Raccomandata
Incarto n. 35.2015.54 mm
Lugano 28 settembre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 maggio 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 maggio 2015 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 22 settembre 2009, RI 1, dipendente dell’Impresa di costruzioni __________ di __________ in qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è rimasto schiacciato sotto un piccolo rullo compressore che si era ribaltato, riportando un politrauma.
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Alla chiusura del caso, con decisione formale del 2 luglio 2012, l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 28% a contare dal 1° febbraio 2012 e di un’indennità per menomazione all’integrità pure del 28%. In quella sede, l’amministrazione ha precisato che la problematica psichica presentata dall’assicurato non costituiva una conseguenza adeguata dell’infortunio del mese di settembre 2009 (cfr. doc. 151).
Il provvedimento appena citato è cresciuto incontestato in giudicato.
1.3. Nel corso del mese di febbraio 2014, l’assicurato ha chiesto un aumento del grado d’invalidità a fronte di un preteso aggravamento dello stato di salute infortunistico (cfr. doc. 168).
1.4. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 2 febbraio 2015, l’CO 1 ha negato che fossero dati i presupposti per modificare la rendita d’invalidità e l’IMI in vigore, posto che “… non si è evidenziato un sensibile peggioramento del quadro clinico rispetto a quello già noto e ampiamente documentato nella visita medica di chiusura da noi effettuata in data 24.02.2011.” (doc. 202).
A seguito dell’opposizione interposta da RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 203), in data 12 maggio 2015, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 207).
1.5. Con tempestivo ricorso del 26 maggio 2015, RI 1, sempre rappresentato da RA 1, ha chiesto, in via principale, la condanna dell’CO 1 a riconoscere un aggravamento del suo stato di salute e, di conseguenza, un aumento delle prestazioni assicurative e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per complemento istruttorio, argomentando in particolare quanto segue:
" (…).
… l’autorità di prime cure ha verosimilmente sottostimato le dichiarazioni rese dal perito CO 1 dott. __________, secondo cui il ricorrente potrebbe un giorno sviluppare un’artrosi all’anca, rispettivamente quanto a suo tempo sostenuto dal perito CO 1 dott. __________, che riteneva anch’egli di aspettarsi la formazione di un’artrosi a livello dell’acetabolo e dell’articolazione.
L’autorità di prime cure oltre a dare unica ed assoluta credibilità alla sola interpretazione della perito CO 1 dr.ssa __________, ha inspiegabilmente mancato di considerare la relazione dello specialista in chirurgia ortopedica, dr. __________, consultato dal ricorrente.
Perizia quest’ultima, fondata sui capitoli “diagnosi”, “dichiarazioni dell’assicurato”, “stato locale” e “valutazione”.
Dunque una perizia fondata, solida e che collima coerentemente con quanto attestato in seguito dai periti __________ e __________, per quanto attiene l’insorgere di una artrosi post traumatica.
Artrosi che a mente del sottoscritto patrocinatore è già parzialmente intervenuta, come comprovato anche dall’aumento considerevole della condizione di dolore.
… Di particolare rilievo appare anche la valutazione formulata dallo specialista dr. __________ nel contesto della richiamata perizia del 22 gennaio 2014 (richiamo doc. E), secondo cui un intervento chirurgico potrebbe migliorare l’attuale situazione.
In sede di visita medica presso il dott. __________, anche quest’ultimo ha proposto un intervento chirurgico al ricorrente. Non è dunque redatto correttamente il doc. “C”, apprezzamento medico del 20.04.2015, che a pag. 2, terzultima riga, “… il dott. __________ escludeva al momento un trattamento di tipo chirurgico …”.
Sentito espressamente al riguardo il mio patrocinato, egli riferisce che anche il dott. __________ gli propose – in sede di visita peritale -, l’ipotesi di un intervento chirurgico e che semmai è stato lo stesso ricorrente a reagire piuttosto negativamente.”
(doc. I)
1.6. L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.7. In data 18 giugno 2015, l’assicurato si é in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni, segnalando di non aver ulteriori mezzi di prova da produrre (doc. VII).
in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se l’assicuratore convenuto era legittimato a negare la realizzazione dei presupposti per procedere a una revisione della rendita d’invalidità e dell’IMI in vigore, oppure no.
2.2. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22 LAINF analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).
La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
Per costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.).
2.3. L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perchè cambia lo stato di salute, sia perchè il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b).
L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
Secondo la giurisprudenza federale, anche il reddito da valido può essere liberamente riesaminato nell’ambito di una revisione della rendita, senza alcun vincolo all’originaria decisione di rendita (cfr. STFA U 183/02 del 26 maggio 2003 consid. 6.2).
2.4. Il mutamento deve, inoltre, essere notevole.
Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).
2.5. Per rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non è motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.6. La questione di sapere se si è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la decisione litigiosa (cfr. cfr. consid. 2.3 non pubblicato della DTF 139 V 585; DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4, 9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).
Tanto nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
I mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita economica, non sono motivo di revisione.
Non si tiene parimenti conto, nè prima nè dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.
Ciò che importa è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio. Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con l'infortunio).
2.7. Nella DTF 140 V 70 consid. 4.2, il Tribunale federale ha stabilito che, trattandosi della determinazione degli effetti temporali della riduzione o della soppressione di una rendita d’invalidità per la via della revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, è giustificato collocarsi al momento della decisione formale, quando è certo che già a quella data sono adempiuti i presupposti materiali della revisione. La riduzione o la soppressione della rendita ha dunque effetto a partire dal primo giorno del mese che segue quello in cui la decisione formale è stata emanata, rispettivamente intimata all’assicurato.
2.8. Per quanto riguarda l’IMI, l’art. 36 cpv. 4 OAINF prevede che si prenda in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile.
Al proposito, l’Alta Corte ha stabilito che aggravamenti futuri giustificano un aumento della menomazione all’integrità soltanto se l’intervento di un peggioramento éprobabile. Per contro, non possono essere presi in considerazione peggioramenti che sono semplicemente possibili (cfr. RAMI 1998 U 320, p. 600 consid. 3b e riferimenti ivi citati; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 50).
2.9. Nella concreta evenienza, a seguito dell’infortunio del mese di settembre 2009, l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità del 28% e di un’IMI pure del 28% (doc. 151).
Dalle carte processuali emerge che il grado d’invalidità del ricorrente è stato stabilito in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi. In effetti, il reddito che egli avrebbe conseguito senza l’infortunio, continuando a lavorare quale muratore (fr. 69'212) é stato raffrontato al reddito conseguibile svolgendo un’attività lavorativa adeguata (reddito da invalido: fr. 50’134), donde un discapito economico appunto del 28% (cfr. doc. 151, p. 2).
Trattandosi dell’esigibilità lavorativa, l’amministrazione ha fatto capo alla valutazione espressa in proposito dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, a margine della visita medica di chiusura del 24 febbraio 2011.
In quell’occasione, il medico di circondario aveva refertato la presenza di “… lievi dolori costanti all’emibacino destro e persistenti dolori in carico e ai movimenti dell’arto inferiore destro a livello dell’anca destra e dell’emibacino destro nonché in zona lombare, bacino stabile con fratture clinicamente e radiologicamente consolidate in seguito a osteosintesi dell’anello pelvico e dell’acetabolo a destra. Buona mobilità e stabilità dell’anca destra. Radiologicamente assenza di segni per coxartrosi. Invariati segni di neuropatia assonale della parte peroneale del nervo sciatico a destra senza segni di continuità all’esame elettroneurofisiologico con persistente plegia della dorsi flessione del piede destro a causa di plessopatia lombo-sacrale destra post-traumatica su trauma da schiacciamento del cingolo pelvico. Tramite l’intervento chirurgico di trasposizione del tendine tibiale posteriore sul tibiale anteriore, si è riusciti a ottenere un miglior controllo del piede destro che non cade più con successivo miglioramento della deambulazione. A causa della sintomatologia algica e della plessopatia comunque la deambulazione rimane difficoltosa. Buon risultato post-operatorio a livello del ginocchio sinistro con buona cicatrizzazione della ferita e apparato estensore in continuità e funzionale e buon recupero della mobilità del ginocchio sinistro.” (doc. 102, p. 4).
Egli aveva quindi dichiarato l’insorgente non più in grado di riprendere il lavoro svolto prima dell’evento infortunistico e considerato invece esigibile in misura completa un’attività adeguata alle patologie post-traumatiche (cfr. doc. 102, p. 5).
Anche l’entità della menomazione all’integrità è stata stabilita dall’CO 1 in base a un apprezzamento del dott. __________, il quale aveva riconosciuto una percentuale lorda del 20% per il danno al bacino e del 10% per quello interessante l’arto inferiore destro. Qui di seguito la giustificazione da lui fornita:
" (…).
Considerando la frattura intrarticolare dell’acetabolo destro e a lungo termine da prevedere la formazione di una coxartrosi post-traumatica precoce di media entità con in futuro aumento della sintomatologia algica e del disturbo funzionale e probabilmente richiedente la posa di una protesi.
Un’artrosi coxo-femorale di moderata entità corrisponde ad un tasso del 20%.
La plessopatia lombo-sacrale con plegia completa degli estensori del piede e delle dita del piede destro si manifesta con una sintomatologia paragonabile ad una paresi del peroneo che corrisponde, secondo la tabella 2.2, ad un tasso del 10%.”
(doc. 101)
2.10. Nel corso del mese di febbraio 2014, il ricorrente ha annunciato all’Istituto assicuratore un peggioramento delle sue condizioni di salute post-traumatiche, ciò che risulterebbe dimostrato, a suo dire, dal tenore del rapporto 22 gennaio 2014 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.
In quella sede, lo specialista da lui privatamente consultato ha enunciato le considerazioni seguenti:
" (…).
… tenuto conto delle patologie citate in diagnosi, è chiaro che questo tipo di lesione a livello dell’acetabolo e a livello dell’articolazione sacro-iliaca destra porteranno a breve a già presente radiologicamente un’artrosi post-traumatica a livello dell’anca destra con conseguente ablazione del materiale di osteosintesi e posa di una protesi totale dell’anca destra, la quale migliorerà sicuramente in modo significativo il quadro clinico algico, ma non porterà alcun miglioramento sul quadro sociale attualmente supportato dal paziente. In effetti ritengo assolutamente impossibile che il paziente possa riprendere la propria attività di muratore. Ragione per la quale si richiede una rendita AI di almeno il 50% in tutti gli ambiti per le professioni medio leggere, in particolare professioni che non necessitano l’uso di stazione eretta prolungata con possibilità di sedersi in modo regolare con deambulazione limitata senza salire sulle scale o scale a pioli. L’utilizzo degli arti superiori è senza limiti al momento, tenendo conto che sarà sicuramente impossibile la manipolazione di attrezzi particolarmente pesanti.”
(doc. 169, p. 2)
In data 24 marzo 2014 ha avuto luogo una visita di controllo a cura della dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.
Dal relativo referto risulta che il medico di circondario ha refertato “… un iniziale segno di impingement dell’anca sinistra, un impingement all’anca destra ed una leggera limitazione funzionale e dolorosa della stessa.”.
Ella ha quindi affermato che, all’esame clinico, i movimenti dell’anca destra e sinistra erano sovrapponibili a quelli riscontrati in occasione della visita medica di chiusura, con un aumento soltanto soggettivo del dolore (cfr. doc. 178, p. 4).
Su indicazione del medico fiduciario dell’__________, nel mese di giugno 2014, RI 1 è stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale ha disposto l’esecuzione di una TAC lombosacrale e di una scintigrafia ossea con tecnica trifasica e SPET-CT.
Con rapporto del 14 novembre 2014, il sanitario appena citato ha riferito che gli accertamenti eseguiti nel frattempo non avevano “… evidenziato degli accumuli patologici a livello delle articolazioni sacro-iliacali bilateralmente.”.
Egli ha inoltre sostenuto che l’assicurato un giorno potrebbe sviluppare un’artrosi all’anca destra, tuttavia, considerato che la SPET-CT non ha mostrato alcun problema di pseudoartrosi, per il momento non entra in linea di conto un approccio chirurgico, ciò che del resto nemmeno l’insorgente auspica (cfr. doc. 193).
Interpellata dall’amministrazione, la dott.ssa __________ ha negato che sia intervenuto un peggioramento dello stato di salute infortunistico rispetto alla situazione esistente al momento della visita di chiusura del febbraio 2011, suscettibile di giustificare un aumento del tasso d’invalidità e/o dell’IMI (cfr. doc. 194).
La dott.ssa __________ si è pronunciata sul caso di specie ancora nel corso della procedura di opposizione, allorquando le sono state sottoposte le obiezioni sollevate nel frattempo dall’assicurato (cfr. doc. 204).
Con apprezzamento del 20 aprile 2015, il medico di circondario ha ricordato di aver inviato l’assicurato dal dott. __________ dopo la visita di controllo del 24 marzo 2014, e ciò per raccogliere una seconda opinione e, d’altra parte, che l’esame scintigrafico da lui ordinato non aveva mostrato alcun significato patologico a carico delle strutture osteo-articolari del bacino, tanto che lo specialista interpellato aveva escluso il ricorso a un trattamento di tipo chirurgico. Secondo la dott.ssa __________, il rapporto del dott. __________ conferma quindi “… che non siamo in presenza di un netto peggioramento per quanto riguarda la visita medica di chiusura del 24.02.2011 e viene quindi confermata la vostra presa di posizione del 02.02.2015 dove precisate che non essendo subentrato un netto peggioramento non è indicata la rivalutazione dell’esigibilità e dell’IMI.” (doc. 205).
2.11. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.12. Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione della dott.ssa __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, secondo la quale, rispetto al momento in cui erano state originariamente stabilite la rendita d’invalidità e l’IMI, non è subentrato alcun rilevante peggioramento nelle condizioni di salute infortunistiche del ricorrente.
Al riguardo, il TCA osserva innanzitutto che, contrariamente a quanto preteso dal dott. __________ (cfr. doc. 169) e sostenuto dal patrocinatore dell’insorgente (cfr. doc. I, p. 7: “Artrosi che a mente del sottoscritto patrocinatore è già parzialmente intervenuta, …”), gli approfonditi esami radiologici disposti nel frattempo, in particolare l’esame SPET-CT dell’11 luglio 2014 (cfr. doc. 186), non hanno mostrato la presenza di alterazioni degenerative a livello delle articolazioni del bacino, tanto è vero che il chirurgo ortopedico dott. __________ ha per il momento sconsigliato di procedere chirurgicamente (cfr. doc. 193: “Per cui al momento nessun trattamento di tipo chirurgico e sarà l’evoluzione a determinare gli ulteriori sviluppi e procedere.”).
D’altro canto, il fatto che lo stato di salute di RI 1 è destinato probabilmente a peggiorare in futuro, a causa dello sviluppo d’artrosi, è ammesso da tutti gli specialisti intervenuti. Già in occasione della visita circondariale di chiusura, il dott. __________ aveva in effetti dichiarato che “considerando il tipo di lesione a livello dell’acetabolo e a livello dell’articolazione sacro-iliaca a destra è da aspettarsi a lungo termine la formazione di un’artrosi post-traumatica alle medesime articolazioni.” (doc. 102, p. 5 – il corsivo è del redattore). Ciò non toglie che, al momento attuale, l’aggravamento non si è ancora concretizzato, come lo dimostra la circostanza che le indagini radiologiche eseguite hanno escluso l’insorgenza di fenomeni degenerativi. Così come pertinentemente osservato in sede di decisione su opposizione, se un giorno dovesse effettivamente verificarsi un peggioramento oggettivamente refertabile, l’assicuratore convenuto è pronto a riesaminare la situazione (doc. 211, p. 4).
Ora, posto che le condizioni di salute oggettive non hanno subito rilevanti modifiche rispetto a quanto constatato al momento in cui sono state fissate la rendita d’invalidità e l’IMI, occorre concludere che anche l’esigibilità lavorativa e l’entità della menomazione all’integrità sono rimaste immutate, di modo che non si giustifica l’aumento delle prestazioni auspicato dal ricorrente.
A proposito dell’IMI, va segnalato che il dott. __________ aveva valutato la menomazione all’integrità già tenendo conto del prevedibile peggioramento (cfr. doc. 101: “Considerando la frattura intrarticolare dell’acetabolo destro è a lungo termine da prevedere la formazione di una coxartrosi post-traumatica precoce di media con in futuro aumento della sintomatologia algica e del disturbo funzionale e probabilmente richiedente la posa di una protesi. Un’artrosi coxo-femorale di moderata entità corrisponde a un tasso del 20%.”). Pertanto, in ossequio all’art. 36 cpv. 4 OAINF, una revisione dell’IMI sarebbe di principio esclusa.
Questa Corte non ignora infine che, secondo il dott. __________, l’assicurato presenterebbe una limitata capacità lavorativa anche in attività sostitutive adeguate (cfr. doc. 169). Tuttavia, non essendo stato dimostrato l’intervento di un peggioramento dello stato di salute infortunistico, quanto da lui sostenuto non è altro che una diversa valutazione della stessa fattispecie che, come tale, non è suscettibile di fondare una revisione della rendita d’invalidità ex art. 17 cpv. 1 LPGA.
In esito a tutto quanto precede, deve quindi essere confermata la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’amministrazione ha negato la revisione della rendita e dell’IMI in vigore.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti