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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.02.2012 35.2011.46

6. Februar 2012·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,471 Wörter·~22 min·4

Zusammenfassung

Incidente stradale (tamponamento) con distorsione cervicale. Assicurato dichiarato totalmente abile al lavoro trascorsi circa tre mesi. Rinvio atti all'amministrazione per perizia volta ad accertare tempi e modi di recupero della capacità lavorativa

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2011.46   mm

Lugano 6 febbraio 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 7 settembre 2011 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 19 luglio 2011 emanata da

CO 1 rappr. da:   RA 2        in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 20 febbraio 2011, RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di pizzaiolo ausiliario e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso CO 1 -, é rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale (tamponamento).

                                         A causa di questo sinistro, l’assicurato, che si trovava a bordo dell’autovettura tamponata, ha riportato una contusione/distorsione del rachide cervicale e lombare (doc. 6, p. 5).

                                         L’assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Con la decisione formale del 14 giugno 2011, l’amministrazione ha dichiarato RI 1 abile al lavoro al 50% dal 18 aprile e al 100% dal 16 maggio 2011 (cfr. doc. 4).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato, in data 19 luglio 2011, CO 1 ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 5).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 7 settembre 2011 (erroneamente denominato “petizione”), RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che l’assicuratore resistente venga condannato a riconoscergli indennità giornaliere corrispondenti a un’incapacità lavorativa completa durante il periodo 18 aprile-31 luglio 2011, e ciò con particolare riferimento a quanto certificato dal Prof. dott. __________ nel suo rapporto del 20 aprile 2011 (doc. I).

                               1.4.   CO 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

                               1.5.   Nel corso del mese di novembre 2011, questa Corte ha interpellato il Prof. __________, al quale é stato chiesto di pronunciarsi sulle considerazioni contenute nel referto 18 maggio 2011 del dott. __________ (doc. V).

                                         La sua risposta é pervenuta in data 30 novembre 2011 (doc. VI).

                                         L’Istituto assicuratore convenuto ha preso posizione in proposito il 27 dicembre 2011 (doc. X), mentre l’assicurato é rimasto silente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   L’oggetto della lite é circoscritto alla questione di sapere se CO 1 era legittimata a dichiarare l’assicurato abile al lavoro al 50% dal 18 aprile e al 100% dal 16 maggio 2011, oppure no.

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. DTF 133 V 57 consid. 6.6.2, 128 V 169 consid. 1b e riferimenti, 116 V 41 consid. 2c; STF U 394/06 del 19 febbraio 2008, consid. 4.1; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.4.   È già stato indicato che, secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

                                         Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

                                         La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

                                         Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

                                         L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

                                         Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

                               2.5.   Dalle carte processuali emerge che il giorno seguente quello dell’infortunio l’assicurato ha consultato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, in quanto denunciava un formicolio alle estremità delle dita, cefalea e rigidità cervicale. Il curante ha instaurato una terapia con analgesici e antinfiammatori e attestato una completa incapacità lavorativa (cfr. doc. 6, p. 2).

                                         Il dott. __________ ha certificato un’ulteriore inabilità lavorativa in data 28 febbraio e 9 marzo 2011 (allegati al doc. 9).

                                         Nel corso del mese di marzo 2011, RI 1 é stato sottoposto a una RMN della colonna cervicale, esame che ha mostrato la scomparsa della lordosi fisiologica tra C4 e C7, una protrusione o iniziale ernia centrale paramediana sinistra e fissura dell’anello fibroso a livello di C5-C6, nonché delle piccole protrusioni a carico delle radici intraforaminali di C5 e di C6, senza compressione diretta ma con una possibile irritazione (doc. 10).

                                         In data 8 aprile 2011 ha avuto luogo una visita di controllo a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia. Dopo avere diagnosticato una sindrome cervicale e lombovertebrale cronica, averne riconosciuto l’eziologia infortunistica e prescritto l’esecuzione di fisioterapia, il medico fiduciario appena menzionato ha dichiarato l’assicurato in grado di riprendere la sua precedente attività di pizzaiolo in misura del 50% dal 18 aprile 2011 e in misura completa dal 16 maggio 2011. Egli ha peraltro precisato che in un’attività alternativa, quale il venditore, il cassiere, il benzinaio oppure l’aiuto in un ufficio, il ricorrente andava considerato totalmente abile già a far tempo dal 1° maggio 2011 (doc. 6, p. 6).

                                         Il 18 aprile 2011 l’insorgente ha privatamente consultato il Prof. dott. __________, Primario del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale regionale di __________. In quella sede, lo specialista ha riscontrato un netto raddrizzamento della lordosi fisiologica con tendenza a mantenere il capo in leggera anteroflessione, nonché una netta diminuzione dei movimenti di rotazione/inclinazione da entrambi i lati.

                                         Queste le sue conclusioni:

"  (…).

Il quadro clinico attuale non ha subito mutamenti dal momento dell’infortunio, non da ultimo poiché egli non é stato preso a carico in ambito reumatologico fisiatrico, come suggerito dai protocolli internazionali.

Di conseguenza, le conclusioni del Collega __________ e cioè una ripresa lavorativa nella misura del 50% a breve, non sono realistiche e la decisione sulla capacità lavorativa deve essere procrastinata al termine della cura, che potrà prendere facilmente ancora 2-3 mesi.

Nel caso in cui venisse a sovrapporsi un problema articolare posteriore, converrebbe aggiungere anche un approfondimento diagnostico con test sui rami articolari mediali, ad esempio presso il Centro anti-dolore, __________.

Tenuto conto del contesto, abbiamo informato l’Assicurazione CO 1 per l’ulteriore presa a carico delle cure.”

                                         (doc. 11)

                                         Il 13 maggio 2011 RI 1 é stato di nuovo visitato dal dott. __________. Per quanto qui d’interesse, il fiduciario ha ribadito che l’assicurato sarebbe stato in grado di riprendere l’esercizio a tempo pieno dell’attività di pizzaiolo a contare dal 16 maggio 2011. Egli si é quindi così espresso a proposito della valutazione del Prof. __________:

"  (…).

Per quel che concerne il rapporto del Prof. __________ del 20.04.2011, questo non porta nuovi reperti oggettivabili, rispettivamente nessuna nuova evidenza sulla scala di evidenza da I fino a VI.

Per quel che concerne il giudizio sulla capacità lavorativa, questo esprime un’opinione personale del Prof. __________ che non possiamo condividere in nessun modo, basandoci sul nostro esame e sui reperti oggettivabili.”

                                         (doc. 7, p. 3)

                                         In data 21 giugno 2011, il dott. __________ ha certificato di aver prolungato l’inabilità lavorativa “… in base alla visita del Prof. __________ effettuata in data 18.04.11, il quale consiglia un prolungo dell’inabilità lavorativa di 2-3 mesi fino al termine delle cure antinfiammatorie e fisioterapiche.” (doc. C).

                                         Terminate le cure fisioterapiche, l’assicurato é stato dichiarato abile al lavoro in misura completa a contare dal 1° agosto 2011 (cfr. doc. D).

                                         In corso di causa, il TCA ha chiesto al Prof. Renella di pronunciarsi sulle obiezioni rivoltegli dal dott. __________ (cfr. doc. V).

                                         Questo in particolare il tenore della sua risposta 28 novembre 2011:

"  (…).

… in occasione della nostra valutazione specialistica unica del 18.04.2011, rilevavamo che il signor RI 1 non era stato preso a carico in ambito reumatologico/fisiatrico secondo i criteri suggeriti dai protocolli internazionali, da una parte; dall’altra lo studio di risonanza non poteva essere considerato normale, poiché evidenziava un netto raddrizzamento della lordosi fisiologica, come si vede abitualmente nelle sindromi algiche del segmento cervicale, dovuta ad un’irritazione articolare o ad un problema discale.

Per questa ragione suggerivamo di approfondirlo ulteriormente con un test diagnostico, ad esempio presso il Centro per la terapia del dolore, __________, per oggettivare la probabile sindrome articolare posteriore e se del caso istituire provvedimenti terapeutici specifici.

In assenza di un procedimento diagnostico completo (che potrebbe naturalmente anche escludere un disturbo oggettivo nel segmento cervicale) e in presenza di un caso nel quale non sono stati adottati i protocolli diagnostici terapeutici previsti a livello internazionale, non pensiamo che ci si possa esprimere adeguatamente sulla capacità lavorativa di una vittima di incidente. Né é legittimo ritenere, senza uno studio mirato, che i disturbi descritti da un paziente, siano puramente soggettivi o che ci si trovi in presenza di un caso di simulazione.

È in tal senso che devono essere interpretate le nostre considerazioni nella relazione del 20.04.2011.”

                                         (doc. VI)

                                         Il 27 dicembre 2011 la patrocinatrice de CO 1, dopo avere conferito con il dott. __________, ha comunicato al TCA che “… in assenza di lesioni dei dischi, delle vertebre e delle articolazioni e di nessuna patologia neurologica, come confermato dallo stesso Dr. __________, risulta essere assolutamente contrario ai principi dell’economicità della procedura rivolgersi nuovamente ad un medico. Notasi che in caso di colpo di frusta alla cervicale QTF1 risp. 2 la situazione si risolve in poche settimane. Nel “Reintegrationsleitfaden Unfall 2010” (ASA risp. SVV pag. 37) l’incapacità lavorativa per un lavoro fisico risp. intellettuale é nella media di 1 settimana per i casi QTF1 e di due per un lavoro fisico risp. intellettuale per i casi QTF2. La CO 1 ha riconosciuto al ricorrente un’incapacità lavorativa di ben 3 mesi, pertanto ritiene di aver ampiamente adempiuto ai suoi obblighi assicurativi.” (doc. X).

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                               2.7.   Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale ritiene di non potersi senz’altro fondare sull’opinione del medico interpellato da CO 1. In effetti, già alla lettura dei suoi rapporti emergono degli importanti dubbi ai sensi della giurisprudenza di cui alla DTF 135 V 465, tali perplessità sono ulteriormente avvalorate da elementi di valutazione che risultano dalla restante documentazione medica agli atti.

                                         Innanzitutto, nella misura in cui giustifica la propria valutazione della capacità lavorativa con la mancata oggettivazione di lesioni morfologiche a livello del rachide cervicale (cfr. doc. 7: “Per quel che concerne il giudizio sulla capacità lavorativa, questo esprime un’opinione personale del Prof. __________ che non possiamo condividere in nessun modo, basandoci sul nostro esame e sui reperti oggettivabili.” - il corsivo é del redattore), il dott. __________ sembra misconoscere il fatto che, in presenza di un trauma distorsivo alla colonna cervicale (ciò che è il caso nella presente fattispecie, così come da lui stesso ammesso), è tipico che i disturbi soggettivamente accusati dall'assicurato non trovino sufficiente riscontro sul piano oggettivo. L'assenza di correlazione, secondo una giurisprudenza federale inaugurata nel 1991, non basta a negarne ogni rilevanza nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni (cfr. DTF 127 V 103 consid. 5b/bb, 117 V 378 consid. 3d, 369 consid. 3f).

                                         In questo contesto, non può neppure essere ignorato che il Prof. __________, nel suo rapporto 28 novembre 2011 all’attenzione del Tribunale, ha sottolineato che “… lo studio di risonanza non poteva essere considerato normale, poiché evidenziava un netto raddrizzamento della lordosi fisiologica, come si vede abitualmente nelle sindromi algiche del segmento cervicale, …” (doc. VI - il corsivo é del redattore).

                                         D’altro canto, il TCA osserva che se é vero che, in base allo studio della Québec Task Force (QTF), una gran parte delle vittime di un trauma d’accelerazione cervicale, é in grado di riprendere il proprio lavoro entro le quattro settimane dall’infortunio (cfr. H.M. Strebel e altri, Diagnostisches und therapeutisches Vorgehen in der Akutphase nach kranio-zervikalem Beschleunigungstrauma (sog. Schleudertrauma), Empfehlungen einer schweizerischen Arbeitsgruppe, Schw. Medizin-Forum 2002, p. 1119), é altrettanto vero che esse devono beneficiare di trattamenti adeguati, segnatamente di natura fisioterapica (cfr. H.R. Stöckli e altri, Diagnostisches und therapeutisches Vorgehen in der chronischen Phase nach kraniozervikalem Beschleunigungstrauma (cKZBT, sog. Schleudertrauma) (ohne Commotio cerebri/mild traumatic brain injury), Pragmatische Empfehlungen der multidisziplinären Konsensusgruppe Olten vom 13.01.2005, Schw. Medizin-Forum 2005, p. 1182ss., in particolare p. 1185).

                                         Nella concreta evenienza, dagli atti si evince che RI 1 é stato inizialmente curato con una terapia farmacologica, analgesica e antinfiammatoria. È soltanto dopo la consultazione specialistica presso il Prof. __________ (aprile 2011) - il quale aveva evidenziato in quella sede proprio l’assenza di una presa a carico in ambito reumatologico-fisiatrico (cfr. doc. 11: “Il quadro clinico attuale non ha subito mutamenti dal momento dell’infortunio, non da ultimo poiché egli non é stato preso a carico in ambito reumatologico fisiatrico, come suggerito dai protocolli internazionali.” - il corsivo é del redattore) -, che l’assicurato é stato sottoposto a misure fisioterapiche (cfr. doc. D).

                                         Per quanto riguarda le affermazioni contenute nello scritto 27 dicembre 2011 dell’avv. RA 2 (cfr. doc. X), questa Corte ritiene che la capacità lavorativa debba essere valutata individualmente e non facendo capo a delle direttive fondate su rilevamenti statistici (in questo senso, si veda H. Isler, Kopfschmerzen und Arbeitsfähigkeit, in: Mürner/Ettlin: HWS-Distorsion (Schleudertrauma) & Leichte Traumatische Hirnverletzung. Invalidität und berufliche Reintegration, Basilea 2009, p. 199-204). In questo ordine di idee, é utile segnalare che B.P. Radanov e altri hanno osservato che - a due anni di distanza dal sinistro -, ancora il 18% di tutti gli infortunati soffriva di significativi disturbi residuali e che il 4% era parzialmente o totalmente incapace al lavoro (studio citato in Strebel e altri, art. cit., p. 1119).

                                         Questa Corte non può fondare il proprio giudizio nemmeno sulle certificazioni agli atti del Prof. __________, e ciò già per la sola ragione che da esse non é possibile dedurre alcunché di preciso circa la data in cui l’insorgente ha ritrovato la piena capacità lavorativa.

                               2.8.   In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

                                         Il TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

"  (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009)”.

                                         (DTF 137 V 263-265)

                                         In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

"  Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

                                         (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)

                                         L’Alta Corte é giunta alla stessa conclusione in una sentenza ancor più recente, 8C_943/2010 del 9 novembre 2011, concernente una fattispecie in cui l’aspetto della residua capacità lavorativa era stato oggetto di valutazioni discordanti tra il medico fiduciario dell’assicuratore infortuni ed i sanitari della clinica di riabilitazione dove l’assicurato aveva soggiornato tempo prima. In quella pronunzia, il TF ha rinviato la causa all’amministrazione affinché disponesse un complemento istruttorio da parte di un medico indipendente ossequiando la procedura di cui all’art. 44 LPGA.

                                         Nel caso di specie, é vero che la questione relativa alla capacità lavorativa dell’assicurato, non necessita semplicemente di una precisazione o di un chiarimento. Va però rilevato che CO 1 ha fondato la sua decisione sul solo parere di un proprio medico fiduciario.

                                         Per il TCA sono pertanto realizzati i presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. la giurisprudenza appena citata).

                                         Per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7., si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione impugnata. L’assicuratore LAINF resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi, dovrà ordinare una perizia specialistica volta ad accertare i tempi e i modi di recupero della capacità lavorativa da parte di RI 1 e, sulla base delle relative risultanze, decidere di nuovo in merito al diritto alle prestazioni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione su opposizione del 19 luglio 2011 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono retrocessi a CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 500 (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2011.46 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.02.2012 35.2011.46 — Swissrulings