Raccomandata
Incarto n. 35.2015.126 LG/sc
Lugano 18 maggio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Matteo Cassina (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 novembre 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 ottobre 2015 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 25 agosto 2014 RI 1, nato nel 1978, dipendente della __________ di __________, in qualità di operaio e, perciò assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduto dalle scale della propria abitazione procurandosi un trauma distorsivo alla caviglia destra (doc. 1 e 10).
1.2. L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’CO 1 con la decisione formale del 13 novembre 2014 ha comunicato all’assicurato la sospensione delle prestazioni a decorrere dal 20 ottobre 2014, non essendo più necessarie ulteriori cure mediche (doc. 23).
A seguito dell’opposizione interposta dal Sindacato RA 1, per conto dell’assicurato (doc. 47, 48, 59), in data 28 ottobre 2015 l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 73).
1.4. Con tempestivo ricorso del 30 novembre 2015, RI 1, sempre rappresentato da RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e l’erogazione delle indennità giornaliere fino al 28 febbraio 2015 (doc. I, pag. 5).
Il ricorrente ha contestato la valutazione medica dell’amministrazione, sulla base dei referti dei medici curanti Dr. __________, Dr. __________ e Dr. __________, secondo cui il caso non può ritenersi stabilizzato e l’assicurato è inabile al 100% almeno fino al 28 febbraio 2015, ovvero al termine del periodo di riabilitazione previsto dal Dr. __________ (cfr. doc. I, pag. 2).
Per quanto riguarda la causalità adeguata, negata dall’CO 1, secondo RA 1 questa era assolutamente da mantenere (cfr. doc. I, pag. 4).
1.5. Nella risposta del 21 dicembre 2015 l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. In data 4 gennaio 2016 RA 1 non ha addotto ulteriori mezzi di prova riconfermandosi nelle proprie allegazioni ricorsuali (doc. V).
Il doc. V è stato inviato all’CO 1 per conoscenza (doc. VI).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a sospendere a partire dal 20 ottobre 2014 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio del 25 agosto 2014.
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano
un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Nella presente fattispecie, con la decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore resistente ha concluso che i disturbi denunciati da RI 1 non correlerebbero con un danno alla salute oggettivabile (cfr. doc. 73, pag. 5).
Di conseguenza, l’CO 1 ha proceduto a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale, giungendo alla conclusione che essa non è data essendo l’assicurato stato vittima di un infortunio banale (cfr. doc. 73, pag. 5).
Da parte sua, il ricorrente pretende, in sostanza, di aver presentato dei danni alla salute infortunistici oggettivabili alla caviglia destra “almeno fino al 28.02.2015” (cfr. doc. I, pag. 4).
Secondo la giurisprudenza federale, in materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile.
Nei casi in cui i dolori lamentati non possono trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole all'interessato. In effetti, qualora non sia stata individuata, dal profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (in vedano, in questo senso, la STCA 35.2002.4 del 22 settembre 2003, 35.2003.26 del 28 luglio 2003, 35.2002.49 del 25 novembre 2002, confermata dal TFA con sentenza U 14/03 del 28 luglio 2004, 35.1999.90 del 13 settembre 2001, confermata dal TFA con sentenza U 347/01 del 9 gennaio 2003, 35.1998.57 del 21 settembre 2000, confermata dal TFA con giudizio U 429/00 del 13 marzo 2001, 35.1998.61 del 22 febbraio 1999 e 35.1998.10 del 19 febbraio 1999; cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, entfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” - il corsivo è della redattrice).
Ora, il TF ha precisato che per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF 8C_310/2011 del 5 settembre 2011 consid. 4.1, 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
2.6. Dalle carte processuali emerge che, nel mese di settembre 2014, ha avuto luogo una visita medica circondariale a cura del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano.
Nel referto datato 30 settembre 2014 il medico __________ ha diagnosticato “esiti da nuovo trauma distorsivo alla caviglia destra su infortunio a domicilio 25.08.2014, anche trauma distorsivo contusivo polso sinistro al polso sinistro attualmente assolutamente nessun problema. Esiti da pregressi infortuni CO 1 con instabilità tibiotarsica su insufficienza fibulo-talare anteriore caviglia destra, intervento chirurgico di stabilizzazione caviglia destra secondo Broström Gould il 27.03.2013 (fecit dott. __________, specialista FMH ortopedia/chirurgia ortopedica” (doc. 18).
Il Dr. __________ ha indicato che in base alla valutazione clinica e dell’esame RM della caviglia destra non è necessaria una visita ortopedica specialistica presso il Dr. __________ che aveva eseguito l’intervento del 2013 (doc. 18).
Il medico ha quindi indicato un’abilità lavorativa piena, a partire dal 20 ottobre 2014, al termine della fisioterapia. Egli ha concluso rilevando che “se la situazione è come sembra, tenderà ulteriormente a migliorare, il caso può essere poi chiuso dal punto di vista medico dal 19 ottobre 2014” (doc. 18).
In data 2 dicembre 2014 l’assicurato è stato visitato dal Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale nel referto di medesima, dopo aver diagnosticato “Esiti di stabilizzazione della caviglia destra” ha indicato che all’esame clinico non vi è tumefazione e versamento, l’articolarità è completa, nessuna instabilità in varo valgo e nessuna instabilità anteriore. Dalla risonanza magnetica effettuata non emerge re-rottura, né danni condrali. Il sanitario ha quindi consigliato a RI 1 di intensificare la riabilitazione (doc. 43, la sottolineatura è del redattore).
Nel rapporto del 9 dicembre 2014 il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha da parte sua diagnosticato “• Dolori residui post-distorsivi caviglia dx • Stato dopo stabilizzazione caviglia dx (2013)”.
Lo specialista ha quindi rilevato che il paziente presenta una problematica dolorosa residua dopo un evento distorsivo in supinazione e dopo che ha beneficato ampiamente della stabilizzazione alla tibio-tarsica. Dall’esame emerge unicamente “la persistenza dei dolori, senza elementi di insufficienza legamentare, e il bilancio Rx non evoca alterazioni osteocondrali maggiori” (doc. 44, la sottolineatura è del redattore).
Vi sono piuttosto – sempre secondo il Dr. __________ – disturbi coordinativi, propriocettivi e di forza muscolare, per i quali ha consigliato un trattamento conservativo e fisioterapico/riabilitativo (doc. 44).
L’CO 1 ha quindi sottoposto questi due nuovi referti al vaglio del Dr. __________ che – il 10 dicembre 2014 – non ha ravvisato nuovi elementi per rivalutare la propria precedente valutazione (doc. 45).
Agli atti figura inoltre il rapporto datato 20 gennaio 2015 del Dr. __________, il quale riferisce che dal punto di vista soggettivo l’evoluzione è verso un lieve miglioramento e “il problema principale è (….) soprattutto la situazione di incertezza dal punto di vista assicurativo” (doc. 51). Il Dr. __________ ha quindi consigliato di continuare il trattamento conservativo fisioterapico.
Dal punto di vista dell’esigibilità lavorativa egli ha mantenuto l’inabilità del 100% fino al 28 febbraio 2015 (doc. 51).
Il rappresentante di RI 1, in sede di opposizione, ha fatto riferimento anche ai referti del Dr. __________ del __________ di __________ (del 26 settembre 2014 e 29 ottobre 2014, doc. 17 e 27) che attestano la continuazione dell’inabilità lavorativa.
Il 2 febbraio 2015 il Dr. __________, rivolgendosi all’CO 1, ha sollecitato una visita presso il medico di circondario Dr. Michels volta a valutare la chiara discrepanza tra la decisione formale e la situazione del paziente che “merita tuttora dei trattamenti e una incapacità lavorativa nella sua funzione” (doc. 54).
L’amministrazione ha quindi predisposto una nuova valutazione medica. Nell’apprezzamento del 2 febbraio 2015 il Dr. __________ si è così espresso:
" Apprezzamento
Mi rifaccio ai reperti clinici della mia visita medico-circondariale del 25.09.2014, anche sull'esame RM eseguito il giorno stesso della visita medica in __________ dove non erano state rilevate nuove diagnostiche traumatiche o post-traumatiche, l'esame stesso era da me stato direttamente valutato all'IRC con la dott.ssa __________, specialista FMH radiologia che lo aveva eseguito, per valutare appunto anche l'esame strumentale in maniera di più precisa possibile e saper poi riferire durante la visita che era poi prevista da me all'assicurato. Ricordo anche che i colleghi che hanno poi visitato
l'assicurato hanno trovato clinicamente una assenza di tumefazione e versamento, articolarità descritta dal dott. __________ completa, nessuna instabilità in varo/valgo e anteroposteriore come descritto
anche dal dott. __________. L'assicurato era stato informato anche sui reperti dell’esame RM. Rivalutando tutta la situazione e i rapporti medici entrati dopo la mia visita __________
del 25.09.2014 questi ultimi non apportano nulla di particolare sulla mia decisione presa durante la visita medica citata, si confermano quindi le nostre, rispettivamente mie decisioni di capacità lavorativa totale e completa del 100% nell'attività assicurata a partire da lunedì 20 ottobre 2014, al termine della cura di fisioterapia in corso. Tutto questo viene da me riconfermato.” (doc. 55)
Nello scritto del 10 marzo 2015 il Dr. __________ ha consigliato il mantenimento dell’attitudine conservatrice e indicato che una capacità lavorativa amministrativa è stata introdotta dal 1° marzo 2015 (doc. 62).
Il medico di circondario Dr. __________ il 16 giugno 2015 ha nuovamente visitato l’assicurato e nell’apprezzamento datato 19 giugno 2015 ha posto la seguente diagnosi:
" Esiti da traumi distorsivi recidivanti alla caviglia destra, ultimo su infortunio a domicilio del 25.08.2014, in questa situazione anche trauma distorsivo/contusivo polso sinistro, a questo livello nessun problema.
Esiti appunto da pregressi infortuni CO 1 con instabilità tibio-tarsica su insufficienza fibulotalare anteriore caviglia destra, intervento chirurgico di stabilizzazione caviglia destra secondo Brostròm-
Gould del 27.03.2013 da parte del dott. med. __________.
Parte laterale della caviglia dolente, stabilità buona.” (doc. 68)
Dal punto di vista oggettivo, il medico dell’CO 1 ha rilevato una “modica limitazione funzionale ai movimenti attivi della caviglia destra, la caviglia è stabile in particolar modo lateralmente, maggiormente stabile rispetto alla caviglia sinistra per la presenza di tessuto cicatriziale dopo la ricostruzione del legamento” (doc. 68).
Il Dr. __________, in base alla valutazione della documentazione medico-ortopedica specialistica e alla visita medica, ha confermato l’abilità totale e completa del 100% nell'attività assicurata “come già deciso a partire da lunedì 20 ottobre 2014, la documentazione nel frattempo entrata non modifica questa decisione” (doc. 68).
2.7. Nella concreta evenienza, alla luce di quanto emerge dalla documentazione che è stata riassunta al precedente considerando, occorre ritenere dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che i disturbi lamentati da RI 1 alla caviglia destra successivamente al mese di ottobre 2014, non correlano a sufficienza con un danno infortunistico oggettivabile.
Come precisato dallo stesso assicuratore infortuni (cfr. doc. 30 e 73), sia il Dr. __________ che il Dr. __________ non hanno ritrovato alcun reperto oggettivo.
Nel rapporto del 2 dicembre 2014 il Dr. __________, ha precisato che all’esame clinico non vi è tumefazione e versamento, l’articolarità è completa, nessuna instabilità in varo valgo e nessuna instabilità anteriore. Dalla risonanza magnetica effettuata non emerge re-rottura, né danni condrali (doc. 43).
Secondo il Dr. __________ il paziente presenta una problematica dolorosa residua, ma dall’esame clinico emerge unicamente “la persistenza dei dolori, senza elementi di insufficienza legamentare, e il bilancio Rx non evoca alterazioni osteocondrali maggiori” (cfr. rapporto del 9 dicembre 2014, doc. 44, la sottolineatura è del redattore).
Le certificazioni dei curanti, in particolare del Dr. __________ e del Dr. __________ che hanno fissato un’inabilità lavorativa completa per un periodo maggiore non permettono una diversa valutazione della fattispecie.
In esito a quanto precede, questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l'insorgente, al più tardi a far tempo dalla data di chiusura del caso da parte dell’CO 1 (20 ottobre 2014), non presentava più alcun postumo organico oggettivabile dell'infortunio del 25 agosto 2014.
Al riguardo, va rilevato che, secondo l’evoluzione più recente della giurisprudenza federale, nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti, non può essere esclusa a priori l'esistenza di un nesso di causalità naturale con l'evento traumatico in esame (cfr. SVR 2012 UV n. 5 pag. 17 [8C_310/2011] consid. 5.1 con riferimenti).
Nel caso di disturbi in relazione di causalità naturale con l'infortunio, ma senza deficit funzionali organici oggettivabili, occorre piuttosto procedere a un esame particolare dell'adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra l'infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1 pag. 472).
È quanto si avvera nell'evenienza concreta.
Stante la palese inapplicabilità della prassi relativa ai colpi di frusta, ai fini dell'esame dell'adeguatezza del nesso causale devono essere applicati alla presente fattispecie i criteri sviluppati in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 134 V 109 consid. 2.1 pag. 112; cfr. pure la sentenza 8C_498/2011 del 3 maggio 2012 consid. 4, pubblicata in DTF 138 V 248).
Per stabilire il nesso di causalità adeguato tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri obiettivi e ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio (DTF 115 V 133 consid. 6 pag. 138 segg.).
Nei casi di infortunio insignificante o leggero, l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra evento ed eventuali disturbi psichici può di regola essere a priori negata. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica (DTF 115 V 133 consid. 6a pag. 139).
Per quanto riguarda la dinamica del sinistro del 25 agosto 2014, peraltro non contestata dalle parti, l’assicurato l’ha descritta nel seguente modo in occasione della sua audizione del 3 settembre 2014:
" (…)
L’infortunio è successo il 25.8.14, verso le 15.30 presso la mia abitazione a __________.
Stavo scendendo normalmente le scale interne del condominio.
Gradini di marmo lucido. Calzavo scarpe basse tipo da ginnastica con la suola di gomma.
Quando ero sceso per alcuni gradini, non mi ricordo più di preciso quanti, il piede destro mi era scivolato su un gradino. Non sono in grado di spiegare esattamente il motivo dello scivolamento, anche se avevo avuto la sensazione che la caviglia mi era leggermente ceduta quando l’avevo caricata con tutto il peso del corpo.
Avevo perso l’equilibrio e mi ero procurato una distorsione alla caviglia destra, ero poi scivolato per alcuni gradini e nel tentativo di fermarmi avevo appoggiato la mano sinistra su un gradino, procurandomi in questo frangente una botta al polso sinistro che era stato caricato con buona parte del peso del corpo.
Avevo picchiato anche leggermente il costato destro” (cfr. rapporto CO 1 del 3 settembre 2014, doc. 6).
Visto quanto precede, occorre concludere che RI 1 è rimasto vittima di una banale caduta dalla posizione eretta dopo essere scivolato.
Nel caso di specie, secondo il TCA - ritenuto che comuni cadute e scivolate vanno considerate infortuni leggeri (DTF 115 V 139 consid. 6a; cfr. Anche RAMI 1992 no. U 154 pag. 246, riguardante una caduta durante una partita di calcio) - non vi è alcun dubbio che la caduta dalle scale di cui è rimasto vittima l’assicurato dev'essere classificata nella predetta categoria degli infortuni insignificanti o leggeri (cfr., per una vicenda analoga, STF 8C_291/2012 dell'11 giugno 2012, riguardante il caso di un assicurato caduto dalle scale, riportando una contusione alla caviglia sinistra; vedi pure STFA U 347/01 del 9 gennaio 2003 consid. 5.2, riguardante un’assicurata scivolata su fondo ghiacciato che si era procurata delle contusioni all’anca destra).
Posto quanto precede, l’adeguatezza del nesso di causalità deve essere negata a priori.
Pertanto, in esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale reputa dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’infortunio occorso a RI 1 il 25 agosto 2014 ha cessato di giocare un ruolo causale in relazione ai disturbi da esso lamentati alla caviglia destra a far tempo dal 20 ottobre 2014.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti