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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.10.2018 35.2017.115

22. Oktober 2018·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,460 Wörter·~12 min·4

Zusammenfassung

Assicurato frontaliere, affetto da malattia prof., si sottopone a cure mediche in Svizzera. Negato il diritto al rimborso delle spese di viaggio in quanto cure possibili anche nel suo Stato di residenza

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2017.115   mm

Lugano 22 ottobre 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 ottobre 2017 di

 RI 1  rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione dell’11 settembre 2017 emanata da

CO 1 rappr. da:   RA 2       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Nel mese di settembre 2003, l’CO 1 ha riconosciuto la propria responsabilità a titolo di malattia professionale ex art. 9 cpv. 1 LAINF relativamente alle placche pleuriche bilaterali su pregressa esposizione professionale all’amianto e ai disturbi respiratori presentati da RI 1 (cfr. doc. 97).

                               1.2.   Con sentenza 35.2013.36 del 5 maggio 2014, questa Corte ha accertato che i disturbi psichici di cui soffre l’assicurato costituiscono una conseguenza, naturale e adeguata, della malattia professionale e ha quindi rinviato gli atti all’amministrazione affinché definisse il proprio obbligo a prestazioni (cfr. doc. 262).

                                         Il giudizio appena citato è cresciuto incontestato in giudicato.

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione formale del 10 luglio 2014, l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 25% dal 1° febbraio 2006 e del 100% dal 1° ottobre 2007, calcolata quale rendita complementare (doc. 270).

                                         Con decisione formale del 22 gennaio 2016, l’assicuratore LAINF ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 60% e ha riconosciuto anche per il futuro 1-2 sedute di psicoterapia, così come la terapia farmacologica (doc. 325).

                               1.4.   Il 28 giugno 2017, l’CO 1 ha emanato una nuova decisione formale mediante la quale ha negato, a far tempo dal 1° gennaio 2017, il rimborso delle spese di viaggio (e di vitto), ritenuto che i medici dell’ospedale di __________ sarebbero “… perfettamente in grado di assumere la cura medica (pneumologica e psichiatrica) necessaria al mantenimento dello stato di salute del signor RI 1.” (doc. 368).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dal Sindacato RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 370), in data 11 settembre 2017, l’istituto assicuratore ha parzialmente modificato la sua prima decisione nel senso che la corresponsione del contributo volontario di fr. 20/viaggio è stata prolungata sino al 31 agosto 2017 (cfr. doc. 372).

                               1.5.   Con tempestivo ricorso dell’11 ottobre 2017, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a riconoscergli “le spese di viaggio per l’adozione delle cure effettuate in Ticino, segnatamente per la terapia psichiatrica e la terapia polmonare, considerando il mezzo di trasporto privato, anziché il mezzo pubblico”, in base agli argomenti seguenti:

" (…).

Dal profilo legale, ed a mente del patrocinatore, non vi è una base secondo la quale l’opzione della cura in Svizzera, fa perdere il diritto alle spese di trasferta.

La raccomandazione citata, che non è una base legale, definisce un principio che però ha un senso quando ci si trova confrontati con un soggetto che vive in un territorio dell’UE, ma ben lontano dalla zona di frontiera che non corrisponde alla casistica in oggetto.

D’altro canto, le spese devono riflettere il concetto di semplice ed adeguato ed è ciò che viene sancito nel principio della consultazione al luogo più vicino. Nel caso in esame siamo confrontati con un lavoratore ex frontaliere, che continua a dimorare a ridosso della frontiera, laddove occorre rapportarsi in modo diverso per rapporto ad un assicurato domiciliato nell’entroterra estero. Dunque egli, proprio perché a ridosso della frontiera, in buona sostanza e ragionevolmente, va considerato come fosse residente sul territorio. Non si tratta affatto di accordare un privilegio nella scelta se curarsi in Svizzera, anziché in Italia, agli ex lavoratori frontalieri, ma di applicare un principio d’ordine razionale, tanto più che l’insieme dei costi di cura vengono peraltro spesi in Svizzera (…).

Occorre dunque rapportarsi prima di tutto alla base legale, che non si è modificata, e poi valutare e ponderare i requisiti che in questa fattispecie compongono il diritto dell’assicurato e servono per determinare se e come la prestazione.

In sintesi vi è una chiara base legale che stabilisce il principio della presa a carico (cfr. art. 13 Lainf e art. 20 OAINF), confermata dalla giurisprudenza, senza dimenticare che ci si trova confrontati in un ambito di malattia professionale, laddove si tratta di accordare delle cure a scopo profilattico.

(…).

In definitiva, a nostro giudizio, il principio del diritto ai costi di trasferta è innegabile ed è strettamente legato alle cure che l’assicurato effettua. In secondo luogo, sono rimborsabili i costi del trasporto pubblico, ma sono ammesse eccezioni quando condizioni particolari lo giustificano.

Dunque è necessario se nella fattispecie queste condizioni di eccezionalità sono date. Le difficoltà a cui deve andare incontro l’assicurato per raggiungere Mendrisio, sono evidenti. In concreto, egli abita a __________, che dista 56 chilometri dall’Ospedale di __________. La località si trova piuttosto discosta e non è servita in modo efficace dai mezzi pubblici. Per recarsi a __________ il ricorrente dapprima deve andare verso Luino e poi costeggiare tutto il lago per raggiungere il luogo dove effettuare la terapia.

Con la propria auto, riesce a spostarsi più agevolmente, ed evita di rimanere il ballo in pratica tutta la giornata, ma nonostante ciò, egli parte da casa la mattina e rientra a domicilio solo dopo le ore 15:00 ca. Evidentemente, se volesse utilizzare il mezzo pubblico, deve prima trasferirsi a __________ con la sua auto, giacché il bus da __________ a __________ passa solo un paio di volte al giorno, poi da Luino deve trasferirsi a __________ con le __________, da qui andare a __________ con il trenino, e poi da __________ fino a __________ con il treno.

In buona sostanza, si tratta di effettuare la coincidenza almeno tre volte, ed altre tre occorre cambiare mezzo di trasporto: l’auto, il bus ed il treno. Va da sé che l’auto deve comunque essere utilizzata nella prima tratta fino a __________, poi lasciarla a deposito nel posteggio a pagamento. Volendo fare uso dei mezzi pubblici, significa rimanere in ballo tutta la giornata, con costi sicuramente importanti. Né deriverebbe un disagio importante con un discapito di tempo notevole.” (doc. I)

                               1.6.   L’assicuratore, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.7.   In sede di replica, l’insorgente ha in particolare precisato, da una parte, che “nella denegata ipotesi, da noi contestata, che non vi siano i requisiti per accogliere la richiesta di corrispondere il costo del viaggio con utilizzo del mezzo privato, giova rammentare che la spesa complessiva di ogni singolo viaggio, a scopo terapeutico, ha un costo attorno a 45 franchi cadauno” e, dall’altra, che “…, anche nell’ipotesi contraria, vale a dire nel caso in cui le cure verrebbero dispensate nel luogo di domicilio, di cui occorre ancora dimostrare l’esistenza di un centro adatto, la terapia adatta e via dicendo, vanno comunque corrisposte e di conseguenza davvero non si capisce il rifiuto della CO 1 di non accordare la prestazione, tanto più che l’assicurato, allo stato odierno, riconosce nel sistema sanitario svizzero una maggiore efficacia e praticità.” (doc. V + allegati).

                                         Il patrocinatore dell’amministrazione si è espresso in merito il 3 gennaio 2018 (doc. VII).

                                         in diritto

                               2.1.   Nella concreta evenienza, l’CO 1 non contesta il diritto dell’insorgente, residente in Italia, di rivolgersi a dei fornitori di prestazioni che si trovano in territorio svizzero. Dalla documentazione agli atti risulta che, a dipendenza della nota malattia professionale, RI 1 si sottopone a cicli di riabilitazione polmonare presso l’Ospedale __________ di __________ e a sedute di psicoterapia presso lo psichiatra dott. __________ di __________, i cui costi vengono assunti dall’amministrazione.

                                         L’oggetto della lite è dunque circoscritto alla questione di sapere se l’istituto resistente era legittimato a negare il rimborso delle spese di viaggio a far tempo dal 1° settembre 2017, oppure no.

                               2.2.   Giusta l’art. 13 cpv. 1 LAINF, sono rimborsate le spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio necessarie.

                                         Il Consiglio federale, nell’ambito della delega di competenza che gli è stata conferita, ha precisato all’art. 20 cpv. 1 OAINF che sono rimborsate le spese necessarie di salvataggio e di ricupero e quelle di viaggio e di trasporto necessarie dal profilo medico. Altre spese di viaggio e di trasporto sono rimborsate quando rapporti familiari lo giustificano.

                                         Per spese di viaggio si intendono i costi relativi agli spostamenti necessari all’assicurato per la fornitura delle prestazioni previste agli articoli 10 e 11 LAINF. Si tratta ad esempio di recarsi presso un luogo di cura oppure di consultare uno specialista (medico, chiropratico, ecc.). In pratica, l’CO 1 rimborsa l’equivalente del valore del biglietto ferroviario di seconda classe per l’itinerario più diretto (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 79; in merito alla differenza tra spese di trasporto e di viaggio, si veda G. Riemer-Kafka, Vereinfachungen im System der schweizerischen Sozialversicherungen. Problemfelder und Lösungsvorschläge, 2014, p. 169).

                                         Dalla dottrina emerge che le spese di viaggio vengono rimborsate soltanto se sono rispettati i principi dell’adeguatezza, della semplicità e dell’economicità. Ciò implica, in particolare, che la persona assicurata è tenuta a rivolgersi al fornitore di prestazioni idoneo più vicino ad essa. In caso di mancato rispetto dei principi appena citati, le spese di viaggio restano a suo carico (cfr. M. Lanz, Leistungen und Grundsätze im Hilfsmittelrecht der schweizerischen Sozialversicherung, 2016, p. 142 s.; G. Riemer-Kafka, B. Lischer, Religion und Sozialversicherung, in SZS 2016, p. 555; Riemer-Kafka, op. cit., p. 169; del resto, in questo senso, si veda pure il Messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 1976 per una legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, FF 1976 III 206).

                                         La raccomandazione n. 1/94, “Remboursement de frais (frais de sauvetage, de dégagement, de voyage et de transport, frais de logement et d’entretien)”, della Commissione ad hoc danni LAINF del 27 novembre 1990 (revisione del 18 novembre 2016), applicata dall’amministrazione, prevede in particolare che le spese di viaggio e di trasporto sono rimborsate se si rivelano necessarie durante il periodo di guarigione, segnatamente se l’assicurato deve recarsi da uno specialista all’esterno o presso il medico __________ per sottoporsi a una visita di controllo.

                                         Sono considerate necessarie ai sensi della legge e dell’ordinanza le spese di viaggio sino al medico o all’ospedale più vicino che è in grado di curare il problema di salute che presenta l’assicurato (come pure l’utilizzo del mezzo di trasporto adatto alla gravità del danno subito). La persona assicurata che sceglie un luogo di cura più lontano, deve prendere a proprio carico le spese generate da questa sua scelta.

                                         Conformemente all’accordo settoriale concluso tra l’UE e la Svizzera, la cura di una persona assicurata domiciliata in uno Stato membro può aver luogo in Svizzera oppure nel suo Stato di residenza. Se la persona assicurata domiciliata in uno Stato membro sceglie di farsi curare in Svizzera, le spese di viaggio e di trasporto vengono assunte dall’assicuratore LAINF soltanto se le cure si rivelano insufficienti nel suo Stato di domicilio.

                               2.3.   Dalla decisione su opposizione impugnata si evince che il rifiuto dell’CO 1 trova il proprio fondamento proprio nella raccomandazione della Commissione ad hoc sinistri LAINF appena citata (cfr. doc. 372, p. 3: “Quanto enunciato dalla CO 1 è stato vagliato e deciso in sede di Commissione ad hoc sinistri LAINF e trova il proprio fondamento nel già ricordato principio che obbliga gli assicurati a fare tutto quanto ragionevolmente esigibile per ridurre le ripercussioni finanziarie del danno alla salute da loro presentato.”).

                                         Ora, in base a costante giurisprudenza, le raccomandazioni della Commissione ad hoc sinistri LAINF rappresentano delle semplici linee guida, e non delle direttive per gli organi esecutivi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dalle quali però il tribunale di regola non si discosta, se costituiscono una convincente concretizzazione delle disposizioni legali (DTF 132 V 121 consid. 4.4 e riferimenti ivi menzionati).

                                         Secondo il TCA, la suddetta raccomandazione non appare contraria alla legge, ragione per la quale non vi è motivo di discostarsene.

                                         In effetti, nella misura in cui prevede che le spese di viaggio per raggiungere il fornitore di prestazioni in territorio svizzero vengano rimborsate dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni soltanto nel caso in cui nello Stato di residenza della persona assicurata non ne esista uno idoneo alla cura, la raccomandazione in questione è espressione del principio dell’economicità, il quale esige che si faccia capo al fornitore più prossimo al luogo di residenza in modo tale da ridurre il danno (cfr. supra, consid. 2.2.).

                                         In questo contesto, il TCA non può seguire il ricorrente allorquando fa valere che le spese di viaggio sarebbero indissolubilmente legate al diritto di farsi curare in territorio svizzero, di modo che, riconosciuto quest’ultimo, anche le prime andrebbero senz’altro rimborsate (cfr. doc. I). In effetti, in una sentenza pubblicata in RCC 1968 p. 278 ed emanata in materia di assicurazione per l’invalidità, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), ha già avuto modo di precisare che, trattandosi del rimborso delle spese di viaggio, il principio secondo il quale la persona assicurata è tenuta a far capo al fornitore di prestazioni idoneo più prossimo (art. 51 cpv. 1 LAI), non limita in maniera inammissibile il diritto alla libera scelta del medesimo (art. 26 cpv. 1 LAI).

                                         Ora, nel caso di specie accertato che nei dintorni del luogo di residenza di RI 1 (__________ – prov. di __________) esistono delle strutture sanitarie in grado di offrirgli delle cure adeguate (per quanto concerne quelle psichiatriche, egli potrebbe far capo, ad esempio, al Centro Psico Sociale di __________ [cfr. www.__________], località che dista circa 7 km da __________ mentre, trattandosi della riabilitazione polmonare, vi è la Casa di cura «__________» di __________, distante circa 17 km [cfr. www.__________] oppure l’Ospedale di __________, struttura di riabilitazione pneumologica, cardiologica e neuromotorica appartenente all’Ospedale di __________ [cfr. www.__________] distante circa 30 km) -, in applicazione della raccomandazione n. 1/94, l’amministrazione era legittimata a negargli il rimborso delle spese generate dai viaggi per recarsi a __________, rispettivamente a __________.

                                         In queste condizioni, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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