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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.02.2020 35.2019.66

17. Februar 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,226 Wörter·~21 min·6

Zusammenfassung

Discusso il diritto a una rendita d'invalidità tenuto conto del solo danno infortunistico. Rinvio all'amministrazione per approfondimento peritale dal punto di vista neurologico (cefalee e turbe del visus)

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2019.66   mm

Lugano 17 febbraio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 maggio 2019 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 10 aprile 2019 emanata da

CO 1 rappr. da:   RA 2       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 29 settembre 2017, RI 1, dipendente dell’__________ di __________ in qualità di carpentiere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è caduto da una scala a pioli mentre stava per spostare un pannello fonico e ha battuto a terra la schiena e la parte occipitale della testa (doc. 52, p. 2).

                                         A causa di questo evento egli ha riportato, secondo il rapporto di uscita del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, la frattura tipo A3 della vertebra L1, una ferita lacero-contusa a livello occipitale, nonché una millimetrica immagine ipodensa in corrispondenza del VI-VII segmento epatico (doc. 15).

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Alla chiusura del caso, con decisione formale del 22 marzo 2019, l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità, mentre gli ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 10% (doc. 113).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 117), in data 10 aprile 2019, l’CO 1 ha confermato la sua prima decisione. In particolare, esso ha sostenuto che i disturbi di natura neurologica fatti valere con l’opposizione, non costituiscono una conseguenza naturale dell’evento traumatico del settembre 2017 (doc. 124).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 27 maggio 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscergli una rendita LAINF intera a contare dal 1° dicembre 2018.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’assicurato ha sviluppato in particolare le seguenti considerazioni:

" (…) In primo luogo si censura che la CO 1 non ha valutato compiutamente se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti. (…).

L’esame del caso da parte del consulente del qui ricorrente mette nuovamente in luce le pecche degli accertamenti e delle conclusioni avversarie. Sarà quindi una perizia giudiziaria a dover stabilire natura, tipo e gravità delle limitazioni d’ordine medico all’espletamento di un’attività lavorativa a seguito delle sequele dell’infortunio del 29 settembre 2017. I dati ripresi da CO 1 con riferimento ai dati ripresi dalla Clinica di __________ e dei propri medici sono contestati nello specifico perché non sostenibili di fronte ad una corretta valutazione d’ordine medico (cfr. doc. B) (…).

Si ripete quindi che per le sole conseguenze delle lesioni al rachide l’incapacità lavorativa del signor RI 1 è del 62.5%, stante che il dr. med. __________ ha stabilito in 40% la capacità lavorativa residua su 8 ore lavorative giornaliere, mentre quando era attivo presso la __________ il ricorrente lavorava 8.5 ore al giorno, sicché la sua capacità lavorativa va rapportata alla mezz’ora in meno che riesce a lavorare, portandola al 37.5%.

A questa incapacità lavorativa si aggiunge quella indotta dalle cefalee tensive post-traumatiche insorte a seguito dell’infortunio sul lavoro in narrativa, che aggravano la situazione di un altro 15% e la componente psichiatrica che aggiunge un ulteriore 10%, fatte salve diverse risultanze istruttorie. Non è possibile mettere a frutto il rimanente 12.5% teorico, sicché bisogna partire da un’invalidità completa anche in un’attività alternativa, fermo che anche la resistente è dell’opinione che il signor RI 1 mai più potrà svolgere il lavoro di manovale-operaio edile sui cantieri.

Per quanto riguarda i pareri medici ripresi dalla resistente tramite il suo medico ________________, che ci risulta essere un ortopedico, che a questi difetta la necessaria specializzazione in neurologia e neurochirurgia. Non può dunque esprimersi in maniera vincolante per gli aspetti connessi con le lesioni alla schiena e le loro conseguenze invalidanti, per le cefalee e gli aspetti psichiatrici.” (doc. I, p. 7 ss.)

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

                               1.5.   In data 27 giugno 2019, il patrocinatore del ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione e si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. VII + allegati).

                                         L’amministrazione si è pronunciata al riguardo l’11 luglio 2019, versando agli atti un apprezzamento del proprio medico fiduciario (doc. IX + allegato).

                                         Al rappresentante dell’assicurato è ancora stato concesso di formulare delle osservazioni sull’apprezzamento elaborato nel frattempo dal dott. __________ (doc. XI).

                                         L’istituto assicuratore si è riconfermato nella risposta di causa e nella sua successiva presa di posizione dell’11 luglio 2019 (doc. XIII).

                               1.6.   In data 7 febbraio 2020, l’avv. RA 1 ha chiesto al TCA di voler dare ulteriore corso alla procedura (doc. XV).

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                                         nel merito

                               2.2.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

                                         Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

                                         L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

                               2.3.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. DTF 134 V 109 consid. 9.5.; RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 U 133/02; STFA U 162/02 del 29 gennaio 2001; DTF 121 V 6; STFA H 407/99 del 28 novembre 2000; STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; STFA C 341/98 del 23 dicembre 1999 consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (cfr. DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. STF 8C_12/2019 del 4 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_160/2012 del 13 giugno2012 consid. 2; RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

                                         Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                                         Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).

                               2.5.   Nel caso di specie, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha negato all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità, ritenuto che i postumi residuali dell’infortunio del 29 settembre 2017 non inciderebbero negativamente sulla sua capacità lucrativa (cfr. doc. 124).

                                         Per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa, l’amministrazione ha fatto capo alle relative valutazioni contenute nel rapporto di uscita 17 luglio 2018 della Clinica di riabilitazione di __________ ed in quello elaborato dal medico _____________ a margine della visita di chiusura del 13 settembre 2018. Da questi documenti risulta la diagnosi di stato dopo caduta da un’altezza di circa 4 metri con frattura del corpo vertebrale di L1 di tipo A3 e contusione del capo con ferita lacero-contusa occipitale, come pure la presenza di una totale capacità lavorativa in attività medio-pesanti con carico alternato e senza posizioni forzate di lunga durata (doc. 91, p. 4 e doc. 98, p. 3).

                                         Da parte sua, il ricorrente contesta di essere in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività sostitutive adeguate, e ciò alla luce delle considerazioni espresse al riguardo dal dott. __________ nel suo referto del 24 maggio 2019. D’altro canto, egli fa valere che l’amministrazione avrebbe omesso di approfondire gli aspetti neurologici e psichici (cfr. doc. I).

                                         Questa Corte constata che, con referto 24 maggio 2019, il dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia, è giunto alla conclusione che “… non ci sia consapevolezza del fatto che questi dolori sono dovuti a problemi muscolari dipendenti dallo scompenso statico toracico-lombare e dalle alterazioni anatomiche post-traumatiche in Th12 e L1. In questi segmenti inseriscono diversi tendini muscolari che a causa di problemi insertivi, come p.e. dopo traumatismi della colonna, vengono attivati punti trigger muscolari la cui persistenza porta ad una cronicità dei dolori e purtroppo anche alla malattia del dolore cronico con ovvie ripercussioni psicologiche.” (doc. B, p. 7).

                                         Egli si è poi così espresso a proposito della residua capacità lavorativa:

" (…) Ritengo che una capacità lavorativa residuale sia presente ed opportuna anche per garantire una certa stabilità psicologica. Pertanto, ritengo che la capacità residuale, alle condizioni sopra menzionate nell’ambito della visita ____________, siano di 8 ore al giorno, con un rendimento del 40-50% o 4 ore con un rendimento di 80-100%, a dipendenza della frequenza di dover sollevare pesi, flessioni lombari e rotazioni.” (doc. B, p. 8)

                                         In corso di causa, l’amministrazione ha invitato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale e traumatologia, a prendere posizione in merito alla valutazione enunciata dallo specialista privatamente interpellato dall’insorgente.

                                         Con apprezzamento datato 10 luglio 2019, il medico fiduciario ha negato che quanto sostenuto dal dott. Liverani potesse mettere in discussione l’esigibilità lavorativa definita dai sanitari di __________ e dal medico ____________, in quanto egli “… ha allestito una perizia molto breve sul caso del signor RI 1, senza essere in possesso della documentazione completa. Nella sua argomentazione si sofferma su degli aspetti di tipo molto teorico, che attribuisce poi a sintomi dell’assicurato senza mai averlo visitato. Se poi questi punti muscolari trigger da lui descritti sarebbero stati così importanti per i sintomi del signor RI 1, gli specialisti della Clinica di riabilitazione di __________ lo avrebbero certamente accennato anche nella loro relazione di uscita del 17 luglio 2018. L’esigibilità lavorativa definita dal dott. __________ è infondata basandosi su una diagnosi errata.” (doc. IX 1, p. 13).

                                         Trattandosi degli aspetti neurologici, in sede di opposizione, il rappresentante di RI 1 ha prodotto un rapporto, datato 14 febbraio 2019, del Centro cefalee dell’Unità di neurologia del Presidio ospedaliero di __________, in base alla quale l’assicurato soffre di una persistente cefalea tensiva post-traumatica con disturbi del visus (cfr. doc. 118).

                                         Consultato in proposito dall’amministrazione, il dott. __________, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha sostenuto non esservi un nesso causale naturale tra le diagnosticate cefalee e l’evento traumatico assicurato, e ciò tenuto conto del tempo di latenza con il quale si è manifestato il disturbo e dell’assenza di una sintomatologia a ponte (doc. 123).

                                         Il suo parere è stato poi ripreso nella decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. 124, p. 6).

                                         Per quanto riguarda invece l’asserita problematica psichica, l’avv. RA 1 segnala che la sua esistenza sarebbe stata evidenziata anche in occasione della degenza presso la Clinica di __________ ma non indagata dall’assicuratore resistente (doc. XI, p. 2).

                               2.6.   Chiamato ora a pronunciarsi in merito al diritto a una rendita d’invalidità, questo Tribunale ritiene di non poter confermare la decisione su opposizione impugnata nella misura in cui l’assicurato è stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività professionali compatibili con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico.

                                         In effetti, a proposito dei disturbi neurologici (in sostanza, delle cefalee accompagnate da turbe del visus), se è vero che la loro presenza è stata segnalata soltanto all’inizio del 2019, dunque con un tempo di latenza piuttosto lungo rispetto al momento in cui è avvenuto l’infortunio in discussione (settembre 2017), è altrettanto vero che l’istituto assicuratore convenuto ha negato la propria responsabilità in proposito fondandosi sul parere di uno specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia (dott. __________), dunque di un medico non particolarmente qualificato a pronunciarsi nella materia che qui interessa.

                                         In esito a quanto precede, tenuto pure conto che nell’infortunio è rimasto coinvolto anche il capo, questa Corte ritiene che, per maggiore tranquillità, si giustifichi l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione affinché disponga un approfondimento neurologico volto a stabilire se i disturbi in questione costituiscono una conseguenza dell’evento traumatico del 29 settembre 2017 e, nell’affermativa, se essi incidono negativamente sulla capacità lavorativa residua del ricorrente.

                                         A titolo abbondanziale, per quanto riguarda i pretesi disturbi psichici, il TCA rileva che dagli atti di causa non risulta che uno specialista ne abbia mai diagnosticato l’esistenza (contrariamente a quanto sostiene il rappresentante dell’insorgente, nel rapporto di uscita della Clinica di __________ non si evince affatto tale circostanza – cfr. doc. 98), né tantomeno che RI 1 sia stato sottoposto a specifiche terapie. In queste condizioni, nella misura in cui ha rinunciato ad esperire accertamenti in quell’ambito, l’agire dell’CO 1 non appare dunque censurabile.

                                         Trattandosi del rimprovero secondo il quale l’assicuratore LAINF sarebbe responsabile del mancato intervento di stabilizzazione alla schiena (cfr. doc. VII; p. 2: “Omette però di dire che il ritardo nel procedere nei dovuti modi è imputabile alla CO 1, che non ha preso posizione in merito e dato il suo benestare almeno a livello dell’assunzione dei costi. La risposta omette poi di considerare che tale ritardo costituirebbe comunque un infortunio ulteriore, anch’esso a carico dell’assicuratore LAINF.”), questo Tribunale si limita a segnalare che dalle carte processuali emerge che l’CO 1 ha tempestivamente fornito il proprio benestare all’intervento chirurgico proposto (risulta in effetti che il dott. __________ ha sollecitato una decisione in merito con rapporto del 6 febbraio 2018 [doc. 40] e che l’istituto gli ha comunicato il proprio benestare già il 19 febbraio 2018 [doc. 42]). Se l’operazione in questione non è stata finalmente eseguita, è per ragioni estranee all’agire dell’assicuratore, così come si evince chiaramente dal referto 26 aprile 2018 del dott. __________ (cfr. doc. 63).

                                         Per quanto concerne infine il preteso diritto a provvedimenti integrativi (cfr. doc. I, p. 8), è utile qui ricordare che la riformazione professionale non è una prestazione che gli assicuratori contro gli infortuni sono tenuti a fornire in base alla LAINF. Essa compete infatti all’assicurazione per l’invalidità (cfr. artt. 8 ss. LAI).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione circa il diritto a una rendita d’invalidità.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                         L’CO 1 verserà all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2019.66 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.02.2020 35.2019.66 — Swissrulings