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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.04.2008 35.2008.3

23. April 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,709 Wörter·~44 min·4

Zusammenfassung

Assicurato vittima di plurimi infortuni nel periodo 2001-2003. Negata l'eziologia traumatica alla problematica psichica. Annullata la decisione di rendita poiché assicuratore non ha considerato la globalità dei disturbi di natura infortunistica. Confermata IMI

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2008.3   mm

Lugano 23 aprile 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2008 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 30 novembre 2007 emanata da

CO 1   rappr. da:   RA 2       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 6 settembre 2001, RI 1 - direttore del locale notturno “__________” di __________ e assicurato contro gli infortuni presso CO 1 -, è caduto da uno sgabello e ha riportato una contusione dorso-lombare con frattura della vertebra D8 (doc. 3).

                                         L’assicuratore ha assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                               1.2.   Il 15 aprile 2002 l’assicurato è rimasto vittima di un secondo evento infortunistico: mentre scendeva da uno scalino situato dietro al bar, egli è andato a sbattere contro un muro, riportando, secondo il certificato 27 maggio 2002 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, una distorsione del ginocchio destro.

                                         La RMN del 7 maggio 2002 ha evidenziato, a livello del ginocchio destro, una lesione del legamento crociato anteriore e una contusione ossea.

                                         L’amministrazione ha riconosciuto la propria responsabilità anche in relazione a questo sinistro.

                                         Con decisione formale del 20 settembre 2002 - cresciuta in giudicato incontestata -, CO 1 ha riconosciuto all’assicurato un’indennità per menomazione all’integrità del 10% per tenere conto dei postumi residuali permanenti dell’infortunio del 15 aprile 2002.

                               1.3.   Un terzo e ultimo sinistro è occorso a RI 1 il 26 luglio 2003, allorquando egli è stato aggredito da tre persone nei pressi della discoteca “__________” (doc. 4).

                                         Secondo il rapporto 26 luglio 2003 del PS dell’Ospedale __________ di __________, egli presentava una tumefazione e una dermoabrasione al mento, escoriazioni alla lingua anteriormente, una dolenzia palpatoria al ramo montante della mandibola sinistra senza segni di lussazione, così come delle escoriazioni al gomito destro (doc. 10, p. 2).

                                         Questo evento è pure stato preso a carico da CO 1.

                               1.4.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 14 settembre 2007, l’assicuratore LAINF ha negato l’eziologia traumatica ai disturbi psichici presentati dall’assicurato e, d’altra parte, ha riconosciuto una rendita di invalidità del 17% a contare dal 1° agosto 2007, calcolata su un guadagno assicurato pari a fr. 63'875, nonché un’IMI del 10% (doc. 12).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 13 e 14), l’amministrazione, in data 30 novembre 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 15).

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 21 gennaio 2008, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, che l’assicuratore venga condannato a riconoscergli una rendita di invalidità del 35% almeno, nonché un’IMI del 25% almeno e, in via subordinata, il rinvio degli atti per nuova decisione.

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente, in primo luogo, critica il fatto che lo psichiatra dott. __________ si sia pronunciato in merito all’eziologia dei disturbi psichici da lui presentati, poiché si tratterebbe, a suo dire, di una questione di competenza dell’amministrazione (e dunque non del medico). Sempre a proposito della problematica psichica, egli fa valere che l’aggressione di cui è rimasto vittima del 2003, rappresenta un evento inusuale: “un’aggressione per l’appunto, portata con un’arma da fuoco (il proiettile gli ha sfiorato la testa). Le conseguenze di natura medica si sono protratte nel tempo, anche da un profilo psichico e quindi anche le relative cure.” (doc. I, p. 6).

                                         Per quanto concerne l’esigibilità lavorativa, l’assicurato contesta innanzitutto di essere in grado di svolgere un’attività lavorativa nella misura indicata dal medico fiduciario dell’assicuratore, posto che gli impedimenti derivanti dal danno alla salute infortunistico sarebbero ben più gravi di quelli refertati da quest’ultimo sanitario.

                                         Egli sottolinea inoltre che le attività alternative ritenute dall’assicuratore infortuni per determinare il reddito da invalido, non esisterebbero nella realtà (doc. I, p. 3s.) e, d’altro canto, che esse non sarebbero nemmeno adeguate tenuto conto dell’età, delle carenze linguistiche e della formazione professionale (doc. I, p. 4: “Nei fatti l’età, la circostanza che egli non abbia mai svolto qualsivoglia attività di tal genere, e comunque al di fuori dal contesto alberghiero, l’aspetto che comunque dovrebbe presentarsi alla ricerca di un’attività lavorativa con una limitazione oggetto del riconoscimento medesimo di una rendita, le limitazioni linguistiche, fanno apparire necessario tener conto di tali limitazioni nel valutare le prospettive lavorative future.”).

                                         Per RI 1, il quale ha continuato a svolgere l’attività di gerente di un esercizio pubblico, in cui ha peraltro investito cifre non indifferenti, non sarebbe esigibile che egli debba abbandonare tale lavoro. In questo senso, egli pretende che il tasso di invalidità venga stabilito in funzione del discapito di rendimento nell’esercizio dell’abituale attività di gerente, discapito quantificato in un 30% circa (doc. I, p. 4).

                                         In merito al guadagno assicurato su cui calcolare la rendita di invalidità, il ricorrente è dell’avviso che esso avrebbe dovuto essere adeguato ai sensi dell’art. 24 cpv. 2 OAINF e, in questo contesto, rimprovera all’amministrazione di non avere tenuto conto della tredicesima mensilità dovuta per legge dopo un certo periodo di lavoro ai dipendenti del settore alberghiero, così come dell’aumento del salario effettivo (doc. I, p. 5).

                                         Per quanto riguarda infine l’IMI, RI 1 ritiene che questa prestazione debba elevarsi almeno al 25% (doc. I, p. 6: “… nel caso particolare ci si trova dinanzi ad una scoliosi (con frattura, quindi più grave) di 14° con un grado di dolorabilità ++, per il quale è previsto il 20% di IMI. Nel caso particolare vi è anche una cifosi, per il che si richiede venga riconosciuta un’IMI del 25% almeno.”)

                               1.6.   CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

                               1.7.   In corso di causa, il ricorrente ha più volte preannunciato che avrebbe prodotto dell’ulteriore documentazione medica (cfr. doc. V, VII e IX).

                                         Sino ad oggi al TCA non è però pervenuto alcunché.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                               2.2.   In sede di risposta di causa, l’assicuratore LAINF ha sostenuto che la pretesa ricorsuale riguardante l’IMI non sarebbe ricevibile, essendo, su tale aspetto, la decisione formale del 14 settembre 2007 cresciuta in giudicato incontestata (doc. III, p. 5).

                                         Nella DTF 119 V 347ss., la nostra Corte federale ha stabilito che l'obbligo di articolare le censure vale, di principio, anche nella procedura di opposizione, di modo che, nella misura in cui la decisione formale non è oggetto di impugnativa nella procedura di opposizione e non è riesaminata d'ufficio, essa passa parzialmente in giudicato.

                                         In RAMI 1999 U 323, p. 98s., il TFA ha precisato che, anche se la richiesta nella procedura d'opposizione non si riferisce espressamente all'indennità per menomazione dell'integrità, la relativa prima decisione non può crescere in giudicato, qualora l'oggetto principale del litigio (diritto alla rendita di invalidità) sollevi delle questioni di causalità.

                                         Nella concreta evenienza, è vero che, con l’opposizione 5 novembre 2007, l’assicurato non ha contestato l'entità dell'indennità per menomazione dell'integrità riconosciutagli con decisione formale del 14 settembre 2007 (doc. 14).

                                         Nondimeno, in quella stessa sede, è stata sollevata una questione di causalità, nella misura in cui RI 1 ha preteso che le sue turbe psichiche venissero riconosciute come una conseguenza, naturale e adeguata, del sinistro del luglio 2003, di modo che, in ossequio alla giurisprudenza appena menzionata, la decisione formale in questione non può essere cresciuta in giudicato, nemmeno per quanto riguarda l’IMI.

                                         Nel merito

                               2.3.   Oggetto della lite è l’entità della rendita di invalidità e dell’IMI spettanti all’assicurato.

                                         Questa Corte deve preliminarmente esaminare se l’assicuratore LAINF convenuto era legittimato a negare la propria responsabilità in relazione alle turbe psichiche di cui soffre l’insorgente, oppure no.

                                         La risposta a questo quesito é in effetti suscettibile di incidere sull’entità delle prestazioni spettanti a RI 1.

                               2.4.   Disturbi psichici: causalità naturale e adeguata con l’infortunio del 26 luglio 2003?

                            2.4.1.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                            2.4.2.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                            2.4.3.   Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.

                            2.4.4.   Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

                            2.4.5.   Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

                            2.4.6.   Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie.

                                         La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

                                         In questo contesto è utile segnalare che, in una sentenza U 394/06 del 19 febbraio 2008, il Tribunale federale ha precisato la propria giurisprudenza in materia di traumi del tipo “colpo di frusta” al rachide cervicale e, in questo ambito, ha parzialmente modificato i criteri di rilievo che, a dipendenza della gravità dell’infortunio, devono eventualmente essere considerati nella valutazione dell’adeguatezza.

                                         L'Alta Corte non ha per contro modificato i principi applicabili in caso di sviluppo psichico abnorme post-infortunistico (cfr. STF U 394/06 succitata, consid. 6.1 e STF 8C_209/2007 del 7 marzo 2008, consid. 1.2). 

                            2.4.7.   Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

                                         La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.

                                         Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

                            2.4.8.   Dalla decisione su opposizione impugnata emerge che l’assicuratore convenuto si è rifiutato di riconoscere la propria responsabilità in merito ai disturbi psichici presentati dall’assicurato, sostenendo che essi non costituiscono una conseguenza, né naturale né adeguata, del sinistro del 26 luglio 2003.

                                         Con la propria impugnativa, l’assicurato contesta il fatto che CO 1 abbia negato l’esistenza di un legame causale naturale tra la problematica psichica e l’evento del 2003, facendo capo alla valutazione espressa dal proprio psichiatra di fiducia, nella misura in cui, a suo avviso, si tratterebbe di una questione di esclusiva competenza dell’amministrazione. A proposito dell’adeguatezza, egli sottolinea il carattere inusuale dell’infortunio del 2003, un’aggressione con arma da fuoco, le cui conseguenze si sono protratte nel tempo e, con esse, anche le relative cure mediche (doc. I, p. 5s.).

                                         Per quanto concerne la causalità naturale, dalle tavole processuali emerge che la questione è stata oggetto di un’approfondita perizia elaborata dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

                                         Lo specialista appena citato ha escluso che RI 1 soffra di un disturbo post-traumatico da stress (doc. 8, p. 10: “Durante l’esame clinico non ho potuto notare dei segni deponenti per un disturbo post-traumatico da stress (peraltro neppure rilevato nella precedente perizia del Dr. __________ che in quella occasione aveva posto la diagnosi di “episodio despressivo di grado lieve (F 32.0)”, mentre riteneva che i disturbi legati all’evento del 24.07.2003 erano in breve tempo “fortemente regrediti”) ed ha invece diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente di grado lieve (ICD-10: F33.0), patologia che non è riconducibile, con il grado della verosimiglianza preponderante, all’evento traumatico del 26 luglio 2003 (doc. 8, p. 12: “In conclusione, gli attuali problemi di salute, dal punto di vista psichiatrico, non sono, con verosimiglianza preponderante, da ricondurre all’evento infortunistico del 26.07.2003.” - il corsivo è del redattore).

                                         Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che la perizia elaborata dallo psichiatra dott. __________, anche in considerazione dell’assenza di pareri specialistici divergenti, possa validamente costituire da base al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

                                         In proposito, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), l’Alta Corte ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

                                         In merito alla censura ricorsuale secondo cui non incombeva al medico pronunciarsi sulla causalità, il TCA si limita a osservare che il dott. __________ ha giustamente valutato l’esistenza della causalità naturale (e non adeguata), questione di fatto generalmente di ordine medico (cfr. Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2. edizione, n. 79).

                                         Facendo difetto il nesso di causalità naturale tra la diagnosticata affezione psichica e l’infortunio del 26 luglio 2003 (e, con esso, la responsabilità dell’assicuratore LAINF), può naturalmente restare aperta la questione riguardante l’adeguatezza.

                                         Dal referto peritale del dott. __________ si evince che la sintomatologia depressiva di cui soffre l’insorgente, va intesa principalmente come, citiamo: “… reazione al disturbo algico esistente e non come conseguenza dell’infortunio del 26.07.2003.” (doc. 8, p. 12).

                                         Sebbene l’assicurato non lo pretenda, in base a quanto affermato dallo psichiatra fiduciario, si potrebbe pensare che la diagnosticata affezione psichica sia la conseguenza naturale dei pregressi infortuni, o meglio della sintomatologia algica a loro legata.

                                         Tale questione non merita tuttavia maggiori approfondimenti, nella misura in cui tanto l’evento del settembre 2001, quanto quello dell’aprile 2002 - nel primo caso l’assicurato è caduto da uno sgabello (o scaletta), nel secondo è scivolato su uno scalino posto dietro al bar, andando poi a sbattere contro un muro (cfr. consid. 1.1 e 1.2.) -, vanno senz’altro classificati fra gli infortuni leggeri o insignificanti, di modo che l’adeguatezza del nesso di causalità può essere negata a priori (cfr. RAMI 1992 U 154, p. 248s.).

                                         La problematica psichica non è quindi di pertinenza dell’assicuratore LAINF convenuto e, pertanto, il diritto alla rendita di invalidità e all’IMI vanno valutati tenendo conto esclusivamente dei postumi infortunistici di natura organica.

                               2.5.   Diritto alla rendita di invalidità

                            2.5.1.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le). Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

                            2.5.2.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"  Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                            2.5.3.   Questa Corte, in precedenza, è pervenuta alla conclusione che l’amministrazione era legittimata a determinare il diritto alla rendita di invalidità, prendendo in considerazione soltanto i postumi infortunistici organici (cfr. consid. 2.4.).

                                         A quest’ultimo proposito, va immediatamente precisato che non è contestata la circostanza che i disturbi localizzati al ginocchio sinistro vanno imputati a un infortunio occorso all’insorgente prima dell’inizio della copertura presso CO 1 (doc. 10, p. 11: “Ci sono disturbi funzionali alle due ginocchia più a sinistra che a destra con instabilità nel piano sagittale di grave entità a sinistra e di modica entità a destra, dopo lesione del legamento crociato anteriore sinistro e lesione del menisco mediale circa 20 anni fa (non a carico della CO 1); …” e doc. 6/18, p. 2: “Ha usato le stampelle e mi ricorda che 20 anni fa ha lesionato il legamento crociato anteriore sinistro e il menisco.” - il corsivo è del redattore) e, in quanto tale, non assicurato presso quest’ultimo assicuratore.

                                         Dagli atti di causa emerge che, allo scopo di chiarire l’aspetto eziologico e di definire l’esigibilità lavorativa, CO 1 ha disposto l’esecuzione di due perizie: l’una neurologica, l’altra chirurgico-ortopedica.

                                         Da un profilo neurologico, lo stato di salute di RI 1 è stato indagato dal dott. __________, il quale, dal suo punto di vista, ha refertato soltanto la presenza di una cefalea muscolotensiva, considerata non trovarsi in una relazione di causalità naturale con gli infortuni del 6 settembre 2001 e del 26 luglio 2003 (doc. 9, risposta al quesito n. 1: “Come descritto nella valutazione dal lato neurologico posso porre unicamente la diagnosi di una cefalea muscolotensiva insorta circa due anni or sono per la quale non esiste nessun nesso di causalità con gli infortuni del 6.9.01 e 26.7.03.” e n. 2: “Dal lato neurologico non vi sono postumi degli eventi invocati i quali non hanno causato nessuna patologia neurologica.” - il corsivo è del redattore)

                                         In data 1° dicembre 2006, l’assicurato è invece stato periziato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia.

                                         Per quanto qui di interesse, il medico fiduciario ha diagnosticato una toraco-lombalgia cronica e dei disturbi funzionali alle due ginocchia più pronunciati a sinistra che a destra (oltre, rifacendosi alla perizia psichiatrica del dott. __________, a una sindrome depressiva ricorrente di grado lieve - doc. 10, p. 10).

                                         Lo specialista appena citato ha inoltre ammesso che la toraco-lombalgia costituisce ancora una conseguenza naturale dell’evento del 6 settembre 2001, mentre l’assicurato è stato reputato avere nel frattempo ritrovato lo status quo ante a margine dell’infortunio del luglio 2003 (risposta al quesito n. 1: “Dal punto di vista chirurgico-ortopedico esiste ancora un nesso di causalità preponderante e probabile della attuale toraco-lombalgia con l’infortunio del 06.09.01. Dal punto di vista chirurgico-ortopedico ad oggi la sintomatologia somatica non è più in relazione con l’infortunio del 26.07.03.” e al quesito n. 5: “Per quanto riguarda l’infortunio del 06.09.01 lo stato quo ante non è ritrovato. Per quanto riguarda l’infortunio del 26.07.03 lo stato quo ante, dal punto di vista chirurgico-ortopedico, è ritrovato.”).

                                         Quindi tenuto conto delle sequele residuali dell’evento infortunistico del 6 settembre 2001 e, dunque, della sola toraco-lombalgia cronica -, il dott. __________ ha affermato che, nell’esercizio della sua abituale professione di direttore di un esercizio pubblico, RI 1 potrebbe svolgere senza limitazioni di sorta i compiti puramente amministrativi, mentre che, per poter eseguire altre mansioni più fisiche (ad esempio, portare pesi oltre i 10 kg o pulire il locale), egli dovrebbe introdurre delle pause di 5 minuti per ogni ora di lavoro (doc. 10, p. 13).

                                         Per contro, in un’attività alternativa adeguata, da svolgere in posizione alternata seduta (in misura di 2/3)/eretta (in misura di 1/3), l’assicurato presenterebbe una totale capacità lavorativa (doc. 10, p. 13: “In un’attività leggera, come ad esempio sorveglianza di videoschermi in un garage o in un grande negozio, in un lavoro ad un nastro a catena dove non si devono portare pesi superiori ai 10 kg, in un lavoro quale custode rispettivamente venditore, ma anche in un lavoro da lagerista dove vi sono importanti mezzi di aiuto, il signor RI 1 potrebbe lavorare in misura completa nell’intera giornata.”).

                                         Con la decisione formale del 14 settembre 2007, l’amministrazione, fatte proprie le conclusioni peritali dei dottori __________ e __________, ha dichiarato il ricorrente abile in misura completa in un’attività leggera adeguata e ha stabilito che sul mercato generale del lavoro, egli potrebbe ancora conseguire un reddito inferiore di circa il 17% a quello che avrebbe realizzato senza il danno alla salute, donde il riconoscimento di una rendita di invalidità di ugual misura (cfr. doc. 12).

                                         Il TCA osserva che nel valutare l’esigibilità lavorativa e, in ultima analisi, l’entità dell’invalidità, l’assicuratore convenuto non ha considerato il danno esistente a livello del ginocchio destro, sebbene la sua eziologia traumatica non fosse assolutamente contestata (del resto, con decisione formale del 20 settembre 2002, l’insorgente è stato posto al beneficio di un’IMI del 10% proprio in ragione di questo stesso danno - doc. 6/26).

                                         Ora, alla luce della perizia 1° dicembre 2006 del dott. __________, non può essere escluso, con la necessaria tranquillità, che i disturbi al ginocchio destro incidano negativamente sulla capacità lavorativa dell’assicurato (posto che fra le “diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa”, il medico fiduciario appena menzionato ha inserito anche le gonalgie bilaterali - doc. 10, p. 10) e, quindi, possano influenzare in qualche modo la definizione dell’esigibilità lavorativa.

                                         In proposito, va osservato che, con la decisione formale del 20 settembre 2002 (doc. 6/26), relativa al sinistro del 14 aprile 2002, La CO 1 aveva dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (visto che da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi era più da attendersi un sensibile miglioramento delle condizioni del ginocchio destro), assegnato un’IMI del 10% e - sempre tenuto conto delle sole sequele dell’evento dell’aprile 2002 -, dichiarato l’assicurato nuovamente abile al lavoro in misura completa.

                                         Nel valutare il diritto alla rendita di invalidità, con la decisione formale del 14 settembre 2007 (poi confermata in sede di opposizione), l’amministrazione non ha considerato lo stato del ginocchio destro e ha di fatto scisso le conseguenze degli infortuni assicurati (danno al rachide dorso-lombare, da una parte, danno al ginocchio destro, dall’altra).

                                         A mente di questa Corte, tale modo di procedere é contrario alla giurisprudenza federale.

                                         In effetti, nella DTF 116 V 159ss., l’Alta Corte federale ha stabilito che l'assicuratore infortuni non può, in una decisione suscettibile di opposizione, disgiungere le cause possibili di invalidità - in quella fattispecie, danni fisici da un lato e danni psichici dall'altro - per prevalersi in seguito della carenza di opposizione contro detto atto, escludente la sua responsabilità per una delle cause solamente, giustificando un rifiuto parziale di rendita.

                                         La decisione su opposizione del 30 novembre 2007 va pertanto annullata e l’incarto rinviato all'assicuratore LAINF convenuto, affinché - tenuto conto di tutte le conseguenze degli infortuni assicurati (danno alla colonna dorso-lombare e danno al ginocchio destro) -, ridefinisca l’esigibilità lavorativa e, quindi, si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita di invalidità a far tempo dal 1° agosto 2007.

                                         Non può in effetti essere escluso che, valutati globalmente, i postumi residuali degli infortuni del 6 settembre 2001 e del 15 aprile 2002 (per quanto riguarda il sinistro del luglio 2003, l’assicurato è reputato aver raggiunto nel frattempo lo status quo ante, cfr. doc. 10, risposta al quesito n. 5), si ripercuotano sull’esigibilità lavorativa in maniera diversa rispetto a come essi si ripercuoterebbero se valutati singolarmente.

                                         A titolo abbondanziale, a proposito dell’affermazione dell’insorgente secondo cui il suo grado di invalidità andrebbe stabilito in funzione del discapito di rendimento nell’esercizio della sua abituale professione di gerente, poiché non sarebbe ragionevole costringerlo ad abbandonare un’attività in cui egli ha investito somme di denaro non indifferenti, questo Tribunale fa presente che, secondo la giurisprudenza federale, qualora l’attività esercitata dopo l’insorgenza del danno alla salute non consente di valorizzare al meglio la capacità lavorativa residua dell’assicurato, quest’ultimo può essere tenuto a lasciare il suo posto di lavoro, rispettivamente, la sua impresa, in favore di un’occupazione più lucrativa (STFA U 334/02 del 22 aprile 2003, consid. 4.1 e U 74/01 del 10 dicembre 2001; RCC 1983, p. 246).

                               2.6.   Guadagno assicurato

                            2.6.1.   A norma dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato.

                                         Il cpv. 2 recita, da parte sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere é considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.

                                         Il medesimo art. 15 al cpv. 3 permette, peraltro, al Consiglio federale di emanare disposizioni particolari.

                                         Per guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni legali espresse (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 83 e giurisprudenza ivi menzionata).

                                         Di regola, é considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).

                                         L'art. 22 cpv. 4 OAINF prevede, nuovamente, che le rendite sono calcolate in base al salario pagato all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso dell'anno precedente l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti. Se il rapporto non è durato un anno intero, il salario ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo. Nel caso di un’attività temporanea la conversione è limitata alla durata prevista.

                                         Per evitare l’insorgere di situazioni scioccanti, il legislatore ha delegato al Consiglio federale la competenza di emanare delle norme destinate a stabilire il guadagno assicurato in alcuni casi speciali, per le indennità giornaliere e per le rendite (artt. 23ss. OAINF).

                                         Derogando al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 in fine LAINF e 22 OAINF, l'art. 24 OAINF definisce il salario determinante in alcuni casi speciali.

                                         Il cpv. 1 recita così che se nel corso dell'anno precedente l'infortunio, il salario dell'assicurato è stato ridotto a causa di servizio militare, servizio di protezione civile, infortunio, malattia maternità, disoccupazione o lavoro ridotto, il guadagno assicurato è quello che l'assicurato avrebbe conseguito senza queste circostanze.

                                         A mente del cpv. 2 della stessa disposizione, se il diritto alla rendita nasce più di cinque anni dopo l'infortunio o l'insorgenza della malattia professionale, determinante è il salario che l'assicurato avrebbe ottenuto nell'anno precedente l'inizio del diritto alla rendita se non si fossero verificati detti eventi, per quanto questo salario sia più elevato dell'ultimo riscosso prima dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia professionale.

                                         Giusta il cpv. 4, infine, se il beneficiario di una rendita d'invalidità è vittima di un ulteriore infortunio assicurato comportante un aggravamento dell'invalidità, determinante per calcolare la nuova rendita è il salario che l'assicurato avrebbe ricevuto nell'anno precedente l'ultimo infortunio se non si fosse già prima infortunato. Se questo salario è inferiore a quello ottenuto anteriormente al primo infortunio assicurato, è determinante il salario più elevato.

                            2.6.2.   Con la propria impugnativa, l’assicurato ha contestato l’entità del guadagno assicurato su cui l’amministrazione ha calcolato la rendita di invalidità (fr. 63'875 - cfr. doc. 12).

                                         A suo avviso, in effetti, al caso di specie torna applicabile l’art. 24 cpv. 2 OAINF e, in questo senso, oltre a, citiamo: “conteggiare (…) l’aumento congiunturale del salario.”, CO 1 avrebbe dovuto computare la tredicesima mensilità, nonché tenere conto degli aumenti salariali di cui egli avrebbe beneficiato qualora non fosse insorto il danno alla salute in questione (doc. I, p. 5).

                                         In sede di decisione su opposizione, l’assicuratore ha confermato di avere considerato l’art. 24 cpv. 2 OAINF e di avere perciò adeguato il guadagno assicurato precedente l’infortunio del 2001, citiamo: “… all’evoluzione dei salari nominali dei prezzi al consumo, …” (doc. 15, p. 14).

                            2.6.3.   Questa Corte concorda sul fatto che alla presente fattispecie torna applicabile l’art. 24 cpv. 2 OAINF (cfr., in questo senso, la DTF 123 V 45ss. = SVR 1997 UV88, p. 321ss., in cui il TFA ha stabilito che - qualora si tratti di fissare per la prima volta la rendita di invalidità dopo diversi infortuni invalidanti, con inizio del diritto alla prestazione più di cinque anni dopo il primo evento -, il guadagno annuo assicurato va determinato conformemente alla disposizione appena citata) e che pertanto il guadagno assicurato venga fissato sulla base del reddito che RI 1 avrebbe realizzato durante il periodo 1° agosto 2006-31 luglio 2007 (inizio della rendita di invalidità: 1° agosto 2007).

                                         L’art. 24 cpv. 2 OAINF persegue lo scopo di compensare quei pregiudizi che si realizzerebbero applicando il principio di cui all'art. 15 cpv. 2 LAINF. In particolare si è inteso evitare che un assicurato, la cui cura medica è durata a lungo e il cui diritto alla rendita sorge unicamente cinque anni dopo l'infortunio, percepisca soltanto il salario conseguito prima dell'infortunio. Questa circostanza potrebbe infatti condurre a risultati iniqui nel caso in cui i salari fossero nel frattempo aumentati in maniera importante. La disposizione persegue quindi lo scopo di adeguare all'evoluzione normale dei salari il reddito percepito nell'attività svolta prima dell'infortunio (DTF 127 V 172, 123 V 51 e la giurisprudenza ivi citata). Non è per contro ammissibile considerare un'ulteriore evoluzione professionale - in particolare rapporti di lavoro sorti dopo l'insorgenza dell'infortunio e, quindi, adeguamenti individuali del salario - e di conseguenza un aumento ipotetico che si sarebbe realizzato senza l'infortunio (DTF 127 V 173 consid. 3b; RAMI 1999 no. U 327 pag. 111 consid. 3c). In tale ipotesi, infatti, gli assicurati che percepiscono una rendita cinque anni dopo l'infortunio sarebbero - ingiustamente avvantaggiati rispetto a quelli il cui diritto alla prestazione è sorto precedentemente a questo termine (DTF 127 V 173 consid. 3b).

                                         In una sentenza U 349/01 dell’8 maggio 2003, consid. 4.1 - nota al patrocinatore dell’assicurato -, il TFA ha affermato che, nell’ambito dell’art. 24 cpv. 2 OAINF, oltre al rincaro, si deve pure considerare l'evoluzione dei salari in termini reali (cfr., inoltre, la RAMI 1999 U 340, p. 404ss.: "Der vor dem Unfall bezogene Lohn ist der seitherigen Teuerung und Reallohnentwicklung anzupassen" - il corsivo è del redattore).

                                         D’altro canto, in quella stessa pronunzia, l’Alta Corte ha negato che la tredicesima potesse entrare nel calcolo del guadagno assicurato, poiché il relativo diritto era maturato posteriormente all’infortunio in questione (“Con il gravame la Vaudoise censura in primo luogo il fatto che per il calcolo del guadagno assicurato sia stato tenuto conto, oltre che dell'evoluzione reale dei salari e del rincaro, anche della tredicesima mensilità. La critica è fondata. In effetti, malgrado la tredicesima faccia parte del salario determinante ai sensi della LAVS (RAMI 1989 no. U 81 pag. 382), il diritto di percepire questa prestazione sarebbe sorto, alla luce della documentazione versata agli atti, solo dopo l'infortunio.” - il corsivo è del redattore).

                                         I pochi elementi che emergono dagli atti di causa non consentono al TCA di stabilire se l’assicuratore ha determinato il guadagno assicurato in conformità alla giurisprudenza relativa all’art. 24 cpv. 2 OAINF appena citata, oppure no.

                                         Visto che l’incarto deve già esserle retrocesso per altre ragioni (cfr. consid. 2.5.3.), CO 1 procederà pure a riesaminare il proprio calcolo del guadagno assicurato, tenendo conto dei principi giurisprudenziali suevocati.

                               2.7.   Indennità per menomazione all’integrità

                            2.7.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

                            2.7.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

                            2.7.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                         menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

                            2.7.4.   L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

                            2.7.5.   Nel caso di specie, per quanto riguarda il danno al ginocchio destro, RI 1, con decisione formale del 20 settembre 2002, è stato posto al beneficio di un’IMI del 10% (doc. 6/26).

                                         Visto che la suddetta decisione è nel frattempo cresciuta in giudicato, il TCA non è legittimato a ridiscutere la questione in questa sede (ciò che del resto l’assicurato neppure pretende).

                                         D’altro canto, dato che la problematica psichica non è di pertinenza de CO 1 (cfr. consid. 2.4.8.), un diritto all’IMI non può neppure entrare in linea di conto.

                                         Per quanto concerne il rachide dorso-lombare, interessato dal sinistro del 6 settembre 2001, l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del dott. __________, ha assegnato all’assicurato un’IMI del 10% (cfr. doc. 12, p. 4).

                                         Questa la valutazione che il perito ha espresso in occasione della visita del 1° dicembre 2006:

"  Per l’infortunio del 06.09.01 esiste una menomazione dell’integrità del 10%. Per la toraco-lombalgia dovuta alla frattura di D8. Vi sono dolori di modica entità che si presentano raramente a riposo e che hanno un buon recupero dopo 1-2 giorni. Talvolta dolori persistenti. Scala dolore/funzione ++ con un angolo cuneiforme di 14°. Secondo la tabella 7.2, la menomazione dell’integrità è del 10%.”

                                         (doc. 10, p. 13)

                                         Questa Corte, chiamata a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione presente all’inserto, ritiene di non avere valide ragioni per scostarsi dall’apprezzamento del sanitario consultato da CO 1, specialista che vanta un’ampia esperienza nel campo della medicina infortunistica e assicurativa.

                                         L’insorgente ha sì chiesto il riconoscimento di un’IMI del 25% almeno, tuttavia egli non ha fornito alcun argomento medico-scientifico a sostegno di questa sua pretesa.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è confermata nella    misura in cui è stata negata la responsabilità dell’assicuratore       convenuto in relazione alla patologia psichica di cui soffre                            l’assicurato e nella misura in cui a quest’ultimo è stata      assegnata un’IMI del 10%.

                                              Per il resto, essa è annullata.

                                         §§ L’incarto è retrocesso all’amministrazione affinché si   ripronunci sul diritto alla rendita di invalidità e ricalcoli il                            guadagno annuo assicurato ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L’assicuratore convenuto verserà all’assicurato l’importo di        fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2008.3 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.04.2008 35.2008.3 — Swissrulings