Raccomandata
Incarto n. 35.2008.17 rs
Lugano 6 agosto 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 gennaio 2008 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 17 febbraio 2004 RI 1 - nato nel 1955 e allora alle dipendenze della ditta __________ di __________ in qualità di macchinista e manovale e perciò assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso CO 1 -, dopo essere salito su un blocco in cemento che gli operai stavano tagliando, è caduto da un’altezza di circa sei metri, poiché a causa del suo peso il blocco si è staccato (cfr. doc. 1, 13).
Egli ha riportato la frattura del corpo vertebrale L3 instabile, una frattura complessa del calcagno destro, frattura dell’osso cuboideo destro, una frattura del V metatarso sinistro, frattura del processo trasverso L4 e L5, fratture costali e una frattura dell’ala dell’osso sacro a sinistra, nonché una frattura composta della branca-ileo ed ischiopubica a sinistra (cfr. doc. 2, 8).
Presso l’Ospedale __________, il 28 febbraio 2004, è stata effettuata, a livello del calcagno, un’osteosintesi con placca (cfr. doc. 5), mentre il 12 marzo 2004 l’assicurato si è sottoposto a un intervento di fissazione transpeduncolare posteriore L2-L4, rinforzo del corpo vertebrale L3 con Opti-mesh e sostituzione ossea per via transpeduncolare sinistra (cfr. doc. 6).
L’assicuratore LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Il 23 agosto 2005 ha avuto luogo una nuova operazione al calcagno (asportazione del materiale di osteosintesi, plastica di spongiosa e osteosintesi/artrodesi) effettuata dal Dr. med. __________, responsabile della Clinica __________ (cfr. doc. 77).
All’Ospedale __________, il 10 novembre 2005, è stata eseguita un debridement di un’ulcera al calcagno laterale destro e un esame batteriologico (cfr. doc. 86).
1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’Istituto assicuratore resistente, il 30 novembre 2006, ha comunicato all’assicurato che il suo stato di salute risultava stabilizzato e che pertanto, non essendo più necessaria alcuna cura medica, sospendeva immediatamente le prestazioni a titolo di spese di cura. Inoltre è stato indicato che il 28 febbraio 2007 sarebbe terminato il versamento delle indennità giornaliere.
L’assicuratore LAINF ha, poi, precisato che stava esaminando se sussistevano le premesse per l’assegnazione di prestazioni di lunga durata (cfr. doc. 125).
1.4. Con decisione formale del 15 giugno 2007 CO 1 ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita di invalidità del 27% a decorrere dal 1° marzo 2007 e di un’indennità per menomazione dell’integrità del 27.5%. L’assicuratore LAINF è giunto a tale valutazione tenendo conto unicamente dei postumi infortunistici. La spondilosi iperstotica, segnatamente della colonna lombare, non è stata, infatti, ritenuta in relazione causale almeno probabile con il sinistro del febbraio 2004 (cfr. doc. E).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato, tramite la RA 1 (cfr. doc. 169), l’assicuratore LAINF, il 23 gennaio 2008, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A).
1.5. Nel frattempo, e meglio il 4 ottobre 2007, all’assicurato è stato nuovamente asportato del materiale di osteosintesi.
CO 1 ha assunto l’intervento quale ricaduta dell’infortunio del febbraio 2004 (cfr. doc. 175, 177, 178).
1.6. L’assicurazione invalidità, con decisione del 6 febbraio 2008, ha assegnato a RI 1 una rendita intera di invalidità a far tempo dal 1° febbraio 2005, oltre a una rendita completiva per il figlio __________. Dalla relativa motivazione emerge che l’UAI ha ritenuto l’assicurato incapace al lavoro al 100% in qualsiasi attività dal mese di febbraio 2004 (cfr. doc. H).
1.7. Con tempestivo ricorso del 18 febbraio 2008, l’assicurato, sempre assistito dalla RA 1, ha postulato la concessione di una rendita pari al 50% e la continuazione dell’assunzione delle spese di cura.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali egli, in buona sostanza, ha addotto di non essere in nessun modo in condizioni di reintegrarsi nel processo lavorativo a causa dei suoi molteplici disturbi di salute.
L’insorgente ha pure fatto riferimento al rapporto redatto dal Servizio medico regionale e alla decisione del febbraio 2008 dell’AI, dai quali risulta che il danno alla salute di cui è portatore comporta un’incapacità lavorativa del 100% per qualsiasi attività dal 2004 (doc. I).
1.8. L’avv. RA 2, rappresentante dell’CO 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.9. Con scritto del 10 aprile 2008 il rappresentante dell’assicurato ha ribadito la propria richiesta di riconoscergli una rendita superiore al 27%, siccome, anche se non del 50%, un grado di invalidità maggiore - del 35-40% - è giustificato (cfr. doc. V).
1.10. Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza all’avv. RA 2 (cfr. doc. VI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), entrato in vigore il 1° giugno 2002 e regolante, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), si applica alla presente fattispecie.
In effetti l’evento infortunistico è avvenuto il 28 giugno 2006 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).
I presupposti materiali per stabilire a quali prestazioni assicurative ha diritto l’assicurato a seguito dell’infortunio del 17 febbraio 2004 e di quale entità si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero.
Anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.
Orbene, l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i del Regolamento, il ricorrente era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad esercitare esclusivamente un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati; nonché STCA del 12 aprile 2006 nella causa C., inc. n. 35.2005.57).
Donde l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.
2.3. RI 1 ha postulato la continuazione dell’assunzione delle spese di cura e la concessione di una rendita pari a un grado del 50%, poi corretto nel 35-40% (cfr. doc. I, V).
Oggetto del contendere è, in primo luogo, la questione di sapere se CO 1 era legittimato o meno a dichiarare lo stato di salute dell’assicurato stabilizzato dal 30 novembre 2006 e a porre termine, di conseguenza, all’assunzione delle spese di cura immediatamente e al versamento delle indennità giornaliere dal 1° marzo 2007.
In secondo luogo, la lite verte sull’entità della rendita di invalidità spettante all’assicurato.
Per pronunciarsi su questi oggetti, il TCA dovrà, dapprima, esaminare se i disturbi a livello della colonna vertebrale, e meglio la spondilosi iperostotica, di cui l’insorgente soffre costituiscono una conseguenza naturale e adeguata dell’infortunio del febbraio 2004 oppure no.
2.4. Spondilosi iperostotica (morbo di Forestier): causalità naturale e adeguata con l’infortunio del 17 febbraio 2004?
2.4.1. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2, 1994 U 206 p. 329 consid. 3b, 1992 U 142 p. 76 consid. 4b).
La prova dell’estinzione del nesso di causalità naturale non deve essere fornita attraverso la dimostrazione dell’esistenza di cause estranee all’infortunio assicurato. Parimenti, non si tratta di esigere dall’assicuratore LAINF la prova negativa dell’inesistenza di un danno alla salute oppure che la persona assicurata sia completamente guarita. Decisiva è soltanto la questione a sapere se le cause infortunistiche del danno alla salute hanno perso il loro significato causale (cfr. STFA del 3 gennaio 2006 nella causa C., I 320/05, consid. 2 e del 25 ottobre 2002 nella causa L., U 143/02, consid. 3.2).
Questi principi sono ancora stati ribaditi dal TFA in una sentenza del 12 gennaio 2006 nella causa D., U 187/04, consid. 1.2.
2.4.2. Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.4.3. L’assicurato accusa dei dolori alla schiena sia a livello cervicale che lombare.
Al riguardo va ricordato che a seguito dell’evento traumatico del febbraio 2004 l’insorgente ha riportato la frattura del corpo vertebrale L3 instabile, che è stata oggetto, il 12 marzo 2004, di un intervento di fissazione transpeduncolare posteriore L2-L4 e rinforzo del corpo vertebrale L3 con Optimesh da parte del Dr. med. __________, capo clinica di ortopedia presso l’Ospedale __________ (cfr. doc. 6).
Tale problematica alla schiena è stata considerata sia ai fini della chiusura del caso (nella decisione di ritenere stabilizzato lo stato di salute dell’assicurato), che nella valutazione della sua esigibilità lavorativa per determinare il grado di invalidità (cfr. doc. 113).
L’assicurato presenta però ulteriori disturbi alla schiena .
Nell’attestazione del 2 aprile 2004 del Dipartimento di chirurgia dell’Ospedale __________, relativa alla degenza dell’assicurato dal giorno dell’infortunio fino al 27 marzo 2004 (cfr. doc. 8), quale diagnosi secondaria è stato indicato “morbus Bechterew” (malattia di tipo reumatico infiammatorio; cfr. STCA 35.2007.10 del 28 novembre 2007 consid. 2.9.).
Dal rapporto della degenza (dal 27 marzo al 24 aprile 2004) presso la Clinica __________ risulta che i referti radiologici hanno messo in luce una colonna lombare raddrizzata, assenza di lordosi lombare, bacino rialzato e un’anomalia del passaggio lombo-sacrale con lombalizzazione parziale di S1 (cfr. doc. 11).
Il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia e medico di __________, in occasione della visita medica __________ del 28 aprile 2005, quali diagnosi collaterali ha menzionato fra l’altro “- anomalia di transizione lombo-sacrale (sacralizzazione subcompleta di L5); - spondilosi iperostotica, morbo di Forestier” (doc. 50).
Il sanitario ha pure riferito che l’assicurato da circa dieci anni soffriva di disturbi alla schiena – rachialgia e rigidità – soprattutto in giornata e che ha consultato i medici per l’insorgenza di una specie di sciatica, in particolare a destra, che è stata trattata con medicamenti (cfr. doc. 50).
Dal rapporto dell’ulteriore degenza dell’assicurato presso la Clinica __________ dal 17 gennaio al 14 febbraio 2006 si evince che la radiologia mostrava che l’inclinazione del bacino era molto ridotta, la lordosi lombare completamente appiattita, l’articolazione ilio-sacrale a dx sembrava in gran parte fusa, l’articolazione a sinistra era ancora visibile con uno spazio articolare ridotto, la lordosi cervicale raddrizzata con sospetto per spondilartrosi distale.
I medici della Clinica hanno specificato di aver richiesto una TAC del bacino onde valutare il grado della progressione del morbo di Bechterew, la quale ha evidenziato un quadro del morbo grado II (cfr. doc. 95).
Nel rapporto afferente alla visita medica __________ del 31 agosto 2006 il Dr. med. __________ ha ribadito quanto indicato nell’aprile 2005 e riportato sopra (cfr. doc. 113).
Dal referto della RX alla colonna cervicale eseguita il 31 agosto 2006 emerge che la struttura ossea era a contenuto minerale normale, che dal punto di vista statico si osservava un’abolizione della lordosi fisiologica con dorsalizzazione dell’atlante. Radiologicamente non vi erano segni dimostrativi ed alterazioni degenerative o reattive recenti, nessun esito traumatico visibile (cfr. doc. 114).
Il 9 ottobre 2006 il Dr. med. __________, nel Rapporto intermedio redatto all’attenzione dell’CO 1, ha certificato un peggioramento delle lombalgie in contesto d’iperostosi vertebrale. Quale diagnosi differenziale è stato indicato morbo di Bechterew o malattia di Forestier. Egli ha risposto “sì” alla domanda se erano presenti fattori extra-traumatici, specificando che si trattava di iperostosi vertebrale da accertare presso uno specialista in reumatologia (cfr. doc. 119).
L’assicurato è stato visitato il 12 settembre 2007 dal Dr. med. __________, spec. in medicina interna e reumatologia, medico del Servizio medico regionale dell’assicurazione invalidità.
Il sanitario ha attestato, per quanto concerne l’anamnesi sistemica, che dal 2000 è comparsa una lombalgia ricorrente e ingravescente nel tempo con rigidità del rachide e negli anni successivi dolore importante anche al rachide cervicale, accompagnato da rigidità. Egli ha, inoltre, rilevato in particolare, che:
" (…) L’assicurato soffre di importante lombalgia a partire dall’anno 2000. Nel 2004 l’assicurato ha subito un trauma sul lavoro con esiti fratturativi multipli. Dopo la risoluzione degli esiti post-traumatici si è accentuato il dolore al rachide. La clinica e la radiologia descritta nel dossier sono suggestive per una spondilosi iperostotica (malattia di Forestier) ingravescente nel tempo. Valutata la documentazione clinica non si può comunque escludere anche il sovrapporsi di una spondilite anchilosante ingravescente nel tempo. La pluripatologia del rachide giustifica la sintomatologia e l’obiettività nella valutazione reumatologica-funzionale eseguita in data odierna. L’allettamento prolungato come conseguenza del politrauma infortunistico potrebbe aver accelerato l’evoluzione e le limitazioni funzionali riferibili alla spondilite. (…).” (Doc. G)
2.4.4. L’CO 1 ritiene, fondandosi sul parere del Dr. med. __________, che i disturbi da quest’ultimo diagnosticati quale malattia di Forestier non siano connessi con l’infortunio del febbraio 2004, bensì siano imputabili a fattori costituzionali morbosi (cfr. doc. A).
Il ricorrente, per contro, ha fatto valere che la spondilosi iperostotica è da mettere in relazione causale almeno probabile con il sinistro del 2004 (cfr. doc. 169).
In tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
L’Alta Corte ha, peraltro, precisato che i pareri redatti dai medici dell'CO 1 hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA del 31 gennaio 2005 nella causa M., I 811/03, consid. 5 in fine; STFA dell’8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).
2.4.5. Attentamente vagliata la documentazione medica presente agli atti questa Corte, chiamata a pronunciarsi in merito a una questione di carattere medico, ritiene che l’apprezzamento del 31 agosto 2006 del Dr. med. __________ (cfr. doc. 113), sanitario che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina infortunistica e assicurativa e secondo cui la spondilosi iperostotica, segnatamente della colonna lombare, del tipo morbo Forestier costituisce un fattore costituzionale morboso, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario esperire ulteriori provvedimenti probatori (sul valore probatorio delle valutazioni del medico di __________, cfr. sentenza del Tribunale federale U 350/06 del 20 luglio 2007 in cui l’Alta Corte ha ricordato che “nell’ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l’amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all’istituto assicuratore.”).
Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In effetti il rapporto concernente la visita medica __________ del 31 agosto 2006 stilato dal Dr. med. __________ (cfr. doc. 113) non contiene contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, il sanitario ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto allo studio approfondito del caso dell’assicurato, all’esame del paziente (peraltro già visitato nel maggio 2005, cfr. doc. 50) e del suo dossier.
Del resto già il Dr. med. __________, capoclinica di ortopedia presso l’Ospedale __________, nell’ottobre 2006, ha menzionato quale fattore extra-traumatico una iperostosi vertebrale da accertare presso uno specialista in reumatologia (cfr. doc. 119).
Per quanto riguarda, poi, in particolare, il rachide cervicale decisivo risulta il fatto che la RX del settembre 2006 non ha posto in luce alcun segno dimostrativo e alterazioni degenerative o reattive recenti, alcun esito traumatico visibile (cfr. doc. 114).
L’insorgente ha d’altronde rilevato di avere accusato dolori e rigidità alla schiena già precedentemente all’evento traumatico del 2004, nella zona lombare perlomeno dal 2000 e a livello cervicale in seguito (cfr. doc. 50, G).
Quest’ultimo non ha, poi, prodotto alcuna valutazione medica a sostegno della sua tesi contraria a quella del medico di __________.
Le conclusioni a cui è giunto il Dr. med. __________ sono d’altronde condivise pure dal Dr. med. __________, specialista in reumatologia, il quale nel settembre 2007 ha indicato che “…la clinica e la radiologia descritta nel dossier sono suggestive per una spondilosi iperostotica (malattia di Forestier) ingravescente nel tempo. Valutata la documentazione clinica non si può comunque escludere anche il sovrapporsi di una spondilite anchilosante ingravescente nel tempo (…). L’allettamento prolungato come conseguenza del politrauma infortunistico potrebbe aver accelerato l’evoluzione e le limitazioni funzionali riferibili alla spondilite” (doc. G).
Il Dr. med. __________ ritiene, di conseguenza, che le problematiche reumatologiche non siano state causate direttamente dal sinistro del 2004.
Per quanto attiene a un peggioramento indiretto transitorio dovuto alla degenza ospedaliera, occorre evidenziare che il medico si è pronunciato in meri termini possibilistici.
La semplice possibilità non è sufficiente per ritenere dimostrato che l’infortunio del 2004 ha provocato indirettamente un peggioramento transitorio del danno alla salute di origine morbosa (cfr. consid. 2.4.1.).
A tale riguardo, per inciso, va in ogni caso osservato che dopo due anni e nove mesi dall’infortunio del 2004 per quanto concerne la sospensione dell’assunzione delle spese di cura medica (cfr. doc. 125) e dopo tre anni dal sinistro relativamente al termine della corresponsione delle indennità giornaliere (cfr. doc. 125), l’eventuale peggioramento transitorio indiretto della patologia preesistente a seguito della degenza ospedaliera sarebbe comunque con ogni verosimiglianza terminato (status quo sine; cfr. consid. 2.4.1.).
L’assicurato è, d’altronde, rimasto allettato più che altro durante la degenza dal 17 febbraio al 27 marzo 2004 presso l’Ospedale __________ (cfr. doc. 8). Durante la seguente ospedalizzazione dal 27 marzo al 24 aprile 2004 presso la Clinica __________ è, invece, stato effettuato un programma di riabilitazione con esercizi individuali attivi e passivi e di gruppo, in piscina e in palestra (cfr. doc. 11).
In relazione al fatto che l'assicurazione per l'invalidità abbia ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività dal febbraio 2004 tenendo conto anche della spondilosi iperostotica e gli abbia assegnato una rendita intera dal febbraio 2005 (cfr. doc. G, H), va ricordato che nell'ambito dell'AI, che è un’assicurazione finale, ai fini della determinazione dell'eventuale grado di invalidità, si tiene conto anche dei disturbi di eziologia morbosa e non soltanto, come nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni, dei postumi dell'infortunio in relazione di causalità naturale e adeguata con l'evento traumatico (cfr. STFA I 636/04 del 17 gennaio 2006 consid. 4.4; STCA del 18 luglio 2003 nella causa V., 35.2003.17).
In esito alle considerazioni che precedono, il TCA non ritiene dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), un legame causale tra i problemi alla colonna vertebrale connessi alla spondilosi iperostotica e l’infortunio del febbraio 2004 assunto dall’assicuratore LAINF.
A ragione, pertanto, l’CO 1 non ha assunto i disturbi alla colonna legati alla spondilosi iperostotica accusati dal ricorrente.
2.5. Diritto alle prestazioni di corta durata?
2.5.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. DTF 133 V 57 consid. 6.6.2, 128 V 169 consid. 1b e riferimenti, 116 V 41 consid. 2c; STF U 394/06 del 19 febbraio 2008, consid. 4.1; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte federale ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (STF U 394/06 succitata, consid. 4.3 e riferimenti).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.5.2. L’assicurato ha postulato la continuazione dell’assunzione delle spese di cura che l’CO 1 ha sospeso con effetto immediato dal 30 novembre 2006 (cfr. doc. I, 125).
Dalle carte processuali si evince che al momento in cui l’assicuratore LAINF resistente ha posto termine al rimborso dei costi di cura (30 novembre 2006), le condizioni di salute del ricorrente, relativamente ai postumi dell’infortunio del febbraio 2004, quindi a esclusione della problematica legata alla spondilosi iperostotica (cfr. consid. 2.4.5.), erano da considerare ormai stabilizzate.
In effetti già dall’annotazione del colloquio telefonico dell’11 luglio 2006 intercorso tra l’assicurato e una collaboratrice dell’CO 1 risulta che l’ultima visita dal Dr. med. __________ aveva avuto luogo il 29 giugno 2006 e che non ne erano previste di ulteriori, che a quel momento non eseguiva alcun tipo di cura, che non erano previste nemmeno altre visite dal Dr. med. __________ dell’__________ a __________ che l’aveva operato al calcagno nell’agosto 2005 (cfr. doc. 77, 104).
In occasione della visita medica di __________ del 31 agosto 2006 il Dr. med. __________, poi, non tenendo conto dei fattori costituzionali-morbosi, bensì solo dei postumi infortunistici, ha riscontrato che l’insorgente non necessitava più di ulteriori cure specifiche, né di controlli medici e che lo stesso era abile al lavoro nella misura massima possibile dal 1° settembre 2006.
In particolare il medico di __________ ha indicato che, per quanto riguardava la frattura L3, la ricostruzione/stabilizzazione mediante fissatore interno, ha evitato fino a quel momento una posizione viziosa secondaria e ha permesso una regressione completa dell’iniziale sintomatologia radicolare, siccome l’assicurato a tale livello era senza disturbi sia a riposo sia al carico/sotto sollecitazione.
In relazione al piede destro il Dr. med. __________ ha attestato che l’artrodesi si era consolidata completamente, senza posizione viziosa del calcagno/retropiede in una configurazione angola (piede cavo) già preesistente in modo bilaterale. Egli ha rilevato che il ricorrente riusciva a camminare speditamente, con residuale asimmetria, dovuta a una riduzione dell’estensione dorsale della caviglia destra nonché bloccaggio della sotto-astragalica destra. Non erano presenti segni irritativi, segnatamente nessun gonfiore, termotatto non aumentato e nessuna residuale irritazione a livello della precedente incisione sul tallone destro. Persisteva una moderata miatrofia surale, ma nessun deficit motorio o sintomatologia radicolare.
Il sanitario ha, infine, osservato che le altre lesioni dovute al sinistro del 2004, trattate conservativamente, erano guarite completamente, senza residuo invalidante (cfr. doc. 113).
E’ vero che nel rapporto del 9 febbraio 2007 la Dr. med.__________, capoclinica di chirurgia dell’Ospedale __________, che ha visitato l’assicurato il 25 ottobre e il 28 novembre 2006, il 30 gennaio e l’8 febbraio 2007 per problemi a livello della cicatrice del piede destro, ha formulato delle proposte terapeutiche (terapia conservativa tramite laser in combinazione con steroidi locali o escissione chirurgica, procedendo nella medesima seduta all’ablazione del materiale di osteosintesi) per curare la cicatrice e l’ipercheratosi (cfr. doc. 140).
Tuttavia la dottoressa medesima ha specificato che sia l’intervento chirurgico che la terapia conservativa avrebbero potuto non portare benefici (cfr. doc. 140).
Inoltre il Dr. med. __________, al riguardo, ha indicato che per la problematica della cicatrice caso mai andava applicata (come già segnalato all’assicurato) una pomata con effetto rammollente, mentre interventi chirurgici o l’applicazione di steroidi rischiavano di provocare una cute distrofica o addirittura una ferita secondaria, come del resto ventilato pure dalla Dr. med. __________. Il medico di __________ ha altresì sottolineato che anche una proposta di trattamento fisioterapico per la cicatrice del calcagno destro non era più indicata, in quanto misura non atta a cambiare la funzione e l’aspetto del piede destro (cfr. doc. 143).
Il Dr. med. __________ ha così negato la necessità del procedere terapeutico (TAC o RM, laser) proposto dal Dr. med. __________, FMH in dermatologia, da cui l’assicurato è stato inviato da parte dell’Ospedale __________ per il trattamento della cicatrice al calcagno (cfr. doc. 140, 152, 154).
Il Dr. med. __________, responsabile della Clinica __________, nel rapporto afferente al consulto del 23 aprile 2007, dal canto suo ha puntualizzato quanto segue:
" (…)
Beurteilung und Procedere:
Subjektive insuffizientes Resultat, objektiv ist das Resultat im Rahmen des technisch Möglichen erfolgt. Durch die Verbesserung der Fersenposition konnte 10° Dorsalflexion des belasteten Fusses gewonnen werden (radiologischer Vergleich zu präoperativ). Wegen der Steife im USG und Chopart sowie der Hohlfusskonfiguration ist rein mechanisch nicht mehr Dorsalflexion möglich. Die Fersenempfindlichkeit kann noch geringfügig gebessert werden durch Entfernung der lockeren Schrauben. Aufgrund der Röntgenbildes ist keine knöcherne Vorwölbung unter der hyperkeratotischen Narbe vorhanden, so dass eine Revision dort nicht indiziert ist. Beim letzten Eingriff war die Narbe ja rasseziert worden und es kam zum Hyperkeratoserezidiv. Deswegen ist auch bei einer weitern Operation wieder mit einer ähnlichen Reaktion zu rechnen. Ich empfehle das regelmässige Abtragen der Hyperkeratosen. Ueber die Erfolgsaussichten einer Laser-Behandlung kann ich mich nicht äussern. Das Einverständnis der CO 1 vorausgesetzt, würde ich Herrn __________ zur Schraubenentfernung aufbieten. Eine weitere verbesserung der Dorsalflexion würde eine Taillierung am Talushals, eine Verlängerungsosteotomie im Tuber calcanei oder eine dorsal flektierende Osteotomie am Mittelfuss mit Keilresektion bedingen. All dies wird die Belastbarkeit des Fusses jedoch nicht derart verssern, dass ein relevanter gewinn in Funktionalität oder Arbeitsfähigkeit resultierte. Im Moment finde ich einen solchen Eingriff deswegen nicht indiziert.“ (Doc. 157)
In simili condizioni questa Corte deve concludere che l’CO 1, in ossequio a quanto previsto dall’art. 19 cpv. 1 LAINF, era legittimato a dichiarare estinto il diritto alle spese di cura a decorrere dal 30 novembre 2006, senza che si riveli, peraltro, necessario procedere a ulteriori atti istruttori (cfr. consid. 2.4.5.)
Non risultano, d’altronde, agli atti attestati medici recanti altre nuove proposte terapeutiche volte a effettivamente migliorare ulteriormente le condizioni di salute dell’assicurato relative unicamente all’infortunio del febbraio 2004.
Per quanto attiene all’ablazione del materiale di osteosintesi indicata dalla Dr. med. __________ il 9 febbraio 2007 (cfr. doc. 140), giova osservare che la stessa ha avuto luogo nel mese di ottobre 2007 presso l’__________ di __________ (cfr. doc. 175).
Tale intervento è stato assunto dall’Istituto assicuratore resistente quale ricaduta (cfr. doc. 177).
2.6. Rendita di invalidità
Si tratta ora di valutare il grado dell’invalidità presentata dal ricorrente tenuto conto dei soli danni alla salute in relazione di causalità con l'evento del 17 febbraio 2004 (fatta astrazione dai disturbi da lui accusati alla schiena relativi alla spondilosi iperostotica; cfr. consid. 2.4.5.).
2.6.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.6.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.6.3. Nel caso di specie la questione relativa alla valutazione dell’esigibilità lavorativa è oggetto di contestazione fra le parti.
Dalla documentazione agli atti risulta che l’CO 1 ha ritenuto l’assicurato in grado di svolgere, in misura normale, un’attività più leggera rispetto a quella esercitata nel settore dell’edilizia, fondandosi sul referto del 31 agosto 2006 del Dr. med. __________ (cfr. doc. A, III, 113).
L’insorgente, per contro, ha postulato il riconoscimento di un’incapacità al lavoro generale del 50% (cfr. doc. I).
Il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia, in merito all’esigibilità lavorativa ha evidenziato:
" (…)
rispettando queste restrizioni, l’assicurato può lavorare sull’arco di tutta la giornata, con un rendimento del 100%, senza necessità di pause supplementari, oltre a quanto già concesso ordinariamente dall’impresa.
Il Signor RI 1, annunciato alla __________ dal datore di lavoro come “muratore”, ma pure per l’attività di manovalanza, non è più idoneo, per quanto riguarda le conseguenze infortunistiche.
Lo stesso vale per carico/scarico o salire frequentemente sul ponte di un camion. Per contro il Signor RI 1 potrebbe essere impiegato (provvisto delle scarpe speciali di lavoro, messe a disposizione da parte della CO 1), per la mera conduzione dei veicoli adibiti ai macchinisti. Potrebbe pure essere impiegato in un magazzino, se non costretto a portare dei pesi elevati (vedi sotto) o come fliccatore. In tale ambito, l’assicurato non potrebbe rifiutare lo scopare un magazzino o preparare dei panò (se non risultano più pesanti di quanto sotto specificato).
In generale, l’assicurato non è più idoneo a camminare regolarmente o frequentemente su del terreno accidentato, salire sulle scale a pioli a carico di pesi, a camminare per delle ore di fila o ad alzare/trasportare dei pesi oltre i 15-20 kg.
L’assicurato invece può lavorare seduto o in piedi e pure inginocchiato.
Sono da evitare dei lavori che richiedono la posizione del tronco chinato, soprattutto in modo duraturo. L’assicurato può camminare anche per un 20-30 minuti di fila.
Non è più idoneo a lavorare con pala, picco, mazza o demolitore pneumatico.
L’assicurato può lavorare invece senza limitazione sopra la testa e non ci sono delle limitazioni per quanto riguarda l’agibilità delle mani o la precisione dei movimenti delle dita.
L’assicurato può condurre normalmente un veicolo (categoria B), un mezzo del cantiere (come scavatrice). L’assicurato può stare in equilibrio normalmente. Per le conseguenze infortunistiche summenzionate, l’assicurato non è più idoneo a lavorare sui tetti. Può lavorare su delle impalcature, se erette a norme di sicurezza CO 1 e i rispettivi accessi non difficili.” (Doc. 113)
Dapprima va rilevato che l’esigibilità lavorativa dell’insorgente è stata correttamente valutata tenendo conto unicamente delle problematiche al piede destro e dei postumi della frattura del corpo vertebrale L3, poiché i disturbi alla schiena dovuti alla spondilosi iperostotica non si trovano in relazione di causalità con i sinistri in discussione (cfr. consid. 2.4.5.; doc. 113).
Questo Tribunale, in concreto, attentamente esaminati gli atti medici all’inserto, non ha valide ragioni per scostarsi dall’apprezzamento del Dr. med. __________.
Non si rivela, pertanto, necessario esperire ulteriori atti istruttori (cfr. consid. 2.4.5.).
La valutazione del medico di __________, che, come già visto in precedenza, per valutare il caso si è fondato sullo studio del dossier dell’assicurato, su un esame del paziente e sui referti radiologici, corrisponde a quanto richiesto dalla giurisprudenza affinché i rapporti medici abbiano piena forza probante (cfr. consid. 2.4.4.).
L’apprezzamento medico del 23 aprile 2007 del Dr. med. __________, secondo cui l’assicurato è ancora inabile al lavoro al 100% a causa dei dolori al calcagno (cfr. doc. 157), non è d’altronde tale da inficiare la valutazione del Dr. med. __________.
Lo specialista __________ ha segnatamente precisato che il ricorrente può camminare lentamente su terreno piano per un’ora, mentre fa fatica su terreno non piano o in salita (cfr. doc. 157).
Al riguardo va rilevato, in primo luogo, che l’attestazione del Dr. med. __________ circa le difficoltà nel camminare del ricorrente non diverge sostanzialmente da quanto indicato dal Dr. med. __________, ovvero che l’assicurato non è più idoneo a camminare regolarmente o frequentemente su del terreno accidentato, salire le scale, camminare per delle ore di fila, ma che egli può camminare per 20-30 minuti di fila (cfr. doc. 113).
In secondo luogo, che lo specialista di __________ non ha indicato, in ogni caso, a quali attività era riferita l’incapacità al lavoro totale. Avendola giustificata facendo riferimento ai dolori al calcagno, essa era verosimilmente in relazione con la professione originaria nell’edilizia e non con ogni genere di attività leggera e adeguata.
Alla luce di quanto appena esposto, per determinare il grado di invalidità dell’assicurato va ritenuto da un punto di vista
medico -, da un lato, che lo stesso non può più svolgere la sua originaria professione di macchinista/manovale nel settore dell’edilizia, dall’altro, che è totalmente abile per tutto il giorno in attività leggere confacenti al suo stato di salute.
In questo contesto è peraltro utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio generico a attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
2.6.4. Si tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Per quanto concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati che figurano all'incarto, l'insorgente avrebbe guadagnato, nel 2006 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima degli infortuni assicurati, un importo annuo di fr. 64’064.-- (cfr. doc. 146).
Tale importo non è stato contestato dall'assicurato e può, pertanto, essere fatto proprio da questo Tribunale.
2.6.5. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale contesto l'Alta Corte ha inoltre rilevato:
" (…).
Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern (vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis 31. Dezember 2000 [AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."
(DTF succitata, consid. 4.2.2)
Su questi temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.
2.6.6. Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:
" In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di risposta negativa:
Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?
(…)." (cfr. doc. V bis)
Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:
" (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino. In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)
Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente argomentazione:
" Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."
Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128; D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).
Nell’ambito di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:
" … la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido."
In una sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SVR 2007 UV n. 17 e SZS 2007, p. 64), il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:
" (...)
8.2 In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.
8.3 Allo stesso modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni facciano parte della medesima grande regione "Mittelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora in un'altra.
8.4. A ciò si aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il settore pubblico e privato.
8.5 Non può pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."
In un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:
" Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure."
Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti "Nuove regole per la valutazione dell'invalidità" in RTiD II-2006, p. 311ss.), il reddito da invalido deve dunque essere determinato applicando i valori nazionali (Tabella TA1).
Spetta semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo riterranno opportuno.
Il 22 giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006 no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il "Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge sull'assicurazione invalidità".
Il nuovo art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI, approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.
Il 17 dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin, rispondendo ad una domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani ha preannunciato che "pour respecter les différences salariales dans les diverses régions de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:
" Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui non une circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où, comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier le point sur lequel vous attirez notre attention."
Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).
In una sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, rispondendo ad una questione sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid. 2.10.9 ("Questo Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr. 25.15, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana = 66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12 ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4).
Ci si potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), l'Alta Corte ha stabilito che:
" (…)
5.3. Giova inoltre ricordare che nel caso in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR 2004 UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10% rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2 con riferimenti).
6.
Nel caso di specie, il ricorrente contesta sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.
6.1 Per quanto concerne il reddito da valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x 41.7[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità, può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della determinazione del reddito ipotetico da invalido.
6.2 A quest’ultimo riguardo, il ricorrente, pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1 e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.
6.3 Mancando in concreto indicazioni economiche effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui allude l'insorgente -, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che, adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella B10.2), porta a ritenere un importo di fr. 57'830.82 per il 2005.
6.4 Operando una prima riduzione del 9.58% da quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze particolari del caso (DTF 126 V 75; in concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"
Di conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327).
2.6.7. Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF resistente ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso cinque aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività leggere che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare tenuto conto dei postumi infortunistici residuali, e meglio l’operaio di fabbrica presso la __________ di __________, l’operaio programmatore presso __________, l’affilatore presso la __________, il trafilatore presso la __________ e l’operaio presso la __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2007, un reddito annuo pari a fr. 46'738.-- (cfr. doc. 162).
D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In effetti, dalla tabella prodotta in allegato al doc. 162 si evince che sono 45 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 29’250.-- e a fr. 75’050.--, e infine che quello medio è di fr. 48’241.--.
L’assicurato ha fatto valere di aver svolto le scuole elementari soltanto fino alla terza classe e di non avere alcuna preparazione scolastica professionale specifica (cfr. doc. I).
Questa Corte osserva che la questione di sapere se l’assicurato è o meno in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, tutte e cinque le attività ritenute dall’CO 1 può rimanere indecisa (cfr., in questo senso, la STFA del 3 febbraio 2003 nella causa M., U 151/00, consid. 4.3 e del 23 gennaio 2003 nella causa D., U 196/02, consid. 4.5). L’insorgente, infatti, non potrebbe pretendere una rendita di un’entità maggiore, neppure se il grado della sua invalidità venisse determinato in applicazione dei dati statistici (e non in base alle DPL dell’CO 1).
A tale proposito va, altresì, segnalato che è indubbio che, al di là di quelle ritenute dall’assicuratore infortuni, sul mercato generale del lavoro esistono, nel settore industriale e dell’artigianato, delle attività, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, fisicamente assai leggere e che non presuppongono particolari attitudini intellettuali, che l’assicurato sarebbe in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, nonostante i postumi infortunistici residuali che interessano il calcagno destro e la colonna lombare a seguito della frattura del corpo vertebrale L3 (al riguardo cfr. SVR 2002 UV 15 pag. 49 consid. 3b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3; STCA del 6 marzo 2006 nella causa C., 35.2005.86 consid. 2.10.).
Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al considerando 2.6.6., per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica.
Orbene utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 - il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'732.--.
Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 6-2008, p. 90), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2007 (cfr. www.bfs.admin.ch per il dato relativo alla variazione annua del 2007) un reddito mensile di fr. 5’012.-- oppure di fr. 60’144.-- per l'intero anno (fr. 5’012.-- x 12).
L’assicurato, quale macchinista/manovale presso la __________ di __________, avrebbe guadagnato nel 2007 fr. 64’064.--/anno (cfr. doc. 146) per un’occupazione a tempo pieno, corrispondenti a fr. 5'339.-/mese.
Tale reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 63’639.--/ anno e 5’303.--/mese; cfr. Tabella TA1 2006 p.to 45 “Costruzioni”, livello di qualifica 4: fr. 5’007.-- X 12 mesi = 60’084.--, riportato su 41.7 ore/settimana = fr. 62’637.-- e pari per il 2007, dopo adeguamento all’indice dei salari nominali, a fr. 63’639.--).
Nel caso in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 menzionata al considerando precedente.
2.6.8. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di ridu