Raccomandata
Incarto n. 35.2012.92 mm/DC/sc
Lugano 26 settembre 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 novembre 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 ottobre 2012 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 11 ottobre 2010, RI 1, dipendente a tempo parziale della ditta __________ di __________ in qualità d’impiegata e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, é caduta lamentando un trauma alla mano sinistra.
A causa di questo evento, ella ha riportato, secondo il rapporto 10 novembre 2010 dell’Ospedale regionale di __________, la frattura della falange basale del IV. e V. dito della mano sinistra (cfr. doc. 8).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 18 giugno 2012, la CO 1 ha posto RI 1 al beneficio, segnatamente, di una rendita d’invalidità del 23%, calcolata su un guadagno assicurato di fr. 32'943.05 (cfr. doc. 62).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 64 e doc. 66), in data 16 ottobre 2012, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 72).
1.3. Con tempestivo ricorso del 16 novembre 2012, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che il guadagno assicurato ai fini del calcolo della rendita di invalidità venga fissato in fr. 65'000.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale, ella ha sviluppato le considerazioni seguenti:
" (…).
La signora RI 1 é stata assunta a tempo pieno, per lavorare a tempo pieno.
Giacché la __________ __________ é una piccola ditta, fa capo a dei collaboratori a tempo parziale, alfine di ottimizzare le risorse umane.
Soltanto dopo l’assunzione dell’assicurata ci si é resi conto che parte del suo impiego lavorativo era superfluo. Per questo motivo le si é proposta la riduzione dell’attività. Lei vi ha aderito, né le restata altra soluzione. L’impegno era comunque quello che lei riprendesse quanto prima a lavorare in misura completa, ciò che é poi occorso in tempi non sospetti circa un anno dopo.
Nel frattempo l’assicurata non si é iscritta all’assicurazione disoccupazione poiché non ne aveva il diritto risiedendo in Italia, quindi non disponendo del proprio domicilio in Svizzera. Neppure il datore di lavoro ha creduto di poter far capo alle indennità per lavoro ridotto, cui non ha mai pensato e neppure credeva poter averne la possibilità effettiva. Tanto più che ben difficilmente nel contesto di una verifica di natura amministrativa avrebbe potuto comprovarne l’esigibilità tecnica.
Per quanto ne é della circostanza che tra le parti sia stato conchiuso un nuovo contratto di lavoro di data 14.9.2012, ci pare invero di scarsa, per non dire nulla pregnanza. Con la sottoscrizione del medesimo le parti hanno inteso confermare la ripresa dell’attività lavorativa in misura completa, per la quale era stata assunta.
Si ravvisi che comunque l’assicurata effettivamente lavora tutt’ora ed a far tempo dal 1.1.2011 alle dipendenze della __________ in misura completa.
Durante il periodo nel quale non era stato raggiunto l’accordo, la signora RI 1 aveva cercato anche la possibilità di reperire altra attività lavorativa in misura completa, poiché questo era il suo intendimento lavorativo chiaro, come la concatenazione dei fatti lo comprova al di là di ogni ragionevole dubbio.
… Per tale motivo, in applicazione del menzionato disposto di cui all’art. 24 cpv. 1 Lainf si richiede che il guadagno assicurato ai fini della fissazione della rendita con decorrenza dal 1.1.2012, si quello in ordine di fr. 65'000.00 annui.”
(doc. I)
1.4. L’assicuratore resistente, in risposta, ha postulato che il ricorso venga integralmente respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. Nel corso del mese di dicembre 2012, la ricorrente ha prodotto una dichiarazione dell’amministratore unico della __________ e si é riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V + doc. B).
L’assicuratore convenuto ha preso posizione al riguardo in data 7 gennaio 2013 (doc. VII).
in diritto
2.1. L’art. 15 cpv. 1 LAINF stabilisce che le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato.
Il cpv. 2 prevede che per il calcolo delle indennità giornaliere é considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.
Il medesimo art. 15, al suo cpv. 3, permette al Consiglio federale di emanare disposizioni particolari, segnatamente in caso di diritto alle indennità giornaliere per un lungo periodo (lett. a), in caso di malattia professionale (lett. b), quando l’assicurato non riscuota affatto, o non ancora, il salario consueto nella sua professione (lett. c) e qualora l’assicurato sia occupato in modo irregolare (lett. d).
Per guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni legali espresse (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 83 e giurisprudenza ivi menzionata).
Di regola, é considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).
L'art. 22 cpv. 4 OAINF prevede che le rendite sono calcolate in base al salario pagato all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso dell'anno precedente l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti.
Derogando al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 seconda frase LAINF e 22 OAINF, l'art. 24 OAINF, fondato sull’art. 15 cpv. 3 LAINF, definisce il salario determinante per le rendite in alcuni casi speciali. Per quanto qui d’interesse, il cpv. 1 di questa disposizione recita che se nel corso dell'anno precedente l'infortunio, il salario dell'assicurato è stato ridotto a causa di servizio militare, servizio civile, servizio di protezione civile, infortunio, malattia, maternità, disoccupazione o lavoro ridotto, il guadagno assicurato è quello che l'assicurato avrebbe conseguito senza queste circostanze.
2.2. Nella concreta evenienza, dalle tavole prossuali si evince che l’assicurata é entrata alle dipendenze della ditta __________ di __________ a far tempo dal 1° settembre 2009 (cfr. doc. 2 e doc. 61).
Questa Corte ritiene dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che ella sia stata assunta per un lavoro a tempo pieno (in questo senso, si veda quanto dichiarato dall’amministratore unico della ditta, allegato al doc. V, nonché la distinta dei salari pagati nel 2009, da cui risulta una retribuzione di fr. 5'000 per i mesi di settembre e ottobre 2009 e di fr. 2'500 a partire da dicembre 2009, momento in cui l’insorgente ha iniziato a lavorare in misura del 50%, doc. 60).
Risulta inoltre che, a contare dal 1° novembre 2009, il datore di lavoro ha ridotto il pensum lavorativo dell’assicurata (50%), e ciò siccome “… a quel momento e per i mesi immediatamente successivi, non avendo concluso con esito positivo alcune importanti offerte, non vi era la necessità di un effettivo impiego al 100%, …” (allegato al doc. V).
Il salario della ricorrente é stato di conseguenza ridotto in proporzione (fr. 2'500 - cfr. doc. 60 e 61).
Nel corso del mese di settembre 2010, l’assicurata é stata riassunta a tempo pieno con effetto a far tempo dal 1° gennaio 2011 (cfr. doc. 14).
In data 11 ottobre 2010, RI 1 é rimasta vittima dell’infortunio assicurato, le cui conseguenze hanno giustificato il riconoscimento di una rendita di invalidità del 23% a contare dal 1° gennaio 2012 (cfr. doc. 62, p. 3).
2.3. Oggetto della lite é l’entità del guadagno assicurato su cui calcolare la rendita di invalidità spettante alla ricorrente e, più concretamente, l’applicabilità della norma di cui all’art. 24 cpv. 1 OAINF.
Il Tribunale federale ha già avuto modo, in passato, di pronunciarsi sulle nozioni di “disoccupazione” e di “lavoro ridotto” ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 OAINF.
In una sentenza U 298/00 dell’11 giugno 2001, trattandosi appunto di decidere in merito all’applicabilità dell’art. 24 cpv. 1 OAINF, l’Alta Corte ha stabilito che colui che non si annuncia all’assicurazione contro la disoccupazione e che non si sottomette ai relativi obblighi, non può poi appellarsi al fatto che, già antecedentemente alla domanda di prestazioni, egli avrebbe voluto lavorare a tempo pieno anziché a tempo parziale e, perciò, pretendere che il calcolo del guadagno assicurato venga effettuato in considerazione di una disoccupazione parziale conformemente all’art. 24 cpv. 1 OAINF. Secondo la nostra Massima Istanza, ciò é altrettanto poco ammissibile nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, quanto in quello dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. art. 10 cpv. 3 LADI).
Nella DTF 137 V 405 - riguardante un assicurato che, nel quadro della fissazione del guadagno assicurato per il calcolo della rendita di invalidità, pretendeva che il suo salario venisse annualizzato in funzione di una durata normale del lavoro, ossia senza tener conto delle riduzioni del suo orario di lavoro subite durante alcuni dei mesi compresi nell’anno di riferimento ex artt. 15 cpv. 2 seconda frase LAINF e 22 OAINF -, il Tribunale federale ha sancito che la nozione di “lavoro ridotto” di cui all’art. 24 cpv. 1 OAINF deve essere interpretata con riferimento alla regolamentazione della LADI in questo ambito (cfr. consid. 4.5).
Nel caso di specie, l’Alta Corte ha concluso all’inapplicabilità della norma d’ordinanza in questione, osservando in particolare che “…, le recourant ne prétend pas que la baisse d'activité alléguée a donné lieu à des indemnités de l'assurance-chômage. Du reste, les pertes de travail habituelles dans la branche, la profession ou l'entreprise, de même que les fluctuations saisonnières de l'emploi ne sont pas prises en considération au titre de perte de travail indemnisable par l'assurance-chômage (art. 33 al. 1 let. b LACI). Or, de l'aveu même du recourant, c'est bien de cela qu'il s'agit en l'espèce, à savoir des variations qui surviennent à des périodes déterminées de l'année et qui n'ont de ce fait rien d'extraordinaire. En l'espèce, il en est certes résulté une diminution de salaire pour les mois considérés. Le recourant ne prétend toutefois pas qu'il avait droit durant ces périodes à un salaire correspondant à un horaire de travail non réduit (cf. l'art. 22 al. 4, 1re phrase, OLAA).“ (consid. 4.6).
2.4. Chiamata ora a pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte rileva innanzitutto che l’anno di riferimento ex artt. 15 cpv. 2 seconda frase LAINF e 22 OAINF, corrisponde al periodo 11 ottobre 2009-10 ottobre 2010.
Dalla decisione formale del 18 giugno 2012 si evince che la CO 1 ha considerato, correttamente, per il periodo 11-31 ottobre 2009, un reddito pari a fr. 3'387.10 (calcolato a partire da un reddito mensile di fr. 5'000, risultante dalla distinta dei salari 2009 - cfr. doc. 60).
Per il restante periodo, dal 1° novembre 2009 al 10 ottobre 2010, il guadagno assicurato é stato invece calcolato partendo da un salario mensile di fr. 2'500 (cfr. doc. 62, p. 2).
RI 1 contesta tale modalità di calcolo, nella misura in cui l’amministrazione, per il periodo 1° novembre 2009-10 ottobre 2010, ha considerato il salario da lei effettivamente realizzato in quel periodo, anziché quello che avrebbe conseguito lavorando a tempo pieno, conformemente alla norma di cui all’art. 24 cpv. 1 OAINF. A proposito della DTF 137 V 405, richiamata dall’Istituto assicuratore, l’assicurata fa valere che il TF “… non afferma che colui che si prevale della disoccupazione, rispettivamente del lavoro ridotto per ottenere l’adeguamento del salario di computo ai fini della fissazione della rendita ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 Oainf, debba collocarsi alla disoccupazione, ma che si trovi in una condizione analoga a quelle del disoccupato o della persona che potrebbe disporre delle indennità per lavoro ridotto. Quindi il concetto di disoccupazione o di lavoro ridotto dev’essere quello ripreso nella LADI, ma non significa ancora che questi debba collocarsi in disoccupazione, …” (doc. V).
Tutto ben considerato, il TCA non può condividere la tesi dell’insorgente, per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, dalle tavole processuali emerge che la riduzione del pensum lavorativo dell’assicurata, dal 100 al 50%, intervenuto a far tempo dal 1° novembre 2009, le é stato imposto dal datore di lavoro, per il quale, a quel momento, il suo volume d’affari non giustificava più un suo impiego a tempo pieno. La riduzione del pensum aveva peraltro una durata indeterminata, la riassunzione della ricorrente a tempo pieno dipendendo dall’ulteriore andamento degli affari dell’azienda (cfr. doc. B: “Preciso che la proposta di svolgere un’attività lavorativa ridotta alla dipendente é stata fatta da noi e lei vi ha accondisceso comprendendo quale fosse la nostra situazione. Al momento di tale proposta l’abbiamo rassicurata che il nostro intendimento era quello di riassumerla in misura completa entro breve tempo, non appena se ne fosse presentata l’occasione.”).
A decorrere dal 1° novembre 2009, RI 1 si é quindi ritrovata con un’occupazione a tempo parziale e, secondo quanto da lei stessa dichiarato in sede di ricorso (cfr. I, p. 3), alla ricerca di un’occupazione a tempo pieno. Ci troviamo quindi confrontati con una disoccupazione parziale giusta l’art. 10 cpv. 2 OADI.
Ora, nella succitata STFA U 298/00 dell’11 giugno 2001, l’Alta Corte ha chiaramente sancito, con riferimento al disposto dell’art. 10 cpv. 3 OADI, che può essere considerato disoccupato (totale o parziale) ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 OAINF, soltanto colui che si é annunciato all’assicurazione contro la disoccupazione e che si sottomette ai relativi obblighi, non essendo sufficiente contrariamente a quanto pretende la ricorrente -, “… che si trovi in una condizione analoga a quelle del disoccupato o della persona che potrebbe disporre delle indennità per lavoro ridotto.”.
Nel caso di specie, l’insorgente ha esplicitamente riconosciuto di non essersi annunciata in disoccupazione durante il periodo in questione, ragione per la quale, in ossequio alla giurisprudenza appena evocata, non poteva essere considerata “disoccupata” (parziale) ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 OAINF.
Ella fa però valere che l’annuncio non ha avuto luogo poiché “… non ne aveva il diritto risiedendo in Italia, quindi non disponendo del proprio domicilio in Svizzera.” (doc. I, p. 3).
In proposito, questo Tribunale rileva che il Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, a cui rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale, l'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002, normativa applicabile al caso di specie dal profilo temporale, materiale e personale, prevede, al suo art. 71 par. 1 pto. a lett. i, che il lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale o accidentale, nell’impresa presso cui é occupato, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se risiedesse nel territorio di questo Stato; queste prestazioni sono erogate dall’istituzione competente.
Nella Circolare relativa alle ripercussioni, in materia di assicurazione contro la disoccupazione, dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009, in vigore per la Svizzera dal 1° aprile 2012, la Segreteria di Stato per l'economia (SECO) ha precisato quanto segue:
" DISOCCUPAZIONE PARZIALE O ACCIDENTALE
Art. 65 par. 1 RB
(…).
A39 La nozione di disoccupazione parziale della CGCE coincide con quella svizzera di “lavoro ridotto”: si tratta di un contratto di lavoro ancora in vigore, che prevede tuttavia un orario di lavoro temporaneamente ridotto. Questa definizione si applica anche alle perdite di lavoro causate da cattive condizioni atmosferiche. Le presenti spiegazioni valgono quindi sia per l’ILR sia per l’IPI.
Nel diritto svizzero invece la nozione di disoccupazione parziale si riferisce alla nozione espressa all’articolo 10 capoverso 2 LADI, e non al lavoro ridotto (art. 31 e segg. LADI). L’accezione comunitaria di disoccupazione parziale é dunque in questo caso diversa da quella della LADI.
(…).
VERI E FALSI LAVORATORI FRONTALIERI IN DISOCCUPAZIONE PARZIALE O ACCIDENTALE
D33 La nozione di “disoccupazione parziale o accidentale” é definita ai n. marg. A38 segg.
D34 In caso di disoccupazione parziale o accidentale, i lavoratori frontalieri, veri e falsi, ricevono prestazioni AD da parte dello Stato di occupazione come se risiedessero in tale Stato (art. 65 par. 1 RB).
Lavoratori frontalieri che risiedono all’estero in disoccupazione parziale in Svizzera
D35 Poiché le disposizioni svizzere concernenti l’ILR e l’IPI non prevedono il requisito della residenza in Svizzera, quanto previsto nel RB in merito alla disoccupazione parziale o accidentale non deroga alle disposizioni concernenti l’attribuzione della competenza previste dalla LADI.
Per i lavoratori frontalieri con residenza all’estero in disoccupazione parziale o accidentale i presupposti del diritto all’indennità e la procedura per far valere il diritto si basano sulle disposizioni della LADI concernenti il lavoro ridotto.
Lavoratori frontalieri parzialmente disoccupati residenti all’estero che subiscono una perdita di lavoro in Svizzera
D36 Per i lavoratori frontalieri parzialmente disoccupati con residenza all’estero, la questione della competenza é disciplinata in base alle regole applicabili ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa.
Passaggio da “disoccupazione parziale o accidentale” a disoccupazione completa
D37 Se, da una condizione di “disoccupazione parziale o accidentale”, la persona passa a una situazione di disoccupazione completa (ad es. a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro), la competenza deve essere nuovamente determinata.
Di norma, diventa competente per l’erogazione delle prestazioni lo Stato di residenza.”.
Ne discende che RI 1 avrebbe dunque potuto iscriversi al collocamento nel suo Stato di residenza (ossia in Italia) ciò che non ha invece fatto.
In esito a tutto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale la CO 1 ha quantificato in fr. 32'943.05 il guadagno assicurato su cui calcolare la rendita di invalidità spettante alla ricorrente, merita di conferma.
2.5. Va peraltro rilevato che, secondo questa Corte, l’esito della presente vertenza non potrebbe essere quello che auspica la ricorrente, nemmeno nell’ipotesi in cui si volesse ritenere che, a decorrere dal 1° novembre 2009, vi sarebbe stata semplicemente una riduzione temporanea del tempo normale di lavoro, senza scioglimento del contratto, motivo per cui, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2bis LADI, ci troveremmo confrontati a un caso di lavoro ridotto ex artt. 31ss. LADI (e non di disoccupazione parziale ex art. 10 cpv. 2 OADI).
In effetti, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. la succitata DTF 137 V 405), non risulta che il datore di lavoro abbia domandato l’indennità di lavoro ridotto per la propria dipendente e, d’altronde, così come sottolineato in sede di ricorso, “… ben difficilmente nel contesto di una verifica di natura amministrativa [esso] avrebbe potuto comprovarne l’esigibilità tecnica.” (doc. I, p. 3), donde l’assenza di “lavoro ridotto” ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 OAINF.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti