Raccomandata
Incarto n. 35.2007.71 mm/td
Lugano 25 ottobre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 luglio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 8 giugno 2007 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 1 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 18 marzo 2006, RI 1, impiegata di commercio al beneficio delle indennità di disoccupazione e assicurata contro gli infortuni presso l’CO 1, ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra.
L’esame di RMN del 28 luglio 2006 ha evidenziato la presenza di un’elongazione tipo 2 con rotture interstiziali del legamento fibulo-calcaneare, uno stiramento grado 1 della porzione profonda del legamento deltoide con piccola zona di edema spongioso del tip del malleolo mediale, nonché una lacerazione di grado 1 dei legamenti talo-fibulare/intermalleolare posteriore (doc. 15).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Nel corso del mese di ottobre 2006, il medico curante dell’assicurata, dott. __________, ha chiesto all’amministrazione il benestare per sottoporre la sua paziente a intervento chirurgico di correzione della residua instabilità (doc. 34).
Il 7 novembre 2006, l’assicuratore infortuni ha comunicato il proprio nulla osta all’operazione (doc. 40).
In realtà, l’assicurata si è vista costretta a rinunciare all’intervento a causa dell’insorgere di problemi psicofisici (doc. 47 e 50).
1.3. Con decisione formale del 28 dicembre 2006, l’CO 1 ha dichiarato estinto il diritto all’indennità giornaliera a decorrere dal 2 gennaio 2007, ritenuto che, indipendentemente dall’intervento operatorio alla caviglia destra proposto dal dott. __________, RI 1 sarebbe in grado di esercitare la sua originaria attività di impiegata di commercio a tempo pieno (doc. 41).
A seguito dell’opposizione interposta personalmente dall’assicurata (doc. 50), l’assicuratore infortuni, in data 8 giugno 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 60).
1.4. Con tempestivo ricorso del 9 luglio 2007, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando quanto segue:
" con la presente inoltro ricorso alla decisione sopra citata notificatami in data 11 giugno 2007. E più precisamente, in merito all'infortunio CO 1 citato a margine e per i motivi sotto elencati:
1. Il vostro benestare all'intervento non da una scadenza in termini fissati per l'intervento.
2. Si tratta di un infortunio corrente (cioè presente), e non un infortunio riguardante il momento passato in cui lavoravo presso un diverso datore di lavoro.
3. Preciso il diritto alla privacy non rispettato, chiedendo informazioni senza il mio consenso al mio precedente datore di lavoro.
Pertanto, presento opposizione alla decisione della CO 1 assicurazione infortuni sui motivi sopra elencati ed in particolare preciso che la CO 1 risponde a tutto ciò che riguarda unicamente la loro tesi, per sospendere la richiesta del mio ricorso dello scorso gennaio 2007. Con ciò, la CO 1 assicurazione non ha realmente considerato che il mio ricorso è specificamente basato sull'opposizione a quanto sotto in rilievo:
Il vostro benestare all'intervento non da una scadenza in termini fissati per l'intervento.
Questa motivazione mi da ulteriore decisione di ricorso dall'Istanza superiore, e pertanto chiedo sia presa in considerazione la mia opposizione alla decisione della CO 1 assicurazione dello scorso gennaio 2007 e la valutazione integrale sulla base dei reali motivi dei ricorsi presenti, e non in funzione del mio passato operativo (momento in cui la mia caviglia era in salute, pertanto in grado di occuparmi di un certo tipo di lavoro) o il mio eventuale futuro costruttivo in merito all'infortunio subito nel marzo 2006. Infatti un periodo di malattia non determina che l'infortunio sia considerato risolto, comprova dei fatti ne sono i certificati medici e le visite di controllo, regolarmente eseguite.
Inoltre la richiesta di un'ulteriore visita di controllo il 13 marzo 2007, comunicazione per posta normale, ricevuta ben 2 volte con lo stesso contenuto, il 23 febbraio 2007 e il 27 febbraio 2007.
Preciso di aver regolarmente eseguito analisi, esami e accertamenti da parte dei medici e degli esperti dell'assicurazione CO 1. Visite che confermano il mio ancora attuale infortunio. L'assicurazione infortuni CO 1 ha deciso di sospendere le indennità dell'infortunio, infortunio tuttora esistente, non prendendo in considerazione le responsabilità che ben due medici curanti hanno certificato per momentanea indisposizione fisica all'intervento chirurgico nel dicembre 2006, non concedendo neppure il beneficio di un momentaneo disagio psico-fisico che si darebbe risolto proprio perché momentaneo e non avrebbe messo a repentaglio un'ulteriore danno alla salute.
Considerato che anche un infortunio è un danno della salute, in questo caso fisica."
(doc. I)
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a negare il diritto all’indennità giornaliera a decorrere dal 2 gennaio 2007, oppure no.
Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3. È già stato indicato che, secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.
Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).
L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.4. Dalle tavole processuali emerge che la decisione dell’CO 1 di ritenere l’assicurata totalmente abile nella sua originaria professione di impiegata di commercio a contare dal 2 gennaio 2007, è stata presa facendo capo alle risultanze della visita fiduciaria di controllo eseguita il 13 marzo 2007 dal dott. __________, spec. FMH in reumatologia.
In effetti, in quell’occasione, il medico di __________ dell’CO 1, posta la diagnosi di esiti di distorsione esterna della caviglia destra con residue lesioni interstiziali con elongamento del legamento fibulo-calcaneare destro, nonché dei legamenti talo-fibulare/intermalleolare posteriore e refertato, all’esame clinico, un modico scatto latero-posteriore alla ricerca del segno del cassetto con accenno di movimento preternaturale in avanti del piede sui malleoli, si è così espresso a proposito dell’esigibilità lavorativa:
" La paziente nell’attività di impiegata è abile al lavoro con le limitazioni imposte dal prolungato stazionamento eretto e sotto carico della caviglia destra.
Da valutare quanto di queste limitazioni incidono sull’attività lavorativa e quanto viceversa le sia permesso; le attività di ufficio sono compatibili con tale esito distorsivo e, se deve stare in piedi ad un banco di accettazione, questi periodi non devono protrarsi oltre 5-10 minuti consecutivi per non affaticare il mortaio tibio-tarsico e devono essere interrotti; l’utilizzo della cavigliera preverrà, se non ci sarà intensa deambulazione o corsa, l’evento di nuovi fatti distorsivi.”
(doc. 54, p. 3)
Nel corso del mese di aprile 2007, un funzionario dell’CO 1 ha proceduto all’audizione del Segretario del Comune di __________, presso il quale l’assicurata aveva lavorato sino al mese di aprile 2004, allo scopo di precisare le mansioni che le incombevano.
Dal relativo rapporto (doc. 57) si evince che la funzione dell’assicurata era quella di impiegata di ufficio, che si occupava pure dello sportello.
Il lavoro veniva svolto prevalentemente in posizione seduta, fatta eccezione per i momenti in cui essa doveva recarsi allo sportello (durata: da qualche minuto a 5/10 minuti, a dipendenza della complessità della pratica da sbrigare, per ogni utente).
Il succitato rapporto ispettivo è quindi stato sottoposto al dott. __________, il quale, preso atto della natura delle mansioni che RI 1 era chiamata a svolgere, si è così determinato:
" La descrizione dell’attività lavorativa della paziente corrisponde ad una normalissima attività di vita quotidiana svolgibile con la lesione della paziente; anche se non è stato quantificato quanto si prolunga lo stazionamento in piedi, che peraltro con adeguato supporto può essere mantenuto anche se non per tempi prolungati, per cui non esistono limitazioni.
Peraltro lo stazionamento in posizione eretta può essere interrotto senza limitare ulteriormente l’attività.”
(doc. 58)
2.5. In una sentenza pubblicata in DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), l’Alta Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr., anche, Pratique VSI 2001 p. 108 segg.).
In questo contesto, va pure ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Inoltre, in una sentenza U 259/02 dell'8 luglio 2003, il TFA ha precisato che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità da un istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di per sé sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.
Nella concreta evenienza, il reumatologo dott. __________ ha reso il proprio referto sulla base di accertamenti approfonditi e completi in piena conoscenza dell’incarto ed é giunto a un risultato convincente. Di conseguenza, vista anche l’assenza di pareri specialistici contrari, questo Tribunale, che non è confrontato con indizi concreti suscettibili di far dubitare della sua fondatezza, non se ne discosta (cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007; DTF 125 V 351 consid. 3b/ee).
Occorre pertanto concludere che in un’attività svolta in posizione prevalentemente seduta, qual’è quella di impiegata d’ufficio, RI 1 presenta una capacità lavorativa completa, malgrado i postumi residuali dell’evento infortunistico del 18 marzo 2006.
Questo Tribunale non ignora la circostanza che, secondo quanto dichiarato dal Segretario del Comune di __________, ex datore di lavoro dell’assicurata, quest’ultima si occupava, oltre che delle mansioni usualmente svolte (in posizione seduta) da un’impiegata d’ufficio, anche dell’utenza allo sportello, ciò che implicava il mantenimento, più o meno prolungato, della stazione eretta (doc. 57).
Nondimeno - a prescindere dal fatto che a tale impedimento si potrebbe facilmente porre rimedio grazie, ad esempio, all’utilizzo di uno sgabello alto, ciò che consentirebbe lo scarico della caviglia destra -, la questione riguardante la capacità lavorativa della ricorrente nella sua originaria professione non deve essere necessariamente valutata facendo riferimento all’attività specifica svolta alle dipendenze del Comune di __________, tanto più che, così come emerge dalle tavole processuali, il rapporto di lavoro con quest’ultimo si è interrotto già a decorrere dal mese di aprile 2004 (cfr., d’altronde, il doc. 60, p. 4: “… l’assicurata – disoccupata al momento dell’infortunio – è in grado di esercitare l’attività da ultimo svolta al 100% o di occupare un qualsiasi altro posto in un ufficio che, come generalmente è il caso, non necessita il mantenimento della posizione eretta prolungata.” – il corsivo è del redattore).
La decisione può pertanto essere presa facendo astrazione da quella che poteva essere la particolare situazione dell'insorgente presso l’amministrazione comunale appena menzionata, in funzione invece dell’attività normalmente svolta da una impiegata d’ufficio sul mercato generale del lavoro (cfr., per dei casi analoghi, la STCA 35.1998.7 del 14 settembre 1998, confermata dal TFA con sentenza U 301/98 del 18 febbraio 1999, la STCA 35.1999.134 del 17 aprile 2001 e la STCA 35.2005.92 del 24 aprile 2006).
Orbene, con riferimento al mercato generale del lavoro, quella di impiegata d’ufficio é, per definizione, una professione di tipo sedentario, nella quale il mantenimento prolungato della posizione eretta rappresenta l’eccezione (al riguardo, si sottolinea che la presenza dello sportello è tipica del settore pubblico, mentre è praticamente sconosciuta in quello privato), una professione quindi perfettamente adeguata allo stato di salute dell’insorgente.
La ricorrente sembra criticare il fatto che l’amministrazione ha stabilito la sua capacità lavorativa in funzione dell’attività di impiegata di ufficio, un’attività che essa non esercitava già più al momento dell’infortunio in questione (doc. I, p. 1: “Si tratta di un infortunio corrente (cioè presente), e non un infortunio riguardante il momento passato in cui lavoravo presso un diverso datore di lavoro.”).
Al riguardo, questa Corte constata che, così come è già stato precisato in precedenza, l’abilità lavorativa non andava necessariamente valutava facendo riferimento all’attività specifica svolta alle dipendenze del Comune di __________, cessata ormai da alcuni anni.
Ciò nondimeno, è proprio l’art. 6 LPGA a definire l’incapacità lavorativa come qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.
Infine va sottolineato che la decisione dell’CO 1 di porre termine al versamento dell’indennità giornaliera, non è legata al fatto che RI 1 non si è sottoposta al noto intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia destra.
Il diritto all’indennità giornaliera è stato soppresso poiché, nonostante la presenza del danno alla salute infortunistico, l’assicurata è stata dichiarata in grado di esercitare a tempo pieno la sua professione abituale di impiegata d’ufficio.
Del resto, l’amministrazione ha ribadito, ancora in sede di risposta di causa (doc. III, p. 3), il proprio benestare all’operazione proposta dal dott. __________.
Pertanto, qualora l’insorgente dovesse decidere di sottoporvisi, essa potrebbe annunciare la ricaduta all’CO 1, il quale, secondo quanto prevede l’art. 11 OAINF, sarebbe tenuto a ripristinare il versamento delle prestazioni assicurative (cura medica e indennità giornaliera).
In esito alle considerazioni che precedono, nella misura in cui a RI 1 è stato negato il diritto all’indennità giornaliera a contare dal 2 gennaio 2007, la decisione su opposizione impugnata merita di essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti