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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.11.2008 35.2008.61

10. November 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,289 Wörter·~21 min·5

Zusammenfassung

Grado d'invalidità determinato secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi. Reddito da invalido stabilito in applicazione della DPL edite dall'INSAI/SUVA

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2008.61   mm

Lugano 10 novembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 luglio 2008 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 13 giugno 2008 emanata da

CO 1   rappr. da:   RA 2       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 14 marzo 2004, RI 1 - dipendente della __________ di __________ in qualità di carrozziere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, è scivolato sulle scale appoggiando in modo irregolare il piede destro (doc. 9)

                                         A causa di questo sinistro, egli ha riportato la frattura bimalleolare della caviglia destra, trattata con osteosintesi il 17 marzo 2004 (doc. 3). Il relativo materiale è poi stato asportato nel corso del mese di dicembre 2004 (doc. 41).

                                         L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Alla chiusura del caso, con decisione formale del 22 aprile 2008, l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 15% a contare dal 1° dicembre 2007, nonché un’indennità per menomazione all’integrità del 10% (doc. 188).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (doc. 193), l’CO 1, in data 13 giugno 2008, ha parzialmente riformato la sua prima decisione, nel senso che il grado dell’invalidità è stato aumentato dal 15 al 20% (doc. 197).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 16 luglio 2008, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’assicuratore resistente venga condannato a riconoscergli una rendita di invalidità del 50%.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha innanzitutto contestato di essere in grado di svolgere un lavoro adeguato in misura completa, facendo in sostanza riferimento alle certificazioni del suo medico curante, dott. __________. Perciò, vista la presenza agli atti di pareri medici contrastanti per quel che concerne l’esigibilità lavorativa, egli ha sottolineato la necessità che questa Corte disponga l’allestimento di una perizia medica (doc. I, p. 2s.).

                                         D’altro canto, sempre secondo il ricorrente, i posti di lavoro ritenuti dall’amministrazione allo scopo di determinare il reddito da invalido, specificatamente il magazziniere-fattorino, il serviceman e l’operaio di fabbrica, non sarebbero rispettosi dei limiti funzionali descritti dai sanitari. Egli ha pure contestato, a titolo cautelativo, nell’attesa di conoscerne l’esatta natura, le DPL che l’CO 1 ha considerato in sede di decisione su opposizione (doc. I, p. 3).

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

                               1.5.   In data 8 settembre 2008, all’assicurato è stato concesso di presentare nuovi mezzi di prova (doc. IV). Il relativo termine è scaduto infruttuoso.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della lite è unicamente il grado d’invalidità dell’assicurato.

                                         Secondo l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Ciò nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31 maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio 1996 nella causa G. P.).

                               2.3.   Dalle tavole processuali emerge che la decisione dell’CO 1 di considerare l’assicurato completamente abile in attività alternative adeguate, è stata presa sulla base delle risultanze della visita medica di chiusura eseguita dal dott. __________, il quale si è rifatto, a sua volta, agli esiti della valutazione della capacità funzionale a cui RI 1 è stato sottoposto nei giorni 16 e 17 aprile 2007.

                                         In effetti, in occasione della visita appena menzionata, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha ritenuto l’assicurato in grado di svolgere un’attività adeguata, che presenti le caratteristiche seguenti, citiamo: “L’assicurato non ha limitazioni nel sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, l’assicurato può spesso sollevare e portare pesi dai 5 ai 10 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado pesi dai 10 ai 25 kg e mai pesi superiori ai 25 kg. L’assicurato non ha limitazioni nel sollevare pesi fino a 5 kg oltre l’altezza del petto e può spesso sollevare pesi superiori ai 5 kg sopra l’altezza del petto. L’assicurato non ha limitazioni nel maneggio di attrezzi leggeri e di precisione, egli può spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti e mai più attrezzi molto pesanti, la rotazione manuale non è impedita. L’assicurato può molto spesso effettuare lavori al si sopra della testa, egli non ha limitazioni nell’effettuare la rotazione del tronco e non ha limitazioni nell’assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, l’assicurato può spesso assumere la posizione in piedi e inclinata in avanti, può molto spesso assumere la posizione inginocchiata e spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L’assicurato non ha limitazioni nell’assumere la posizione seduta di lunga durata ed egli può spesso assumere la posizione in piedi e di lunga durata. L’assicurato non ha limitazioni nel camminare fino a 50 m, egli può spesso camminare oltre i 50 m e di rado per lunghi tragitti. L’assicurato può di rado camminare su terreno accidentato, egli può spesso salire le scale e di rado salire su scale a pioli.” (doc. 156, p. 3s.).

                                         Dalla valutazione della capacità funzionale eseguita presso la __________ durante il mese di aprile 2007, era emerso che, tenuto conto dello stato dell’estremità inferiore destra (“Sindrome da dolore cronico di tipo neuropatico al malleolo mediale destro, in stato dopo osteosintesi per frattura bi-malleolare della caviglia destra il 14.3.2004.”), l’insorgente sarebbe stato in grado di riprendere l’esercizio della sua abituale professione di carrozziere in misura del 50% (massimo 60%), così come di svolgere un’attività alternativa, leggera e in posizione prevalentemente seduta, per tutto il giorno (doc. 150, p. 2).

                                         Unitamente alla propria impugnativa, l’assicurato ha prodotto un certificato, datato 16 luglio 2008, del suo medico curante, dott. __________, spec. FMH in medicina generale e dello sport.

                                         A suo avviso, in nessun caso RI 1 sarebbe in grado di esercitare un lavoro a tempo pieno e, citiamo: “anche lo svolgimento di un’attività lavorativa all’80% è estremamente difficile, dato la persistenza di importanti dolori alla caviglia destra anche a riposo, con importante limitazione funzionale.”.

                                         Per il curante lo stato clinico dell’assicurato non sarebbe migliorato in maniera significativa nel decorso post-infortunistico (doc. A7; si veda inoltre il doc. A6).

                               2.4.   Secondo la giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

                                         Infine, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B. P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                               2.5.   Chiamato a pronunciarsi, nel caso concreto, il TCA ritiene che l’apprezzamento enunciato dal dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, che vanta una vasta esperienza nel campo della medicina infortunistica e assicurativa, secondo cui l’assicurato ha conservato una piena capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate, ovvero in attività leggere dal profilo dell’impegno fisico e da svolgere in posizione prevalentemente seduta, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere all’atto istruttorio richiesto dal ricorrente (perizia medica).

                                         Del resto, deve essere sottolineato che le sue conclusioni, per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa, trovano piena conferma nella valutazione della capacità funzionale eseguita nell’aprile 2007 (doc. 150) e non appaiono neppure smentite dagli altri specialisti che hanno avuto in loro cura, in una veste o nell’altra, il ricorrente (in verità, nessuno di essi si è mai pronunciato riguardo alla capacità lavorativa in professioni alternative a quella abituale di carrozziere).

                                         In sede di ricorso, l’assicurato ha sostenuto che la sua capacità lavorativa sarebbe limitata anche in attività esigibili e, in proposito, si è riferito al parere contenuto nei certificati del dott. __________.

                                         A mente di questa Corte, però, il parere espresso da quest’ultimo sanitario non è suscettibile di mettere in discussione il valore probatorio del rapporto del medico di fiducia dell’amministrazione (e di quello, datato 14 maggio 2007, della __________).

                                         D’altronde, per il TCA non è nemmeno evidente comprendere le ragioni per le quali RI 1 non sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno un lavoro che gli consenta di risparmiare l’arto inferiore destro, come lo é senza dubbio un’attività svolta in posizione prevalentemente seduta.

                                         Inoltre, questo Tribunale ricorda che per costante giurisprudenza federale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

                                         Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008, il Tribunale federale ha sottolineato che:

"  (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

                                         (il corsivo è del redattore)

                                         La differenza, ai fini probatori, tra mandato di perizia e mandato di cura è stata peraltro richiamata dal Tribunale federale anche in una sentenza 9C_635/2007 del 21 agosto 2008.

                                         In esito alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, segnatamente di controllo e di sorveglianza (in proposito, si veda il rapporto finale 22 ottobre 2007 della consulente in integrazione professionale dell’AI - allegato al doc. 169, p. 2: “In considerazione dei limiti funzionali descritti in sede medica e tenuto conto del profilo socio-professionale del signor RI 1 si può desumere che egli, in un mercato del lavoro supposto in equlibrio, possa svolgere attività leggere e poco qualificate nel settore secondario e nel settore terziario. A titolo d’esempio, possono essere citati l’operaio generico con mansioni di assemblaggio, di rifinitura, di controllo, ecc. …”), che l’assicurato, nonostante i disturbi di origine infortunistica, sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno e con un rendimento completo.

                                         In questo contesto, è peraltro utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

                               2.6.   Si tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

                                         Per quanto concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati che figurano all'incarto, l'insorgente avrebbe guadagnato, nel 2007 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 59’150 (cfr. doc. 164 e 178).

                                         Tale importo non è stato contestato dall'assicurato e può, pertanto, essere fatto proprio da questo Tribunale.

                               2.7.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale contesto l'Alta Corte ha inoltre rilevato:

"  (…).

Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern (vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis 31. Dezember 2000 [AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."

                                         (DTF succitata, consid. 4.2.2)

                                         Su questi temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.

                               2.8.   Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF convenuto ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività leggere che l'assicurato sarebbe in grado di esercitare tenuto conto dei postumi residuali che interessano l’estremità inferiore destra, e meglio (considerando quelli indicati in sede di decisione su opposizione) l’aiuto meccanico industriale presso la __________ di __________, l’affilatore presso la __________ di __________, il cassiere presso un supermercato, il cassiere presso la __________ di __________ e, infine, il cablatore presso la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2007, un reddito annuo pari a fr. 47'047 (cfr. doc. 195 e allegati).

                                         D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

                                         In effetti, dalla tabella che figura sul doc. 195 si evince che sono 24 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 29’250 e a fr. 80’828, e infine che quello medio è di fr. 49’341.

                                         In relazione all’esigenza di rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL (cfr. DTF 129 V 472), il TCA osserva che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 47'047) è inferiore rispetto alla media dei salari medi (fr. 49’341), ciò a tutto vantaggio dell’assicurato.

                                         In conclusione - accertato che i cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano appieno le limitazioni funzionali descritte dal medico di __________, per cui la relativa obiezione sollevata, peraltro solo a titolo cautelativo, dall’insorgente si rivela priva di fondamento -, il reddito da invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.

                                         Esso ammonta a fr. 47'047.

                                         Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

                                         Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 47'047 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 59’150 - è del 20.46%, arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).

                                         Visto che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità del 20%, il suo ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2008.61 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.11.2008 35.2008.61 — Swissrulings