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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.12.2019 35.2019.9

2. Dezember 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,239 Wörter·~26 min·4

Zusammenfassung

Nessun diritto a un AGI in applicazione art. 38 OAINF (discussa in particolare distinzione tra aiuto indiretto e accompagnamento nell'org. della realtà quotidiana)

Volltext

__________Raccomandata

      Incarto n. 35.2019.9   mm

Lugano 2 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2019 di

RI 1    rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 30 novembre 2018 emanata da

CO 1 rappr. da:   RA 2       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 10 agosto 2013, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di autista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, ha battuto la testa contro il bordo della porta del camion e ha riportato un’emorragia subaracnoidea su rottura di aneurisma nell’arteria cerebrale media di destra.

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                                         Alla chiusura del caso, con decisione formale del 21 giugno 2016, l’amministrazione ha assegnato all’assicurato una rendita d’invalidità del 100% a decorrere dal 1° maggio 2016 e un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 70% (doc. 281).

                               1.2.   Con decisione formale del 18 gennaio 2017, poi confermata in sede di opposizione (doc. 343), l’CO 1 ha segnatamente negato all’assicurato il diritto all’assegno per grandi invalidi (AGI), siccome è stato ritenuto “… completamente autonomo ed (…) in grado di eseguire tutti gli atti ordinari della vita senza particolari problemi.” (doc. 327, p. 1).

                                         La decisione su opposizione del 22 febbraio 2017 è cresciuta incontestata in giudicato.

                               1.3.   Nel corso del mese di novembre 2017, RI 1, per il tramite della __________, ha informato l’assicuratore che l’autonomia dell’assicurato era nel frattempo peggiorata, ciò che giustificava il riconoscimento del diritto all’AGI (doc. 384).

                               1.4.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, in particolare un rilevamento a domicilio da parte della Federazione svizzera di consulenza sui mezzi ausiliari per persone andicappate e anziane (FSCMA), con decisione formale del 17 settembre 2018, l’CO 1 ha di nuovo rifiutato il diritto all’AGI (doc. 414).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dalla RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 426), l’istituto assicuratore ha confermato la sua prima decisione. Da un lato, esso ha rilevato che la situazione non si sarebbe notevolmente modificata rispetto a quella che nel 2017 aveva giustificato il rifiuto dell’AGI. Dall’altro, l’amministrazione ha contestato che l’assicurato necessiterebbe di un aiuto indiretto per compiere gli atti ordinari della vita ai sensi della giurisprudenza federale (doc. 436).

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 16 gennaio 2019, RI 1, sempre rappresentato dalla RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a riconoscergli un AGI di grado medio con effetto retroattivo dal 1° luglio 2017.

                                         A sostegno dell’impugnativa, l’insorgente contesta innanzitutto l’affermazione secondo la quale la situazione non sarebbe mutata rispetto a quella esistente al momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione del 22 febbraio 2017. Al riguardo, egli segnala che il suo stato di salute in realtà è “… migliorato in una prima fase e (…) ha dunque portato correttamente a una prima decisione su opposizione di rifiuto di un AGI da parte della CO 1 e (…) “… è successivamente peggiorato a livello comportamentale, psichico e autonomia, giustificando non solo l’inoltro della nuova domanda ma anche il riconoscimento di un AGI AINF.”.

                                         D’altro canto, riferendosi esplicitamente alle risultanze dell’inchiesta domiciliare svolta dalla FSCMA, il ricorrente fa valere che il danno alla salute di cui è portatore comporta “… la necessità permanente di un aiuto indiretto da parte di terzi in modo notevole e regolare in quattro atti: vestirsi/svestirsi, alzarsi/coricarsi, mangiare e cura del corpo. Di conseguenza l’assicurato ha diritto a un AGI AINF di grado medio giusta l’art. 38 cpv. 3 lett. a OAINF.”. In merito alla necessità di un aiuto indiretto da parte di terzi, RI 1 osserva che, in assenza, “… non sceglierebbe un abbigliamento adeguato né al contesto sociale né a quello atmosferico; - non si cambierebbe se si sporcasse; - non si alimenterebbe in modo regolare e adeguato; - non si raderebbe la barba e si laverebbe inadeguatamente; - non saprebbe gestire il ritmo sonno/veglia. Altresì, i due concetti di bisogno regolare e notevole li si possono rilevare dal fatto che l’assicurato necessita tutti i giorni di un aiuto indiretto per compiere l’atto di vestirsi/svestirsi, di mangiare, della cura del corpo e di alzarsi/coricarsi, in quanto non riesce a svolgere completamente (o con sforzo non ragionevolmente esigibile o in modo difforme dall’usuale o non svolgerebbe spontaneamente a causa dello stato psichico) i quattro atti per es. l’assicurato si sa vestire, ma si veste in modo inadeguato e la moglie deve preparargli gli indumenti.” (doc. I).

                               1.6.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

                               1.7.   In replica, l’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. VII).

                                         in diritto

                               2.1.   Preliminarmente, questa Corte ritiene necessario inquadrare dal profilo procedurale la fattispecie sub judice.

                                         Dalle carte processuali si evince che il diritto all’AGI era già stato negato all’assicurato con la decisione su opposizione del 22 febbraio 2017, nel frattempo cresciuta incontestata in giudicato.

                                         Giustamente, nessuno pretende che sarebbero adempiuti i presupposti per revocare la decisione appena menzionata per la via della riconsiderazione (art. 53 cpv. 2 LPGA) oppure della revisione processuale (art. 53 cpv. 1 LPGA).

                                         Il ricorrente fa valere che, rispetto alla situazione esistente al momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione del 22 febbraio 2017, il suo grado di autonomia si sarebbe ulteriormente ridotto, tanto da giustificare il riconoscimento di un AGI di grado medio (cfr. doc. I, p. 14).

                                         Da parte sua, l’amministrazione sostiene invece che “dal rapporto della FSCMA del 9.9.2018 non risulta che la situazione oggi – fermo restando che l’istanza di riesame è stata inoltrata a distanza di soli nove mesi dal rilascio della pregressa decisione su opposizione – sia notevolmente modificata.” (doc. 436, p. 4).

                                         In questo contesto, è utile rilevare che, nel caso di specie, non può tornare applicabile l’art. 17 cpv. 2 LPGA, ricordato che con la pregressa decisione su opposizione all’assicurato era stato negato il diritto alla prestazione.

                                         D’altro canto, va segnalato che, secondo la giurisprudenza, il rifiuto cresciuto in giudicato di riconoscere delle prestazioni da parte dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, non esclude in ogni caso la successiva insorgenza di un diritto derivante dal medesimo evento assicurato. Una tale decisione è per contro subordinata a un successivo adeguamento alle mutate circostanze di fatto in relazione causale con l’infortunio. Questo principio, regolato nell’assicurazione per l’invalidità con l’istituto della nuova domanda, vale anche nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, potendo la persona assicurata far valere in ogni tempo una ricaduta o conseguenze tardive di un infortunio assicurato (cfr. art. 11 OAINF) e pretendere quindi nuovamente delle prestazioni dall’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 8C_382/2018 del 6 novembre 2018 consid. 2.2 e riferimento).

                                         Si è in presenza di una ricaduta quando un danno alla salute, che si presumeva guarito, si riacutizza, di modo che esso necessita di cura medica e causa incapacità lavorativa. Per contro, si parla di conseguenze tardive quando un danno alla salute apparentemente guarito produce, nel corso di un periodo di tempo prolungato, delle modificazioni organiche o psichiche, comportanti sovente uno stato patologico differente (cfr. DTF 144 V 245 consid. 6.1).

                                         Nel caso di specie, il TCA ritiene di potersi esimere dall’approfondire oltre la questione di sapere se, successivamente all’emanazione della decisione su opposizione del 22 febbraio 2017, sia insorta, oppure no, una ricaduta ex art. 11 OAINF dell’infortunio assicurato, in quanto, anche se ciò fosse il caso, l’esito della vertenza non potrebbe comunque essere quello che auspica il ricorrente, così come verrà meglio dimostrato nei considerandi che seguono.

                               2.2.   Ai sensi dell’art. 26 LAINF, in caso di grande invalidità (art. 9 LPGA), l'assicurato ha diritto all’assegno per grandi invalidi.

                                         Secondo l’art. 9 LPGA, è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

                                         Conformemente alla giurisprudenza (cfr. DTF 133 V 450 consid. 7.2; 127 V 94 consid. 3c; 125 V 297 consid. 4a e riferimenti) sono determinanti i seguenti atti ordinari della vita: vestirsi/svestirsi; alzarsi/sedersi/coricarsi; mangiare; provvedere all'igiene; andare al gabinetto (fare i propri bisogni); spostarsi all’interno o all'esterno e stabilire contatti.

                                         Affinché vi sia necessità di aiuto per compiere un atto ordinario della vita comportante più funzioni parziali, non è obbligatorio che la persona assicurata richieda l’aiuto di terzi per tutte o per la più parte delle funzioni parziali; è per contro sufficiente che essa necessiti dell’aiuto di terzi per una solta di queste funzioni parziali (DTF 117 V 146 consid. 2). Le funzioni parziali di un atto ordinario della vita possono tuttavia essere prese in considerazione soltanto una volta in tutto laddove l’assicurato necessita dell’aiuto di terzi per compiere queste funzioni in più atti ordinari (cfr. STF 9C_688/2014 del 1. giugno 2015 consid. 3.4; 9C_360/2014 del 14 ottobre 2014 consid. 4.4). Infine, il bisogno di aiuto deve essere ammesso anche se l’assicurato è ancora in grado di compiere una funzione parziale, allorquando quest’ultima non gli serve più a nulla (DTF 117 V 146 consid. 3b).

                                         Secondo l'art. 38 cpv. 1 OAINF, l’assegno mensile per grandi invalidi è il sestuplo dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato per una grande invalidità di grado elevato, il quadruplo per una di grado medio e il doppio per una di grado esiguo.

                                         La grande invalidità è considerata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido. Ne è il caso se necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi, per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (art. 38 cpv. 2 OAINF).

                                         La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita (lett. a) dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita, oppure (lett. b) dell’aiuto regolare e considerevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna di una sorveglianza personale permanente (art. 38 cpv. 3 OAINF).

                                         La grande invalidità è di grado esiguo se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari necessita (lett. a) dell’aiuto di terzi in modo regolare e considerevole per compiere almeno due atti ordinari della vita, oppure (lett. b) abbisogna di una sorveglianza personale permanente, oppure (lett. c) in modo durevole, di cure particolarmente impegnative richieste dalla sua infermità, oppure (lett. d) se a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solo grazie a servizi regolari e considerevoli di terzi (art. 38 cpv. 4 OAINF).

                                         La giurisprudenza ha peraltro stabilito che l’aiuto necessario può consistere non soltanto nell’aiuto diretto di un terzo, ma anche semplicemente nella forma di una sorveglianza della persona assicurata durante il compimento dei rilevanti atti della vita, ad esempio quando il terzo lo esorta a compiere un atto della vita che altrimenti rimarrebbe incompiuto a causa del suo stato di salute psichica (cosiddetto aiuto indiretto) (cfr. DTF 133 V 450 consid. 7.2 e riferimenti).

                               2.3.   Nella concreta evenienza, dalla documentazione agli atti emerge che, a causa dell’infortunio occorsogli nell’agosto 2013, l’assicurato ha riportato un’emorragia subaracnoidea grafo Fisher III su rottura di aneurisma dell’arteria cerebrale di destra. Il danno alla salute appena citato ha reso necessaria, in particolare, l’asportazione parziale del lobo frontale e temporale da destra (cfr. doc. 47).

                                         L’insorgente lamenta rilevanti difficoltà cognitive, accertate grazie alle numerose valutazioni neuropsicologiche che figurano agli atti, l’ultima delle quali è stata eseguita il 27 luglio 2017.

                                         In quell’occasione, la moglie dell’assicurato ha fatto stato di un “… peggioramento nelle autonomie, in particolare nell’organizzazione delle attività quotidiane anche semplici, come lavarsi, vestirsi e mangiare. Nell’atto pratico e motorio il marito è in grado di svolgere l’attività ma qualitativamente si verificano costantemente problemi di ordine più cognitivo-comportamentale: per lavarsi ha bisogno di ripetuti solleciti, senza i quali non fa di sua iniziativa; sta sotto la doccia anche per un’ora senza rendersi conto del tempo trascorso e dello spreco di acqua; nel mangiare è rallentato, distratto e impiega molto tempo; nel vestirsi non sa scegliere gli abiti adeguati alla situazione. In generale, sul fronte comportamentale, avrebbe perso le regole sociali, può risultare maleducato ed inadatto nei commenti verso gli altri, critico, irritabile ed aggressivo, impulsivo, rigido e poco flessibile. La moglie nota che ha perso interesse per tutto, è apatico, abulico, frustrato e d’umore deflesso per le difficoltà residue e l’impossibilità di un impiego.”. (doc. 379, p. 2).

                                         I sanitari dell’Unità di neuropsicologia e logopedia del Servizio di neurologia dell’Ospedale __________ di __________ hanno quindi refertato una sindrome disesecutivo-frontale con deficit di attenzione selettiva e di concentrazione, deficit di memoria a breve termine verbale e prospettica, disordini esecutivi di controllo e inibizione, sensibilità all’interferenza, ridotta fluenza verbale, nonché disordini comportamentali, quali impulsività, rigidità cognitiva e scarsa flessibilità, irritabilità, apatia, scarsa iniziativa e alterazioni dell’umore, precisando che tutto ciò ha “… ripercussioni qualitative significative nelle attività che richiedono capacità di integrazione delle informazioni e di argomenti, pianificazione ed organizzazione in un piano di azione ordinato, ragionamento e prese di decisione, per le quali il paziente dimostra tuttora di avere bisogno di supporto, spinta e motivazioni dall’esterno.” (doc. 379, p. 3).

                                         A fronte dell’annuncio di un intervenuto peggioramento nell’autonomia dell’assicurato e alla conseguente richiesta di assegnazione di un AGI (doc. 384), l’assicuratore LAINF convenuto ha disposto un rilevamento a domicilio, incaricando la FSCMA (doc. 400; concretamente, il rilevamento è stato eseguito dall’infermiera __________, alla presenza segnatamente della moglie del ricorrente e della di lui rappresentante, signora __________ della __________ – cfr. doc. 411, p. 1).

                                         L’accertamento in questione ha avuto luogo il 4 settembre 2018, presso il domicilio dell’assicurato.

                                         Agli atti figura il rapporto allestito a margine del rilevamento dallo specialista in spese di cura dell’CO 1, __________, il cui tenore è in particolare il seguente:

" (…).

Durante gli accertamenti interviene spesso la moglie dell’assicurato, evidenziando i problemi e le difficoltà di memoria di suo marito. Deve sempre essere motivato a svolgere ogni cosa, durante la giornata non ha nessun obiettivo e resta in casa per la maggior parte del suo tempo. Scende in giardino e fissa il vuoto, seduto. A volte va a fare la spesa ma con grosse difficoltà. La moglie deve fare le foto di tutti i prodotti che deve acquistare, ma anche con questo aiuto, spesso, compra alimenti differenti oppure non li trova. Per i pagamenti però non sembra esserci stati dei problemi (per ora). La moglie dell’assicurato ci comunica che suo marito non ha nessuna concezione del denaro. Durante la notte fatica a dormire e gironzola per casa senza scopo.

Spesso accompagna il figlio a scuola e a volte resta in casa insieme a lui ma solo per poco tempo e sempre con il controllo, anche remoto della moglie o dei parenti. Il rapporto con suo figlio è molto buono, lo accompagna anche all’asilo. Di solito va insieme alla mamma di un altro bambino del palazzo oppure da solo.

L’assicurato non è più seguito dallo Spitex. (…). Per quanto concerne le diverse attività ci comunica che lui è piuttosto autonomo. Quando la moglie lavora (turni dalle 11 alle 14 presso il ristorante di sua sorella, ma solo due giorni alla settimana), rimane a casa da solo. I pasti vengono preparati dalla moglie e poi lui deve unicamente scaldarli. Non ha nessun problema a tagliare il cibo. Anche per quanto concerne la pulizia del corpo è autonomo, fa tutto da solo. A volte capita che deve ricordaglielo e deve sempre controllare la qualità della pulizia. (…).” (doc. 411, p. 1s.)

                                         Dal rapporto di rilevamento risulta che, trattandosi dell’atto ordinario di vestirsi/svestirsi, l’insorgente ha bisogno dell’aiuto di terzi nella misura in cui non è cognitivamente in grado di scegliere gli indumenti adeguati, motivo per cui gli stessi devono essergli giornalmente preparati da sua moglie. Egli deve inoltre essere incitato a cambiarsi quando gli abiti sono sporchi.

                                         A proposito dell’atto ordinario del mangiare, è stato indicato che l’assicurato non ha lo stimolo della fame. Egli mangia quando la moglie gli prepara qualcosa o quando ella gli dice che deve mangiare qualcosa. Non è in grado di regolare autonomamente il proprio comportamento alimentare e di nutrirsi in maniera equilibrata.

                                         In merito all’atto ordinario del provvedere all'igiene, è stato segnalato che la moglie deve ricordare al marito di lavarsi, di radersi e di fare il bagno/la doccia e istruirlo affinché si lavi a fondo.

                                         Infine, per quanto riguarda l’atto ordinario dell’alzarsi/sedersi/coricarsi, quello dell’andare al gabinetto e quello dello spostarsi all’interno o all'esterno e stabilire contatti, nel rapporto è invece stato negato che l’assicurato necessiti dell’aiuto di terzi.

                                         In relazione all’atto dell’alzarsi/sedersi/coricarsi, è stato precisato che se l’assicurato non venisse svegliato dalla moglie il suo ritmo sonno-veglia sarebbe ancor più disturbato. Egli dorme spesso durante il giorno e di conseguenza rimane sveglio durante la notte.

                                         Riguardo all’atto dello spostarsi all’interno o all'esterno e stabilire contatti, si apprende che l’assicurato è rallentato, che è in grado di orientarsi e di utilizzare in autonomia i trasporti pubblici. Ad esempio, quando deve recarsi presso la __________, fa uso del bus ma, in seguito, necessita di una pausa siccome affaticato dal viaggio.

                                         Dal documento in questione risulta inoltre che l’insorgente non potrebbe vivere da solo, in quanto non sarebbe in grado di strutturare la propria giornata. Egli deve essere motivato. Senza sostegno il ritmo sonno-veglia verrebbe ancor più stravolto. Egli non mangerebbe nulla o in maniera molto malsana. Esiste il rischio di caduta in uno stato di abbandono.

                                         A titolo di osservazioni finali, l’infermiera __________ ha rilevato che l’assicurato necessita di motivazione e d’incitamento. Per quanto concerne l’assunzione di medicamenti, egli deve essere più volte incitato. Nello svolgimento delle attività quotidiane di norma basta che il ricorrente venga incitato una sola volta e, trattandosi del lavarsi, è necessaria una breve istruzione (doc. 412).

                                         Agli atti figura inoltre la nota relativa al colloquio telefonico intercorso l’11 settembre 2018 tra un funzionario dell’amministrazione e la rappresentante dell’assicurato, il cui contenuto è segnatamente il seguente:

" (…).

Ci conferma il tenore del rapporto allestito dal nostro responsabile, __________, in occasione dell’accertamento.

Oltre a spronarlo in alcuni atti della vita l’interessato necessita, più che di una sorveglianza, un accompagnamento quotidiano per non rischiare uno stato di abbandono.

L’interessato a volte non è consapevole delle sue limitazioni. Vuole fare lui, ma proprio mentre svolge l’azione si dimentica cosa voleva fare e ripete la stessa cosa, fino a quando qualcuno non lo ferma. Un esempio è, la moglie voleva riempire la bottiglietta d’acqua per suo figlio, mentre l’interessato dice “lo faccio io”. Durante l’azione però non si ricordava più cosa fare e continuava a riempire e svuotare l’acqua, fino a quando sua moglie non è intervenuta.” (doc. 413)

                                         Facendo capo agli esiti dell’inchiesta domiciliare, con decisione formale del 17 settembre 2018, poi confermata in sede di opposizione, l’assicuratore LAINF ha dichiarato inadempiuti i presupposti per ammettere l’esistenza di una grande invalidità, siccome “l’aiuto accordato dai familiari ha lo scopo di strutturare la sua giornata e impedire che cada in uno stato di abbandono. Lo stesso può rientrare nell’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, prestazione prevista dall’AI ma non dall’assicuratore infortuni. L’AI, che ci legge in copia, è invitata ad esprimersi in merito a tale prestazione.” (doc. 414).

                                         Con la propria impugnativa, fondandosi anch’egli sulle risultanze del rilevamento del 4 settembre 2018, RI 1 pretende invece di aver diritto a un AGI di grado medio, e ciò a fronte della necessità di un aiuto indiretto da parte di terzi in modo notevole e regolare per compiere quattro atti ordinari della vita: vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi, mangiare e cura del corpo. Al riguardo, egli ha precisato che, in assenza di aiuto indiretto, “… - non sceglierebbe un abbigliamento adeguato né al contesto sociale né a quello atmosferico; - non si cambierebbe se si sporcasse; - non si alimenterebbe in modo regolare e adeguato; - non si raderebbe la barba e si laverebbe inadeguatamente; - non saprebbe gestire il ritmo sonno/veglia. Altresì, i due concetti di bisogno regolare e notevole li si possono rilevare dal fatto che l’assicurato necessita tutti i giorni di un aiuto indiretto per compiere l’atto ordinario di vestirsi/svestirsi, di mangiare, della cura del corpo e di alzarsi/sedersi/coricarsi, in quanto non riesce a svolgere completamente (o con sforzo non ragionevolmente esigibile o in modo difforme dall’usuale o non svolgerebbe spontaneamente a causa dello stato psichico) i quattro atti, per es. l’assicurato si sa vestire, ma si veste in modo inadeguato e la moglie deve preparargli gli indumenti.” (doc. I).

                               2.4.   Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale constata come nessuno faccia valere che l’insorgente necessiti di aiuto diretto per compiere gli atti ordinari della vita. Controversa è invece la questione di sapere se l’aiuto fornito dalla moglie, così come è stato definito dall’inchiesta a domicilio, debba essere considerato quale aiuto indiretto (su questo concetto, cfr. supra, consid. 2.2.) oppure, come lo sostiene l’amministrazione, quale accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, il quale nell’assicurazione contro gli infortuni contrariamente a quanto previsto dall’assicurazione per l’invalidità (art. 42 cpv. 3 LAI e art. 37 s. OAI) - non costituisce un’eventualità fondante il bisogno di aiuto (art. 26 s. LAINF e art. 37 s. OAINF; in questo senso, cfr. la STF 8C_994/2010 del 20 giugno 2011 consid. 6.3).

                                         Per derimere la controversia, è innanzitutto necessario definire il concetto di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, introdotto dalla 4a revisione della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità.

                                         L’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI, non comprende né l’aiuto di terzi per compiere i sei atti ordinari della vita né le cure o la sorveglianza personale. Esso rappresenta piuttosto un aiuto complementare e autonomo, fornito nella forma di un aiuto diretto o indiretto a delle persone che presentano un danno alla salute fisica, psichica o mentale (DTF 133 V 450 consid. 9). Questo aiuto interviene laddove, a causa di un danno alla salute, l’assicurato non può vivere autonomamente senza l’accompagnamento di una terza persona (art. 38 cpv. 1 lett. a OAI), non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l’accompagnamento di una terza persona (lett. b) oppure rischia seriamente l’isolamento permanente dal mondo esterno (lett. c). Nella prima eventualità, l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana deve permettere alla persona interessata di gestire lei stessa la sua vita quotidiana. Esso interviene allorquando la persona necessita d’aiuto per almeno una delle attività seguenti: strutturare la giornata, affrontare le situazioni della realtà quotidiana (ad esempio, problemi di vicinato, questioni legate alla salute, all’alimentazione e all’igiene, semplici attività amministrative), conduzione della propria economia domestica (istruzione e sorveglianza/controllo), conformemente alla cifra marginale 8050 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), la cui conformità alla legge e alla costituzione è stata ammessa dal Tribunale federale (DTF 133 V 450).

                                         Nella seconda eventualità (accompagnamento per attività esterne), l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana deve consentire alla persona assicurata di lasciare il proprio domicilio per certe attività o appuntamenti, quali gli acquisti, gli svaghi o i contatti con gli uffici amministrativi, il personale sanitario, il parrucchiere, la posta o la banca (STF 9C_28/2008 del 21 luglio 2008 consid. 3).

                                         La CIGI, alla cifra marginale 8050 e ss., prevede al riguardo quanto segue (stato al 1° gennaio 2018):

" (…).

3.5.2.1  Accompagnamento finalizzato a rendere possibile una vita autonoma

8050   L’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana è necessario affinché le attività quotidiane possano essere svolte in maniera autonoma. Tale accompagnamento è dato se la situazione della persona in questione è caratterizzata da almeno uno dei seguenti bisogni:

     - aiuto nella strutturazione della giornata;

     - sostegno nell’affrontare situazioni della realtà quotidiana (p. es. questioni legate alla salute, all’alimentazione e all’igiene, semplici attività amministrative ecc.);

     - conduzione della propria economia domestica.

L’aiuto nella strutturazione della giornata comprende per esempio l’esortazione ad alzarsi, l’aiuto nel stabilire e rispettare orari fissi per i pasti, nel rispettare un ritmo giorno/notte, nel dedicarsi a un’attività ecc. Anche il sostegno nell’affrontare situazioni della realtà quotidiana comprende aspetti quali l’esortare o l’impartire istruzioni ecc. Nell’ambito dell’igiene si deve per esempio ricordare all’assicurato di fare la doccia. Se però egli necessita di aiuto diretto per lavarsi, allora questa prestazione va considerata come atto ordinario della vita sotto la categoria «pulizia personale» e non come accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana.

Nella conduzione dell’economia domestica rientrano compiti quali pulire e riordinare, fare il bucato e preparare i pasti. Le prestazioni di aiuto necessarie vanno però considerate nell’ottica di impedire che l’assicurato cada in uno stato di abbandono. Occorre quindi sempre valutare se, in mancanza dell’aiuto per questi compiti, l’assicurato dovrebbe essere ricoverato in un istituto o in una clinica (v. N. 8040). Se ad esempio non può stirare, questo non significa che debba andare in un istituto o in una clinica. In tal caso, dunque, le prestazioni di aiuto non possono essere riconosciute come accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana.

(…).

8050.2  Per accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana giusta l’articolo 38 capoverso 1 lett. a OAI si possono intendere sia l’aiuto indiretto che quello diretto da parte di terzi. Di conseguenza, l’accompagnatore può svolgere anche da solo le attività necessarie, se l’assicurato non ne è in grado per motivi di salute nonostante le istruzioni impartite, la sorveglianza o il controllo (DTF 133 V 450, I 661/05).

8050.3  L’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana spetta solo agli assicurati che, per motivi di salute, possono abitare per conto proprio solo con l’assistenza di una terza persona (sentenza del TF 9C_28/2008 del 21 luglio 2008).

             La somma di tutte le prestazioni di aiuto necessarie, tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno, deve far sì che, in mancanza dell’aiuto di terzi, l’assicurato sarebbe costretto ad andare a vivere in un istituto (v. N. 8040).

             (…).

             3.5.2.2   Accompagnamento per compiere attività della vita quotidiana fuori casa

8051     L’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana è necessario affinché l’assicurato sia in grado di uscire di casa per compiere determinate attività della vita quotidiana e intrattenere contatti (fare acquisti, attività del tempo libero, contatti con uffici amministrativi o personale medico, recarsi da parrucchiere ecc.; sentenza del TF 9C_28/2008 del 21 luglio 2008). In caso di limitazioni prettamente o prevalentemente funzionali, l’aiuto va attribuito all’atto di spostarsi.

             3.5.2.3   Accompagnamento destinato a evitare un isolamento permanente

8052     L’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana è necessario per evitare il rischio che l’assicurato sia permanentemente isolato dal mondo esterno e che ciò implichi un considerevole peggioramento del suo stato di salute. Il rischio puramente ipotetico di un isolamento dal mondo esterno non è sufficiente; l’isolamento e il conseguente peggioramento dello stato di salute devono piuttosto già essersi manifestati nell’assicurato (sentenza del TF 9C_543/2007 del 28 aprile 2008). Il necessario accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana consiste in colloqui di consulenza e nell’incitamento a stringere contatti (p. es. portare l’assicurato a manifestazioni).”

                                         Nella concreta evenienza, giustamente il ricorrente non pretende di necessitare dell’aiuto di terzi, neppure indiretto, per compiere gli atti ordinari dell’andare al gabinetto (fare i propri bisogni) e dello spostarsi all’interno o all'esterno e stabilire contatti. Questa Corte può pertanto limitare il proprio esame ai restanti quattro atti ordinari della vita.

                                         Tenuto conto dei principi giurisprudenziali esposti in precedenza, il TCA ritiene che l’assicurato abbisogni di aiuto indiretto per compiere l’atto ordinario del vestirsi/svestirsi, nella misura in cui sua moglie deve giornalmente scegliere e preparare gli indumenti adeguati alle situazioni (ad esempio, in funzione delle stagioni – cfr. doc. 412, p. 3). Del resto, in questo senso, cfr. KOSS - Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung – Hürzeler/Kieser, art. 26 n. 29: “Hilflosigkeit liegt auch vor, wenn sie sich zwar selber ankleiden kann, ihr hingegen die Kleider bereitgelegt werden müssen oder kontrolliert werden muss, ob sich die versicherte Person der Witterung entsprechend gekleidet oder sie Vorder- und Rückseite der Kleidungsstücke verwechselt hat.” – il corsivo è del redattore).

                                         Per il resto, dal rapporto di rilevamento (cfr. doc. 412, p. 3 s.) si evince che l’aiuto fornito dalla moglie consiste in sostanza nell’incitare/sostenere e nell’impartire istruzioni all’assicurato in relazione agli atti del mangiare (la moglie gli lascia il pasto già pronto cosicché l’assicurato lo devo solo riscaldare, rispettivamente lo rende attento che deve mangiare qualcosa), del provvedere all’igiene personale (la moglie incita l’assicurato a lavarsi/radersi/fare la doccia, rispettivamente lo istruisce brevemente affinché si lavi a fondo) e dell’alzarsi (la mattina la moglie sveglia l’assicurato per preservare il ritmo sonno-veglia). D’altronde, ciò è quanto sostengono anche i sanitari del Servizio di neurologia dell’Ospedale __________ di __________, laddove affermano che l’insorgente ha “… bisogno di supporto, spinta e motivazioni dall’esterno.” (doc. 379, p. 3).

                                         Secondo questa Corte, tali bisogni rientrano precisamente nel concetto d’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana finalizzato a rendere possibile una vita autonoma al domicilio e a impedire che l’interessato debba essere ricoverato in un istituto, trattandosi di situazioni che, conformemente alla cifra marginale 8050 della CIGI, necessitano di aiuto nella strutturazione della giornata e nella conduzione della propria economia domestica (a questo proposito, va segnalato che la scelta degli alimenti e la preparazione dei pasti non costituiscono delle funzioni parziali dell’atto della vita “mangiare”, ma fanno invece parte della gestione generale dell’economia domestica – cfr., in questo senso, STFA H 299/03 del 7 giugno 2004 consid. 3.4; I 431/05 del 13 ottobre 2005 consid. 3.5; STF I 652/06 del 25 luglio 2007 consid. 8.3; 9C_1056/2009 del 10 maggio 2010 consid. 4.3).

                                         Del resto, nel ricorso presentato nella causa parallela in materia di assicurazione per l’invalidità (inc. n. 32.2018.186), è lo stesso assicurato ad aver riconosciuto di abbisognare di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, precisando che la necessità di aiuto “… non riguarda né gli atti ordinari della vita – (…) -, né riguarda una sorveglianza personale permanente, né riguarda cure particolarmente impegnative, (…). Ed è questo preciso sostegno che permette all’assicurato di continuare a vivere a casa come prima dell’infortunio.” (doc. I, p. 10 – inc. 32.2018.186).

                                         In esito a quanto precede, posto che il ricorrente necessita dell’aiuto di terzi per compiere soltanto uno dei sei atti ordinari della vita (vestirsi/svestirsi), non è dato il diritto all’AGI in applicazione dell’art. 38 OAINF. Il ricorso presentato da RI 1 deve pertanto essere respinto.

                                         Per concludere, va ancora rilevato che, con decisione formale del 2 ottobre 2018, l’Ufficio assicurazione invalidità ha respinto in virtù dell’art. 66 cpv. 3 LPGA la domanda dell’assicurato tendente all’ottenimento di un AGI dell’AI, per il motivo che l’eventuale necessità di aiuto di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita e/o d’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, è di origine esclusivamente infortunistica (cfr. doc. 418).

                                         Questa Corte non condivide la posizione dell’UAI, e ciò per le ragioni diffusamente esposte nella sentenza relativa alla causa parallela in materia di assicurazione per l’invalidità.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2019.9 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.12.2019 35.2019.9 — Swissrulings