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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.04.2020 35.2019.90

27. April 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,206 Wörter·~21 min·4

Zusammenfassung

Discussa estinzione del nesso di causalità naturale con l'infortunio. Rinvio atti all'assicuratore per perizia esterna

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2019.90   mm

Lugano 27 aprile 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 agosto 2019 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 5 luglio 2019 emanata da

CO 1  rappr. da:   RA 2       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 17 giugno 2012, RI 1, nato nel 1986, di professione installatore elettricista presso la ditta __________ di __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, mentre passeggiava con il proprio cane al guinzaglio, veniva strattonato dall’animale, ciò che ha comportato un trauma distrattivo all’artro superiore destro.

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                                         Dalle carte processuali emerge che, sebbene lamentasse disturbi residuali alla spalla destra, l’assicurato ha ripreso il proprio lavoro a contare dal 2 luglio 2013 (doc. 2 e doc. 56, p. 1).

                               1.2.   Nel corso del mese di settembre 2012, all’assicuratore è pervenuto un annuncio di ricaduta dell’infortunio del 17 giugno 2012 con inabilità lavorativa attestata a partire dal 10 settembre 2012 (doc. 9).

                                         Il 24 aprile 2013, l’assicurato è stato sottoposto a un intervento di ricostruzione della cuffia rotatoria e stabilizzazione anteriore della spalla destra, a fronte della diagnosi d’instabilità anteriore e rottura del tendine del muscolo sovraspinato (doc. 51, p. 2).

                               1.3.   Con decisione su opposizione del 12 novembre 2014 - a parziale modifica di quella formale emanata il 7 dicembre 2012 -, l’assicuratore ha riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni sino al 17 settembre 2012, ovvero sino al momento della pretesa guarigione degli strappi muscolari. Esso ha tuttavia confermato che le affezioni che avevano determinato l’indicazione a sottoporre l’assicurato all’operazione dell’aprile 2013 non lo riguardavano, non essendo state né causate né aggravate transitoriamente dal sinistro del 17 giugno 2012 (doc. 73).

                               1.4.   Con sentenza 35.2014.113 del 15 giugno 2015, questa Corte ha accolto il ricorso interposto dall’assicurato e ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché disponesse una perizia medica esterna volta a chiarire l’eziologia dei disturbi interessanti la spalla destra (cfr. doc. 88).

                                         La pronunzia appena citata è cresciuta incontestata in giudicato.

                               1.5.   Riprendendo l’istruttoria, l’CO 1 ha ordinato una perizia esterna ex art. 44 LPGA, affidandone l’esecuzione al dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. 102).

                                         L’esperto ha consegnato il proprio referto in data 30 gennaio 2017 (doc. 118; traduzione in lingua italiana, doc. 125).

                               1.6.   Con decisione formale del 9 marzo 2018, l’assicuratore ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 17 dicembre 2012, data in cui l’assicurato avrebbe ritrovato lo status quo ante a margine dell’evento infortunistico del giugno 2012 (doc. 131).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 146), in data 5 luglio 2019, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 147).

                               1.7.   Con tempestivo ricorso del 7 agosto 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che venga accertato che il nesso causale naturale (e adeguato) tra infortunio e disturbi alla spalla destra, è sussistito anche dopo il 16 dicembre 2012. A sostegno della propria pretesa, l’insorgente fa valere che alla perizia amministrativa non può essere attribuito sufficiente valore probatorio, in particolare poiché l’esperto si sarebbe fondato su un’errata descrizione dell’infortunio subito e non avrebbe adeguatamente considerato gli aspetti legati alla sua situazione concreta, ossia “… la sua giovane età e la sua salute impeccabile prima dell’infortunio.”. D’altro canto, sempre secondo il ricorrente, le conclusioni alle quali è pervenuto il dott. __________ non consentirebbero di ritenere estinto il nesso causale naturale, e ciò tenuto conto che egli “… non ha affatto accertato che il danno alla salute di cui ha sofferto e soffre il signor RI 1 è da ricondurre soltanto ed esclusivamente a fattori extrainfortunistici.”. Infine, l’assicurato ha prodotto un rapporto del suo medico curante specialista, il quale ha criticamente commentato il contenuto della perizia amministrativa (cfr. doc. I).

                               1.8.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).

                               1.9.   In corso di causa, l’amministrazione ha versato agli atti un apprezzamento, datato 11 ottobre 2019, del dott. __________ (doc. X + allegato).

                                         Il 4 novembre 2019, il patrocinatore del ricorrente si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. XIV). 

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                                         nel merito

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione di sapere se l’istituto assicuratore resistente era legittimato a dichiarare estinto dal 17 dicembre 2012 in poi il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’evento infortunistico occorso il 17 giugno 2012, oppure no.

                               2.3.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte). 

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi: 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, inBollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. 

                                    Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati). 

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.6.   Dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’istituto resistente ha fondato la propria decisione di negare all’assicurato ulteriori prestazioni assicurative a far tempo dal 17 dicembre 2012, sulle conclusioni contenute nel rapporto elaborato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr. doc. 147, p. 3).

                                         Dalle tavole processuali emerge in effetti che, in esecuzione di quanto ordinato dal TCA con la sentenza di rinvio 35.2014.113, nel corso del mese di settembre 2016, l’insorgente è stato visitato personalmente dallo specialista appena citato (cfr. doc. 125, p. 1).

                                         Dopo aver ricostruito l’anamnesi del ricorrente (cfr. doc. 125, p. 1-2) e averne descritto lo status clinico e radiologico, il perito ha diagnosticato, con riferimento agli esiti dell’artro-RMN del 17 settembre 2012 e alla documentazione video intraoperatoria, un trauma distrattivo della spalla destra e una lesione parziale del tendine del muscolo infraspinato, di possibile natura traumatica ma più probabilmente di natura degenerativa (doc. 125, p. 4).

                                         Rispondendo ai quesiti sottopostigli, il perito ha quindi negato che il ricorrente presenti e che abbia mai presentato una lesione capsulo-legamentosa con corrispondente instabilità o iperlassità. Stante ciò, egli ha espresso dei dubbi circa la terapia posta in atto in occasione dell’operazione dell’aprile 2013. D’altro canto, il dott. __________ ha ritenuto improbabile che la lesione parziale del margine superiore dell’infraspinato, oggettivata grazie all’artro-RM del 17.9.2012, sia stata causata dall’evento infortunistico del 17.6.2012. A suo avviso, si tratta, con probabilità preponderante, di una problematica degenerativa e, pertanto, preesistente all’infortunio (tendinopatia a livello del footprint, rispettivamente a livello dell’inserzione al tubercolo maggiore con cisti ossee, senza componente transmurale). Inoltre, anche la documentazione intraoperatoria ha mostrato un cavo dei rotatori intatto e soltanto uno sfilacciamento sul versante articolare dell’inserzione tra la parte posteriore del tendine sovraspinato e quella craniale dell’infraspinato. Nemmeno la dinamica dell’evento, con trazione del braccio fino all’altezza massima del petto, senza una vera lussazione o sublussazione della spalla, era atta a causare la lesione in questione.

                                         Sempre secondo il perito amministrativo, all’origine del decorso protratto della lesione tendinea in questione vi potrebbe essere stata una capsulite post-traumatica, responsabile di un peggioramento direzionale del preesistente stato degenerativo, il quale avrebbe potuto essere arrestato con un’infiltrazione di Kenacort, senza giustificare l’intervento artroscopico a cui è stato sottoposto l’assicurato. Tuttavia, l’esame delle immagini intraoperatorie non ha evidenziato né una sostanziale ipervascolarità né un’infiammazione della capsula. Inoltre, nella distrazione artroscopica della spalla l’operatore è stato in grado d’introdurre senza problemi la camera nella fossa articolare.

                                         Per concludere, il dott. __________ ha sostenuto che, al momento del consulto peritale, l’insorgente non presentava disturbi residui riguardanti la funzionalità della cuffia dei rotatori, rispettivamente la stabilità, ciò che sarebbe stato verosimilmente il caso anche senza il noto intervento artroscopico. Quindi, in presenza di una distrazione della spalla senza lesione strutturale a livello dell’apparato capsulo-legamentoso, rispettivamente della cuffia dei rotatori, lo status quo ante è stato ritrovato, al più tardi, trascorsi sei mesi dall’evento traumatico.

                                         L’amministrazione ha fatto proprie le conclusioni contenute nella perizia amministrativa e, con la decisione formale del 9 marzo 2018, poi confermata in sede di opposizione, ha ammesso il proprio obbligo a prestazioni sino al 16 dicembre 2012, ossia per i sei mesi susseguenti all’infortunio assicurato (doc. 131, p. 1: “In base alla valutazione del perito i disturbi presenti non erano più causati dall’infortunio dopo 6 mesi dall’evento stesso. Secondo la valutazione medica lo stato presente immediatamente prima dell’infortunio è nuovamente raggiunto quindi al più tardi con il 17 dicembre 2012. Data la situazione di fatto e di diritto, per quanto concerne i postumi di infortunio dobbiamo chiudere il caso al 17 dicembre 2012 e rifiutare il diritto a ulteriori prestazioni assicurative.”).

                                         Il ricorrente contesta la fondatezza di quanto deciso dall’CO 1 e chiede che il nesso di causalità naturale (e adeguata) con l’evento infortunistico assicurato, venga riconosciuto anche dopo il 16 dicembre 2012 (cfr. doc. I).

                               2.7.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.). 

                                     Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. 

                                     Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                     Nella DTF 135 V 465, l’Alta Corte ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                                     Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati). 

                                     Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti). 

                                     L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                     È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

                               2.8.   Nella concreta evenienza, questo Tribunale constata che, unitamente all’impugnativa, il patrocinatore di RI 1 ha prodotto un rapporto, datato 17 luglio 2019, del Prof. dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, autore dell’intervento artroscopico dell’aprile 2013, il cui tenore è segnatamente il seguente:

" (…).

Il Dr. __________ asserisce nella sua perizia che la lesione del tendine sovraspinato sarebbe di natura degenerativa senza portare alcuna giustificazione e sono in completo dissenso con la sua valutazione.

Le lesioni della cuffia dei rotatori sono, nella maggioranza dei casi, di tipo degenerativo e difatti è stato mostrato che pazienti di più di 60 anni presentano a seconda degli studi un’incidenza di rottura della cuffia dei rotatori tra il 30 e il 50%. Nel paziente giovane le lesioni della cuffia dei rotatori sono invece prevalentemente di tipo traumatico e ricordo che il signor RI 1 aveva al momento dell’infortunio 26 anni. Una lesione degenerativa all’età di 26 anni è a mio avviso assai improbabile.

Gli elementi a favore di una lesione di tipo traumatico sono innanzitutto, e come già menzionato, l’anamnesi e la storia clinica del caso (infortunio del 17.06.2012), l’epidemiologia delle rotture della cuffia dei rotatori e da ultimo l’assenza di segni radiologici a favore di una lesione di tipo degenerativo alla risonanza magnetica eseguita il 17.09.2012.

In riassunto ribadisco dunque che gli elementi che depongono a favore di una lesione di tipo traumatico sono:

1. Anamnesi/storia clinica del caso: il paziente non ha mai avuto problemi alla spalla e solo dopo l’evento infortunistico del 17.06.2012 ha cominciato ad avvertire dolori alla spalla che in seguito hanno portato all’intervento in questione. L’evoluzione post-operatoria è stata favorevole con completa risoluzione della sintomatologia.

2. Epidemiologia delle rotture della cuffia dei rotatori: le rotture degenerative della cuffia dei rotatori sono frequenti dopo l’età di 60 anni, relativamente frequenti dai 40 ai 60 anni, ma sicuramente molto rare nei pazienti di meno di 30 anni.

3. Assenza di elementi radiologici a favore di una lesione di tipo degenerativo: la risonanza magnetica eseguita il 17.09.2012 non mostra nessuno dei segni radiologici che si ritrovano associati alle lesioni degenerative della cuffia dei rotatori. In particolar modo non vi è presenza di sperone sottoacromiale, non vi è degenerazione muscolare, non ci sono anomalie della morfologia dell’acromion, non vi è edema osseo o sclerosi della grande tuberosità. In riassunto non vi è alcun segno radiologico a favore di una lesione di tipo degenerativo.” (doc. A 3)

                                         D’altro canto, va rilevato che, pendente causa, l’amministrazione ha sottoposto le considerazioni enunciate dal medico curante specialista al dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale e traumatologia, attivo presso il Centro __________, il quale ha elaborato l’apprezzamento dell’11 ottobre 2019, prodotto sub doc. X 1.

                                         Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene che, anziché interpellare il proprio medico fiduciario, l’assicuratore convenuto avrebbe dovuto sottoporre il referto del Prof. __________ al perito amministrativo, affinché prendesse puntualmente posizione sulle obiezioni ivi contenute.

                                         Tale modo di procedere si giustifica tanto più se si considera che le considerazioni espresse dal Prof. __________ non sono per nulla prive di fondamento scientifico, anche alla luce di quanto indicato dallo stesso dott. __________ nel suo apprezzamento dell’11 ottobre 2019.

      In questo senso, il medico di fiducia dell’assicuratore ha ad esempio dichiarato che “riguardando allora la letteratura scientifica per la lesione parziale della cuffia, dobbiamo constatare che l’infortunio subito dall’assicurato avrebbe potuto probabilmente causare una lesione parziale del tendine sovraspinato” (doc. X 1, p. 8 – il corsivo è del redattore), quando invece il perito amministrativo aveva esplicitamente negato l’idoneità dell’evento in discussione a causare il danno alla salute (doc. 125, p. 5: “Anche il meccanismo dell’infortunio, con trazione del braccio fino al massimo all’altezza del petto, senza reale lussazione o sublussazione, non è adeguato a provocare una tale lesione.”).

      D’altro canto, tenuto conto del tenore delle affermazioni del dott. __________ (“L’obiezione del dott. __________ riguardante le lesioni degenerative alla spalla nella popolazione giovane (dai 30 anni in giù) deve essere presa sicuramente in considerazione. In questo contesto troviamo degli indizi importanti riportati nella letteratura scientifica, come anche la descrizione di una probabile lesione parziale dei tendini della cuffia dopo un trauma distrattivo al braccio. Rimane però lo stesso il dubbio di un inizio di degenerazione tendinea, anche se l’assicurato era di età giovane e non soffriva di disturbi alla spalla prima dell’infortunio” (doc. X 1, p. 9), nel caso concreto occorre stabilire se la pretesa estinzione del nesso di causalità naturale con l’infortunio del giugno 2012, è stata dimostrata con un sufficiente grado di verosimiglianza.

Siccome l’amministrazione ha riconosciuto la propria responsabilità in merito ai disturbi oggetto della ricaduta del settembre 2012 (e ritenuta pertanto dimostrata l’esistenza di un nesso causale naturale), in ossequio alla giurisprudenza federale, spetta ad essa dimostrare che, con verosimiglianza preponderante, l’infortunio assicurato ha cessato di giocare ogni ruolo causale a partire dal 17 dicembre 2012.

                                         In esito a tutto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’istituto assicuratore resistente affinché sottoponga al perito amministrativo il referto 17 luglio 2019 del Prof. dott. __________ (doc. A 2) come pure l’apprezzamento 11 ottobre 2019 del dott. __________ (doc. X 1) e lo inviti a esaminare se gli argomenti ivi contenuti sono suscettibili di modificare in qualche modo le sue conclusioni. In ogni caso, il dott. __________ dovrà motivare puntualmente la sua risposta.

                                         In base alle risultanze dell’atto istruttorio appena citato, l’assicuratore si pronuncerà di nuovo in merito al proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 17 dicembre 2012.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e                                                         nuova decisione.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                         L’CO 1 verserà all’assicurato, patrocinato da un avvocato,                                                  l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                          L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è                                    chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve            motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo   rappresentante.                                    Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la      busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2019.90 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.04.2020 35.2019.90 — Swissrulings