Raccomandata
Incarto n. 35.2008.33 MM/DC
Lugano 24 settembre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 aprile 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 marzo 2008 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 20 novembre 2003, RI 1 - impiegata presso l’Istituto della assicurazioni sociali e, perciò, assicurata d’obbligo presso l’CO 1 -, è rimasta vittima di una caduta in montagna e ha riportato un politrauma con commotio cerebri, pneumotorace e contusione polmonare bilaterale, fratture dello sterno e delle coste in serie bilateralmente, fratture delle vertebre Th5, Th7 e Th9, nonché frattura/impazione marginale anteriore del piatto superiore di Th10 (doc. 7).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 24 gennaio 2008, l’assicuratore LAINF ha assegnato all’assicurata una rendita di invalidità del 46% a far tempo dal 1° ottobre 2007 e un’indennità per menomazione all’integrità del 15% (doc. 154).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 159), l’CO 1, in data 26 marzo 2008, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 166).
1.3. Con tempestivo ricorso del 24 aprile 2008, RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’amministrazione venga condannata a riconoscerle una rendita di invalidità del 66 e 2/3% almeno ed un’IMI del 30%.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha fatto valere, per quanto riguarda la rendita di invalidità, che il grado di incapacità lavorativa nella sua abituale professione di impiegata sarebbe superiore (del 66 2/3%, corrispondente a tre ore di lavoro la mattina) a quello stabilito dal medico di circondario dell’CO 1, il quale ha omesso di prendere in considerazione i disturbi localizzati alla mano destra (doc. I, p. 5), conseguenza naturale dell’infortunio assicurato e, più in generale, la cui valutazione sarebbe falsata da diverse rilevanti imprecisioni (doc. I, p. 7s.).
In merito all’IMI, la ricorrente è dell’avviso che quella riconosciutale dall’Istituto assicuratore (15%) non tenga, citiamo: “… adeguatamente conto della grave perdita di vitalità della signora ed è iniqua, considerata la perdita di molte attività quotidiane e i persistenti dolori quotidiani. Ritenuto che la tabella 7 della CO 1 precisa di fornire solo dei valori indicativi, risulta dunque corretta in casu una commisurazione del danno per l’integrità del 30%, …” (doc. I, p. 9).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In corso di causa, l’assicurata ha prodotto dell’ulteriore documentazione, principalmente di natura medica, e si è riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni ricorsuali (doc. Vbis, doc. VII 1 e 2, doc. VIII + allegati).
L’amministrazione ha preso posizione al riguardo in data 29 luglio 2008, sottolineando l’irrilevanza della documentazione versata agli atti (doc. XII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite è l’entità della rendita di invalidità e dell’IMI spettanti a RI 1.
2.3. Diritto alla rendita di invalidità
2.3.1. Secondo l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31 maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio 1996 nella causa G. P.).
2.3.2. Dalle tavole processuali emerge che la decisione dell’CO 1 di considerare l’assicurata abile nella sua abituale attività di impiegata in ragione di quattro ore e mezza al giorno (tre ore al mattino e un’ora e mezza il pomeriggio), è stata presa essenzialmente sulla base delle risultanze della visita medica di chiusura del 17 ottobre 2006 (doc. 154, p. 2).
In effetti, in occasione della visita appena menzionata, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha ritenuto che, citiamo: “… nell’attività d’impiegata d’ufficio, quindi attività leggera, dove l’assicurata può in ogni caso cambiare posizione visto che non deve sempre stare seduta, si possa esigere la presenza sul posto di lavoro di almeno tre ore al mattino e un’ora e mezza al pomeriggio. Questo in considerazione del fatto che attualmente i dolori non sono così importanti e il consumo anche di medicamenti antalgici è nettamente diminuito. Ricordo anche che l’assicurata è stata vista in Agenzia alle due del pomeriggio, ha lavorato al mattino come al solito per circa 3 ore e, in occasione della visita in Agenzia, non lamenta particolari dolori alla schiena.” (doc. 123, p. 3).
Va precisato che, prima di emanare la decisione formale del 24 gennaio 2008, l’Istituto assicuratore resistente ha ancora sottoposto l’incarto alla propria Divisione di medicina assicurativa, specificatamente al dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.
Con apprezzamento del 29 marzo 2007, il medico fiduciario appena menzionato ha sostenuto che, tenuto conto dello stato di salute descritto dal dott. __________, non vi era ragione per credere che l’insorgente non fosse in grado di rispettare un pensum lavorativo di tre ore il mattino e di una e mezzo il pomeriggio (doc. 132, p. 3: “Es war somit klar und folgerichtig, dass die Wirbelsäule trotz erheblich Folgen der Verletzungen und plausibler Schmerzverursacher für mehr als drei Stunden vormittags für eine vollständig rückenschonende Tätigkeit ausreichend eingestuft wurde. Es gibt keinen seriösen Grund, weshalb die Patientin in dem Zustand, in welchem sie von Dr. __________ gesehen worden ist, nicht eine - von ihm vorgeschlagene - Präsenzzeit von drei Stunden vormittags und anderthalb Stunden nachmittags einhalten könnte.“).
Lo stesso dott. __________, ulteriormente interpellato dall’amministrazione, ha affermato di non essere in grado di stabilire un piano preciso delle ore, che tenga conto di pause aggiuntive determinate dai disturbi e di un’eventuale riduzione della velocità di esecuzione, non da ultimo perché egli non ha avuto occasione di visitare personalmente l’assicurata.
In ogni caso, risulterebbe, a suo avviso, esigibile l’esercizio a tempo pieno di un’attività che consenta di risparmiare la schiena e adeguata ai relativi disturbi (doc. 136).
Pendente causa, RI 1 ha prodotto della documentazione che, a suo avviso, confermerebbe l’impossibilità di estendere il proprio pensum lavorativo oltre le tre ore mattutine.
Con rapporto del 21 aprile 2008, il suo medico curante, dott. __________, spec. FMH in medicina generale, ha fatto valere che i postumi infortunistici residuali, localizzati al rachide dorsale e alla mano destra, sarebbero di impedimento a un aumento del tempo lavorativo, evidenziando che i dolori all’estremità superiore contribuirebbero, citiamo: “… alla facile esauribilità fisica in lavori (es. alla tastiera di un computer) tipici dell’impiegata.” (doc. A 8).
Per il dott. __________, Viceprimario del Servizio cantonale di neurochirurgia, non sarebbe esigibile che l’assicurata effettui un’ulteriore ora e mezza di lavoro il pomeriggio e ciò, citiamo: “… alla luce di un peggioramento del quadro radiologico visibile alla risonanza magnetica effettuata nel 2008 e confrontata con l’esame effettuato nel 2006.” (doc. VII 1).
Fra gli atti di causa figura pure una lettera, datata 21 aprile 2008, di __________, Capo dell’Ufficio dell’assicurazione malattia, l’ufficio dove lavora RI 1.
Per quanto qui di interesse, __________ si è espresso negativamente a proposito dell’eventualità di un aumento del pensum lavorativo:
" Oggi ho maturato un giudizio preciso e circostanziato della situazione fattuale, così come per quanto attiene ad una valutazione di merito nella prospettiva qui in discussione.
Osservando lo stato di spossatezza, sovente connotato anche da forti dolori fisici, della signora RI 1 al termine della mattinata di lavoro, la prospettiva, in tempi attuali, di un aumento dell’orario lavorativo non la ritengo né (i) praticabile, né (ii) auspicabile.
Non appare praticabile, a mente di chi scrive, per il fatto che, nella situazione attuale, al termine della giornata lavorativa la signora RI 1 denota di avere raggiunto il limite fisiologico delle possibilità produttive.
Parimenti non la ritengo auspicabile in ordine ai pericoli oggettivi che possono derivare da un’eccessiva sollecitazione del corpo: pericoli, in particolare, in rapporto ad un possibile - oserei dire anche, in specie, probabile - cedimento per mancanza di risorse fisiche. In questo caso la prospettiva sarebbe l’interruzione totale dell’attività.
L’ipotesi di una ripresa lavorativa, nel pomeriggio, per un tempo di un’ora e mezzo è solo teorica, nel senso che la situazione summenzionata - stato di fatto e pericoli potenziali connessi ad un incremento del tempo di lavoro - non muterebbe di un ette in meglio.
Anzi, a giudizio di chi scrive siffatta prospettiva peggiorerebbe la situazione, in quanto verrebbe ad aggiungere un nuovo fattore di logorio fisico: alludo espressamente al duplice tragitto di (i) rientro al luogo di domicilio, a cui farebbe seguito il (ii) ritorno pomeridiano sul posto di lavoro.
Nelle condizioni fisiche in cui versa attualmente la signora RI 1, il fatto di dover sopportare i disagi di un duplice spostamento quotidiano aggiuntivo è suscettibile di creare un concreto nocumento.”
(doc. A6 - il corsivo è del redattore)
2.3.3. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed a decidere se la documentazione a disposizione permetta di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Chiamata a pronunciarsi, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che la documentazione agli atti non le consenta né di ammettere né di escludere, con la necessaria tranquillità, che RI 1 possa lavorare oltre le tre ore mattutine che già svolge attualmente.
Innanzitutto, la valutazione della capacità lavorativa espressa dal medico di circondario in occasione della visita di chiusura, risulta contraddetta, oltre che dal curante, anche dal dott. __________ (cfr. doc. VII 1), il cui parere non può essere semplicemente accantonato, essendo, oltre che uno specialista proprio nella materia che qui interessa, perfettamente a conoscenza dei trascorsi valetudinari dell’assicurata, per averla avuta in sua cura dopo l’infortunio del novembre 2003.
A proposito dell’affermazione, contenuta nel rapporto del 17 ottobre 2006 del dott. __________, secondo cui in occasione della visita di chiusura l’assicurata non accusava particolari dolori alla schiena, malgrado avesse lavorato il mattino (doc. 123, p. 3), il TCA ritiene che essa vada perlomeno relativizzata nella misura in cui non è il risultato di un’osservazione prolungata nel tempo.
Inoltre, il dott. __________, con l’apprezzamento del 29 marzo 2007, ha sì avallato la valutazione del suo collega dott. __________ (doc. 132, p. 3), tuttavia, in un secondo tempo, ha dovuto ammettere di non essere in grado di formulare un piano preciso delle ore lavorative, in primo luogo per non avere visitato personalmente l’insorgente (doc. 136: “Ich bin nicht nur weil ich Frau RI 1 nicht gesehen habe nicht in der Lage, …”).
Infine, sebbene a ciò non possa venir attribuita un’importanza decisiva, occorre tenere conto delle considerazioni formulate da __________, diretto superiore dell’assicurata e, perciò, in una posizione privilegiata per valutare il suo rendimento lavorativo.
2.3.4. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.
In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.
Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.
Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nell’evenienza concreta, ci si trova dunque confrontati ad un accertamento sommario dei fatti. L’assicuratore infortuni convenuto ha, quindi, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA.
Si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata nella misura in cui è stata erogata una rendita di invalidità del 46%. Gli atti sono quindi rinviati all’assicuratore LAINF resistente affinché disponga accertamenti specialistici più approfonditi riguardo alla capacità lavorativa dell’assicurata e, alla luce dei relativi esiti, emani una nuova decisione di rendita.
Il TCA prende atto che l’Istituto assicuratore non si è ancora formalmente pronunciato in merito all’eziologia dei disturbi localizzati alla mano destra (cfr. doc. 166, p. 5).
Visto il tenore dell’impugnativa, l’CO 1 è invitato a provvedervi e, se del caso, a prendere in considerazione anche tale problematica ai fini della determinazione del grado di invalidità.
2.4. Indennità per menomazione all’integrità
2.4.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.4.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.4.4. L’CO 1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.4.5. Nel caso di specie, l’assicuratore LAINF convenuto, sentito il parere del dott. __________, ha assegnato alla ricorrente un’IMI del 15% (cfr. doc. 154).
Questa la sua valutazione contenuta nel referto del 17 ottobre 2006:
" REFERTO
Come esiti importanti e durevoli abbiamo uno stato da frattura Th5, Th7, Th9 e Th10 avvenuta il 20.11.2003, stato da frattura dello sterno e stato da frattura delle costole in serie bilateralmente, come pure contusione toracica e pneumotorace bilaterale.
Stato da stabilizzazione dorsale Th4 e Th11 nel novembre 2003 e stato dopo rimozione del materiale d’osteosintesi il 15.3.2005.
Vi è un’importante deformazione cifotica dei segmenti toccati che oltrepassa i 20° e vi è la presenza di dolori al carico, mentre a riposo non ci sono dolori.
VALUTAZIONE
IMI 15%
GIUSTIFICAZIONE
Deformazione maggiore di 21° dei segmenti toccati e scala dei dolori tra + e ++, questo da diritto ad un’IMI del 15% secondo la tabella 7.2.
(doc. 123)
Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale, considerata anche l'assenza di pareri specialistici divergenti, non vede motivi che gli impongano di scostarsi dall’apprezzamento espresso dal medico di circondario dell’assicuratore resistente.
In particolare, occorre osservare che un’indennità del 30%, quale quella che pretende la ricorrente, viene riconosciuta, secondo la Tabella 7.2, punto 1 (“Frakturen: LWS/BWS/HWS”), in caso di deformazione superiore a 21° e di dolori di livello +++, ovvero di dolori cronici più o meno forti, presenti anche di notte e a riposo, nonché d’impossibilità di carico supplementare.
Il quadro appena descritto appare ben più grave rispetto a quello che presenta RI 1, non fosse altro per il fatto che essa non lamenta dolori a riposo, in posizione coricata (cfr. doc. 115, p. 2 e 123, p. 2).
All’insorgente va rammentato che, in caso di peggioramento non prevedibile della menomazione all’integrità, l’art. 36 cpv. 4 OAINF contempla la possibilità di chiedere la revisione dell’indennità.
L’amministrazione è infine invitata, qualora dovesse essere accertata la natura infortunistica del danno alla mano destra, a esaminare se quest’ultimo da diritto a un’IMI oppure no.
Nella misura in cui all’assicurata è stata riconosciuta un’IMI del 15%, la decisione su opposizione del 26 marzo 2008 merita di essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui all’assicurata è stata assegnata una rendita di invalidità del 46%.
§§ Gli atti sono retrocessi all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione sulla rendita di invalidità.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurata l’importo di fr. 1'200 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti