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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.09.2016 35.2015.114

8. September 2016·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,092 Wörter·~25 min·3

Zusammenfassung

Revisione di una rendita d'invalidità a seguito di un secondo infortunio. Aumento negato

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2015.114   MM/gm

Lugano 8 settembre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 novembre 2015 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 9 ottobre 2015 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 1     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Il 10 settembre 1985, RI 1, di professione carpentiere presso la ditta __________ di __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduto da un’altezza di circa 2.70 metri e ha riportato un politrauma con trauma cranico e commozione cerebrale, nonché una contusione del cinto omero-spinale e la rottura traumatica della milza (cfr. doc. 1).

                                         L’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                                         Con decisione formale del 1° settembre 1987, l’istituto assicuratore ha accordato all’assicurato una rendita d’invalidità del 20% a far tempo dal 1° aprile 1987.

                               1.2.   In data 5 aprile 2011, l’assicurato, passato nel frattempo alle dipendenze della ditta __________ di __________ con un pensum del 50%, è caduto da un ponteggio alto quattro metri. Ricoverato presso l’Ospedale __________ di __________, gli è stata diagnosticata una frattura del piatto tibiale laterale del ginocchio sinistro di tipo Schatzger II, una contusione della caviglia e del tallone destro, una contusione alla spalla destra e all’anca sinistra, nonché una contusione al braccio destro (cfr. doc. 2 e 8).

L’istituto assicuratore ha assunto anche questo caso.

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 26 maggio 2015, l’assicuratore ha innanzitutto negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi interessanti la colonna cervicale. D’altro canto, esso ha negato all’assicurato una rendita d’invalidità “combinata”, in quanto i postumi residuali dell’infortunio dell’aprile 2011 non avrebbero pregiudicato in maniera apprezzabile la sua capacità di guadagno. Infine, l’CO 1 ha assegnato un’indennità per menomazione all’integrità (IMI) del 15% (cfr. doc. 208).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. 210), in data 9 ottobre 2015, l’assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 219).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 5 novembre 2015, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione, contestando il rifiuto dell’istituto assicuratore di concedergli una rendita d’invalidità “combinata” per i due infortuni occorsi, rispettivamente, nel 1985 e nel 2011.

A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha in particolare indicato quanto segue:

" (…).

Questa decisione non è fondata su tutti gli elementi oggettivi, ma si basa su ipotesi e documenti non probatori.

Mi verrà tolta la concessione dell’inabilità lavorativa su fatti medici non concreti.

Per esempio, a pagina 5 della decisione CO 1, punto 5, viene citata la parola “a mente del dott. __________”, vista l’importanza della decisione e la complessità del caso, come si può pensare che la mente di un medico possa determinare una qualsiasi sentenza. I medici vedono diversi pazienti al giorno, come fa la mente di un medico specialistico a ricordare tutto?

Inoltre, anche il medico __________ nello stesso capitolo parla di una diagnosi che “praticamente” deve essere esclusa. Questa diagnosi non è stata confermata da fatti oggettivi e personali sul mio caso ma solo su ipotesi.

Nell’intero testo vi sono diverse considerazioni di questo tipo e ribadisco non sono corrette e sono ingiuste verso la mia persona.

Conclusioni e motivazioni:

Ritengo tale decisione non adatta alla realtà dei fatti. La documentazione medica in possesso alla CO 1 (mancanza di prese di posizione oggettive e concrete da parte del dott. __________ e altri medici) non deve pregiudicare nessuna decisione nei miei confronti.

Ritengo che per poter prendere delle decisioni obiettive si deve essere in possesso di tutta la documentazione, se è difficile avere la documentazione, da parte dell’Ente che emana questa decisione deve essere presa in analisi una nuova visita medica specialistica per poter ricostruire al meglio i fatti.

In conclusione non accetto il rifiuto di non percepire più l’indennità combinata per i due incidenti del 1985 e 2011 che mi spetta da parte di CO 1.” (cfr. doc. I – il corsivo è del redattore)

                               1.5.   L’assicuratore convenuto, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.6.   Con scritto del 10 dicembre 2015, il ricorrente ha prodotto una certificazione, datata 9 novembre 2015, del chirurgo ortopedico dott. __________ (doc. V + allegato).

                                         L’istituto assicuratore si è espresso al riguardo in data 2 febbraio 2016 (cfr. doc. XI + allegato)

                               1.7.   Il 4 marzo 2016, l’insorgente ha prodotto un’ulteriore rapporto del dott. __________ (cfr. doc. XV + allegato).

                                         L’CO 1 ha preso posizione in proposito in data 2 maggio 2016, versando agli atti una valutazione del dott. __________ (cfr. doc. XXIV + allegato).

                                         In replica, l’insorgente ha ribadito la propria incapacità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, facendo riferimento alla perizia pluridisciplinare disposta dall’assicurazione per l’invalidità nel gennaio 2016 (cfr. doc. XXVII).

                               1.8.   In corso di causa, il TCA ha richiamato la perizia pluridisciplinare elaborata dal __________ di __________ per conto dell’UAI (cfr. allegato al doc. XXX).

                                         L’assicurato ha formulato le proprie osservazioni in data 8 luglio 2016 (cfr. doc. XXXVI), mentre l’istituto resistente lo ha fatto il 21 luglio 2016 (cfr. doc. XXXVII + allegato).

                                         In data 25 agosto 2016, l’insorgente si è riconfermato nelle sue osservazioni 8 luglio 2016 e ha ribadito le proprie pretese (doc. XLI).

                                         in diritto

                               2.1.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se, a fronte dei postumi residuali del sinistro occorso nel 2011, debba essere aumentata la rendita d’invalidità assegnata a suo tempo a dipendenza dell’infortunio del 10 settembre 1985, oppure no.

                                         Questa Corte constata che, con l’opposizione del 15 giugno 2015, RI 1 non ha censurato il rifiuto da parte dell’amministrazione di riconoscere l’eziologia infortunistica ai disturbi localizzati al rachide cervicale (cfr. doc. 210), di modo che, su questo punto, la decisione formale del 26 maggio 2015 (cfr. doc. 208, p. 2), è cresciuta incontestata in giudicato.

                               2.2.   Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.

                                         Questa norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.

                                         L'art. 22 LAINF analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.

                                         L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew André/Ramelet Olivier/Ritter Jean-Baptiste, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114; Kieser Ueli, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2008, p. 443).

                                         La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati; Locher Peter/Gächter Peter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4a ed., Berna 2014, p. 276).

                                         Per costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446 e seg.).

                               2.3.   L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (DTF 130 V 343 consid. 3.5; 126 V 75 consid. 1b; 113 V 275 consid. 1a; 109 V 116 consid. 3b).

                                         L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute e alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

                                         Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

                               2.4.   Il mutamento deve, inoltre, essere notevole.

                                         Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto a un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto a un'invalidità iniziale del 75% (Ghélew André/Ramelet Olivier/Ritter Jean-Baptiste, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).

                               2.5.   Per rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.

                                         In particolare, non è motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghélew André/Ramelet Olivier/Ritter Jean-Baptiste, op. cit., p. 114).

                               2.6.   La questione di sapere se si è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la decisione litigiosa (DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4; 9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).

                                         Tanto nel fissare inizialmente la rendita di invalidità, quanto nel rivederla successivamente, si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato.

                                         I mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita economica, non sono motivo di revisione.

                                         Non si tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

                                         Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.

                                         Ciò che importa è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio. Conta solamente, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con l'infortunio).

                               2.7.   Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali risulta che in data 10 settembre 1985, giorno dell’infortunio, all’Ospedale __________ di __________ era stata diagnosticata all’assicurato una contusione addominale, la rottura della milza e una commozione cerebrale (cfr. doc. 2 – fasc. 3).

Per quanto qui di interesse, nel mese di settembre 1986, l’assicurato era stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in malattie nervose e mentali e psicoterapia, il quale, pur riconoscendo una malassimilazione psichica dell’infortunio in forma di nevrosi, aveva dichiarato che “… l’assicurato dovrebbe poter raggiungere la piena capacità lavorativa, come confermato poi meglio dai chirurgi curanti.” (cfr. doc. 61, p. 5 – fasc. 3).

D’altro canto, in occasione della visita __________ del 18 settembre 1986, il dott. __________, aveva indicato che “… tenendo presente la scarsità dei disturbi oggettivabili la capacità lavorativa del 50% sarà mantenuta fino al 6.10.86. Da tale data deve riprendere il suo lavoro al 75%. Abbiamo spiegato chiaramente che un’ulteriore inabilità lavorativa totale non entra assolutamente in considerazione e non verrà accettata.” (cfr. doc. 63 – fasc. 3).

Con decisione formale del 25 settembre 1986, poi confermata in sede di opposizione (cfr. doc. 105 – fasc. 3), l’assicurato era quindi stato dichiarato abile al lavoro nella misura del 50% a partire dal 30 giugno 1986 e del 75% a partire dal 6 ottobre 1986 (cfr. doc. 70 – fasc. 3).

Nel prosieguo, l’istituto assicuratore aveva accordato una rendita del 20% a partire dal 1° aprile 1987, tenuto conto del discapito finanziario legato all’esercizio di un’attività lavorativa sostitutiva, più confacente allo stato di salute infortunistico (cfr. doc. 115: “Esigibilità: avrebbe difficoltà nell’esecuzione di lavori in posti esposti (tetti, ponti) per le turbe vertiginose e l’insicurezza nella deambulazione, come pure per certi lavori in posizione inclinata. Per qualsiasi lavoro “leggero” di manovalanza avrebbe un rendimento pressoché completo. […]. Una diminuzione di 1/5 di salario rispetto a quello che potrebbe percepire ora è sostenibile. Potrebbe quindi guadagnare, facendo un lavoro di manovalanza, o altro idoneo al suo stato, come minimo fr. 12.- all’ora.” e 119 – fasc. 3).

                               2.8.   Al precedente considerando sono state esposte le circostanze che giustificarono, all’epoca, l’assegnazione di una rendita di invalidità del 20%.

Si tratta ora di esaminare la situazione esistente fino al 9 ottobre 2015, momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata.

Come già indicato in precedenza, il 5 aprile 2011, l’assicurato, caduto da un ponteggio alto quattro metri, è stato ricoverato presso l’Ospedale __________ di __________, dove gli è stata diagnosticata la frattura del piatto tibiale laterale del ginocchio sinistro di tipo Schatzger II, nonché contusioni a livello della caviglia destra, del tallone destro, della spalla destra, dell’anca sinistra e del braccio destro (cfr. doc. 2 e 8).

L’11 aprile 2011 la frattura del piatto tibiale è stata trattata mediante riduzione di osteosintesi (cfr. doc. 19 e 27).

Il 9 febbraio 2012, il dott. __________ ha diagnosticato una sospetta rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra (cfr. doc. 58). In data 20 aprile 2012, l’assicurato è quindi stato sottoposto a un intervento di ricostruzione della cuffia e di decompressione sotto-acromiale (cfr. doc. 77 e 115).

Il 15 luglio 2013, l’assicurato è stato sottoposto a un intervento di rimozione del materiale di osteosintesi al ginocchio sinistro (cfr. doc. 143 e 145) e, in seguito, ha eseguito fisioterapia per il ginocchio sinistro e la caviglia destra (cfr. doc. 154).

In occasione della visita di chiusura del 12 marzo 2014, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano, ha stabilito un’esigibilità lavorativa massima a partire dal 1° aprile 2014, nel rispetto dei limiti funzionali descritti. Egli ha formulato la seguente valutazione dell’esigibilità lavorativa:

" (…).

Esigibilità lavorativa:

l’assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione, pesi leggeri fra i5ei 10 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione, pesi medi fra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi talvolta, pesi pesanti fra i 25 e i 45 kg e oltre i 45 kg fino all’altezza dei fianchi mai. Può sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg, massimo da 5 a 10 kg. Maneggio di attrezzi leggeri e di precisione medi senza limitazione e lavoro pesante manuale rozzo talvolta, molto pesante mai. Non problemi di rotazione delle due mani. Posizione e mobilità: lavori sopra la testa non esigibili, rotazione del tronco senza limitazione e posizione seduta inclinata in avanti e in piedi e inclinata in avanti senza limitazione, posizione inginocchiata di raro, posizione di flessione delle ginocchia di raro. Posizione di lunga durata seduta senza problemi, in piedi senza problemi, posizione a libera scelta possibile. Spostamento: camminare fino a 50 m senza limitazione e oltre i 50 m spesso per lunghi tratti, di raro su terreno accidentato mai, salire le scale molto spesso, su scale a pioli di raro. Uso delle due mani possibile. Attualmente non problemi di equilibrio o di stare in equilibrio.” (cfr. doc. 186).

Con decisione formale del 26 maggio 2015, l’istituto assicuratore ha rifiutato di concedere all’assicurato una rendita d’invalidità abbinata, posto che l’infortunio del 2011 non è stato ritenuto “economicamente invalidante” (cfr. doc. 208).

Con opposizione verbale del 15 giugno 2015, l’assicurato ha censurato il mancato aumento del grado dell’invalidità, facendo valere un peggioramento delle sue condizioni di salute, legato alle conseguenze dell’infortunio del 2011 (cfr. doc. 210).

A sostegno della propria pretesa, l’assicurato ha prodotto la certificazione 21 luglio 2015 del dott. __________, in base alla quale “i dolori al ginocchio vanno iscritti nel quadro di una probabile artrosi post-traumatica mentre che i dolori persistenti alla spalla di destra sono anche compatibili con gli esiti dell’intervento subito. Nell’insieme ritengo dunque che, per quanto menzionato prima, il paziente sia inabile al lavoro almeno al 50% anche per lavori leggeri e inabile al lavoro in maniera completa per lavori pesanti.” (cfr. doc. 214 – il corsivo è del redattore).

Invitato dall’amministrazione a prendere posizione sul rapporto del dott. __________, il medico __________ ha evidenziato che le considerazioni ivi contenute non giustificano alcuna modifica delle decisioni prese in occasione della visita di chiusura. In particolare, egli ha sostenuto che “rivalutando l’esigibilità espressa allora questa risulta senz’altro valida, confermo che lo stato di salute dell’assicurato risultava definitivamente stabilizzato dall’01.06.2014. (...). Confermo dunque tutt’ora le mie conclusioni espresse in occasione della visita medica di chiusura del caso del 12.3.2014 (…). In una attività lavorativa idonea l’assicurato può lavorare al 100% a tempo e rendimento completo.” (cfr. doc. 218 – il corsivo è del redattore).

In corso di causa, l’insorgente ha prodotto un ulteriore referto del dott. __________, datato 9 novembre 2015, mediante il quale egli ha ribadito che, a suo avviso, l’assicurato va considerato inabile al 50% anche in attività leggere. Il medico curante specialista è pervenuto a questa conclusione in quanto RI 1 “… non riesce a effettuare lavori al di sopra dell’orizzontale e i dolori al ginocchio hanno un reperto oggettivo nella radiografia effettuata.” (cfr. doc. B).

Pronunciandosi sulla valutazione del dott. __________, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha affermato che “radiologicamente secondo il dott. med. __________ si trova una lieve riduzione dello spazio articolare con una certa irregolarità della superficie articolare laterale. Questo tipo di referto è normale dopo la frattura summenzionata. Alla visita medica di chiusura del 12.03.2014 il dott. med. __________ descrive anche dolori laterali nella regione del ginocchio sinistro, quindi la situazione è rimasta soggettivamente invariata. Concludendo il dott. med. __________ ha descritto una esigibilità lavorativa molto dettagliata, quindi la situazione non è peggiorata in modo significativo.” (cfr. allegato al doc. XI).

Sempre in corso di causa, è stata eseguita una risonanza magnetica al ginocchio sinistro che, a detta del dott. __________, avrebbe confermato la presenza di una condropatia di grado II a livello del comparto laterale, reperto ritenuto imputabile all’evento traumatico del 2011 (cfr. doc. XV 1).

L’assicuratore convenuto ha sottoposto tale valutazione al dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale, con apprezzamento del 29 aprile 2016, ha ritenuto che i rapporti 23 febbraio e 3 marzo 2016 del dott. __________, come pure gli esiti della RMN al ginocchio sinistro, non fossero “… suscettibili di mettere in dubbio le conclusioni del Servizio medico della CO 1. Lo stato oggettivo del ginocchio sinistro, cinque anni dopo frattura del piatto tibiale laterale curata tramite osteosintesi poi AMO, non corrisponde ad una menomazione all’integrità rilevante. Un peggioramento di questo stato non è neanche probabile. L’esigibilità definita dal medico __________ dopo visita medica di chiusura appare del tutto compatibile con i postumi presentati dal signor RI 1 in conseguenza dell’infortunio subito il 5 aprile 2011.” (cfr. allegato al doc. XXIV – il corsivo è del redattore).

                                         Pendente causa, questo Tribunale ha richiamato dall’UAI la perizia pluridisciplinare (psichiatrica, neurologica, reumatologica e cardiologica) allestita nel gennaio 2016 dal Servizio __________ di __________ (cfr. allegato al doc. XXX).

                                         Per quanto qui d’interesse, i periti hanno ritenuto avere un’incidenza sulla capacità lavorativa dell’assicurato la periartropatia omero-scapolare tendinopatica della spalla destra con iniziale omartrosi, la periartropatia del ginocchio sinistro su iniziale gonartrosi, nonché la cardiopatia ischemica (diagnosi extra-infortunistica).

                                         RI 1 è quindi stato giudicato totalmente inabile nelle sue precedenti attività professionali (manovale edile, aiuto copritetto, posatore di pavimenti e tuttofare in piccole attività di muratore, pulizie, manutenzione di giardini). Per contro, sempre secondo gli specialisti del __________, egli sarebbe ancora in grado di svolgere, a tempo pieno e con rendimento completo, attività sostitutive adeguate (cfr. allegato al doc. XXX, p. 33: “9.1 Capacità di lavoro in un’attività adeguata: 100% (rendimento pieno sull’arco di un’intera giornata lavorativa).” e p. 36: “Possiamo confermare un grado di capacità lavorativa piena in attività confacenti, come stabilito dal medico __________ CO 1 nel suo rapporto del 25.3.2014.”).

                               2.9.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                         Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).

                             2.10.   Chiamato ora a pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte ritiene di poter fondare il proprio giudizio sulla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal dott. __________ in occasione della visita di chiusura del 12 marzo 2014, la cui correttezza è stata del resto confermata, segnatamente, dagli esperti del __________ di __________ al termine di approfonditi accertamenti pluridisciplinari.

Il TCA non ignora che, secondo il chirurgo ortopedico curante, la capacità lavorativa del ricorrente risulterebbe limitata anche in attività alternative adeguate (cfr. doc. 214 e doc. B). Tuttavia, in quanto decisamente minoritaria, la sua opinione non appare suscettibile di sminuire il valore probatorio attribuito al rapporto del medico __________ dell’CO 1.

In esito alle considerazioni che precedono, occorre dunque ritenere accertato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che l’insorgente sarebbe in grado di esercitare un’attività lavorativa confacente al suo stato di salute infortunistico nella misura del 100%.

                             2.11.   Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

                                         Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2014, qualora non fosse rimasto vittima degli infortuni assicurati, un importo annuo di fr. 63'570.

                                         Al riguardo, va rilevato che, determinando il reddito da valido in base ai salari previsti dal CCL costruzione in legno, anziché adeguando la paga oraria percepita nel 1987 all’evoluzione dei salari nominali, l’amministrazione ha ritenuto l’alternativa più favorevole all’assicurato (cfr. doc. 206, p. 1).

                                         Questo dato - peraltro non contestato dall’insorgente - può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

                             2.12.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

                             2.13.   Nella presente fattispecie, l'assicuratore LAINF convenuto ha determinato il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno alla salute infortunistico, mediante il metodo delle DPL.

                                         È pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe stato in grado di esercitare, e meglio l’operaio alla fabbricazione di trapani presso la __________ di __________, il regolatore di macchine presso la __________ di __________, il raffilatore presso la __________ di __________, l’operaio orologiero presso la __________ di __________ e, infine, l’ausiliario postale presso la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2014, un reddito annuo pari a fr. 51’734 (cfr. doc. 206, p. 10).

                                         D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

                                         In effetti, dalla tabella di cui al doc. 206, p. 1 si evince che sono 122 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 32'500 e a 67'600, e infine che quello medio è di fr. 48'439.

                                         Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 51’734) è superiore del 6.36% rispetto alla media dei salari medi (fr. 48'439).

                                         In base alla giurisprudenza, ciò non è però sufficiente per dubitare della rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL. In effetti, in una sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA 35.2005.90 del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso di fare propria la prassi dell’RA 1 secondo la quale sono di principio tollerati scostamenti sino al 10%).

                                         In conclusione - assodato che i cinque posti di lavoro segnalati dall’istituto rispettano le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute complessivo (in proposito, si veda l’apprezzamento 12 marzo 2014 del dott. __________ - cfr. doc. 186, p. 8) -, il reddito da invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.

                                         Esso ammonta a fr. 51'734.

                                         Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

                             2.14.   Il grado d’invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 51'734 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 63'570, risulta essere del 18.61%, arrotondato al 19% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2 (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).

                                         Posto che RI 1 beneficia già di una rendita del 20% a dipendenza dell’infortunio occorsogli nel 1985, non sono dati i presupposti per imporre all’amministrazione di aumentare il grado dell’invalidità per la via della revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2015.114 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.09.2016 35.2015.114 — Swissrulings