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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.01.2016 35.2015.81

25. Januar 2016·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,626 Wörter·~33 min·3

Zusammenfassung

Assicurato cade in motocicletta riportando una frattura multiframmentaria del calcagno e una frattura bimalleolare. Rettamente attribuita una rendita del 13% e un'IMI del 15%. Per il calcolo del gap salariale si devono considerare i dati specifici del settore di riferimento

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2015.81   LG/sc

Lugano 25 gennaio 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 agosto 2015 di

RI 1 rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione su opposizione del 17 giugno 2015 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2      in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 14 aprile 2012 RI 1, nato nel 1974, dipendente della __________ di __________, in qualità di operaio edile e, perciò assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, in sella alla propria motocicletta mentre si apprestava ad affrontare una curva ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra (cfr. doc. 1, 20).

                                         A causa di questo sinistro egli ha riportato, secondo i rapporti del dell’Ospedale __________ di __________ “una frattura multiframmen-taria del calcagno dx e una frattura bimalleolare dx” (doc. 3 e 24).

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   A margine della visita medica di chiusura del 4 luglio 2014 (doc. 139), l’CO 1 ha comunicato all’assicurato la sospensione del versamento delle prestazioni a titolo di spese di cura e d’indennità giornaliera, a partire dal 1° ottobre 2014, in quanto le risorse mediche per un sensibile miglioramento dello stato di salute sono praticamente esaurite.

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione del 5 marzo 2015 l’assicuratore LAINF ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità del 13%, a far tempo dal 1° ottobre 2014, e di un’indennità per menomazione all’integrità del 15% (doc. 167).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 173, 174), in data 17 giugno 2015 l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua decisione (doc. 181).

                               1.4.   Contro questa decisione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata (cfr. doc. I).

                                         L’insorgente ha contestato la valutazione medica dell’amministrazione che – a suo dire – avrebbe sottovalutato i dolori di cui soffre RI 1. Questi dolori condizionano l’assicurato nell’esercizio di qualsiasi attività lavorativa, anche leggera. L’avv. RA 1 ha censurato le conclusioni della Dr.ssa __________, secondo cui l’assicurato camminerebbe senza zoppia. Inoltre, a suo parere dev’essere approfondita anche la questione della persistenza dei dolori al piede e alla schiena dopo il lavoro (cfr. doc. I, pag. 3).

                                         Il ricorrente ha poi rilevato che RI 1 soffre anche di dolori al rachide, dovuti agli scompensi indotti dai postumi infortunistici e dunque in nesso causale con lo stesso: “senza i problemi al piede, che hanno comportato un costante e prolungato scompenso al rachide dovuto alla postura antalgica e squilibrata che il signor RI 1 ha dovuto assumere per anni, egli non soffrirebbe oggi dei dolori e dei problemi alla schiena”. L’avv. RA 1 ha chiesto il rinvio degli atti all’amministrazione per un approfondimento dell’eziologia dei disturbi alla schiena (doc. I, pag. 3).

                                         Dal punto di vista economico, il ricorrente ha contestato il calcolo svolto dall’CO 1 che non ha applicato il corretto gap salariale (cfr. doc. I, pag. 3/4).

                                         Infine, l’avv. RA 1 ha censurato anche l’indennità per menomazione all’integrità calcolata dall’assicuratore infortuni postulando un’IMI, per l’arto inferiore destro, del 35% almeno (cfr. doc. I, pag. 4).

                               1.5.   Nella sua risposta del 29 settembre 2015, l'avv. RA 2, per conto dell’CO 1, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

                               1.6.   Il 14 ottobre 2015 l’avv. RA 1 si è riconfermato nelle proprie argomentazioni ricorsuali producendo una dichiarazione del datore di lavoro e il referto del 23 settembre 2015 del Dr. __________ (doc. VIII+B1-3).

                                         Il doc. VII e gli allegati sono stati inviati all’avv. RA 2 per osservazioni (doc. VIII).

                               1.7.   L’avv. RA 2 ha preso posizione in data 26 ottobre 2015 (doc. IX).

                                         Il doc. IX è stato inviato all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. X).

                               1.8.   Il 20 novembre 2015 l’avv. RA 1 ha riferito della corrispondenza avuta con il datore di lavoro in merito alle ore di lavoro prestate da RI 1 (doc. XI).

                                         Il doc. XI è stato inviato all’avv. RA 2 per conoscenza (doc. X).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto della lite è l’entità della rendita d’invalidità e dell’IMI spettanti all’assicurato.

                                         Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

                                         Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

                               2.2.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                               2.3.   Nella concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione della capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore si è basato sul rapporto del 16 luglio 2014 della Dr.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, a margine della visita di chiusura del 4 luglio 2014.

                                         Dal rapporto emerge la seguente diagnosi:

                                         “(…)

Stato dopo infortunio del 14.04.2012 con frattura multi-frammentaria calcaneare, frattura bimalleolare, frattura scomposta sustentacolo del talo, frattura scomposta substentacolo del talo destro.

Stato dopo riduzione aperta ed osteosintesi calcagno e malleolo laterale il 24.04.2012.

Stato dopo osteosintesi del substentacolo del talo e malleolo mediale il 30.04.2012.

Stato dopo AMO, ricostruzione del retinacolo peroneo superiore, osteotomia del tuber calcaneo ed artrodesi sottoastragalica il 16.04.2014.

Attualmente: disestesie in sede del nervo cutaneo dorsale laterale; residuo deficit doloroso funzionale in carico” (doc. 139).

                                         Secondo la Dr.ssa __________, l’assicurato non può più esercitare il suo precedente lavoro, tuttavia egli è considerato abile al 100%, nella misura massima possibile, con le seguenti limitazioni:

" (…) talvolta possibile portare pesi leggeri fino all'altezza dei fianchi e sollevare pesi fino a 5 kg oltre l'altezza del petto. Di rado possibile sollevare e portare pesi leggeri tra 5 e 10 kg fino all'altezza dei fianchi e oltre I’altezza del petto come pure pesi medi tra 10 e 25 kg fino

all'altezza dei fianchi. Mai più possibile sollevare e portare pesi pesanti oltre i 25 kg. Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi leggeri. Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi medi seduto, talvolta possibile il maneggio di attrezzi medi in posizione bipodalica.

Mai più possibile il maneggio di attrezzi pesanti e molto pesanti. Nessuna limitazione per Ia rotazione della mano, lavori sopra la testa, rotazione del tronco, posizione seduta e inclinata in avanti. Di rado possibile la posizione in piedi e inclinata in avanti, la posizione

inginocchiata. Mai più possibile la flessione delle ginocchìa in carico. Nessuna limitazione per la posizione seduta e di lunga durata, talvolta possibile la posizione in piedi e di lunga durata, molto spesso possibile la posizione a libera scelta. Talvolta possibile camminare

fino e oltre i 50 m. Di rado possibile camminare per lunghi tratti e salire le scale. Mai più possibile camminare su terreno accidentato e salire su scale a pioli. Nessuna limitazione per l'uso delle due mani, l'equilibrio e stare in equilibrio” (doc. 139).

                               2.4.   Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                               2.5.   Attentamente vagliata la documentazione agli atti, questa Corte non ha alcun valido motivo per discostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa enunciata dal chirurgo ortopedico Dr.ssa __________ (e fatta propria dall’amministrazione), ragione per la quale tenuto conto del danno infortunistico di natura ortopedica, RI 1 va ritenuto totalmente abile in attività leggere adeguate.

                                         Il patrocinatore del ricorrente ha contestato questa valutazione sostenendo che RI 1 soffre di dolori che lo condizionano anche in attività leggere. In particolare, per quanto riguarda le limitazioni e i dolori al piede e alla schiena (cfr. doc. I, pag. 2/3).

                                         L’avv. RA 1, tuttavia, fa riferimento unicamente a quanto rilevato dall’ispettore dell’CO 1, che non è un sanitario, e al datore di lavoro, senza supportare le proprie argomentazioni con certificazioni mediche di specialisti nella materia che qui ci occupa.

                                         La Dr.ssa __________, in sede di opposizione, ha nuovamente preso posizione sul caso, in particolare riguardo al rapporto del 16 ottobre 2014 del Dr. __________ dello __________ di __________ (doc. 178).

                                         Il Dr. __________, a margine della consultazione del 16 ottobre 2014 aveva rilevato quanto segue:

" (…)

Es kann von einem vorläufigen Endzustand ausgegangen werden. Die Beschwerden sind hauptsächlich weichteilbedingt ("neuropathisch", weniger mechanisch). Eine weitere Operation

wird diese Situation nicht relevant und dauerhaft verbessern (Stellungskorrektur der Ferse, Schraubenentfernung). Eine aktive Calcaneocuboidalarthrose ist nicht wahrscheinlich, eine

Arthodese hier nicht indiziert. Eine Fortsetzung der physikalischen Therapie wird nicht anhaltend nützen. Analgetika sollen nach Bedarf genommen werden. Insgesamt kann ein angesichts der

erheblichen Schwere der initialen Verletzung ein gut korrelierendes und ansprechendes Endergebnis konstatiert werden. Mit der USG-Arthrodese und der OSG-Bewegungseinschränkung, sowie der schmerzbedingten Funktionsstörung insgesamt ist die

Brauchbarkeit des Fusses stark eingeschränkt. Wir haben keine weiteren Kontrollen vereinbart, bei neuen Aspekten darf sich Herr RI 1 jederzeit wieder bei melden.“ (doc. 148, la sottolineatura è del redattore)

                                         In data 3 giugno 2015 la Dr.ssa __________ ha fatto riferimento alle conclusioni del Dr. __________ per confermare la propria presa di posizione, circa lo stato finale del quadro clinico:

                                         “Visto che la mia valutazione è confermata a livelo universitario, ribadisco che non vi è nessun motivo per rivalutare la mia presa di posizione del 04.07.2014” (doc. 178).

                                         Il TCA non ha dunque ragioni per scostarsi dalla valutazione del medico dell’CO 1.

                                         Non permettono una diversa valutazione della fattispecie neppure i referti del Dr. __________ prodotti dal ricorrente in sede di ricorso.

                                         Nella certificazione del 22 luglio 2015 il Dr. __________ ha unicamente ripreso le diagnosi già note e i dolori riferiti dall’assicurato. Il medico curante ha quindi consigliato l’esecuzione di ulteriori esami al rachide, oltre che trattamenti riabilitativi (cfr. doc. A3).

                                         Nello scritto del 23 settembre 2015 il medesimo sanitario ha riferito dell’esito degli esami al rachide con plurime discopatie del tratto lombare inferiore, tendenza a canale foraminale ristretto a livello L4-5, fenomeni degenerativi post-traumatici diffusi coinvolgenti l’articolazione T/T e, soprattutto la sotto astragalica e le articolazioni medio tarsiche (cfr. doc. B3).

                                         Per quanto riguarda i problemi al rachide dovuti – secondo il ricorrente – ai possibi scompensi indotti dai postumi infortunistici e quindi in nesso causale indiretto con l’infortunio del 14 aprile 2012 (cfr. doc. I, pag. 3), anche in questo caso non vi sono ragioni per scostarsi da quanto deciso dall’amministrazione.

                                         Su questo tema va ricordato che in una sentenza 35.2013.63 del 4 dicembre 2014 il TCA ha approfondito la questione di sapere se i disturbi alla schiena di un assicurato, affetto da una sub-lussazione a livello del tendine peroneo breve della caviglia destra, potessero essere conseguenza della deambulazione viziata e quindi in nesso causale con l’infortunio.

                                         In primo luogo, il perito giudiziario lo ha escluso, rilevando che il tempo trascorso dall’evento in questione è stato troppo corto e, d’altra parte, che il decorso radiologico 2007-2013 non ha evidenziato un rilevante peggioramento.

                                         Questa Corte ha quindi chiesto al PD Dr. __________ se condividesse o meno la valutazione che i dottori P.F. __________ e __________, già Primari presso la Clinica di chirurgia ortopedica dell'Ospedale universitario di __________, avevano espresso in una perizia elaborata a suo tempo su incarico del TCA.

                                         Questi specialisti avevano indicato che il fatto di zoppicare non implica un sovraccarico della colonna vertebrale, sempre che non esistano gravi deformazioni. Si è in presenza di una grave deformazione se vi è una dismetria degli arti inferiori superiore ai 5 cm, una situazione dopo artrodesi dell’anca oppure una miastenia (come ad esempio dopo una poliomielite). Inoltre, le alterazioni devono agire per lungo tempo prima che divengano sintomatiche (al riguardo, si veda la STFA U 122/02 del 28 maggio 2004 consid. 4.1, pubblicata in RtiD II-2004 n. 62).

                                         Il Dr. __________ ha risposto che i principi formulati dai dottori __________ e __________ sono pienamente condivisibili (“Das angeführte Zitat ist aus klinischer Erfahrung gut nachvollziebar”) e ha precisato che, nel caso di specie, l’infortunio del 2008 non ha comportato alcun nuovo disturbo statico che, come tale, persisteva invece sin dal lontano 1992 (cfr. sentenza 35.2013.63 del 4 dicembre 2014, pag. 10).

                                         Alla luce di quanto sopra, il TCA non può condividere l’argomentazione del ricorrente secondo cui i problemi alla schiena sarebbero dovuti agli scompensi indotti dai postumi infortunistici e dunque in nesso causale indiretto con l’evento del 14 aprile 2012.

                                         Da un lato anche in questo caso il tempo trascorso dall’infortunio è troppo corto (aprile 2012), dall’altro non esistono gravi deformazioni come quelle suindicate.

                                         Questa Corte ritiene quindi che non vi sia la necessità di dar seguito alla richiesta dell’insorgente di rinviare gli atti all’amministrazione per compiere ulteriori accertamenti medici (cfr. doc. V).

                                         Alla luce di quanto precede, occorre concludere che il ricorrente sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.

                               2.6.   Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

                            2.6.1.   Quanto al reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute RI 1 avrebbe realizzato nel 2014 un reddito annuo di fr. 62'959.-- (doc. 150 e 167).

                                         Questo dato è stato desunto dalle informazioni fornite direttamente dal datore di lavoro che ha indicato, sulla base del CCL del settore, un salario annuo nel 2011 di fr. 62'426.-- (fr. 4'802.-- x 13 mesi) (vedi rapporto CO 1 del 17 ottobre 2014 e il questionario del datore di lavoro del 3 dicembre 2012, doc. 150 e A4).

                                         L’importo di fr. 62'426.-- è stato utilizzato anche dall’assicurazione invalidità per l’assegnazione della rendita AI all’assicurato (cfr. doc. 179).

                                         Il TCA può dunque confermare il dato aggiornato al 2014 fatto proprio dall’CO 1 (fr. 62'959.--).

                            2.6.2.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

                                         L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

                                         Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

                                         La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

                            2.6.3.   Dalle tavole processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 66'158.41 il reddito da invalido, applicando la tabella TA1 2012, livello di qualifica 1, aggiornato al 2014, e operando successivamente una decurtazione del 3,15% per il gap salariale e del 15% a titolo di deduzione sociale, giungendo così all’importo di fr. 54'463.27 (doc. 165).

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

                                         Utilizzando i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5’210.--.

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.10 per l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12).

                                         Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2014 (+0,7% per il 2013 e 0,8% per il 2014), un reddito annuo di fr. 66'158.41.

                                         L’assicurato, quale operaio edile, avrebbe realizzato nel 2014 un reddito annuo di fr. 62'959.-- per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 68'546.35; cfr. Tabella TA1 2012, p.to 41-43 “Costruzioni”, livello di qualifica 1: fr. 5’430.-- : 40 ore x 41.5 ore/settimana = fr. 5'633.62 x 12 mesi = fr. 67'603.50 e aggiornato al 2014.

                                         In casu, in applicazione della giurisprudenza citata al considerando 2.6.2. in fine, il reddito statistico da invalido (fr. 66'158.41) va ridotto del 3,15%, percentuale corrispondente al gap salariale (per la parte percentuale che supera la soglia del 5%) e si attesta pertanto a fr. 64'074.42 (risultato intermedio).

                                         Il ricorrente ha contestato il calcolo del gap salariale dell’CO 1 (doc. 174 e doc. I, pag. 4).

                                         A suo dire, l’Istituto assicuratore doveva utilizzare – in virtù del principio del parallelismo dei dati – lo stesso numero di ore che l’insorgente svolgeva prima dell’infortunio, ovvero 42,5.

                                         Il calcolo proposto dall’avv. RA 1 è il seguente:

                                         fr. 5'430 x 12 / 40 x 42,5 per un reddito annuo di fr. 69'232.50 che adeguato al 2014 è pari a fr. 72'605.10 (cfr. doc. I, pag. 4).

                                         Egli ha prodotto, a tal proposito, la dichiarazione della __________ del 26 agosto 2015, in cui il datore di lavoro ha indicato che RI 1 lavorava 42,5 ore alla settimana e non 40 (cfr. doc. B3) e ribadito questo concetto anche nello scritto del 20 novembre 2015 (doc. XI).

                                         L’CO 1, da parte sua, nella decisione su opposizione, ha fatto anche il calcolo sulle 40 ore “visto che l’assicurato al momento dell’infortunio effettuava 40 ore” (cfr. decisione su opposizione, pag. 5, doc. 181), ovvero fr. 5'430.-- x 12 = fr. 65'160 e aggiornando poi questo importo al 2014 ottenendo fr. 66'068.70.

                                         Secondo questo calcolo il gap salariale sarebbe quindi del 4,70% (cfr. doc. 181).

                                         Il TCA non può condividere il calcolo indicato dal patrocinatore di RI 1, in quanto secondo la giurisprudenza federale per il calcolo del gap salariale si devono considerare i dati specifici del settore di riferimento (cfr. sentenza TF 9C_748/2009 del 16 aprile 2010).

                                         Qualora per l’accertamento del reddito ipotetico da invalido viene fatto riferimento a un settore economico preciso, appare (più) coerente adattare il relativo salario statistico alla durata settimanale usuale in detto settore se i dati sono disponibili (cfr. sentenze TF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014 e 9C_422/2015 del 7 dicembre 2015).

                                         Ritenuto che nel ramo economico 41-43 (costruzioni) l’orario di lavoro è di 41.5, il calcolo svolto dall’CO 1 è corretto.

                            2.6.4.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         Nella concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 15% sul reddito statistico da invalido (doc. 165, 167). Il ricorrente ha contestato, in modo generico, questa riduzione (vedi opposizione del 1° aprile 2015, doc. 174).

                                         Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 15%, l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

                                         Il reddito da invalido di fr. 64'074.42, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta dunque a fr. 54'463.25.

                                         Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 54'463.25 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 62'959.-- (cfr. consid. 2.6.1.) – risulta un grado di invalidità del 13,49%, arrotondato al 13% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

                                         Visto che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità proprio del 13%, il suo ricorso deve essere respinto su questo punto.

                               2.7.   Diritto all’indennità per menomazione all’integrità

                            2.7.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

                            2.7.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

                            2.7.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                         menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

                            2.7.4.   L’CO 1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

                            2.7.5.   L’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico __________ Dr.ssa __________ ha attribuito al ricorrente un’IMI del 15% (cfr. doc. 138, 167).

                                         In occasione della visita medica di chiusura del 4 luglio 2014, la Dr.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha espresso la seguente valutazione:

" (…)

1.      Reperti

Stato dopo infortunio del 14.04.2012 con frattura multi-frammentaria calcaneare, frattura bimalleolare, frattura scomposta del sustentacolo del talo destro. Stato dopo riduzione aperta ed osteosintesi calcagno e malleolo laterale il 24.04.2012. Stato dopo osteosintesi del substentacolo tali e malleolo mediale il 30.04.2012. Stato dopo AMO, ricostruzione del retinacolo peroneo superiore, osteotomia del tuber calcaneo ed artrodesi sottoastragalica il 16.04.2014. Attualmente: disestesie in sede del nervo cutaneo dorsale laterale; residuo deficit doloroso funzionale in carico.

2.      Valutazione del danno all’integrità

15%

3.      Motivazione

Secondo la tabella Suva 5.2 un’artrodesi sottoastragalica dà diritto ad IMI del 15%” (doc. 138).

                                         Con la propria impugnativa, l’insorgente ha ritenuto che il grado di IMI considerato dall’CO 1 non sia corretto, in quanto “all’indennità dovuta per artrosi (…), si deve sommare anche l’indennizzo per la menomazione legata alle alterazioni funzionali del piede e della caviglia (tabella 2.2)”.

                                         Secondo l’avv. RA 1 si impone di aggiungere all’IMI del 15% (comunque ritenuta troppo bassa) un altro 20% per i disturbi funzionali, artrodesi e alterazioni funzionali dolorose dopo fratture con lussazione, per un’IMI complessiva almeno del 35% (cfr. doc. I, pag. 4).

                                         Nel caso di specie, ricordato che il danno infortunistico che entra in considerazione è l’artrodesi della sottoastragalica, questa Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione di natura squisitamente medica, non vede alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione formulata dalla Dr.ssa __________.

                                         Le argomentazioni del ricorrente non possono essere condivise.

                                         La richiesta di un’IMI superiore al 15% non è sostenuta da alcun argomento medico-scientifico pertinente.

                                         La valutazione della Dr.ssa __________ tiene infatti conto, nei reperti, delle fratture (frattura multi-frammentaria calcaneare, frattura bimalleolare, frattura scomposta del sustentacolo del talo destro), degli interventi, delle disestesie in sede del nervo cutaneo dorsale laterale e del residuo deficit doloroso funzionale (cfr. doc. 138).

                                         Per quanto riguarda i peggioramenti futuri indicati dal ricorrente (cfr. doc. I, pag. 4), il TCA osserva che, secondo la giurisprudenza federale, aggravamenti futuri giustificano un aumento della menomazione all’integrità soltanto se l’intervento di un peggioramento è probabile. Per contro, non possono essere presi in considerazione peggioramenti che sono semplicemente possibili (cfr. RAMI 1998 U 320, p. 600 consid. 3b e riferimenti ivi citati; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 50).

                                         In conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella misura in cui all’insorgente è stata attribuita un’IMI del 15%.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2015.81 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.01.2016 35.2015.81 — Swissrulings