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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.10.2019 35.2019.48

16. Oktober 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,547 Wörter·~38 min·4

Zusammenfassung

Infortunio (con ricaduta) al ginocchio destro. Diniego rnedita LAINF (grado di invaldità: 8%) confermato. Calcolo economico: anno 2019. Assicurato disoccupato a causa di ristrutturazioni interne. Deduzione sociale del 10%

Volltext

Raccomandata

      Incarto n. 35.2019.48   PC/DC/sc

Lugano 16 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 marzo 2019 di

RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 28 febbraio 2019 emanata da

CO 1  rappr. da:   RA 2       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 10 marzo 1993, RI 1, nato il __________ 1965, dipendente della ditta __________di __________, in qualità di riparatore _____________, dal 21 agosto 1989, e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1, mentre stava disputando una partita di calcio al campo parrocchiale di __________ (__________) verso le 18:00 è caduto, riportando una distorsione del ginocchio destro, con rottura del crociato anteriore e del menisco mediale, a seguito della quale si è sottoposto il giorno stesso ad una plastica legamentare del crociato anteriore e successivamente  a due artroscopie, segnatamente nel 2004 e nel 2006 (cfr. doc. 1 fascicolo n. 1 e doc. 154 fascicolo n. 2).

L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Con decisioni del 23 marzo 2007 l’CO 1 ha considerato l’assicurato nuovamente abile al lavoro in misura completa e gli ha accordato un'IMI del 5% (doc. 152 e 153 fascicolo n. 2). Queste decisioni sono cresciute, incontestate, in giudicato.

                               1.2.   Il 9 agosto 2017 la ditta __________ di __________ ha annunciato all’amministrazione una ricaduta dell’evento traumatico del 10 marzo 1993 occorsa il 24 luglio 2017, puntua-lizzando che l’assicurato era stato licenziato con effetto al 31 luglio 2017 (doc. 78 fascicolo n. 1). 

La ricaduta è stata assunta dall’CO 1 che ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Il 17 maggio 2018 RI 1 si è sottoposto ad un intervento chirurgico di artroprotesi totale mininvasiva al ginocchio destro per gonartrosi (doc. 129 fascicolo n. 1). 

L’CO 1 ha al riguardo ammesso il proprio obbligo a prestazioni.

                               1.3.   Preso atto dei risultati della visita medica __________ di chiusura del 17 dicembre 2018, eseguita dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (doc. 154 fascicolo n. 1 inf. n. 10.40578.93.1), il 18 dicembre 2018 l'CO 1 ha comunicato all’assicurato la sospensione delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera) a decorrere dal 1° gennaio 2019, ritenuto come, in base alla documentazione medica agli atti, il suo stato di salute fosse ormai da considerare stabilizzato; nella medesima occasione esso ha pure puntualizzato che, da tale data, veniva considerato abile al lavoro in misura massima possibile (doc. 157 fascicolo n. 1). 

                               1.4.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale dell’11 gennaio 2019, l’assicuratore LAINF ha negato all’assicurato l’assegnazione di una rendita d’invalidità mentre gli ha riconosciuto un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 165 e 166 fascicolo n. 1). 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dal __________ per conto dell’assicurato (doc. 175 fascicolo n. 1), in data 26 marzo 2019, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 185 fascicolo n. 1).

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 28 marzo 2019 RI 1, sempre rappresentato dal RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di un grado di invalidità non inferiore al 50% (doc. I, pag. 5).

Dopo aver puntualizzato che non è oggetto di contestazione l’assegnazione di un’IMI del 15%, il rappresentante del ricorrente ha criticato l'operato dell'CO 1 sia per quanto concerne l’aspetto medico sia per quanto concerne quello economico. A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto la relazione medico- legale del 26 marzo 2019 del dr. med. __________, medico chirurgo, specialista in medicina legale e delle assicurazioni a __________ (__________; doc. A4).

                               1.6.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

                               1.7.   Il 26 aprile 2019 il RA 1 si è riconfermato nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

                               1.8.   Il 6 maggio 2019 l’CO 1 si è riconfermato nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).

                               1.9.   Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza al RA 1 (doc. VIII).

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che, a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore ad un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici.

                                         nel merito

                               2.2.   L'oggetto della lite è circoscritto all'entità del grado d’invalidità dell'assicurato. Non sono invece oggetto di contestazione, ed esulano quindi dalla presente vertenza, il raggiungimento della stabilizzazione dello stato di salute (successivamente all'intervento del 17 maggio 2018) al 31 dicembre 2018 e il riconoscimento di un’IMI del 15%.

                               2.3.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

                                         Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

                               2.4.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                               2.5.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                               2.6.   Nel caso di specie, per chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto assicuratore ha fatto capo al parere espresso dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore nel rapporto del 18 dicembre 2018, relativo alla visita medica ____________ di chiusura del 17 dicembre 2018, giusta il quale:

" (…) L'assicurato viene quindi giudicato abile nella misura del 100% senza limitazioni di tempo e di rendimento per un'attività confacente riguardante le limitazioni sotto descritte.

Esigibilità del lavoro.

L'assicurato può molto spesso sollevare fino all'altezza dei fianchi pesi fino a 10 kg. Di rado fino a 25 kg ma mai superiore ai 25 kg. Molto spesso può sollevare pesi anche oltre i 5 kg oltre l'altezza del petto. Molto spesso può eseguire lavori leggeri e medi. Non può più eseguire lavori pesanti e molto pesanti. Molto spesso può effettuare lavori che comportano la rotazione della mano. Lavori sopra la testa e lavori che comportano la rotazione del busto. Molto spesso può mantenere la posizione seduta/inclinata in avanti e talvolta quella in piedi/inclinata in avanti. Di rado la posizione inginocchiata ma mai la posizione con ginocchia in flessione. Molto spesso può mantenere la posizione seduta e talvolta la posizione in piedi. Molto spesso la posizione a libera scelta. Molto spesso si può spostare per tragitti oltre i 50m. Talvolta anche per tragitti lunghi. Talvolta su terreno sconnesso e talvolta salire e scendere le scale. Di rado può salire e scendere scale a pioli. L'uso delle due mani è possibile. Non vi sono problemi di equilibrio.” (doc. 154 fascicolo n. 1)

                                         In sede di opposizione, nella relazione medico-legale del 9 febbraio 2019, il dr. med. __________ medico chirurgo, specialista in medicina legale e delle assicurazioni a __________ - consultato privatamente dall’assicurato ha attestato la seguente esigibilità lavorativa:

" (…) Il Sig. RI 1 può lavorare movimentando manualmente dei carichi anche del peso di 6/8 kg massimo, fino all'altezza dei fianchi ed anche fino all'altezza del torace. Può eseguire lavori leggeri. Non può più eseguire lavori medio-pesanti e pesanti. L'uso delle mani é completo, il tronco può essere ruotato, di rado può mantenere per tempi prolungati la posizione seduta/ inclinata in avanti e quella in piedi inclinata in avanti. Non può assolutamente praticare lavori in posizione inginocchiata né tantomeno accosciata. La postura eretta e quella seduta possono essere mantenute per tempi non prolungati oltre i 15 minuti. Può camminare in piano su terreni non accidentati e si può spostare anche per tragitti di 50 metri ed oltre; gli è inibito lavorare su terreni accidentati e salire e scendere le scale. Gli è vietato salire e scendere scale a pioli. (…)”. (doc. 180 fascicolo n. 1)

                                         Interpellato al riguardo dall’amministrazione, nell’apprezzamento medico del 21 febbraio 2019, il dr. med. __________ ha ribadito l’esigibilità lavorativa posta, puntualizzando in particolare che durante la visita in agenzia l’assicurato era stato seduto per ben oltre un quarto d’ora e senza dimostrare alcuna difficoltà e che dal punto di vista medico non vi erano motivi per cui un assicurato con una protesi del ginocchio non possa stare seduto più di un quarto d'ora. Ha inoltre osservato che molti pazienti portatori di protesi del ginocchio fanno lavori in posizione inginocchiata e che l’assicurato può mantenere tale posizione soltanto di rado come può pure, dal profilo medico, salire una scala a pioli anche se raramente e può anche talvolta spostarsi su terreni sconnessi.

                                         Davanti al TCA, nella relazione medico-legale del 29 marzo 2019, il dr. med. __________ ha ribadito l’esigibilità posta nella precedente relazione del 9 febbraio 2019, puntualizzando che l’assicurato presenta “una riduzione della capacità lavorativa e della capacità di guadagno in attività confacenti ed adeguate del valore pari al 50% (cinquanto per cento). (…) considerando che la gamma delle attività esigibili è molto ristretta, l’assicurato è da ritenersi non reintegrabile né nel suo mondo lavorativo né in altre attività confacenti alle sue possibilità.” (doc. A4).

                               2.7.   Nella concreta evenienza, questo Tribunale ritiene che il parere espresso nel rapporto del 18 dicembre 2018 dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, e quindi nella materia che qui ci occupa - dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.5.) - possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

Del resto, la valutazione dello specialista dell'CO 1 - che ha posto un'esigibilità lavorativa compatibile al 100% (con rendimento pieno) con un lavoro per lo più leggero e sedentario -  non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale. In effetti, la relazione medico legale del 9 febbraio 2019 (completata da quella del 29 marzo 2019) del dr. med. __________, medico chirurgo, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, specialista in igiene e medicina preventiva a __________ (__________) non è atta a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza del referto allestito il 18 dicembre 2018 dal dr. med. __________, con espresso riguardo alla situazione clinica dell'assicurato, che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata dal precitato medico _____________, come pure dell'esigibilità posta dal medesimo specialista che peraltro vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica.

D'altra parte la valutazione (del 9 febbraio e del 29 marzo 2019) dello specialista consultato privatamente dall'assicurato, seppur divergente per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal medico fiduciario e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessato hanno sulla sua capacità di lavoro.

Nell'approfondito apprezzamento medico del 21 febbraio 2019, il dr. med. __________ ha peraltro spiegato come mai la sua valutazione si differenzia da quella del dr. med. __________ confermando con considerazioni puntuali e convincenti l'esigibilità lavorativa posta il 18 dicembre 2018.  

In conclusione, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dal medico __________ nel caso di specie.

L’esigibilità lavorativa posta da tale specialista risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti inferiori (cfr. a questo proposito, STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.3.3, e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2017.111 del 20 giugno 2018, consid. 2.4.5, e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2018.45 del 21 febbraio 2019, consid. 2.9.4 e rinvii ivi citati, confermata con STF 8C_211/2019 del 14 agosto 2019).

Va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.

Alla luce di quanto appena esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 in un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal medico __________, dr. med. __________) presenta una capacità lavorativa completa (presenza e rendimento 100%).

Va inoltre rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

                                         Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti). Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali idonee.

Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.

Giova pure segnalare che, come già esposto al consid. 2.3, giusta l'art. 28 cpv. 4 OAINF, norma specifica della LAINF, "Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità".

                               2.8.   Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute dell'assicurato.

Va qui ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Vengono considerati i dati del 2019, visto che la stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurato risale al 31 dicembre 2018 e, pertanto, il momento dell’inizio dell’eventuale rendita, viene a cadere al 1° gennaio 2019 (cfr. consid. 2.2). 

                               2.9.   Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2019, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 66’405.-, calcolato sulla base dei dati statistici risultanti dall'ISS, considerato che non era più attivo professionalmente.

In particolare, l’CO 1, utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2016 TA1, ha considerato che l’assicurato, svolgendo nel 2016 una professione che non presuppone qualifiche superiori (livello di qualifica 1) nel ramo 31-33 "fabbr. mobili, altre att. manifatturiere, ripar. e inst. di macchine", avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'242.-. Ha poi riportato questo dato su 41.6 ore, giungendo a fr. 5'451.68 mensili oppure a fr. 65'420.16 per l'intero anno (fr. 5'451.68 x 12). Ha poi aggiornato tale dato nominalmente al 2019, anno di inizio della rendita. Secondo la “T1.1.15 Indice dei salari nominali Uomini 2016-2017” l’indice nominale per il ramo C (attività manifatturiere), rispetto al 2015, è stato del 100,4 nel 2016 e del 100,9 nel 2017 mentre per il 2018 ed il 2019 l’CO 1 ha aggiunto 0,5% (quale ultima stima trimestrale a disposizione). Ha quindi fissato il reddito da valido dell’assicurato nel 2019 in fr. 66'405.- (65'420.16 x 100,9/100,4x100.5%x100.5%).

Dalle tavole processuali emerge che l’assicurato è stato licenziato il 24 aprile 2017 a causa di ristrutturazioni interne con effetto dal 1° agosto 2017 (doc. 78, 85 e 165 fascicolo n. 1).

Per costante giurisprudenza federale, se la persona assicurata era disoccupata al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo sino all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza l’infortunio, il reddito da valido può essere desunto dai dati della rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr., tra le tante, la STF 8C_314/2019 del 10 settembre 2019 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati; la STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e riferimento ivi citato e la STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, consid. 4.2 in fine e 4.3.2 e riferimenti ivi citati; in questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; STCA 35.2016.93 del 5 aprile 2017, consid. 2.8; STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid. 2.5.1; STCA 35.2019.25 del 5 settembre 2019, consid. 2.6).

                                         Considerato che l’assicurato nel periodo sino al 1° gennaio 2019 (data di inizio dell’eventuale rendita) avrebbe comunque perso il posto di lavoro al 31 luglio 2017 anche senza l’infortunio del 24 luglio 2017, il suo reddito da valido deve dunque essere stabilito in base ai dati statistici risultati dalla RSS.

                                         Inoltre, in caso di assicurati che hanno perso il lavoro per motivi estranei all’invalidità va preso in considerazione il salario statistico conseguibile nell'ultima professione esercitata, rispettivamente conseguibile in funzione dei titoli di studio ed in base all'esperienza professionale concreta e non il salario statistico conseguibile in un'attività semplice e ripetitiva (cfr. STCA 32.2013.61 del 22 novembre 2013; STCA 32.2013.216 del 22 settembre 2014, STCA 32.2017.175 del 30 maggio 2018, STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019; STCA 35.2019.25 del 5 settembre 2019, consid. 2.6).

                                         Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che vanno utilizzati i dati statistici più attuali esistenti al momento della decisione su opposizione (cfr. DTF 143 V 295, in particolare, consid. 4.1.7. pag. 301: “Das kantonale Gericht konnte somit auf Beschwerde der Versicherten hin die Rechtskonformität der Invaliditätsbemessung umfassend prüfen und im Rahmen der Rechtsanwendung von Amtes wegen einen Einkommensvergleich gestützt auf die im Zeitpunkt des Einspracheentscheids aktuellsten verfügbaren statistischen Zahlen vornehmen. Da der Rentenbeginn von der AXA auf den 1. Februar 2013 festgesetzt wurde und der Einspracheentscheid am 9. November 2015 erging, stand der Anwendung der LSE 2012 insoweit nichts entgegen.”).

Tenuto conto dell’esperienza professionale maturata dall'insor-gente a far tempo dal 21 agosto 1989 presso la ditta __________ di __________ (dapprima in qualità riparatore __________ ed, in seguito, quale “responsabile tecnico addetto al servizio alla clientela”, attività composta per ca. il 20% di lavori logistici/amministrativi e per circa l’80% di lavori tecnici veri e propri; cfr. doc. 32 fascicolo n. 1) e del fatto che non ha alcun AFC (doc. 165 n. fascicolo 1), il TCA ritiene che, a ragione, l’amministrazione abbia utilizzato, nel caso concreto, la tabella TA 1 2016, ramo 31-33 "fabbr. Mobili, altre att. manifatturiere, ripar. e inst. di macchine", livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.6 ore e aggiornato al 2019. Questo aspetto non è peraltro stato contestato.

Utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2016 TA1, l’assicurato, svolgendo nel 2016 una professione che non presuppone qualifiche superiori (livello di qualifica 1) nel ramo 31-33 "fabbr. mobili, altre att. manifatturiere, ripar. e inst. di macchine", avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'242.-. Riportando questo dato su 41.6 ore, esso ammonta a fr. 5'451.68 mensili oppure a fr. 65'420.16 per l'intero anno (fr. 5'451.68 x 12), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

                                         Da notare che, per quanto riguarda l’aggiornamento di tale dato nominalmente al 2019, anno di inizio dell’eventuale rendita, deve essere applicata la “T1.1.10 Indice dei salari nominali Uomini 2016-2018” (cfr. STF 8C_174/2019 del 9 luglio 2019 e STF 8C_72/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 4.1). Ora, giusta la citata tabella, l’indice, rispetto al 2015, è stato del 104,4 nel 2016 e del 105,3 nel 2018. Il reddito da valido ammonta quindi nel 2018 a fr. 65'984.12 (65'420.16 x 105,3/104,4). Nel 2019 il reddito da valido ammonta a fr. 66'314.04 (fr. 65'984.12 a cui si aggiunge 0,5% quale ultima stima trimestrale a disposizione).

Il precitato dato è leggermente inferiore rispetto a quello di 66’405.determinato dall’amministrazione, la quale ha applicato la tabella “T1.1.15 Indice dei salari nominali Uomini 2016-2017” per l’anno 2016 e 2017, aggiungendo per il 2018 e 2019 lo 0.5% quale ultima stima trimestrale a disposizione (doc. 165 fascicolo n. 1).       

Il TCA osserva che anche volendo prendere in considerazione l’ipotesi maggiormente favorevole all’assicurato - ovvero il “reddito da valido” di fr. 66'405.- fissato dall’amministrazione - l’assicurato non ne trarrebbe alcun beneficio, visto che il grado di invalidità non raggiunge in ogni caso  la soglia pensionabile del 10% (cfr. consid. 2.11). 

Il "reddito da valido" per il 2019 è, pertanto, fissato in fr. 66'405.-.

                             2.10.   Per quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.

                                         L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

                                         Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.

                                         Nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).

                                         Con comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL e avrebbe applicato unicamente i dati statistici RSS (cfr. STF 8C_368/2018 del 28 marzo 2019 consid. 4.3).

                          2.10.1.   Nella presente fattispecie, l’amministrazione ha quantificato in fr. 60'969.- il reddito da invalido, applicando la TA1 2016, media totale, livello di qualifica 1, uomini, riportato su 41.7 ore e aggiornato al 2019 e operando successivamente una decurtazione 10% a titolo di deduzione sociale per “tener conto delle sue variabili professionali e personali” ex DTF 126 V 80 (doc. 165, 166 e 185 fascicolo 1).

                                         Il TCA ritiene che - a ragione - l’assicuratore ha usato i dati statistici, visto che al momento dell’infortunio l’assicurato era disoccupato (cfr. 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 4; in questo senso, si veda pure la STF 8C_9/2017 del 3 marzo 2017 consid. 4.2.1; cfr. anche la STCA 35.2017.87 del 6 dicembre 2017, consid. 2.9; STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid. 2.6.1).

Il parallelismo dei redditi (introdotto anche per tenere conto delle differenze salariali regionali; cfr. consid. 2.10) non trova applicazione in questo contesto, perché per determinare ambedue i redditi (“da valido” e “da invalido”) dell’assicurato vengono utilizzati i dati statistici forniti dalla tabella RSS 2016 TA 1 (per quello “da valido”, in particolare, il dato statistico nazionale riguardante la professione dell’assicurato).

Infine, come ricordato dall’Alta Corte nella già citata STF 8C_368/2018 del 28 marzo 2019 consid. 4.3 (cfr. consid. 2.10 in fine), a partire dal 1° gennaio 2019 l’CO 1 ha abbandonato l’uso delle DPL.

Ora, utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2016 TA 1, l’assicurato, svolgendo nel 2016 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'340.-. Riportando questo dato su 41.7 ore, esso ammonta a fr. 5'566.95 mensili oppure a fr. 66'803.40 per l'intero anno (fr. 5'556.95 x 12). Tenuto conto del rincaro, si ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr. 67'070.61 (+ 0.4%) e, per il 2018, di fr. 67'405.96 (+ 0.5%; cfr. STCA 35.2019.25 del 5 settembre 2019, consid. 2.6 e STCA 35.2019.33 del 19 agosto 2019, consid. 2.4.7) e, per il 2019, a fr. 67'742.98 (fr. 67'405.96 a cui si aggiunge 0,5% quale ultima stima trimestrale a disposizione).

                          2.10.2.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         Nella concreta evenienza, l’assicuratore convenuto ha operato una decurtazione del 10% sul reddito statistico da invalido per tener conto del danno alla salute post-infortunistico (doc. 185 fascicolo 1).

                                         Considerato il riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 10%, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. Mediante la riduzione in questione, l’istituto convenuto ha infatti debitamente tenuto conto degli effetti legati alla menomazione infortunistica.

Le circostanze evidenziate con il ricorso non appaiono atte a giustificare una più ampia riduzione percentuale.

In proposito, va rilevato che il TF ha più volte negato la rilevanza del fattore "età" in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio 2008 consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).

                                         D’altra parte, il fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata né un grado d’istruzione particolare (cfr., in questo senso, la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 Nr. UV 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.). Un discorso analogo vale anche per l’assenza di esperienza in taluni ambiti di attività (cfr. STF 8C_103/2018 del 25 luglio 2018 consid. 5.2, 9C_467/2012 del 25 febbraio 2013 consid. 4.3.2).

                                         Infine, in una sentenza 8C_610/2017 del 3 aprile 2018 consid. 4.4, l’Alta Corte ha stabilito che, tenuto conto delle disposizioni dell’Allegato I all’ALC, un lavoratore cittadino di uno Stato membro non è a priori svantaggiato rispetto a un lavoratore svizzero in ragione della sua nazionalità e del suo statuto di frontaliere (cfr. pure la STCA 35.2018.96 del 12 dicembre 2018, consid. 2.7).

Il "reddito da invalido" di fr. 67'742.98 (cfr. consid. 2.9.2), tenuto conto di una decurtazione sociale del 10%, ammonta dunque a fr. 60'968.68 (cfr. doc. 165 fascicolo n. 1).

                             2.11.   Il grado di invalidità del ricorrente (stabilito confrontando i fr 60'968.68 annui al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute infortunistico, e cioè fr. fr. 66'405.- annui) è dell’8 % ([66'405 - 60'968.68] x 100 : 66'405 = 8.18% arrotondato all’8% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).

A ragione dunque l'CO 1 non ha riconosciuto il diritto ad una rendita, non raggiungendo il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 10%.

                             2.12.   In queste condizioni, la decisione su opposizione impugnata mediante la quale all’assicurato è stata negata una rendita d’invalidità, deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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