Raccomandata
Incarto n. 35.2019.6 mm
Lugano 11 novembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 dicembre 2018 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 1 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 7 dicembre 1976, RI 1, dipendente delle allora __________ in qualità di disegnatrice copista e, perciò, assicurata contro gli infortuni presso l’CO 1, è scivolata e ha battuto la parte destra del viso contro un mobile della camera, riportando in particolare la rottura di due incisivi superiori.
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Il 7 novembre 2006, l’assicurata ha annunciato all’amministrazione una ricaduta dell’evento traumatico del dicembre 1976 (doc. 5, p. 4). In quel contesto, il suo medico-dentista curante ha proposto, quale terapia, la rimozione del ponte superiore, l’estrazione dei denti 11-21-22-12-17, la ricostruzione dei monconi di 13-14-15-16, la cura endodontica di 16 e, infine, il posizionamento di un ponte in ceramica (doc. 3, p. 3).
Dopo aver raccolto il parere del proprio dentista fiduciario (doc. 4, p. 1), in data 10 aprile 2007, l’CO 1 ha comunicato al dentista curante, con copia all’assicurata, che avrebbe riconosciuto “… un importo massimo di fr. 6275.80 corrispondente al preventivo allestito dal dr. __________ in data 28.3.2007 il tutto pro forma. Declinando la nostra responsabilità per il futuro, attendiamo pertanto a fine cura una nota dettagliata del lavoro eseguito dopo di che provvederemo a rimborsarle quanto da noi dovuto.” (doc. 6).
1.3. Nel corso del mese di dicembre 2017, all’assicuratore è stata annunciata un’ulteriore ricaduta del pregresso infortunio (doc. 7, p. 1). Con preventivo del 9 gennaio 2018, il dott. med. dent. __________ ha proposto l’estrazione dei denti 16 (mascellare superiore) e 33-43 (mascellare inferiore), nonché la confezione di una protesi totale inferiore ancorata su due impianti (doc. 13, p. 2).
1.4. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 10 ottobre 2018, l’amministrazione ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione alle cure proposte (e nel frattempo eseguite) dal dentista curante, “in quanto la responsabilità assicurativa si è esaurita dopo le cure sostenute nel 2007 assunte pro forma.” (doc. 29).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata personalmente (doc. 31), in data 7 dicembre 2018, l’CO 1 ha confermato la sua prima decisione (doc. 34).
1.5. Con tempestivo ricorso del 7 gennaio 2019, RI 1 ha chiesto che la decisione su opposizione impugnata venga annullata, argomentando in particolare quanto segue:
" (…) Vista la mancata comunicazione all’interessata della presa di posizione CO 1 del 10.04.2007 e delle proposte di cura del dentista di fiducia, l’assicurata non ha mai potuto esercitare il suo diritto di opporsi a tale decisione e quindi l’assicurazione CO 1 non può negare il riconoscimento della continuazione delle cure eseguite tramite il Dr. __________ di __________.
Se l’assicurata fosse stata a conoscenza della lettera del 10.04.2007 avrebbe contestato immediatamente il riconoscimento dell’importo pro forma, essendo ben cosciente che l’infortunio subito nel 1976 aveva avuto conseguenze anche sull’arcata dentale inferiore. Oppure avrebbe potuto eseguire subito nel 2007 le cure su entrambe le arcate dentali come auspicato da CO 1.” (doc. I, p. 2)
1.6. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.7. In data 5 aprile 2019, la ricorrente si è riconfermata nelle proprie conclusioni, rilevando segnatamente come, a suo avviso, “… la decisione datata 10.04.2017 (recte: 2007, n.d.r.) della spettabile CO 1 si riferisse esclusivamente alle lesioni subite all’arcata superiore, mentre nel colloquio intercorso tra la sottoscritta e il Dr. __________ (medico di fiducia della CO 1) in data 15.03.2007, il medesimo mi rese attenta sul fatto che i danni da me subiti coinvolgevano pure l’arcata inferiore. A quel momento, vista la mia impossibilità finanziaria nel far fronte all’importante quota parte per il costo di un intervento, decisi mio malgrado di rimandare il medesimo.” (doc. IX).
L’CO 1 ha preso posizione in proposito il 2 maggio 2019, sottolineando che - contrariamente a quanto preteso dall’insorgente -, l’infortunio del dicembre 1976 aveva “… interessato esclusivamente i due incisivi superiori (doc. 15: annuncio di infortunio del 10 dicembre 1976). Inoltre la documentazione relativa al colloquio con il Dr. __________ non permette di ritenere che quest’ultimo avrebbe detto ciò che gli attribuisce la ricorrente. Anzi, le allegazioni dell’insorgente sono smentite dagli atti. Nel suo apprezzamento del 15 marzo 2017, come pure nel formulario e nel preventivo, il Dr. __________ fa in effetti esclusivamente riferimento all’arcata dentale superiore (doc. 4 e doc. 5). L’infortunio di competenza della CO 1 ha riguardato soltanto gli incisivi superiori ed il fatto che altri denti avrebbero potuto essere coinvolti non è mai emerso in più di 40 anni.” (doc. XI).
1.8. Il 26 agosto 2019, il TCA ha interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a rispondere ad alcune domande inerenti la fattispecie (doc. XIII).
La sua risposta è pervenuta in data 13 settembre 2019 (doc. XIV).
L’istituto assicuratore resistente si è pronunciato in merito il 20 settembre 2019 (doc. XVII), mentre l’assicurata lo ha fatto in data 21 settembre 2019, ribadendo in sostanza quanto già fatto valere con il suo scritto del 5 aprile 2019 (doc. XVI).
in diritto
2.1. L’oggetto litigioso è circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a negare le proprie prestazioni in relazione alla cura dentaria eseguita dal dott. med. dent. __________, oppure no.
2.2. Nel caso di specie, si pone preliminarmente una questione di diritto intertemporale.
L’assicuratore LAINF convenuto ha al riguardo sostenuto l’applicabilità del diritto previgente (LAMI in vigore sino al 31 dicembre 1983), precisando che, in ogni caso, esso “… risponde solo delle conseguenze di un infortunio o di una malattia professionale che hanno un nesso causale naturale e adeguato con un avvenimento assicurato …” (doc. 34, p. 2).
Giusta l’art. 118 cpv. 1 LAINF, le prestazioni assicurative per infortuni anteriori all'entrata in vigore della presente legge e per malattie professionali insorte prima di questa data sono effettuate secondo il diritto precedente.
Nel caso di specie, l’infortunio a dipendenza del quale l’assicurata pretende le prestazioni in discussione, è accaduto il 7 dicembre 1976, pertanto precedentemente all’entrata in vigore della LAINF (1° gennaio 1984). Posto come nessuna delle eccezioni previste dal capoverso 2 della disposizione appena citata possa qui entrare in linea di conto, la vertenza deve essere giudicata applicando il diritto previgente, ossia la LAMI in vigore sino al 31 dicembre 1983.
2.3. Secondo l’art. 73 cpv. 1 LAMI, dal momento in cui accade l’infortunio e per la durata della malattia che ne è la conseguenza, l’assicurato ha diritto alla cura medica, ai medicamenti e ad altri rimedi e oggetti che giovino alla guarigione, nonché al rimborso delle spese di viaggio necessarie.
La cura medica viene principalmente prestata immediatamente dopo l’infortunio o l’apparizione della malattia professionale. Tuttavia, una cura medica può entrare in considerazione anche in caso di ricadute o di conseguenze tardive, le quali insorgono soltanto dopo la liquidazione tecnico-assicurativa di un danno. Secondo la giurisprudenza, si è in presenza di una ricaduta quando un danno alla salute, che si presumeva guarito, si riacutizza, di modo che esso necessita di cura medica e causa incapacità lavorativa. Per contro, si parla di conseguenza tardiva quando un danno alla salute apparentemente guarito produce, nel corso di un periodo di tempo prolungato, delle modificazioni organiche o psichiche, comportanti sovente uno stato patologico differente (cfr. A. Maurer, Rechts und praxis der schweizerischen obligatorischen unfallversicherung, 2a ed., Berna 1963, p. 182 s.).
L’assicuratore contro gli infortuni è tenuto a versare le prestazioni di cura medica solo fintanto che ci si può attendere con verosimiglianza un notevole miglioramento dello stato di salute. Al riguardo, viene richiesta perlomeno una relativa stabilizzazione delle condizioni di salute. Non è sufficiente che da una cura medica oppure ad esempio da una cura balneare ci si attenda soltanto un miglioramento insignificante oppure che un notevole miglioramento sia semplicemente possibile (cfr. Maurer, op. cit., p. 183 e i riferimenti ivi citati).
2.4. L’obbligo a prestazioni dell’assicuratore contro gli infortuni presuppone però, in primo luogo, che tra l’evento infortunistico e il danno insorto (danno alla salute, invalidità, morte) esista un nesso di causalità naturale. Cause ai sensi del nesso di causalità naturale sono tutte quelle circostanze, senza le quali, l’effetto prodottosi non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo, rispettivamente nello stesso momento. In queste condizioni, per ammettere il nesso di causalità naturale non occorre che un infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento lesivo, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia pregiudicato l'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. DTF 112 V 30 consid. 1a e i riferimenti ivi citati).
L’obbligo a prestazioni dell’assicuratore contro gli infortuni presuppone inoltre che tra l’evento infortunistico e il danno intervenuto esista un nesso di causalità adeguata. Secondo la giurisprudenza, un evento è ritenuto causa adeguata di un determinato effetto se, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, è idoneo a provocare simili risultati. L'effetto concretamente prodottosi apparirà in quel caso propiziato, in linea generale, dall’evento in questione.
Sapere se, dato un nesso di causalità naturale tra l’evento assicurato e il danno alla salute verificatosi, è presente anche il richiesto legame causale adeguato, è una questione di diritto che va valutata alla luce delle regole sviluppate da dottrina e giurisprudenza. La risposta a tale quesito – contrariamente a quella riguardante la causalità naturale – non deve essere fornita con il grado della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 112 V 30 consid. 1b e i riferimenti ivi menzionati).
2.5. Ai sensi dell’art. 71 cpv. 3 LAMI, l’istituto prende in ogni tempo le opportune disposizioni per la cura razionale dell’assicurato; in caso d’inosservanza ingiustificata di queste disposizioni, le prestazioni dell’assicurazione potranno essere negate in tutto o in parte per l’avvenire.
Secondo la giurisprudenza e la dottrina, il diritto dell’istituto d’impartire istruzioni previsto dall’art. 71 LAMI e il conseguente obbligo dell’assicurato di tollerare hanno quale corollario la responsabilità dell’CO 1. Ciò significa, tra l’altro, che l’CO 1 è tenuto a rispondere per le conseguenze di un’ospedalizzazione da esso disposta a titolo di accertamento. Questa responsabilità non è espressamente prevista dalla LAMI, tuttavia deve essere ammessa dal giudice, in quanto non sarebbe giustificato lasciare l’assicurato a mani vuote, allorquando egli si è conformato a una direttiva dell’istituto e, a causa di ciò, ha riportato un danno alla salute oppure un aggravamento di un danno già esistente (cfr. DTFA 1964 p. 207 e 1967 p. 17).
Il legislatore ha codificato la giurisprudenza appena citata agli articoli 6 cpv. 3 LAINF e 10 OAINF (DTF 128 V 169 consid. 1c).
La giurisprudenza ha precisato al riguardo che conseguenza del diritto dell’assicuratore contro gli infortuni di disporre dei provvedimenti di cura è, da una parte, che esso è tenuto a fornire le prestazioni per le lesioni causate all’assicurato nell’ambito del trattamento medico (DTF 118 V 286) e, dall’altra, che può rifiutare le prestazioni per una misura terapeutica non autorizzata e per le conseguenze che ne risultano (DTF 128 V 171 consid. 1b e i riferimenti menzionati).
In una sentenza U 154/02 del 17 marzo 2003, il TFA (a partire dal 1° gennaio 2007: TF) è stato chiamato a giudicare il caso di un assicurato, vittima di un infortunio ai denti, riguardo al quale il suo assicuratore contro gli infortuni si era dichiarato disposto ad assumere, pro forma, i costi di confezionamento di una protesi parziale metallica, anziché quelli legati alla costruzione di un ponte, proposta ritenuta non esente da rischi. Successivamente, l’assicurato si era visto costretto a sottoporsi a delle nuove cure dentali a causa del deterioramento dei denti inferiori (infezione del dente 42, sospetta frattura radicolare e infezione periodica del dente 48). L’assicuratore aveva rifiutato l’assunzione dei costi di risanamento, per il motivo che l’assicurato, a suo tempo, aveva scelto di far realizzare un ponte (anziché una protesi) e che la responsabilità dell’assicuratore non era impegnata per cure non autorizzate. L’Alta Corte ha confermato la sentenza cantonale (la quale, a sua volta, aveva confermato la decisione amministrativa), ritenendo accertato che l’assicuratore, a suo tempo, era legittimato a rifiutare l’assunzione di un trattamento considerato inadeguato, rifiuto che l’assicurato non aveva del resto contestato. Inoltre, visto che l’assicurato aveva nondimeno scelto di sottoporsi alla cura non autorizzata e che essa ha in seguito provocato un nuovo danno alla salute, l’assicuratore non è tenuto a sopportarne le conseguenze.
2.6. Nel caso di specie, va constatato che, nel novembre 2006, l’assicurata ha chiesto all’assicuratore convenuto la riapertura del caso d’infortunio del 1976 (che, in base alla pregressa documentazione, aveva interessato i denti 11 e 12 dell’arcata superiore, fratturati e risanati mediante corone ceramo metalliche – cfr. doc. 15, p. 4 s.), a causa dell’insorgere di dolori alla dentatura (doc. 5, p. 4).
Il 22 dicembre 2006, il dott. med. dent. __________ ha preventivato un costo di fr. 8'461.45, corrispondente alla rimozione del ponte superiore, all’estrazione dei denti 11-21-22-12-17, alla ricostruzione dei monconi di 13-14-15-16, alla cura endodontica di 16 e alla posa di un ponte in ceramica, il tutto a livello del mascellare superiore (doc. 5, p. 3).
Così incaricato dall’amministrazione, in data 15 marzo 2007, il dott. med. dent. __________ ha visitato l’insorgente. Questo il tenore del referto elaborato in quell’occasione:
" (…) Il mascellare superiore risulta riabilitato tramite un ponte circolare ceramometallico cementato provvisoriamente.
Considerato lo stato paradontale della dentatura che sostiene tale manufatto propongo di corrispondere l’equivalente di due corone ceramometalliche ed una scheletrata pro forma.” (doc. 4, p. 1).
Il dentista fiduciario ha preventivato un costo di circa fr. 6'275.80 (doc. 4, p. 2).
Il 10 aprile 2007, l’istituto assicuratore ha quindi stabilito che avrebbe concesso “… un importo massimo di fr. 6'275.80 corrispondente al preventivo allestito dal dr. __________ in data 28.3.2007, il tutto pro forma. Declinando la nostra responsabilità per il futuro, attendiamo pertanto a fine cura una nota dettagliata del lavoro eseguito dopo di che provvederemo a rimborsarle quanto da noi dovuto.”.
Risulta che tale scritto è stato inviato al dott. __________, che ha pure ricevuto copia del rapporto del dott. __________ e del relativo preventivo, con copia all’assicurata (doc. 6, p. 1 e 2).
Nel corso del 2017, RI 1 si è vista costretta a far capo nuovamente alle cure di un dentista.
Dal preventivo allestito il 9 gennaio 2018 dal dott. med. dent. __________ si evince che ella è stata sottoposta all’estrazione dei denti 16 (mascellare superiore) e 33-43 (mascellare inferiore), nonché alla posa di una protesi totale inferiore ancorata su due impianti (cfr. doc. 13, p. 2), per un costo complessivo di fr. 7'581 (doc. 12).
In data 24 agosto 2018, il dott. __________ ha rilevato che “sulla base della visita del 15.03.2007 presso il mio studio, avevamo comunicato al Dr. __________, con copia alla paziente, che la terapia da lui allora proposta non poteva essere assunta dalla CO 1 ed avevamo concesso la confezione di 2 corone ed una protesi scheletrata. La terapia effettuata a suo tempo dal Dr. __________, non corrispondendo a quanto proposto, ha potuto sì essere riconosciuta, ma pro forma, vale a dire senza responsabilità a carico della CO 1 per conseguenze tardive. Questo è il motivo per il quale la terapia proposta dal Dr. __________, benché appropriata, non può essere riconosciuta.” (doc. 25, p. 2; dello stesso tenore è il doc. 33, p. 2).
L’amministrazione ha fatto proprio il parere del suo dentista fiduciario e, con decisione formale del 10 ottobre 2018, poi confermata in sede di opposizione, ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione alla cura dentaria praticata dal dott. __________ (doc. 29).
Con la propria impugnativa, l’insorgente sostiene di non aver avuto conoscenza dello scritto 10 aprile 2007 dell’CO 1. Qualora ne avesse avuto conoscenza, ella “avrebbe contestato immediatamente il riconoscimento dell’importo pro forma, essendo ben cosciente che l’infortunio subito nel 1976 aveva avuto conseguenze anche sull’arcata dentale inferiore. Oppure avrebbe potuto eseguire subito nel 2007 le cure su entrambe le arcate dentali come auspicato da CO 1.” (doc. I).
In corso di causa, il TCA ha interpellato il dott. med. dent. __________ con uno scritto del seguente tenore:
" (…) Ai fini dell’istruttoria di causa, la invito a rispondere alle seguenti domande:
1. A margine della ricaduta del novembre 2006, con parere del 28 marzo 2007, lei ha proposto di corrispondere all’assicurata “l’equivalente della confezione di due corone ceramometalliche ed una scheletrata pro forma”, in luogo della terapia prospettata (e poi eseguita) dal dentista curante (al riguardo, cfr. preventivo 22 dicembre 2006 del dott. dent. __________). Voglia puntualmente spiegare le ragioni per le quali lei ha giudicato inadeguata la proposta terapeutica formulata dal dentista curante.
2. Il danno alla salute oggetto della cura proposta dal dott. dent. __________ è da considerarsi una conseguenza diretta della scelta terapeutica effettuata dall’assicurata nel quadro della ricaduta del novembre 2006, oppure no? Voglia in ogni caso motivare la sua risposta. (…).” (doc. XIII)
Queste le risposte che il dentista fiduciario ha fornito in data 11 settembre 2019:
" (…).
1. Nel 1976 la paziente si è sottoposta a delle cure inerenti i denti 12 e 11, vale a dire la confezione di 2 corone ceramo metalliche.
A distanza di 30 anni, la paziente si è sottoposta ad altri interventi e la proposta del Dr. __________ per sostituire i denti 12 e 11, andati persi, non è stata da me accolta in quanto (come si legge nel mio rapporto del 09.02.2006) la situazione paradontale della dentatura residua non sosteneva l’indicazione per la confezione di un ponte circolare fisso, che inoltre andava a riabilitare tutto il mascellare superiore e non solo i denti coinvolti nell’infortunio del 1976.
2. Il danno alla salute oggetto della cura proposta dal Dr. __________ è da considerarsi solamente in parte una conseguenza diretta della scelta terapeutica effettuata dall’assicurata nel quadro della ricaduta del novembre 2006, vale a dire solo per l’estrazione del dente 16.
Per quanto concerne la riabilitazione del mascellare inferiore, come da formulario del 09.01.2018 del Dr. __________, la terapia proposta, benché adeguata, non concerne l’infortunio del 1976, i denti del mascellare inferiore non risultavano coinvolti nell’infortunio.” (doc. XIV)
Chiamata a formulare delle osservazioni in proposito, la ricorrente ha richiamato quanto da lei indicato nel suo scritto al Tribunale del 5 aprile 2019, ovvero di ritenere che “… la decisione datata 10.04.2017 (recte: 2007) della spettabile CO 1 si riferisse esclusivamente alle lesioni subite all’arcata superiore, mentre nel colloquio intercorso tra la sottoscritta e il Dr. __________ (medico di fiducia della CO 1) in data 15.03.2007, il medesimo mi rese attenta sul fatto che i danni da me subiti coinvolgevano pure l’arcata inferiore. A quel momento, vista la mia impossibilità finanziaria nel far fronte all’importanza quota parte per il costo di un intervento, decisi mio malgrado di rimandare il medesimo. Ritengo pertanto, visto l’evolversi dello stato di disagio accumulato in entrambe le arcate mascellari, che quanto rivendicato dalla sottoscritta sia conforme alla legge contro gli infortuni.” (doc. XVI e IX).
2.7. Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte osserva che le cure prestate dal dott. med. dent. __________, il cui rimborso è oggetto della presente vertenza, hanno riguardato, prevalentemente, il mascellare inferiore (estrazione dei denti 33-43 e posa di una protesi totale inferiore ancorata su due impianti) e, in misura marginale, il mascellare superiore (estrazione del dente 16) (doc. 13, p. 2).
A proposito dei trattamenti sull’arcata dentale inferiore, la ricorrente fa valere che si sarebbe trattato di riparare un danno causato dall’infortunio del 7 dicembre 1976, così come le sarebbe stato del resto comunicato dallo stesso dentista consulente dell’CO 1, a margine della visita fiduciaria del 15 marzo 2007 (cfr. doc. I e doc. IX).
Da parte sua, l’istituto assicuratore sostiene invece che l’evento infortunistico in parola avrebbe interessato unicamente l’arcata superiore (di modo che, nella misura in cui hanno riguardato il mascellare inferiore, le cure prestate dal dott. med. dent. __________ non sarebbero di sua pertinenza) e, inoltre, che dalla documentazione agli atti non risulterebbe che il dott. med. dent. __________ avrebbe informato altrimenti l’assicurata (cfr. doc. XI e doc. XVII).
Attentamente vagliati gli atti, il TCA non ritiene dimostrato, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. supra, consid. 2.4.), che i disturbi interessanti i denti del mascellare inferiore costituiscano una conseguenza naturale del sinistro assicurato, così come ha del resto precisato il dott. __________ (doc. XIV: “Per quanto concerne la riabilitazione del mascellare inferiore, come da formulario del 09.01.2018 del Dr. __________, la terapia proposta, benché adeguata, non concerne l’infortunio del 1976, i denti del mascellare inferiore non risultavano coinvolti nell’infortunio.” – il corsivo è del redattore).
In questo senso, va rilevato che dall’avviso d’infortunio del 10 dicembre 1976 emerge che l’evento in questione aveva comportato una commozione cerebrale e la “rottura di due denti incisivi superiori” (doc. 15, p. 1 – il corsivo è del redattore). Analoghe indicazioni risultano pure dal rapporto 13 dicembre 1976 del dott. __________ (doc. 15, p. 2).
Dal questionario concernente lesioni dentarie compilato il 20 dicembre 1976 dal dott. med. dent. __________ si evince in particolare che l’insorgente si era “presentata il giorno festivo 8.12.76 con gli incisivi 2+, 1+ rotti. Abbiamo proceduto all’estirpazione delle 2 polpe sotto anestesia e alla confezione di 2 denti a perno provvisori.”. Nessun accenno a eventuali problematiche concernenti l’arcata inferiore (doc. 15, p. 5 – il corsivo è del redattore).
Le cure prestate nel contesto della ricaduta del marzo 1989 (sostituzione dei denti 11 e 12 a causa del normale deterioramento dei materiali) hanno interessato esclusivamente l’arcata superiore (doc. 17, p. 3-4).
Analoga constatazione vale anche per la ricaduta del novembre 2006. Dal preventivo 22 dicembre 2006 del dott. med. dent. __________ risultano soltanto cure inerenti l’arcata superiore (cfr. doc. 5, p. 2-3). Nulla di diverso si evince dal referto del dott. med. dent. __________ relativo alla visita fiduciaria che ha avuto luogo il 15 marzo 2007 (doc. 4, p. 1).
Alla luce di quanto precede, occorre dunque concludere che problemi concernenti i denti dell’arcata inferiore sono stati segnalati, per la prima volta, in occasione della ricaduta del 2017, a distanza di oltre 40 anni dall’infortunio assicurato.
Nella documentazione a disposizione non si trova alcun riscontro dell’affermazione della ricorrente secondo la quale, a margine della visita del marzo 2007, il dentista consulente dell’CO 1 le avrebbe detto che l’infortunio avrebbe coinvolto anche l’arcata dentale inferiore, né tantomeno di quella secondo la quale l’assicuratore medesimo, nel quadro della ricaduta del novembre 2006, avrebbe auspicato che ella si sottoponesse contemporaneamente alle cure su entrambe le arcate. A tal proposito, il TCA si limita a ribadire che tanto il preventivo allestito dal dott. med. dent. __________ (cfr. doc. 5) quanto la valutazione del dott. med. dent. __________ relativa alla visita fiduciaria del 15 marzo 2007, mediante il quale egli ha preso posizione sulla proposta terapeutica formulata dal dentista curante (cfr. doc. 4), concernono cure dentarie riguardanti esclusivamente l’arcata superiore.
In queste condizioni, mancando un nesso di causalità naturale tra l’infortunio del 7 dicembre 1976 e i disturbi che hanno interessato l’arcata dentale inferiore di RI 1, l’assicuratore resistente era ben legittimato a negare il rimborso dei costi legati alle corrispondenti cure prestate dal dott. med. dent. __________.
2.8. Per quanto concerne invece le cure sull’arcata dentale superiore – concretamente l’estrazione del dente 16 – questo Tribunale constata che, a margine della visita fiduciaria del 15 marzo 2007, il dott. med. dent. __________ aveva consigliato all’amministrazione di assumere, pro forma, il costo corrispondente alla confezione di due corone ceramometalliche e di una protesi scheletrata parziale (fr. 6’275.80 circa), e ciò in considerazione dello stato paradontale dei denti a sostegno del ponte ceramometallico proposto dal dott. med. dent. __________ (doc. 4). Il dentista fiduciario dell’CO 1 ha peraltro ribadito tale aspetto rispondendo alla richiesta d’informazioni rivoltagli in corso di causa (doc. XIV: “A distanza di 30 anni, la paziente si è sottoposta ad altri interventi e la proposta del Dr. __________ per sostituire i denti 12 e 11, andati persi, non è stata da me accolta in quanto (come si legge nel mio rapporto del 09.02.2006) la situazione paradontale della dentatura residua non sosteneva l’indicazione per la confezione di un ponte circolare fisso, …” – il corsivo è del redattore).
Questa Corte non ha motivo di dubitare della correttezza del parere enunciato dal dott. med. dent. __________ - parere riguardo al quale il dentista curante non aveva peraltro sollevato obiezioni di sorta -, ragione per la quale occorre riconoscere che l’istituto assicuratore aveva il diritto di rifiutare la presa a carico di un trattamento giudicato come inadeguato.
In queste condizioni, è irrilevante sapere se l’assicurata abbia o meno ricevuto copia della decisione informale del 10 aprile 2007 e, in definitiva, se quest’ultima sia nel frattempo cresciuta in giudicato, oppure no.
Conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza, è però ancora necessario che la misura terapeutica non autorizzata – in concreto, la posa del ponte circolare ceramometallico – sia direttamente all’origine del danno alla salute trattato dal dott. med. dent. __________ nel corso del 2017 (estrazione del dente 16).
Interpellato in proposito, il dentista consulente dell’CO 1 si è limitato a dichiarare che “il danno alla salute oggetto della cura proposta dal Dr. __________ è da considerarsi solamente in parte una conseguenza diretta della scelta effettuata dall’assicurata nel quadro della ricaduta del novembre 2006, vale a dire solo per l’estrazione del dente 16.” (doc. XIV). Egli non ha quindi minimamente motivato la sua opinione, nonostante gli sia stato esplicitamente richiesto di farlo (cfr. doc. XIII).
Il TCA non ritiene che la documentazione a sua disposizione gli consenta di concludere, con piena cognizione di causa, che l’estrazione del dente 16 costituisca una conseguenza della cura dentaria, (giustamente) non autorizzata dall’CO 1, alla quale la ricorrente era stata sottoposta nel quadro della ricaduta del mese di novembre 2006.
Di conseguenza, la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata nella misura in cui all’assicurata è stato negato il rimborso dei costi legati alla cura del dente 16, praticatale dal dott. med. dent. __________ nel 2017. Gli atti sono quindi retrocessi all’amministrazione affinché disponga un approfondimento peritale volto a determinare se il trattamento appena menzionato si è reso necessario in ragione di disturbi insorti a causa della terapia praticata a suo tempo dal dott. med. dent. __________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui l’CO 1 ha negato il rimborso dei costi legati alla cura del dente 16.
§§ Gli atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti