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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.04.2020 35.2019.95

27. April 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,520 Wörter·~13 min·4

Zusammenfassung

Diritto alla rendita per superstiti da parte di un cittadino portoghese residente in Portogallo. Diritto esaminato (e infine negato) alla luce del diritto svizzero, applicabile via il Reg. (CE) n. 883/2004

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 35.2019.95   mm

Lugano 27 aprile 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)  

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 luglio 2019 di

RI 1   

contro  

la decisione su opposizione del 1° luglio 2019 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 1     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 22 agosto 1992, __________, nata nel 1963, all’epoca dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di operaia e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è caduta all’indietro da una sedia e ha riportato una tetraplegia incompleta al di sotto di C6 in stato dopo lussazione a livello di C5/C6 (cfr. doc. 2).

                                         L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità.

                                         L’assicurata è stata posta al beneficio di una rendita d’invalidità del 100% a contare dal 1° maggio 1994, di un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 100% e di un assegno grandi invalidi di grado elevato.

                                         __________ è deceduta il __________ 2018.

                               1.2.   Con decisione formale del 22 maggio 2019, l’assicuratore ha negato al marito dell’assicurata, RI 1, il diritto a una rendita per vedovo “poiché non ha figli minorenni oppure in formazione con una età inferiore ai 25 anni”, mentre ha riconosciuto il diritto alla partecipazione alle spese funerarie fino a un importo pari a fr. 2'842 (doc. 268).

                                         A seguito dell’opposizione interposta da RI 1 personalmente, in data 1° luglio 2019, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 274).

                               1.3.   Avverso la decisione su opposizione del 1° luglio 2019, RI 1 ha interposto tempestivo ricorso al TCA, argomentando in particolare quanto segue:

" (…).

Mediante la presente rivendico nuovamente un diritto a me spettante e che – secondo le autorità portoghesi e la commissione europea rappresenta un mio diritto nella mia veste di coniuge/vedovo e che cito qui di seguito:

“Nell’ambito della previdenza professionale, in caso di decesso del salariato assicurato o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità vengono altresì concesse rendite superstiti. È possibile richiedere una rendita per vedovo nel caso in cui il coniuge o il partner legale superstite ha a carico uno o più figli, oppure se ha 45 anni ed è stato sposato o ha vissuto in una coppia di fatto per un periodo minimo di cinque anni.”

Rendite superstiti

In caso di decesso della persona assicurata, ai superstiti spetta di diritto una rendita superstiti. Tale diritto spetta ai coniugi superstiti che

al momento del decesso del coniuge hanno uno o più figli con diritto a una rendita o che sono invalidi per almeno 2/3;

hanno uno o più figli senza diritto a una rendita o che hanno compiuto il 45° anno di età;

hanno diritto a un’indennità in capitale se non soddisfano le condizioni che danno diritto a una rendita.”

Ho ricevuto inoltre l’informazione che posso rivolgermi all’AVS o all’assicuratore di previdenza in seguito a età o decesso.

In conformità a quanto esposto sopra sono disoccupato per via dell’assistenza che ho dovuto prestare a mia moglie negli ultimi anni. Le probabilità di trovare un impiego alla mia età sono minime e i miei figli mi aiutano finanziariamente.

Questa situazione è aggravata dal fatto che mia moglie ha versato contributi sociali solo al vostro paese ed è stata vittima di un incidente che le ha impedito di continuare la sua vita professionale e personale per il 99% e che io non ho alcun diritto di aiuto da parte delle istituzioni nazionali in tale ambito.” (allegato al doc. II - traduzione in italiano a cura dell’CO 1)

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IX).

                               1.5.   Il 10 dicembre 2019, il ricorrente ha prodotto alcuni documenti (doc. A 1-7, allegati al doc. XI), in parte già presenti agli atti, e si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni. In particolare, egli ha rilevato che “da quando mi sono recato in Svizzera nel 1985 come operaio dipendente, poiché svolgevo un’attività retribuita, sono stato costretto a sottoscrivere un’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS, 1° pilastro, 2° pilastro: cito: “Nell’ambito della previdenza professionale, in caso di morte di un dipendente che percepisce un salario o beneficia di una rendita di vecchiaia o invalidità, sono altresì concesse prestazioni per superstiti. È possibile richiedere una rendita per vedovo se il coniuge o il partner registrato superstite ha uno o più figli a carico o se ha 45 anni ed è stato sposato o ha vissuto in un’unione di fatto per almeno 5 anni.”, fine citazione. Ora, come lei e il gentile tribunale avete potuto facilmente constatare, il sottoscritto, RI 1, vedovo di __________, soddisfa tutti i criteri della legislazione, motivo per cui non rinuncio a nulla di cui ho diritto per legge.” (allegato al doc. XV - traduzione in italiano a cura dell’CO 1).

                                         L’istituto assicuratore si è pronunciato in proposito l’11 febbraio 2020 (cfr. doc. XV).

                                         in diritto

                               2.1.   Nel caso di specie, l’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore convenuto era legittimato a negare il diritto a una rendita per superstiti a __________, vedovo della defunta assicurata, oppure no.

                               2.2.   Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'ALC e in particolare il suo Allegato II che disciplina il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 146 consid. 3 p. 147 con riferimenti). Giusta l'art. 1 n. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale Allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare, al momento dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RU 2004 121; in seguito: Regolamento [CEE] n. 1408/71), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 (RU 2005 3909), entrambi in vigore dal 1° giugno 2002 al 31 marzo 2012, sostituiti in seguito dal Regolamento (CE) n. 883/2004 e le disposizioni d'applicazione contenute nel Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11), entrambi in vigore fino al 31 dicembre 2014, quando il Regolamento (CE) n. 883/2004 è stato in parte modificato dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (RU 2015 345; in seguito: Regolamento [UE] n. 465/2012), recepito dalla Svizzera a far tempo dal 1° gennaio 2015.

                                         Dal profilo temporale, al caso concreto tornerebbe applicabile il Regolamento (CE) n. 883/2004 nella versione modificata dal Regolamento (UE) n. 465/2012, posto che l’eventuale diritto a una rendita per superstiti può essere nato non prima della data di decesso dell’assicurata, dunque non prima del luglio 2018. Al riguardo, occorre tuttavia precisare che il Regolamento (UE) n. 465/2012 non ha modificato il precedente Regolamento sui punti rilevanti per l’esito della vertenza.

                                         RI 1, cittadino di uno Stato membro dell’UE (Portogallo), pretende da parte di un istituto svizzero una rendita LAINF per superstiti a dipendenza del decesso di sua moglie, anch'ella cittadina di uno Stato membro dell’UE (Portogallo), la quale ha a suo tempo esercitato un’attività salariata per una ditta con sede in Svizzera e, per tale ragione, era assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali conformemente alla LAINF.

                                         In questa situazione, il nesso transfrontaliero è chiaramente dato.

                                         D’altro canto, l’insorgente, vedovo della persona assicurata, rientra pure nel campo di applicazione personale dell'Allegato II ALC e del Regolamento n. 883/2004 (cfr. art. 2 par. 1 di questo Regolamento: “Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti.” – il corsivo è del redattore).

                                         Dal punto di vista materiale, il Regolamento n. 883/2004 si applica alle prestazioni di sicurezza sociale menzionate al suo art. 3 par. 1, tra le quali figurano le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali (lett. f; secondo la dottrina, anche le prestazioni LAINF in caso d’infortunio non professionale ricadono sotto il capitolo 2 del titolo III del Regolamento, e non più sotto il primo capitolo quali prestazioni di malattia – in questo senso, cfr. KOSS – Hürzeler/Kieser, art. 115a LAINF, n. 20).

                                         Visto quanto precede, occorre concludere che sono adempiute tutte le condizioni per applicare nel caso di specie il Regolamento (CE) n. 883/2004.

                                         Ora, secondo l’art. 36 par. 3 in relazione con l’art. 21 par. 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004, l’istituzione d’assicurazione competente (in casu, l’CO 1) corrisponde direttamente le prestazioni in denaro - tra le quali figurano anche le rendite per superstiti (in questo senso, cfr. KOSS – Hürzeler/Kieser, art. 115a LAINF, n. 26) -, in conformità alla propria legislazione (cfr. J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in SBVR Soziale Sicherheit, Basilea 2016, n. 366, p. 1011 e la Circolare n. 19 del 14 dicembre 2017 dell’Ufficio federale della sanità pubblica, “Accords sectoriels avec l’Union européenne – Effets de l’accord sur la libre circulation des personnes au regard de l’assurance-accidents selon la LAA”, p. 5: “Le prestations en espèces sont dans tous les cas servies par l’institution del l’Etat membre compétent, selon les dispositions de sa législation, et exportées dans les autres Etats membres.” – il corsivo è del redattore).

                                         In queste condizioni, il TCA può dunque seguire l’istituto assicuratore convenuto laddove sostiene che “applicabile è unicamente il diritto svizzero” (cfr. doc. 274, p. 2).

                               2.3.   Secondo l’art. 28 LAINF, il coniuge superstite ed i figli hanno diritto a rendite per i superstiti se l’assicurato muore in seguito ad infortunio.

                                         L’art. 29 cpv. 1 LAINF prevede che il coniuge superstite ha diritto alla rendita o all’indennità unica.

                                         Il capoverso 3 recita che il coniuge superstite ha diritto alla rendita se alla morte dell’altro coniuge ha figli propri o vive in comunità domestica con altri figli aventi diritto alla rendita in seguito alla morte di costui ovvero se è invalido per almeno due terzi o lo diventa nel corso dei due anni successivi. La vedova ha inoltre diritto alla rendita se, alla morte del marito, ha figli che non hanno più diritto a una rendita o se ha compiuto 45 anni; se non sono adempiute le condizioni per il diritto alla rendita, ha diritto all’indennità unica.

                                         Giusta il capoverso 6, il diritto alla rendita nasce il mese successivo a quello della morte dell’assicurato o qualora il coniuge superstite diventi invalido per almeno due terzi. Esso si estingue con il passaggio a nuove nozze, con la morte dell’avente diritto o col riscatto della rendita.

                                         I figli dell’assicurato defunto hanno diritto alla rendita per orfani. Se hanno perso uno dei genitori, spetta loro la rendita semplice; hanno diritto alla rendita doppia se ambedue i genitori sono morti, se il genitore superstite muore in seguito o se il rapporto di filiazione esisteva soltanto nei confronti dell’assicurato defunto (art. 30 cpv. 1 LAINF).

                                         Il capoverso 3 dell’art. 30 LAINF prevede che il diritto alla rendita decorre dal mese successivo a quello della morte dell’assicurato o del genitore superstite. Esso si estingue al compimento del 18.mo anno d’età, con la morte dell’orfano o col riscatto della rendita. Per i figli che sono ancora a tirocinio o agli studi il diritto alla rendita dura sino alla fine degli stessi, ma al massimo sino al compimento del 25.mo anno d’età.

                                         Da quanto precede risulta quindi che il coniuge superstite, sia esso vedovo oppure vedova, ha diritto a una rendita per superstiti se adempie una delle seguenti condizioni alternative:

                                         -  ha un figlio proprio avente diritto alla rendita, oppure

                                         -  vive in comunità domestica con altri figli aventi diritto alla rendita in seguito alla morte del coniuge, oppure

                                         -  è invalido per almeno due terzi o lo diventa nel corso dei due anni successivi la morte del coniuge

                                         (cfr. KOSS – Hürzeler/Kieser, art. 29 LAINF, n. 4 s.).

                               2.4.   Nella concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che RI 1 ha tre figli propri, __________ nata nel 1982, __________ nata nel 1984 e __________ nato nel 1996 (cfr., ad esempio, il doc. 72).

                                         Al momento del decesso della madre (luglio 2018), __________ e __________ avevano già ampiamente superato il 25. anno di età, ragione per la quale, in virtù dell’art. 30 cpv. 3 LAINF, un loro diritto alla rendita per orfani era a priori escluso.

                                         La medesima conclusione s’impone anche il figlio __________ in quanto, nel luglio 2018, egli aveva 22 anni ma, secondo quanto comunicato dalla sorella __________ a precisa domanda dell’CO 1, non si trovava più agli studi (cfr. doc. 257; in questo senso, si veda pure il doc. 263, dal quale emerge che, in base alle informazioni fornite dalla Cassa __________ di __________, “il figlio __________ non risulta agli studi”).

                                         Anche la seconda condizione (alternativa) non può essere ritenuta soddisfatta, posto che non risulta e, del resto, nemmeno viene sostenuto che al momento della morte della moglie, il ricorrente vivesse in comunità domestica con altri figli, ossia con figli non propri, rispettivamente non comuni.

                                         Infine, l’insorgente non pretende di essere invalido per almeno due terzi. Per contro, ancora in sede di ricorso, egli ha affermato di essere disoccupato e che le prospettive di trovare un impiego sono minime in ragione della sua età già piuttosto avanzata (cfr. doc. II 1).

                                         Considerato come nessuna delle tre condizioni alternative poste dall’art. 29 cpv. 3 LAINF risulti adempiuta in concreto, occorre concludere che l’istituto assicuratore convenuto era legittimato a negare al ricorrente il diritto a una rendita per superstiti.

                                         Laddove RI 1 asserisce di avere diritto alla rendita per superstiti prevista dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dalla previdenza professionale (cfr. doc. II 1 e doc. XV 1), questo Tribunale si limita a segnalare che oggetto della presente vertenza è esclusivamente il diritto a una rendita per superstiti prevista dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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