Raccomandata
Incarto n. 35.2007.60 DC/sc
Lugano 5 novembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso dell'11 giugno 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 maggio 2007 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 10 maggio 2007 l’CO 1 ha confermato la sua precedente decisione del 5 gennaio 2007 con la quale aveva stabilito che la situazione della spalla destra dell’assicurato, nato nel __________, di professione macchinista, infortunatosi nel 2000, non era peggiorata in modo tale da giustificare un aumento della rendita in invalidità del 25% di cui egli beneficia dal 1° luglio 2003.
L’amministrazione ha in particolare sottolineato che:
" (...)
4.
La CO 1, paragonando l'esigibilità esistente il 29.4.2003 con l'esigibilità fissata il 3.6.2005, ha ammesso che lo stato di salute dell'assicurato si era notevolmente modificato. Tale modo di procedere appare quanto mai generoso in quanto, come lo dimostra il nuovo raffronto dei redditi, la capacità di guadagno dell'assicurato non è notevolmente mutata rispetto a quanto valutato a suo tempo. Allora la CO 1, facendo capo alle DPL, aveva fissato in fr. 46'533.80 il guadagno post-infortunistico esigibile. Detta cifra era stata ritenuta corretta dai Tribunale alla luce dei dati statistici cantonali allora vigenti. Dopo la chiusura detta seconda "ricaduta" la CO 1, sempre in base alle DPL, ha fissato in fr. 45'489.60 il nuovo guadagno post-infortunistico esigibile. Le attività ritenute, anche se buona parte di esse richiedono le scuole dell'obbligo e l'opponente pretende di avere fatto solo la IV elementare, risultano esigibili in quanto si tratta di lavori semplici, ripetitivi e pertanto adatti anche a chi non dispone di alcuna formazione fermo restando che l'assicurato al momento dell'infortunio svolgeva pur sempre l'attività di macchinista. In ogni caso, avendo il TFA (cf. sentenza in re S. del 12.10.2006 / U 75/03) deciso che anche per gli assicurati sottoposti alla giurisdizione del Canton Ticino deve essere fatto capo ai dati statistici federali, risulta che, essendo il guadagno post-infortunistico fissato nell'impugnata decisione inferiore di oltre il 20 % rispetto alle cifre nazionali pubblicate dal competente Ufficio federale di statistica (TA1, profilo 4) debitamente convertite e aggiornate come lo insegna la giurisprudenza, non sussiste alcun ulteriore spazio di riduzione (DTF 126 V 45).
5.
L'opponente, come già rilevato in entrata, rimprovera alla CO 1 di non avere considerato la situazione alla spalla sinistra. Alla lettura degli atti risulta che la CO 1 ha assunto rise. è stata condannata ad assumere unicamente le affezioni alla spalla destra in quanto, per riprendere quanto scritto dal Tribunale, l'assicurato ha riportato una distorsione alla spalla-destra Nel caso in cui l'opponente fosse del parere che le lesioni da lui sopportate alla spalla sinistra concernono la CO 1 egli viene pregato di inoltrare una formale e motivata richiesta di prestazioni. La CO 1 __________, quando la presente decisione sarà cresciuta in giudicato, esaminerà la propria responsabilità e, se del caso, rilascerà una nuova decisione suscettibile di opposizione.
L'opponente viene ancora reso attento che, prima di un'eventuale rivalutazione del grado di invalidità, dovrà essere esaminato se sussistono delle cure atte a portare ad un notevole miglioramento delta situazione. Per il momento l'assicurato viene pregato di rivolgersi alla propria cassa malati." (Doc. A)
1.2. Contro questa decisione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore chiede un aumento della rendita d'invalidità e rileva:
" (...)
A seguito dell'annuncio di ricaduta del 5 agosto 2004, l'assicurato è stato visitato in data 9 marzo 2005 dal prof. Dott. __________, il quale nel suo rapporto dell'11 marzo 2005 ritiene che non vi siano delle opzioni chirurgiche che possano migliorarne lo stato di salute. Nella sua precedente attività di macchinista, egli è considerato inabile al lavoro al 50%, mentre nell'esercizio di un'attività adeguata l'assicurato può lavorare a tempo pieno. Viene considerata compatibile con lo stato di salute una professione di controllo che non contempli un'attività manuale (verschiedene Kontrollfunktionen ohne manuelle Beanspruchung).
Nella successiva visita medica circondariale del 3 giugno 2005 il dott. __________ cita solo tangenzialmente il referto __________ valutando nei seguenti termini le limitazioni dell'assicurato:
" II paziente può spesso sollevare fino all'altezza dei fianchi pesi fino a 5 Kg. Talvolta fino a 10 Kg. Di rado fino a 25 Kg, mai oltre i 25 Kg.
Può di rado sollevare sopra l'altezza del petto pesi fino a 5 Kg ma mai oltre.
Può molto spesso maneggiare oggetti leggeri di precisione. Talvolta oggetti medi, mai oggetti pesanti e molto pesanti. Non ha nessuna limitazione nella rotazione manuale.
Non può mai eseguire lavori sopra la testa. Non ha nessuna limitazione nella rotazione, nello stare seduto e inclinato in avanti, così come in piedi e inclinato in avanti.
Può mantenere senza limitazione la posizione inginocchiata e con il ginocchio in flessione.
Può mantenere senza limitazione la posizione seduta e in piedi. Non ha nessun problema nello spostamento anche su terreni sconnessi e salire e scendere le scale anche a pioli."
Senza minimamente tener conto delle valutazioni del prof. Dott. __________ e appoggiandosi unicamente sulle conclusioni del medico __________ della CO 1, l'Ente assicuratore ha selezionato 5 attività per stabilire il reddito da invalido, segnatamente (doc. 235):
" 2308, venditore chiosco, Garage Cassarate CHF 41'395.00
2626, cassiere negozio __________ CHF 44'054.00
2452, operaio di fabbrica, __________ CHF 46'149.00
2617, sorvegliante, __________ CHF 47'190.00
2597, operaio__________ CHF 48'660.00
Totale CHF 227.448.00
con un salario medio di Fr. 45'489.60."
Appare evidente che delle 5 attività scelte, almeno 4 necessitano di un uso delle mani (venditrice chiosco, cassiere negozio __________, operaio fabbrica e operaio). E' ovvio che seguendo le chiare indicazioni del prof. Dott. __________ (verschiedene Kontrollfunktionen ohne manuelle Beanspruchung), le 4 attività sopra evidenziate non sono adeguate allo stato di salute del ricorrente.
Si contestano pertanto i redditi da invalido posti a fondamento del calcolo del grado di invalidità, così come la percentuale di variazione dell'8%.
A titolo abbondanziale, si evidenzia che l'assicurato, seguendo l'indicazione contenuta nella decisione su opposizione, provvederà in concomitanza del presente ricorso ad inoltrare all'Ente assicuratore una richiesta di prestazioni anche per quanto concerne il danno alla spalla sinistra." (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 2 agosto 2007 l’CO 1 propone di respingere il ricorso e osserva:
" (...)
H L'__________ ha ammesso che lo stato di salute dell'assicurato si è notevolmente modificato confrontando l'esigibilità esistente il 29 aprile 2003 con quella determinata nel giugno 2005. Tuttavia, occorre sottolineare che questo modo di procedere dev'essere considerato quanto mai generoso. Come infatti il nuovo raffronto dei redditi dimostra, la capacità di guadagno dell'assicurato non è sensibilmente mutata rispetto a quanto valutato a suo tempo. In allora l'__________, facendo capo alle DPL, aveva fissato in CHF 46'533.80 il guadagno post-infortunistico ancora esigibile. Va osservato che questo importo era stato ritenuto corretto da codesto Tribunale e ciò alla luce dei dati statistici cantonali allora vigenti.
Dopo la chiusura della seconda "ricaduta" l'CO 1, sempre in base alle DPL, ha determinato in CHF 45'489.60 il nuovo guadagno post-infortunistico esigibile. Le attività ritenute, anche se buona parte di esse richiedono le scuole dell'obbligo e l'assicurato pretende di avere fatto solo la 4a elementare, risultano esigibili in quanto trattasi di lavori semplici, ripetitivi e pertanto adatti anche a chi non dispone di alcuna formazione. Non va poi dimenticato che l'assicurato, al momento dell'infortunio, svolgeva pur sempre l'attività di macchinista. In ogni caso, [richiamato il fatto che il TFA ha deciso nella DTF in re S. del 12 ottobre 2006 (U 75/03) che anche per gli assicurati del Canton Ticino si deve far capo ai dati statistici federali] risulta che, essendo il guadagno post-infortunistico inferiore di oltre il 20% rispetto alle cifre nazionali pubblicate dal competente Ufficio federale di statistica (TA1, profilo 4) debitamente convertite e aggiornate come prevede la giurisprudenza, non sussiste alcun ulteriore spazio di riduzione (v. DTF 126 V 45).
I Ne consegue che la decisione è corretta e che essa, a mente del convenuto, merita piena conferma.
L Cade nel vuoto il rimprovero mosso dal ricorrente secondo il quale sarebbero state considerate cinque attività per stabilire il reddito da invalido ma senza tener conto delle limitazioni da lui presentate.
Contrariamente all'assunto della controparte, il metodo adottato è corretto e, d'altro canto, non v'è chi non veda come le attività indicate siano perfettamente compatibili con le limitazioni rilevate dal medico il quale non ha affatto detto che l'uso delle mani sarebbe escluso - come sembra sostenere la controparte - ma che vi sono limiti nell'esecuzione di talune manualità. Le professioni indicate non sono affatto controindicate ed anzi tengono conto proprio dei limiti presentati dall'interessato. Basti dire ad esempio che, come cassiere, i gesti non impegnano le mani in modo inopportuno sia alla luce delle casse oggi in dotazione dappertutto, sia alla luce delle indicazioni date dal medico il quale ha messo in luce che è possibile, ad esempio, anche la manipolazione di oggetti leggeri di precisione nonché un'attività seduta.
M Il ricorrente afferma di aver nel frattempo esposto una pretesa per quanto concerne la spalla sinistra, secondo le indicazioni di cui alla decisione su opposizione, cosa di cui si prende atto.
Si fa semplicemente notare che questo tema esula dalla presente procedura." (Doc. IV)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita é aumentata o ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22 LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'__________ della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).
La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione.
Conformemente alla sua costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite d'invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.).
2.3. L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (RCC 1989, p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3b).
L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.4. Il mutamento deve, inoltre, essere notevole.
Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del 15% ma poco importante rispetto ad un'invalidità iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).
Al riguardo J.M. Frésard / M. Moser-Szelless, "Assurance-accidents obligatoire" in SBVR Soziale Sicherheit. Ed. Helbing & Lichtenhahn. Basilea, Ginevra, Monaco 2007, sottolineano che:
" La modification doit être notable, ce qui veut dire sensible. La jurisprudence n'a pas fixé de norme à cet égard. Sous l'empire de la LAMA, la variation était jugée en fonction du degré antérieur de l'invalidité (une aggravation de 5% était considérée comme notable pour un degré d'invalidité de 15%, mais non de 75%). Certains auteurs préconisent de considérer comme déterminante une variation du taux de l'invalidité de 10% au minimum, ce qui paraît adéquat dès lors que seul un taux d'invalidité au moins supérieur à 10% ouvre le droit à un rente. Pour juger si une modification notable s'est produite, on comparera la situation qui existait au moment où la décision initiale de rente (ou la décision précédente de révision) a été rendue et celle qui prévaut au moment de la révision en cause; en cas de litige, le moment déterminant est celui où la décision sur opposition est tendue." (pag. 911 n. 215)
2.5. Per rivedere una rendita d'invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non é motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.6. Determinante per la revisione è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al momento in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta.
Tanto nel fissare inizialmente la rendita d'invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
I mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione ad una di surriscaldamento economico, non sono motivo di revisione.
Non si tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.
Ciò che importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio (art. 4 cpv. 1 LAI, art. 18 cpv. 2 LAINF, art. 9 cpv. 1 OAINF). Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con l'infortunio).
2.7. Nella sua sentenza 35.2004.40 del 24 novembre 2004 questo Tribunale ha ritenuto l'assicurato totalmente abile al lavoro in attività leggere adeguate, sulla base delle seguenti considerazioni del 29 aprile 2003 e del 27 febbraio 2004 dal dottor __________, medico __________ dell'CO 1:
" (…)
ESIGIBILITÀ DEL LAVORO
a) come macchinista
Strettamente per il lavoro di macchinista, senza eseguire altri lavori, l'assicurato può raggiungere una capacità lavorativa nella misura del 75%.
b) in generale
L'assicurato può molto spesso sollevare/portare pesi da 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta pesi da 10-25 kg e non più pesi da 25-45 kg fino all'altezza dei fianchi. L'assicurato può spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado però pesi oltre i 5 kg.
Il signor RI 1 può molto spesso maneggiare attrezzi di leggera entità, spesso di media entità, di rado di pesante entità, ma non più di entità molto pesante.
La rotazione manuale non è impedita.
Lavori sopra la testa sono raramente esigibili.
L'assicurato può molto spesso eseguire la rotazione, stare seduto/inclinato in avanti e in piedi/inclinato in avanti.
Può molto spesso stare in posizione inginocchiata o con la flessione delle ginocchia.
La posizione di lunga durata, sia nella posizione seduta che in piedi, non è impedita. L'assicurato può molto spesso percorrere lunghi tragitti, camminare su terreno accidentato e salire le scale (come anche a pioli).
L'impiego delle due mani è in parte necessario.
L'amministrazione sarà più precisa in merito." (Doc. 105, pag. 2)
Successivamente, in data 27 febbraio 2004, lo stesso medico __________ ha redatto il seguente apprezzamento medico:
" Complemento all'esigibilità del lavoro del 29.4.2003
L'assicurato può senz'altro lavorare tutto il giorno con rendimento completo in attività idonee (secondo l'esigibilità del lavoro della chiusura del 29.4.2003)." (Doc. 144)
A seguito dell'annuncio di ricaduta del 5 agosto 2004 (cfr. Doc. 168) è stata effettata una artrografia RMN alla spalla destra il 18 novembre 2004 (cfr. Doc. 183) e una visita medica in __________ il 14 dicembre 2004 (cfr. Doc. 190).
Il 9 marzo 2005 l'assicurato è stato esaminato dal Prof. Dr. __________, il quale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" Diagnose:
Irreparable Rotatorenmanchettenruptur mit Beteiligung des kranialen Subscapularis, des Supraspiantus und des Infraspinatus rechts.
Kompensierte umschriebene transmurale Supraspinatursruptur links.
Anamnese:
Sturz von einer Baumaschine am 03.02.2000. Im Anschluss starke Schulterschmerzen und Unfähigkeit den Arm anzuheben. Im weiteren Verlauf wurde die Diagnose einer Rotatorenmanchettenruptur gestellt. Initial Konservative Behandlung. Operativer Reinsertionsversuch am 20.09.2002 (Dr. __________). Aktuell Re-Ruptur. Subjektiv bestehen ruhe- und belastungsabhängige Schmerzen. Die Nachtruhe sei regelmässig gestört. Momentan keine Analgetika.
Arbeitsfähigkeit als Kranführer theoretisch 50%. Aktuell ist der Patient pensioniert. Die Versicherungs-technischen Aspekte sind offenbar hängig.
Befunde:
Kräftiger, praktisch symmetrischer Deltoideus. Deutliche Atrophie von Supra- und infraspinatus rechts. Aktive Elevation 110°, schmerzgehemmt. Freie passive glenohumerale Bewegungsamplitude. Aussenrotations-LAG 5° bei deutlich abgeschwächter Aussenrotationskraft. Negatives Napoleon-Zeichen. Innenrotations-LAG 5°. Ausgeprägte subacromiale Krepitationen bei modizifierte Impingement-Zeichen.
Neurovaskulär unauffällige Extremität.
Sonographie:
Nachweis einer grossen Re-Ruptur des Supra- und Infraspinatus und der cranialen Subscapularissehne.
Röntgen und MR:
In Ruhe diskreter Kopfhochstand mit acromio-humeralem Abstand von 6mm. Grosse Re-Ruptur der Supraspinatus- und Infraspinatussehnen mit Retraktion bis auf den Glenoidrand. Fettige Infiltration der Muskulatur Stadium III bis IV nach Goutalier.
Zusätzlich ist der craniale Subscapularis fettig infiltriert.
Beurteilung und Procedere:
In Anbetracht des Ausmasses der muskulären und der tendinösen Läsion ist eine gewinnbringende Re-Insertion nicht möglich. Alternativ steht ein Latissimus dorsi transfer zur Discussion. In Anbetracht der nicht besonders ausgeprägten Pseudoparalyse erachte ich den Transfer-Eingriff als nicht genügend gewinnbringend. Diese Beurteilung könnte sich bei allfälliger Schmerzzunahme ändern.
Vorderhand ist die Akzeptanz des Zustandes und die Versichrungs-technische Regelung des Falles prioritär.
BEANTWORTUNG IHRER FRAGEN:
1. Aktuell besteht keine gewinnbringende chirurgische Behandlungsoption.
2. Der Bericht vom 29.04.03 liegt mir nicht vor. Es ist ohnehin eine Fragestellung, die im Rahmen einer formellen Begutachtung beantwortet werden sollte.
Aufgrund der mir zur Verfügung stehenden Informationen würde ich davon ausgehen, dass eine 50%-ige Arbeitsfähigkeit als Maschinenführer vorliegen dürfte.
4. In einer, der Behinderung angepassten Aktivität könnte eine 100%-ige Arbeitsleistung erreicht werden. Geeignete Aktivitäten wären verschiedene Kontrollfunktionen ohne manuelle Beanspruchung." (Doc. 201)
Il 29 marzo 2005 l'CO 1 ha posto al Prof. __________ i seguenti quesiti complementari:
" (...)
Il nostro medico desidera ora che si esprima sulla seguente domanda:
- con l'impianto di una protesi inversa tipo DELTA 3 si può ottenere un miglioramento dello stato attuale, anche quanto riguarda all'esigibilità lavorativa?
e inoltre la preghiamo di esprimersi sulla domanda posta all'Avv. RA 1:
- per rapporto alle limitazioni evidenziate nella visita medica di chiusura del 29.4.2003, indichi se vi è stato un peggioramento e, in caso positivo, in quale misura.
Osserviamo che il rapporto 29.4.2003 si trova negli atti messi a disposizione." (Doc. 204)
Il 22 agosto 2005 lo specialista si è così espresso:
" (...)
1. Die Versorgung mit einer inversen Prothese (Typ Delta 3) erachte ich aus verschiedenen Gründen als nicht geeignet. Es besteht höchstens eine diskrete Arthrose. Der Patient ist jung. Die funktionelle Insuffizienz der Rotatorenmanschette ist mässig. Die mittelfristige bis Langzeitprognose ist ungewiss und in Bezug auf das Notching erwiesenermassen schlecht.
2. Ich habe den Patienten am 09.03.05 letztmals gesehen. Es fällt mir schwer, mich in Bezug auf die Verschlechterung der funktionellen Leistung auf einen fremden Untersuchungbericht zu stützen." (Doc. 219)
Il 3 giugno 2005 il Dott. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia e medico di __________ supplente dell'CO 1 ha rilevato:
" (...)
DIAGNOSI
- Esiti di artroscopia, artroplastica e sutura trans-ossea della cuffia, tenodesi bicipite lungo il 20.9.2002 in stato dopo vecchia rottura della cuffia, lesione e sub-lussazione tendine del bicipite lungo dopo un infortunio del 3.2.2000.
- Re-rottura del sovra-/infra-spinato e della parte craniale del sotto-scapolare.
VALUTAZIONE
Il paziente accusa sempre dolori alla spalla destra, soprattutto sotto sforzo, anche di notte.
Manca la forza. Limitazione funzionale.
Clinicamente vi è un leggero peggioramento della funzione rispetto alla visita effettuata in data 29.4.2003. Non vi sono tuttavia segni di risparmio del braccio, in quanto le circonferenze sono praticamente simmetriche. A differenza della visita del 29.4.2003, dove viene descritto che non vi è un'insufficienza della cuffia, alla visita attuale si nota un chiaro calo della forza sia all'abduzione che all'extra-rotazione del braccio, ma anche all'intra-rotazione e alla flessione dell'avambraccio contro resistenza.
Procedere medico
Nessuna cura è indicata. La situazione è stabilizzata.
ESIGIBILITÀ AL LAVORO
Il paziente può spesso sollevare fino all'altezza dei fianchi pesi fino a 5 kg.
Talvolta fino a 10 kg. Di rado fino a 25 kg, mai oltre i 25 kg.
Può di rado sollevare sopra l'altezza del petto pesi fino a 5 kg ma mai oltre.
Può molto spesso maneggiare oggetti leggeri di precisione. Talvolta oggetti medi, mai oggetti pesanti e molto pesanti. Non ha nessuna limitazione nella rotazione manuale.
Non può mai eseguire lavori sopra la testa. Non ha nessuna limitazione nella rotazione, nello stare seduto e inclinato in avanti, così come in piedi e inclinato in avanti.
Può mantenere senza limitazione la posizione inginocchiata e con il ginocchio in flessione.
Può mantenere senza limitazione la posizione seduta e in piedi. Non ha nessun problema nello spostamento anche su terreni sconnessi e salire e scendere le scale anche a pioli." (Doc. 213)
Il 3 aprile 2007 il Dott. __________, specialista FMH in reumatologia, dopo la visita __________ di chiusura, si è così espresso:
" (...)
DIAGNOSI (principale)
- Trauma del 3.1.2000 da riferita caduta con appoggio del corpo sulle braccia estese ad arti eretti e quindi possibile traumatismo indiretto sulle spalle in assenza (da come riferito dal paziente ancora oggi) di fenomeno distorsivo alle spalle o di contusione diretta. Si ricorda il referto iniziale del medico che vide il paziente il giorno successivo al riferito trauma: 4.2.2000: Dott. __________: scivola scendendo dall'escavatore e appoggiato violentemente le mani a terra. Reperto locale: dolore spontaneo coi movimenti " artropatia con lieve sclerosi del trochite omerale e lieve becco dell'acromion. A questa diagnosi consegue poi l'intervento chirurgico voluto dal paziente e sconsigliato dall'operatore stesso: 20.9.2002: dott. __________: spalla destra: mostra tutti i segni per un impingement sottoacromiale. Gli è stato spiegato che una sutura della cuffia degenerata dopo tutti questi anni ha un risultato molto incerto. Intervento: il labbrum staccato misura solo 2.3 mm e una rifissazione non entra in considerazione. Acromioplastica, sutura della cuffia, tenodesi del bicipite. Confermo lo staccamento del sovraspinoso che si è ritirato per ben 3 cm verso posteriore. Il tendine del bicipite sublussato e lesionato con sfrangiamento, viene sezionato all'inserzione glenoidale ed in seguito fissato nel solco mediante una grossa ancora di mitek. Segue la mobilizzazione del tendine del sovraspinoso e la sutura.
CONCLUSIONI
Oggettivamente si apprezza cicatrice documentata fotograficamente alla spalla destra dorsale, tender points cervico-dorsali bilaterali e anteriori a livello grande pettorale.
Soggettivamente dolore e impotenza funzionale con astenia.
Procedere terapeutico
Attualmente la situazione appare calma.
Capacità lavorativa
Tenendo conto della coesistente patologia al momento del trauma, verificata oggettivamente e documentata anche dal referto operatorio, le limitazioni funzionali riscontrate in data odierna e dipendenti esclusivamente dai postumi infortunistici sono contenute entro i seguenti parametri.
ESIGIBILITÀ DEL LAVORO
Il paziente può spesso sollevare fino all'altezza dei fianchi pesi fino a 5 kg. Talvolta fino a 10 kg, di rado fino a 25 kg, mai oltre i 25 kg. Può di rado sollevare sopra l'altezza del petto pesi fino a 5 kg ma mai oltre. Può molto spesso maneggiare oggetti leggeri di precisione. Talvolta oggetti medi, mai oggetti pesanti e molto pesanti. Non ha nessuna limitazione nella rotazione manuale. Non può mai eseguire lavori sopra la tesa. Non ha nessuna limitazione nella rotazione, nello stare seduto e inclinato in avanti, così come in piedi e inclinato in avanti. Può mantenere senza limitazione la posizione inginocchiata e con il ginocchio in flessione. Può mantenere senza limitazione la posizione seduta e in piedi. Non ha nessun problema nello spostamento anche su terreni sconnessi e salire e scendere le scale anche a pioli.
Il paziente ha già ricevuto una valutazione IMI del 15% con la seguente motivazione:
Referto: rottura completa irreparabile della cuffia dei rotatori, con limitazione funzionale e calo della forza. Valutazione: 5%, giustificazione: secondo la tabella 1.2, la motilità della spalla fino all'orizzonte è indennizzata con il 15%. In questo caso, l'orizzonte viene di molto poco superato.
Sussiste tuttavia dolore e un importante calo della forza. Ritengo quindi che un 15% sia giustificato.
Dato che il 10% era già stato attribuito in occasione della chiusura del 29.4.2003: (15% - 10% = 5%).
In questa motivazione non si è tenuto per nulla conto della coesistente e verificata e oggettivata patologia cronico-malformativa del paziente per cui ritengo che questa percentuale del 15% totale, copra ampiamente gli esiti infortunistici." (Doc. 248)
2.8. Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale ricorda innanzitutto che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), l'Alta Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure riconosciuto loro pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta Corte ha stabilito che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità da un istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di per sé sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.
Il TFA ha infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000 nella causa C., U 291/99).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
2.9. In concreto, attentamente esaminati gli atti di causa, questo Tribunale ritiene che l'opinione dei dottori __________ e __________ secondo cui l'intervenuto peggioramento delle condizioni di salute dell'assicurato a livello della spalla destra, non è comunque tale da pregiudicargli l'esercizio di un'attività lavorati-va adeguata a tempo pieno, può essere fatta propria dal TCA (sulle valutazioni dei medici __________ cfr. STF U 597/06 del 17 luglio 2007).
Il Prof. __________ è peraltro arrivato alla medesima soluzione nel caso concreto attestando in particolare che sono indicate attività di controllo senza sollecitazioni manuali.
Al proposito va ricordato che in una sentenza I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, l'Alta Corte ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
Inoltre, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che la nostra Massima Istanza ritiene costantemente corretto il rinvio generico a attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. STF U 453/06 del 14 agosto 2007 a proposito di un assicurato nato nel 1942 infortunatosi ad una spalla; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
Alla luce di quanto appena esposto questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che nel caso del ricorrente non è subentrata una modifica del grado d'inabilità lavorativa giustificante l'aumento della rendita del 25%, attribuita dall'CO 1 dal 1° luglio 2003.
In tale contesto va ricordato che nella sentenza 35.2004.40 del 24 novembre 2004 il TCA aveva confermato le conclusioni dell'amministrazione applicando i dati salariali statistici relativi al Canton Ticino (Tabella TA 13) e non invece le DPL utilizzate dall'CO 1, che questa Corte aveva ritenuto inutilizzabili in quanto l'amministrazione aveva omesso "di fornire informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e mino, così come sul salario medio".
Nella presente procedura l'CO 1 ha nuovamente utilizzato 5 DPL, allegando questa volta anche la documentazione richiesta dalla giurisprudenza federale (cfr. DTF 129 V 472 seg. e STF U 597/06 del 17 luglio 2007) e giungendo ad un grado di invalidità del 27,10% (reddito da valido aggiornato al 2005 di fr. 62'400.25 e reddito da invalido medio in cinque attività di fr. 45'489.60, cfr. Doc. 235).
Non siamo dunque in presenza di un aumento considerevole ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. STF 9 C 237/2007 del 24 agosto 2007:
" 6.2 Bei den prozentgenauen Renten (Unfallversicherung nach UVG, Militärversicherung) wird Erheblichkeit einer Änderung angenommen, wenn sich der Invaliditätsgrad um 5% ändert (Urteil vom 19. Juli 2006, U 267/05, E. 3.3; Kieser, ATSG-Kommentar, N 15 zu Art. 17; Maeschi, Kommentar zum Militärversicherungsgesetz, Bern 2000, N 15 f. zu Art. 44)."
per cui la precedente rendita non può essere modificata.
Infine va ancora aggiunto, che se ci si volesse scostare anche in questa occasione dei DPL utilizzati dall'CO 1, si dovrebbe ricorrere a dati salariali statistici (cfr. STF U 453/06 del 14 agosto 2007 e STF I 907/06 del 7 maggio 2007).
Ora, non essendo intervenuto nessun mutamento a livello dell'esigibilità lavorativa, il risultato sarebbe identico (grado d'invalidità del 25%) a quello stabilito dal TCA nella precedente sentenza (sull'impossibilità di procedere ad una soppressione di rendita malgrado un peggioramento della condizioni di salute di un assicurato unicamente invocando la recente giurisprudenza federale relativa all'applicazione, anche in Ticino, della Tabella TA 1 invece della TA 13, cfr. la STCA 32.2006.153 del 5 settembre 2007).
La decisione su opposizione del 10 maggio 2007 impugnata deve di conseguenza essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti