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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.09.2008 35.2008.78

4. September 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,008 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

Il ricorso al TCA contro la decis.di un assicuratore LAINF con cui ha negato a un assic.il diritto a prestaz.,ritenendolo non più assicurato al momento del verificarsi dell'evento è irricevibile. Andava interposta opposizione all'assicuratore. Atti trasmessi a quest'ultimo per esame dell'opposizione

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2008.78   dc/gm

Lugano 4 settembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 3 settembre 2008 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 31 luglio 2008 emanata da

CO 1      in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 31 luglio 2008 la CO 1, assicuratore contro gli infortuni, ha rifiutato di riconoscere a RI 1 il diritto a prestazioni LAINF a seguito di un evento avvenuto il 5 luglio 2008, ritenendolo a quel momento non più assicurato e argomentando in particolare:

"  (...)

In considerazione del fatto che lei è alle dipendenze della spettabile __________ di __________ dal 1. luglio 2005, al momento dell'infortunio si trovava nel corso del terzo anno di servizio.

Nel Canton Ticino è in vigore la "Scala Bernese" la quale prevede che, fino al 4° anno di servizio il datore di lavoro ha l'obbligo di versare lo stipendio per 2 mesi.

Visto quanto precede occorre concludere che la fine del diritto a semi salario è avvenuta il 3 dicembre 2005 (trascorsi 2 mesi dall'inizio della malattia).

Alla luce di quanto precede le comunichiamo che non possiamo intervenire in suo favore per le conseguenze dell'infortunio avvenuto il 5 luglio 2008.

Questa decisione diviene definitiva qualora, entro 30 giorni dalla sua notifica, essa non venga impugnata motivandone le ragioni presso la sede indicata in testa alla presente lettera.

Durante un'eventuale procedura di opposizione verranno corrisposte le prestazioni nella misura indicata nella presente decisione. Per le decisioni che sopprimono o riducono le prestazioni in corso viene tolto l'effetto sospensivo ai sensi dell'art. 11 OPGA." (Doc. B)

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore chiede che la decisione del 31 luglio 2008 venga "annullata e riformata nel senso che la CO 1 continuerà a versare la rendita" e rileva in particolare:

"  (...)

Il meno che si possa dire è che la contestata decisione LAINF è confusa, in parte non si capisce quale sia il vero messaggio indirizzato al signor RI 1 il quale ed inoltre che il fraseggio è in parte inventato, come per esempio si afferma che il ricorso dovrà essere inviato: "presso la sede indicata in testa alla presente lettera"! (...)" (Doc. I)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).

                                         Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

                                         La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale.

                                         L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

                                         Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.

                               2.3.   Nella presente fattispecie la CO 1 ha correttamente indicato che la decisione del 31 luglio 2008 sarebbe diventata definitiva se non fosse stata impugnata entro 30 giorni presso la sua sede ed ha fatto riferimento ad "un'eventuale procedura di opposizione".

                                         Alla luce dell'art. 52 LPGA (cfr. consid. 2.1.) il presente ricorso è dunque irricevibile. Gli atti vanno trasmessi all'assicuratore contro gli infortuni.

                                         In una sentenza dell'8 gennaio 2003 nella causa D. (K 155/01) il TFA ha ricordato che "l'obbligo dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che "secondo la giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità giudiziaria competente (sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".

                                         Per quel che concerne l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, pag. 350) e dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv. 4 OG, art. 107 cpv. 2 OG) e cantonali (cfr. art. 126 cpv. 1 CPC applicabile in virtù del rinvio dell'art. 23 LPTCA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso del 3 settembre 2008 è irricevibile.

                                         § Gli atti sono trasmessi alla CO 1, __________, affinché esamini l'opposizione dell'assicurato.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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