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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.01.2020 35.2018.31

27. Januar 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,148 Wörter·~21 min·4

Zusammenfassung

Discussa l'eziologia professionale di un'anosmia lamentata da un benzinaio, alla luce degli esiti di una perizia giudiziaria

Volltext

Incarto n. 35.2018.31   mm

Lugano 27 gennaio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)  

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul rinvio di cui alla sentenza 8C_28/2018 del 3 aprile 2018 del Tribunale federale nella causa promossa con ricorso del 10 maggio 2017 (35.2017.48) di

RI 1   rappr. da:   RA 2    

contro  

la decisione su opposizione del 24 aprile 2017 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 1      in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 11 giugno 2015, la stazione di servizio __________ di __________ ha annunciato all’CO 1 la perdita del senso dell’olfatto da parte del proprio dipendente RI 1, “… dopo anni di contatto con materiale pericoloso” (doc. 2).

                                         Da parte sua, il dott. __________ ha attestato che l’assicurato soffre di una anosmia permanente (doc. 1).

                               1.2.   Con decisione formale del 16 febbraio 2017, poi confermata in sede di opposizione (doc. 30), l’amministrazione ha negato l’adempimento dei presupposti per ammettere l’esistenza di una malattia professionale ai sensi dell’art. 9 LAINF (doc. 23).

                               1.3.   Con sentenza 35.2017.48 del 7 dicembre 2017, questa Corte ha respinto il ricorso interposto nel frattempo dall’avv. RA 2 per conto dell’assicurato e confermato la decisione su opposizione del 24 aprile 2017.

                                         Con pronunzia 8C_28/2018 del 3 aprile 2018, il Tribunale federale ha accolto ricorso interposto il 10 gennaio 2018 dall’avv. RA 2 e ha rinviato la causa al TCA per ulteriori accertamenti e nuova decisione (doc. I).

                               1.4.   Riprendendo l’istruttoria, in data 23 aprile 2018, il TCA ha disposto l’esecuzione di una perizia a cura del PD dott. __________, al quale ha sottoposto i quesiti presentati dalle parti (doc. II e doc. X).

                               1.5.   L’8 luglio 2019, l’esperto giudiziario ha consegnato il proprio referto peritale (doc. XV), il quale è stato intimato alle parti per osservazioni (doc. XVII).

                                         Il patrocinatore dell’assicurato ha preso posizione il 24 luglio 2019 (doc. XVIII), mentre l’istituto convenuto lo ha fatto in data 29 agosto 2019 (doc. XIX).

                               1.6.   Il 16 settembre 2019, questo Tribunale ha incaricato il dott. PE 2 di periziare l’assicurato dal punto di vista della medicina del lavoro (doc. XXIV).

                                         La perizia del dott. __________ è pervenuta al TCA in data 11 dicembre 2019 (doc. XXV).

                                         Alle parti è stato concesso di formulare osservazioni al riguardo (doc. XXVII e doc. XXVIII).

                                         in diritto

                               2.1.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare l’assunzione a titolo di malattia professionale dei disturbi olfattivi di cui soffre l’assicurato, oppure no.

                               2.2.   Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

                               2.3.   Secondo l’art. 9 cpv. 1 LAINF, sono malattie professionali quelle (art. 3 LPGA) causate esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell’esercizio dell’attività professionale. Tali sostanze e lavori, come pure le malattie provocate da quest’ultimi, sono enumerati in modo esaustivo (RAMI 1988 U 61 p. 447, U 98/87 consid. 1a).

                                         Conformemente alla giurisprudenza, l’esigenza di una relazione preponderante è realizzata allorquando è dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, che la malattia in questione è causata in misura superiore al 50% dall’azione di una sostanza nociva prevista dall’Allegato 1 all’OAINF (cfr. DTF 119 V 200 consid. 2a e riferimento; RAMI 2000 U 398 p. 333 ss., consid. 3).

                               2.4.   Sono considerate professionali anche altre malattie di cui è provato siano state causate esclusivamente o in modo affatto preponderante dall’esercizio dell’attività professionale (art. 9 cpv. 2 LAINF). Questa clausola generale risponde al bisogno di colmare eventuali lacune esistenti nell’elenco che il Consiglio federale è incaricato di compilare in virtù dell’art. 9 cpv. 1 LAINF (DTF 116 V 141 consid. 5a e riferimenti).

                                         Secondo la giurisprudenza, la condizione di un legame esclusivo o nettamente preponderante è adempiuta allorquando è dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, che la malattia in questione è stata causata in misura del 75% almeno dall’attività professionale (DTF 126 V 186 consid. 2b; 119 V 201 consid. 2b). Ciò significa che l’incidenza della malattia per un determinato gruppo professionale deve essere quattro volte più elevata rispetto a quella per la popolazione in generale, affinché si possa ritenere che la malattia sia stata causata in maniera nettamente preponderante dall’esercizio di un’attività professionale (DTF 116 V 143 consid. 5c; RAMI 2000 U 408 p. 407).

                                         In un primo tempo, occorre esaminare se, in base ai risultati della ricerca medica, esiste un valore empirico attestante che, per la natura stessa della malattia, non può essere dimostrata la sua origine professionale. Se sono date queste condizioni, è escluso di fornire la prova, in un caso concreto, della causalità qualificata ai sensi del cpv. 2 dell’art. 9 LAINF.

                                         Per contro, se le conoscenze mediche generali consentono di dimostrare che la professione esercitata ha causato in modo nettamente preponderante (quota minima del 75%) la malattia, vi è spazio, in un secondo tempo, per accertamenti più approfonditi circa la prova del nesso di causalità qualificata nel caso concreto (cfr., ad es., la STFA U 381/01 del 20 marzo 2001 consid. 3).

                               2.5.   Nel caso di specie, con la sentenza 35.2017.48 del 7 dicembre 2017, il TCA non ha ritenuto dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, che RI 1 fosse affetto da una malattia professionale ai sensi dell’art. 9 LAINF, e ciò facendo essenzialmente capo al parere della dott.ssa __________, spec. in ORL e in medicina del lavoro presso la Divisione di medicina del lavoro dell’CO 1 (cfr. doc. XVI – inc. 35.2017.48).

                                         Con la sentenza 8C_28/2018 del 3 aprile 2018, il Tribunale federale ha invece concluso che il parere del medico fiduciario non potesse essere considerato affidabile al di là di ogni minimo dubbio, ragione per la quale ha rinviato la causa al TCA per complemento istruttorio e nuova decisione.

                                         L’Alta Corte ha in particolare formulato le seguenti considerazioni:

" (…).

5.3. Nel caso concreto, la Dr. med. __________, incaricata dall'assicuratore, afferma nel proprio rapporto del 15 aprile 2016 come un'anosmasia possa apparire dopo alcuni incidenti o patologie, ma esclude che l'esposizione anche continua a vapori di benzina o esalazioni provenienti da prodotti di pulizia (segnatamente da autolavaggio) possano causare la perdita del senso dell'odorato. Presume che la problematica sia da ricondurre a una non meglio precisata infezione di natura virale. Il Dr. med. __________ riferisce il 13 luglio 2016 che le investigazioni di una collega hanno permesso di escludere lesioni sulle vie olfattorie. Alla rinoscopia la mucosa nasale risultava calma. Con l'ottica lo specialista ha ritrovato voluminosi processi unciformi e a destra una bulla piuttosto ematosa, senza però secrezioni purulente o polipi dai meati. Il recesso sfeno-etmoidale sembrava libero. Al test dell'odorato il paziente non ha riconosciuto nessuno degli otto odori. Tenuto conto dell'edema, lo specialista avrebbe effettuato almeno una nuova TAC dei seni paranasali, ricercando una possibile rino-sinuspatia cronica. D'altro lato riconosce che molto probabilmente la causa sarebbe stata da ricercare sull'irritazione della mucosa nasale su inalazioni di vapori di benzina e altri prodotti irritanti su così tanti anni. La Dr. med. __________ ha preso posizione il 20 gennaio 2017 sulla valutazione del Dr. med. __________, rimproverando a quest'ultimo medico di non conoscere la situazione lavorativa dell'assicurato. Non le risultano quali siano gli accertamenti derivanti dalla TAC. A parer suo, dalla TAC non potrebbe risultare alcunché per la patologia sofferta dall'assicurato. Le considerazioni sulla causalità espresse dal Dr. med. __________ sarebbero solo speculative a parere del Dr. med. __________. La specialista ha poi precisato su richiesta della Corte cantonale che ha fatto capo all'art. 9 cpv. 2 e non all'art. 9 cpv. 1 LAINF, siccome il ricorrente era esposto anche a polveri fini e a altri agenti chimici. Certo, le valutazioni della Dr. med. __________ nel rapporto del 15 aprile 2016 sono effettivamente diffuse, ma si concentrano nel riassumere cronologicamente la situazione medica del ricorrente. In maniera perentoria insiste nel negare ogni causalità, quando però il Dr. med. __________, il quale ha reso un referto dopo aver svolto svariate analisi, giunge al risultato opposto. Diversamente dall'opinione del medico incaricato dall'assicuratore, il Dr. med. __________ non si spinge in mere speculazioni, ma esprime la sua opinione sulla base di aspetti oggettivi. Alla luce di ciò, sussiste per lo meno il minimo dubbio sull'affidabilità delle conclusioni della Dr. med. __________, le quali impongono una verifica più approfondita nell'ambito di una perizia.” (doc. I)

                               2.6.   Dando seguito a quanto ordinato dal TF, questo Tribunale, in data 23 aprile 2018, ha ordinato una perizia a cura del PD dott. __________, medico aggiunto presso il Servizio di ORL e chirurgia cervico-facciale dell’Ospedale universitario di __________ e responsabile dell’Unità di rinologia e olfattologia (doc. II).

                                         L’esame clinico del ricorrente, eseguito personalmente dal dott. __________, ha avuto luogo in data 12 dicembre 2018 (doc. XV, p. 1).

                                         Dopo aver ricostruito l’anamnesi dell’assicurato (doc. XV, p. 1) e averne descritto lo status a livello ORL e, in particolare, a quello olfattivo (doc. XV, p. 2), il perito giudiziario ha diagnosticato la presenza di un’anosmia, di un’assenza di funzione intranasale trigeminale e di un’ageusia (doc. XV, p. 2).

                                         L’esperto interpellato dal TCA ha quindi affermato che il danno olfattivo non ha verosimilmente un’eziologia infettiva, traumatica oppure dipendente da una rinosinusite, ragione per la quale l’ha momentaneamente considerato di natura idiopatica, lasciando aperta la possibilità di un’origine legata all’esposizione professionale a sostanze nocive. A quest’ultimo riguardo egli ha raccomandato l’esecuzione di un complemento peritale a cura del dott. __________, a quel momento attivo presso l’Institut universitarie __________ di __________ e l’Ospedale universitario di __________ (doc. XV, p. 3).

                                         A proposito dell’esistenza di un nesso di causalità tra l’esposizione alla noxa e i danni chemosensoriali, il dott. __________ ha rilevato, in base a un’esperienza relativamente modesta in materia di disturbi olfattivi consecutivi a esposizioni professionali, di non aver mai avuto occasione di osservare delle perdite olfattive nel contesto della sola esposizione ai vapori di benzina. Per contro, molteplici sostanze possono provocare delle anosmie, ad esempio il cadmio, i pesticidi, ecc. A suo avviso, nel caso concreto, una relazione tra la perdita dell’olfatto e l’attività dell’assicurato è possibile ma difficile da dimostrare, in quanto mancano informazioni a proposito delle altre sostanze alle quali è stato esposto (doc. XV, p. 3).

                                         Dando seguito alla raccomandazione del dott. __________, e così come auspicato anche dalle parti (cfr. doc. XVIII e doc. XIX), questa Corte ha ordinato un complemento peritale a cura del dott. __________, spec. FMH in medicina del lavoro e pneumologia (cfr. doc. XXIV).

                                         Dal referto elaborato dal dott. __________ si evince come egli abbia personalmente visitato il ricorrente il 31 ottobre 2019, alla presenza di un interprete (doc. XXV, p. 1).

                                         Analizzando le diverse esposizioni alle quali è stato professionalmente esposto l’assicurato, il perito giudiziario ha rilevato che quest’ultimo soffre di un’anosmia, di un’ageusia e di un’assenza di funzione intranasale trigeminale, insorte progressivamente, i sintomi essendo iniziati nel 2010.

                                         Le pregresse valutazioni ORL non hanno permesso di accertare l’origine della problematica, posto comunque che l’eziologia post-infettiva, tumorale, traumatica e dipendente da rinosinusite possono essere considerate ragionevolmente escluse.

                                         L’insorgente è stato professionalmente esposto alle polveri di ardesia (dal 1977 al 1979), ai prodotti per il lavaggio delle autovetture (dal 1995 al 1999), ai vapori e ai gas di benzina (benzina con piombo, benzina senza piombo e diesel - dal 1999 al 2019) e ai gas di scappamento delle vetture (dal 1995 al 2019).

                                         L’ardesia è una roccia appartenente alla famiglia dei scisti e composta essenzialmente da silicio, alluminio e ossidi di ferro. Trattandosi dei prodotti di prelavaggio utilizzati, il loro nome e composizione sono sconosciuti e non è stato nemmeno possibile estrapolarne la composizione in ragione del tempo trascorso e della molteplicità di prodotti e marche esistenti sul mercato. Le benzine con e senza piombo sono delle miscele di alcani (idrocarburi saturi), di ciclo alcani (idrocarburi saturi ciclici), di alcheni (idrocarbuti insaturi) e di idrocarburi aromatici della famiglia del benzene. La benzina «super» conteneva inoltre un additivo a base di piombo. Quest’ultimo tipo di benzina è stato vietato in Svizzera nel 2000. Sempre nel 2000, il tasso di benzene nella benzina senza piombo è stato ridotto dal 5 all’1%. Il diesel è composto da alcani (idrocarburi saturi) e da idrocarburi aromatici (naftalene e alchilbenzene).

                                         Nel quadro della sua attività presso la stazione di servizio __________ di __________, il ricorrente è pure stato esposto ai gas di scappamento delle autovetture, gas che contengono segnatamente CO, CO2, NOx1, SOx e idrocarburi aromatici policiclici (doc. XXV, p. 3 s.).

                                         Pronunciandosi sulla causalità, il dott. __________ ha innanzitutto precisato che si può considerare data la diagnosi di anosmia e, in misura minore, di ageusia, e ciò sebbene il dott. __________ avesse proposto di completare gli accertamenti con dei test di validazione, indipendenti dalla collaborazione del paziente (potenziali evocati trigeminali, olfattivi e gustativi). D’altro canto, tutte le cause frequenti e classiche d’anosmia di origine non professionale sono state ragionevolmente escluse, in particolare la ricerca di un’origine tumorale, traumatica, infettiva, ostruttiva o medicamentosa si è rivelata negativa.

                                         Per quanto concerne l’esposizione alle polveri di ardesia, il silicio è la componente più pericolosa contenuta in questa polvere (potenziale rischio di silicosi). Tuttavia, dalla letteratura scientifica non risulta alcun nesso causale tra un’esposizione alla polvere d’ardesia o di silicio e dei disturbi olfattivi. Inoltre, in concreto, l’esposizione è stata di breve durata (circa due anni) e di debole intensità. Secondo l’esperto, questi elementi consentono di escludere la polvere di ardesia quale causa dei disturbi dell’olfatto di cui è affetto RI 1.

                                         Per quanto riguarda l’esposizione ai prodotti di pulizia utilizzati per il prelavaggio delle autovetture, il dott. __________ ha riferito che il nome e la composizione di questi prodotti sono sconosciuti all’assicurato e impossibili da determinare a posteriori. Nella letteratura scientifica non esistono casi descritti di disturbi olfattivi legati all’esposizione a prodotti per la pulizia in generale. Inoltre, l’esposizione è durata soltanto circa 4 anni e i sintomi sono iniziati più di 10 anni dopo la fine di questa esposizione. A suo avviso, quindi, l’insieme di questi elementi rende poco probabile l’esistenza di un nesso causale tra l’esposizione ai prodotti in questione ed il danno alla salute.

                                         Trattandosi infine dell’esposizione ai vapori di benzina e ai gas di scappamento, il perito giudiziario ha osservato che questa esposizione combinata ha avuto una durata superiore ai 20 anni, in ragione di una media di 8 ore/giorno, 5 giorni alla settimana. Il benzene, le benzine, il CO, come pure il naftalene ed i suoi derivati fanno parte dell’allegato 1 all’OAINF. Altre sue componenti sono note per causare dei problemi di salute. La semplice presenza di una sostanza nell’elenco di cui all’allegato 1 all’OAINF non è però sufficiente per stabilire una relazione causale tra questa sostanza e una qualunque diagnosi clinica. Dalla ricerca nella letteratura scientifica effettuata dal dott. _____________ è emerso che vi sono degli studi di casi individuali o epidemiologici trasversali che attestano un possibile legame tra i disturbi dell’olfatto (iposmia, anosmia) e l’esposizione a diversi tipi di solventi organici. Per contro, non esiste alcuno studio scientifico avente una solida metodologia, atto a dimostrare un nesso causale tra esposizione professionale e disturbi olfattivi e a quantificarlo. Di conseguenza, anche se un legame può essere clinicamente evocato, l’esperto non ha trovato nella letteratura scientifica alcun argomento che consenta di concludere all’esistenza di un nesso causale. L’esposizione ai vapori e ai gas di benzina, come pure ai gas di scappamento, non può dunque costituire la causa dell’anosmia ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 e 2 LAINF, e ciò alla luce dello stato attuale delle conoscenze scientifiche (cfr. doc. XXV, p. 5 s.).

                                         Il dott. __________ ha ribadito le sue conclusioni rispondendo ai quesiti sottopostigli dal Tribunale (cfr. doc. XXV, p. 7 s.).

                               2.7.   Invitato dal TCA a formulare delle osservazioni sul contenuto del referto peritale del dott. __________, il rappresentante dell’insorgente si è espresso in particolare nei seguenti termini:

" (…). La perizia in oggetto risponde parzialmente ai quesiti peritali formulati e analizza analiticamente le sostante nocive, cui è stato esposto il Sig. RI 1, durante la sua vita professionale. Il periziando è stato esposto a una moltitudine di sostanze nocive dal 1999, anno in cui è stato trasferito alla stazione di servizio, segnatamente è stato esposto ad alcune sostanze menzionate nell’allegato 1 dell’OAINF: benzene, benzina, monossido di carbonio, piombo, naftalina e derivati, comprese l’NOx1 e l’SOx. da considerarsi, anch’esse, nocive.

(…). Le conclusioni del Dr. __________ non forniscono risposta alla causa della patologia del Sig. RI 1. Il perito esclude che la malattia sia causa di fattori esterni o insiti nella persona del Sig. RI 1, dovuti a predisposizione personale, patologie congenite o altro, tuttavia argomenta come non ci sia letteratura scientifica che stabilisca un nesso di causa tra l’esposizione a queste sostanze e la diagnosi.

(…) Il Dr. __________ precisa come un’associazione tra l’esposizione e la malattia non possa essere messa in relazione di causa-effetto.

Anche lo stesso specialista non ha risposto compiutamente ai quesiti postigli dal Tribunale, per cui il documento del 25 novembre 2019 non può essere ritenuto come prova al pari di quello del Dr. __________, già contestato nel corso della procedura.

(…).

A fronte delle deduzioni sopra svolte, deve concludersi per ritenere che la forte e prolungata esposizione a molteplici sostanze nocive del Sig. RI 1, abbia determinato da sola o, comunque, in maniera nettamente preponderante l’insorgere dell’anosmia e delle patologie a questa connesse.

La patologia deve essere conseguenza diretta della esposizione a sostanze nocive per poter dire che vi è un nesso di causa, anche parziale, tra le due. Non opera quindi una regola di certezza, bensì una valutazione del “più probabile che non”; ovvero deve risultare come più probabile che la malattia sia insorta a causa dell’esposizione alle sostanze nocive invece che ad altri fattori esogeni.

Diversamente, non è stato in alcun modo provato quali possano essere le cause diverse, che anche parzialmente, abbiano potuto condurre a tale grave patologie, che non può, pertanto, che ricondursi all’attività professionale svolta dal Sig. RI 1.” (doc. XXVII)

                                         Da notare che la perizia elaborata dal PD dott. __________ era stata ritenuta da entrambe le parti inconcludente e, perciò, necessitante di completazione (cfr. doc. XVIII e doc. XIX).

                               2.8.   In caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 135 V 465 consid. 4.4 e il riferimento).

                                         Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato. Inoltre, laddove altri specialisti esprimono dei pareri contrari suscettibili di mettere seriamente in dubbio la correttezza della valutazione dell’esperto giudiziario, non si può escludere, a seconda dei casi, un’interpretazione divergente delle conclusioni di quest’ultimo da parte del giudice oppure, se necessario, un’istruttoria complementare nella forma di una superperizia (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e riferimenti).

                               2.9.   Chiamato ora a pronunciarsi, questa Corte condivide le censure che le parti hanno rivolto al rapporto peritale consegnato dal dott. __________, nella misura in cui lo stesso perito ha dichiarato di non potersi pronunciare, con piena cognizione di causa, circa la natura professionale o meno dei disturbi denunciati dal ricorrente. È del resto per questa ragione che il TCA ha ritenuto indispensabile completare l’istruttoria con un approfondimento in materia di medicina del lavoro. Il PD __________ può invece essere seguito nella misura in cui ha ritenuto la presenza, principalmente, di un’anosmia, diagnosi ammessa da altri specialisti (dott.ssa __________ e dott. __________), non da ultimo anche dalla consulente ORL dell’CO 1 (dott.ssa __________).

                                         D’altro canto, attentamente esaminata la documentazione agli atti, il TCA non vede motivi imperativi (cfr. consid. 2.8.) che gli impongano di distanziarsi dalle conclusioni a cui è pervenuto il dott. __________, secondo il quale non vi è alcun argomento scientifico che consenta di stabilire un nesso di causalità tra le esposizioni professionali dell’insorgente e l’anosmia ai sensi della LAINF.

                                         Dal relativo referto si evince in effetti che lo specialista in medicina del lavoro, per ognuno degli agenti a cui è stato esposto professionalmente l’assicurato, quindi polveri di ardesia, prodotti utilizzati per il prelavaggio delle autovetture, vapori e gas di benzina e gas di scappamento, ha approfonditamente valutato la questione di sapere se potesse essere ammessa, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, l’esistenza di un legame causale nella misura prescritta dalla legge e dalla relativa giurisprudenza federale (in proposito, cfr. supra, consid. 2.3. e 2.4.), e ciò facendo capo a pertinente letteratura scientifica.

                                         Per quanto concerne l’esposizione ai prodotti di prelavaggio, dalla perizia risulta che, esplicitamente interpellato al riguardo, l’insorgente non è stato in grado di fornire indicazioni circa il loro nome e la loro composizione (doc. XXV, p. 3). L’esperto giudiziario ha inoltre precisato che, visto il tempo trascorso e la varietà di prodotti presenti sul mercato, è impossibile risalire al nome e alla composizione di quello utilizzato da RI 1 (doc. XXV, p. 6). A prescindere da questa assenza di prove, il dott. __________ ha fornito convincenti argomenti che fanno apparire come poco probabile un nesso di causalità, ovvero la corta durata dell’esposizione, il lungo tempo di latenza con il quale è insorta la sintomatologia e il fatto che nella letteratura scientifica non vengono descritti casi di disturbi dell’olfatto conseguenti all’esposizione a prodotti di pulizia in generale. Secondo il TCA, a tutto ciò si aggiunge anche la circostanza secondo la quale un collega dell’assicurato, anch’egli esposto alle sostanze contenute nei prodotti di prelavaggio, aveva lamentato delle irritazioni alla pelle, in particolare a quella delle mani e delle braccia, e dunque non dei problemi alle vie respiratorie (cfr. doc. 9, p. 2).

                                         Anche le obiezioni sollevate dal patrocinatore del ricorrente in data 14 gennaio 2020, non appaiono atte a sminuire il pieno valore probatorio attribuito alla perizia giudiziaria allestita dal dott. __________. In effetti, per quanto concerne il fatto che l’esperto giudiziario non sia stato in grado d’individuare la causa dei disturbi olfattivi presentati dall’assicurato, il TCA si limita a segnalare che, secondo la giurisprudenza federale, l’assicuratore LAINF non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica (o, come nel caso concreto, extra-professionale) a cui imputare i disturbi accusati dalla persona assicurata (STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e i riferimenti ivi menzionati; STF 8C_206/2016 del 13 luglio 2016 consid. 5.2).

                                         D’altro canto, nessuno mette in dubbio che durante la sua carriera professionale l’insorgente sia stato esposto a sostanze nocive, figuranti anche nell’elenco di cui all’allegato 1 dell’OAINF, tuttavia tale circostanza non è di per sé ancora sufficiente per impegnare la responsabilità dell’CO 1. Infatti, così come insegna la giurisprudenza federale, quando un assicurato è esposto a delle sostanze nocive ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LAINF, non vi è la presunzione secondo la quale il danno alla salute è consecutivo a questa esposizione. Il riconoscimento di una malattia professionale presuppone la dimostrazione di un nesso di causalità qualificato tra l’influsso dell’agente nocivo e l’affezione. Non è dunque sufficiente che l’agente rappresenti una causa fra le altre di quest’ultima. Esso deve partecipare più di ogni altra causa concorrente all’insorgenza della malattia. Per questa ragione, l’esposizione a una sostanza nociva non crea di per sé la presunzione dell’esistenza di un nesso causale tra essa e l’affezione e, ancor meno, realizza la condizione di una relazione preponderante (cfr. STF 8C_306/2014 del 27 marzo 2015 consid. 5.2; J.M. Frésard/M. Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3a ed., 2016, n. 107 p. 876).

                                         In esito a tutto ciò che precede, questo Tribunale non ritiene dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1 è affetto da una malattia professionale ai sensi dell’art. 9 LAINF.

                                         Di conseguenza, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2018.31 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.01.2020 35.2018.31 — Swissrulings