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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.12.2018 35.2018.74

3. Dezember 2018·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,072 Wörter·~20 min·3

Zusammenfassung

Negato diritto a ulteriori prestazioni sanitarie (fisioterapia) siccome disturbo presentato da assicurato (miogelosi) non d'origine infortunistica. Pure negato che le prestazioni dovessero essere assunte dall'assicuratore in virtù del principio della buona fede

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2018.74   mm

Lugano 3 dicembre 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 agosto 2018 di

 RI 1    rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 23 luglio 2018 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2      in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 29 giugno 2016, RI 1, dipendente della __________ di __________ in qualità di responsabile __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduto in avanti dal monopattino con ricezione sulle mani.

                                         A causa di questo evento, l’assicurato ha riportato, secondo il rapporto 27 febbraio 2018 del dott. __________, un’importante miogelosi del muscolo sottospinato della spalla sinistra (cfr. doc. 18).

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso (annunciato come bagatella) e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Nel corso del mese di gennaio 2018, all’amministrazione è pervenuta una prescrizione di fisioterapia riferita a disturbi posti ancora in relazione con l’evento infortunistico del giugno 2016 (doc. 5).

                                         Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 17 aprile 2018, l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni, ritenuta l’assenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento traumatico del 29 giugno 2016 e la problematica alla spalla sinistra (doc. 20).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 23), in data 23 luglio 2018, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 33).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 21 agosto 2018, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto, in via principale, che l’CO 1 venga condannato ad assumere i costi di due cicli di fisioterapia e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione affinché disponga una perizia medica neutra.

                                         A sostegno delle proprie pretese, l’insorgente contesta innanzitutto che l’assicuratore potesse, con decisione formale dell’aprile 2018, “… negare la copertura di cure già fatte, tra l’altro analoghe ad altre invece accolte, e ciò a valere con effetto retroattivo. La decisione di diniego di copertura può avere effetto ex nunc e pro futuro (DTF 130 V 380).

                                         D’altro canto, egli rimprovera all’amministrazione di aver negato la copertura dei costi di fisioterapia fondandosi essenzialmente sul solo parere del proprio medico fiduciario, il quale “… non ha mai visitato il ricorrente, ha espresso un parere meramente teorico (dando un descrittivo di carattere generale), senza alcuna afferenza con il caso concreto in esame. A suo avviso, il Tribunale dovrebbe per contro fondare il proprio giudizio sulla valutazione del medico curante, la quale “… risponde chiaramente ai requisiti posti dalla giurisprudenza del Tribunale federale per quanto attiene alla sua forza probante di un rapporto medico. Questo rapporto conferma il nesso causale tra l’infortunio del 29.6.2016, i dolori notificati e la necessità delle cure ora in discussione.” (doc. I).

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

                               1.5.   In replica, la patrocinatrice dell’assicurato si è in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. VII).

                                         L’istituto convenuto si è espresso al riguardo in data 11 ottobre 2018 (doc. IX).

                                         in diritto

                               2.1.   L’oggetto litigioso è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato o meno a negare all’assicurato le prestazioni sanitarie, concretamente si tratta di due cicli di fisioterapia svolti a cavallo degli anni 2017/2018.

                               2.2.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio, segnatamente alla cura ambulatoriale da parte del medico, del dentista o, previa loro prescrizione, del personale paramedico e del chiropratico, nonché alla cura ambulatoriale in ospedale (lett. a), ai medicamenti e alle analisi ordinati dal medico o dal dentista (lett. b), alla cura, al vitto e alloggio in sala comune ospedaliera (lett. c), alle cure complementari e a quelle balneari prescritte dal medico (lett. d), nonché ai mezzi ed agli apparecchi occorrenti per la sua guarigione (lett. e).

                                         Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (art. 19 cpv. 1 LAINF; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41 ss.).

                               2.3.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano

                                         un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

                                         Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.4.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.5.   In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

                                         Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

                                         Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206 p. 326 ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.

                               2.6.   Nel caso di specie, il ricorrente sostiene innanzitutto che la decisione impugnata andrebbe annullata per il motivo che l’amministrazione ha rifiutato la copertura dei costi di fisioterapia con effetto retroattivo (cfr. doc. I, p. 4).

                                         Il TCA constata che l’assicurato ha svolto i cicli di fisioterapia in questione tra ottobre 2017 e gennaio 2018 (cfr. doc. D e doc. I, p. 2 s.) e che l’amministrazione ha emanato la decisione di rifiuto delle prestazioni in data 17 aprile 2018 (doc. 20).

                                         L’esito non può però essere quello che auspica l’insorgente.

                                         In effetti, dalle carte processuali emerge che l’assicuratore ha ricevuto la prescrizione di fisioterapia 12 ottobre 2017 della dott.ssa __________ soltanto in data 15 gennaio 2018 (doc. 5), allorquando era già in corso il secondo ciclo di fisioterapia.

                                         In queste condizioni, è per forza di cose che esso ha deciso in merito all’assunzione dei costi soltanto una volta terminata la terapia. In questo contesto, non può neppure essere ignorato che, con scritto del 25 gennaio 2018, l’amministrazione ha comunicato all’assicurato di non essere ancora in grado di esprimersi “… definitivamente sull’ammontare delle prestazioni assicurative. Non appena avremo svolto gli accertamenti necessari, la informeremo sulle prestazioni da noi dovute.” (doc. 6).

                                         A prescindere da quanto precede, è utile segnalare che, con la DTF 133 V 57 (= SVR 2007 UV Nr. 13), l’Alta Corte ha stabilito che anche sotto il regime della LPGA la cura medica e l’indennità giornaliera possono essere adattate retroattivamente. In particolare, è stato precisato che l’art. 17 cpv. 2 LPGA risulta ininfluente, visto che le citate prestazioni dell’assicurazione infortuni non costituiscono prestazioni durevoli ai sensi di tale disposizione. In quel caso, il TFA ha ritenuto corretto il modo di procedere dell’assicuratore che, con decisione formale del 2 dicembre 2003, aveva stabilito che i disturbi alla schiena accusati da un assicurato non si trovavano più in relazione di causalità con l’evento traumatico, a decorrere dal 31 luglio 2003. L’assicuratore LAINF aveva posto termine al versamento delle indennità giornaliere dal 31 luglio 2003 e all’assunzione delle spese di cura dal 7 agosto 2003.

                                         D’altro canto, secondo questa Corte, il ricorrente non può nemmeno invocare la propria buona fede per il fatto che l’istituto resistente aveva già assunto i costi di un ciclo di fisioterapia effettuato nel 2016, appena dopo l’infortunio (cfr. doc. I, p. 6). Infatti, in una sentenza 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 consid. 3.2.2, riguardante il caso in cui un assicuratore contro gli infortuni che aveva assunto i costi di fisioterapia per un periodo di ben 27 anni, il Tribunale federale ha precisato che da un precedente rimborso dei costi non è consentito concludere a un successivo obbligo a prestazioni dell’assicuratore. Da ciò non ne risulta neppure una concreta garanzia di prestazione, atta a generare un diritto fondato sul principio della buona fede.

                               2.7.   Nella concreta evenienza, dalla documentazione agli atti si evince che l’assicuratore LAINF ha fondato la decisione su opposizione impugnata, sul parere enunciato dal dott. __________, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia.

                                         Chiamato dall’amministrazione a pronunciarsi, con apprezzamento del 6 aprile 2018, il medico __________ ha affermato che la diagnosi di miogelosi riferita a un infortunio accaduto nel 2016, non è costitutiva di un danno post-traumatico. Egli ha al riguardo precisato che la miogelosi rappresenta una reazione muscolare a mal movimento cronico oppure a un’alterazione funzionale. Per poter ammettere l’insorgenza di una ricaduta avrebbe dovuto essere oggettivata la presenza di una lesione strutturale, ciò che non è però stato il caso (doc. 19).

                                         Nel frattempo, l’assicurato ha prodotto una certificazione, datata 9 aprile 2018, del suo medico curante, dott. __________, spec. FMH in medicina generale, in base alla quale la diagnosticata miogelosi del muscolo sottospinato della spalla sinistra, che ha reso necessaria l’esecuzione dei cicli di fisioterapia contestati, si troverebbe “… in relazione all’incidente del 2016 (apparsi al momento dell’incidente, mai presentati in precedenza, mai scomparsi completamente, nella stessa sede e con le stesse caratteristiche dei dolori iniziali).” (doc. 18).

                                         In data 4 giugno 2018, il dott. __________ ha sostenuto che le obiezioni contenute nell’atto di opposizione non sono atte a modificare le conclusioni di cui al suo apprezzamento dell’aprile 2018 e che il rapporto del dott. __________ “… non evidenzia una causa infortunistica, né pone una diagnosi chiara.” (doc. 32).

                               2.8.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                         Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                                         Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

                               2.9.   Chiamato a pronunciarsi, tutto ben considerato, il TCA ritiene di poter fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento espresso dal medico __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, secondo il quale la diagnosi che ha determinato la necessità di sottoporsi alla fisioterapia – una miogelosi – non può essere ritenuta una conseguenza naturale dell’evento infortunistico occorso nel giugno 2016.

                                         Il parere del dott. __________ risulta convincente in particolare laddove afferma che la miogelosi è una reazione muscolare a un movimento viziato oppure a un’alterazione funzionale (in questo caso della spalla sinistra) e che - in assenza di un danno strutturale di natura traumatica a cui imputare il movimento viziato o l’alterazione funzionale - non può essere ammesso un nesso causale con il sinistro assicurato. Secondo il lessico di ortopedia e di chirurgia infortunistica del PD dott. Martin Engelhardt (ed.), le miogelosi (“Muskelhartspann”) si formano spesso nella muscolatura che lavora in modo statico, quale quella del collo e della schiena. Esse sono provocate da una locale ipossia con accumulo di metaboliti a seguito di un sovraccarico e/o di un carico viziato. Non raramente le miogelosi si accompagnano a fasi di tensione psichica.

                                         Questa Corte non ignora che il medico curante dell’assicurato fa valere la tesi contraria, tuttavia la motivazione che egli ha fornito al riguardo – disturbi da imputare all’infortunio in quanto insorti al momento dell’incidente, mai presentati in precedenza, mai scomparsi completamente, nella stessa sede e con le stesse caratteristiche di quelli iniziali -, non appare atta a suscitare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la correttezza dell’apprezzamento del medico __________.

                                         Da un lato, va segnalato che l’infortunio del 29 giugno 2016 è stato annunciato a titolo di bagatella, visto che aveva comportato soltanto delle cure sanitarie (e non un’incapacità lavorativa). L’CO 1 aveva perciò corrisposto le proprie prestazioni – segnatamente, assunto i costi di un ciclo di fisioterapia – senza approfondire oltre l’eziologia dei disturbi (cfr. doc. 1 e 2). In questo contesto, e con riferimento alla motivazione fornita dal curante, è inoltre utile ricordare che la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto di essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc, ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41; STCA 35.2017.60 dell'8 settembre 2016, consid. 2.5 in fine).

                                         Dall’altro, non può essere ignorato che il ricorrente ha dovuto di nuovo far capo a prestazioni sanitarie soltanto nel mese di ottobre 2017 - trascorso dunque oltre un anno dalla chiusura del caso iniziale -, durante il quale non risulta che egli sia stato sottoposto a specifiche misure terapeutiche né abbia presentato un’incapacità lavorativa. Ora, secondo la giurisprudenza, una ricaduta viene assunta da un assicuratore infortuni, allorché la sintomatologia a ponte fra l’infortunio e i disturbi accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti, ad esempio quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un trattamento (cfr. STFA U 344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2; 3.3).

                                         In esito a tutto quanto precede, il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi alla spalla sinistra che hanno determinato la necessità per l’assicurato di sottoporsi a due cicli di fisioterapia tra l’ottobre 2017 e il gennaio 2018, costituissero una conseguenza naturale dell’infortunio accadutogli il 29 giugno 2016.

                                         In queste condizioni, posto che l’CO 1 era legittimato a rifiutare la copertura dei costi di fisioterapia, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2018.74 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.12.2018 35.2018.74 — Swissrulings