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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.08.2020 35.2019.117

5. August 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,308 Wörter·~27 min·4

Zusammenfassung

Discussa l'estinzione del nesso di causalità naturale con l'infortunio assicurato. Rinvio degli atti per esecuzione di una perizia esterna (esistenza di dubbi - perlomeno lievi - circa l'affidabilità del parere dei medici interpellati dall'assicuratore)

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2019.117   mm/DC

Lugano 5 agosto 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2019 di

RI 1    rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 5 settembre 2019 emanata da

CO 1 rappr. da:   RA 2       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 27 febbraio 2017, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di operaio generico e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è caduto in avanti nel salire le scale di casa e ha battuto il ginocchio destro, all’altezza della rotula, contro il bordo di un gradino.

                                         Il suo medico curante, con certificazione del 28 febbraio 2017, ha diagnosticato un trauma contusivo al ginocchio destro con interessamento meniscale (doc. 2).

                                         L’esame di RMN del 15 marzo 2017 ha evidenziato la presenza di una rima infrattiva a livello del passaggio corpo-corno posteriore della fibrocartilagine del menisco mediale con lussazione di un piccolo frammento meniscale nella gola intercondiloidea (doc. 23).

                                         Nel corso del mese di aprile 2018, l’assicurato è stato sottoposto a un intervento artroscopico di meniscectomia mediale e condroabrasione (doc. 96), i cui costi sono stati presi a carico dall’amministrazione.

                               1.2.   Dalle tavole processuali emerge che, malgrado l’intervento, RI 1 ha continuato a denunciare disturbi al ginocchio destro.

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione formale del 21 maggio 2019, l’CO 1 ha dichiarato estinto dal 1° giugno 2019 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall’infortunio del febbraio 2017, ritenuto che i disturbi ancora presenti non costituirebbero più una conseguenza naturale di quell’evento (doc. 180).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 186), in data 5 settembre 2019, l’istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 196).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 7 ottobre 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a ripristinare il diritto all’indennità giornaliera con effetto retroattivo al 1° giugno 2019.

                                         A sostegno della propria pretesa, il patrocinatore fa valere che considerato che dai referti agli atti dei propri curanti, dottori __________ e __________, “… emerge unanimemente che – al contrario di quanto ritenuto dal medico __________ – il quadro clinico del Signor RI 1 rimane stabilmente sfavorevole e che le sue condizioni sono riconducibili – quantomeno “in maniera altamente probabile” (cfr. doc. F) – al trauma di data 27 febbraio 2017, appare evidente che la soppressione delle prestazioni a partire dal 1° giugno 2019 stabilita da ultimo con la decisione su opposizione qui impugnata non sia minimamente giustificata, non avendo – tuttora – l’assicurazione dimostrato con verosimiglianza preponderante la cessazione del diritto all’indennità giornaliera per infortunio, discendendone che essa deve continuare ad essere astretta al versamento di prestazioni d’indennità giornaliera d’infortunio.” (doc. I, p. 7).

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                                         nel merito

                               2.2.   Litigiosa è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a porre fine alle proprie prestazioni a decorrere dal 1° giugno 2019, oppure no.

                               2.3.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte). 

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi: 

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. 

                                         Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati). 

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS/RSAS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.6.   Nella concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha dichiarato estinto dal 1° giugno 2019 il proprio obbligo a prestazioni, considerando che, da quella data, i disturbi interessanti il ginocchio destro non costituivano più una conseguenza dell’infortunio occorso nel febbraio 2017. Risulta pure che tale decisione è stata presa in base alla valutazione espressa in merito dagli specialisti da essa interpellati (cfr. doc. 196, p. 5).

                                         Dalle carte processuali emerge che, dopo aver riconosciuto la propria responsabilità in base al parere del medico __________, dott. __________, spec. FMH in chirurgia, e avere di conseguenza assunto segnatamente i costi dell’intervento artroscopico dell’aprile 2018 (meniscetomia e condroabrasione), l’istituto assicuratore convenuto, nel corso del mese di ottobre 2018, ha disposto una consultazione presso il PD dott. __________, Primario della Clinica di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. 145).

                                         Nel suo rapporto del 10 gennaio 2019, lo specialista appena citato ha riferito di aver refertato complessa instabilità del ginocchio destro, mai riscontrata in precedenza. Al riguardo, egli ha precisato che la lesione a livello del legamento collaterale laterale, come pure l’instabilità dei legamenti crociati anteriore e posteriore, non possono essere spiegate con il trauma contusivo assicurato e sono verosimilmente preesistenti ad esso siccome la RMN eseguita successivamente non ha evidenziato lesioni fresche. La meniscectomia mediale parziale eseguita nell’aprile 2018 ha verosimilmente destabilizzato ulteriormente l’articolazione, tanto che si è instaurata una cronica problematica algica (doc. 155, p. 2).

                                         I sanitari __________ si sono nuovamente pronunciati sui disturbi denunciati dal ricorrente al ginocchio destro, a margine della visita di controllo del 14 marzo 2019. In quell’occasione, essi hanno espresso il sospetto che RI 1 presentasse una lesione del legamento crociato anteriore associata a una lesione del legamento collaterale laterale come pure a una lesione a livello dell’angolo postero-laterale. A loro avviso, l’evento occorso all’assicurato, un trauma contusivo, non è però atto a giustificare sufficientemente/completamente la complessa lesione/instabilità del ginocchio. Di regola, simili lesioni vengono riscontrate dopo trauma ad alta velocità (schiacciamenti, infortuni della circolazione, gravi infortuni sul lavoro). In particolare, vengono osservate, da un profilo radiologico, corrispondenti alterazioni (“bone bruise”). Nel caso concreto, la RMN del 15 marzo 2017 non ha mostrato simili alterazioni, ragione per la quale si deve ritenere o un fatto cronico o un precedente meccanismo infortunistico rimasto sconosciuto al ricorrente (doc. 172, p. 2).

                                         Nell quadro della procedura di opposizione, l’avv. RA 1 ha prodotto le certificazioni dei medici curanti dell’assicurato.

                                         Con rapporto del 12 giugno 2018, il dott. __________ ha dichiarato in particolare che “… prima di tale trauma (quello del febbraio 2017, n.d.r.) il sig.re RI 1 non ha mai riferito problemi a carico del ginocchio ds e, pertanto, dal punto di vista anamnestico, non vi sono riscontri alcuni. Gli stessi specialisti ortopedici (dr. __________ e dr. __________) non hanno mai certificato e riscontrato problemi di instabilità a carico del ginocchio ds.” (doc. 187, p. 1).

                                         Da parte sua, il dott. __________, specialista in ortopedia e traumatologia presso gli Istituti __________, ha sostenuto che “dall’anamnesi e dalla tipologia di trauma diretto anteroposteriore occorso in data 27.02.2017 si conclude per una lesione posterolaterale LCP + PAPE’ post-traumatica e conseguente rottura menisco mediale (successivamente operata in artroscopia), il tutto riconducibile al trauma in oggetto.” (doc. 187, p. 3 s.).

                                         Prima di procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF ha ancora chiesto al proprio medico __________ di prendere posizione sulla documentazione medica nel frattempo acquisita agli atti.

                                         Con apprezzamento del 16 luglio 2019, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha espresso le considerazioni seguenti a proposito delle certificazioni dei dottori __________ e __________:

" (…).

1) lo scritto del dr. med. __________ (medico di base) datato 12.06.2018 in cui si menziona che secondo la sua conoscenza e anche nei rapporti del dr. med. __________ e dr. med. __________, l’assicurato non ha mai riferito problemi perma di tale trauma e da parte degli ortopedici non è mai stata riferita una instabilità. Nella medicina assicurativa si segue il principio post hoc ergo propter hoc. Il fatto che la instabilità non sia mai stata diagnosticata prima della visita dell’Ospedale __________ di __________ – argomento già menzionato nel rapporto del PD dr. med. __________ il 10.01.2019 – non evidenzia la causa infortunistica. Nonostante questa instabilità sia stata evidenziata dai colleghi radiologi non è riconducibile con probabilità preponderante al meccanismo traumatico descritto.

2) la seconda argomentazione su cui si basa l’opposizione dell’avvocato RA 1, è un certificato del dr. med. __________, chirurgo ortopedico (datato 14.06.2019), in cui si riferisce che la lesione postero-laterale LCP e PAPE’ post-traumatico come anche una rottura menisco mediale è tuttora riconducibile al trauma in oggetto. Esistono vari studi internazionali che evidenziano i vari meccanismi traumatici a un ginocchio. Per una rottura al menisco mediale si necessita una distorsione con ginocchio in flessione e piede fisso. Questo meccanismo può anche causare una lesione del legamento crociato anteriore. Una frattura legamentare complessa del legamento crociato anteriore posteriore e collaterale comunque necessita un trauma ad alta velocità oppure uno schiacciamento con distorsione.

Nel rapporto ispettivo l’assicurato ha comunque descritto solamente una contusione al ginocchio sulla parte della rotula e ha escluso un meccanismo distorsivo. Anche per questa contusione, alla RM del 15.03.2017 nessun segno di una forte contusione come un edema retropatellare o un edema osseo (bone bruise) al condilo femorale che può evidenziare una contusione al ginocchio in flessione. Si è evidenziata solo una lesione meniscale mediale con un versamento sopra-patellare come anche un segno di uno strappo del legamento collaterale che è stato presentato senza rottura. Anche la rotula stessa, che secondo l’assicurato ha subito la prima contusione, si è dimostrata in asse. (…).” (doc. 192, p. 4 s.)

                                         Unitamente alla propria impugnativa, il patrocinatore dell’insorgente ha prodotto un rapporto, datato 7 ottobre 2019, del dott. __________.

                                         Secondo questo specialista, le immagini della RMN del 15 marzo 2017 mostrano, oltre al danno meniscale, “… anche un danno post traumatico evidente al LCE e al popliteo, oltre che segni diretti (ipertrofia con edema post distrattivo del LCP) e indiretti (angolazione più acuta del residuo del LCP e detensione apparente del LCA a causa del moderato spostamento tibiale posteriore) di distrazione post traumatica del LCP di grado moderato. Inoltre si rileva un edema e una sinovite localizzata specie a livello del compartimento postero-mediale.”, reperti confermati anche dagli accertamenti compiuti dopo il noto intervento artroscopico.

                                         Trattandosi dell’aspetto eziologico del danno alla salute, il dott. De Pamphilis ha affermato che, a suo parere, “…, se in quella circostanza il trauma in oggetto fosse stato abbastanza forte, essendo avvenuto a ginocchio flesso e con un urto diretto sulla tibia dal davanti all’indietro e con eventuali forze torcenti associate (in pratica con la medesima eziopatologia di un trauma da cruscotto) è molto probabile se non certo che la causa sia stata proprio quel trauma; non è tanto la violenza del trauma (urto diretto sulla tibia all’impatto sullo scalino) che può aver causato le lesioni legamentose e del menisco, quanto l’energia cinetica elevata e protratta anche per pochi secondi (ad esempio lo stesso peso del paziente che agisce da fulcro sulla regione anteriore tibiale con un determinato angolo di flessione del ginocchio mentre il paziente cercava di rialzarsi dopo l’urto o “l’appoggio forzato della tibia sullo scalino”). Naturalmente nessuno può certificare che il paziente abbia omesso altri traumi occorsi in passato ma altrettanto vero è che nessuno può affermare e certificare il contrario ledendo, fra l’altro, la buona fede del sig. RI 1 il quale non aveva mai avuto alcun problema al ginocchio ds, per il quale non si era rivolto ma a nessun altro specialista né al suo medico di base dr. __________. Sarebbe pertanto molto improbabile che il sig. RI 1 abbia potuto tollerare una precedente e pre-esistente patologia così invalidante e severa e soprattutto velocemente evolutiva, senza ricorrere a cure mediche, fra l’altro dopo aver subito un trauma ad alta energia (come ad esempio un incidente stradale o un politrauma) come asserisce la controparte. Queste lesioni possono avvenire anche con traumi a bassa energia e a basso impatto (esempio appunto di cadute accidentali con basso impatto o in alcuni tipi di lesioni eccentriche sportive). A questo riguardo vorrei specificare che non è sufficiente citare “la letteratura internazionale” in maniera molto generica riguardo una determinata eziopatogenesi traumatica di un menisco o di un crociato per poi trarre delle conclusioni certe su una diagnosi quanto meno “superficiale” sui referti e stabilire un nesso causale “probabile ma non preponderante”. È invece fondamentale avere anche una esperienza pluridecennale e ultraspecialistica in questo campo (come nel caso del sottoscritto, sia in ortopedia e traumatologia sia, e in particolar modo, in chirurgia del ginocchio), riconosciuta a livello nazionale e internazionale, oltre che un confronto collegiale per poter trarre le giuste conclusioni diagnostiche e eziopatogeniche.” (doc. F).

                               2.7.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                         Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Nella DTF 135 V 465, l’Alta Corte ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                                         Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati). 

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

                               2.8.   Chiamata a pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte non ritiene di poter confermare la decisione su opposizione impugnata, in base alla quale non sarebbe dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che anche dopo il 31 maggio 2019 i disturbi interessanti il ginocchio destro hanno continuato a costituire una conseguenza naturale dell’infortunio assicurato (cfr. supra, consid. 2.6.).

                                         La documentazione medica agli atti non appare infatti sufficientemente chiara, a tal punto da fondare validamente la conclusione alla quale è pervenuto l’assicuratore resistente.

                                         In questo senso, il TCA osserva innanzitutto che l’CO 1 ha essenzialmente fatto capo alla valutazione contenuta nei rapporti allestiti dall’Ospedale __________ di __________. Il medico __________ si è in sostanza limitato a riprendere le considerazioni ivi esposte (cfr. doc. 192).

                                         D’altro canto, nel referto relativo alla consultazione del 10 gennaio 2019, il PD dott. __________ ha dichiarato che se, da un canto, l’instabilità dell’articolazione del ginocchio destro non può verosimilmente essere ricondotta all’evento traumatico in quanto tale (tesi contestata dallo specialista interpellato privatamente da RI 1 - cfr. doc. F), dall’altro, è verosimile che la meniscectomia parziale eseguita nel corso del mese di aprile 2018 abbia comportato un’ulteriore destabilizzazione e contribuito perciò all’insorgenza di una problematica algica cronicizzata (cfr. doc. 155, p. 2).

                                         Ora, se così fosse, posto che l’intervento artroscopico in questione è stato assunto dall’amministrazione quale terapia di un postumo dell’infortunio assicurato (doc. 25: “In base alla documentazione medica in nostro possesso l’intervento proposto può essere messo in relazione causale probabile con l’evento del 27.2.2017? Sì.” – il corsivo è del redattore), il peggioramento direzionale che ne è conseguito andrebbe a suo carico in virtù dell’art. 6 cpv. 3 LAINF, di modo che il relativo diritto a prestazioni non potrebbe essere limitato al 31 maggio 2019.

                                         Sennonché, occorre constatare che la tesi in questione non è più stata ripresa dagli specialisti zurighesi in occasione della successiva visita di controllo del 14 marzo 2019 (cfr. doc. 172, p. 2; e del resto neppure sostenuta dal dott. __________) e inoltre che, con il proprio apprezzamento del 16 luglio 2019, il dott. __________ parrebbe persino mettere in dubbio che la rottura del menisco mediale, trattata con meniscectomia parziale, sia stata provocata dal trauma del 27 febbraio 2017, giudicato inadeguato (cfr. doc. 192, p. 4 s. e doc. 196, p. 5 s.).

                                         Oltre a ciò va sottolineato che il dott. __________ ha relativizzato, fornendo la relativa argomentazione, la tesi sostenuta dai sanitari dell’Ospedale __________ di __________ secondo la quale, per la sua dinamica, l’infortunio del 27 febbraio 2017 non sarebbe stato adeguato a causare la lesione/instabilità del ginocchio destro (cfr. doc. F). Ciò appare atto a generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa la correttezza del parere espresso dagli specialisti interpellati dall’amministrazione.

                                         Alla luce di quanto precede, questo Tribunale ritiene che per meglio chiarire la fattispecie non si possa prescindere dal procedere a un approfondimento peritale.

                               2.9.   In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

                                         Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

                                         In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011, consid. 5.2)

                                         Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’assicuratore resistente (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), già per il fatto che esso non ha fondato la decisione impugnata su una perizia amministrativa ex art. 44 LPGA (per un caso analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

                                         Per le ragioni già esposte al considerando 2.8., si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché disponga un approfondimento esterno (art. 44 LPGA), nella forma di una perizia ortopedica, volta a determinare se i disturbi denunciati dall’assicurato dopo il 31 maggio 2019 costituivano ancora una conseguenza naturale dell’infortunio del febbraio 2017. In base alle relative risultanze, l’istituto assicuratore sarà poi di nuovo chiamato a decidere in merito al diritto a prestazioni.

                                         Con l’emanazione del presente giudizio diventa priva di oggetto la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso (cfr. doc. I, p. 7 ss.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’CO 1 verserà al ricorrente, rappresentato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2019.117 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.08.2020 35.2019.117 — Swissrulings