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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.01.2017 35.2016.80

18. Januar 2017·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,526 Wörter·~28 min·2

Zusammenfassung

Danno infortunistico al ginocchio destro; rendita d'invalidità con metodo DPL (ammesso scostamento del 10%)

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2016.80   PC/sc

Lugano 18 gennaio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattorice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° settembre 2016 di

RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione su opposizione del 30 agosto 2016 emanata da

CO 1  rappr. da: RA 2      in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 8 novembre 2011, RI 1, dipendente della __________ di __________ in qualità di ausiliaria e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è stata investita da un’autovettura mentre attraversava le strisce pedonali in territorio del Comune di __________), riportando un “trauma cranico con commotio cerebri e ferita lacero-contusa del cuoio capelluto della regione parietale sinistra” e una “contusione dell’emibacino destro”. In un secondo tempo, è pure stata diagnosticata una frattura della testa della fibula con edema osseo al piatto tibiale esterno a destra. L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. Il 16 settembre 2012 RI 1 è caduta nella vasca da bagno riportando una contusione al ginocchio destro. Il 26 settembre 2013 l’assicurata è quindi caduta dalle scale di casa, a seguito al cedimento del ginocchio destro, battendo la rotula contro lo spigolo di un gradino. L’istituto assicuratore ha assunto anche questi casi (cfr. STCA 35.2015.110 del 6 luglio 2016).

                               1.2.   Preso atto dei risultati della visita medica __________ di chiusura del 30 aprile 2015, eseguita dal dr.ssa med. __________ specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore (doc. 121), il 3 giugno 2015 l'CO 1 ha comunicato all’assicurata la sospensione dal 1° luglio 2015 delle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera), ritenuto come, in base alla documentazione medica agli atti, il suo stato di salute fosse ormai da considerare stabilizzato; nella medesima occasione esso ha pure puntualizzato che veniva considerata abile al 100% in un'attività adatta, ovvero che non comportasse il sollevamento e il trasporto di pesi sopra i kg 10 rispettivamente la posizione inginocchiata o accovacciata come pure il salire scale e scale a pioli, a decorrere dalla precitata data (doc. 130).

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti amministrativi del caso - in particolare, dopo aver raccolto dal datore di lavoro la documentazione attestante l'evoluzione salariale 2012-2015 di RI 1come pure i fogli DPL applicabili al caso di specie (doc. 131, 135-137) -, con decisione del 25 febbraio 2016 (doc. 139), l’Istituto assicuratore ha attribuito all'assicurata una rendita d’invalidità dell'11% (tenuto conto di un reddito annuo da valido di fr. 55'048 rispettivamente da invalido di fr. 48'997.-) dal 1° luglio 2015 oltre a un’indennità per menomazione dell’integrità del 10%, quest'ultima sulla base dell'apprezzamento medico del 30 aprile 2015 della dr.ssa med. __________ (doc. 120).

A seguito dell’opposizione parziale (poiché oggetto di contestazione era unicamente la valutazione della rendita di invalidità) interposta dall'avv. RA 1, per conto dell’assicurata, volta all'ottenimento di una rendita di invalidità di almeno il 19% (doc. 146 e 152), l’CO 1 in data 30 agosto 2016 ha riconosciuto all'assicurata una rendita d’invalidità del 14% (tenuto conto di un reddito annuo da valido di fr. 55'047.70 rispettivamente da invalido di fr. 47'124.-) dal 1° luglio 2015 (doc. 153).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 1 settembre 2016 RI 1, sempre rappresentata dall'avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento a suo favore di una rendita d’invalidità del 19%, tenuto conto di un reddito annuo da valido di fr. 55'048 rispettivamente da invalido di fr. 44'773.- (doc. 1, pag. 4).

Il patrocinatore dell'insorgente ribadisce anche in questa sede la contestazione relativa alla modalità di computo dei dati salariali di cui alle DPL per giungere a determinare il reddito salariale medio da utilizzare quale reddito da invalido di raffronto.

In particolare, il rappresentante della ricorrente puntualizza che "più corretto da un profilo statistico sarebbe togliere in egual misura le DPL che rappresentano dei dati estremi sia in eccesso che in difetto ed effettuare una media sui dati rimanenti". A questo proposito l'avvocato dell'assicurata osserva che è "contraddittorio esigere uno spettro di dati significativamente ampio ed alterare il dato statistico con dei dati improponibili" - come nel caso concreto ove vi sono ben 5 schede DPL (aventi per oggetto la qualifica di operaia magazziniera presso la medesima ditta) che fanno stato di un salario medio di fr. 69'595.- e massimo di fr. 90'630.-, oggettivamente spropositato per un'attività leggera, femminile, non qualificata e ripetitiva qual è quella in discussione - e che il sistema da lui proposto "eviterebbe il libero arbitrio da cui deriva una palese diseguaglianza di trattamento tra gli assicurati, se solo applicassimo i criteri fatti propri dalla CO 1". L'avv. RA 1 stigmatizza l'operato dell'CO 1 anche per aver preso in considerazione nel caso di specie le schede DPL 10584712 (impiegata agli acquisti, fr. 61'748.-), 628936 [assistente amministrativa (impiegata), fr. 56'550.-], 2443 (aiuto d'ufficio, fr. 51'590.-) e 654000 (assistente amministrativa, fr. 48'749.-), visto che la sua assistita - di origine portoghese e di formazione ausiliaria di cure - non è in grado di svolgere un'attività d'ufficio, "che non ha mai svolto, di cui non ha conoscenza di sorta, neppure linguistiche, segnatamente scritte".

                                         Da ultimo, il rappresentante della ricorrente chiede che vengano richiamate agli atti le schede DPL (con il dettaglio) da lui citate e che il Tribunale ne verifichi l'effettiva tipologia di attività effettuata, in particolare con riferimento a quelle aventi per oggetto la qualifica di operaia magazziniera.

                               1.5.   Nella risposta del 26 settembre 2016 l'CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

                               1.6.   In data 28 settembre 2016 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. IV).

A tutt'oggi non è pervenuto alcun nuovo documento.

                                         in diritto

                               2.1.   L'oggetto della lite è circoscritto all'entità della rendita d'invalidità spettante all'assicurata. Non è invece oggetto di contestazione - ed esula, quindi, dalla presente vertenza il riconoscimento di un’IMI del 10%.

                               2.2.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

                                         Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

                               2.3.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                               2.4.   Nel caso di specie, per chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto assicuratore ha fatto capo alla valutazione espressa dalla dr.ssa med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, al termine della visita medica __________ del 30 aprile 2015, giusta la quale:

"(…) Esigibilità del lavoro. Sollevare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi e oltre l'altezza del petto senza limitazione. Sollevare pesi leggeri tra i5ei 10 kg fino all'altezza talvolta possibile. Talvolta possibile pure sollevare oltra l'altezza del petto pesi oltre i 5 kg. Portare pesi molto leggeri talvolta possibile. Portare e sollevare pesi leggeri tra i5ei 10 kg fino all'altezza dei fianchi e pesi medi tra 10 e 25 kg fino all'altezza dei fianchi di rado possibile. Mai più possibile sollevare e portare pesi pesanti e molto pesanti. Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi leggeri e di precisione, di attrezzi medi. Mai più possibile il maneggio di attrezzi pesanti e molto pesanti. Nessuna limitazione per la rotazione della mano. Lavori sopra la testa che vengono effettuati in piedi e camminando talvolta possibile. Nessuna limitazione per la rotazione del tronco, posizione seduta/inclinata in avanti. Spesso possibile la posizione in piedi ed inclinata in avanti. Di rado possibile la posizione inginocchiata e la flessione delle ginocchia. Nessuna limitazione per la posizione seduta di lunga durata. Spesso possibile la posizione in piedi di lunga durata. Molto spesso possibile la posizione a libera scelta. Talvolta possibile camminare fino ed oltre i 50 m come pure per lunghi tratti e camminare su terreno accidentato. Di rado possibile salire le scale e salire su scale a pioli. L'uso delle due mani, l'equilibrio e stare in equilibrio senza limitazione. (doc. 121; n.d.r.: il corsivo e le sottolineature sono della redattrice).

Tenuto conto di tali indicazioni, l’assicuratore LAINF ha ritenuto che l'assicurata andava considerata abile al lavoro al 100% (e con un rendimento completo) in un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico e, quindi, con decisione formale del 25 febbraio 2016 (doc. 139), a fronte di un guadagno nel 2015 "da valido" di fr. 55'048.- e "da invalido" - applicando le DPL - di fr. 48'997.-, l'istituto assicuratore ha attribuito a RI 1 una rendita d’invalidità dell'11% rispettivamente con decisione su opposizione del 30 agosto 2016 (doc. 153), a fronte di un guadagno nel 2015 "da valido" di fr. 55'047.70 e "da invalido" – sempre applicando le DPL - di fr. 47'124.-, l’CO 1 ha riconosciuto all'assicurata una rendita d’invalidità del 14% dal 1° luglio 2015

                               2.5.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                               2.6.   Nella concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (in particolare, doc. 2, 3, 11, 22, 29, 41, 47, 48, 49, 60-63, 71, 72, 78, 85, 86, 88, 102, 107, 110, 112, 117, 118 e 119), questo Tribunale ritiene che il parere espresso dalla dr.ssa med. __________, specialista nella materia che qui ci occupa e che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica, - dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.5) - possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori.

Del resto, la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dalla specialista dell'CO 1 - che, val qui la pena di puntualizzare non è stata smentita da certificati medico-specialistici, neppure in sede ricorsuale - risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti inferiori.

In una sentenza 35.2015.119 del 9 agosto 2016 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione carpentiere, al quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore sinistra sotto un manufatto di cemento posizionato a lato dei binari di un treno, riportando una frattura complessa della caviglia sinistra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata, ovvero un lavoro leggero dal punto di vista del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, da esercitare in posizione prevalentemente seduta e che non implichi (in particolare) la deambulazione su terreno sconnesso o su lunghi tratti e l’utilizzo di scale a pioli.

In una sentenza 35.2016.3 del 27 settembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione manovale, al quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore sinistra sotto il tetto di un escavatore che si era ribaltato, riportando la lussazione dell’articolazione di Chopard, la frattura della base del II. e III. metatarso con distacco della base del I. metatarso, nonché la frattura parzialmente dislocata del calcagno sinistro) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata, ovvero un lavoro in posizione prevalentemente seduta, che non implichi spostamenti frequenti o prolungati, l’utilizzo di scale, né la deambulazione su terreno sconnesso.

                                         In una sentenza 35.2016.41 del 14 dicembre 2016 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione magazziniere, che, mentre stava percorrendo la strada cantonale a __________ alla guida del proprio ciclomotore ad una velocità di 15/30 km/h, è stato investito da una macchina in una rotonda, riportando la frattura intrarticolare metafisaria pluriframmentaria del piatto tibiale sinistro e la frattura peroneale prossimale composta sinistra con conseguente un problema di limitazione funzionale stabile attorno al 90°) era in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al ginocchio sinistro.

Del resto, va anche segnalato che, in una recente sentenza 8C_624/2015 del 25 gennaio 2016 consid. 3.2.1, riguardante un’assicurata che soffriva di disturbi residuali localizzati all’articolazione tibiotarsica e a quella sottoastragalica sinistra in stato dopo molteplici interventi chirurgici al piede sinistro, pronunciata artrosi attiva a livello dell’articolazione di Lisfranc/tarso-metatarsale e completa consolidazione dell’artrodesi nella regione dell’articolazione sottoastragalica/mesopiede, il Tribunale federale ha ammesso una capacità lavorativa del 100% in un’attività confacente ai disturbi interessanti il piede (in questo stesso senso, si vedano pure la STFA U 93/04 del 14 febbraio 2005 consid. 5, concernente un assicurato che presentava le sequele di una frattura del calcagno destro e la STFA U 38/01 del 5 giugno 2003 consid. 5.2.1, inerente un assicurato che, a seguito di un’importante frattura comminuta del pilone tibiale con frattura del malleolo laterale, aveva reliquato una grave artrosi alle articolazioni tibiotarsica e sottoastragalica, così come un’artrodesi della tibiotarsica sinistra).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) che la ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente esercitata (di ausiliaria di cure).

                                         Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno. Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico.

                               2.7.   Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

                                         Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                                         Nel caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2015.

                            2.7.1.   Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2015, qualora non fosse rimasta vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 55'047.70 (attività svolta al 100%; doc. 137).

                                         Questo dato - desunto dalle informazioni fornite direttamente dall’ex datore di lavoro (doc. 131) e non contestato dalla ricorrente - può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte.

                            2.7.2.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.

                                         L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04; STF 9C_262/2016 del 30 agosto 2016).

                                         Nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).

                               2.8.   Nella presente fattispecie, l'assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito ancora esigibile dall'assicurata, nonostante il danno alla salute infortunistico, mediante il metodo delle DPL.

                                         È pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe stata in grado di esercitare, tenuto conto del danno alla salute, e meglio l'assemblatrice di pezzi di orologio presso la __________ di __________, l'operaia su metalli e stampaggio presso la __________ di __________, l'operaia orologiera presso il __________ di __________, l'operaia alla fabbricazione di trapani presso la __________ di __________ e, infine, l'operaia orologiera presso la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2015, un reddito annuo pari a fr. 47'124.80 (cfr. doc. 137, p. 3).

                                         D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurata, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

                                         In effetti, dalla tabella di cui al doc. 137, p. 3-5 , si evince che sono 49 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 33'799.- e a fr. 74'522.-, e, infine, che quello medio è di fr. 47'165.-.

                                         Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 47'124.-) è solo leggermente inferiore alla media dei salari medi (fr. 47'165.-), ragione per la quale non vi possono essere dubbi circa la rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.

                                         Val qui la pena rilevare che, quand'anche si volesse prendere in considerazione - per pura ipotesi quale media dei salari medi, l'importo di fr. 44'773.- rivendicato dal patrocinatore dell'assi-curata, la sua assistita non ne trarrebbe alcun giovamento. In effetti, il valore considerato dall'CO 1 (fr. 47'124.80) sarebbe infatti superiore del 4.99% rispetto alla media dei salari medi indicata dall'avvocato dell'insorgente (fr. 44'773.-). In base alla giurisprudenza, ciò non sarebbe comunque sufficiente per dubitare della rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL. In effetti, in una sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA 35.2005.90 del 22 maggio 2006 consid. 2.9 in cui questo Tribunale ha deciso di fare propria la prassi dell’RA 1 secondo la quale sono di principio tollerati scostamenti sino al 10%; questa giurisprudenza è stata recentemente confermata nella STCA 35.2015.114 dell'8 settembre 2016 consid. 2.13).

                                         Il TCA rileva inoltre che i cinque posti di lavoro segnalati dall’Istituto rispettano le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute infortunistico (in proposito, cfr. la descrizione delle attività e le esigenze fisiche risultanti dalla relative schede DPL; doc. 137, p. 6-25) come pure la formazione dell'assicurata (cfr. i profili formativi richiesti risultanti dalla relative schede DPL; doc. doc. 137, p. 6-25).

                                         In siffatte circostanze, ritenuto che il calcolo effettuato dall'CO 1 rispetta pienamente i requisiti dettati dalla giurisprudenza e confermati anche di recente (cfr. consid. 2.7.2), le contestazioni mosse dal rappresentante dell'insorgente nel gravame all'operato dell'Istituto assicuratore non possono essere condivise dal TCA e neppure si rivela necessario procedere al richiamo del dettaglio delle schede DPL postulato dal patrocinatore della ricorrente nel gravame.

In conclusione, il reddito da invalido - che è stato validamente determinato in base alle DPL - ammonta a fr. 47'124.80.

                                         Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

                               2.9.   Il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 47'124.80 al reddito che ella avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 55'047.70, risulta essere del 14.39%, arrotondato al 14% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

                             2.10.   Visto che mediante la decisione su opposizione impugnata all’assicurata è stata riconosciuta una rendita di invalidità del 14% dal 1° luglio 2015 (ovvero dalla stabilizzazione dello stato di salute; doc. 121 e 130) a tempo indeterminato (doc. 153), essa merita conferma.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui la ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2016.80 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.01.2017 35.2016.80 — Swissrulings