Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.06.2020 35.2019.110

9. Juni 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,404 Wörter·~27 min·4

Zusammenfassung

Discussa la stabilizzazione dello stato di salute infortunistico (nuova giurisprudenza - STF 8C_614/2019). Rinvio atti all'assicuratore per esecuzione di una perizia esterna, data l'esistenza di dubbi - perlomeno lievi - circa la fondatezza del parere del medico fiduciario

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2019.110   mm

Lugano 9 giugno 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 settembre 2019 di

RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 16 agosto 2019 emanata da

CO 1  rappr. da:   RA 2       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 24 aprile 2015, RI 1, dipendente dell’impresa di costruzioni __________ di __________ in qualità di gruista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, ha subito una distorsione del ginocchio sinistro, riportando, secondo il rapporto 11 maggio 2015 del dott. __________, la rottura completa del legamento crociato anteriore, la lesione del corno posteriore del menisco mediale e del corno posteriore del menisco esterno (doc. 7 – fasc. 1).

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                                         L’assicurato ha ritrovato una piena capacità lavorativa a decorrere dall’11 gennaio 2016.

                               1.2.   RI 1 è rimasto vittima di un secondo evento infortunistico il 5 aprile 2018: appoggiando il piede sinistro su un detrito, egli ha lamentato la distorsione della caviglia. A causa di ciò, egli ha riportato lesioni parziali al legamento fibulo-talare anteriore e a quelli fibulo-calcaneare e deltoideo con edema dell’astragalo alla sua inserzione.

                                         Anche per questo sinistro l’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità.

                                         Nel prosieguo, egli ha denunciato disturbi al ginocchio sinistro e in sede lombare.

                               1.3.   Con decisione formale del 28 novembre 2018, negato il proprio obbligo a prestazioni riguardo alle problematiche interessanti il rachide lombare e il ginocchio sinistro, l’CO 1 ha dichiarato estinto il diritto alla cura medica e all’indennità giornaliera a decorrere dal 3 dicembre 2018 (doc. 75 – fasc. 2).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 82 e 96 – fasc. 2), in data 16 agosto 2019, l’amministrazione ha riformato la sua prima decisione nel senso che ha accettato di corrispondere l’indennità giornaliera sino all’8 marzo 2019. In quella sede, essa ha precisato che lo stato di salute infortunistico dell’assicurato era da ritenere stabilizzato già al momento della sospensione del versamento dell’indennità giornaliera, non esistendo cure suscettibili di migliorare sensibilmente la sua capacità lavorativa. D’altro canto, ipotizzando che l’assicurato non fosse più in grado di riprendere l’esercizio della sua precedente professione di gruista e facendo dunque riferimento al mercato generale del lavoro, l’CO 1 ha negato il diritto a una rendita d’invalidità, dato un discapito di guadagno inferiore alla soglia minima legale del 10% (doc.106 – fasc. 2).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 16 settembre 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano retrocessi all’assicuratore convenuto affinché provveda a esperire indagini economiche atte a determinare il reddito da invalido e ricalcolare il grado dell’invalidità.

                                         A sostegno della propria pretesa, l’insorgente fa innanzitutto valere di non essere in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, nemmeno delle attività adeguate, alternative a quella abitualmente esercitata di gruista (doc. I, p. 4: “Gli impedimenti che egli presenta all’arto inferiore sinistro sono di natura e di portata tale da pregiudicare lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa anche sedentaria. Infatti le algie non scompaiono alla sola inattività del ricorrente ma sono presente seppur in minima parte nel caso in cui l’arto non venga sollecitato.”). Egli contesta inoltre l’entità del reddito da invalido ritenuto dall’amministrazione, in quanto tale reddito sarebbe “molto elevato ed impossibile da raggiungere nel mercato del lavoro ticinese” e, d’altro canto, poiché occorrerebbe prendere in considerazione “i fattori di riduzione per handicap fisico ed età” (deduzione sociale complessiva del 15% almeno, così come stabilito dall’assicurazione collettiva per la perdita di guadagno causata da malattia) (doc. I, p. 4 s.).

                               1.5.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

                               1.6.   In data 10 gennaio 2020, la patrocinatrice del ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica e, in base ad essa, ha in sostanza contestato che le condizioni di salute dell’assicurato potessero essere considerate stabilizzate (doc. XV: “A dispetto degli accertamenti eseguiti dal medico __________ Dr. med. __________ nel giugno e novembre del 2018 e dell’ultimo apprezzamento medico 18.7.2019 allegato alla decisione impugnata, l’arto inferiore sinistro e in particolare la caviglia sinistra non è guarita. Questo nuovo intervento mette in discussione gli accertamenti del medico __________, il quale, basandosi sugli esiti delle RM eseguite in sede, aveva ritenuto l’arto guarito e quindi stabilizzato senza eventuali limitazioni o deficit residui (cfr. anche risposta CO 1 21.10.2019 a pag. 4 ad 12 e pag. 5 ad 15).” – il corsivo è del redattore).

                                         L’istituto assicuratore convenuto ha preso posizione in proposito il 17 gennaio 2020, versando agli atti un apprezzamento, datato 15 gennaio 2020, del medico __________ (doc. XVII + allegato).

                               1.7.   Il 25 febbraio 2020, la rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA copia della cartella clinica dell’Istituto __________ di __________ relativa alla degenza 2 - 5 dicembre 2019 di RI 1 (intervento di allungamento del tendine di Achille e artrodesi dell’articolazione sottoastragalica con prelievo osseo dalla tibia prossimale sinistra il 3 dicembre 2019), il cui contenuto comproverebbe il fatto che “… in novembre 2018, rispettivamente in marzo 2019 e periodo successivo la caviglia presentava limitazioni funzionali e dolori che condizionavano la deambulazione e pertanto che il piede sinistro non era “guarito”. Di conseguenza chiede che il ricorso sia integralmente accolto con annullamento della decisione impugnata.” (doc. XXI e allegati).

                                         L’amministrazione si è pronunciata in merito il 13 marzo 2020 (doc. XXIII e allegato).

                                         La patrocinatrice del ricorrente ha ancora formulato alcune considerazioni in data 19 maggio 2020 (doc. XXIX).

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                                         nel merito

                               2.2.   Litigiosa è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a ritenere stabilizzato dal novembre 2018, rispettivamente dal marzo 2019, lo stato di salute infortunistico dell’assicurato e, quindi, a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera), oppure no. In caso di risposta positiva, questa Corte sarà poi chiamata a esaminare se il diritto alla rendita d’invalidità è stato, o meno, correttamente negato.

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

                                         Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

                                         L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

                                         In una recente sentenza 8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3, l’Alta Corte ha precisato la giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 109, nel senso che quello dell’atteso aumento o ripristino della capacità lavorativa, non rappresenta un criterio di valutazione esclusivo. La prosecuzione della cura medica - in quella fattispecie, si era trattato di un intervento chirurgico volto a eliminare il dito “a scatto” - può ancora comportare un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, anche se la persona assicurata ha già ripreso in misura completa la sua precedente attività professionale:

" (…) Genau besehen erfordert aber auch das genannte Grundsatzurteil keine exklusive Beurteilung nach Massgabe der Arbeitsfähigkeit ("... namentlich nach Massgabe der zu erwartenden Steigerung der Arbeitsfähigkeit...", vgl. BGE a.a.O.), was im Übrigen auch mit dem Gesetzeswortlaut von Art. 19 Abs. 1 UVG kaum in Einklang zu bringen wäre (vgl. Kaspar Gehring, in: Kieser/Gehring/ Bollinger [Hrsg.], KVG UVG Kommentar, 2018, N. 30 zu Art. 10 UVG). Die Vorinstanz hat sich denn auch nicht davon leiten lassen, sondern sich auf das Urteil 8C_354/2014 vom 10. Juli 2014 E. 3.2 bezogen. Dieses betraf den Fall, in dem der Versicherte zufolge unfallbedingter Fussverletzung - mit Ausnahme einer kurzen Abwesenheit vom Arbeitsplatz im Anschluss an eine Operation - in seiner Arbeitstätigkeit als Anwalt nie eingeschränkt gewesen war. Darum liess sich eine namhafte Besserung des Gesundheitszustands von vornherein nicht anhand der zu erwartenden Steigerung der Arbeitsfähigkeit bestimmen (vgl. Urteil 8C_354/2014). Im vorliegenden Fall war die Arbeitsfähigkeit im streitbetroffenen Zeitpunkt ebenfalls nicht bzw. nicht mehr eingeschränkt. Hingegen machte dem Beschwerdegegner der "Schnellfinger" wieder zunehmend zu schaffen. Deswegen musste am 19. September 2016 eine erneute Infiltration veranlasst werden, nachdem er auf eine erste solche Massnahme im Mai 2016 gut angesprochen hatte. Der betreffende Arztbericht des Dr. med. __________ vom gleichen Tag hielt dazu ausdrücklich fest, dass sich der Versicherte bei hartnäckiger Beschwerdeprogredienz sowohl im Bereich des Ulnarisnervs als auch in demjenigen des A1-Ringbandes zur Planung der Operation wieder melden werde. Bereits zuvor, nämlich im Bericht der Dr. med. __________, Fachärztin Neurologie FMH, vom 13. September 2016 war die Option eines operativen Eingriffs erwähnt worden, dies mit Hinweis auf vermehrte Dysästhesien nach Wiederaufnahme der Arbeit als Staplerfahrer. Eine zunehmende Beschwerdesymptomatik, die sich auf die Funktionsfähigkeit von Finger und Hand auszuwirken vermag, ergibt sich schliesslich auch aus dem Bericht des Dr. med. __________ zur klinischen Verlaufskontrolle vom 9. Januar 2017. Unter diesen Umständen lässt es sich aus bundesrechtlicher Sicht nicht beanstanden, wenn das kantonale Gericht im Ergebnis die Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Fallabschlusses mangels eines medizinisch-therapeutischen Endzustands (vgl. Urteil 8C_786/2016 vom 4. April 2017 E. 2.2) verneint hat. Insbesondere wäre mit Blick auf die streitige Operation hier die Annahme nicht zu halten, davon sei aus prospektiver Sicht nur mehr eine weit entfernte Möglichkeit eines positiven Resultats bzw. ein geringfügiger therapeutischer Fortschritt zu erwarten gewesen. Bezeichnenderweise war denn auch die Beschwerdeführerin trotz vollständiger Wiederaufnahme der Arbeit im September 2016 auch nicht zu einem (förmlichen) Fallabschluss geschritten. Diesen eröffnete sie - rückwirkend - erst mit Schreiben vom 30. Januar bzw. mit Verfügung vom 20. Februar 2017, nachdem der Versicherte in Zusammenhang mit dem operativen Eingriff um weitere Leistungen nachgesucht hatte. Selbst wenn eine dergestalt rückwirkende Anpassung der vorübergehenden unfallversicherungsrechtlichen Leistungen nach der Rechtsprechung grundsätzlich angehen mag (vgl. BGE 133 V 57), setzt dies voraus, dass der medizinisch-therapeutische Endzustand erreicht gewesen wäre, was hier nicht zutrifft.”

                               2.4.   Nella concreta evenienza, con la decisione su opposizione impugnata, l’istituto assicuratore resistente ha ritenuto stabilizzato lo stato di salute infortunistico dell’insorgente in quanto “… già al momento in cui la CO 1 ha sospeso il versamento dell’indennità giornaliera non esistevano delle cure atte a portare ad un notevole miglioramento della capacità di lavoro. L’inabilità lavorativa riconosciuta dal dott. __________ tiene conto in primis della sintomatologia dolorosa riferita dall’assicurato così come anche confermato dal medico __________.” (doc. 106, p. 8 – fasc. 2).

                                         Al riguardo, va rilevato che, a margine della visita di controllo del 9 ottobre 2018, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha disposto l’esecuzione di una RMN della colonna lombare e della caviglia sinistra, come pure di una radiografia del ginocchio sinistro, rilevando al riguardo che tali accertamenti erano volti a sostenere la sua “… valutazione odierna in quanto non vi è più una spiegazione per questi forti dolori che l’assicurato accusa. Si nota già un buon decorso alla valutazione del dr. med. __________ che nella sua valutazione della caviglia con RMN del 16.08.2018, ha mostrato i legamenti fibulo-talari anteriori senza edemi peri-legamentari con cicatrizzazione. I legamenti collaterali sono pure senza lesione e l’edema osseo post-infortunio non è più presente. Le strutture tendinee sono nella norma. Sono d’accordo che l’assicurato continui la fisioterapia e ho proposto all’assicurato di non più portare le calze compressive e di camminare con scarpe sportive normali come quelle indossate in data odierna e di camminare con passo normale. Dopo le valutazioni RMN e radiologica se le stesse mostreranno una situazione guarita verrà espressa una inabilità lavorativa nel suo precedente lavoro di gruista. Fino a quel momento l’assicurato rimane inabile al lavoro in modo completo.” (doc. 56, p. 6 – fasc. 2).

                                         Gli accertamenti in questione sono stati effettuati in data 24 ottobre 2018 (doc. 59-61 – fasc. 2).

                                         Con nota del 7 novembre 2018, il medico __________ ha sostenuto, segnatamente, che la RMN della caviglia sinistra aveva mostrato dei legamenti senza particolarità di rilievo, tanto che l’insorgente è stato dichiarato da subito abile in misura completa nella sua precedente professione di gruista (doc. 62, p. 2 – fasc. 2).

                                         Dalle carte processuali si evince che, nel corso del mese di novembre 2018, l’assicurato ha privatamente consultato il dott. __________, Dirigente medico presso l’Istituto __________ di __________, il quale, per quanto concerne la caviglia sinistra, ha refertato una lassità anteroesterna con dolore anteromediale” e consigliato l’esecuzione di un esame TAC (doc. 78 – fasc. 2).

                                         Il 7 febbraio 2019, RI 1 è stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia. In quell’occasione, egli ha confermato che “… il paziente presenta una problematica alla tibio-tarsica sx direttamente collegata con l’evento traumatico distorsivo del 05.04.2018 i cui trattamenti medici sono già stati riassunti nei miei rapporti e che dovrebbero essere adattati anche in funzione della RM richiesta dai colleghi italiani. Attualmente appaiono delle problematiche amministrative che mi sono poco chiare con una decisione apparentemente di chiusura del caso da parte della CO 1, ciò che complica ulteriormente la situazione dal punto di vista medico e scredita anche la mia valutazione. In questo momento personalmente non posso sicuramente certificare una ripresa del lavoro al 100%. Consiglio di attendere il bilancio RM proposto dai colleghi italiani (probabilmente anticipato), quindi valutare la situazione dopo quest’ultima RM che potrà essere confrontata con quelle già antecedentemente fatte che mostravano pur sempre nell’arco dei mesi un miglioramento e soprattutto dei fenomeni edematosi infiammatori residui.” (doc. 86 – fasc. 2 – il corsivo è del redattore).

                                         In data 8 aprile 2019, il ricorrente ha di nuovo consultato il dott. __________, il quale ha refertato una ri-rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, un’instabilità dell’articolazione sottoastragalica da rottura del legamento interosseo-cervicale, nonché dolore e marcato deficit funzionale. Lo specialista ha quindi consigliato l’esecuzione di un intervento di artrodesi della sottoastragalica e, in un secondo momento, la revisione del LCA (doc. 98 – fasc. 2).

                                         Invitato a prendere posizione al riguardo, il dott. __________ si è in particolare espresso nei seguenti termini:

" (…) sono stupito dalla valutazione del dott. med. __________ che valuta un’eventuale lesione del legamento crociato anteriore come anche un’indicazione per un’artrodesi unicamente con una valutazione clinica. Chiaramente questo non è così. Prendere la decisione di optare per un intervento di revisione di un’eventuale lesione LCA senza valutarla tramite una risonanza magnetica è un errore medico. (…).

Importante è il fatto che i colleghi dr. med. __________ e dr. med. __________ come pure io, anche nella mia valutazione, abbiamo notato un buon arresto con una leggera lassità che è frequentemente presente dopo una ligamento-plastica. Questo chiaramente non significa e giustifica un’indicazione di optare per una revisione. (…).

Anche il fatto di proporre eventualmente un intervento di artrodesi non basta un esame clinico ma sicuramente anche giuridicamente, una valutazione non solo clinica ma anche radiologica, tramite RM e/o TAC per giustificare un approccio così invasivo senza ritorno. (…). Anche in questo caso si ricorda che le risonanze magnetiche come anche le radiografie non hanno mostrato nessuna artrosi dell’articolazione tibiotalare.

(…).

Anche nel lungo decorso, in questo caso si nota più frequentemente un accorciamento del tendine dopo un lungo risparmio dell’attività.

Ritornando sulla problematica principale della lesione legamentare, nessuno dei colleghi, a parte il dott. med. __________, vede una indicazione operativa né ha notato un’artrosi, né ha notato una lesione o rottura o una non guarigione del legamento fibulo-talare.

La RM del ginocchio e gamba del 20.03.2019 conferma (in modo ripetitivo!, vedi RM del 24.10.2018) una regolare continuità del neolegamento e nessuna lesione della caviglia, né viene descritta un’artrosi del piede e della caviglia.” (doc. 105, p. 8 s. – fasc. 2)

                                         In corso di causa, la rappresentante dell’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione medica.

                                         In particolare, con certificazione del 15 novembre 2019, il dott. __________ ha attestato che l’insorgente si trovava in lista di attesa per sottoporsi all’intervento di artrodesi dell’articolazione sottoastragalica del piede sinistro “… in quadro di instabilità dell’articolazione sottoastragalica da rottura del legamento interosseo cervicale …” (doc. L).

                                         Dal rapporto di uscita 5 dicembre 2019 dell’Istituto __________ si apprende che il 3 dicembre 2019 RI 1 è stato sottoposto “ad intervento chirurgico di allungamento del tendine di Achille e artrodesi della sottoastragalica con prelievo osseo dalla tibia prossimale a sinistra” (doc. N).

                                         Con apprezzamento del 15 gennaio 2020, il dott. __________ si è nuovamente detto stupito della diagnosi d’instabilità della sottoastragalica sinistra, in quanto da parte sua, ma pure di diversi colleghi ortopedici, era stata clinicamente “… notata una minima lassità anterolaterale che non può essere legata all’articolazione talocalcaneare, che è responsabile per la pro/supinazione e non permette uno shift anteriore e posteriore. Attivamente i legamenti erano competenti e privi di lesioni. In assenza di altri documenti posso valutare in modo sicuro che non era presente un’artrosi, né una lesione legamentare, né una degenerazione dell’articolazione. (…). In conclusione, rimane valida la mia precedente valutazione in quanto gli esami oggettivi non hanno mostrato la lesione che descrive il dott. Mosca, né clinicamente né radiologicamente.” (doc. XVII 1, p. 7 s.).

                                         Dal rapporto del 3 dicembre 2019 si evince che il dott. __________ ha intraoperativamente refertato la presenza di una “… grave instabilità per lesione dei legamenti astragalo-calcaleari. Pertanto, previo prelievo di trapianto cortico-spongioso della tibia prossimale omolaterale e previa stabilizzazione dei rapporti astragalo-calcaneali fissati con un filo di K, si esegue artrodesi della sottoastragalica.” (allegato al doc. O – il corsivo è del redattore).

                                         Con nota dell’11 marzo 2020, il medico __________ dell’CO 1 ha negato che la documentazione acquisita nel frattempo contenesse elementi suscettibili di mettere in discussione i suoi apprezzamenti e ha ribadito che, a suo avviso, le condizioni di salute dell’assicurato vanno ritenute stabilizzate, “… in assenza di danni o reazione valutabile alla caviglia né nel piede. Si ricorda che i diversi specialisti non hanno trovato un’artrosi nell’articolazione tibiotalare né talo-calcaneare?! Da parte nostra intervento sconsigliato.” (doc. XXIII 1).

                               2.5.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.). 

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                         Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Nella DTF 135 V 465, l’Alta Corte ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                                         Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati). 

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

                               2.6.   Chiamata ora a pronunciarsi a proposito della stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche a contare, al più tardi, dal mese di marzo 2019, questa Corte non ritiene che il parere espresso al riguardo dal medico __________ dell’CO 1 possa validamente servire da fondamento al presente giudizio.

                                         In questo ordine di idee, il TCA osserva in effetti che, intraoperativamente, il 3 dicembre 2019, il dott. __________ ha refertato la presenza di una lesione dei legamenti astragalo-calcaneari all’origine di un’importante instabilità articolare, ciò che parrebbe confermare quanto da lui stesso clinicamente diagnosticato già nel novembre 2018 (doc. 78 – fasc. 2: “lassità anteroesterna caviglia con dolore anteromediale”) e aprile 2019 (doc. 98 – fasc. 2: “instabilità della SA da rottura legamento interosseo-cervicale; dolore e marcato deficit funzionale”), optando per l’esecuzione di un’artrodesi dell’articolazione sottoastragalica (cfr. allegato al doc. O). Inoltre, non può neppure essere ignorato che, in occasione della consultazione del 7 febbraio 2019, anche il chirurgo ortopedico dott. Lafranchi ha rilevato che l’assicurato lamentava ancora una “problematica alla tibio-tarsica sx direttamente collegata con l’evento distorsivo del 05.04.2018”, dichiarando perciò di non poter “sicuramente certificare una ripresa del lavoro al 100%” (doc. 86, p. 2 – fasc. 2).

                                         Queste sole circostanze bastano per generare dei dubbi - perlomeno lievi - circa l’affidabilità delle conclusioni a cui è pervenuto il dott. __________ (caviglia sinistra completamente guarita e ritrovata piena capacità lavorativa nella precedente professione di gruista dal novembre 2018 – cfr., ad esempio, il doc. 62, p. 2 – fasc. 2), dubbi che inducono questo Tribunale a discostarsene (per un caso in cui la Corte federale ha annullato il giudizio cantonale ritenendo che, alla luce dei referti agli atti dei medici consultati dall’assicurato, alle considerazioni espresse dal medico __________ non poteva essere data “quella sufficiente concludenza, tale da escludere anche il minimo dubbio di una soluzione differente”, si veda la STF 8C_23/2019 del 6 agosto 2019 consid. 4.3).

                               2.7.   In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

                                         Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

                                         In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011, consid. 5.2)

                                         Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), già per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata sul solo parere del proprio medico __________ (per un caso analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

                                         Per le ragioni già esposte al considerando 2.6., si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, mediante la quale è stato dichiarato estinto dal marzo 2019 il diritto alle prestazioni di corta durata, e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a definire il momento in cui le condizioni di salute infortunistiche del ricorrente si sono stabilizzate ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF (in questo contesto, l’assicuratore resistente terrà conto della precisazione di giurisprudenza di cui alla STF 8C_614/2019 – cfr. supra, consid. 2.3. in fine). Sulla scorta delle relative risultanze, l’CO 1 sarà poi chiamato a determinare di nuovo il diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.    Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                         L’CO 1 verserà all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2019.110 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.06.2020 35.2019.110 — Swissrulings