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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.07.2019 35.2019.72

30. Juli 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·884 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Incompetenza territoriale del TCA. Ricorso dichiarato irricevibile

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2019.72   mm

Lugano 30 luglio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 28 maggio 2019 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 2 maggio 2019 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 26 agosto 2018, RI 1, dipendente della __________ di __________ in qualità di responsabile del marketing di vendita e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, ha riportato la lesione totale dell’inserzione del tendine estensore dell’anulare della mano destra nell’estrarre un vassoio da un cartone.

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 1° febbraio 2019, l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’evento dell’agosto 2018 (doc. 22).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (doc. 23), in data 16 aprile 2019, la CO 1 ha annullato la decisione formale del 1° febbraio 2019 e ha riconosciuto la propria responsabilità a titolo di lesione parificata a infortunio ex art. 6 cpv. 2 LAINF (doc. 36).

                               1.3.   Con ricorso del 28 maggio 2019, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando in particolare quanto segue:

" (…).

Ho chiesto più volte a CO 1 la possibilità di verificare attraverso i loro specialisti il danno subito, ma non lo ha mai ritenuto opportuno. Oggi ho un dito storto e la presa/pressione della mano destra decisamente compromessa (io sono destro).

Credo sia condivisibile senza alcun dubbio che questo incidente è avvenuto sul posto di lavoro mentre stavo svolgendo le mansioni richieste dalla mia azienda e che conseguentemente abbia riportato un danno che mi ha ridotto le capacità motorie della mano destra.

Questo infortunio è un infortunio sul lavoro, non saprei come altro modo chiamarlo.

Poiché CO 1 supporta attraverso il proprio gruppo anche gli infortuni sul lavoro, mi è oscura la ragione del loro diniego nel riconoscere un fatto così chiaro e palese.”

                                         (doc. I)

                               1.4.   La CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga dichiarata irricevibile per incompetenza territoriale di questa Corte e, nel merito, priva di oggetto, ritenuto che con la decisione su opposizione impugnata essa ha riconosciuto il principio della presenza di una lesione ex art. 6 cpv. 2 LAINF e quindi l’assunzione delle spese sanitarie (doc. III).

                               1.5.   In data 8 luglio 2019, il ricorrente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. VI).

                               1.6.   Il 18 luglio 2019, il TCA ha chiesto al Controllo degli abitanti del Comune di __________ se risulta ivi domiciliato e, nell’affermativa, a partire da quale data (doc. VIII).

                                         La relativa risposta è pervenuta in data 24 luglio 2019 (doc. IX).

                                         in diritto

                               2.1.   Con la risposta di causa l’assicuratore resistente ha sollevato l’eccezione d’incompetenza territoriale di questo Tribunale (cfr. doc. III, p. 2).

                                         Il TCA è quindi tenuto a verificare preliminarmente tale aspetto.

                               2.2.   Secondo l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate.

                                         A norma dell’art. 56 cpv. 1 LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

                                         L’art. 58 LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (cpv.1).

                                         Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2).

                                         L’autorità che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni (cpv. 3).

                               2.3.   Nel caso di specie, dagli atti risulta che l’assicurato è domiciliato nel Comune di __________ a partire dal 1° marzo 2018 (cfr. doc. IX). Competente a trattare la causa che vede RI 1 opposto alla CO 1 è, pertanto, la Camera di diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale amministrativo del Cantone di __________;

                                         Il presente ricorso si rivela, di conseguenza, irricevibile per mancanza di competenza ratione loci.

                                         Gli atti vanno trasmessi alla Camera di diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale amministrativo del Cantone di __________ per ragione di competenza (cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                         §    Gli atti sono trasmessi, per competenza, alla Camera di diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale amministrativo del Cantone di __________, __________.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          La segretaria

Daniele Cattaneo                                                 Stefania Cagni

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