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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.10.2020 35.2020.34

29. Oktober 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,351 Wörter·~22 min·2

Zusammenfassung

Discussa la questione di sapere se i disturbi denunciati dall'assicurato - ernia discale cervicale - costituiscono ancora una conseguenza naturale dell'infortunio. Attribuita piena forza probatoria al parere del medico fiduciario dell'assicuratore, professore universitario

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 35.2020.34   mm

Lugano 29 ottobre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 maggio 2020 di

RI 1    rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 3 marzo 2020 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2      in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 3 ottobre 2018, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di montatore di sanitari e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, mentre era fermo in colonna al volante della propria autovettura, è stato tamponato da un veicolo che lo seguiva e ha riportato, secondo il rapporto 23 ottobre 2018 del dott. __________, una distorsione cervicale e una contusione alla regione cranio-occipitale provocata da un pezzo di carrozzeria (doc. 13).

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 18 dicembre 2019, l’CO 1 ha dichiarato estinto dal 1° gennaio 2020 il proprio obbligo a prestazioni, ritenuto che, data l’assenza di un sufficiente sostrato organico, i disturbi denunciati dall’assicurato non costituivano una conseguenza adeguata dell’evento occorso nel mese di ottobre 2018 (doc. 137).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 149), in data 3 marzo 2020, l’amministrazione ha confermato, nel risultato, la sua prima decisione. Essa ha in effetti sostenuto che i disturbi residuali sarebbero imputabili a un danno alla salute di natura degenerativa, cosicché è il nesso di causalità naturale a difettare (doc. 166).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso dell’8 maggio 2020, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, che venga accertata l’esistenza di un nesso causale tra l’evento infortunistico e il danno alla salute e che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita d’invalidità del 26% almeno e un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 30% almeno e, in subordine, l’esecuzione di una perizia giudiziaria o il rinvio degli atti all’assicuratore per complemento istruttorio e nuova decisione.

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, la patrocinatrice dell’assicurato contesta in sostanza che al parere espresso dai medici interpellati dall’amministrazione, sul quale è stata fondata la decisione su opposizione impugnata, possa essere attribuito pieno valore probatorio, e ciò poiché si troverebbe in contrasto con la restante documentazione medica agli atti (doc. I, p. 7 s.: “Con il presente allegato, si contesta la fondatezza delle conclusioni a cui è giunta l’odierna parte convenuta, in quanto, da una visione globale degli atti medici contenuti nell’incarto dell’assicurazione medesima, emerge che la decisione oggi impugnata, origina da una valutazione parziaria e, in ogni caso, non corretta dei referti medici a cui si è sottoposto l’assicurato. (…). Alla luce della documentazione medica sopra esposta appare pacifico come, nel caso in discorso, i disturbi di cui soffre l’assicurato siano indubbiamente da ricondurre all’evento infortunistico e non, come a torto sostenuto da parte convenuta, da ricondurre a problematiche di natura degenerativa.”).

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

                               1.5.   In data 2 giugno 2020, la rappresentante dell’insorgente ha trasmesso al TCA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai fini della concessione dell’assistenza giudiziaria (doc. VII + allegato).

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. __________), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata.

                                         nel merito

                               2.2.   Litigiosa è la questione di sapere se l’assicuratore convenuto era legittimato a dichiarare estinto dal 1° gennaio 2020 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio occorso in data 3 ottobre 2018, oppure no.

                               2.3.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

                               2.4.   Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

                               2.5.   Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale, senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122s.).

                               2.6.   Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).

                               2.7.   Nella presente fattispecie, con la decisione su opposizione impugnata, l’istituto assicuratore resistente sostiene che i disturbi denunciati da RI 1 correlano con un danno alla salute di natura morbosa, di modo che farebbe difetto l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’infortunio dell’ottobre 2018 (cfr. doc. 166).

                                         Dalle carte processuali emerge che la decisione dell’amministrazione si fonda essenzialmente sul parere della PD dott.ssa __________, spec. FMH in neurochirurgia.

                                         Con apprezzamento del 17 settembre 2019, il medico __________ appena citato ha osservato che l’esame di RMN cervicale del 3 dicembre 2018 ha evidenziato un’ernia discale C4/5 destra, una stenosi foraminale soprattutto a livello C4/5 a sinistra, come pure un edema nella regione della lamina in particolare a livello di C3 di genesi sconosciuta (DD: angioma), reperti che già il dott. __________ aveva ritenuto essere di natura degenerativa. L’ernia discale destra non è suscettibile di spiegare la cervico-brachialgia a sinistra. La RMN del 5 febbraio 2019 ha posto in luce una chiara regressione dell’ernia discale destra. Se in un primo tempo (febbraio 2019) i potenziali evocati hanno mostrato una latenza di conduzione allungata – peraltro priva di sostrato organico oggettivabile, secondo la dott.ssa __________ - successivamente (maggio 2019) i reperti si sono normalizzati. Trattandosi dell’ernia discale C4/5, una genesi post-contusionale è possibile, tuttavia, alla luce del quadro clinico documentato e dell’assenza di deficit neurologici, non dimostrata con il grado della verosimiglianza preponderante.

                                         A suo avviso, quindi, tenuto conto dell’esito normale degli esami elettrofisiologici del 27 maggio 2019 e di RMN di decorso prive d’indizi a favore di una rilevante ernia C4/5, si deve concludere a una completa guarigione dei disturbi infortunistici. Non sussistono danni strutturali imputabili all’evento iniziale. I disturbi denunciati dall’insorgente sono con verosimiglianza preponderante di origine degenerativa (doc. 109, p. 4 s.).

                                         La RMN cerebrale del 18 novembre 2019, disposta dall’CO 1 su indicazione del medico __________, ha posto in luce delle piccole focalità gliotiche aspecifiche in corrispondenza della sostanza bianca sovratentoriale biemisferica ma non, in particolare, dei depositi emosiderinici (doc. 127).

                                         Nuovamente interpellata dall’amministrazione, la PD __________ ha dichiarato che RI 1 è portatore di preesistenti alterazioni degenerative a livello del rachide cervicale con discopatia C3/C4, ernia discale paramediana destra C4/5, nonché discopatie C5/6 e C6/7. D’altro canto, ella ha precisato che, in base alla documentazione e alle immagini a disposizione, non è riscontrabile alcuna lesione strutturale imputabile all’evento dell’ottobre 2018. Alla domanda a partire da quando i postumi dell’infortunio assicurato non hanno più avuto un influsso sullo stato di salute dell’insorgente, il medico __________ ha risposto che, tenuto conto del normale reperto elettrofisiologico del 27 maggio 2019 e degli esiti delle risonanze magnetiche cervicali del 5 febbraio e 7 agosto 2019, a partire da quest’ultima data è subentrata una completa guarigione dei postumi infortunistici. I disturbi denunciati successivamente hanno, con verosimiglianza preponderante, un’eziologia degenerativa. In merito alla compressione midollare in coincidenza con l’ernia discale C4/5, la dott.ssa __________ ha affermato che si è assistito a una sua normalizzazione, anche dal profilo elettrofisiologico (doc. 135).

                                         Nel quadro della procedura di opposizione, è stata prodotta la certificazione 7 gennaio 2020 del dott. __________, specialista in neurochirurgia, secondo il quale l’assicurato soffre di una sofferenza midollare e un’ernia discale C4-C5 post-traumatica. A suo avviso, non sono invece di origine traumatica le sofferenze gliotiche periventricolari (doc. 151).

                                         Da parte sua, con relazione di visita medico-legale del 28 ottobre 2019, il dott. __________, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, ha fatto valere che l’infortunio assicurato ha causato un edema della spongiosa ossea dei peduncoli di C3 e C5 e delle limitanti somatiche C5/C6 e un’ernia discale C4/C5 con associato danno midollare. A suo avviso, le sequele infortunistiche impediscono al ricorrente di riprendere a svolgere la sua abituale professione e determinano un danno biologico del 30% (doc. 152).

                                         Con apprezzamento del 27 febbraio 2020, la dott.ssa __________ si è in sostanza riconfermata nelle proprie conclusioni (cfr. doc. 163).

                               2.8.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                               2.9.   Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che la valutazione espressa dalla PD dott.ssa __________, specialista di livello universitario proprio nella materia che qui interessa (dal suo curriculum vitae si apprende che ella è Professoressa di neurochirurgia presso la Facoltà di medicina dell’Università di __________ e PD presso quella dell’Università di __________), secondo la quale, a partire dall’agosto 2019, i disturbi ancora lamentati dal ricorrente non erano più imputabili alle sequele dell’infortunio assicurato, ormai guarite, ma a preesistenti alterazioni degenerative, possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (ad esempio, alla richiesta perizia giudiziaria).

                                         Il TCA osserva innanzitutto che la preesistenza di alterazioni degenerative plurisegmentali a livello del rachide cervicale, è stata ammessa, in primo luogo, dal dott. __________, spec. FMH in fisiatria, medico presso il quale l’assicurato è entrato in cura (su indicazione dell’assicuratore resistente) a partire dall’ottobre 2018.

                                         A margine della visita del 5 dicembre 2018, egli ha in effetti rilevato a proposito delle risultanze della RMN cervicale del 3 dicembre 2018 che l’accertamento in questione mostrava “… la presenza di un edema della spongiosa ossea del peduncolo destro di C5, come possibile espressione di contusione trabecolare in esiti traumatici. Tuttavia, tale lesione non è preponderante rispetto alle alterazioni di natura degenerativa che sono significative e interessano i segmenti dal C3 a C7. In particolare, il paziente accusava una brachialgia sinistra, presumibilmente associata a una protusione disco-osteofitosica marginale posteriore C3-C4-intraforaminale sinistra.” (doc. 25).

                                         In occasione del consulto del 13 febbraio 2019, che ha avuto luogo dopo che RI 1 era stato sottoposto a una RMN di decorso (5 febbraio 2019), lo stesso dott. Moos ha spiegato che le relative immagini confermavano “… la preponderanza di alterazioni di natura degenerativa, un edema della spongiosa del peduncolo destro di C5 a livello dell’interapofisaria C4-C5 di significato flogistico-degenerativo e una regressione dell’edema del peduncolo sinistro di C3 con attuale dimostrazione di un piccolo angioma in tale sede.” (doc. 48).

                                         Questa Corte constata inoltre che gli esami elettrofisiologici, ripetuti nel mese di maggio 2019 presso il __________, hanno in effetti mostrato una situazione che si era nel frattempo normalizzata (doc. 80, p. 1: “…; i potenziali evocati motori sono nella norma ai 4 arti, come pure i potenziali somato-sensoriali.”).

                                         Va altresì ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, la maggior parte delle ernie discali ha una causa degenerativa e un infortunio può solo eccezionalmente essere all'origine di una tale patologia (RAMI 2000 U 378 p. 190, U 379 p. 192, U 363 p. 45; STF 8C_1003/2010 del 22 novembre 2011 consid. 1.3, 8C_735/2009 del 2 novembre 2009 consid. 2, 8C_124/2008 del 17 ottobre 2008 consid. 4).

                                         In una sentenza non pubblicata U 193/98 del 4 giugno 1999 - in seguito confermata (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001 consid. 2c) -, riguardante un assicurato, vittima di una caduta, affetto da un'ernia discale C6-C7, la Corte federale ha esplicitamente fatto proprio il parere della dottrina medica dominante riguardo all’eziologia delle ernie discali cervicali. Quest'ultima subordina il riconoscimento della causalità naturale tra un evento traumatico e l'apparizione dei sintomi dolorosi di un'ernia discale (e cioè di un’ernia causata dall’infortunio), ai seguenti criteri cumulativi: il trauma deve essere stato causato da un infortunio il cui meccanismo è suscettibile di aver provocato la protrusione del disco; i dolori devono apparire immediatamente dopo il trauma e avere un tipico carattere radicolare (cervico-brachialgie); il paziente non deve aver già presentato tale sintomatologia; il frammento interessato deve apparire intatto sulle lastre eseguite anteriormente, poiché la più parte delle ernie cervicali rimangono a lungo asintomatiche (cfr. J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 5a ed., 2006, p. 343).

                                         I criteri appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STF 8C_902/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 2.1 e riferimenti ivi menzionati). In particolare, è necessario che vi siano, citiamo: "… attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STFA U 194/05 del 25 ottobre 2006).

                                         Qualora un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in questione. Va precisato che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale oppure cervicale - cfr. STFA U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1: “Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereichwird eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M. Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S. 55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O. S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).”). In tale ipotesi, ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente scatenante, l'assicurazione assume soltanto la sindrome dolorosa legata all'evento traumatico. In genere, in caso di contusione, distorsione o stiramento della colonna vertebrale, il peggioramento transitorio va ritenuto estinto dopo 6 – 9 mesi oppure, in presenza di un preesistente stato degenerativo, al più tardi dopo un anno (cfr. STF 8C_319/2020, 8C_346/2020 del 3 settembre 2020 consid. 6.6 e riferimenti ivi menzionati).

                                         Nel caso di specie, almeno una delle condizioni necessarie per ammettere l’origine traumatica dell’ernia discale C4/5 (rispettivamente per ammettere l’intervento di un peggioramento direzionale dello stato patologico preesistente), non è adempiuta. In effetti, non risulta dimostrato che l’insorgente abbia accusato, immediatamente dopo il trauma, la tipica sintomatologia cervico-brachiale (radicolare). Dal verbale di pronto soccorso 3 ottobre 2018 dell’Ospedale di __________ si evince che l’assicurato non presentava evidenti deficit neurologici (doc. 3, p. 4). Ancora a margine della visita del 22 ottobre 2018 presso il dott. __________ – quindi a distanza di una ventina di giorni dal trauma – egli lamentava dolore, contratture muscolari e una diminuita mobilità in particolare nella regione cervicale, ma non “… deficit neurologici periferici agli arti superiori” (doc. 13).

                                         In esito a quanto precede, appare dunque fondato il parere della PD __________, per la quale non è dimostrata, con un sufficiente grado di verosimiglianza, l’origine post-contusionale della nota ernia del disco (cfr. doc. 109, p. 5: “Eine postkontusionelle Genese bei rechtsbetont medialem Bandscheibenvorfall HWK 4/5 ist möglich, in Anbetracht des dokumentierten Beschwerdebildes und fehlenden neurologischen Ausfällen nicht überwiegend wahrscheinlich.”).

                                         Contrariamente a quanto preteso con il ricorso, secondo questo Tribunale, la restante documentazione medica agli atti non è atta a generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la correttezza dell’apprezzamento enunciato dalla specialista interpellata dall’amministrazione.

                                         In effetti, il neurochirurgo dott. __________ (doc. 53 e 151) e il dott. __________ (doc. 152), hanno sì affermato che i disturbi denunciati dall’assicurato avrebbero un’origine traumatica, non fornendo però alcuna motivazione medico-scientifica al riguardo.

                                         D’altro canto, è vero che i sanitari del Servizio di neurochirurgia del __________ (doc. 74 e 80) hanno diagnosticato uno “stato dopo incidente stradale il 03.10.2018”, ma ciò non significa ancora che essi sostengano che il danno alla salute oggettivato sarebbe imputabile all’evento infortunistico dell’ottobre 2018. In proposito, è utile segnalare che sovente i medici utilizzano l’aggettivo “post-traumatico” (“stato dopo”), non tanto per definire l'eziologia di un disturbo, ma piuttosto per sottolineare il fatto che quest'ultimo, da un profilo cronologico, è apparso dopo un evento traumatico (cfr. la STF 8C_241/2020 del 29 maggio 2020 consid. 6.1: “Die medizinische Verwendung des Begriffs "Trauma" lässt jedoch aus rechtlicher Sicht keine Rückschlüsse zu auf einen allfälligen natürlich-kausalen Zusammenhang dieses Defekts mit dem Unfall vom 16. September 2018.”). Ora, il semplice fatto di essere apparso dopo un infortunio, ancora non significa che un determinato disturbo sia stato pure causato da questo medesimo infortunio secondo l’adagio “post hoc, ergo propter hoc” (cfr. DTF 119 V 341 consid. 2b/bb con riferimenti; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96 e Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 23, n. 27: "Eine nach der Formel "post hoc, ergo propter hoc" abgegebene ärztliche Beurteilung entspricht den Anforderungen an den Wahrscheinlichkeitsbeweis nicht").

                                         Il TCA non ignora inoltre che, il 13 marzo 2019, il dott. __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha risposto positivamente alla domanda se esistevano ancora dei disturbi oggettivabili giustificanti l’inabilità lavorativa da considerare in nesso causale con l’infortunio (doc. 56). Va tuttavia osservato come, in quell’occasione, il medico __________ si sia limitato a prendere per buona l’opinione del dott. __________ (quella contenuta nella certificazione del 9 marzo 2019 – cfr. doc. 53), senza procedere ad alcun approfondimento (approfondimento demandato a uno specialista in neurochirurgia, finalmente eseguito dalla dott.ssa __________). Del resto, e a prescindere da quanto precede, occorre ricordare che l’CO 1 ha ammesso l’esistenza di sequele infortunistiche (e, con ciò, pure corrisposto le corrispondenti prestazioni assicurate) sino al 31 dicembre 2019, di modo che quanto affermato dal dott. __________ nel marzo 2019 non appare in contrasto con la decisione impugnata.

                                         Infine, non può evidentemente essere attribuito valore probatorio a quanto avrebbe dichiarato il fisioterapista __________ a margine del colloquio telefonico del giugno 2019 (cfr. doc. 85), il riconoscimento dell’eziologia traumatica di un disturbo presupponendo una approfondita valutazione medico-specialistica.

                                         In esito a tutto quanto precede, questa Corte ritiene quindi dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale, che, al più tardi dal 1° gennaio 2020 - a distanza di oltre un anno dell’infortunio occorso il 3 ottobre 2018 - i disturbi ancora lamentati da RI 1 non ne costituivano più una conseguenza naturale.

                                         Da quel momento, l’amministrazione era pertanto legittimata a negare la corresponsione di ulteriori prestazioni assicurative, indipendentemente dalla loro natura.

                             2.10.   Con l’impugnativa, l’avv. RA 1 ha chiesto che il suo assistito fosse posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (doc. I, p. 14 s.).

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio; a norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio; i presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

                                         Nella presente fattispecie, va rilevato che, per i motivi riportati in sentenza, le obiezioni sollevate dall’avv. RA 1 in merito alla decisa estinzione del nesso di causalità naturale tra l’infortunio assicurato e i disturbi denunciati dopo il 31 dicembre 2019, erano di tutta evidenza da respingere. In siffatte circostanze, alla rappresentante del ricorrente doveva apparire chiaro che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto; in queste condizioni, non essendo realizzato uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2020.34 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.10.2020 35.2020.34 — Swissrulings