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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.01.2013 35.2012.49

16. Januar 2013·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,739 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

Urto alla spalla dx con, in seguito, cure conservative e senza interruzione del lavoro. Circa 4 anni più tardi, diagnosi di rottura cuffia rotatoria a dx. Negato nesso causale naturale con l'infortunio, in ragione dell'assenza di una chiara "sintomatologia ponte"

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2012.49   mm

Lugano 16 gennaio 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell’11 luglio 2012 di

 RI 1    rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 6 giugno 2012 emanata da

CO 1 rappr. da:   RA 2        in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 22 gennaio 2007, RI 1 - dipendente della Direzione delle __________ in qualità di __________ e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, durante il controllo di un autocarro, nel rialzarsi ha urtato la spalla destra contro lo spigolo del rimorchio.

                                         L’ecotomografia del 30 gennaio 2007 ha evidenziato un trauma interstiziale con modesta quantità di fluido peritendineo in corrispondenza del tendine del muscolo sovraspinato (doc. 2).

                                         La terapia é consistita nell’assunzione di antidolorifici e nell’applicazione di cerotti Flector. Non vi é stata alcuna interruzione del lavoro (cfr. doc. 5).

                               1.2.   A causa di disturbi alla spalla destra, in data 10 dicembre 2010, l’assicurato é stato sottoposto a un esame di risonanza magnetica, il quale ha mostrato, segnatamente, la presenza di una rottura transmurale del sovraspinato (cfr. doc. 4).

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 23 agosto 2011, l’amministrazione ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi alla spalla destra (cfr. doc. 18).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 21 e doc. 28), in data 6 giugno 2012, l’Istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 30).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso dell’11 luglio 2012, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano rinviati all’CO 1 affinché attenda la prova tendente ad accertare la natura dell’affezione alla spalla destra.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha sviluppato in particolare le considerazioni seguenti:

"  (…).

Nel contesto dell’opposizione é stato fatto presente che il medico curante, dr. __________, nega che siano state esperite tutte le prove necessarie alfine di accertare l’origine della patologia, segnatamente quanto doveva/poteva occorrere in occasione dell’intervento operatorio che si sarebbe reso necessario.

In un primo tempo detto intervento era previsto in epoca più o meno prossima, sennonché nel frattempo, stante il fatto che la patologia é attualmente sostanzialmente asintomatica, il fatto che la medesima non pregiudica la capacità al lavoro, il signor RI 1 ha deciso di dar seguito ad un corso professionale che si sarebbe tenuto a far tempo dal prossimo autunno e quindi all’anno successivo.

… Evidentemente in siffatta circostanza la prova determinante non può essere assunta a breve, per il che si é richiesto di attendere prima di emettere una decisione formale che, una volta cresciuta in giudicato avrebbe compromesso definitivamente la copertura del caso in contesto Lainf. La CO 1 nega la necessità di tale prova; conferma le conclusioni della propria visita __________.

Per contro l’assicurato conferma la necessità di attendere per dar seguito a tale prova fintanto che non disporremo del relativo rapporto chirurgico con tanto di rapporto video.

(…).”

                                         (doc. I)

                               1.5.   L’CO 1, in risposta, ha chiesto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

                               1.6.   In corso di causa, questa Corte ha interpellato il dott. __________ (doc. V) e il dott. __________ (doc. VI).

                                         I loro rapporti sono datati, rispettivamente, 30 ottobre (doc. VII) e 13 novembre 2012 (doc. VIII).

                                         Alle parti é stato concesso di presentare delle osservazioni in merito (cfr. doc. X + allegato, doc. XI e doc. XIV).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della lite é la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni a proposito del danno alla salute localizzato alla spalla destra, oppure no.

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.6.   In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

                                         Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

                               2.7.   Dalle tavole processuali emerge che l’amministrazione ha negato l’esistenza di un nesso causale naturale tra i disturbi alla spalla destra e l’evento infortunistico del gennaio 2007, facendo capo al parere espresso al riguardo dal dott. ____________________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.

                                         In effetti, con apprezzamento del 9 agosto 2011, il medico __________ __________ appena citato ha sostenuto quanto segue a proposito dell’eziologia della problematica in questione:

"  (…).

Per quanto attiene all’età dell’assicurato, abbiamo comunque a che fare con un assicurato di 45 anni con diversi problemi articolari (vedi rapporto del dott. __________).

Secondo la letteratura corrente, all’età di 45 anni lesioni degenerative della cuffia non sono per nulla rare, in questo caso poi l’assicurato presenta diversi altri problemi all’apparato loco-motorio di tipo degenerativo.

Guardando la RM si vede un chiaro becco osteofitico al di sotto dell’acromion, questo tipo di conformazione ha un effetto negativo sulla vascolarizzazione del tendine e quindi può benissimo spiegare una rottura di tipo degenerativo. Da ultimo, un classico trauma diretto della spalla come quello descritto dall’assicurato non é atto a provocare una rottura di un tendine della cuffia, infatti eseguendo questo tipo di movimento e subendo questo tipo di trauma si riceve un colpo diretto sull’acromion, quindi sulla protezione ossea e la cuffia non viene assolutamente sollecitata in nessun modo.

Ricordo che il radiologo che ha eseguito l’ecografia parla di un cambiamento della struttura interstiziale del tendine e conclude in seguito per una lesione di tipo post-traumatico.

Questo non é possibile, infatti sia sonograficamente che tramite RM si può soltanto descrivere un cambiamento della morfologia di una struttura valutata e non si può concludere sull’eziologia della stessa, infatti una disomogeneità di un tendine alla sonografia può essere di origine degenerativa oppure di origine post-traumatica. La valutazione esatta del meccanismo dell’infortunio porta poi a determinare se questo infortunio può aver provocato o no la lesione visualizzata radiologicamente.

In questo caso ribadisco che un trauma diretto come quello descritto dall’assicurato non é assolutamente in grado di provocare una rottura di un tendine, per cui quanto visualizzato dal radiologo mediante la sonografia non può essere interpretato come di origine post-traumatica.

È ben possibile che il trauma subito abbia reso temporaneamente sintomatica una patologia degenerativa preesistente, a distanza di 3 anni la causalità é però da lungo tempo estinta.”

                                         (doc. 17 - il corsivo é del redattore)

                                         In precedenza, con certificazione del 26 luglio 2011, il medico curante specialista di RI 1, dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, aveva espresso l’opinione contraria, sostenendo l’esistenza di un legame causale naturale tra la problematica alla spalla destra e l’evento assicurato (doc. 15: “Tenendo conto dell’età del paziente, dell’assenza di segni degenerativi della cuffia dei rotatori e che prima di questo infortunio l’assicurato era completamente asintomatico, per me il nesso di causa tra il trauma e la patologia riportata é almeno molto probabile.”).

                                         In corso di causa, il TCA ha dapprima invitato il dott. __________ a pronunciarsi sulla tesi ricorsuale secondo cui per decidere con cognizione di causa sull’eziologia della nota lesione della cuffia rotatoria, occorrerebbe attendere gli esiti dell’intervento chirurgico ricostruttivo (cfr. doc. VI).

                                         Il medico di __________ lo ha negato, precisando che “artroscopicamente risulta praticamente impossibile distinguere una lesione di origine post-traumatica da una lesione di origine degenerativa, questo in modo particolare in caso di lesioni tendinee. Soltanto in caso di un importante e violento trauma con rottura immediata e transmurale di un tendine e soltanto qualora si effettuasse l’artroscopia immediatamente dopo il trauma, si potrebbero vedere delle modifiche morfologiche delle strutture che possono far risalire all’origine post-traumatica. Quando si esegue un’artroscopia a distanza di sei anni non é più possibile distinguere quello che può essere di origine post-traumatica e quello che può essere di origine degenerativa (questo vale in modo particolare per le lesioni tendinee e le lesioni meniscali).” (doc. VII - il corsivo é del redattore).

                                         D’altro canto, al dott. __________ é stato chiesto di esprimersi sugli argomenti che il dott. __________ ha sviluppato per negare l’eziologia infortunistica (cfr. doc. V).

                                         Questo il tenore del suo referto 13 novembre 2012:

"  (…).

Le comunico che non condivido pienamente la valutazione del Dr. __________, soprattutto che un trauma diretto alla spalla non può provocare una lesione della cuffia rotatoria. È vero sì che é protetta dall’acromion ma anche delle forze dirette trasmesse dall’acromion sulla cuffia possono portare ad una rottura. Un acromion di tipo III° ossia un acromion uncinato oppure con un becco osteofitico potrebbe effettivamente portare a delle tendiniti recidivanti oppure a lesioni parziali che potrebbero favorire la rottura tendinea, ciò però non vuol dire che la rottura é avvenuta su basi degenerative, é semplicemente un’espressione che il tendine prima del trauma era un po’ più debole rispetto a un tendine normale.

Un altro fatto evidente é che i dolori sono apparsi immediatamente dopo il trauma in una spalla che prima aveva una funzionalità perfetta.”

                                         (doc. VIII)

                                         Con apprezzamento del 26 novembre 2012, il dott. __________ ha criticamente commentato il contenuto del rapporto allestito da medico curante specialista:

"  (…).

Allo stesso modo dobbiamo immaginare l’acromion come il tetto della spalla (del resto viene anche definito in questo modo dagli specialisti in chirurgia della spalla), ora un colpo diretto sull’acromion  se non ha la forza per rompere e quindi sfondare l’acromion non può avere assolutamente nessun effetto sul tendine che si trova al di sotto dello stesso. Se invece il colpo diretto é tanto forte da rompere e quindi sfondare l’acromion allora effettivamente anche il tendine del sovraspinato che si trova al di sotto dello stesso può subire delle lesioni. Nel caso specifico risulta evidente che l’acromion non si é rotto e non é stato sfondato per cui il tendine non ha subito assolutamente nulla. Il dott. __________ nel caso specifico dice che le forze dirette possono portare alla rottura del tendine, quindi parla di una mera possibilità che però a me pare addirittura impossibile se penso alle spiegazioni e all’esempio di cui sopra.

Per quanto attiene alla forma dell’acromion e al becco osteofitico il dott. __________ invece capovolge la situazione, in questo caso egli parla solo di una possibilità, infatti ritiene che la forma dell’acromion o il becco osteofitico possono essere all’origine di una rottura della cuffia mentre invece secondo l’opinione del sottoscritto nella stragrande maggioranza dei casi questo é il meccanismo principale che porta alla rottura del tendine. Citerò in seguito la letteratura a prova di questo fatto.

La terza osservazione fatta dal dott. __________ ricalca il principio del post hoc ergo propter hoc che nel caso della medicina assicurativa per valutare la causalità non é di alcun valore.”

                                         (allegato al doc. X, p. 2)

                               2.8.   Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene che l’apprezzamento enunciato dal dott. __________, chirurgo ortopedico che vanta una vasta esperienza nel campo della medicina infortunistica e assicurativa, in base al quale la lesione che interessa il tendine del muscolo sovraspinato non é imputabile al sinistro occorso nel gennaio 2007, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.

                                         Innanzitutto, al TCA appaiono convincenti le considerazioni che il medico di circondario ha espresso a proposito dell’inadeguatezza del trauma subito da Antonio Gambino a provocare la lesione tendinea finalmente accertata e, in particolare, in merito al ruolo di naturale protezione giocato dall’acromion (cfr. doc. 17 e allegato al doc. X).

                                         D’altro canto, occorre tener conto che, secondo la giurisprudenza federale, una ricaduta viene assunta da un assicuratore infortuni, allorché la "sintomatologia ponte" fra l’infortunio e i disturbi accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti, come ad esempio quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un trattamento (cfr. STFA U 344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2.; 3.3.).

                                         Nella concreta evenienza, il TCA rileva che, in occasione della sua audizione del 17 marzo 2011, l’assicurato ha dichiarato di avere sempre avuto qualche disturbo alla spalla destra, a dipendenza dei movimenti effettuati, ma di non essere mai stato perciò costretto a consultare un medico, rispettivamente a interrompere la propria attività lavorativa. È soltanto nel mese di ottobre 2010 che egli ha deciso di recarsi dal proprio medico curante proprio per discutere della situazione a quella parte del corpo (cfr. doc. 5, sottoscritto dall’insorgente in segno di approvazione).

                                         In esito a quanto precede, secondo questo Tribunale, non vi è stata una chiara "sintomatologia ponte" ai sensi della giurisprudenza appena citata.

                                         Del resto, il TFA ha deciso in questo stesso senso in una sentenza U 458/00 del 24 ottobre 2001, in cui l’assicuratore LAINF non é stato giudicato responsabile della ricaduta fatta valere nel 1995 da un assicurato che nel 1991, in occasione di incidente della circolazione, aveva subito una contusione di un ginocchio, poiché, benché durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e la nuova problematica, egli avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere quali "sintomi ponte" per il riconoscimento di una relazione di causalità naturale. Infatti tali disturbi non avevano mai necessitato di cure, né condotto a un’inabilità lavorativa (cfr. anche la STFA U 296/03 del 24 maggio 2004 consid. 2.1.1.).

                                         In queste condizioni, e tenuto conto anche delle considerazioni contenute nel rapporto 30 ottobre 2012 del dott. __________ (cfr. doc. VII), non vi é alcuna valida ragione per accogliere la domanda ricorsuale tendente a rinviare gli atti all’Istituto assicuratore nell’attesa che l’assicurato si decida a sottoporsi al prospettato intervento di ricostruzione della cuffia dei rotatori.

                                         Tutto ben considerato, il TCA non ritiene quindi dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), un legame causale naturale tra i problemi alla spalla destra annunciati all’CO 1 nel mese di febbraio 2011 e l’infortunio occorso all’assicurato il 22 gennaio 2007.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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