioni assicurative, fintanto che non dimostra, con il grado della verosimiglianza preponderante, che la lesione in questione è da ricondurre prevalentemente - ossia in misura maggiore al 50% (consid. 8.2.2.1) - a usura o malattia (consid. 8.2.2 e 9.1).

                                         Tale onere probatorio rende, comunque, necessario distinguere tra una lesione corporale parificata di tipo infortunistico (che deve essere assunta dall'assicurazione contro gli infortuni) ed una lesione corporale figurante nella lista, ma causata da usura e malattia (a carico dell’assicuratore contro le malattie). L’apporto della prova liberatoria presuppone che, nell’ambito dell’obbligo di accertamento ex art. 43 cpv. 1 LPGA, ricevuta la notifica relativa ad una lesione parificata ad un infortunio (art. 6 cpv. 2 lett. a-h LAINF), l’assicuratore chiarisca le circostanze in cui essa si è verificata. Occorre dunque accertare i dettagli relativi sia alla situazione anteriore, che alla prima comparsa dei disturbi lamentati dall’assicurato e ponderare, dal punto di vista medico, gli elementi che depongono in favore, o a sfavore, di un’origine della lesione dovuta all’usura o alla malattia ed è in tal senso che la questione a sapere se ha avuto luogo un evento iniziale riconoscibile e identificabile continua ad essere determinante al fine di circoscrivere l'obbligo prestativo dell'assicuratore contro gli infortuni rispetto a quello dell'assicuratore contro le malattie. Se lo spettro delle possibili cause è costituito esclusivamente da elementi che parlano a favore di un’usura o di una malattia, ne consegue inevitabilmente che è stata fornita la prova a discarico dell'assicuratore infortuni e non sono necessari ulteriori chiarimenti (consid. 8.6).

                                         La prova che una lesione corporale figurante nella lista è dovuta in maniera prevalente all'usura o a una malattia deve essere considerata fornita anche quando un assicuratore contro gli infortuni dimostra che un infortunio secondo l’art. 4 LPGA non è in nesso di causalità, nemmeno in minima misura, con la lesione in questione e non esistono indizi che una circostanza avvenuta dopo l'evento potrebbe costituirne una causa possibile (consid. 9.2).

                                         Sul tema, si veda pure la STF 8C_267/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 6 e la STF 8C_169/2019 del 10 marzo 2020 consid. 5.4 e 5.5.

                               2.6.   Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

                                         Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305 consid. 5b, 116 V 136 consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

                                         Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

                               2.7.   Nella concreta evenienza, la dinamica dell’evento del 5 aprile 2019 è stata descritta dall’assicurato, una prima volta, nel questionario sottopostogli dall’amministrazione in data 24 aprile 2019. In quella sede, egli ha in particolare dichiarato di essere stato “… incaricato di portare immondizie della cucina in discarica. Scaricando dei box pesanti e pieni di vetro, mi sono girato la gamba sinistra evitando una caduta. Ho sentito un dolore al ginocchio”, di aver sollevato dei box di plastica di 50x50cm e del peso di circa 20 kg senza l’aiuto di altre persone, che non si è trattato di un’attività abituale, che essa si è svolta in condizioni esterne normali e che in quell’occasione è accaduto qualcosa di particolare, d’imprevisto nel senso che egli stava per cadere nel girarsi con il peso in mano (doc. 12).

                                         Ricevuto lo scritto del 18 giugno 2019, mediante il quale l’assicuratore aveva negato l’assunzione del caso, il ricorrente ha osservato che “durante il lavoro svolto quale avevo anche descritto, ci è stato un impatto forte sulla articolazione del mio ginocchio per evitare una caduta brusca, quale ha provocato la lesione del mio menisco.” (doc. 16).

                                         In sede di opposizione, RI 1 ha ulteriormente precisato lo svolgimento dei fatti, affermando, per il tramite della sua rappresentante, che “… mentre stava scaricando i box, ha fatto qualche passo indietro e con il piede (portava delle scarpe eleganti con tacco e suole in cuoio), segnatamente con il tacco della scarpa, ha urtato la lastra in acciaio del pavimento all’entrata dello stabile (che, come si vede dalla fotografia, è leggermente rialzata), perdendo l’equilibrio. Per evitare di cadere rovinosamente a terra con in mano il pesante box pieno di vetro, ha piegato in maniera distorsiva la gamba ed il ginocchio sinistro, frenando, appunto la caduta a pochi centimetri da terra, provocando la lesione menisco mediale e lo stiramento ventre mediale del gastrocnemio.” (doc. 31, p. 2).

                                         Al riguardo, va constatato che l’istituto assicuratore convenuto non contesta che la versione dei fatti fornita con l’opposizione non contraddice - ma completa - quella descritta in precedenza. Esso ha in effetti negato l’esistenza di un fattore esterno straordinario e, pertanto, di un infortunio ai sensi di legge, fondandosi proprio sulla dinamica dei fatti descritta in quella sede (cfr. doc. 47, p. 5 s.). Questo Tribunale condivide la scelta dell’amministrazione di ritenere di fatto inapplicabile al caso di specie il principio della “dichiarazione della prima ora” (DTF 121 V 45 consid. 2a). Infatti, già nelle prime descrizioni figurava la nozione di “caduta” (evitata) (cfr. doc. 12 e 16), nozione che è poi stata precisata in sede di opposizione con l’indicazione che, camminando a ritroso, il ricorrente aveva perso l’equilibrio dopo aver inciampato nella rampetta di accesso ai locali della discarica, ciò che l’ha costretto a compiere un movimento di torsione con la gamba sinistra per evitare di cadere (doc. 31). In questo contesto, occorre pure tener conto del fatto che, di tutta evidenza, l’assicurato fatica ad esprimersi in lingua italiana (egli è di madre lingua tedesca).

                                         Ora, alla luce della descrizione dell’evento e, in particolare, della circostanza che l’assicurato è inciampato, questo Tribunale deve concludere per l’esistenza di un fattore esterno straordinario (RAMI 2004 U 502 p. 184, RAMI 1999 U 345 p. 422), suscettibile di causare la lesione diagnosticata al ginocchio sinistro.

                                         Per un caso analogo, si veda la STF 8C_412/2018 del 26 febbraio 2019 consid. 5.2.2 - riguardante un’assicurata che era inciampata, senza però cadere, in una pila di dossier posta per terra nel passaggio della porta dell’ufficio -, nella quale la Corte federale ha riconosciuto il carattere straordinario del fattore esterno (“En l'occurrence, il y a lieu d'admettre que le fait de trébucher a entraîné un mouvement non coordonné, soit un empêchement non programmé et lié à l'environnement extérieur, entravant le déroulement naturel d'un mouvement corporel. Dans ce cas, l'existence d'un facteur extraordinaire doit être admise étant donné que le facteur extérieur - la modification entre le corps et l'environnement extérieur - constitue en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (cf. ATF 130 V 117 consid. 2.1 p. 118; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 322/02 du 7 octobre 2003 consid. 4.1, in RAMA 2004 n° U 502 p. 183). Il n'y a dès lors pas de motif de s'écarter du point de vue de la cour cantonale selon lequel l'événement du 22 août 2005 constitue un accident au sens de l'art. 4 LPGA.”).

                                         Il fatto che l’assicurato indossasse delle scarpe con la suola in cuoio, che CO 1 definisce come “inabituali per un ecocentro”, nulla muta a quanto precede. Il movimento scombinato del corpo è da ricondurre all’essere inciampato nella rampetta d’accesso e alla relativa perdita d’equilibrio, e questa situazione prescinde dal tipo di calzatura indossata.

                                         Per il resto, anche gli altri elementi costitutivi di un infortunio appaiono manifestamente adempiuti: il ricorrente ha riportato un danno alla salute, che è stato provocato involontariamente.

                                         In esito a tutto quanto precede, l’evento occorso in data 5 aprile 2019 deve essere qualificato quale infortunio ex art. 4 LPGA. La decisione su opposizione 2 aprile 2020 di CO 1 deve di conseguenza essere annullata.

                                         Data l’esistenza di un infortunio ai sensi di legge, alla luce della recente giurisprudenza federale, la fattispecie non avrebbe dovuto essere esaminata dal profilo dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, sebbene il danno riportato (almeno la rottura del menisco) figuri nell’elenco delle lesioni parificate ai postumi di un infortunio (cfr. DTF 146 V 51 consid. 9.1).

                                         Per ammettere l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF convenuto è però ancora necessario che tra il danno alla salute e l’infortunio esista un nesso di causalità naturale (e adeguato).

                                         Gli atti sono pertanto rinviati all’amministrazione affinché stabilisca se esiste, oppure no, un nesso di causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi denunciati dall’assicurato (rottura del menisco mediale del ginocchio sinistro e stiramento del ventre mediale del muscolo gastrocnemio).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §      La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§    L’evento del 5 aprile 2019 costituisce un infortunio ai sensi                  dell’art. 4 LPGA.

                                         §§§ Gli atti sono rinviati ad CO 1 affinché esamini gli altri presupposti del diritto alle prestazioni, in particolare il nesso di causalità.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                         CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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