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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.10.2007 35.2007.61

24. Oktober 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,337 Wörter·~32 min·5

Zusammenfassung

Dopo un turno di montaggio di motori di c.ca 30kg bloccato da un dolore alla schiena. Non si tratta di un infortunio(non fattore causale esterno,né movimento scombinato o sforzo eccessivo), né di una lesione parificata(ernia discale non rientra nelle diagnosi esaustivamente elencate dall'OAINF)

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 35.2007.61   rs

Lugano 24 ottobre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 maggio 2007 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 12 aprile 2007 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 1     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   L’8 settembre 2006 la ditta __________ di __________ ha comunicato all’CO 1 che il proprio dipendente, RI 1, il 19 agosto 2006, alla fine di un turno di montaggio, dopo aver spostato ripetutamente diversi motori e alcune batterie, è stato bloccato da un dolore alla base della schiena (cfr. doc. 1).

                                         La risonanza magnetica ha posto in luce una piccola ernia foramino-extraforaminale L4/L5 destra con minimo contatto neurogeno e una degenerazione abbastanza avanzata del disco intersomatico L4/L5 e di L2/L3 (cfr. doc. 7).

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti, l’Istituto assicuratore resistente, con decisione formale del 28 febbraio 2007, ha negato il diritto a prestazioni, sostenendo, da un lato, che i disturbi lombari non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituivano una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. 10).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 12), l’CO 1, il 12 aprile 2007, ha confermato il contenuto dl suo primo provvedimento (cfr. doc. A1).

                               1.3.   Con scritto del 4 maggio 2007 RI 1, inviato all’assicuratore LAINF, ha nuovamente contestato quanto stabilito da quest’ultimo, e meglio che il suo caso fosse trattato quale malattia e non come infortunio. Egli ha, in particolare, indicato di essere diplomato in logistica dal 1988 e di avere lavorato solo in ufficio. L’insorgente ha specificato di avere una costituzione molto robusta, di curare l’alimentazione, di non fumare, non bere alcolici e praticare sport e fitness da sempre. L’assicurato ha pure evidenziato di non avere mai avuto alcun problema di salute e che la causa del suo incidente è la ditta __________ presso la quale, nei due mesi precedenti l’agosto 2007, è rimasto letteralmente “blindato”. Egli, infine, ha rilevato che oggi giorno se il datore di lavoro chiede a un diplomato in logistica di fare l’operaio d’officina per la prima volta, questi deve eseguire quanto indicatogli (cfr. doc. I).

                               1.4.   L’assicurato, il 10 giugno 2007, ha poi spedito a questa Corte una lettera, in cui ha precisato che il ritardo della stessa era dovuto essenzialmente a due fattori. Il primo concerne il fatto che è la prima volta che si trova a gestire una contesa di questo tipo e che gli sembrava esagerato interpellare un tribunale. Il secondo è attinente alla sua famiglia. Egli ha indicato che sua sorella è stata molto male e che lui, vista anche l’età avanzata della madre, doveva occuparsi di tutta la famiglia. L’assicurato ha osservato che in ogni caso ha trovato strano che il suo scritto del 4 maggio 2007 non sia stato trasmesso al TCA o che l’CO 1 non l’abbia informato dell’imprecisione (cfr. doc. Ibis).

                               1.5.   L’CO 1, in risposta, dopo avere osservato che la tempestività del ricorso non è contestata e che per un disguido non ha provveduto all’immediata trasmissione all’autorità giudiziaria competente dello scritto del maggio 2007, ha rinviato integralmente, considerata l’assenza di nuovi elementi giustificanti un completamento della decisione su opposizione, al contenuto di quest’ultima. L’Istituto assicuratore ha, quindi, postulato la reiezione dell’impugnativa (cfr. doc. IV).

                               1.6.   L’assicurato si è espresso nuovamente in merito alla fattispecie il 13 luglio 2007 (cfr. doc. VI).

                               1.7.   Il doc. VI è stato trasmesso all’CO 1 per conoscenza (cfr. doc. VII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Per quanto riguarda la tempestività del ricorso al TCA, è utile sottolineare che l’impugnativa contro la decisione su opposizione del 12 aprile 2007 è costituita dallo scritto del 4 maggio 2007 che erroneamente è stato inviato all’CO 1.

                                         Tale autorità ha, del resto, riconosciuto di non averlo trasmesso per competenza a questa Corte a causa di un disguido (cfr. doc. IV).

                                         Visto che lo scritto del 4 maggio 2007 è stato spedito il 7 maggio 2007 ed è pervenuto all’assicuratore LAINF resistente l’8 maggio 2007 (cfr. doc. 16), esso risulta essere stato intimato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione su opposizione fissato dall’art. 60 cpv. 1 LPGA per interporre ricorso (al riguardo giova segnalare che l'art. 106 LAINF, il quale prevedeva, in deroga all'art. 60 LPGA, un termine di tre mesi per ricorrere contro le decisioni su opposizione in materia di prestazioni assicurative, è stato abrogato con effetto dal 1° gennaio 2007).

                                         Il TCA, non rivelandosi l’impugnativa tardiva, entra nel merito della stessa.

                                         Nel merito

                               2.3.   Il TCA è chiamato a stabilire se il 19 agosto 2006 RI 1 è rimasto o meno vittima di un infortunio ai sensi di legge oppure se il danno alla salute è o meno parificabile ai postumi di un infortunio giusta l'art. 9 cpv. 2 OAINF.

                               2.4.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

"  È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"  - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

                               2.5.   Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

                                         Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

                                         Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

                                         La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

                                         Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

                               2.6.   Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

                                         Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflichtund Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

                                         Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

                               2.7.   Nell’evenienza concreta dalla “Notifica d’infortunio LAINF” dell’8 settembre 2006 emerge che il ricorrente ha così descritto l’evento del 19 agosto 2006:

"  Durante un turno di montaggio, ho spostato ripetutamente diversi motori e alcune batterie. A fine lavoro un dolore alla base della schiena mi ha bloccato obbligandomi ad una visita medica”. (Doc. 1)

                                         L'assicurato, il 6 dicembre 2006, rispondendo a dei quesiti postigli dall’CO 1 nel mese di novembre 2006, ha, poi, indicato che durante il montaggio delle batterie al piombo da 30 kg un movimento sbagliato ha acceso l’infiammazione alla colonna vertebrale e che ha accusato i disturbi per la prima volta il 19 agosto 2006.

                                         Alle domande “Si è trattato per Lei di un’attività abituale?” e “Si è svolta in condizioni normali?”, egli ha risposto affermativamente, mentre ha posto un “no” al quesito volto a sapere se era successo qualcosa di particolare (scivolamento, caduta, ecc.). Infine l’insorgente ha affermato di essere stato inabile al lavoro al 100% dal 20 agosto al 19 settembre e al 50% dal 20 settembre al 24 ottobre 2006 (cfr. doc. 5).

                                         Nell’opposizione inoltrata contro la decisione formale del 28 febbraio 2007 il ricorrente ha, invece, specificato che la ditta __________ che produce moto elettriche con batterie al piombo nel maggio 2006 ha iniziato il trasloco dei suoi locali da __________ a __________.

                                         Egli ha, altresì, dichiarato che per tutta la primavera/estate il personale della ditta si è prodigato ad aiutare la preparazione della nuova area di produzione su una superificie di 9000 m2.

                                         L’assicurato ha asserito, da un lato, che dal mese di maggio 2006 ha lavorato 7 giorni su 7 (anche 10 ore al giorno), rinunciando al tempo libero, dall’altro che la batteria pesa 33 kg e in fase di assemblaggio bisogna prenderla da un tavolo alto 1m e portarla a mano sul telaio della moto a un’altezza di 50cm. Si monta una batteria ogni 2 minuti circa.

                                         Egli ritiene che la causa scatenante il suo male è certamente l’attività presso la __________, poiché nel periodo in questione fuori dell’azienda ha solo raggiunto casa per dormire (cfr. doc. 12).

                                         Infine con il ricorso del 4 maggio 2007 egli ha puntualizzato che oggi per ricevere il salario bisogna anche eseguire gli ordini straordinari e improvvisi del datore di lavoro e che, se sei diplomato in logistica e ti chiedono di fare l’operaio d’officina per la prima volta, lo devi fare (cfr. doc. I).

                                         Da quanto appena esposto si evince che l’assicurato, in prima battuta, ha indicato che l’attività di montaggio delle moto era per lui abituale. Solo in un secondo tempo egli ha lasciato intendere, senza affermarlo però a chiare lettere, che le sue mansioni presso la __________ fossero diverse, ma che nel periodo in cui ha avuto luogo l’evento notificato all’CO 1 nel mese di settembre 2006, visto il trasferimento della ditta da __________ a __________, si occupava anche dello spostamento delle batterie.

                                         Nel caso di specie questa Corte ritiene di potersi esimere dall’approfondire la questione di sapere quale attività specifica era prevista nel contratto di lavoro di durata indeterminata concluso tra il ricorrente e la __________ (cfr. doc. 1).

                                         Infatti, sulla base delle affermazioni dell’assicurato medesimo rilasciate in sede di opposizione e di ricorso, nonché nello scritto del 13 luglio 2007, occorre concludere che, in ogni caso, al momento dell'evento (il 19 agosto 2006) dalla primavera/estate 2006 , già da almeno 2 mesi (e cioè nello scritto del 13 luglio 2007 egli ha indicato da maggio 2006) egli svolgeva, quale mansione abituale, anche quella di montaggio delle moto (cfr. doc. 12; 5; I, VI).

                               2.8.   In concreto, il 19 agosto 2006, non è intervenuto un fattore causale esterno. In effetti non è mai stato allegato che vi è stato un impatto con altre persone o oggetti.

                                         Va, dunque, esaminato se, in casu, si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo.

                                         Come già esposto sopra, perché una lesione corporale dovuta a un movimento scombinato sia attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, è necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 176s.).

                                         In una sentenza U 277/99 del 30 agosto 2001, il TFA ha negato che si era in presenza di un infortunio nel caso di un assicurato che aveva compiuto un movimento molto veloce e brusco con il braccio destro, allo scopo di trattenere una paletta che stava per scivolare da un sollevatore.

                                         L'Alta Corte si è in particolare così espressa:

"  (...)

e) Die Vorinstanz ist gestützt auf die zuletzt zitierten Aussagen des Versicherten zu Recht davon ausgegangen, dass dieser sich die Verletzung nicht beim Auffangen eines Paletts zuzog, sondern im Verlauf einer Armbewegung, die er in Richtung des Paletts ausführte. Unmittelbarer Auslöser der Verletzung war somit nicht eine übermässige Belastung, sondern die rasch ausgeführte, reflexartige Bewegung. Der ungewöhnliche äussere Faktor als ein Begriffsmerkmal des Unfalls wäre demzufolge zu bejahen, falls eine unkoordinierte Bewegung im vorstehend dargelegten Sinn (Erw. 3c)           vorläge. Dies ist jedoch nicht der Fall, fehlt es doch an einer den normalen, üblichen Bewegungsablauf störenden Programmwidrig-keit, welche zu einer übermässigen oder unphysiologischen Beanspruchung einzelner Muskeln oder Muskelgruppen geführt hätte. Die vom Versicherten ausgeführte Abwehrbewegung mit dem rechten Arm ist als solche weder ungewöhnlich noch in besonderer, einem Ausgleiten oder einem Sturz vergleichbarer Weise geeignet, zu einer unphysiologischen Belastung einzelner Muskeln zu führen. Das Vorliegen eines ungewöhnlichen äusseren Faktors ist auch nicht bereits deshalb zu bejahen, weil die Bewegung reflexartig        ausgeführt wurde (Urteil N. vom 12. April 2000, U 110/99).

Das Ereignis vom 24. Januar 1996 ist daher nicht als Unfall zu qualifizieren."

                                         In un'altra sentenza U 236/04 del 10 gennaio 2005, l'Alta Corte è arrivata allo stesso risultato e si è così espressa:

"  (...)

2.2 Am 10. Dezember 2001 erklärte die Beschwerdeführerin auf dem «Fragebogen Berufskrankheit» zum erstmaligen Auftreten der Beschwerden an der rechten Hand, sie habe am 24. Oktober 2001 bei der Arbeit eine Kiste mit der rechten Hand vom Band nehmen wollen. Dann habe es einen «Knick» gegeben, gefolgt von  Schmerzen im rechten Handgelenk. Am 5. Mai 2002 äusserte sich die Versicherte gegenüber der Concordia erneut zum Vorfall. Sie hielt fest, dass sie den Korrekturharass genommen habe und ihn auf das Pult habe stellen wollen. «Dann machte das Handegelenk eine kleine Bewegung und es gab ein komisches Klick beim Handgelenk». Der Harass habe rund 4 bis 5 kg gewogen.

(...)

2.4 Das Ereignis vom 24. Oktober 2001 erfüllt den Unfallbegriff nicht, da es an einem ungewöhnlichen äusseren Faktor fehlt. Die schädigende Einwirkung auf die rechte Hand ereignete sich während eines alltäglichen Arbeitsvorgangs, als die Versicherte einen mehrere Kilogramm schweren Behälter ergriff, um ihn auf das Pult zu stellen. Eine von aussen beeinflusste, unkoordinierte Bewegung, die als «programmwidrig» bezeichnet werden müsste, liegt nicht vor.

Ebenso wenig kann von einem ganz ausserordentlichen Kraftaufwand beim Heben des Behälters gesprochen werden. (...)"

                                         In una sentenza 35.2000.67 del 6 novembre 2001 (confermata dal TFA con sentenza U 1/02 del 12 luglio 2002: "è pacifico e incontroverso che la vicenda non possa essere qualificata come infortunio") il TCA ha negato l'esistenza di un infortunio nel caso di una segretaria, la quale, nel tentativo di evitare la caduta a terra di un grosso classificatore, che si trovava in alto ad uno scaffale, ha compiuto un movimento rotatorio verso l'esterno con la spalla sinistra procurandosi una rerottura trasmurale della porzione distale del tendine del sovraspinato.

                                         Nel caso in esame va osservato, in primo luogo, che l’assicurato ha menzionato di avere commesso un movimento sbagliato unicamente il 6 dicembre 2006, rispondendo alle domande dell’CO 1 del novembre 2006 (cfr. doc. 5).

                                         Non è, invece, stato fatto riferimento ad alcun movimento nella notifica di infortunio, nell’opposizione alla decisione formale del 28 febbraio 2007, né nel ricorso (cfr. doc. 12, 1, I).

                                         Il movimento citato nello scritto del 6 dicembre 2006, d’altronde, neppure è stato meglio descritto o precisato.

                                         In secondo luogo, comunque, lo spostamento delle batterie delle moto intrapreso dal ricorrente non può, di tutta evidenza, essere qualificato quale atto manifestamente insolito, imprevisto, fuori programma.

                                         Tenuto conto, da un lato, della circostanza che l’assicurato è di corporatura molto robusta e pratica sport e fitness da sempre (cfr. doc. I; 7), dall’altro, del fatto che era dalla primavera 2006 che egli svolgeva la mansione di montaggio dei componenti delle moto presso la __________ (cfr. doc. 12), questo Tribunale ritiene che per il ricorrente il sollevamento delle batterie di 30-33 kg effettuato il 19 agosto 2006 risultava un atto ordinario.

                                         Il criterio del movimento scoordinato non è, dunque, realizzato.

                               2.9.   La giurisprudenza ammette, d’altro canto, l’esistenza di un fattore straordinario quando, sollevando o spostando un peso, si produce una lesione a causa di uno sforzo straordinario, cioè manifestamente eccessivo a dipendenza delle circostanze del caso concreto (cfr. STFA del 15 ottobre 2004 nella causa R., U 9/04; DTFA 1943, p. 69; DTF 116 V 136; RAMI 1994 U 180, p. 38, 1991 K 855, p. 19).

                                         Per quanto concerne la giurisprudenza cantonale è utile segnalare che in una sentenza inc 35. 2003.3 dell'11 aprile 2003 il TCA, pronunciandosi in merito a un caso in cui un assicurato qualche giorno dopo aver posato delle lastre di marmo ha consultato il suo medico curante per una "lombalgia acuta", ha deciso che non si era confrontati con un infortunio. Infatti, da un lato, non vi era stato l'intervento di un fattore causale esterno, poiché il danno alla salute si era manifestato senza che vi fosse stato impatto né con altre persone, né con oggetti. Dall'altro, non vi era stato né un movimento scombinato, in quanto il movimento non si era prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma, né uno sforzo manifestamente eccessivo.

                                         A quest'ultimo proposito questa Corte ha rilevato:

"  (…)

La giurisprudenza ammette, d’altro canto, l’esistenza di un fattore straordinario quando, sollevando o spostando un peso, si produce una lesione a causa di uno sforzo straordinario, cioè manifestamente eccessivo a dipendenza delle circostanze (costituzione fisica, abitudini professionali, ecc.) del caso concreto (DTFA 1943, p. 69; DTF 116 V 136; RAMI 1994 U 180, p. 38, 1991 K 855, p. 19).

                                        Un esame della giurisprudenza del TFA dimostra che il fatto di sollevare, trasportare o spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati esercitanti attività manuali - non viene considerato sforzo eccessivo (cfr. STFA del 12 aprile 2000 nella causa N., U 110/99, consid. 3; A. Bühler, op. cit., p. 241).

In casu, A. ha costantemente sostenuto - da ultimo ancora in sede di ricorso - che la lastra di granito che stava maneggiando quel giorno, aveva un peso di circa 50 kg.

In occasione dell'incontro che ha avuto luogo il 29 aprile 2002, il capo-operaio della ditta G., signor D., ha affermato che il peso di una lastra di granito delle dimensioni fornite dall'assicurato, si aggira attorno ai 150-180 kg (cfr. doc. 30).

Al riguardo, questa Corte osserva che, anche qualora si volesse ammettere che la lastra in questione aveva il peso indicato dal signor D., non sarebbe comunque ravvisabile uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi della giurisprudenza, nella misura in cui il peso effettivamente sopportato dall'insorgente era nettamente inferiore, se è vero che egli doveva sollevare la lastra soltanto da un lato (cfr. doc. 30).

D'altronde, simili compiti rientrano fra quelli che abitualmente si compiono svolgendo un’attività quale quella esercitata da A., ovvero l'operaio addetto alla posa di marmi (…)." (STCA dell'11 aprile 2003 nella causa A., 35.2003.3, consid. 2.11.)

                                         In un'altra sentenza inc. 35.2003.34 del 21 luglio 2003 il TCA ha stabilito che il fatto che un assicurato, di professione posatore di marmi e graniti, avesse sopportato, per un attimo, l'intero peso di una panchina in granito di circa 70 Kg, in quanto il suo collega con il quale stava effettuando il trasporto era inciampato, non costituisce un infortunio. In primo luogo, non era accaduto nulla che avesse ecceduto il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali. In secondo luogo, tenuto conto delle abitudini professionali dell'assicurato, non è ravvisabile uno sforzo manifestamente eccessivo.

                                         Per completezza e a titolo di raffronto è utile segnalare che la nostra Massima Istanza nella STFA U 166/04 del 18 aprile 2005, massimata in RtiD II-2005 N. 56 pag. 265, si è pronunciata sul caso di un’assicurata di 35 anni con alle spalle una formazione riconosciuta dalla Croce Rossa Svizzera che, in qualità di stagista fisioterapista da circa quattro mesi presso una casa anziani, ha dovuto sostenere un paziente per evitarne l’improvvisa caduta, riportando dei dolori alla zona cervicale. Il TFA ha considerato questa fattispecie un caso limite e ha riconosciuto che lo sforzo profuso dall’assicurata che pesava 57 Kg per sopportare il peso del paziente di 84 Kg ha ecceduto il quadro abituale della sua attività, in quanto, in primo luogo, l’assicurata non ha avuto altra scelta se non quella di intervenire con uno sforzo violento e repentino per sostenere il paziente.

                                         In secondo luogo, che il peso del degente in questione eccedeva di gran lunga quello dell’assicurata. Infine un tale peso associato alla componente di accelerazione naturalmente innescata dalla perdita di equilibrio del paziente, che si è lasciato completamente andare, ha richiesto uno sforzo superiore rispetto a quello che avrebbe determinato la sua massa non in movimento.

                                         In casu questa Corte osserva che non è ravvisabile uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi della giurisprudenza, nella misura in cui il peso sopportato dall'insorgente in buona costituzione fisica -, era di 30-33 Kg (cfr. doc. 5, 12).

                                         Compiti simili a quello di spostare dei pesi di poco superiori ai 30kg possono del resto rientrare, per degli uomini in buona salute, robusti e sportivi, come è il caso dell’assicurato (al riguardo cfr. rapporto del 12 ottobre 2006 del Prof. Dr. med. __________ in cui è stato indicato che il paziente è molto sportivo; doc. 7), fra quelli che abitualmente si compiono in una ditta che quale scopo sociale ha la produzione, il commercio, la vendita, l'importazione ed esportazione, nonché il noleggio di veicoli a 2, 3 o 4 ruote, mossi da motori elettrici, per uso sportivo o per uso stradale (cfr. estratto RC della __________ reperibile al sito www.zefix.ch).

                                         Il fatto che l’assicurato abbia dovuto spostare le batterie ripetutamente durante il giorno e per un periodo prolungato - dalla primavera 2006 -, in casu, non gli è di ausilio alcuno ai fini della presente vertenza.

                                         Non risulta da alcun documento che l’insorgente svolgesse, durante la giornata lavorativa, unicamente tale mansione. Al contrario nella “Notifica d’infortunio LAINF” (cfr. doc. 1) è stato indicato che si trattava di un “turno di montaggio”.

                                         Ne deriva, dunque, che essendovi dei turni, nel resto del tempo venivano verosimilmente svolti altri compiti.

                                         Nell’opposizione è stato peraltro precisato che l’assemblaggio delle moto avveniva a “singhiozzo” per non creare dei ritardi nelle consegne (cfr. doc. 12).

                                         Inoltre, proprio in virtù del fatto che l’assicurato dalla primavera 2006 si occupava presso il proprio datore di lavoro pure del montaggio delle batterie delle moto, il cui peso è sempre stato di 30-33 kg, e considerata la sua costituzione molto robusta, la giovane età (è nato nel 1967) e la pratica regolare di attività sportiva (cfr. doc. I), occorre ritenere che il 19 agosto 2006 l’insorgente non sia stato sottoposto a sollecitazioni che superano in modo evidente quelle a cui era normalmente esposto e alle quali per costituzione, consuetudine o addestramento, era in grado di resistere. In effetti il peso delle batterie sollevate, il 19 agosto 2006, non si è rivelato inaspettatamente superiore al solito.

                                         Riguardo al fatto che il medico curante, Dr. med. __________, spec. FMH in medicina generale e fisiatrica, il 21 agosto 2006 abbia diagnosticato “dolore della schiena inferiore di origine traumatica” (cfr. doc. 2), giova segnalare che il concetto medico di trauma non è identico a quello di infortunio, comprendendo esso anche eventi, ai quali fa difetto il carattere della straordinarietà e/o della repentinità (cfr. STFA U 166/04 del 18 aprile 2005 consid. 3, massimata in RtiD II-2005 N. 56 pag. 265; RDAT 2003 I no. 79 pag. 313 segg. consid. 4.3 con riferimenti; Bühler, Der Unfallbegriff, in Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, San Gallo, editore Alfred Koller, pag. 266, nota 375, e pag. 268; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, pag. 175 seg.).

                                         Va pure sottolineato che dal referto del Prof. __________ del 12 ottobre 2006 emerge che l’assicurato, già nel luglio 2006, ha presentato progressivamente un fastidio paravertebrale lombare inferiore destro che è andato poi evolvendo verso un’irradiazione piuttosto parentetica nell’arto inferiore destro (cfr. doc. 7).

                             2.10.   In esito ai considerandi che precedono, il TCA deve concludere che non siano, in concreto, soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.

                                         Di conseguenza non siamo in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.

                             2.11.   Si tratta ora di esaminare se l’obbligo contributivo dell'CO 1 possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.

                                         L’art. 9 cpv. 2 OAINF - nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, applicabile, in casu, in forza dell’art. 147a OAINF (cfr. DTF 123 V 71 consid. 2 e riferimenti ivi menzionati) - prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:

                                         a.   fratture;

                                         b.   lussazioni di articolazioni;

                                         c.   lacerazioni del menisco;

                                         d.   lacerazioni muscolari;

                                         e.   stiramenti muscolari

                                         f.    lacerazioni dei tendini;

                                         g.   lesioni dei legamenti;

                                         h.  lesioni del timpano.

                                         Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. STFA del 23 settembre 2003 nella causa Allianz Suisse c/ SWICA concernente X., U 221/02; STFA del 6 agosto 2003 nella causa Nazionale Svizzera Assicurazioni c/ Swica Organizzazione sanitaria concernente B., U 235/02; DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

                                         A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.

                                         Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2; STFA U 159/06 del 29 agosto 2006). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).

                                         Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).

                                         Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

                             2.12.   Nella fattispecie in esame il medico curante, Dr. med. __________, che ha visitato l’assicurato il 21 agosto 2006, ha diagnosticato dolore alla schiena inferiore e dolori paravertebrali (cfr. doc. 2).

                                         Inoltre egli ha indicato, quale reperto radiografico, “instabilità vertebrali L3-L5” (cfr. doc. 2)

                                         Dal canto suo il Prof. Dr. med. __________, primario del Servizio __________ di neurochirurgia presso l’ospedale __________ di __________, il 12 ottobre 2006 ha rilevato che le irradiazioni nell’arto inferiore erano nettamente diminuite e che l’insorgente avvertiva soprattutto una dolenza paravertebrale lombare inferiore destra.

                                         Lo specialista ha pure evidenziato che la risonanza magnetica ha posto in luce una piccola ernia foramino-extraforaminale L4/L5 destra con minimo contatto neurogeno e una degenerazione abbastanza avanzata del disco intersomatico L4/L5 e di L2/L3 (cfr. doc. 7).

                                         Il TFA si è occupato a più riprese della questione di sapere se il quadro clinico sintetizzato sotto la diagnosi di “lombalgia” (o “lombaggine”) e quello caratterizzato da ernia discale possano essere qualificati quale lesione parificata ai postumi di infortunio.

                                         La nostra Corte federale, per quanto concerne la “lombalgia” ha risposto negativamente a questo quesito, da un canto, siccome è medicalmente difficile dimostrare la presenza di una lesione muscolare, tendinea o dell'apparato legamentare e, d'altro canto, poiché è volontà accertata del legislatore di non includere la lombalgia fra le diagnosi esaustivamente enumerate al cpv. 2 dell'art. 9 OAINF.

                                         Un'eccezione è stata prevista unicamente per quei casi atipici di lombalgia, in cui, da un lato, è stato possibile provare l'esistenza di strappi o lacerazioni muscolari, di lacerazioni dei tendini, di lesioni dei legamenti oppure di lussazioni delle piccole articolazioni vertebrali e, dall'altro, la rispettiva diagnosi non costituisca semplicemente un reperto accessorio.

                                         La nostra Massima Istanza è giunta alla medesima conclusione per quanto concerne le ernie discali (cfr. DTF 116 V 145 consid. 5 in fine; STFA U 403/01 del 14 ottobre 2002 consid. 4.4., pubblicata in RDAT I-2003 N. 79; STFA U 309/00 del 20 settembre 2001 consid. 2; STFA U 238/99 del 14 febbraio 2000 consid. 5).

                                         Il TFA ha peraltro giudicato conforme a legge e Costituzione l'esclusione della lombalgia e dell’ernia discale dall'elenco delle lesioni corporali parificate (cfr. DTF 116 V 145ss. e A. Bühler, Die unfallänliche ..., p. 103 ss.).

                                         Per completezza va rilevato che l'ischialgia è definita come "dolore di tipo neurologico (localizzato cioè lungo il decorso di un nervo), che interessa il nervo grande ischiatico e quindi l'arto inferiore: gluteo, parte posteriore della coscia e della gamba, piede. È sinonimo di sciatalgia o sciatica" (cfr. Enciclopedia della medicina, Ed. Istituto geografico De Agostini, Novara 1993, pag. 516).

                                         La sciatica è una "malattia caratterizzata da dolore alla parte bassa della schiena, che si estende alla faccia posteriore ed esterna della coscia, laterale della gamba e al piede. È dovuta alla compressione o all'infiammazione del nervo sciatico.

                                         Quest'ultimo che si distribuisce all'arto inferiore, ha origine da radici nervose che fuoriescono dalla colonna vertebrale, in corrispondenza dell'ultima vertebra lombare e di quelle sacrali. Le cause più frequenti di s. sono l'ernia del disco e l'artrosi vertebrale." (idem pag. 700)

                                         Per lombosciatalgia si intende una "sofferenza delle radici del nervo a livello del canale spinale lombare o dei fori di coniugazione; la compressione delle radici è provocata da osteofiti secondari ad artrosi delle apofisi posteriori, oppure da ernie del disco intervertebrale." (cfr. "Medicina e salute". Ed. Federico Motta, Milano 2004, pag. 1248-1249)

                                         Infine l’ernia del disco è definita quale migrazione del nucleo polposo di cui è costituito il disco intervertebrale e che è racchiuso da un tessuto lamellare di consistenza fibrosa, l’anulus fibroso, attraverso le fibre dell’anulus stesso e la sua eventuale migrazione al di fuori di esse. La migrazione del nucleo polposo comporta sia una compressione meccanica delle strutture nervose sia una reazione infiammatoria con liberazione di vari fattori biochimici (www.ortopediaetraumatologia.it).

                                         Ora, il TCA, constatato che le affezioni lamentate da RI 1 non rientrano fra le diagnosi esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, deve concludere che il danno alla salute dell'assicurato non può essere assunto dall’CO 1 neppure a titolo di lesione parificata ai postumi d'infortunio.

                             2.13.   Nel suo ricorso l’assicurato ha chiesto di poter incontrare tutte le parti (cfr. doc. I).

                                         Con scritto del 13 luglio 2007 egli ha, poi, menzionato un’eventuale udienza (cfr. doc. VI).

                                         Relativamente all'audizione delle parti, va osservato che può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2 Costituzione federale e 6 n. 1 CEDU, della ricorrente.

                                         Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF I 472/06 del 21 agosto 2007, consid. 2;STFA del 27 febbraio 2004 nella causa B., C 106/02, consid. 3; STFA del 26 agosto 2003 nella causa N., H 79/03, consid. 2.2.; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

                                         Il TFA ha pure stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491).

                                         Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         In concreto, da una parte, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha semplicemente fatto riferimento a un’eventuale udienza alla presenza delle parti, dall'altra, la presente fattispecie risulta sufficientemente chiara già alla luce della documentazione presente all’inserto, di modo che l’audizione delle parti si rivela superflua.

                             2.14.   Alla luce di tutto quanto esposto sopra, questa Corte non può che confermare la decisione su opposizione del 12 aprile 2007 impugnata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2007.61 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.10.2007 35.2007.61 — Swissrulings