Raccomandata
Incarto n. 35.2014.83 LG/sc
Lugano 9 febbraio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 luglio 2014 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 27 marzo 2013, RI 1, nata nel 1950, dipendente del __________, in qualità di docente presso il __________ di __________ e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 (in seguito: CO 1), mentre passeggiava nella località di __________ è stata aggredita da un cane alano che, dopo averla fatta cadere, le ha inferto una zampata alla gamba destra (doc. Z-1).
Nel rapporto del 27 marzo 2013, il Dr. __________ del Pronto soccorso dell’Ospedale __________ ha diagnosticato “FLC ginocchio destro” (doc. ZM-1).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 17 marzo 2014, la CO 1 ha dichiarato RI 1 totalmente abile al lavoro e ha pertanto posto termine al versamento delle prestazioni sanitarie al medesimo giorno. L’amministrazione ha quindi posto l’assicurata al beneficio di un’indennità per menomazione dell’integrità fisica (IMI) del 5% (doc. Z-27).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata (cfr. doc. Z-34, 38), in data 24 luglio 2014 l’assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. Z-40).
1.3. Con ricorso del 14 settembre 2014 RI 1 ha contestato la decisione dell’amministrazione, in particolare l’indennità per menomazione dell’integrità del 5% postulando “un equo indennizzo di almeno il 10% al netto di spese” (doc. I).
L’assicurata, dopo aver riassunto il proprio iter medico e terapeutico, ha espresso le seguenti considerazioni e conclusioni:
" (…)
Considerazioni
Premesso che, per i postumi di una grave malattia, ho altre cicatrici importanti che non mi hanno mai creato alcun problema estetico né dolori, mentre la cicatrice dell'infortunio del 27.03.2013 deturpa l'estetica della mia coscia destra, per via dello svuotamento subito e questo fatto, in quanto donna, mi demoralizza molto.
Inoltre, sempre in seguito alla grave malattia (2005), mi era stata riconosciuta una invalidità al lavoro del 50 % che mi ha permesso di dedicarmi alla famiglia, in qualità di capo famiglia, alla casa e a me stessa. Dal 2005 quindi conduco una vita sana e evito tutte le situazioni che possono crearmi stress o indebolire il mio equilibrio
psicofisico. Sono controllata periodicamente da diversi medici e tutti mi conoscono per una persona positiva e reattiva. Durante questo infortunio il mio atteggiamento è sempre stato positivo anche quando il decorso dell'infortunio ha presentato alcuni momenti difficili e preoccupanti.
Conclusioni
Per quanto sopra detto considero la percentuale dell'indennità per menomazione all'integrità fisica non soddisfacente in quanto minimizza gli effetti sulla mia autostima di una cicatrice importante e inoltre banalizza gli altri effetti quali il formicolio e le scosse (sempre presenti dopo più di un anno dall'infortunio) di cui ho riferito al Dr. Med. __________, e dello stress post traumatico, di cui ho parlato al Dr. Med. __________, che genera un ulteriore stress che logora il mio equilibrio psichico con ripercussioni sulla mia salute, sulla mia vita lavorativa, sociale e familiare.
Chiedo pertanto un equo indennizzo di almeno il 10% al netto di spese." (doc. I)
1.4. L’assicuratore, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
in diritto
2.1. L’oggetto della lite è circoscritto all’entità dell’indennità per menomazione all’integrità spettante all’assicurata.
2.2. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.3. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.4. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.5. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.6. In concreto, l’assicuratore LAINF resistente, fondandosi sulla valutazione contenuta nel referto 27 gennaio 2014 del Dr. __________, ha posto la ricorrente al beneficio di un’IMI del 5%.
Questo il tenore dell’apprezzamento espresso dal medico:
" (…)
Non limitazioni della mobilizzazione, non dolori locali.
Presenza di cicatrice di 10 cm prossimale al ginocchio destro nella zona mediale con profondo solco in assenza di cheloide.
Asserite sensazioni di ancora scosse e disestesia locale attorno alla ferita.
(…)
Valutazione della Menomazione alla Integrità Fisica
(base legale articoli 24 e 25 LAINF; articolo 36, all.3 OAINF)
Per i postumi dell’infortunio del 27.03.2013 interessante l’arto inferiore destro
Valutazione 5%
Unicamente per i soli postumi infortunistici, secondo pubblicazione medica SUVA paragonando il danno a perdita localizzata di capelli con problema cosmetico come da tabella 18.2." (doc. ZM-16)
Il TCA ritiene che il rapporto del Dr. __________ possa validamente servire da base al proprio giudizio.
La tabella 18 relativa alla menomazione all'integrità in caso di danni alla pelle indica, del resto, che a gravi deformazioni in viso dovute a dermatosi coincide un'IMI del 50%, alla mancanza del naso un'indennità del 30%, alla mancanza del padiglione auricolare un'IMI del 10%, alla mancanza di un dito del 5%. Per cicatrici da bruciature si attribuisce, invece, secondo la gravità e l'estensione, un'IMI dal 5% fino al 50%.
In concreto, richiamato quanto certificato dal Dr. __________ e come d’altronde si può osservare dalla fotografia agli atti (cfr. doc. ZM-16/1), la cicatrice si estende per qualche centimetro (10 cm) e si trova nella parte interna del ginocchio destro.
A titolo di confronto è utile segnalare che questa Corte, con sentenza 35.2013.8 del 13 marzo 2014, ha confermato la valutazione dell’IMI del 5% per cicatrici sintomatiche alle gambe e alle ginocchia con ipoestesia e iperpatia residue, a un’assicurata investita da un’autovettura (politrauma).
Con sentenza 35.2003.53 del 1° marzo 2004, peraltro confermata dall’Alta Corte con giudizio U 102/04 del 20 settembre 2004, ha ritenuto adeguata un’IMI del 5% nel caso di un assicurato presentante una cicatrice sul viso, relativa a una ferita con una motosega, che si estendeva dalla radice del naso alla fronte sopra il sopracciglio sinistro.
Le menomazioni appena citate risultano più gravi di quella lamentata dall’assicurata.
Da parte sua, la ricorrente ha sì preteso di avere diritto a un’indennità del 10%, senza però fornire alcun valido motivo suscettibile di mettere in dubbio la correttezza della valutazione enunciata dallo specialista interpellato dalla CO 1 (cfr. doc. I).
Dalle carte processuali e dal ricorso emerge poi che RI 1 soffre – dal punto di vista psichico – di una “Lieve sintomatologia ansiosa senza valore di malattia e senza conseguenze sulla capacità lavorativa” (perizia Dr. __________, doc. ZM-17).
Un danno all'integrità conferisce il diritto a un'indennità soltanto se è durevole. Tenuto conto del fatto che, secondo la dottrina psichiatrica maggioritaria, soltanto degli eventi infortunistici di una gravità eccezionale determinano dei pregiudizi durevoli all'integrità psichica, l'esame di questo aspetto deve prendere in considerazione l'evento infortunistico in quanto tale. In quest'ambito, la giurisprudenza si rifà alla classificazione stabilita per statuire sul rapporto di causalità adeguata tra evento infortunistico e disturbi di natura psichica (DTF 115 V 140 consid. 6c, 409 consid. 5c). Per prassi, il diritto a un'IMI dev'essere di principio negato - senza necessità di procedere a misure istruttorie ulteriori in merito alla natura e al carattere durevole della menomazione psichica - in caso di infortunio insignificante o leggero, come pure di un infortunio di grado medio. Una deroga a questo principio è eccezionalmente ammissibile in presenza di un evento classificabile al limite degli infortuni gravi se gli atti all'inserto mettono in evidenza degli elementi che permettono di concludere per l'esistenza di una menomazione dell'integrità psichica particolarmente grave che non sembra doversi più esaurire. Simili elementi sono ravvisabili nelle circostanze strettamente connesse all'infortunio che servono da criterio per l'esame della causalità adeguata, se rivestono un'importanza e un'intensità particolari e se, in quanto fattori che causano stress, hanno favorito in maniera evidente l'instaurarsi di disturbi durevoli per tutta la vita. Infine, (anche) in caso di infortuni gravi, il carattere durevole della menomazione psichica deve sempre e comunque essere oggetto di verifica - se del caso previo allestimento di una perizia psichiatrica - se non risulta già in maniera evidente sulla base degli atti all'inserto (DTF 124 V 29 consid. 5c, 214).
La dinamica del sinistro del 27 marzo 2013 è stata descritta dall’assicurata stessa nella notifica d’infortunio LAINF:
" (…)
Passeggiata con il cane. All’imbocco della via __________, sulla destra ai margini di un campo, sono ferme due persone con i rispettivi cani. Li sto superando mantenendomi sulla sinistra della strada. Ad un certo punto uno dei due cani (un alano di 65 kg) mostra interesse per il mio, il proprietario ne perde il controllo.
Il cane viene verso di me, mi butta per terra e poi sento un lancinante e straziante dolore alla gamba destra.
Stordita mi rialzo e mi accorgo di non riuscire a camminare. Controllo la gamba e mi accorgo di avere diverse escoriazioni e una profonda lacerazione sulla gamba destra." (doc. Z-1)
A causa di questo infortunio, l’insorgente ha riportato, secondo la perizia del Dr. __________, un trauma contusivo con caduta e lacerazione cutanea all’arto inferiore destro medialmente sopra il ginocchio con ferita lacerocontusa (doc. ZM-16).
Ora, tenuto conto della dinamica del sinistro e delle lesioni riportate, nonché ricordato che si deve fare astrazione da come l'assicurato ha avvertito lo choc traumatico (cfr. RAMI 1999 U 335, p. 209 consid. 3b/bb), l'infortunio occorso alla ricorrente non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra quelli gravi: si tratta di un infortunio di media gravità in senso stretto.
A titolo di confronto, va segnalato che questa Corte nella sentenza 35.2013.56 del 20 gennaio 2014, ha classificato fra gli infortuni di media gravità in senso stretto, il sinistro in cui l’assicurato è stato assalito da un cane, che dopo essersi liberato dalla padrona che lo teneva al collare, ha puntato verso di lui mordendolo al braccio sinistro e procurandogli due ferite lacero-contuse a livello della fossa cubitalis sinistra e del gomito sinistro.
Il TFA, in una sentenza U 290/02 del 7 agosto 2003 consid. 5.2, ha giudicato allo stesso modo l’infortunio in cui un’assicurata era stata assalita da un cane di razza Labrador di 4 anni, morsicata alla coscia destra e spinta contro la recinzione di un giardino. Secondo le indicazioni fornite dalla vittima, il cane le mordeva con tenacia la coscia, tanto che il marito della detentrice era riuscito ad allontanarlo con fatica e soltanto dopo alcuni tentativi. I sanitari avevano refertato tre ferite da morso sanguinanti a livello della coscia prossimale laterale destra, nonché una tumefazione molto dolente.
La medesima Corte federale, in una sentenza U 226/02 del 13 giugno 2003 consid. 3.3, ha invece classificato fra gli infortuni di media gravità ma al limite della categoria superiore, il sinistro in cui un’assicurata era stata attaccata da tergo da un pastore maremmano di grossa taglia, che a più riprese - l’interessata riferì una durata di 20 minuti circa - aveva aggredito la malcapitata, strattonandola, saltandole addosso e facendola cadere per terra. L’assicurata aveva cercato una prima volta di rialzarsi, cercando rifugio in un'autovettura, ma era stata nuovamente aggredita e fatta cadere a terra dal cane. In seguito, il cane era stato di nuovo momentaneamente distratto da altre persone intervenute sul posto. Le era così riuscito di mettersi al riparo all'interno di un'autovettura. Ella aveva riportato una ferita da morsicatura a livello lombo-sacrale nella regione della natica, braccio superiore sinistro, gomito destro e avambraccio bilaterale.
Tutto ben considerato, secondo il TCA, l’infortunio sub judice va giudicato meno grave rispetto a quello occorso all’assicurata di cui alla STFA U 226/02 appena menzionata, posto che, in quest’ultima fattispecie, l’attacco del cane aveva colto di sorpresa l’interessata (visto che l’aggressione era avvenuta da tergo), ella era rimasta in balia dell’animale per un tempo relativamente lungo (una ventina di minuti), era stata fatta cadere a terra in due occasioni e aveva riportato morsicature in diverse parti del corpo (segno che il cane aveva infierito su di lei a più riprese).
Alla luce della giurisprudenza suindicata il diritto a un'IMI dev'essere dunque di principio negato - senza necessità di procedere a misure istruttorie ulteriori in merito alla natura e al carattere durevole della menomazione psichica. Tuttavia, come evidenziato anche dalla CO 1 (cfr. doc. V) è stata predisposta una valutazione psichiatrica a cura del Dr. __________, il quale alla domanda circa un’eventuale grado di menomazione dell’integrità psichica, si è così espresso:
" Al momento attuale non sono presenti disturbi psichici giusitificanti un’indennità per menomazione dell’integrità psichica secondo la tabella 19 della SUVA. Una risposta definitiva può tuttavia essere data dopo circa cinque anni dall’evento infortunistico (vedi commentario alla tabella 19 SUVA)” (doc. ZM-16).
Come evidenziato dalla CO 1, in sede di risposta (cfr. doc. V, pag. 5), se in futuro dovessero presentarsi dei disturbi psichici, il diritto all’IMI non si modificherebbe comunque facendo difetto il nesso di causalità adeguata.
Sulla scorta di quanto precede, è dunque a ragione che l’Istituto assicuratore ha accordato un’IMI del 5% per la menomazione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti