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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.04.2020 35.2019.88

27. April 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,280 Wörter·~21 min·4

Zusammenfassung

Negata esistenza nesso causalità naturale tra infortunio e disturbi spalla sx, oggetto di annuncio di ricaduta (assenza di adeguata sintomatologia a ponte)

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 35.2019.88   mm

Lugano 27 aprile 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)  

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 luglio 2019 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 17 luglio 2019 emanata da

CO 1   rappr. da: RA 1      in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 12 luglio 2018, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di operatore di produzione e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, ha avvertito un forte dolore al braccio sinistro nel trattenere il pesante sportello in metallo di un macchinario per evitare che esso sbattesse contro il macchinario stesso (doc. 14, p. 1).

                                         La diagnosi formulata dai sanitari è stata quella di distorsione dell’articolazione acromio-claveare della spalla sinistra Tossy II (doc. 3).

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Nel mese di febbraio 2019, all’assicuratore è stata annunciata una ricaduta dell’evento assicurato con inabilità lavorativa a contare dal 26 febbraio 2019 (cfr. doc. 5).

                                         L’esame di RMN della spalla sinistra eseguito il 21 febbraio 2019 ha evidenziato la presenza di una grave artrosi acromion-claveare, di un’ipertrofia dei capi ossei ed edema dei capi articolari, nonché di un edema dei tessuti molli peri-articolari e lieve versamento articolare (doc. 8).

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti medico-assicurativi del caso, con decisione formale del 21 giugno 2019, l’amministrazione ha negato l’esistenza di un nesso causale naturale tra l’evento del luglio 2018 e i disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del febbraio 2019 (doc. 24).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 36, p. 19), in data 17 luglio 2019, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 38).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 21 luglio 2019, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando in particolare quanto segue:

" (…).

Dopodiché (dopo l’evento in questione, n.d.r.) ho consultato il Dr. __________ come appuntamento provvisorio per vedere se non avevo rotto qualcosa, il male però insisteva anche dopo una settimana così che ho contattato il Dr. __________ (il medico che si prende cura del mio infortunio del ginocchio) il medico mi ha consigliato di applicare dei cerotti dicendo che il dolore diminuiva in pochi mesi. Durante le visite per il ginocchio mi lamentavo sempre del dolore così che il Dr. __________ ha deciso di prescrivermi una RM dopo 7 mesi, durante questi 7 mesi ho avuto molto dolore però ho continuato a lavorare per non perdere il lavoro perché ho altri 4 membri della famiglia da mantenere. La RM è stata fatta in data 21.02.2019 alla quale il dottore ha messo in luce un grave impegno degenerativo acromion-claveare con ipertrofia dei capi ossei ed edema osseo su entrambi i capi articolari associato ad un edema dei tessuti molli peri-articolari. Discutendo con il Dr. __________ la decisione della CO 1 gli sembra strana, ovvero essere rifiutato dalla CO 1.” (doc. I)

                               1.5.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

                               1.6.   In data 8 settembre 2019, l’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. V).

                               1.7.   Nel corso del mese di febbraio 2020, questa Corte ha interpellato il medico di circondario dell’CO 1, il quale è stato invitato a precisare il proprio apprezzamento della fattispecie (doc. VII).

                                         La sua risposta è pervenuta in data 9 marzo 2020 (doc. VIII 1).

                                         L’assicurato si è espresso in merito il 16 marzo 2020 (doc. XI), mentre l’amministrazione lo ha fatto in data 19 marzo 2020 (doc. X).

                                         in diritto

                               2.1.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi alla spalla sinistra, oggetto dell’annuncio di ricaduta del febbraio 2019, oppure no.

                               2.2.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

                               2.3.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

                                         Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.4.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.5.   In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277). Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206 p. 326 ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.

                               2.6.   Nel caso di specie, dalle carte processuali emerge che l’CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni a proposito dei disturbi alla spalla sinistra, oggetto dell’annuncio di ricaduta, facendo capo al parere del suo medico __________ (cfr. doc. 24, p. 1).

                                         In effetti, con nota del 10 maggio 2019, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, preso atto dell’esito della RMN del 21 febbraio 2019, ha sostenuto che i disturbi alla spalla sinistra non erano imputabili, con un sufficiente grado di verosimiglianza, all’evento del luglio 2018, in quanto la diagnosticata grave artrosi acromion-claveare avrebbe necessitato di anni per svilupparsi e inoltre avrebbe presupposto una frattura articolare o perlomeno un’importante contusione (doc. 15).

                                         Con certificazione del 4 giugno 2019, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha invece dichiarato che la problematica alla spalla sinistra “… ha un nesso causale con l’infortunio che ha subito in luglio dell’anno scorso, visto che prima di quest’infortunio il paziente non ha avuto nessun problema con la spalla sx e che alla MRI si vede chiaramente un edema a livello osseo come anche ai tessuti molli peri-articolari.” (doc. 22).

                                         Chiamato dall’amministrazione a prendere posizione sulle considerazioni enunciate dal medico curante specialista, il dott. __________ ha elaborato l’apprezzamento seguente:

" (…).

Alla RM del 21.02.2019 come segni degenerativi è visibile soltanto l’artrosi acromioclaveare sviluppatasi a lungo termine. Uno sviluppo di un’artrosi sette mesi dopo un trauma non è probabile. Oltre a ciò per lo sviluppo di un’artrosi post-traumatica si necessita almeno una frattura intra-articolare con un distacco delle facce articolari (in questo caso dell’articolazione AC) oppure una forte contusione con lesione della cartilagine e della struttura trabecolare subcartilaginea. In questa fattispecie, l’artrosi post-traumatica necessita ancora molto tempo per svilupparsi fino allo stato grave come presente alla RM. Soprattutto, per lo sviluppo di un’artrosi o microfrattura dell’articolazione AC ci vuole una forte contusione, mentre il dr. med. __________ descrive una distorsione dell’articolazione.

Dal punto di vista della medicina assicurativa, il secondo argomento menzionato dal dr. med. __________ che l’assicurato non ha mai avuto disturbi alla spalla prima dell’infortunio, non ha valenza …” (doc. 23, p. 2)

                                         Con la propria impugnativa, il ricorrente contesta la valutazione del medico di circondario, facendo valere, da una parte, che prima dell’infortunio non avrebbe mai denunciato problemi alla spalla sinistra e, dall’altra, che dall’evento in questione in poi egli avrebbe costantemente sofferto di dolori a quella parte del corpo (cfr. doc. I e doc. V).

                                         In corso di causa, questo Tribunale ha interpellato il dott.           __________ con uno scritto del seguente tenore:

" (…).

Fra gli atti di causa figura un referto, datato 4 giugno 2019, del dott. __________, in cui si sostiene che l’eziologia traumatica del danno alla spalla sinistra sarebbe dimostrata in particolare dal fatto che la RMN del 21 febbraio 2019 aveva mostrato la presenza di “un edema a livello osseo come anche ai tessuti molli peri-articolari.” (doc. CO 1 22).

Ai fini dell’istruttoria di causa, la invito a spiegare per quali motivi medico-scientifici lei esclude, se lo esclude, che l’edema in questione sia stato causato dal trauma subito dall’assicurato il 12 luglio 2018.

(…).” (doc. VII)

                                         Questa la risposta che il medico __________ dell’CO 1 ha fornito in data 9 marzo 2020:

" (…).

Un edema osseo come anche ai tessuti molli periarticolari sono i tipici segni per un’artrosi degenerativa attivata; nella reumatologia questo edema della capsula corrisponde ad un rigonfiamento capsulare e viene valutato come un segnale per l’attivazione dell’artrosi per effettuare un trattamento reumatologico. Per un meccanismo traumatico solo una forte contusione potrebbe creare un edema di questa intensità. Dopo una contusione forte la RM presenterebbe comunque anche un ematoma intramuscolare e anche un edema intraosseo in tutte le regioni della spalla. Nell’anamnesi invece non viene descritta una contusione della spalla ma unicamente uno stiramento del braccio. Nel rapporto del 21.02.2019 il dr. med. __________ descrive un trauma distorsivo Tossy II dell’articolazione acromio-claveare sinistra. Nel suo esame clinico, nello stesso rapporto, comunque non descrive un’instabilità di una lesione Tossy II ma solo una dolenzia sopra il livello dell’articolazione AC. Uno stiramento del braccio comunque non crea una lesione Tossy II." (doc. VIII 1)

                               2.7.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                         Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                                         Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

                               2.8.   Nel caso concreto, attentamente valutato l’insieme della documentazione medica a disposizione, questo Tribunale non vede alcun valido motivo per scostarsi dal parere espresso dal dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, secondo il quale i reperti messi in luce dalla RMN del febbraio 2019 che correlano con i disturbi denunciati dall’assicurato a livello della spalla sinistra, non costituiscono una conseguenza naturale dell’evento occorso in data 12 luglio 2018 (cfr. doc. 23 e VIII 1).

                                         In particolare, il TCA ritiene che vada attribuito un significato decisivo all’affermazione secondo la quale è probabile che l’artrosi presentata dall’insorgente a livello dell’articolazione acromio-claveare, fosse in realtà preesistente all’evento in discussione e, dunque, non causata da esso. È in effetti poco verosimile che delle gravi alterazioni artrosiche, quali quelle oggettivate in concreto, si siano sviluppate nel breve volgere dei sette mesi intercorsi tra il sinistro (luglio 2018) e l’esecuzione della RMN della spalla (febbraio 2019).

                                         Questa Corte non ignora che, secondo il medico curante specialista, le alterazioni oggettivate sarebbero invece state causate dall’evento assicurato in quanto, da una parte, il ricorrente sarebbe sempre stato asintomatico a livello della spalla sinistra e, dall’altra, la presenza di un edema osseo e dei tessuti molli periarticolari dimostrerebbe tale circostanza (doc. 22), tuttavia il suo parere non appare suscettibile di generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la fondatezza della valutazione enunciata dal medico __________.

                                         In effetti, per quanto riguarda il primo argomento, va ricordato che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”).

                                         Per quanto concerne il secondo, interpellato in corso di causa, il dott. __________ ha spiegato che l’edema osseo e dei tessuti molli periarticolari è tipica espressione di un’artrosi degenerativa attivata e non conseguenza dello stiramento del braccio riportato dall’assicurato nell’atto di trattenere il pesante sportello di un macchinario sul posto di lavoro (cfr. doc. VIII 1; a proposito dell’affermazione secondo la quale uno stiramento del braccio non è atto a causare una lussazione Tossy II dell’articolazione AC, si veda J. Krämer/J. Grifka, Orthopädie - Unfallchirugie, 8. edizione, p. 206, opera da cui risulta in effetti che lussazioni di questo genere insorgono tipicamente a seguito di cadute dirette sulla spalla o sul braccio in estensione, ciò che non è stato il caso nella presente fattispecie).

                                         Accertata la preesistenza delle alterazioni artrosiche oggettivate, la questione che si pone è semmai quella di sapere se l’evento del 12 luglio 2018 le ha peggiorate direzionalmente.

                                         In proposito, deve essere rilevato che il sinistro in questione è stato annunciato a titolo d’infortunio-bagatella, ciò significa che esso ha comportato soltanto la necessità di cure mediche (concretamente, la semplice applicazione di Flector Tissugel – cfr. doc. 3) e non ha invece provocato alcuna incapacità lavorativa (doc. 1).

                                         D’altro canto, dalle carte processuali si evince che, nel frattempo (e cioè sino a fine febbraio 2019), la spalla sinistra non è stata oggetto di specifici trattamenti, né ha causato incapacità lavorativa (in base all’annuncio di ricaduta, il lavoro è stato interrotto soltanto dal 26 febbraio 2019 – cfr. doc. 5).

                                         Non trova quindi riscontro negli atti quanto sostenuto dal ricorrente, ossia che egli ha costantemente lamentato dei dolori alla spalla sinistra con limitazioni anche nello svolgimento delle sue mansioni professionali (doc. I). Del resto, non può neppure essere ignorato che i disturbi che l’hanno indotto a consultare di nuovo il dott. __________ nel febbraio 2019, sono stati annunciati all’amministrazione quale ricaduta ex art. 11 OAINF.

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale, una ricaduta viene assunta da un assicuratore infortuni, allorché la sintomatologia a ponte fra l’infortunio e i disturbi accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti, ad esempio quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un trattamento (cfr. STFA U 344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2; 3.3).

                                         L’Alta Corte ha ad esempio deciso in questo stesso senso in una sentenza U 458/00 del 24 ottobre 2001, in cui l’assicuratore LAINF non è stato giudicato responsabile della ricaduta fatta valere nel 1995 da un assicurato che nel 1991, in occasione di un incidente della circolazione, aveva subito una contusione di un ginocchio, poiché, benché durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e la nuova problematica, egli avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere quali sintomi ponte per il riconoscimento di una relazione di causalità naturale. Infatti tali disturbi non avevano mai necessitato di cure, né condotto a un’inabilità lavorativa (cfr. anche la STFA U 296/03 del 24 maggio 2004 consid. 2.1.1).

                                         Nel caso di specie, per i motivi che sono stati diffusamente esposti, non può essere ammesso che vi sia stata una chiara sintomatologia a ponte ai sensi della giurisprudenza appena citata, ciò che rende inverosimile che il sinistro del luglio 2018 abbia aggravato direzionalmente lo stato morboso preesistente.

                                         In esito a tutto quanto precede, il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale, che i disturbi alla spalla sinistra oggetto dell’annuncio di ricaduta del febbraio 2019, costituissero ancora una conseguenza naturale del sinistro accaduto in data 12 luglio 2018.

                                         In queste condizioni, posto che l’CO 1 era legittimato a rifiutare al riguardo il proprio obbligo a prestazioni, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

                                         Visto l’esito della vertenza, può essere lasciata aperta la questione di sapere se l’evento del luglio 2018 è costitutivo di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, ciò che l’istituto assicuratore resistente ha negato in sede di decisione su opposizione (cfr. doc. 38, p. 5).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti