Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.01.2018 35.2017.97

26. Januar 2018·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,506 Wörter·~23 min·2

Zusammenfassung

IMI, in particolare questione del prevedibile peggioramento. Ricorso accolto: aumento IMI da 15% a 20%

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2017.97   PC/DC/sc

Lugano 26 gennaio 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell'11 settembre 2017 di

RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione su opposizione del 5 luglio 2017 emanata da

CO 1  rappr. da: RA 2      in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 15 agosto 2014, RI 1, nata il __________ 1956, dipendente dell'Hotel __________ in qualità di cameriera ai piani, mentre lavorava, è scivolata nel corridoio del primo piano ed ha picchiato il viso e il braccio destro, riportando lievi ferite in bocca e al naso come pure una frattura scomposta a 3 parti dell'omero prossimale della spalla destra (cfr. doc. 1 e 2).

                                         L’Istituto assicuratore (segnatamente la CO 1; in seguito: CO 1) ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici del caso - in particolare, dopo aver raccolto la perizia medica del 5 febbraio 2016 del dr. med. __________ e del dr. med. __________ dell'Unità di traumatologia ed ortopedia del servizio di chirurgia ed ortopedia dell'Ospedale __________ di __________ (doc. 43) ed il rapporto del 1° marzo 2016 del medico fiduciario, dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e medico perito certificato SIM (doc. 44) -, con decisione del 9 maggio 2016  l’Istituto assicuratore - dopo aver puntualizzato che lo stato di salute dell'assicurata andava considerato stabilizzato dal 10 novembre 2015, data in cui era stata visitata dal perito, dr. med. __________ - ha negato a RI 1 il diritto ad una rendita di invalidità, in assenza di qualsivoglia perdita economica, concedendole un termine di 3 mesi a partire dal 10 maggio 2016 per trovare un'attività adatta o annunciarsi presso la cassa di disoccupazione e, quindi, comunicandole che il diritto alle indennità giornaliere avrebbe preso fine al 10 agosto 2016. Nella medesima occasione CO 1 ha attribuito all'assicurata un'IMI del 15%, puntualizzando - da ultimo - che rifiutava la presa a carico di tutti i trattamenti in relazione con i disturbi alla spalla sinistra, di origine morbosa (doc. 46).   

                              1.3.   Con opposizione cautelativa del 9 giugno 2016 (doc. 50), completata il 9 agosto 2016 (doc. 56),RI 1, rappresentata dall'avv. RA 1, ha contestato l'IMI, chiedendo che fosse portata al 20%, tenendo conto della dolorabilità e non solo della limitazione motoria, per i postumi alla spalla destra. A suffragio delle proprie argomentazioni l'opponente ha prodotto i rapporti del 22 e del 28 giugno 2016 del Prof. dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia e traumatologia e chirurgia toracica (doc. 54 e 55).

                               1.4.   Dopo aver raccolto il rapporto del 1° settembre 2016 del dr. med. __________ (doc. 56), la valutazione del 26 gennaio 2017 del dr. med. __________ (doc. 64), il rapporto del 9 febbraio 2017 del dr. med. __________ (doc. 65) e la perizia del 10 aprile 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia e riabilitazione (doc. 66), con decisione su opposizione del 5 luglio 2017 l’Istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 67).

                               1.5.   Con tempestivo ricorso dell'11 settembre 2017 RI 1, sempre rappresentata dall'avv. RA 1, ha nuovamente postulato il riconoscimento di un'IMI del 20% (doc. I, pag. 7).

A suffragio delle proprie argomentazioni la ricorrente ha prodotto il rapporto del 28 agosto 2017 del Prof. dr. med. __________, giusta il quale è "probabile, se non assai probabile l'evoluzione verso un'artrosi o instabilità dolente, con la necessità di un'ulteriore protesizzazione, il che corrisponde a un tasso di menomazione dell'integrità di almeno un 20% e in caso di cattivo risultato del 25%" (doc. F).      

                               1.6.   Nella risposta del 3 ottobre 2017 la CO 1, rappresentata dall'avv. RA 2, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto, in particolare ribadendo che le radiografie non mostrano un'artrosi grave e quindi non entra in linea di conto l'applicazione della tabella 5, come postulato dalla ricorrente, ritenuto in ogni caso che laddove effettivamente subentrasse un peggioramento progressivo - rimane all'assicurata la facoltà di riannunciarsi  e - dopo rivalutazione del suo stato clinico - verrebbe emessa una nuova decisione (doc. III).

                               1.7.   In data 19 ottobre 2017 il patrocinatore della ricorrente si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V). A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto il rapporto del 13 ottobre 2017 del dr. med. __________ (doc. G1).

                               1.8.   In data 27 ottobre 2017 il rappresentante della CO 1 si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII). 

                               1.9.   Il doc. VII è stato inviato al legale dell'insorgente per conoscenza (doc. VIII).

                                         in diritto

                               2.1.   L'oggetto della lite è circoscritto all'entità dell'IMI spettante all'assicurata in seguito all'infortunio del 15 agosto 2014.

                               2.2.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

                               2.3.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghèlew/Ramelet/Ritter, Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

                               2.4.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

                                         Questa tabella riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                         menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

                               2.5.   L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

                               2.6.   Nel caso di specie, dopo aver preso atto della perizia medica del 5 febbraio 2016 del dr. med. __________ e del dr. med. __________ dell'Unità di traumatologia ed ortopedia del servizio di chirurgia ed ortopedia dell'Ospedale __________ di __________, giusta la quale, in seguito all'infortunio l'assicurata ha subito un danno importante sull'integrità fisica (consistente in un deficit delle ampiezze articolari e un deficit di forza) di importanza del 15% secondo la tabella dell'annesso 3 OAINF (doc. 43, pag. 10 e 11) e dopo aver sentito il parere del 1° marzo 2016 del medico fiduciario, dr. med. __________, che ha confermato il rischio di un'artrosi secondaria e di protesi a lungo termine (doc. 44), la CO 1 ha riconosciuto all'assicurata, con la decisione del 10 agosto 2016, un'IMI del 15% per il danno permanente alla spalla destra (doc. 46).

                                         Nel rapporto medico del 22 giugno 2016 del Prof. dr. med. __________, al riguardo si è così espresso:

" (…) Il perito ha valutato al 15% l'indennità per la menomazione all'integrità, riferendosi alla tabella 1. Integritätentschädigung gemäss UVG della SUVA che certifica per danni alla spalla un 15% di IMI, poiché la paziente riesce ad alzare la spalla destra fino all'orizzontale. Trattandosi di una spalla destra ancora dolente, avrebbe potuto integrare la sua valutazione con quella della tabella 5. che per delle artrosi gravi della spalla, offre un ambito di valutazione tra il 10 e il 25%. Si potrebbe pertanto ipotizzare una richiesta di IMI del 20%, tenendo conto della dolorabilità e non solo della limitazione motoria. (…)" (doc. 55)

                                         La CO 1 ha sottoposto il precitato documento medico al dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e medico perito certificato SIM, il quale in data 1° settembre 2016 - dopo aver rilevato le ultime radiografie o immagini non mostrano un'artrosi grave e, quindi, che non si può utilizzare la tabella V rispettivamente che ci si deve basare sulla mobilità della spalla e, quindi, sulla tabella I - ha confermato il 15% stabilito dal perito (doc. 57).

Interpellato dalla CO 1, in data 26 gennaio 2017 il perito dr. med. __________, ha puntualizzato quanto segue:

" (…) durante la perizia medica eseguita il 10.11.2015 è stato corrisposto una IMI del 15%. Una radiografia eseguita alla spalla di destra il 24.06.2015 ed una risonanza magnetica sempre della spalla destra del 23.11.2015 non hanno mostrato segni di artrosi. Da notare però che la risonanza magnetica ha messo in evidenza una lesione completa del tendine sovraspinoso con retrazione del moncone a livello della glena scapolare, una rottura completa del tendine infraspinoso ed una rottura parziale della componente profonda del tendine sottoscapolare in una paziente che aveva già subito una artroscopia della spalla con asportazione della placca omero prossimale e reinserzione della cuffia dei rotatori (infraspinato e piccolo rotondo del 30.11.2015 in esiti di osteosintesi dell'omero prossimale destro il 21.08.2014 per una frattura scomposta in tre parti). La problematica è che essendo la cuffia dei rotatori lesionata soprattutto il sottoscapolare che è un importante stabilizzatore, la paziente ha delle probabilità di andare incontro in futuro ad una artrosi gleno-omerale.

Di conseguenza date le circostanze si potrebbe applicare la tabella 5 che per delle artrosi gravi della spalla offre un ambito di valutazione tra il 10% ed il 25%.

In conclusione la paziente, visto la lesione della cuffia dei rotatori, rischia di andare in contro ad una artrosi gleno omerale con conseguente aumento della dolorabilità e della limitazione motoria, e si potrebbe quindi per tanto ipotizzare una IMI del 20%." (doc. 64)

                                         La CO 1 ha sottoposto il precitato documento medico al dr. med. __________, il quale in data 9 febbraio 2017 ha rilevato quanto segue:

" In n'est pas prouvé qu'une arthrose va survenir d'autant moins que l'épaule n'est pas une articulation portante. On ne peut pas en tenir compte de manière certaine actuellement. Si l'arthrose apparaît, l'IPAI peut toujours être réévaluée. Je maintiens le 15% car pas d'arthrose pour le moment". (doc. 65).

                                         Preso atto del parere appena esposto, il 5 luglio 2017 CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione, sulla base delle seguenti considerazioni:

" (…). Nel caso concreto, l'ipotesi secondo sui la paziente rischierebbe di andare incontro ad una artrosi gleno-omerale, ipotizzando quindi un'IMI del 20%, è stata considerata dal medico di fiducia come mera ipotesi senza alcuna certezza. Si ritiene che le radiografie non mostrano un'artrosi grave e quindi non entra in linea di conto l'applicazione della tabella 5. Da questo si deriva che mancano le condizioni e cioè un peggioramento prevedibile e probabile secondo il criterio della probabilità preponderante per riconoscere oggi un aumento dell'IMI. Si ritiene quindi che se effettivamente vi fosse un peggioramento successivo, esso potrebbe portare ad una rivalutazione del tasso dell'IMI, ma non ora quando non ci sono elementi che portano a considerare con certezza detto futuro ipotetico stato. (…) La CO 1 non ha motivo per scostarsi dal parere medico di fiducia per i motivi indicati e soprattutto visto che l'opponente, come il medico da essa consultato, partono da una mera ipotesi che è tutt'altro che una prospettiva certa né tanto meno probabile ma caso mai soltanto possibile. (…). All'opponente rimane la facoltà di riannunciarsi nel caso in cui effettivamente subentrasse il peggioramento. Il caso verrebbe quindi rivalutato con emissione di una nuova decisione." (doc. 67)

                                         In sede ricorsuale l'avv. RA 1 ha chiesto l'assegnazione alla sua assistita di un'IMI del 20% per il danno permanente alla spalla destra (doc. I, pag. 7). A suffragio delle proprie argomentazioni ha versato agli atti il rapporto del 28 agosto 2017 del Prof. dr. med. __________, giusta il quale è "probabile, se non assai probabile l'evoluzione verso un'artrosi o instabilità dolente, con la necessità di un'ulteriore protesizzazione, il che corrisponde a un tasso di menomazione dell'integrità di almeno un 20% e in caso di cattivo risultato del 25%" (doc. F).

                                         In sede di risposta, il patrocinatore della CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso, in particolare ribadendo che le radiografie non mostravano un'artrosi grave e quindi non entrava in linea di conto l'applicazione della tabella 5, come postulato dalla ricorrente, ritenuto in ogni caso che - laddove effettivamente fosse subentrato un peggioramento progressivo - rimaneva all'assicurata la facoltà di riannunciarsi  e - dopo rivalutazione del suo stato clinico - verrebbe emessa una nuova decisione (doc. III).

                                         In data 19 ottobre 2017 il patrocinatore della ricorrente ha ribadito la richiesta di riconoscimento alla sua cliente di un'IMI del 20% per il danno permanente alla spalla destra (doc. V, pag. 2). A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto il rapporto del 13 ottobre 2017 del dr. med. __________, giusta il quale:

" (…) mi permetto di dare la mia opinione per quanto riguarda la possibilità che si possa verificare con sicurezza o con un elevato grado di verosimiglianza il verificarsi di un peggioramento per quanto riguarda la patologia che la paziente summenzionata presenta alla spalla di destra.

Ci sono diversi articoli in letteratura che confermano che il sottoscapolare gioca un ruolo molto importante nella stabilità dell'articolazione gleno-omerale. Il sottoscapolare, effettivamente, provvede ad una stabilizzazione attiva di tale articolazione durante i movimenti di rotazione esterna e di abduzione. Da notare che le lussazioni della spalla sono spesso associate ad una lassità della porzione inferiore del sottoscapolare. Quindi, in definitiva, una patologia del sottoscapolare è associata ad un'instabilità della spalla con una dislocazione gleno-omerale. Va fatto inoltre notare che la paziente, oltre ad avere una rottura parziale della componente profonda del tendine sottoscapolare, presenta anche una rottura completa a tutto spessore del tendine sovraspinoso, con retrazione del moncone tendineo fino al livello della glena scapolare. Inoltre, vi è una rottura verosimilmente completa del tendine infraspinoso. Già il fatto che vi siano altri due tendini completamente rovinati oltre al sottoscapolare, vi è ancora una maggiore instabilità in corrispondenza dell'articolazione gleno-omerale. Quindi, di fronte ad un'instabilità importante vista la lesione completa di due tendini (sovraspinato ed infraspinato) e parziale del sottoscapolare (un importante stabilizzatore anteriore), ritengo che un peggioramento clinico possa verificarsi con una certa sicurezza.

Questa nostra conclusione è dovuta al fatto che nello stato fisiologico, la cuffia dei rotatori oltre ad essere responsabile della mobilità articolare della spalla, è anche responsabile della stabilità gleno-omerale. Quindi, di fronte ad una cuffia che non risulta più essere competente, insorge un'instabilità dell'articolazione che può solo aumentare con il tempo e peggiorare o aggravare lo stato clinico." (doc. G1)

                                         In data 27 ottobre 2017 il rappresentante della CO 1 ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso rilevando quanto segue:

" (…) cambiano un tantino le parole ma il concetto rimane uguale, per cui ci si riconferma integralmente nelle allegazioni e domande di cui alla risposta, ribadendo che oggi non sussistono le condizioni per reclamare di più, contrariamente a quanto fa controparte. La facoltà di ciò fare le rimarrebbe intatta in futuro se esse dovessero cambiare." (doc. VII). 

                               2.7.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                         Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).

                               2.8.   Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA osserva innanzitutto che dalla documentazione agli atti (cfr., tra i tanti, doc. 66, pag. 6) si evince che l'assicurata presenta in sostanza un arto superiore destro bloccato sopra l'orizzontale (90°), menomazione a cui corrisponde, in base alla tabella 1.2 edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell'INSAI, un'indennità del 15%, percentuale quest'ultima che coincide con quanto correttamente riconosciuto (e, a ragione, non contestato in questa sede) all'assicurata dalla CO 1, sulla base della perizia del 5 febbraio 2016 del dr. med. __________ e del dr. med. __________ (doc. 43) e del parere del 1° marzo 2016 del proprio medico fiduciario, dr. med. __________ (doc. 44).

                                         Controversa è pertanto unicamente la questione del prevedibile peggioramento.

                                         Al riguardo, il TCA reputa che le considerazioni (in sostanza, delle vere e proprie precisazioni in merito alla perizia allestita il 5 febbraio 2016 per conto della CO 1 di cui al doc. 43) espresse in data 26 gennaio e 13 ottobre 2017 (doc. 64 e doc. G 1) dal dr. med. __________ (specialista nella materia che qui ci interessa che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica) - dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, alle quali, va dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.7) - possano validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori.

                                         Tanto più che le considerazioni dello specialista in questione sono corroborate anche dalla valutazione del 28 agosto 2017 del Prof. dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia e traumatologia e chirurgia toracica (doc. F).

                                         Il rapporto del 9 febbraio 2017 del dr. med. __________ - specialista FMH in chirurgia ortopedica, medico perito certificato SIM e medico fiduciario della CO 1 - ("In n'est pas prouvé qu'une arthrose va survenir d'autant moins que l'épaule n'est pas une articulation portante. On ne peut pas en tenir compte de manière certaine actuellement. Si l'arthrose apparaît, l'IPAI peut toujours être réévaluée. Je maintiens le 15% car pas d'arthrose pour le moment.": doc. 65), non è suscettibile di sminuire il valore probatorio di tali considerazioni (cfr. scritto del 26 gennaio 2017 dal dr. med. __________: doc. 64). Del resto le puntualizzazioni chiare del 13 ottobre 2017 (doc. G 1) del dr. med. __________ sono state contestate solo attraverso il parere del proprio rappresentante legale (doc. VII) e non mediante un  rapporto medico specialistico.

                                         Sulla questione del prevedibile peggioramento, il TCA ricorda  che, secondo la giurisprudenza federale, aggravamenti futuri giustificano un aumento della menomazione all’integrità soltanto se l’intervento di un peggioramento è probabile. Per contro, non possono essere presi in considerazione peggioramenti che sono semplicemente possibili (cfr. RAMI 1998 U 320, p. 600 consid. 3b e riferimenti ivi citati; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 50).

                                         Sulla scorta delle considerazioni che precedono (ed, in particolare, sulla base dei rapporti medici del 26 gennaio e del 13 ottobre 2017 del dr. med. __________: doc. 64 e doc. G 1), questa Corte ritiene dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti), che la situazione a livello della spalla destra di RI 1 subirà probabilmente in futuro un aggravamento, consistente nello sviluppo di un'artrosi gleno-omerale con conseguente aumento della dolorabilità e della limitazione motoria.

                                         Il dr. med. __________ -sulla base della tabella n. 5 della Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI, giusta la quale a un’artrosi gleno-omerale (omartrosi) grave corrisponde una menomazione all’integrità del 10-25% - ha ritenuto giustificato ipotizzare nel caso concreto un'IMI del 20% (cfr. scritto del 26 gennaio 2017 di cui al doc. 64). Anche il Prof. dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia e traumatologia e chirurgia toracica, ha fissato nella valutazione del 28 agosto 2017 un tasso del 20% a favore della ricorrente (doc. F).

                                         A fronte di una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questa Corte, tutto ben considerato, ritiene quindi fondata la pretesa di RI 1 di beneficiare di un'IMI del 20%.

                                         Si giustifica pertanto l’accoglimento del ricorso e la riforma della decisione su opposizione impugnata, nel senso che la ricorrente ha diritto a un'IMI del 20%.

                               2.9.   Vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 2’000.a titolo di ripetibili da mettere a carico della CO 1 (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22 Lptca).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione della CO 1 del 7 luglio 2017 è modificata nel senso che RI 1 ha diritto a un'IMI del 20%.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La CO 1 verserà all’assicurata l’importo di fr. 2'000.- (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2017.97 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.01.2018 35.2017.97 — Swissrulings