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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.01.2020 35.2019.75

23. Januar 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,315 Wörter·~17 min·4

Zusammenfassung

Opposizione tardiva. Non dati i presupposti per restituire il tremine. Panne informatica al computer della patrocinatrice non è un valido motivo per giustificare il ritardo. Assicurato sopporta le conseguenze di azioni o omissioni del proprio rappresentante

Volltext

Incarto n. 35.2019.75   rs

Lugano 23 gennaio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 giugno 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 23 aprile 2019 emanata da

CO 1      in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Con decisione del 15 novembre 2018 la CO 1, in relazione all’infortunio subito da RI 1 il 30 novembre 2017, ha stabilito che una componente causale poteva essere ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2018 e che quindi le prestazioni sarebbero state sospese a far tempo dal 1° gennaio 2019, data del raggiungimento dello status quo sine (cfr. doc. 148).

                               1.2.   Contro la decisione del 15 novembre 2018 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto opposizione, datata 8 gennaio 2019 e pervenuta all’assicuratore LAINF il 9 gennaio 2019, rilevando, riguardo alla tempestività, quanto segue:

" (…)

1.    La decisione opposta è stata notificata il 15 novembre 2018 e pervenuta all’opponente in data 21 novembre 2018 (doc. A, B).

Il termine di 30 giorni per proporre opposizione, sospeso dalle ferie giudiziarie, scadeva pertanto il 6 gennaio 2019, che essendo giorno festivo slittava al giorno feriale immediatamente successivo, cioè il 7 gennaio 2019.

In tale data, la scrivente aveva purtroppo problemi con il proprio computer (doc. C), che non permettevano di stampare e/o inviare l’opposizione che era stata già redatta.

In base al disposto di cui all’art. 15 LPamm la parte che non ha potuto osservare un termine a causa di un impedimento di cui non ha colpa, può chiedere la restituzione in intero, entro 10 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

Ciò che è il caso di specie, donde la tempestività del presente allegato. (…)” (cfr. doc. 163)

                               1.3.   La CO 1, il 23 aprile 2019, ha emesso un provvedimento con cui ha deciso la non entrata nel merito dell’opposizione, in quanto tardiva, e ha respinto la domanda di restituzione del termine.

                                         Al riguardo l’assicuratore LAINF ha osservato:

" (…) in concreto non si ravvede alcun valido motivo che renda scusabile il fatto che l'assicurata non ha inoltrato opposizione entro il 7 gennaio 2019, per lo meno, cautelativa, avendo avuto, tra l'altro a causa delle ferie giudiziaria a disposizione più di 30 giorni di tempo per farlo. In merito a ciò si osserva che il termine per interporre opposizione ha cominciato a decorrere dal 21 novembre 2018. Dal contratto di mandato tra l'assicurata e la sua rappresentante si può evincere che quest'ultima è stata incaricata il 4 dicembre 2018 (cfr. doc. D). Ne segue quindi che l'avvocato ha avuto 34 giorni per inoltrare l'opposizione.

7.a) In concreto, la rappresentante dell'assicurata ha asserito che il ritardo con il quale ha consegnato l'opposizione è imputabile al fatto che nell'ultimo giorno per inoltrare l'opposizione aveva purtroppo problemi con il proprio computer che non permettevano di stampare e/o inviare l'opposizione che era stata già redatta.

7.b) Dal doc. C si evince che l'avvocato in data 7 gennaio 2019 alle ore 16:50 all’indirizzo __________ scriveva quanto segue: ''Egregio Signor __________, da questo pomeriggio il computer fisso mostrava problemi di lentezza (blocco), fino ad arrivare ad arresto improvviso, manifestatosi con l'immagine dello schermo nero. Dovendo inviare degli atti molto urgenti, necessito di un tecnico il prima possibile. Cordiali saluti"

8.a) A questo proposito si osserva innanzitutto che la rappresentante dell'assicurata chiede la restituzione del termine senza effettivamente sostanziare le circostanze dell'impedimento non colpevole. Rimangono in effetti tanti dubbi e/o domande: A che ora è avvenuto l'arresto del computer? Cosa ha causato l'arresto? E soprattutto cosa è successo dopo l'invio della Mail? L'informatico ha potuto identificare il problema? Ha potuto riparare il computer? In caso affermativo, quando ha ripreso a funzionare il computer? In ogni caso risulta che al più tardi il giorno dopo ovvero il 8 gennaio 2019, il computer sembrava di nuovo funzionare perfettamente, visto che la rappresentante in tale data ha consegnato l'opposizione.

8.b) Determinante ai fini del giudizio è difatti la circostanza che la rappresentante dell'assicurata avrebbe dovuto e potuto a norma dell'art. 10 OPGA tempestivamente fare l'opposizione senza l'utilizzo del computer (i) oralmente o (ii) manoscritta, in entrambe le forme, per risparmiare tempo, anche soltanto in via cautelare senza motivazione, indicando che avrebbe motivato l'opposizione in un secondo momento. (…)” (Doc. A)

                               1.4.   Contro la decisione su opposizione del 23 aprile 2019 RI 1, tramite la propria patrocinatrice, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA e ha postulato la concessione della restituzione del termine per interporre opposizione, facendo valere:

" (…) La decisione del 15 novembre 2018 perveniva alla scrivente in data 21 novembre 2018.

Il termine di 30 giorni per opporsi, scadeva, pertanto, il 6 gennaio 2019, che essendo un giorno festivo, slittava al giorno feriale immediatamente successivo, cioè al 7 gennaio 2019.

Purtroppo in tale data, il sistema informatico della scrivente entrava in panne e il computer si bloccava, con schermata completamente nera (doc. D).

Il tecnico non poteva intervenire nemmeno da remoto e consigliava di spegnere il computer per tutta la giornata e la notte.

Il giorno seguente il computer si riaccendeva, anche se per poco, ma la scrivente riusciva a stampare l'opposizione.

Il tecnico interveniva solo il 09 gennaio 2019, venendo a ritirare presso lo studio della scrivente il computer (doc. E).

I considerandi di cui alla decisione del 23 aprile 2019 della CO 1 in merito alla remissione in termini, vengono qui integralmente contestati.

È facile dissipare i dubbi e le domande di controparte con la semplice lettura del "doc D”.

In tale documento, infatti, viene chiaramente indicato quale sia stato il problema riscontrato dalla scrivente e l'orario in cui questo è avvenuto.

A seguito dell'invio della predetta mail, il tecnico informatico ha contattato telefonicamente la sottoscritta, consigliando di spegnere il computer fino al giorno seguente, onde evitare un collasso dello stesso.

L’8 gennaio 2019, la sottoscritta ha riacceso il computer come indicato dal tecnico informatico, è riuscita a stampare l'opposizione, ma di fatto, non ha più utilizzato il computer, in quanto il tecnico poteva venire a ritirarlo solo il giorno successivo, come risulta dal “doc E”.

Si contesta pertanto che la scrivente non abbia fornito alcun valido motivo che rendesse scusabile il fatto di non aver inoltrato l'opposizione nel termine di legge, cioè il 7 gennaio 2019.

In ogni caso, si evidenzia che, avendo la sottoscritta inoltrato l'opposizione a solo un giorno di distanza dalla scadenza del termine di legge, non ci sarebbe alcuna opportunità di un rinvio così breve. (…)” (Doc. I)

                               1.5.   Dopo aver ottenuto una proroga del relativo termine (cfr. doc. II; III; IV), la parte resistente, il 4 luglio 2019, ha presentato la risposta di causa, nella quale ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

                               1.6.   Il 5 luglio 2019 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI). Le parti sono rimaste silenti.

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                                         nel merito

                               2.2.   Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, a cui rinvia l’art. 1 LAINF, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

                                         Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

                                         Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

                                         Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

                                         L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

                                         Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

                                         I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

                                         Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2bis LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

                                         Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).

                                         Il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pagg. 130 segg.).

                                         Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

                               2.3.   L'art. 10 cpv. 1 OPGA prevede che l'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione.

                                         Ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 OPGA, con riserva delle eccezioni di cui al cpv. 2, qui non applicabili, l’opposizione può essere fatta per scritto o oralmente durante un colloquio personale.

                                         Secondo l’art. 10 cpv. 4 OPGA l’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore. L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore.

                                         Per l’art. 10 cpv. 5 OPGA se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito.

                                         In proposito cfr. STF 8C_775/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 2.3.; STF 9C_163/2016 del 1° giugno 2016.

                               2.4.   Nella presente evenienza la decisione del 15 novembre 2018 con la quale la CO 1 ha stabilito che l’assicurata non aveva più alcun diritto a delle prestazioni LAINF dal 1° gennaio 2019 è stata spedita al suo domicilio di __________ (Italia), pervenendole il 21 novembre 2018 (cfr. doc. 148; 150).

                                         Il termine di 30 giorni per presentare l’opposizione ha quindi iniziato a decorrere il 22 novembre 2018 ed è scaduto, considerate le ferie giudiziarie dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cfr. art. 38 cpv. 4 LPGA; consid. 2.2.) e ritenuto che l’ultimo giorno del termine, 6 gennaio 2019, era un giorno festivo (cfr. art. 38 cpv. 3 LPGA), lunedì 7 gennaio 2019, come del resto riconosciuto anche dalla parte ricorrente (cfr. doc. 163; I).

                                         L’opposizione datata 8 gennaio 2019, inviata il medesimo giorno e pervenuta alla CO 1 il 9 gennaio 2019 (cfr. doc. 163; 180), si rivela, perciò, tardiva.

                               2.5.   Occorre ora esaminare se la ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

                                         Ai sensi dell'art. 14 Lptca, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento. 

                                         Di analogo tenore è l’art. 41 LPGA relativo alla restituzione in termini.

                                         Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

                                         Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

                                         L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

                                         La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

                                         Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

                                         Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

                                         Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

                                         Con sentenza 8C_910/2008 del 30 gennaio 2009, pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 26 pag. 95, citata dalla parte resistente (cfr. doc. A; V), il TF ha stabilito che errori nell’elenco elettronico dei termini di un avvocato insorti dopo una panne informatica non costituiscono un impedimento non colpevole giustificante la restituzione del termine ex art. 41 LPGA. Dopo una panne informatica deve essere verificata la completezza dell’elenco e ciò anche quando il PC-Supporter non fornisce alcun indizio a favore di una possibile perdita di dati.

                                         Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

                               2.6.   Nel caso di specie questa Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per interporre opposizione contro la decisione 15 novembre 2018, notificata all’insorgente il 21 novembre 2018.

                                         In effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’invio tardivo dell’opposizione.

                                         In particolare la panne informatica al computer della rappresentante dell’assicurata che avrebbe avuto luogo il 7 gennaio 2019 e ha richiesto l’intervento di un tecnico, avvenuto il 9 gennaio 2019 (cfr. doc. I; D; E), non può in ogni caso giustificare la tardività dell’inoltro dell’opposizione.

                                         L’avv. RA 1, alla quale la ricorrente ha conferito il mandato di rappresentarla già il 4 dicembre 2018 (cfr. doc. 161), visto che il termine per interporre opposizione contro il provvedimento del 15 novembre 2018 scadeva proprio il 7 gennaio 2019, avrebbe dovuto e potuto - come precisato anche dall’assicuratore LAINF (cfr. doc. A; V) - interporre perlomeno un’opposizione cautelativa scritta a mano, precisando che l’avrebbe completata al più presto (cfr. consid. 2.3.).

                                         Ciò a maggior ragione considerato che il messaggio di posta elettronica alla __________ con la comunicazione del sopravvenuto problema informatico è stato scritto dall’avvocato il 7 gennaio 2019 alle 16:50 (cfr. doc. D).

                                         La patrocinatrice dell’insorgente aveva, perciò, il tempo sufficiente per procedere come indicato.

                                         Va, infine, rilevato che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019 consid. 5.3.; STF 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 4.3.; STF 8C_787/2018 del 17 dicembre 2018; STF 8C_915/2014 del 26 febbraio 2015 consid. 4.1.; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2014.42 del 20 novembre 2014 consid. 2.6.; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006 consid. 2.7.; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003).

                               2.7.   In simili condizioni, occorre concludere che l'opposizione inoltrata contro la decisione del 15 novembre 2018 tardivamente l’8 gennaio 2019 (cfr. consid. 2.4.) è irricevibile (cfr. su questo tema le STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014 in cui l’Alta Corte ha considerato inammissibile un ricorso depositato il 13 giugno 2014 contro un giudizio del TCA del 30 aprile 2014, notificato a un assicurato il 9 maggio 2014, ritenuto, da una parte, che il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza cantonale era scaduto il 10 giugno 2014, dall’altra, che l’insorgente non aveva fatto valere elementi suscettibili di giustificare una restituzione del termine inosservato; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019; STCA 38.2019.18 del 1° luglio 2019; STCA 38.2013.22 del 15 luglio 2013; STCA 38.2007.102 del 31 gennaio 2008; STCA 35.2007.58 del 20 giugno 2007; STCA 38.2007.73 del 3 ottobre 2007).

                                         Di conseguenza a ragione la parte resistente non è entrata nel merito della vertenza.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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