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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.12.2018 35.2018.64

5. Dezember 2018·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,291 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Entità dell'IMI (lesioni da ustione e disturbi polmonari)

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2018.64   mm

Lugano 5 dicembre 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 luglio 2018 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 25 giugno 2018 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 16 febbraio 2013, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di cameriere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso laCO 1, è rimasto vittima di un incendio sviluppatosi nel proprio appartamento e ha riportato in particolare, secondo il rapporto di uscita 30 aprile 2013 della Clinica di chirurgia plastica e della mano dell’Ospedale universitario di __________, delle ustioni di II. grado sul 18% della superficie corporea con transitorio arresto cardio-circolatorio e trauma da inalazione (doc. 23).

                                         L’istituto assicuratore ha ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                                         A far tempo dall’ottobre 2014, la CO 1 ha interrotto il versamento dell’indennità giornaliera ritenuto che l’assicurato era stato posto al beneficio di provvedimenti di riformazione professionale da parte dell’assicurazione per l’invalidità (riformazione in qualità d’impiegato di commercio al dettaglio – cfr. doc. 184 e 185).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 31 agosto 2017, l’amministrazione ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a decorrere dal 1° settembre 2017 e ha assegnato all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 221).

                                         L’assicurato personalmente (doc. 226) e il suo assicuratore contro le malattie (doc. 228) si sono opposti al provvedimento appena citato.

                               1.3.   In data 6 febbraio 2018, terminati nel frattempo i provvedimenti professionali dell’AI, la CO 1 ha emanato una seconda decisione formale mediante la quale ha negato a RI 1 il diritto alla rendita d’invalidità (doc. 248).

                                         Anche questo provvedimento è stato oggetto di opposizione da parte dell’assicurato (doc. 250).

                               1.4.   Mediante decisione del 20 giugno 2018, l’assicuratore LAINF ha respinto l’opposizione interposta contro la decisione formale del 6 febbraio 2018 (doc. 255), mentre con decisione datata 25 giugno 2018 esso ha respinto quella avverso la decisione formale del 31 agosto 2017 (doc. 257).

                               1.5.   Con ricorso pervenuto al TCA il 10 luglio 2018, RI 1 ha contestato l’entità della menomazione dell’integrità stabilita dall’amministrazione, perché “… ho riportato lesioni e ustioni sul 18% di diverse parti del corpo, nonché una lesione al nervo ulnare e una limitazione della componente polmonare e ritengo giusto essere risarcito almeno nella percentuale giusta, ossia il 18% per le ustioni e il 5% inerente il braccio. Inoltre, da certificato medico polmonare, dopo accurati test richiesti dallo stesso medico, nonché da consiglio del dr. med. __________, che i danni riportati a livello polmonare sono riconducibili all’incidente e attestati dal dr. med. __________ al 10% non ancora riconosciuto. Mi sta bene che il medico di fiducia dell’assicurazione CO 1, dr. med. __________, ritenga opportuno che le cure a seguito ricadano sotto il palliativo, ma per il resto no, ritengo sia opportuno vederci meglio e sfatare i miei dubbi grazie al vostro intervento e per tali motivi chiedo di essere assistito dal vostro ufficio perché ritengo il tribunale cantonale delle assicurazioni, l’autorità giusta alle mie richieste, ossia verificare la percentuale ai danni di menomazione attestate al 15% e non al 23% e la percentuale della componente polmonare che deve essere presa in considerazione.” (doc. I)

                               1.6.   La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

                               1.7.   In replica, l’insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni per quanto riguarda l’entità dell’IMI mentre, a proposito del negato diritto alla rendita, contesta di non aver subito un pregiudizio economico a causa dei postumi dell’infortunio assicurato, in quanto “… dal 24 ottobre 2017 al 01 marzo 2018, mi sono dovuto iscrivere in disoccupazione, perché come si evince dallo scritto del mio ex consulente in invalidità, se ne sono lavate le mani, invece, avrei potuto usufruire di mesi gratuiti per qualunque datore di lavoro e farmi conoscere. Quindi in questo caso mi sorge spontanea la domanda: la tabella TA1 dell’ISS, non viene presa in considerazione??!! Inoltre, non pensiamo che lavorare in ufficio sia molto proficuo per la mia psiche. È vero non c’è sforzo fisico, non ci sono abbassamenti, stiramenti che possano derivare da un lavoro manuale, ma la mia psiche e il mio cervello ne risentono, anche se stati seduto.” (doc. V).

                                         L’istituto resistente si è espresso al riguardo in data 17 settembre 2018 (doc. VII).

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   Nella concreta evenienza, il TCA constata che l’amministrazione ha emanato due decisioni su opposizione: l’una, datata 20 giugno 2018, riguarda il diritto alla rendita d’invalidità (doc. 255) l’altra, datata 25 giugno 2018, concerne invece il diritto alle prestazioni di corta durata (cura media + indennità giornaliera) e l’entità dell’IMI (doc. 257).

                                         Mediante l’atto di ricorso sub judice, RI 1 si è limitato a contestare la decisione della CO 1 di assegnargli un’IMI del 15%. Egli ha infatti chiesto al Tribunale di “… verificare la percentuale ai danni di menomazione attestate al 15% e non al 23% e la percentuale della componente polmonare che deve essere presa in considerazione.”. Nell’impugnativa in questione non emerge in alcun modo che l’assicurato intendesse (anche) contestare la decisione su opposizione mediante la quale gli era stato negato il diritto alla rendita d’invalidità (cfr. supra, consid. 1.5.).

                                         È vero che, con l’allegato di replica consegnato al TCA l’11 settembre 2018, egli ha sollevato anche delle obiezioni attinenti al diritto alla rendita (cfr. supra, consid. 1.7.), tuttavia, a qual momento, il termine di ricorso di 30 giorni previsto dall’art. 60 cpv. 1 LPGA era ampiamente scaduto (pur considerando che la decorrenza del termine è rimasta in sospeso dal 15 luglio al 15 agosto in virtù dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA, applicabile via l’art. 60 cpv. 2 LPGA), di modo che la decisione su opposizione del 20 giugno 2018 era nel frattempo già cresciuta incontestata in giudicato.

                                         Pertanto, nella misura in cui, in sede di replica, l’assicurato ha contestato la decisione della CO 1 di negargli il diritto a una rendita d’invalidità, le relative obiezioni devono essere dichiarate irricevibili.

                                         In esito a quanto precede, questa Corte può dunque limitare il proprio esame all’entità dell’IMI che l’amministrazione ha assegnato all’assicurato.

                                         nel merito

                               2.2.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghèlew/Ramelet/Ritter, Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

                                         Questa tabella riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                         menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

                                         L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

                               2.3.   Nel caso di specie, dalle tavole processuali si evince che la valutazione della menomazione all’integrità di cui è portatore RI 1 è stata eseguita dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia.

                                         Questo in effetti il tenore del suo apprezzamento espresso a margine della visita fiduciaria di controllo del 26 giugno 2017, in presenza di un “… buon recupero psicologico e funzionale con residui disturbi di dermatosi nelle zone ustionate, nel territorio sensitivo del nervo ulnare sotto il gomito destro, maggiore affaticabilità agli arti inferiori nonché a lievi turbe respiratorie simil-asmatiche bene controllate con Symbicort”:

" (…).

VALUTAZIONE DELLA MENOMAZIONE ALLA INTEGRITÀ FISICA:

base legale articoli 24 e 25 LAINF; articolo 36, all. 3 OAINF

unicamente per i soli postumi infortunistici e secondo pubblicazione medica Suva, tabella 5.2

Valutazione: 15%     così suddivisa:

5%   residui neurologici interessanti il territorio del nervo ulnare sotto il gomito destro in paziente destrimane secondo pubblicazioni mediche Suva, tabella 1.2;

10% per dermatosi prevalentemente interessante la regione del tronco posteriore, coscia sinistra e di minore entità a destra, le braccia in particolare radice arto superiore destro nonché cicatrici sulla gamba destra;

0%   per la componente polmonare non essendovi postumi tali da porre in essere il minimo previsto per il risarcimento.”

                                         (doc. 211, p. 7)

                                         Con la propria impugnativa, l’assicurato non contesta il grado di menomazione dell’integrità che il medico fiduciario ha valutato per i disturbi all’arto superiore destro (cfr. doc. I: “… ritengo giusto essere risarcito almeno nella percentuale giusta, ossia (…) il 5% inerente il braccio.” – il corsivo è del redattore), mentre per i postumi residuali delle ustioni pretende di aver diritto a un’IMI del 18% (anziché del 10% fissato dal dott. __________ – cfr. doc. I: “… ritengo giusto essere risarcito almeno nella percentuale giusta, ossia il 18% per le ustioni …” – il corsivo è del redattore). Egli rimprovera inoltre alla CO 1 di non aver preso in considerazione la menomazione legata ai disturbi respiratori, i quali, secondo il parere del pneumologo curante, darebbero diritto a un’IMI del 10% (cfr. doc. I: “… i danni riportati a livello polmonare sono riconducibili all’incidente e attestati dal dr. med. __________ al 10% non ancora riconosciuto.).

                               2.4.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                         Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                                         Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

                               2.5.   Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ritiene di poter fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento enunciato dal medico fiduciario dell’amministrazione, specialista che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica, il quale ha quantificato in un 15% la menomazione dell’integrità di cui è portatore il ricorrente.

                                         In primo luogo, trattandosi dell’indennità riconosciuta per i disturbi neurologici interessanti l’arto superiore destro, l’insorgente non ne contesta l’entità (cfr. supra, consid. 3).

                                         In secondo luogo, per quanto riguarda i residui di natura dermatologica delle ustioni patite, la cui corrispondente menomazione è stata quantificata in un 10% dal dott. __________, dagli atti di causa non risultano pareri specialistici divergenti, che impongano al TCA di scostarsi dalla valutazione espressa dal medico fiduciario appena menzionato. Del resto, l’assicurato sembrerebbe credere che la menomazione dell’integrità di cui è portatore corrisponda alla percentuale di superficie cutanea interessata dalle ustioni (il 18% appunto – cfr. doc. 23), quando invece la fissazione dell’IMI in caso di cicatrici da ustione dipende (anche) da altri fattori.

                                         Per quanto concerne infine la problematica pneumologica, agli atti figura una certificazione, datata 25 gennaio 2018, del dott. __________, spec. FMH in medicina interna e malattie delle vie respiratorie, sulla quale il ricorrente fonda la propria contestazione, secondo la quale quest’ultimo “… è affetto da un’asma bronchiale non atopica chiaramente iniziata nella sintomatologia da dopo l’incidente del 2012 che necessita al bisogno secondo sforzi, esposizione a caldo e freddo da 1 a 2 Symbicort come terapia inalatoria e dell’Avamis a seconda della presenza di post nasaldrip. Funzionalità respiratoria sotto trattamento nei limiti della norma. Nella globalità l’infermità del paziente dovuta a tale patologia può aggirarsi tra il 5-10% a seconda anche della professione svolta. Può rasentare più il 5% in una professione sedentaria mentre essere più importante in attività dove sforzo o esposizioni a polveri o a sbalzi di temperatura può irritare maggiormente la situazione bronchiale.” (doc. 245).

                                         Secondo questa Corte, le considerazioni appena esposte non risultano atte a generare dei dubbi – nemmeno lievi – circa la fondatezza della valutazione espressa dal consulente medico dell’assicurazione. In base alla tabella n. 10 edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI (“Integritätsschaden bei Folgen von Unfällen und Berufskrankheiten an den Atmungsorganen”), l’IMI viene stabilita esclusivamente in funzione del pregiudizio alla funzione polmonare (l’indennità minima del 5% viene ad esempio riconosciuta in presenza di una compromissione respiratoria di almeno il 33 1/3%). Ora, già in occasione del consulto pneumologico del 1° luglio 2016, il dott. __________ aveva refertato una funzione polmonare “nei limiti della norma senza ostruzioni” con un indice di Tiffenau del 76% (doc. 201). Le percentuali da lui indicate nel referto 25 gennaio 2018 sembrerebbero piuttosto riferirsi a una (pretesa) riduzione della capacità lavorativa dipendente dalla patologia respiratoria.

                                         In queste condizioni, il TCA non può dunque che condividere l’apprezzamento del dott. __________ che ha negato il diritto a un’IMI in relazione alla problematica respiratoria.

                                         Posto che la CO 1 era legittimata a riconoscere un’IMI complessiva del 15%, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata in questa sede.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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