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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.03.2019 35.2018.87

28. März 2019·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,543 Wörter·~18 min·4

Zusammenfassung

Corretta decisione con la quale assicuratore ha rifiutato IMI per disturbi alla spalla,viste le limitazioni presentate non tali da dare diritto ad un indennizzo secondo valutazione medica.Concetto di danno biologico estero diverso da nozione di IMI

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2018.87   cr

Lugano 28 marzo 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 settembre 2018 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 30 luglio 2018 emanata da

CO 1  rappr. da: RA 2      in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                          in fatto

                                1.1   In data 15 novembre 2017 RI 1, nato nel 1959, dipendente della ditta __________ di __________ come addetto al controllo della qualità, mentre si trovava in __________ per lavoro è caduto nel bagno dell’hotel presso il quale alloggiava, riportando una frattura all’omero del braccio destro (doc. 1).

                                         Il giorno successivo egli è stato operato presso l’Ospedale di __________. In data 23 novembre 2017 egli ha fatto rientro in Italia (doc. 1).

                                         L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   In data 13 gennaio 2018 l’assicurato ha ripreso il proprio lavoro al 100% (doc. 26).

                               1.3.   In data 2 febbraio 2018, l’assicurato ha chiesto all’CO 1 di esprimersi a proposito dell’IMI (doc. 17).

                                         Con scritto del 5 febbraio 2018, l’CO 1 ha comunicato all’assicurato che la valutazione del diritto ad un’eventuale IMI appariva a quel momento prematura, tenuto conto del fatto che una stabilizzazione dello stato di salute non sarebbe intervenuta prima di sei-sette mesi dall’intervento chirurgico al quale l’assicurato si era sottoposto (doc. 18).

                               1.4.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione formale del 22 maggio 2018, poi confermata in data 30 luglio 2018 dopo avere analizzato le obiezioni sollevate dall’interessato in sede di opposizione (doc. 28), l’amministrazione ha rifiutato di concedere all’assicurato il diritto ad un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI), non reputandone adempiuti i presupposti (cfr. doc 177).

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 12 settembre 2018 l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e l’attribuzione di un’IMI del 10%.

                                         Il rappresentante del ricorrente ha rilevato che le menomazioni presentate dall’interessato al braccio destro, arto dominante, determinano un danno permanente, da indennizzare con un’IMI del 10% come valutato dal dr. __________ nel referto del 26 gennaio 2018 e in quello supplementare del 22 agosto 2018 (doc. I).

                               1.6.   L’CO 1, in risposta, dopo avere richiesto una nuova presa di posizione al proprio servizio medico (doc. XII/1), ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. XII).

                               1.7.   In data 12 dicembre 2018, il rappresentante del ricorrente ha trasmesso al TCA un nuovo referto medico del dr. __________ (doc. XV + 1).

                               1.8.   Con osservazioni dell’8 gennaio 2019, l’assicuratore infortuni ha evidenziato che quanto attestato dal dr. __________ non modifica la posizione della CO 1 (doc. XVII).

                                         Tali considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc. XVIII), per conoscenza.

                               1.9.   Pendente causa, il TCA ha interpellato l’amministrazione, chiedendo alcuni chiarimenti in merito alla valutazione fornita dal dr. __________, allegata alla risposta di causa (doc. XIX).

                                         Con scritto del 20 febbraio 2019, il dr. __________ ha fornito le spiegazioni richieste (doc. XXIV), le quali sono state immediatamente trasmesse alle parti per osservazioni (doc. XXV).

                             1.10.   Con scritto del 7 marzo 2019, l’amministrazione ha ribadito la correttezza della valutazione medica fornita dal dr. __________ e confermata dal dr. __________, chiedendo nuovamente la reiezione del ricorso (doc. XXVII).

                                         Tale scritto è stato trasmesso, per conoscenza (doc. XXVIII), all’assicurato.

                             1.11.   Il rappresentante dell’assicurato, dal canto suo, non ha fornito ulteriori osservazioni.

                                         in diritto

                               2.1.   L'oggetto della lite è circoscritto al diritto o meno per l’assicurato di beneficiare di un’IMI, a dipendenza dell’infortunio assicurato.

                                         Non è, invece, oggetto di contestazione tra le parti la stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurato, la quale sembrava essere stata messa in discussione dal dr. __________ nell’apprezzamento chirurgico-traumatologico del 29 novembre 2018 allegato alla risposta di causa (cfr. doc. XII/1), ma in merito al quale, su richiesta di questo Tribunale, lo stesso dr. __________, con presa di posizione del 20 febbraio 2019 ben motivata, ha fornito i chiarimenti necessari, ribadendo che la stabilizzazione dello stato di salute constatata dal dr. __________ fosse corretta e da confermare (doc. XXIV).

                                         Del resto, ad ulteriore dimostrazione del fatto che la stabilizzazione dello stato di salute sia assolutamente pacifica, vi è anche la circostanza che il rappresentante dell’assicurato nulla ha eccepito in merito.

                               2.2.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

                               2.3.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

                               2.4.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

                                         Questa tabella riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                         menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

                               2.5.   L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

                               2.6.   Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali si evince che l’amministrazione ha rifiutato di riconoscere all’assicurato – come invece da lui preteso – il diritto ad un’indennità per menomazione dell’integrità, basandosi sul parere espresso al riguardo dal proprio medico __________, dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore.

                                         Quest’ultimo, con valutazione medica del 3 maggio 2018, dopo avere considerato stabilizzato lo stato di salute dell’interessato, ha indicato che “per i soli postumi infortunistici non vi è diritto ad IMI, argomento ampiamente discusso con l’assicurato analizzando le tabelle Suva insieme” (doc. 26).

                                         L’assicurato ha contestato tale apprezzamento, trasmettendo una “relazione di consulenza medico-legale” del 26 gennaio 2018, redatta dal dr. __________, specialista in medicina legale e delle assicurazioni di __________.

                                         Nel proprio referto, il dr. __________, dopo avere ripercorso l’anamnesi; avere indicato la diagnosi di “frattura chiusa del collo prossimale destro dell’omero”; avere riassunto l’intervento al quale l’interessato è stato sottoposto e i relativi esiti, nonché le cure eseguite e avere espresso le proprie considerazioni medico legali, ha concluso che le menomazioni accertate, che insistono sull’arto dominante, determinano un danno permanente alla validità fisico-lavorativa del sig. RI 1 valutabile, in ambito di infortunistica privata, nella misura del 10%” (doc. 28).

                                         Chiamato dall’amministrazione, in sede di opposizione, ad esprimersi in merito a queste critiche dello specialista privatamente consultato dall’assicurato, con apprezzamento medico del 6 luglio 2018 il dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, ha osservato:

" (…)

Durante la visita medico-__________ di maggio 2018 era stata valutata un’articolarità in flessione attiva della spalla destra dominante di 180-0-45º, range articolare completo se paragonato alla controlaterale, mentre all'abduzione attiva è stato riscontrato un valore di 150º, tra l'altro bilaterale.

In base alla tabella IMI 1.2 Suva una spalla mobile fino all'orizzontale è valutata al 15%, mentre una spalla mobile fino a 30º oltre l'orizzontale è valutata al 10%: una spalla con range articolari superiori a questi valori non trova nessuna valutazione IMI, concetto ampiamente spiegato all'assicurato.

Per quanto riguarda la relazione di consulenza medico-legale del dott. __________ del 26.01.2018 che attesta “un danno permanente alla validità fisico-lavorativa del signor RI 1, valutabile, in ambito di infortunistica privata, nella misura del 10%" non possiamo accettare tale valore in quanto il dott. __________ non spiega i motivi per cui dovrebbe essere assegnata una IMI del 10% e neppure le tabelle a cui si riferisce per valutare tale dato.

Inoltre il dott. __________ parla di "un danno permanente alla validità fisico-lavorativa", concetto differente dalla indennità alla menomazione all'integrità fisica che viene valutato in Svizzera.

Per questi motivi si ritiene che l'opposizione della __________ e la consulenza medico legale del dott. __________ non modificano il rifiuto informale della CO 1 del 22.05.2018 a non diritto ad IMI.” (Doc. 31)

In sede ricorsuale il rappresentante del ricorrente ha ribadito il proprio punto di vista, ritenendo che le affezioni presentate dall’assicurato all’arto dominante di destra danno diritto ad un’IMI del 10%, come ribadito dal dr. __________ nel supplemento medico-legale del 22 agosto 2018.

In tale referto, il dr. __________, dopo avere proceduto ad una rivalutazione clinica (riscontrando un’articolarità attiva di elevazione: fino a circa 120º (170 arto controlaterale); abduzione: 70º (90º controlaterale); rotazione interna limitata per 1/3 della norma; rotazione esterna limitata per 1/4 della norma; deficit di forza nei movimenti di contro resistenza), ha nuovamente stimato che i postumi presentati dall’interessato “determinano un danno permanente alla validità fisica ovvero alla validità lavorativa generica del periziato valutabile nella misura del 10%”, aggiungendo che tale valutazione si basa “sulle “linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona” della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (Ed. Giuffré 2016)” (doc. A6).

Con apprezzamento chirurgico-traumatologico del 29 novembre 2018, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e traumatologia, ha ribadito la correttezza di quanto valutato in precedenza dagli altri medici fiduciari interpellati dall’amministrazione, precisando che, nel caso dell’assicurato, le alterazioni della funzionalità dell’arto infortunato non raggiungono dimensioni tali da giustificare un’indennità per menomazione dell’integrità secondo le tabelle in uso secondo la legge svizzera (cfr. consid. 2.4. e 2.5.).

Il dr. __________ ha aggiunto che anche visionando le tabelle di riferimento in uso in Italia, rispettivamente quelle europee, confrontate con le limitazioni presentate dall’interessato, non è possibile capire come sia stato determinato il tasso del 10% indicato dal dr. __________ (doc. XII/1).

                                         Ancora interpellato dal rappresentante del ricorrente, il dr. __________, con presa di posizione dell’11 dicembre 2018, ha sottolineato che “a memoria di alcuni decenni di attività non si ricorda di avere mai visto una frattura pluriframmentaria del collo e della testa dell’omero, ridotta in modo cruento con fissazione interna a cielo aperto, che sia guarita senza postumi riguardanti la capacità di lavoro dell’infortunato o meglio la validità fisica dello stesso”.

                                         Lo specialista ha aggiunto che l’interessato “presenta esiti della suddetta grave frattura dell’arto superiore destro, consistente in un deficit dell’articolarità di grado medio-lieve accompagnata da una riduzione della forza dei movimenti contro resistenti. Si conferma quindi che esiste un danno funzionale che è sostenuto peraltro da un precedente importante danno morfologico secondario al grave trauma fratturativo”.

                                         Il dr. __________ ha concluso che “nel nostro Paese questa tipologia di danni viene comunemente risarcita in quanto insiste sulla validità fisica della persona quantunque possa non insistere direttamente sulla capacità lavorativa specifica dello stesso” (doc. XV/1).

                               2.7.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                         Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                                         Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

                               2.8.   Tutto ben considerato, chiamato a pronunciarsi su una questione squisitamente medica, questo Tribunale ritiene che le motivate e pertinenti considerazioni esposte dai medici fiduciari dell’assicuratore LAINF dr. __________, dr. __________ e dr. __________ possano costituire da valido fondamento per il giudizio che è chiamato a rendere.

In particolare, questo Tribunale non ha motivo per distanziarsi dalle considerazioni, mediche, dettagliate con le quali sia il dr. __________, che il dr. __________, hanno diffusamente spiegato le ragioni per le quali non può essere seguito il ragionamento esposto dal rappresentante del ricorrente, il quale, a sua volta fondandosi sull’apprezzamento del dr. __________, ha chiesto l’attribuzione di una percentuale di IMI del 10%.

I fiduciari dell’amministrazione hanno, infatti, sottolineato come la pretesa di indennizzo formulata dal dr. __________ si basi sul concetto estraneo al sistema svizzero - di “danno permanente alla validità fisico-lavorativa”, differente rispetto a quello di indennità per menomazione dell’integrità qui in discussione (cfr. doc. 31 e doc. XII/1).

                                         Il TCA non può che concordare con tale disamina, ritenuto che la nozione di IMI del diritto svizzero è ben diverso dal concetto di danno biologico previsto nell’ordinamento italiano, il quale, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione italiana, rappresenta l'incidenza negativa che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato.

                                         Del resto, lo stesso dr. __________ non ha mai preteso che il danno permanente presentato dall’interessato comunemente risarcito nel sistema in vigore in Italia  (doc. XV/1), con una percentuale a suo avviso del 10% valutata facendo riferimento alle “Linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona” della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (doc. A6) - trovi un analogo riscontro nelle tabelle in uso nella legislazione svizzera.

                                         Questo Tribunale rileva che, al pari del dr. __________, anche i medici fiduciari dell’Istituto assicuratore hanno riscontrato delle alterazioni della funzionalità dell’arto superiore destro dell’interessato a seguito del danno alla salute derivante dall’infortunio del quale egli è rimasto vittima (cfr. doc. 31 e doc. XII/1).

                                         Le stesse, tuttavia, non raggiungono una portata tale da risultare indennizzabili a norma di quanto stabilito nella legislazione svizzera.

                                         Il dr. __________ ha, infatti, ben spiegato che in base alla tabella IMI 1.2 Suva una spalla mobile fino all'orizzontale è valutata al 15%, mentre una spalla mobile fino a 30º oltre l'orizzontale è valutata al 10%, mentre una spalla con range articolari superiori a questi valori - come è il caso dell’assicurato - non trova alcuna valutazione IMI (cfr. doc. 31).

                                         Anche il dr. __________ ha esaminato nel dettaglio la funzionalità presentata dall’arto superiore dell’interessato secondo i riscontri oggettivi dei vari medici che si sono chinati sul caso, escludendo che quanto constatato possa essere messo in relazione con una percentuale di menomazione dell’integrità (doc. XII/1).

                                         Il TCA non può che fare proprie queste motivate considerazioni di carattere medico.

                                         Pertanto, per la ragioni sopra esposte, questo Tribunale deve concludere che, come più volte spiegato dai medici fiduciari dell’assicuratore LAINF, la gravità della menomazione presentata dall’interessato all’arto superiore destro, valutata sulla base di opportuni accertamenti medici, non è tale da consentire di riconoscere il diritto ad un’IMI (cfr. consid. 2.3.).

Sulla scorta di quanto precede, la decisione su opposizione impugnata merita conferma e il ricorso va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                Gianluca Menghetti