Raccomandata
Incarto n. 35.2012.69 LG/DC/sc
Lugano 13 marzo 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 luglio 2012 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 26 marzo 2004, RI 1, dipendente della __________, in qualità di aiuto carpentiere / copritetto e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, nell’intento di caricare del materiale sul camioncino aziendale è scivolato sul pianale, cadendo a terra da un’altezza di 150 cm (doc. LAINF 2), e riportando, secondo il certificato 27 aprile 2004 del Dr. __________, una frattura lussata dell’osso navicolare del piede destro (doc. 6).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’CO 1 con decisione formale del 24 novembre 2006, ha posto termine alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera), ritenuto che l’assicurato non presentava più alcuna sequela dell’evento infortunistico del 26 marzo 2004 (doc. 111).
1.3. Con decisione su opposizione del 5 marzo 2007 l’amministrazione ha modificato parzialmente la sua prima decisione riconoscendo l’eziologia traumatica dei disturbi localizzati al piede destro, ma confermando comunque – sulla base della valutazione del Dr. __________ – l’estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 21 novembre 2006 (doc. 132).
1.4. Contro questa decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha postulato, in via principale, l’espletamento di una perizia pluridisciplinare e il conseguente ripristino delle prestazioni di corta durata a far tempo dal 24 novembre 2006.
In via subordinata, il legale ha chiesto il rinvio degli atti all’amministrazione per un approfondimento istruttorio.
1.5. Con sentenza del 19 novembre 2007 (inc. 35.2007.40) il TCA ha accolto il ricorso, annullato la decisione su opposizione e rinviato gli atti all’ICO 1 con le seguenti motivazioni:
" (…)
In relazione alla pretesa stabilizzazione dello stato di salute, il TCA ritiene che non possa essere ignorata la circostanza che il chirurgo ortopedico e traumatologo PD dott. __________, specialista proprio nella chirurgia del piede, ha espresso il forte sospetto che l’assicurato presenti un conflitto talo-calcaneare a livello del canalis tarsi (cfr. doc. 126, allegato al doc. 127 e doc. X), perfettamente compatibile con il trauma da lui subito il 26 marzo 2004 (doc. A 3), patologia che, qualora venisse confermata, potrebbe essere trattata con successo mediante revisione mirata del canalis tarsi medialmente (doc. 126, p. 2 e allegato al doc. 127: “Se il conflitto menzionato fosse eliminato, esso riporterebbe così il paziente ad essere completamente asintomatico.” – il corsivo è del redattore).
Ora, il dott. __________ ha sottolineato la necessità che il ricorrente venga sottoposto a una TAC mirata sulla problematica appena menzionata, rilevando pure che l’esame tomografico del 22 marzo 2005 non soddisfa questo requisito (doc. X: “Dopo aver visionato la TAC eseguita in data 22.03.2005 non ho potuto verificare la patologia sospettata. La ragione è semplice in quanto il radiologo non sapeva niente di questo sospetto e quindi l’esame specialistico non è stato mirato al problema menzionato.” – il corsivo è del redattore).
Con riferimento all’obiezione sollevata dal dott. __________ secondo cui la RMN del 18 settembre 2006 avrebbe consentito di escludere l’affezione in questione (cfr. doc. 130), egli ha precisato che tale esame non è in realtà adeguato (doc. X: “… posso rispondere che la RMN oppure MRI non è l’esame adeguato per trovare questa patologia.”).
Pertanto, tutto ben considerato, questa Corte è dell’avviso che, senza conoscere l’esito della misura diagnostica suggerita dal PD dott. __________, non possa essere escluso, con la necessaria tranquillità, che degli ulteriori provvedimenti terapeutici sarebbero suscettibili di migliorare notevolmente le condizioni di salute di RI 1.
(…)
In concreto, ci troviamo di fronte a un accertamento sommario dei fatti. La decisione su opposizione impugnata va quindi annullata e gli atti retrocessi all’amministrazione, affinché disponga - senza indugio - l’approfondimento diagnostico indicato dal dott. __________.
Successivamente, l'assicuratore LAINF convenuto procederà a definire nuovamente il diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale.” (doc. 140)
1.6. L’INSAI ha quindi ripristinato le indennità giornaliere e in data 19 dicembre 2007 ha invitato il Dr. __________ a disporre l’approfondimento diagnostico indicato (doc. 142).
1.7. Il 21 aprile 2008 RI 1 è stato sottoposto ad una TAC al piede destro presso l’Ospedale Regionale di __________ (doc. 156), mentre il Dr. __________ ha visitato l’assicurato il 1° dicembre 2008 e steso il rapporto del 4 dicembre 2008 ribadendo il conflitto talo-calcaneare mediale centrale e consigliando un intervento di osteofitectomia mirata del canalis tarsi medialmente (doc. 162).
1.8. Nello scritto del 28 gennaio 2009 il Dr. __________, specialista FMH in chirurgia, attivo presso la __________ dell'CO 1 a , ha espresso le sue perplessità a proposito dell'intervento operatorio proposto dal Dr. __________ (doc. 177).
1.9. L’CO 1, dopo aver interpellato il Dr. __________, medico __________ __________ (cfr. doc. 180), ha predisposto un'ulteriore perizia ad opera del Dr. __________ della Clinica __________, al fine di stabilire se l'operazione proposta è realmente atta a migliorare le condizioni di salute dell'assicurato (doc. 187, 193).
1.10. In data 18 maggio 2009 il legale di RI 1 ha inoltrato un ricorso per denegata giustizia respinto da questa Corte con sentenza 35.2009.60 del 24 agosto 2009 (doc. 191).
1.11. Esperito l’accertamento peritale del Dr. __________ (cfr. rapporto del 18 maggio 2010, doc. 218), una nuova visita medica __________ (Dr. __________) in data 5 ottobre 2011 (doc. 273, 274) e gli accertamenti economici del caso, l’assicuratore infortuni con decisione del 14 dicembre 2011 ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità del 21% dal 1° novembre 2011 e di un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 10% (doc. 287).
L’CO 1, con decisione del 3 maggio 2012, ha quindi corrisposto un’indennità giornaliera del 25% limitatamente al periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e il 31 ottobre 2011 (doc. 297).
1.12. A seguito delle opposizioni interposte dall’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, in data 27 gennaio 2012 / 19 aprile 2012 (doc. 280, 296) e in data 5 giugno 2012 (doc. 298), l’CO 1 con decisione su opposizione del 13 luglio 2012 ha confermato il contenuto delle due decisioni (doc. 302).
1.13. Con tempestivo ricorso del 12 settembe 2012 l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha postulato il riconoscimento del diritto alle indennità giornaliere LAINF in misura del 100% sino al 28 febbraio 2009 ed in misura del 50% in seguito, oltre agli interessi di mora del 5% annuo sulle prestazioni arretrate e l’attribuzione di un’IMI del 20% (doc. I).
Il legale del ricorrente ha contestato la decisione riguardante la corresponsione delle indennità giornaliere dal 1° luglio 2007 al 31 ottobre 2007 nella misura del 25%. A suo dire non si poteva pretendere dall’assicurato – licenziato per la fine di agosto 2008 per le conseguenze dell’infortunio – a fronte di un’incapacità al lavoro completa nella sua attività di aiuto-carpentiere che cercasse un’occupazione adeguata. Inoltre – sempre secondo l’insorgente – nessuno ha mai fatto presente ad RI 1 che doveva reperire un’attività lavorativa alternativa (doc. I).
In considerazione della scarsa scolarità e dell’assenza di riqualifica o riformazione professionale egli avrebbe tutt’al più potuto reperire un’attività lavorativa al 50% dal mese di maggio 2010 (doc. I).
Vengono inoltre contestati i DPL utilizzati per definire le indennità giornaliere (doc. I).
Il legale di RI 1 ha inoltre postulato il riconoscimento di un’IMI del 20% (doc. I).
1.14. L’avv. RA 2, rappresentante dell’CO 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.15. Il 14 dicembre 2012 il TCA ha interpellato il Servizio giuridico dell’ CO 1 sui motivi che hanno indotto l’CO 1 ha versare la rendita d’invalidità solo a partire dal 1° novembre 2011 (doc. V).
1.16. L’CO 1 ha risposto il 18 dicembre 2012 (doc. VI).
I doc. V e VI sono stati inviati alle parti per osservazioni (doc. VII).
1.17. L’avv. RA 1 ha preso posizione il 16 gennaio 2013 riconfermandosi nelle proprie argomentazioni ricorsuali e postulando, a parziale modifica delle richieste formulate in sede di ricorso, il riconoscimento di indennità giornaliere al 100% sino alla nascita del diritto alla rendita, subordinatamente sino al 28 febbraio 2009 ed in misura del 50% in seguito (doc. VIII).
1.18. L’ CO 1 non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. IX).
Il doc. VIII è stato inviato all’ CO 1I per conoscenza (doc. X ), mentre il doc. IX all’avv. RA 1 sempre per conoscenza (doc. XI).
1.19. Con scritto del 29 gennaio 2013 il TCA ha nuovamente interpellato l’avv. __________ dell’CO 1 sui motivi precisi che hanno indotto l’amministrazione a non calcolare le prestazioni di lunga durata dal 2007 e sulle modalità di applicazione da parte dell’ CO 1 dell’art. 6 ultima frase LPGA (doc. XII).
1.20. L’ CO 1I ha risposto ai quesiti del TCA il 5 febbraio 2013 (doc. XIII).
I doc. XII e XIII sono stati inviati alle parti per osservazioni (doc. XIV).
1.21. L’avv. RA 2 non ha aggiunto nulla a quanto osservato dall’avv. __________ (doc. XV), mentre l’insorgente si è riconfermato nelle proprie argomentazioni ricorsuali (doc. XVI).
Il doc. XV è stato inviato all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XVII), mentre il doc. XVI all’avv. RA 2 sempre per conoscenza (doc. XVIII).
in diritto
2.1. Diritto all’indennità giornaliera durante il periodo 1° luglio 2007 – 31 ottobre 2011
2.1.1. Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.
L’entità dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione.
Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).
L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
2.1.2. Secondo la giurisprudenza, nel caso in cui, in virtù del principio della riduzione del danno, é esigibile che la persona assicurata cambi professione (cfr. art. 6 ultima frase LPGA), deve esserle concesso un termine adeguato - di regola dai 3 ai 5 mesi - per adattarsi alle mutate circostanze, così come per ricercare una nuova occupazione, termine durante il quale l’assicuratore è tenuto a corrispondere l’indennità giornaliera versata in precedenza (cfr. STF 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012; DTF 114 V 289 consid. 5b; STFA U 194/03 del 14 giugno 2004, consid. 5.3).
Trascorso tale termine, il grado di incapacità lavorativa determinante per la fissazione dell’indennità giornaliera, corrisponde alla differenza tra il reddito che l’assicurato avrebbe potuto realizzare nella sua precedente professione senza l’infortunio, e il reddito che egli potrebbe conseguire in un’attività adeguata (DTF 114 V 286 consid. 3c; RAMI 1994 K 935, p. 115 consid. 1).
Il termine nel quale l’assicurato deve cercare un’attività lavorativa in un altro ambito o settore professionale deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso concreto. Secondo la giurisprudenza in ambito di assicurazione malattia – applicabile per analogia all’assicurazione infortuni – l’obbligo di sfruttare la capacità lavorativa residua in un’altra professione si impone dopo un termine da 3 a 5 mesi (cfr. Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed., n. 153). Tuttavia però, secondo questi autori “l’application par analogie d’un tel délai est discutable: il paraît trop court dans le système de prestations de l’assurance-accidents, où l’indemnité journalière est souvent amenée à être remplacée par une rente. En effet, le droit à l’indemnité journalière s’éteint (notamment) au moment de la naissance du droit à une rente, naissance qui est elle-même subordonnée à la condition que l’état de santé de la personne assurée se soit stabilisé. Or, on ne saurait guère exiger de celle-ci qu’elle change de profession avant que son état de santé ne soit stable” (cfr. Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed., n. 153).
2.1.3. Con la decisione su opposizione del 5 marzo 2007 l’CO 1, facendo capo alla valutazione medica del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia, attivo presso la __________ dell’CO 1, ha ritenuto RI 1 abile al 100% al più tardi dal 21 novembre 2006 per lo meno per tutte quelle attività a terra in quanto per i lavori pericolosi sui tetti, non può essere garantita la necessaria sicurezza. Delle ulteriori cure e, in particolare delle operazioni non sono ritenute necessarie né tantomeno utili per quanto riguarda la situazione post-infortunistica (doc. 132).
Il Dr. __________, nel rapporto del 27 febbraio 2007 ha, in particolare osservato che:
" Zusammendfassend erachten wir aufgrund des objektiv günstigen Befundes am rechten Fuss (kein erheblicher Integritätsschaden) eine volle Arbeitsfähigkeit spätestens ab 21.11.2006 als zumutbar, zumindest auf ebenem Boden, da die Sicherheit bei gefärlichen Tätigkeit auf Dächern auch bei nur subjektiven Beschwerden nicht gewährleistet werden kann)” (doc. 130).
Il TCA nella sentenza 35.2007.40 del 19 novembre 2007 aveva annullato la decisione su opposizione del 5 marzo 2007 e rinviato agli atti all’CO 1 per un approfondimento diagnostico (indicato dal chirurgo ortopedico e traumatologo PD Dr. __________), volto a chiarire tramite una TAC la presenza o meno di un conflitto talo-calcaneare a livello del canalis tarsi. Patologia che se confermata, secondo il Dr. __________ avrebbe potuto essere trattata con successo mediante revisione mirata del canalis tarsi medialmente (cfr. sentenza del 19 novembre 2007, pag. 16/17).
Nella perizia del 18 maggio 2010 lo specialista in chirurgia del piede PD Dr. med. __________ della Clinica Universitaria __________ ha posto la diagnosi di “Artrosi postraumatica dell’articolazione astragalo-navicolare e artrosi incipiente dell’articolazione astragalo navicolare in esiti di frattura-lussazione dell’osso navicolare in data 26.03.2004 in/con
esiti di riduzione ed osteosintesi del 26.03.2004; - esiti di asportazione del materiale di osteosintesi e toeletta chirurgica delle parti molli dell’articolazione astragalo-navicolare del 24.08.2005” (doc. 218, pag. 14).
Alla specifica domanda dell’CO 1 circa l’utilità di un ulteriore intervento chirurgico al piede per il presunto conflitto astragalo-calcaneare mediale, il Dr. __________ ha così risposto:
" Dopo aver preso visione della TC non siamo in grado di confermare il reperto di un conflitto astragalo-calcaneare mediale. Possiamo tuttavia osservare nette alterazioni artrosiche postraumatiche a livello dell’articolazione astragalo-navicolare del piede destro. Pensiamo che quest’artrosi post-traumatica possa ben spiegare i sintomi del periziando. Prima di un ulteriore intervento chirurgico consiglieremmo un’infiltrazione diagnostica dell’articolazione astragalo-navicolare. In caso il periziando abbia una risposta positiva consiglieremmo di effettuare una cosiddetta doppia artrodesi limitata del piede destro, nella quale l’astragalo viene avvitato con calcagno e osso navicolare, con risparmio dell’articolazione calcaneo-cuboidale. Non consideriamo appropriata un’ulteriore artrolisi con osteofitectomia” (doc. 218, pag. 14).
Per quanto riguarda la capacità lavorativa il paziente è stato giudicato abile al lavoro al 50% per un’attività in piedi con carico sul piede, mentre l’abilità lavorativa è piena (100%) in attività che non comportano un carico sul piede destro, per esempio attività sedentarie (doc. 218, pag. 15).
In occasione della visita medica __________ del 5 ottobre 2011 il Dr. __________, spec. in chirurgia generale e della mano FMH, ha posto la diagnosi di “infortunio sul lavoro il 26.03.2004 con trauma al piede destro con frattura e lussazione dell’osso navicolare piede destro. Stato dopo osteosintesi minima con una vite con rondella il 26.03.2004. Stato dopo artrolisi di distrazione talonavicolare, asportazione vite con rondella e débridement delle parti molli il 24.08.2005. Stato dopo tendinite del muscolo tibiale posteriore postraumatico attualmente guarita. Dolori crampiformi e stato da cedimenti ginocchio destro di origine non chiara. Sviluppo di un’artrosi di media gravità a livello talonavicolare, navicolocuneiforme e nelle parti anteriori dell’articolazione sottotalare del piede destro, vedasi esame RM del retropiede destro effettuato il 06.09.2011.” (doc. 273, pag. 7).
L’assicurato non è più ritenuto abile quale aiuto copritetto carpentiere, ma abile nella misura massima possibile a partire dal 1° novembre 2011 (doc. 273, pag. 8).
Con la propria impugnativa, l’insorgente non ha contestato le conclusioni del Dr. __________, né dal profilo diagnostico, né tantomeno per quanto riguarda la capacità lavorativa residua.
Egli ha però sostenuto che sino alla perizia del Dr. __________ non vi era unanimità di vedute dei medici circa la diagnosi e le cure da porre in essere. Il legale ha, in particolare, fatto riferimento alle valutazioni, sempre da lui contestate, del Dr. __________. Secondo il ricorrente solo a seguito della visita medica di chiusura del 5 ottobre 2011 è emerso che dal punto di vista medico la situazione è stabile e solo dal mese di maggio 2010 l’insorgente avrebbe potuto in teoria cercare un’attività al 50% (cfr. doc. I; XVI).
2.1.4. Nella presente fattispecie, l’infortunio dell’assicurato è avvenuto in data 26 marzo 2004. È incontestato che l’incapacità al lavoro di RI 1, nella sua professione, sia di lunga durata.
Occorre quindi esaminare in primis da quando l’amministrazione era legittimata - ai sensi dell’art. 6 LPGA - a prendere in considerazione anche le mansioni esigibili in altre attività.
Alla luce della documentazione medica agli atti, il TCA ritiene che lo stato di salute dell’assicurato al momento della decisione su opposizione del 5 marzo 2007 (cfr. consid. 1.3.) era sostanzialmente stabile.
Già nel rapporto di visita del 22 dicembre 2005 il Dr. __________ aveva sottolineato che vi era abilità lavorativa dell’assicurato “magari in una posizione meno pericolosa che quella di carpentiere sui tetti” (doc. 64).
Il Dr. __________, responsabile della chirurgia del piede presso la Clinica di chirurgia ortopedica dell’Ospedale universitario di __________, nel rapporto medico del 10 luglio 2006, dopo aver sottolineato la presenza di una profonda discrepanza tra la sintomatologia lamentata dal ricorrente e lo stato oggettivabile a livello dell’estremità inferiore destra, aveva dichiarato l’assicurato completamente abile al lavoro (doc. 91).
Nel rapporto dell’11 agosto 2006 il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, aveva quindi dichiarato ormai completamente estinti i postumi dell’evento traumatico del 26 marzo 2004 (doc. 92) e con rapporto del 13 novembre 2006 confermato l’origine extra-infortunistica dei disturbi e la piena abilità lavorativa dell’insorgente (doc. 105).
Il Dr. __________, in data 29 gennaio 2007 – rispondendo ad alcuni quesiti posti dal legale di RI 1 – aveva anch’egli indicato che “considero che un’adeguata locazione sul luogo di lavoro potrebbe eventualmente riportare il paziente ad un’abilità lavorativa al 100% (motivo per il quale ho sconsigliato di svolgere lavori sui tetti)” (doc. 127).
RI 1 è stato inoltre peritato - in data 17 luglio 2007 per conto della __________ Assicurazioni – dal Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale nel rapporto del 16 agosto 2007 aveva dichiarato l’insorgente in grado di riprendere la propria professione di aiuto-carpentiere in misura massima del 50%, ma abile in misura piena in attività adeguate: “attività da leggere a tutt’al più medio-pesanti, con libera scelta o per lo meno cambiamento regolare della posizione di lavoro nel rispetto dell’ergonomia del tronco, con possibilità di scaricare regolarmente il piede destro nel mantenimento prolungato di una posizione eretta…)” (doc. B).
Nell’ambito della richiesta di prestazioni dell’assicurazione invalidità l’assicurato è stato valutato anche dal profilo reumatologico dal Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale nel referto 26 luglio 2007 ha fissato un’incapacità lavorativa del 30% nella sua precedente professione, ma una piena abilità in attività idonee rispettose dei seguenti limiti funzionali:
" Tenendo in considerazione quindi questi reperti, ritengo che il paziente presenti delle limitazioni funzionali per quanto riguarda le patologie a livello del piede di destra, in particolar modo delle limitazioni nel mantenere delle posizioni con il piede flesso o esteso o in parte supinato o pronato, nello svolgere dei lavori in cui debba continuamente rimanere in piedi o debba per la maggior parte del tempo camminare. Vi sono delle limitazioni anche nel svolgere dei lavori particolarmente pesanti in cui il paziente deve caricare sostanzialmente sulla gamba ed il piede destro. Limitata capacità lavorativa anche per quanto riguarda attività da svolgere su terreni impervi. Meno rilevanti sono le limitazioni funzionali dettate dalle patologie a livello della colonna vertebrale. Qui vi sono delle limitazioni nell'ambito di un'attività da svolgere prettamente in posizione statica con la parte superiore del corpo piegata in avanti o in attività in cui il paziente debba svolgere dei movimenti ripetitivi di flessione e rotazione del tronco o alzare dei pesi superiori ai 15-20 kg. Nell'attività professionale da lui antecedentemente svolta di aiuto carpentiere di copri tetto a seguito delle patologie elencate e delle limitazioni funzionali, ritengo che il paziente presenti un'incapacità lavorativa del 30%. Per quanto riguarda un'attività professionale adatta che tenga in considerazione le limitazioni funzionali sopra elencate, soprattutto di tipo sedentario, che comunque permetta al paziente di cambiare posizione, camminare e muoversi tra un momento di lavoro e l'altro, che gli permetta inoltre di evitare un carico sostanziale della colonna vertebrale con dei pesi superiori ai 15 kg o di mantenere delle posizioni statiche con la colonna lombare leggermente flessa in avanti, vi è ancora una capacità lavorativa completa anche in un'attività lavorativa non qualificata."
(doc. AI 23-12+13+14)
Questa Corte con la sentenza di rinvio 35.2007.40 del 19 novembre 2007 ha annullato la decisione su opposizione del 5 marzo 2007 e rinviato gli atti all’amministrazione per effettuare un approfondimento diagnostico volto a chiarire – in relazione alla stabilizzazione dello stato di salute – la presenza o meno di un conflitto talo-calcaneare a livello del canalis tarsi. Patologia che se confermata, secondo il medico curante Dr. __________ avrebbe potuto essere trattata con successo mediante revisione mirata del canalis tarsi medialmente (cfr. sentenza del 19 novembre 2007, pag. 16/17).
Nella perizia del 18 maggio 2010 lo specialista in chirurgia del piede PD Dr. __________ non è stato in grado di confermare il reperto di un conflitto astragalo-calcaneare mediale (doc. 218, pag. 14).
Essendo ora a conoscenza dell’esito della misura diagnostica suggerita dal PD Dr. __________, grazie alla valutazione peritale del Dr. __________, si può concludere per uno stato di salute stabilizzato.
Va infine aggiunto che questa Corte nella sentenza 32.2009.212 del 21 luglio 2010, in ambito di assicurazione invalidità, ha considerato RI 1 nel complesso abile al lavoro in misura piena in attività adeguate e rispettose dei suoi limiti funzionali a far tempo dal 14 novembre 2006, sopprimendo la rendita d’invalidità a far tempo dal 1° marzo 2007 (doc. 139).
Infine, nella perizia svolta dal Dr. __________ della Clinica __________ il paziente è stato quindi giudicato abile al lavoro al 50% per un’attività in piedi con carico sul piede, ma pienamente abile in attività che non comportano un carico sul piede destro (doc. 218, pag. 15).
Alla luce di quanto appena esposto il TCA ritiene che, presentando l’assicurato un’incapacità al lavoro di lunga durata (l’infortunio risale al 26 marzo 2004), l’amministrazione ha giustamente preso in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività (cfr. consid. 2.2.), nelle quali è giustificato ammettere una piena abilità lavorativa dal mese di novembre 2006 (con la decisione formale del 24 novembre 2006 l’amministrazione aveva posto termine alle prestazioni di corta durata ritenendo che l’assicurato non presentava più alcuna sequela dell’evento infortunistico del 26 marzo 2004, doc. 111).
2.1.5. Per quanto riguarda la questione del termine adeguato che l’assicuratore deve concedere all’assicurato per adattarsi alle mutate circostanze, così come per ricercare una nuova occupazione, il TCA rileva quanto segue.
RI 1 è stato informato, con la decisione su opposizione dell’CO 1 del 5 marzo 2007, della necessità di cambiare attività lavorativa.
" 5. Riassumendo, sempre a mente del Dr. __________, tenuto conto dei reperti oggettivi al piede destro, deve essere confermato che l’assicurato, al più tardi dal 21.11.2006, è abile al lavoro al 100% per lo meno per tutte quelle attività a terra in quanto, per i lavori pericolosi sui tetti, non può essere garantita la necessaria sicurezza anche in presenza unicamente di disturbi soggettivi. Delle ulteriori cure e, in particolare delle operazioni, non sono né necessarie né utili per quanto riguarda la situazione post-infortunistica. A quasi tre anni dall’infortunio la ripresa dell’attività professionale è molto più importante che delle indagini o delle terapie inutili” (doc. 132, la sottolineatura è del redattore).
In ossequio alla giurisprudenza appena citata, l’amministrazione ha quindi concesso 4 mesi di tempo (a partire dal 5 marzo 2007) per il cambiamento d’attività lavorativa imposto dall’obbligo di ridurre il danno.
Sino al 30 giugno 2007 RI 1 ha beneficiato di un’indennità giornaliera completa (doc. 243).
Con la decisione del 3 maggio 2012 l’CO 1 ha poi riconosciuto il diritto ad un’indennità giornaliera del 25%, a decorrere dal 1° luglio 2007 sino al 31 ottobre 2011, sulla base del raffronto dei redditi (doc. 242, 243, 297).
In sede di ricorso l’insorgente ha lamentato che “nessuno ha mai fatto presente al signor RI 1 che doveva reperire un’attività esigibile” (doc. I, pag. 9).
Questa argomentazione non merita accoglimento.
Infatti, nella decisione su opposizione del 5 marzo 2007 l’CO 1 aveva chiaramente indicato che in considerazione delle risultanze mediche (valutazione Dr. __________ al più tardi dal 21 novembre 2006 l’assicurato era abile al lavoro al 100% “per lo meno per tutte quelle attività a terra in quanto, per i lavori pericolosi sui tetti, non può essere garantita la necessaria sicurezza” (doc. 132, pag. 5).
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno era dunque ragionevolmente esigibile da RI 1 al momento in cui è stata rilasciata la decisione su opposizione del 5 marzo 2007, visto soprattutto quanto esposto al consid. 2.1.4., una ripresa dell’attività lavorativa in mansioni adeguate al suo stato di salute.
2.2. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico per il calcolo delle indennità giornaliere.
2.2.1. Quale reddito da valido, l’amministrazione sulla base dei dati forniti dal signor __________ della __________ __________, ha considerato l’importo di fr. 56'414.28 (fr. 4'339.56 x 13), corrispondente a quanto l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2007 svolgendo a tempo pieno l’attività di aiuto carpentiere / copritetto, nell’ipotesi in cui non fosse rimasto vittima dell’infortunio (cfr. doc. 240, 242).
L’importo del reddito da valido non viene contestato dal ricorrente e può essere confermato dal TCA.
2.2.2. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5 %. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.2.3. Nel caso in esame per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF resistente ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso cinque aziende ticinesi. L’CO 1 ha indicato che dai medesimi risulta che nelle attività leggere che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare tenuto conto dei postumi infortunistici residuali, e meglio operaio di fabbrica presso __________, __________, aiuto orologiaio presso la __________ di __________, operaio di fabbrica presso la __________, operaio di fabbrica presso la __________, __________, operaio di fabbrica presso la __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2007, un reddito annuo pari a fr. 42'680.-- (cfr. doc. 242).
D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In effetti, dalla tabella che figura sul doc. 242 si evince che sono 43 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 29’899.-- e a fr. 59’208.--, e infine che quello medio è di fr. 43'491.--.
In relazione all’esigenza di rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL (cfr. DTF 129 V 472), il TCA osserva che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 42'680.--.) è inferiore rispetto alla media dei salari medi (fr. 43’491.--), ciò a tutto vantaggio dell’assicurato.
In conclusione, accertato che i cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano appieno le limitazioni funzionali descritte dal medico dell’CO 1, il reddito da invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.
Esso ammonta a fr. 42'680.--.
Il danno residuo del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 42'680.-- al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 56'414.28, risulta essere del 24,3%, arrotondato al 24% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41.
L'assicuratore convenuto, pur essendo giunto al medesimo risultato del 24,3%, ha poi arrotondato tale percentuale al 25% (cfr. doc. 242).
Al riguardo, occorre rilevare che secondo la giurisprudenza di cui alla STFA del 19 dicembre 2003 nella causa R., U 27/02, consid. 3.2. = DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41, l'assicuratore LAINF non avrebbe dovuto arrotondare per eccesso la percentuale citata, bensì per difetto, giungendo al risultato di una rendita di invalidità del 24% (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 pag. 44, in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).
Il TCA potrebbe quindi, in linea di principio, riformare la decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 11b della Legge di procedura per le causa davanti al TCA; art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; DTF 122 V 166).
Questa Corte, tuttavia, considerate le circostanze dell'evenienza concreta, rinuncia ad effettuare una reformatio in pejus, visto che si tratta unicamente di una facoltà (cfr. STFA del 23 giugno 2003 nella causa A., U 192/02; STFA del 22 aprile 2003 nella causa P., U 334/02; STFA del 2 giugno 2003 nella causa Service de l'emploi du canton VD c/ G., C 119/02; STFA del 17 giugno 2003 nella causa R., H 313/01; DTF 119 V 249) e che, del resto, la medesima non è neppure stata sollecitata dall'assicuratore infortuni.
Nella misura in cui l'assicuratore convenuto ha assegnato al ricorrente delle indennità giornaliere per il periodo 1° luglio 2007 – 31 ottobre 2011 nella misura del 25%, il ricorso da lui interposto va respinto.
2.3. Ci si potrebbe chiedere se l'ICO 1 non avrebbe in realtà dovuto versare la rendita d'invalidità, anziché le indennità giornaliere, ben prima del 1° novembre 2011. Infatti l'amministrazione nella decisione su opposizione del 5 marzo 2007 aveva considerato stabilizzata la situazione post-infortunistica e ritenuto già nel marzo 2007 esigibile un cambio di professione (cfr. decisione del 3 maggio 2012, doc. 297).
Secondo Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed., n. 153, l’entità dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale professione. Un cambiamento di professione ai sensi dell’art. 6 ultima frase LPGA, non appare peraltro esigibile fintantoché lo stato di salute non si è stabilizzato.
Secondo la giurisprudenza in ambito di assicurazione malattia – applicabile per analogia all’assicurazione infortuni – l’obbligo di sfruttare la capacità lavorativa residua in un’altra professione si impone dopo un termine da 3 a 5 mesi.
Tuttavia però, secondo gli autori citati “l’application par analogie d’un tel délai est discutable: il paraît trop court dans le système de prestations de l’assurance-accidents, où l’indemnité journalière est souvent amenée à être remplacée par une rente. En effet, le droit à l’indemnité journalière s’éteint (notamment) au moment de la naissance du droit à une rente, naissance qui est elle-même subordonnée à la condition que l’état de santé de la personne assurée se soit stabilisé. Or, on ne saurait guère exiger de celle-ci qu’elle change de profession avant que son état de santé ne soit stable” (cfr. Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed., n. 153, la sottolineatura è del redattore).
Secondo l’CO 1 – interpellato due volte su questo punto dal TCA (cfr. doc. V, XII) – il fatto che le misure di delucidazione, messe in atto dopo la sentenza del 19 novembre 2007, hanno confermato che la situazione era stabilizzata non avrebbero permesso di ritornare sul versamento dell’indennità giornaliera e attribuire retroattivamente la rendita al 2007.
L’CO 1 “ha ripristinato il versamento delle indennità giornaliere per non lasciare l’assicurato senza alcuna prestazione nell’attesa degli esiti degli accertamenti disposti in ossequio alla sentenza di rinvio del 19.11.2007” (doc. V, VI).
La questione può così rimanere indecisa, in quanto le parti non hanno contestato la decorrenza della rendita d’invalidità (cfr. doc. I, VI) e la soluzione adottata dall’amministrazione è comunque più favorevole all’assicurato.
La rendita d’invalidità al 21% calcolata dall’CO 1 dal 1° novembre 2011 è pari ad un importo mensile di fr. 855.10 (doc. 287), mentre l’indennità giornaliera versata al 25% dal 1° luglio 2007 corrisponde a fr. 30.75 al giorno, pari a fr. 922.50 mensili (fr. 30.75 x 30) (cfr. doc. 260).
2.4. Entità dell’indennità per menomazione all’integrità
2.4.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.4.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.4.4. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.4.5. Dalle tavole processuali si evince che la valutazione della menomazione all’integrità di cui è portatore RI 1 è stata eseguita dallo specialista in chirurgia generale e della mano FMH e medico __________ Dr. __________.
Questo il tenore del suo apprezzamento 5 ottobre 2011:
" (…).
Infortunio sul lavoro il 26.03.2004 con trauma al piede destro con frattura e lussazione dell’osso navicolare piede destro.
Stato dopo osteosintesi minima con una vite con rondella il 26.03.2004.
Stato dopo artrolisi di distrazione talanavicolare, asportazione vite con rondella e dédridement delle parti molli il 24.08.2005.
Sviluppo di un’artrosi di media gravità a livello talonavicolare, navicolo-cuneiforme e nelle parti anteriori dell’articolazione sottotalare del piede destro, vedasi esame RM del retro piede destro effettuato il 06.09.2011
Valutazione
10%
Argomentazione
Si considera in particolar modo la tabella nr 5 per la valutazione della menomazione d’integrità fisica riguardante il subentrante di artrosi dopo traumi delle estremità inferiori.
Presso il nostro assicurato è presente un’artrosi talonavicolare, navicolocueneiforme nella parte anteriore dell’articolazione sottotalare, di grado intermedio appunto, questo verificato dall’esame RM del retro piede destro recente del 06.09.2011. Questo esame radiologico è stato fra l’altro valutato personalmente dal sottoscritto nel PACS.
L’artrosi descritta della radice del piede destro Chopart e parziale dell’articolazione talocalcaneare dà diritto ad un’IMI appunto del 10%” (doc. 274)
In sede di ricorso, l’insorgente pretende di aver diritto a un’indennità del 20% in quanto – a suo dire – si tratta di un’artrosi che concerne pressoché tutta la caviglia (cfr. doc. I, p. 12).
Chiamato a pronunciarsi su una questione squisitamente medica - vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti -, questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione del medico di fiducia dell’CO 1, il quale ha quantificato l’IMI in un 10%, avendo cura di comparare la gravità della menomazione presentata dall’assicurato con altre espressamente previste dalle tabelle edite dalla Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI.
È inoltre utile ricordare che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti gli assicurati che presentano la stessa situazione medica, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).
In esito a quanto precede, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata anche nella misura in cui ad RI 1 è stata assegnata un’IMI del 10%.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti