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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.10.2007 35.2007.63

4. Oktober 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,448 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Ricorso al TCA contro una decisione su opposizione di un assicuratore LAINF irricevibile.Il provvedimento in questione è stato notificato il 2.5.07,mentre il ricorso è stato consegnato alla Posta il 5.6.07,per cui è tardivo. Non emerge,poi,alcun motivo che giustifichi la restituzione del termine.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2007.63   DC/sc

Lugano 4 ottobre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 5 giugno 2007 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 27 aprile 2007 emanata da

                in relazione al caso:

CO 1 rappr. da: RA 2   in materia di assicurazione contro gli infortuni       PI 1, rappr. da: RA 1,  

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 21 giugno 2003 PI 1, assicurata contro gli infortuni presso l'CO 1 è stata vittima di un incidente della circolazione stradale nel quale ha riportato un trauma di accelerazione della colonna cervicale, della colonna toracica e della colonna lombare.

                                         L'assicuratore contro gli infortuni ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 6 febbraio 2006 (cfr. Doc. XV1), l'CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 1° agosto 2006, facendo difetto, da tale data, una relazione di causalità naturale con il sinistro del mese di giugno 2003.

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall'avv. RA 1, per conto dell’assicurata (cfr. XV3) e della Cassa malati RI 1 (__________, cfr. Doc. XV2), l'CO 1 in data 27 aprile 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (Doc. A).

                               1.3.   Con ricorso del 5 giugno 2007 la Cassa malati RI 1 (sede di __________, cfr. Doc. 1), ha chiesto che l’assicuratore infortuni venga condannato a versare all'assicurata ulteriori prestazioni a far tempo dal 1° agosto 2006 (cfr. doc. I).

                               1.4.   Invitato dal TCA a prendere posizione sul ricorso della RI 1, il patrocinatore dell'assicurata ne ha postulato l'accoglimento (cfr. Doc. VI - VIIbis).

                               1.5.   Il 16 agosto 2007 l’CO 1 ha chiesto che l’impugnativa venga dichiarata irricevibile poiché tardiva (cfr. Doc. XII + XIIbis).

                               1.6.   Il 22 agosto 2007 il TCA ha trasmesso alla RI 1 la documentazione prodotta dall'CO 1 assegnando alla Cassa malati un termine di 10 giorni per formulare osservazioni scritte (cfr. Doc. XIII). La ricorrente non si è espressa.

                               1.7.   Il 17 settembre 2007 il TCA ha chiesto all'CO 1 di inviare una copia delle decisioni formali e delle relative opposizioni.

                                         Questa documentazione è stata immediatamente trasmessa

                                         (cfr. Doc. XV1-3).

                               1.8.   Invitato a formulare osservazioni il patrocinatore dell'assicurata ha comunicato al TCA di rinunciare a prendere posizione in quanto la questione della tempestività del ricorso deve essere esaminata d'ufficio (cfr. Doc. XVII)

                                         in diritto

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Questa Corte deve verificare la tempestività del ricorso inoltrato dalla RI 1.

                                         Secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

                                         Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

                                         In tale contesto va ricordato che l'art. 106 LAINF, il quale prevedeva, in deroga all'art. 60 LPGA, un termine di tre mesi per ricorrere contro le decisioni su opposizione in materia di prestazioni assicurative, è stato abrogato con effetto dal 1° gennaio 2007.

                                         Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.

                                         Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

                                         Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

                                         L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

                                         Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

                                         I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

                               2.3.   Nella concreta evenienza la decisione su opposizione impugnata è stata notificata alla RI 1, __________ in data 2  maggio 2007 (cfr. Doc. XI1).

                                         Il termine di 30 giorni ha dunque iniziato a decorrere in data 3  maggio 2007 (in ossequio all'art. 38 cpv. 1 LPGA, applicabile per analogia in virtù dell'art. 60 cpv. 2 LPGA) ed è giunto a scadenza il 2 giugno 2007.

                                         Consegnato alla Posta il 5 giugno 2007 (cfr. il timbro postale apposto sulla busta di invio), il ricorso della RI 1 si rivela tardivo e pertanto irricevibile.

                                         A tale proposito va rilevato che l'opposizione è stata inoltrata dalla RI 1, sede di __________ (cfr. Doc. XV2) per cui la decisione su opposizione è stata regolarmente notificata a quella Cassa malati, sede di __________ (cfr. Doc. A).

                               2.4.   Occorre ora esaminare se la RI 1 può prevalersi della restituzione del termine.

                                         Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

                                         Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

                                         Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

                                         Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).

                                         Tutto ben considerato, il TCA ritiene che nel caso di specie non emerge alcun motivo che possa giustificare la restituzione del termine di ricorso.

                                         La Cassa malati è del resto rimasta silente, pur avendo avuto la possibilità di formulare le sue osservazioni al Tribunale.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PI 1 rappr. da: RA 1  

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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