Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.09.2020 35.2020.27

14. September 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,975 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

Perizia amm. bidisciplinare eseguita presso un centro peritale della Svizzera Interna. Necessità di complemento peritale in ambito neurologico e psichiatrico, che va svolto presso il medesimo servizio peritale (e non presso singoli specialisti esercitanti in Ticino). Rinvio atti all'assicuratore

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2020.27   mm

Lugano 14 settembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 aprile 2020 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione incidentale del 10 marzo 2020 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                      in fatto

                          1.1.  Il 21 maggio 2013, RI 1, di professione aiuto cucina e assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso la CO 1, si è procurata un’ustione di III. grado nella regione volare del III. distale dell’avambraccio sinistro con dell’olio bollente.

                                  L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                          1.2.  Con decisione formale del 19 febbraio 2016, poi confermata in sede di opposizione, l’assicuratore LAINF ha negato il diritto all’indennità giornaliera dal 1° giugno al 30 novembre 2015 in applicazione dell’art. 5 cpv. 4 dell’Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati, posto che, durante quel periodo, l’assicurata avrebbe presentato una capacità lavorativa dell’80% in qualsiasi attività adeguata.

                                  Il 5 settembre 2016, l’amministrazione ha emanato una seconda decisione formale, anch’essa confermata in sede di opposizione, mediante la quale ha dichiarato estinto il diritto all’indennità giornaliera a far tempo dal 18 luglio 2016, avendo l’assicurata ritrovato una piena capacità lavorativa in attività confacenti.

                                  Con sentenze 35.2016.118 e 35.2017.5 del 23 febbraio 2017, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi i ricorsi interposti nel frattempo dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata, nel senso che gli atti sono stati rinviati all’amministrazione affinché procedesse al prospettato atto istruttorio (perizia amministrativa a cura della Clinica di dermatologia dell’Ospedale universitario di __________) e, sulla base delle relative risultanze, decidesse di nuovo sul diritto alle prestazioni.

                                  Le pronunzie appena citate sono cresciute incontestate in giudicato.

                          1.3.  Nel corso del mese di febbraio 2017, l’istituto ha quindi conferito un mandato peritale al Prof. dott. __________, Direttore della succitata Clinica di dermatologia (cfr. doc. 310). Il relativo rapporto, elaborato dal Prof. dott. __________ e dalla dott.ssa __________, è stato consegnato alla CO 1 in data 25 settembre 2017 (cfr. doc. 351).

                          1.4.  Facendo propria l’indicazione formulata dai sanitari della Clinica di dermatologia, con decisione incidentale del 2 febbraio 2018, la CO 1 ha comunicato a RI 1 che avrebbe dovuto sottoporsi anche a una perizia in materia di chirurgia plastica/delle ustioni, a cura del Prof. dott. __________ (cfr. doc. 372).

                                  Con sentenza 35.2018.15 del 20 aprile 2018, il TCA ha respinto l’impugnativa interposta nel frattempo dall’avv. RA 1.

                          1.5.  Il rapporto peritale allestito dal Prof. __________ è pervenuto all’assicuratore LAINF nel corso del mese di maggio 2019 (doc. 470).

                          1.6.  Il 17 maggio 2019, la CO 1 ha invitato i professori __________ e __________ a procedere a una discussione di consenso dei loro rispettivi referti (doc. 475).

                                  La loro valutazione di sintesi è contenuta nel rapporto del 21 novembre 2019, agli atti sub doc. 490.

                          1.7.  Con scritto dell’8 gennaio 2020, l’assicuratore LAINF ha comunicato al rappresentante dell’assicurata l’intenzione di disporre l’esecuzione di una perizia bidisciplinare - neurologica e psichiatrica - volta a “… verificare le diagnosi ipotizzate, rispettivamente la loro eziologia, le misure terapeutiche ancora esigibili e, di riflesso, l’incapacità lavorativa, la menomazione dell’integrità fisica ed un’eventuale rendita d’invalidità LAI/LAINF”, con la discussione di sintesi affidata al chirurgo dott. __________. In effetti, a suo avviso, la discussione di consenso alla quale hanno proceduto i dottori __________ e __________ non avrebbe permesso di spiegare le divergenze esistenti tra i loro due rapporti peritali né, pertanto, di giungere a “… concrete ed inequivocabili conclusioni che eliminassero ogni dubbio.” (doc. 500).

                                  L’avvocato RA 1 si è opposto a questo ulteriore provvedimento istruttorio, rilevando in particolare che “… dalla lettura di quanto hanno potuto redigere congiuntamente i due medici nel rapporto che è stato allegato al vostro scritto succitato, concretamente non riesco a trovare i dubbi da voi sollevati. La situazione ci risulta ora definitivamente chiarita e ciò soprattutto con riferimento a quanto concerne il passato.” (doc. 508).

                          1.8.  In data 10 marzo 2020, la CO 1 ha quindi emanato una decisione incidentale mediante la quale ha ordinato l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare (neurologica, psichiatrica e ortopedica) a cura - a scelta dell’assicurata - del dott. __________ o del dott. __________ (per la neurologia), del dott. __________ oppure della dott.ssa __________ (per la psichiatria) e del dott. __________ (per l’ortopedia, dott. __________ al quale è stato affidato anche il compito di fare la sintesi delle diverse perizie parziali). In quella sede, l’istituto assicuratore ha inoltre negato, “fino ad ulteriore avviso”, il diritto al gratuito patrocinio, in quanto RI 1 non avrebbe “esibito il resoconto delle entrate/uscite finanziarie” (doc. 511).

                          1.9.  Con tempestivo ricorso del 10 aprile 2020, RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto, dopo esecuzione di un’udienza di discussione, l’annullamento della decisione incidentale impugnata e, in subordine, che il provvedimento contestato venga riformato nel senso che “… per gli ulteriori accertamenti medici pluridisciplinari in ambito reumatologico, ortopedico e psichiatrico sono incaricati medici specialisti all’Universitätsspital __________ che nella loro discussione finale pure coinvolgeranno i periti già intervenuti nel frattempo per le questioni dermatologica e di chirurgia plastica ricostruttiva.”. Ella ha inoltre domandato il riconoscimento del gratuito patrocinio per la procedura amministrativa e dell’assistenza giudiziaria per quella dinanzi a questo Tribunale.

                                  A sostegno delle proprie richieste, il rappresentante della ricorrente fa segnatamente valere che “… i periti amministrativi incaricati dalle assicurazioni già hanno sufficientemente esposto un loro giudizio concludente, che tratta esaustivamente ed approfonditamente tutti i punti critici che riguardano lo stato di salute dell’assicurata, con piena conoscenza dell’incarto. Le conclusioni risultano ben motivate e ciò a maggior ragione considerato che le stesse fanno addirittura seguito ad un’esplicita domanda da parte degli assicuratori. A contrario di quanto si pretende nella contestata decisione, all’accertamento medico eseguito occorre conseguentemente fare pieno affidamento (cfr. in proposito anche DTF 125 V 352 consid. 3; cfr. DTF 122 V 160 consid. 1c). A contrario di quanto sostenuto nella decisione contestata, le conclusioni non presentano contraddizioni rilevanti. Tutto quanto precede deve valere a maggior ragione se si considera che la perizia bi-disciplinare in discussione non risulta contestata da medici specialisti; segnatamente, se anche vi fossero effettivamente delle incongruenze queste vanno dissipate sottoponendo ai periti delle domande di delucidazione o di complemento. Nel caso concreto, l’assicurazione non ha posto domande supplementari, non ha chiesto delucidazioni e a ben vedere, seppur la perizia bidisciplinare tratta delle questioni dermatologiche e di chirurgia plastica ricostruttiva, per ovviare al “problema” propone un ulteriore accertamento ma in ambito ortopedico, neurologico e psichiatrico. Nella stessa decisione non è spiegato in alcun modo per quale motivo quest’ultime tre specializzazioni dovrebbero essere in grado di risolvere i “problemi” riscontrati in ambito dermatologico e di chirurgia plastica ricostruttiva. (…). Già solamente in considerazione di quanto precede, in concreto appare legittimo sostenere che con quest’atteggiamento defatigatorio l’assicurazione tenda piuttosto a ottenere un’illecita seconda opinione per il tramite di altri medici specializzati e che sono stati scelti dalla stessa assicurazione.” (doc. I, p. 6 s.).

                                  Per il caso in cui si dovesse ammettere il diritto dell’amministrazione di procedere all’atto istruttorio in discussione, l’avv. RA 1 rileva che “… nel caso concreto non può essere disatteso come l'assicurata è già stata peritata per ben due volte presso medici dell’Ospedale universitario del Cantone __________, scelto a suo tempo dalla stessa RA 1 con il consenso dell’Ufficio AI. A queste condizioni, l’ulteriore accertamento medico domandata è legittimamente da intendere quale “perizia di decorso”. Se a queste condizioni si potrebbe conseguentemente prescindere dall’assegnazione aleatoria del mandato peritale, l’ulteriore approfondimento va comunque assegnato allo stesso centro peritale che già in passato si è occupato di valutare lo stato di salute dell’assicurata. (…). Se, nonostante tutto quanto precede, in concreto si giustificasse comunque l’espletamento di ulteriori accertamenti medici, la decisione della CO 1 va comunque riformata conformemente a quanto rilevato sopra e meglio gli ulteriori accertamenti medici (in ambito neurologico, ortopedico e psichiatrico) vanno semmai affidati allo stesso Ospedale universitario del Cantone __________ che in conclusione per la discussione finale nuovamente coinvolgerà i periti già intervenuti per l’ambito dermatologico e di chirurgia plastica. (…).” (doc. I, p. 8 s.).

                        1.10.   La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta nel merito con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. Per quanto riguarda invece il gratuito patrocinio, l’assicuratore ne ha ammesso il relativo diritto (cfr. doc. VIII).

                        1.11.  Il 6 luglio 2020, il rappresentante dell’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni, chiedendo che la domanda volta al riconoscimento del gratuito patrocinio per la procedura amministrativa venga stralciata (doc. X).

                                  in diritto

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                          2.2.  Nel caso concreto, l’oggetto impugnato è costituito dalla decisione del 10 marzo 2020, mediante la quale la CO 1 ha disposto l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare, neurologica, psichiatrica e ortopedica, affidando il relativo mandato - la scelta è stata lasciata all’assicurata - al dott. __________ o al dott. __________ (per la neurologia), al dott. __________ o alla dott.ssa __________ (per la psichiatria) e al dott. __________ (per l’ortopedia) (doc. 511).

                                  Si tratta qui di una decisione incidentale ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LPGA in relazione con gli articoli 5 cpv. 2 e 46 PA, la quale può essere impugnata direttamente con ricorso al tribunale cantonale delle assicurazioni, se causa un pregiudizio irreparabile (art. 46 cpv. 1 lett. a PA; DTF 132 V 93 consid. 6.1).

                          2.3.  Giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

                                  L’art. 43 cpv. 2 LPGA recita che, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi. Se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).

                          2.4.  Nella DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7, il Tribunale federale ha stabilito che una perizia ingiustificata può di regola causare un pregiudizio giuridico, e non soltanto di fatto. Di conseguenza, in caso d’impugnazione di una disposizione di perizia contestata, si deve ammettere l’adempimento del presupposto d’entrata in materia del pregiudizio irreparabile.

                                  Un pregiudizio irreparabile può essere dato se una prospettata perizia non è necessaria a fronte di una fattispecie già completamente accertata, perizia che corrisponde dunque soltanto a una “seconda opinione” (DTF 141 V 330 consid. 5.2).

                                  La persona assicurata non è tenuta a sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già stata sufficientemente chiarita. Secondo la giurisprudenza, i principi procedurali della LPGA non conferiscono all’assicuratore il diritto di ordinare una “seconda opinione” in presenza di una fattispecie già chiarita mediante perizia, nel caso in cui esso non sia soddisfatto delle relative risultanze. Pertanto, una persona assicurata deve potersi rifiutare di sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già stata chiarita a sufficienza e la sua disposizione condurrebbe a un’inammissibile “seconda opinione” (DTF 136 V 156 consid. 3.3).

                          2.5.  Nella concreta evenienza, con la decisione incidentale impugnata, l’amministrazione ha rilevato segnatamente che “…, in presenza di chiare contraddizioni tra la perizia dermatologica del prof. __________ e quella del prof. __________, avevamo nutrito la speranza che la sintesi finale permettesse di spiegare le divergenze e di approdare a concrete ed inequivocabili conclusioni che eliminassero ogni dubbio. In tal modo ci sarebbe stato consentito assumere una decisione con piena cognizione di causa ma, purtroppo, ciò non è il caso. (…). Nulla esclude che lo stato di salute dell’assicurata sia evoluto nel lasso di tempo tra aprile 2017 e settembre 2018 ma, per citare un esempio, non si spiega come la diagnosi di CRPS di stadio II ipotizzata dal prof. __________ non sia mai stata accertata, né ventilata dai precedenti specialisti, fra cui il prof. __________ stesso. D’un lato, il prof. __________ conferma questa diagnosi ma, d’altro lato, sostiene occorra dapprima verificare se esiste una lesione del nervo ulnare (di competenza di un neurologo) e che, nell’affermativa, si potrà ammettere l’esistenza della CRPS II. È una delle contraddizioni più evidenti dalla sua perizia autonoma e dal rapporto di sintesi. Alla domanda inerente al sensibile miglioramento atteso da eventuali misure terapeutiche non è fornita una risposta esaustiva, che varia da un sì ad un no. Oltretutto, egli stima una menomazione d’integrità del 50%, poggiandola su una diagnosi neurologica ancora da accertare, aggiuntiva di una componente psichiatrica che non è di sua competenza ed è anch’essa da accertare a livello specialistico. Anche la capacità lavorativa fa oggetto di contraddizioni, in quanto il prof. __________ si esprime esclusivamente sulla sintomatologia dolorosa soggettiva, che attribuisce contemporaneamente a disturbi psichici e ad una CRPS, nonostante questi due aspetti siano ancora da verificare nelle due discipline non di sua competenza. Aggiunge che, nell’ambito dell’economia domestica, l’assicurata è abile al 100% seppure con un certo rallentamento ma esclude ogni attività lavorativa in ambito di attività adeguate per persona destrimane con danno all’arto non dominante.” (doc. 511, p. 2).

                                  Da parte sua, con l’impugnativa, RI 1 contesta in sostanza la necessità di essere sottoposta a ulteriori accertamenti peritali, i quali costituirebbero una “seconda opinione”, considerato che alla perizia dermatologica e di chirurgia plastica/delle ustioni già agli atti andrebbe attribuito un pieno valore probatorio. D’altro canto, qualora si volesse riconoscere l’indicazione a disporre ulteriori approfondimenti peritali in ambito neurologico, psichiatrico e ortopedico, l’assicurata sostiene che il relativo incarico andrebbe assegnato ai rispettivi specialisti dell’Ospedale universitario di __________, con coinvolgimento, nella discussione di consenso, dei Professori __________ e __________ (cfr. doc. I). __________

                                  Sulla scorta di quanto precede, il TCA è dunque chiamato a stabilire se la perizia pluridisciplinare che l’assicuratore LAINF (in collaborazione con l’Ufficio AI) intende ordinare rappresenta una – inammissibile – “seconda opinione”, oppure no.

                          2.6.  Dalle carte processuali emerge che, ottenuto l’avallo da parte di questo Tribunale (cfr. STCA 35.2018.15 del 20 aprile 2018), la CO 1 ha ordinato un complemento peritale in materia di chirurgia plastica/delle ustioni, a cura del Prof. dott. __________, Primario della Clinica di chirurgia plastica e della mano dell’Ospedale universitario di __________.

                                  Dal relativo rapporto del 2 maggio 2019 (cfr. doc. 470) risulta in particolare la diagnosi di cicatrice instabile con ulcerazione in presenza di una CRPS di tipo II su lesione neurologica in stato dopo ustione di grado IIb-III e lesione del nervo ulnare a livello dell’avambraccio sinistro. Secondo lo specialista, l’esistenza di una lesione del nervo ulnare è giustificata dal decorso protratto nel tempo e dai disturbi denunciati. Una conferma potrebbe tuttavia giungere dall’esecuzione di un’ENMG, con la precisazione che la valutabilità sarebbe comunque fortemente limitata dalla sindrome da dolore neuropatico.

                                  D’altro canto, il dott. __________ ha dichiarato che il quadro clinico va ritenuto conseguenza naturale dell’infortunio occorso nel maggio 2013 (“Der klinische Befund heute ist auch rein ursächlich durch den Unfall zu erklären.”), senza possibilità di ritrovare un giorno lo status quo ante. In questo contesto, egli ha precisato che il sospetto che il decorso cronico sia imputabile ad autolesionismo, rimane ipotetico (“Es kann heute nicht festgestellt werden, ob die Patientin selbst manipultiv zur Verzögerung beigetragen hat. Dieser Verdacht bleibt heute hypothetisch und geht nur aus den Verlaufsunterlagen und den von anderen ärzten und der Versicherung zur Verfügung gestellten medizinischen Unterlagen hervor”).

                                  Dal profilo terapeutico, l’esperto amministrativo ha ritenuto indicato procedere dapprima a un accertamento neurologico a cura del dott. __________, spec. FMH in neurologia presso l’__________, volto all’oggettivazione della lesione neurologica, seguito da una neurografia intraoperatoria. Egli ha inoltre suggerito un intervento chirurgico di neurolisi, ricostruzione delle parti molli e dei nervi, e ciò allo scopo di stabilizzare le ferite e migliorare in tal modo la situazione. Sempre a suo avviso, per mantenere l’attuale stato di salute, la ricorrente necessiterebbe invece di una cura delle ferite, di una cronica terapia antalgica e della continuazione di un accompagnamento psicologico/psichiatrico in presenza di un quadro doloroso cronico.

                                  Il Prof. __________ ha dichiarato l’assicurata totalmente inabile dalla data dell’infortunio in poi, nella professione di cuoca, così come in ogni altra attività lavorativa, e ciò tenuto conto del solo quadro doloroso neuropatico. La caricabilità psichica dovrebbe essere valutata in separata sede, anche se l’insorgente è stata giudicata in grado di concentrarsi e attenta.

                                  Infine, secondo il perito amministrativo, in applicazione delle tabelle edite dall’INSAI, la ricorrente è portatrice di una menomazione dell’integrità del 50%, percentuale data dalla somma di un danno cutaneo cronico (10%), di una paresi ulnare con limitazione della mano (10%) e di un danno psichico post-traumatico di media gravità almeno (30%).

                                  Così invitati dall’istituto assicuratore resistente, in data 21 novembre 2019, i Professori __________ e __________ hanno elaborato un rapporto fondato su una discussione di consenso (cfr. doc. 490).

                                  Da questo documento si evince che, dal punto di vista della chirurgia plastica/delle ustioni, è data la diagnosi di CRPS di tipo II quale causa della sintomatologia, sulla base di una cicatrice instabile da bruciatura con ulcerazione in stato dopo ustione di grado IIb-III con lesione neurologica. In proposito, gli esperti hanno rilevato che nella perizia dermatologica è stato refertato un deficit sensitivo, la cui causa, secondo la perizia in materia di chirurgia plastica/delle ustioni, è da ricercare nella diagnosi di paresi ulnare con CRPS di tipo II quale sindrome dolorosa neuropatica cronica. I dottori __________ e __________ hanno quindi proposto l’esecuzione di un test epicutaneo per escludere la presenza di un’allergia di tipo IV (allergia da contatto) e di una verifica neurologica della CRPS di tipo II e della paresi ulnare.

                                  Essi hanno dichiarato di condividere l’opinione secondo cui l’infortunio assicurato è la causa esclusiva del danno alla salute e secondo cui quest’ultimo può essere migliorato mediante un approccio chirurgico, così come era già stato indicato nella perizia di chirurgia plastica/delle ustioni. Per mantenere l’attuale stato di salute, sono invece necessarie una regolare sostituzione delle bende, la cura delle ferite, una terapia antalgica cronica e la prosecuzione dell’accompagnamento psicologico/psichiatrico.

                                  I Professori __________ e __________ sono pure concordi nel ritenere che l’insorgente non sia più in grado di svolgere l’attività di cuoca, così come ogni altra professione, e ciò tenuto conto della sola diagnosi di sindrome dolorosa neuropatica. La caricabilità psichica dovrebbe essere oggetto di una specifica valutazione.

                          2.7.  Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA constata che l’indicazione a completare dal profilo neurologico e psichiatrico gli accertamenti già effettuati, risulta chiaramente dalla perizia dermatologica e di chirurgia plastica/delle bruciature elaborata dai Professori __________ e __________. In particolare, per quanto riguarda gli aspetti neurologici, un approfondimento peritale viene ritenuto necessario per confermare la diagnosi di CRPS di tipo II e di paresi ulnare, ritenute responsabili della sintomatologia denunciata dall’assicurata.

                                  Il TCA non può che condividere questa indicazione e, in tale misura, gli accertamenti in discussione non configurano una, inammissibile, “seconda opinione”. Esso non ritiene invece necessaria l’esecuzione di un complemento peritale in ambito ortopedico, tenuto conto della natura del danno alla salute di cui è portatrice RI 1 (secondo il Prof. __________, si tratta infatti di verificare la presenza di una CRPS di tipo II, ossia di una patologia - chiamata anche causalgia - legata a una lesione neurologica periferica), complemento peritale che non è del resto stato auspicato nemmeno dai dottori __________ e __________.

                                  Questa Corte non può tuttavia seguire l’amministrazione laddove intende conferire il mandato peritale ai dottori __________ o __________ per la neurologia, rispettivamente ai dottori __________ o __________ per la psichiatria. Al proposito, va rilevato che si tratta qui semplicemente di completare, dal profilo neurologico e psichiatrico, la valutazione già espressa in ambito dermatologico e di chirurgia plastica/delle ustioni. In questo senso, appare decisamente più corretto che il mandato peritale venga affidato a degli specialisti attivi all’interno dello stesso Ospedale universitario di __________, già per il fatto che la discussione di consenso dovrà necessariamente coinvolgere anche i dottori __________ e __________. Ideale sarebbe che la designazione dei periti neurologo e psichiatra avvenisse in collaborazione con questi ultimi. D’altro canto, qualora l’assicuratore dovesse persistere nel ritenere poco chiare, finanche contraddittorie, le risposte fornite dai periti, avrà sempre la possibilità di chiederne la delucidazione, ad esempio formulando dei quesiti complementari.

                                  A prescindere da quanto precede, il TCA osserva che, in caso di perizia pluridisciplinare, la discussione globale deve coinvolgere tutti gli specialisti intervenuti. Non ha pertanto alcun senso la soluzione prospettata dalla CO 1 di affidare la sintesi delle conclusioni contenute nelle perizie parziali al solo dott. __________, il quale è oltre tutto specializzato in chirurgia.

                                  In conclusione, la decisione incidentale impugnata deve dunque essere annullata e gli atti rinviati all’assicuratore LAINF resistente affinché disponga un complemento peritale in ambito neurologico e psichiatrico, a cura di specialisti esercitanti presso l’Ospedale universitario di __________.

                                  Questo Tribunale rinuncia a citare le parti alla richiesta udienza di discussione (cfr. doc. I, p. 9 e doc. X), ritenuto che è già sin d’ora verosimile che da essa non emergerebbe alcun nuovo elemento di valutazione rilevante per la risoluzione della presente vertenza.

                          2.8.  L’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I).

                                  Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un avvocato, ha diritto al versamento da parte dell’assicuratore LAINF di fr. 2’000 a titolo di ripetibili.

                                  La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.    Il ricorso è accolto.

§   La decisione incidentale è annullata.

                                  §§ Gli atti sono rinviati alla CO 1 affinché ordini un complemento peritale in ambito neurologico e psichiatrico, a cura di specialisti attivi presso l’Ospedale universitario di __________.

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                  La CO 1 verserà all’assicurata, patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2’000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti

35.2020.27 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.09.2020 35.2020.27 — Swissrulings